Gazzetta n. 190 del 16 agosto 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 29 luglio 2016
Approvazione dello schema tipo dello Statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e in particolare la Parte quarta, Titoli I e III;
Visto l'art. 234, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che demanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico l'approvazione dello schema tipo dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il verbale della riunione tenutasi l'11 aprile 2016 con il Ministero dello sviluppo economico, durante la quale e' stato espresso il concerto sullo schema di statuto tipo;

Decreta:

Art. 1

E' approvato lo schema tipo dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di riufiuti di beni in polietilene allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubbliato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2016

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda


 
Allegato
SCHEMA DI STATUTO - TIPO DEL CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO
DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE

Art. 1.

Denominazione e natura

1. Ai sensi dell'art. 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' costituito il «Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene», in appresso denominato «Consorzio».
2. Il consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato ed opera senza scopo di lucro su tutto il territorio nazionale, al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, nel rispetto degli obiettivi di riciclaggio definiti ogni due anni dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
3. Il consorzio opera in posizione alternativa e coordinata rispetto agli altri sistemi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformita' ai principi di concorrenza e libera iniziativa economica. A tal fine il consorzio non puo' limitare, impedire o comunque condizionare, direttamente o indirettamente, la libera iniziativa imprenditoriale degli operatori economici che svolgono attivita' nei settori di interesse del consorzio.


 
Art. 2.

Sede e durata

1. II consorzio ha sede legale ..... e puo' costituire, per delibera assembleare, sedi distaccate e/o stabilire altra sede operativa. Lo spostamento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello statuto.
2. La costituzione di eventuali articolazioni regionali e/o interregionali del consorzio avviene mediante modifica dello statuto.
3. Il consorzio ha durata sino al ....., prorogabile qualora a quella data permangano i presupposti normativi di costituzione.
4. Il consorzio puo' essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione, previo parere del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei modi previsti dal successivo art. 27, qualora i presupposti normativi per la sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 3.


 
Art. 3.

Oggetto e finalita'

