Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT
COMUNICATO
Accordo di programma per la gestione condivisa delle risorse idriche tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Basilicata e la Regione Puglia.



Il 30 giugno 2016 si e' conclusa la firma dell'Accordo di programma per la gestione condivisa delle risorse idriche, sottoscritto in formato digitale da parte del Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio de Vincenti. Il testo integrale dell'Accordo, di cui di seguito si pubblica un estratto, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate.

Premesso

(Omissis).

CONSIDERATO

(Omissis).

Titolo I
OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Ricezione delle premesse

(Omissis).

Art. 2.
Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo rappresenta la coerente evoluzione e prosecuzione dell'Accordo di Programma siglato a Roma il 5 agosto 1999 tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia ed il Ministero dei lavori pubblici, relativo alla gestione delle risorse idriche e scaduto in data 31 dicembre 2015, nelle more della sottoscrizione del successivo accordo di Distretto fra le regioni appartenenti al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.

Art. 3.
Finalita' dell'Accordo

1. Le finalita' dell'Accordo sono:
a) la pianificazione e la gestione comune delle risorse idriche di cui agli schemi idrici condivisi tra le Regioni Puglia e Basilicata al fine di pianificarne l'utilizzo per assicurare le erogazioni, sulla base delle disponibilita' effettive e dei fabbisogni documentati, necessarie allo sviluppo sostenibile delle Regioni, tenendo conto anche della necessita' di perseguire e raggiungere gli obiettivi di qualita' fissati dal piano di gestione per i corpi idrici su cui insistono i prelievi e le restituzioni degli schemi idrici in questione e sulla base della predisposizione di un bilancio idrico scientificamente basato e di periodi critici di approvvigionamento;
b) la messa in atto di strumenti di coordinamento permanenti, volti a sviluppare le azioni di programmazione, pianificazione e monitoraggio necessarie ed a esercitare l'indirizzo sulla gestione di cui alla lettera a), comprese le azioni di recupero, riuso e risparmio idrico nei diversi usi della risorsa;
c) l'applicazione, nelle more del riconoscimento della componente ambientale della tariffa dell'acqua all'ingrosso coerentemente con le disposizioni del decreto ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39 e delle deliberazioni dell'AEEGSI che disciplinano la materia, come valore della componente ambientale della tariffa dell'acqua all'ingrosso quello determinato dal gia' vigente AdP, al fine di garantire un equo scambio tra risorsa idrica e risorse finanziarie da destinare alla salvaguardia nel tempo della risorsa idrica in termini sia qualitativi che quantitativi, al contenimento e rispristino dei danni causati dall'utilizzo della stessa e, in emergenza e a titolo di anticipazione, alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere anche interconnesse, ove cio' non comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla Direttiva 2000/60/CE e dal Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale adottato con delibera del Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015 e in fase di definitiva approvazione;
d) la ridefinizione della tariffa dell'acqua all'ingrosso in applicazione delle deliberazioni dell'AEEGSI e di specifiche valutazioni anche in merito alla salvaguardia dei valori sociali e ambientali attribuibili alle attivita' agricole sul territorio delle due Regioni, conseguendo anche ulteriori differenziazioni al variare del settore d'uso a cui e' destinata la risorsa;
e) la tutela e la salvaguardia prioritariamente della fascia ionica lucana, con specifico riguardo all'arretramento costiero, e della falda carsica pugliese con specifico riferimento al fenomeno della salinizzazione;
f) l'individuazione delle misure e degli interventi necessari a consentire la piena utilizzazione degli impianti di accumulo e adduzione esistenti;
g) il completamento degli schemi idrici interconnessi tra Basilicata e Puglia;
h) interventi per il completamento delle c.d «opere incompiute» - dighe ex. art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
i) la verifica della fattibilita' di nuovi apporti di risorse idriche e conseguenti trasferimenti, in relazione anche al bilancio idrico di cui alla lettera a);
j) la definizione di procedure e priorita' condivise dalle Regioni per far fronte ai periodi di crisi idrica sia ricorrenti che eccezionali.

Art. 4.
Attuazione dei procedimenti oggetto dell'Accordo

(Omissis).

