Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 luglio 2016, n. 156
Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare gli articoli 1, comma 3, e 27, comma 3;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 17 luglio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 22 giugno 2016;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le regole per il funzionamento dell'assemblea di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e per la sua convocazione, nonche' per l'assunzione delle relative delibere.


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 27
della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense):
«Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). - 1.-2.
(Omissis).
3. All'attuazione della presente legge si provvede
mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro
della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data
della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio
nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta
giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine
territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
da almeno cinque anni e che siano state individuate come
maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato
di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle
disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo,
ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente
comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle
commissioni parlamentari competenti.
(Omissis).».
«Art. 27 (L'assemblea). - 1. L'assemblea e' costituita
dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali.
Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio
consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli
argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni
altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, e'
convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal
vicepresidente o dal consigliere piu' anziano per
iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per
la sua convocazione, nonche' per l'assunzione delle
relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento
adottato ai sensi dell'art. 1 e con le modalita' nello
stesso stabilite.
4. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta
l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e
preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio si
svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio
successivo alla scadenza.
5. Il consiglio delibera altresi' la convocazione
dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o
qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi
componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.».
 
Art. 2
Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea e' convocata mediante avviso spedito agli iscritti almeno dieci giorni prima della data stabilita, mediante posta elettronica certificata o attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. Nello stesso termine l'avviso e' affisso in modo visibile nella sede del consiglio dell'ordine e pubblicato sul suo sito internet istituzionale.
2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere ridotto in caso di comprovati motivi di urgenza e indifferibilita' della convocazione.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima convocazione nonche' della eventuale seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.


 
Art. 3
Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' degli iscritti. Nella seconda convocazione, che non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea delibera sul medesimo oggetto qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Il presidente e il segretario del consiglio dell'ordine sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.
3. L'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
4. Il voto non puo' essere espresso per delega.


 
Art. 4
Assemblea per l'approvazione del conto consuntivo
e del bilancio preventivo

1. Entro il 30 aprile di ogni anno e' convocata l'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori o del revisore unico.
2. Per il funzionamento dell'assemblea, convocata ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.


 
Art. 5
Assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine

1. L'assemblea per l'elezione dei componenti del consiglio dell'ordine circondariale e' convocata con le modalita' ed entro il termine stabiliti dalle norme che disciplinano le modalita' di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
2. L'assemblea si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del Consiglio dell'ordine nei giorni individuati dal Consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali stabiliti in conformita' alle norme che disciplinano le modalita' di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.


 
Art. 6
Convocazione dell'assemblea su richiesta

1. L'assemblea e' convocata, nel rispetto del termine di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, quando ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti il consiglio dell'ordine, ovvero un decimo degli iscritti all'albo. Le firme dei richiedenti sono autenticate dal presidente del consiglio dell'ordine o da consiglieri da lui delegati. Nella domanda, presentata in forma scritta, sono indicati gli argomenti da trattare.
2. Quando il presidente del consiglio non provvede, l'assemblea e' convocata dal vicepresidente o dal consigliere piu' anziano per iscrizione.
3. Gli argomenti per i quali puo' essere richiesta la convocazione devono avere per oggetto l'attivita' del consiglio stesso ovvero ogni altro argomento ritenuto di interesse, gravita' ed urgenza per il circondario.
4. Per il funzionamento dell'assemblea, convocata a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.


 
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 
Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 luglio 2016

Il Ministro della giustizia: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2110


 
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