Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 3 agosto 2016 |
Fondo di garanzia di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, recante disciplina in materia di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS). |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti»; Visto il Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 aprile 2016, n. 49 recante la disciplina in materia di Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS); Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 13 del predetto decreto-legge, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di una societa' a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento; Visto il comma 2 del medesimo art. 13 che prevede che con decreto di natura non regolamentare da emanarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla legge di conversione, possono essere dettate disposizioni di attuazione del Capo II del predetto decreto-legge; Considerato che ai sensi dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero ha individuato CONSAP quale soggetto «in house» piu' idoneo alla gestione dell'intervento, avendone valutato la struttura organizzativa societaria, le competenze professionali e le specifiche esperienze acquisite nella gestione di attivita' analoghe, nonche' i relativi risultati conseguiti in termini di efficienza, economicita' e qualita' dei servizi resi;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Banche» le banche aventi sede legale in Italia iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) «Decreto-legge» il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 aprile 2016, n. 49; e) «Gestore»: CONSAP S.p.A., societa' a capitale interamente pubblico, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del Fondo, previa emanazione di un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da CONSAP S.p.A.; d) «Intermediari finanziari» gli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; e) «Ministero» il Ministero dell'economia e delle finanze; f) «Societa' di cartolarizzazione» la societa' di cartolarizzazione costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, che si rende cessionaria dei crediti ed emette i Titoli senior oggetto della garanzia ovvero la societa' emittente i Titoli senior, se diversa dalla societa' cessionaria, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; g) «Societa' cedenti»: le Banche o gli Intermediari finanziari cedenti erediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze; h) «Soggetto indipendente»: soggetto qualificato indipendente, nominato dal Ministero, previa approvazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge.
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| Art. 2 Struttura dell'operazione
1. In conformita' a quanto previsto dal decreto-legge, ai fini dell'ammissibilita' alla garanzia, le operazioni di cartolarizzazione devono avere le seguenti caratteristiche: a) i crediti oggetto di cartolarizzazione sono trasferiti alla Societa' di cartolarizzazione per un importo aggregato non superiore al valore lordo aggregato, al netto delle rettifiche e comprensivo di eventuali incassi rivenienti dagli stessi crediti e di competenza della Societa' di cartolarizzazione, percepiti dalla Societa' cedente tra la data di definizione del valore contabile e la data di trasferimento, come attestato dalla Societa' cedente sulla base delle scritture contabili; b) i crediti oggetto di cartolarizzazione sono classificati e segnalati in sofferenza in data antecedente alla cessione alla Societa' di cartolarizzazione.
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| Art. 3 Titoli senior
1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge, sono considerati Titoli senior i titoli di classi che non siano subordinate ad altre classi della stessa emissione. Una classe e' considerata non subordinata ad altre classi della stessa emissione se, conformemente alla priorita' di pagamento applicabile dopo l'avvio di azione esecutiva (post-enforcement priority) e, ove applicabile, la priorita' di pagamento derivante da una messa in mora (post-acceleration priority), come indicata nel regolamento dei titoli, nessun'altra classe riceve pagamenti per capitale e interessi in via prioritaria rispetto ad essa. 2. In caso di emissione di piu' tranche di Titoli senior, la garanzia dello Stato puo' essere richiesta su una o piu' tranche di Titoli senior.
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| Art. 4 Ordine di priorita' dei pagamenti
1. Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in, relazione al portafoglio dei crediti ceduti sono, impiegate nel pagamento delle somme dovute ai portatori dei titoli e degli altri costi o oneri comunque connessi all'operazione. 2. Dall'applicazione delle priorita' di pagamento previste dopo l'avvio di azione esecutiva (post enforcerment priority) ovvero derivante da una messa in mora (post acceleration priority), come eventualmente indicate nel regolamento dei titoli e nei contratti dell'operazione, non devono risultare pagamenti sovraordinati ai Titoli senior diversi da quelli previsti dall'art. 7 del decreto-legge.