Titolo II
COORDINAMENTO
Art. 5.
Soggetto preposto al coordinamento dell'attuazione
del presente Accordo

1. Ai fini del coordinamento dell'attuazione del presente Accordo e' istituito il Comitato di Coordinamento presieduto dalla Regione Basilicata, e composto da:
a) Presidente della Giunta Regionale della Regione Basilicata, o suo delegato;
b) Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia, o suo delegato;
c) Rappresentante del Governo Italiano designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
d) Segretario Generale dell'Autorita' di Bacino della Basilicata;
e) Segretario Generale dell'Autorita' di Bacino della Puglia;
f) Segretario Generale dell'Autorita' di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale o suo delegato successivamente alla formale costituzione di detta Autorita';
g) Direttore Generale della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) o suo delegato.
(Omissis).

Art. 6.
Soggetto preposto all'attuazione del presente Accordo

1. Il Soggetto preposto all'attuazione del presente Accordo e' la Segreteria Tecnica, composta da:
a) il Segretario Generale dell'Autorita' di Bacino della Basilicata, con funzione di coordinamento;
b) il Segretario Generale dell'Autorita' di Bacino della Puglia.
2. La Segreteria Tecnica:
a) predispone tutti gli atti soggetti all'approvazione del Comitato di Coordinamento;
b) da' concreta attuazione e monitora nel tempo ogni decisione del Comitato di Coordinamento;
c) svolge ed attua ogni funzione ad essa delegata dal Comitato di Coordinamento.
(Omissis).
4. La Presidenza del Consiglio, in accordo con le due Regioni, puo' utilizzare le societa' in-house dello Stato per collaborare con la Segreteria Tecnica senza oneri per le Regioni.

Art. 7.
Organizzazione della gestione dell'acqua all'ingrosso

1. Le Amministrazioni sottoscrittrici, tenuto conto delle linee guida di cui all'allegato 5 dell'AdP 5 agosto 1999 e coerentemente alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di concorrenza, concordano sulla necessita' di costituire una societa' partecipata dall'Amministrazione Centrale e dalle Regioni sottoscrittrici per la gestione dell'acqua all'ingrosso e delle opere di approvvigionamento primario funzionali a questo scopo. Detta societa', il cui statuto dovra' consentire l'eventuale partecipazione di altre Regioni, dovra' essere operativa entro il 31 dicembre 2016 e gestire l'acqua all'ingrosso a partire dal 1° gennaio 2017, anche avvalendosi eventualmente degli attuali gestori del Servizio Idrico Integrato delle Regioni sottoscrittrici e delle societa' di cui all'art. 6, comma 4, del presente Accordo, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
2. Per procedere all'attuazione delle misure necessarie per il completamento della fase liquidatoria dell'EIPLI, da attuarsi entro e non oltre 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, e comunque entro il 31 dicembre 2016, nonche' agli adempimenti necessari al trasferimento delle funzioni dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al nuovo Soggetto Giuridico individuato ai sensi del precedente comma di questo stesso articolo, la Presidenza del Consiglio provvede alla nomina di un nuovo Commissario «ad acta».

Art. 8.
Tariffa dell'acqua all'ingrosso

(Omissis).

Art. 9.
Proventi della Tariffa dell'Acqua all'ingrosso

(Omissis).

Titolo III
RIMODULAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO
Art. 10.
Modificazioni e integrazioni dell'Accordo

(Omissis).

Art. 11.
Nuovi Accordi e successive adesioni

1. Successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, il Comitato di Coordinamento puo' collaborare alla definizione e sottoscrizione dell'Accordo di Distretto tra le Regioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.
2. Possono aderire al presente Accordo altri soggetti od organi, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'Accordo stesso, con il consenso unanime di tutti i componenti del Comitato di Coordinamento.

Art. 12.
Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo e' valido fino a tutto l'anno 2030, salvo sopraggiunta sottoscrizione di altro Accordo su scala di Distretto precedente alla data di scadenza sopra indicata.

Art. 13.
Collegio di Vigilanza

(Omissis).

Art. 14.
Oneri per l'attuazione dell'Accordo

(Omissis).

Art. 15.
Norma transitoria

(Omissis).

Art. 16.
Pubblicazioni

(Omissis).

Art. 17.
Norma finale

(Omissis).


 
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