1. Nello svolgimento della sua attivita', il consorzio si conforma alle norme e ai principi di cui ai Titoli I, II e III, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare a quelli contenuti nell'art. 237, nonche' ai criteri di efficacia, efficienza, ed economicita'.
2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente statuto, ed in particolare dell'obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilita' per avviarli ad attivita' di riciclaggio e di recupero, il consorzio svolge i seguenti compiti:
a. promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b. assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene anche tramite l'attivita' di intermediazione e commercio senza detenzione di beni a base di polietilene, fornendo anche assistenza nella creazione di circuiti ed impianti di riciclaggio e di recupero;
c. promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
d. promuove l'informazione e la formazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di gestione di beni a base di polietilene, che riguarda, tra l'altro, i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili ed il ruolo degli utenti nel processo di riutilizzazione, di riciclaggio e di recupero;
e. assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, fatto comunque salvo il rispetto degli obiettivi minimi di riciclaggio di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto nonche' nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;
f. assicura la gestione dei rifiuti dei beni a base di polietilene provenienti dalla raccolta differenziata comunque effettuata;
g. promuove accordi tra imprese e societa' interessate nonche' con altri soggetti ed enti che effettuano attivita' di raccolta differenziata;
h. promuove il coordinamento con la gestione di altre tipologie di rifiuto, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche con riferimento agli ambiti applicativi di cui all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
i. assicura, in applicazione dell'art. 234, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione alle finalita' dell'intera Parte Quarta dello stesso decreto legislativo ed a norma del presente statuto, siano vincolanti per tutti i soggetti partecipanti; conseguentemente il consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al consorzio stesso ed intraprende, anche in collaborazione con le competenti Autorita', le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni integrate dai consorziati o dai soggetti tenuti a consorziarsi e relative agli obblighi ad essi derivanti dall'obbligo di partecipazione al consorzio.
3. Per garantire lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, il consorzio affida gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza parita' di trattamento e libera concorrenza nell'attivita' di settore. Gli incarichi di cui sopra sono affidati con le modalita' ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal consiglio di amministrazione. Il rapporto tra il consorzio e le imprese incaricate dello svolgimento delle attivita' di gestione e' regolato mediante una o piu' convenzioni.
5. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, di ottimizzare le modalita' di gestione adottate e conformarle alle regole di concorrenza, nonche' al fine di favorire il mercato dei prodotti e materiali recuperati, il consorzio puo' svolgere tutte le attivita' complementari, sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo consortile di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto. In particolare il consorzio puo':
a. compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie od utili alla realizzazione degli scopi consortili, purche' comunque direttamente o indirettamente connesse agli scopi consortili;
b. adottare iniziative di ogni genere atte a favorire l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema del consumo dei beni a base di polietilene, al fine di promuovere la riduzione del consumo dei materiali e l'introduzione di buone pratiche di gestione;
c. stipulare accordi con soggetti pubblici e privati ai fini del perseguimento delle finalita' consortili, in conformita' con quanto previsto al comma 5 del presente articolo;
d. promuovere accordi tra le aziende produttrici, utilizzatrici e distributrici con altri soggetti pubblici e privati che effettuano attivita' di raccolta differenziata;
e. promuovere sinergie e accordi di vario genere con soggetti che svolgono attivita' similari;
f. stipulare accordi con i sistemi di gestione alternativi costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g. prevedere ed organizzare forme di deposito cauzionale nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, ai sensi dell'art. 234, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
h. rappresentare le imprese consorziate presso le autorita' locali, nazionali, europee ed internazionali;
i. fornire assistenza nella creazione di circuiti di impianti di riciclaggio e recupero, nonche' promuovere e partecipare alla progettazione degli impianti.
6. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il consorzio puo' stipulare, anche ai sensi dell'art. 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:
a. il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle sviluppo economico;
b. regioni, province, comuni e loro consorzi, comunita' montane, autorita' d'ambito, aziende municipalizzate, concessionari di pubblico servizio, enti e soggetti pubblici e privati;
c. consorzi, societa', enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attivita' a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario, comprese tra i fini istituzionali;
d. i soggetti di cui all'art. 234, comma 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il consorzio puo' agire attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni, oppure avvalersi della collaborazione di associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.
8. Per conseguire le proprie finalita' istituzionali, il consorzio puo' costituire nuovi soggetti di diritto privato e/o assumere partecipazioni in societa' gia' esistenti, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di nuovi soggetti giuridici e l'assunzione di partecipazioni in societa' non e' consentita se determina la sostanziale modifica dell'oggetto consortile e delle finalita' come definite dal presente statuto. L'attivita' dei soggetti giuridici partecipati e/o costituiti dal consorzio deve sempre svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza; eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalita' previste dal presente statuto.
9. Nel perseguimento delle attivita' istituzionali, il consorzio si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale ed europeo, con particolare riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di beni in polietilene regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa. In particolare, il consorzio ed i consorziati non ostacolano e non impediscono l'organizzazione di sistemi alternativi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene, regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10. E' fatta salva la possibilita' per i soggetti di cui all'art. 234, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di conferire i rifiuti di beni in polietilene ad operatori di altro Stato membro della Comunita' europea in regola con le specifiche autorizzazioni previste dal Paese di appartenenza nonche' con la normativa comunitaria e nazionale e dietro rilascio di dichiarazione attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo o recupero dei rifiuti di beni in polietilene nello stato membro di destinazione, nel rispetto delle norme vigenti.


 
Art. 4.

I consorziati

1. Partecipano al consorzio in qualita' di «consorziati ordinari»:
a. i produttori e gli importatori di beni in polietilene - categoria A;
b. gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene - categoria B;
c. i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene - categoria C.
Al consorzio possono altresi' partecipare, in qualita' di «consorziati aggiunti»:
d. i produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene - categoria D;
e. le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di beni in polietilene - categoria E.
2. I soggetti che esercitano attivita' rientranti in diverse categorie di cui al primo comma, partecipano al consorzio nella categoria prevalente, secondo i criteri e le modalita' determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 26.
3. Il numero dei consorziati e' illimitato.


 
Art. 5.

