Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 luglio 2016 |
Costituzione del pegno rotativo su prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 24 luglio 1985, n. 401, recante «Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata; Visto l'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, che prevede il rilascio del riconoscimento, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai consorzi delle D.O.P. e delle I.G.P. e delle S.T.G. che possiedono determinati requisiti; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale» e, in particolare, l'art. 7, che, nel disporre l'applicazione della legge n. 401 del 1985 ad altri prodotti agricoli, quali i prodotti lattiero-caseari, statuisce, al comma 2, che: «Il contrassegno e le relative modalita' di applicazione, nonche' le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Ritenuto di dover dare attuazione al richiamato art. 7, comma 2, della legge n. 122 del 2001, al fine di consentire la costituzione di pegno rotativo sui prodotti lattiero-caseari a lunga stagionatura;
Decreta:
Art. 1 Ambito operativo
1. I prodotti lattiero-caseari DOP a lunga stagionatura, di seguito denominati prodotti lattiero-caseari, come indicati all'allegato 1 del presente decreto, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le forme sono collocate nei locali di stagionatura, a condizione che la forma sia identificata con le modalita' previste all'allegato 1 del presente decreto. 2. I prodotti lattiero-caseari costituiti in pegno ai sensi del presente decreto possono essere oggetto di patto di rotativita'. 3. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione di forme sottoposte a pegno, senza necessita' di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalita' previsti agli allegati 1 e 2 del presente decreto.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Registro
1. Il creditore, alla costituzione del pegno, provvede ad annotare per ogni operazione di pegno, su apposito registro conforme al facsimile di cui all'allegato 2, diverso per ogni creditore e conservato a cura del debitore, salvo diversa intesa tra le parti, le indicazioni di cui al medesimo allegato 2. 2. Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all'annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti lattiero-caseari sottoposti a pegno. 3. I registri sono annualmente vidimati da un notaio.
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| Art. 3 Estinzione del pegno
1. La constatazione dell'estinzione totale o parziale dell'operazione sui prodotti lattiero caseari costituiti in pegno avviene mediante annotazione sul registro di cui all'allegato 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2016
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Il Ministro dello sviluppo economico Calenda
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