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| Art. 5 Ammissibilita' dell'operazione alla garanzia
1. Ai fini dell'ammissione alla garanzia il regolamento dei titoli e i contratti dell'operazione prevedono che: a) il mancato pagamento di un importo dovuto a titolo di interessi sui Titoli senior e l'escussione della garanzia non comportano la decadenza dal beneficio del termine della Societa' di cartolarizzazione; b) le seguenti modifiche non possano essere effettuate senza l'espresso consenso del Ministero: modifica dell'importo nominale o del capitale dei Titoli senior; incremento del tasso di interesse applicato ai Titoli senior o, nel caso in cui sia sovraordinato rispetto al pagamento del capitale dei Titoli senior, ai Titoli mezzanine; modifica della scadenza dei Titoli senior; modifica degli eventi (trigger event) che danno diritto ai portatori dei Titoli senior di dichiarare la decadenza della Societa' di cartolarizzazione dal beneficio del termine o di applicare la priorita' di pagamento derivante da una messa in mora (post-acceleration e post enforcement priority); modifica del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione che comporti un peggioramento del rating dei Titoli senior; ogni modifica del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione nell'ipotesi di escussione della garanzia ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge; c) i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato sono trasmessi al gestore e al soggetto indipendente, con cadenza periodica e tramite strumenti informatici. 2. Ai fini dell'ammissione alla garanzia: a) l'agenzia di rating ha accesso almeno alle seguenti informazioni: flussi di cassa attesi, ivi compresi quelli, relativi ai contratti di copertura finanziaria; le commissione dovute al soggetto incaricato della riscossione dei crediti; le modalita' di pagamento degli interessi dei titoli; il corrispettivo della garanzia; ogni altro costo dell'operazione di cartolarizzazione; lo spessore delle classi diversa da quella Senior; b) l'agenzia di rating ha accesso ad informazioni, quantitative e qualitative, sul soggetto incaricato della riscossione dei crediti; c) la Societa' cedente assicura che siano fornite al soggetto indipendente tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformita' del rilascio della garanzia. 3. Ai fini dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge per trasferimento a titolo oneroso si intende anche il trasferimento nel contesto di operazioni straordinarie della Societa' cedente, purche' siano in ogni caso rispettate le ulteriori condizioni di cui al predetto art. 8, comma 1.
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| Art. 6 Soggetti richiedenti
1. In caso di operazione di cartolarizzazione realizzata da piu' Societa' cedenti la richiesta effettuata da tutte le societa' cedenti congiuntamente.
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| Art. 7 Istanza di concessione della garanzia e procedura istruttoria
1. La Societa' cedente invia al Ministero e al gestore, mediante Posta elettronica certificata, l'istanza di concessione della garanzia, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito web del Ministero e del gestore, corredata dalla seguente documentazione: a) il prospetto informativo dell'operazione di cartolarizzazione e i codici ISIN dei Titoli senior oggetto di garanzia; b) il regolamento dei titoli e i contratti dell'operazione di cartolarizzazione; e) i documenti attestanti il rilascio del rating in conformita' alle procedure delle agenzie di rating (ad es. new issue report, pre-sale report o similari); d) la quantificazione del costo della garanzia calcolato non oltre il quindicesimo giorno lavorativo precedente a quello di presentazione della richiesta; e) lettera di impegno sottoscritta dal legale rappresentante della Societa' cedente a trasmettere tempestivamente la documentazione attestante il trasferimento dei titoli junior, ed eventualmente mezzanine, che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione, corredata da idonea attestazione della societa' di revisione; f) lettera di impegno sottoscritta dal legale rappresentante della Societa' cedente a comunicare o a procurare che sia comunicata al gestore ogni modifica del regolamento dei titoli e dei contratti dell'operazione di cartolarizzazione. 2. Sono dichiarate improcedibili dal gestore le richieste di garanzia presentate su moduli difformi da quello di cui al comma 1 e/o non sottoscritti dal legale rappresentante della Societa' cedente. 3. Il gestore procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione all'istruttoria delle singole richieste entro quindici giorni lavorativi, valutando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione alla garanzia dello Stato previsti dal decreto-legge e dal presente decreto. L'esito dell'istruttoria viene tempestivamente trasmesso al Ministero ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concessione della garanzia dello Stato. 4. L'efficacia della garanzia dello Stato e' sospensivamente condizionata al trasferimento di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge. Qualora le condizioni di cui all'art. 8, comma 1, non siano realizzate entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di concessione della garanzia dello Stato, la Societa' cedente decade dall'ammissione al beneficio della garanzia e la richiesta deve essere nuovamente presentata. 5. Il gestore trasmette al Soggetto indipendente, per le finalita' di cui all'art. 3, comma 3 del decreto-legge, copia delle istanze di concessione della garanzia con la relativa documentazione.
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| Art. 8 Inefficacia della garanzia)
1. Salvo quanto previsto dalla legge, e fermo restando che il Ministero delle finanze potra' rivalersi nei confronti della Societa' cedente nel caso in cui la garanzia sia stata concessa sulla base di atti o dichiarazioni che siano risultati mendaci, inesatti o incompleti, la garanzia e' dichiarata inefficace nei seguenti casi: a) la decisione della Societa' di cartolarizzazione o dei portatori dei titoli di revocare l'incarico del soggetto incaricato della riscossione abbia determinato un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI; b) siano stati modificati il regolamento dei titoli o gli altri contratti dell'operazione in difformita' con quanto previsto dal decreto-legge e dal presente decreto. 2. L'inefficacia e' dichiarata con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della legge n. 241/1990, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria del gestore. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2016
Il Ministro: Padoan
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