Ammissione dei consorziati

1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 4 che intendano aderire al consorzio, inviano apposita domanda scritta al presidente del consiglio di amministrazione. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) dichiarazione nella quale l'impresa che presenta domanda attesta e comunica:
la conoscenza e accettazione integrale dello statuto e dei regolamenti e di ogni altra disposizione vincolante per il consorzio;
di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale, esclusa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria;
b) estremi dell'iscrizione CCIAA.
2. La domanda deve altresi' contenere tutte le informazioni relative all'attivita' svolta dal richiedente, con particolare riguardo alle quantita' di beni a base di polietilene, anche in forma di semilavorati, prodotti o importati ed alle quantita' di rifiuti di beni a base di polietilene raccolte, riciclate o recuperate nell'anno solare precedente a quello in cui e' presentata la domanda di ammissione.
3. Per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi, o comunque per gli enti, organismi e associazioni, la domanda dovra' essere accompagnata da copia dello statuto e dall'elenco dei partecipanti.
4. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda di cui al primo comma.
5. La richiesta di adesione e' respinta nel caso in cui si rilevi la carenza di alcuno dei requisiti di ammissione al consorzio, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta deve essere adeguatamente motivata, ed e' soggetta a reclamo e impugnativa.


 
Art. 6.

Quote di partecipazione al consorzio

1. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite in modo paritario tra ciascuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 1.
2. All'interno di ciascuna categoria, l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, determina le quote di partecipazione dei singoli consorziati. La ripartizione delle quote avviene, in via principale e per i soggetti di cui alle categorie A, C, D ed E, in considerazione del rapporto esistente tra la quantita' di materie prime in polietilene o di beni a base di polietilene e relativi semilavorati oppure di rifiuti di beni a base di polietilene che risulta, rispettivamente, immessa al consumo, raccolta, riciclata, recuperata, trasportata o stoccata sul territorio nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale e' presentata domanda di ammissione e la quantita' complessiva riferita ai consorziati appartenenti alla medesima categoria, mentre. In via residuale e per i soggetti di cui alla categoria B, la ripartizione delle quote puo' avvenire attraverso altri criteri, quali quelli forfetari.
3. In caso di adesione di un nuovo socio la determinazione delle quote di partecipazione avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria, da adottarsi nella prima assemblea dell'anno successivo a quello di adesione.
4. Qualora a seguito della rideterminazione della quota spettante al singolo consorziato sorgano obblighi di versamento a suo carico, il pagamento degli importi dovuti e' condizione indispensabile per poter partecipare all'assemblea.


 
Art. 7.

Diritti e obblighi dei consorziati

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati fruiscono dei servizi e delle prestazioni del consorzio.
2. I consorziati sono obbligati a:
a. osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
b. concorrere alla costituzione del fondo consortile;
c. versare il contributo annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
d. versare l'eventuale contributo percentuale di riciclaggio stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico;
e. sottoporsi ai controlli disposti dal consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalita' che fanno salva la riservatezza dei dati dei consorziati;
f. trasmettere al consiglio di amministrazione i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
g. operare per mezzo del consorzio ed in ottemperanza alle indicazioni del consorzio stesso per quanto attiene alle attivita' di cui all'oggetto consortile;
h. favorire gli interessi del consorzio e non svolgere attivita' contrastante con le finalita' dello stesso.
3. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie prime in PE destinate alla produzione di beni in polietilene, e relativi semilavorati, sono tenuti a trasmettere annualmente al consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.


 
Art. 8.

Sanzioni

1. Il consorzio verifica il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi nascenti dalla partecipazione al consorzio ed intraprende le azioni opportune e necessarie al fine di accertare e reprimere eventuali violazioni degli obblighi stessi, avvalendosi dei propri organi o anche delle competenti autorita' locali e nazionali.
2. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il consiglio di amministrazione puo' comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravita' dell'infrazione. Con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 26, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. Sino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata, il consorziato sanzionato non puo' esercitare il diritto di voto in assemblea.
3. In caso di inadempimento gravi degli obblighi consortili il consiglio di amministrazione puo' peraltro assumere specifici provvedimenti di volta in volta applicabili. Nel regolamento vengono individuati gli inadempimenti gravi e la natura degli specifici provvedimenti applicabili oltre le norme del relativo procedimento.


 
Art. 9.

Cessazione della qualita' di consorziato. Recesso ed esclusione

1. Le imprese di cui alla art. 4, comma 1 del presente statuto, possono recedere dal consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati:
a. cessazione dell'attivita';
b. variazione dell'oggetto sociale o dell'attivita';
c. perdita dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento della loro attivita';
d. organizzazione autonoma della gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale o messa in atto di un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o recupero, ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e. adesione ad un sistema autonomo riconosciuto.
2. Il diritto di recesso viene esercitato mediante l'invio di apposita comunicazione al consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario annuale, e produce i suoi effetti dal primo giorno del nuovo esercizio.
3. Nei casi indicati nella lettera d) del comma 1, il recesso diviene efficace nel momento in cui, intervenuto il riconoscimento del sistema autonomo di gestione di cui all'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne accerti il corretto funzionamento, dandone comunicazione al consorzio. Nel caso indicato alla lettera e) del comma 1, il recesso diviene efficace allorche' il sistema autonomo comunica che il consorziato receduto e' stato ammesso in tale sistema.
4. I consorziati che recedono fanno fronte agli impegni contratti nei confronti del consorzio pro-quota in ragione del periodo residuo di permanenza nel corso dell'anno.
5. Il consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dal consorzio nei confronti del consorziato che:
a. abbia perso i requisiti di ammissione;
b. sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino, anche provvisoriamente, la continuazione dell'attivita' d'impresa;
c. nelle ipotesi previste da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 25;
d. in ogni altro caso in cui non possa piu' partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.
6. Altre cause di esclusione dal consorzio possono essere previste e disciplinate dall'eventuale regolamento di cui all'art. 26, anche per i casi in cui il consorziato si renda responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al consorzio medesimo.
7. Una volta deliberata dal consiglio di amministrazione l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato.
8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.


 
Art. 10.

Fondo consortile - Fondi di riserva

1. Ciascuno dei consorziati, sia questi ordinario od aggiunto ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del presente statuto, concorre alla costituzione del fondo consortile versando una somma calcolata in relazione al numero delle quote di partecipazione al consorzio, comunque queste siano state determinate e di cui e' titolare al momento dell'adesione al consorzio.
2. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.
3. Il fondo consortile, previa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea, puo' essere impiegato nella gestione del consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, l'assemblea puo' costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione oppure con le quote di fondo consortile perse dal socio receduto ed escluso, salvo che vengano destinate alla ricostituzione del Fondo consortile nell'esercizio in cui si determina il recesso o l'esclusione. In ogni caso e' vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche in caso di scioglimento del consorzio. L'eventuale avanzo di gestione proveniente dal contributo dei soggetti partecipanti determina la riduzione dell'importo del contributo stesso dell'anno seguente.
5. La quota di fondo consortile e' intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda o di successione nell'attivita' di impresa esercitata su medesima azienda e comunque previo assenso dell'assemblea.
6. In caso di adesione di un nuovo consorziato, sia questi ordinario od aggiunto, la determinazione della somma con cui si realizza il concorso del detto nuovo consorziato alla costituzione del fondo consortile e' comunque determinata dall'assemblea dell'anno successivo a quello di adesione mediante un corrispondente proporzionale diminuzione delle quote del fondo consortile degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria.
7. La quota di fondo consortile spettante a ciascun consorziato e' rideterminata una volta l'anno, sulla base delle dichiarazioni dell'anno precedente; ai fini della detta rideterminazione, con eventuali aumenti e diminuzioni, e' conferito ampio mandato agli organi consultivi affinche' dal consiglio di amministrazione sia proposta e dall'assemblea sia approvata con apposita deliberazione.


 
Art. 11.

Finanziamento delle attivita' del consorzio

1. Il consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attivita' ed il funzionamento del consorzio sono costituiti da:
a. i proventi delle attivita' svolte dal consorzio in attuazione di disposizioni di legge e statutarie, nel rispetto delle regole di concorrenza e corretta gestione ambientale;
b. il contributo versato annualmente dai consorziati, la cui entita' e' determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
c. i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile;
d. eventuali liberalita', contributi e finanziamenti provenienti da soggetti pubblici e/o privati;
e. l'eventuale contributo percentuale di riciclaggio, di cui al comma 13 dell'art. 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f. l'utilizzazione di fondi di riserva nei limiti di cui all'art. 10, comma 4;
g. l'eventuale utilizzazione del fondo consortile nelle modalita' definite dall'art. 10, commi 3 e 4 del presente statuto.


 
Art. 12.

Organi del consorzio

1. Sono organi del consorzio:
a. l'assemblea dei soci;
b. il consiglio di amministrazione;
c. il presidente e i vice presidente;
d. l'organo di controllo.


 
Art. 13.

Composizione e rappresentanza in assemblea

1. L'assemblea e' costituita dai soci consorziati di cui all'art. 4 del presente statuto.
2. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona del legale rappresentante o con un proprio delegato munito di delega scritta che e' conservata dal consorzio. Il numero delle deleghe possedute dal singolo partecipante non puo' eccedere il limite del ...... del totale delle quote consortili. Salvo diversa, espressa indicazione, la delega e' valida per la singola assemblea. In nessun caso il periodo della delega puo' eccedere i tre anni. La delega non puo' essere conferita agli amministratori, ai revisori e ai dipendenti del consorzio. E' sempre ammessa la revoca della delega, che va comunicata per iscritto al delegato e al consorzio, da parte del delegante.
3. La partecipazione all'assemblea puo' essere estesa ai rappresentanti territoriali piu' significativi delle stesse categorie produttive dei settori inerenti l'attivita' del consorzio mediante la stipula di appositi protocolli di intesa con le categorie nazionali rappresentate.
4. L'assemblea e' inoltre aperta alla partecipazione delle istituzioni e degli enti locali con particolare riferimento a quelli ricadenti nelle aree a piu' alta concentrazione di utilizzo, e relativo impatto ambientale, di film di PE per uso agricolo.
5. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i consorziati che siano in regola con gli adempimenti e gli obblighi consortili.


 
Art. 14.

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea e' convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.
2. La convocazione dell'assemblea puo' anche avvenire su richiesta dell'organo di controllo, entro dieci giorni dalla stessa.
3. L'assemblea e' indetta, ogni qual volta cio' sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o sia richiesto , con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione al consorzio per ciascuna categoria di consorziati.
4. La convocazione dell'assemblea avviene secondo le seguenti modalita':
a. mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima dell'adunanza;
b. mediante avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, posta certificata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza;
c. mediante avviso depositato presso la sede consortile e pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale almeno venti giorni prima dell'adunanza.
5. In ogni caso l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che puo' essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza.
6. L'assemblea puo' tenersi anche per via telematica od informatica a condizione che sia assicurata l'effettiva partecipazione alla discussione ed al voto agli aventi diritto e l'identificazione dei medesimi. In tal caso l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il presidente con il segretario.
7. L'assemblea e' presieduta dal presidente del consorzio o in caso di assenza o impedimento dai vice presidenti.
8. Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale che e' sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario nominato da quest'ultimo.


 
Art. 15.

assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria:
a. determina le direttive di massima dell'attivita' del consorzio;
b. elegge i componenti del consiglio di amministrazione, nomina il presidente e i due vice presidenti, di cui uno con deleghe operative;
c. propone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i rappresentanti, indicati da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive di cui all'art. 4, comma 1, che saranno nominati all'interno del consiglio di amministrazione con decreto del predetto Ministro sentito il Ministro dello sviluppo economico;
d. elegge i componenti dell'organo di controllo;
e. approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da trasmettere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'approvazione;
f. delibera l'ammissione di nuovi consorziati, sulle modifiche delle quote di partecipazione al consorzio e delle quote di fondo consortile;
g. determina il valore unitario delle quote di partecipazione al consorzio al fondo dei singoli consorziati ed approva la ripartizione delle quote per ogni singolo consorziato;
h. delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'art. 11;
i. approva la relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dal consorzio e dai suoi singoli aderenti nell'anno solare precedente, di cui all'art. 234, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da sottoporre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico entro il 31 maggio di ogni anno;
l. approva il programma annuale e pluriennale di attivita' e di investimento proposto dal consiglio di amministrazione;
m. delibera su ogni variazione di sede che non implichi modifica dello statuto;
n. puo' nominare un comitato tecnico consultivo con specifiche competenze di analisi e proposte;
o. delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennita' di carica al presidente ed ai vice presidenti, dell'emolumento annuale e/o dell'indennita' di seduta ai membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo.
p. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione.
2. In prima convocazione l'assemblea e' validamente costituita quando sia presente un numero di consorziati tale da rappresentare piu' della meta' delle quote di partecipazione al consorzio. In seconda convocazione l'assemblea e' validamente costituita qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti cosi' come stabilito dagli art. 2368 e 2369 del codice civile, salvo la possibilita' di prevedere una maggioranza piu' elevata.
3. L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo la possibilita' di prevedere una maggioranza piu' elevata.


 
Art. 16.

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera:
a. sulle modifiche dello statuto, da sottoporre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione;
b. sull'approvazione dei regolamenti consortili e le relative modifiche, secondo quanto disposto dal successivo art. 25;
c. sull'eventuale scioglimento anticipato del consorzio, secondo le modalita' indicate nell'art. 27;
d. sulla proposta del consiglio di amministrazione di costituzione di nuovi soggetti giuridici o l'assunzione di partecipazioni in societa' esistenti di cui all'art. 3, comma 7, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;
e. sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
f. su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge.
2. In prima convocazione, l'assemblea straordinaria e' validamente costituita quando siano rappresentati di oltre un terzo delle quote di partecipazione al consorzio; in seconda convocazione, quando sia rappresentata almeno due terzi delle quote di partecipazione rappresentate in assemblea, salvo la possibilita' di prevedere una maggioranza piu' elevata.
3. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione del regolamento consortile e' comunque necessario l'intervento di tanti consorziati che rappresentino piu' della meta' delle quote di partecipazione al consorzio ed il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti, anche in seconda convocazione.
4. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' delle quote di partecipazione al consorzio, salvo la possibilita' di prevedere una maggioranza piu' elevata.
5. Si osservano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.


 
Art. 17.

Diritto e modalita' di voto

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero di quote di cui e' titolare. Con apposito regolamento sono determinate le modalita' operative volte ad assicurare la rispondenza tra i voti e le quote di partecipazione spettanti a ciascun consorziato.
2. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili di cui all'art. 7.
3. I sistemi di votazione (per scheda segreta o alzata di mano) sono stabiliti dal presidente, ad eccezione delle nomine degli organi sociali, che avvengono mediante scrutinio segreto.


 
Art. 18.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto da ..., tra i quali il presidente e i due vice presidenti. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea.
2. Nel consiglio di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. In ogni caso deve far parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
3. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria dei consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono. Con il regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 25 sono determinate le modalita' ed i sistemi di voto.
4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione e' stato ricostituito. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili.
5. In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o piu' componenti del consiglio di amministrazione, si procede alla sostituzione mediante cooptazione del primo dei non eletti nella categoria del predecessore; il consigliere cosi' nominato resta in carica sino alla scadenza del consiglio di amministrazione.
6. Qualora, per qualunque ragione, non sia possibile procedere alla sostituzione mediante cooptazione e comunque in caso di cessazione dalla carica della meta' o piu' dei componenti del consiglio di amministrazione, i consiglieri in carica convocano d'urgenza l'assemblea affinche' provveda alla sostituzione del consigliere cessato. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la ricostituzione dell'organo e' immediatamente convocata dall'organo di controllo o, in mancanza, anche da un solo consorziato.
7. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea e puo' essere esercitato solo per giusta causa.


 
Art. 19.

Convocazione e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. La convocazione e' fatta per iscritto, con lettera raccomandata, fax o e-mail, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente o, in caso assenza anche del vicepresidente, dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso consiglio.
3. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, i componenti dell'organo di controllo.
4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole ..... componenti.
5. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera m).
6. Il verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione e' redatto dal segretario del consiglio di amministrazione, nominato dal presidente che assiste alle riunioni. Il verbale e' sottoscritto dal segretario e da colui che presiede la riunione del consiglio di amministrazione.
7. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.


 
Art. 20.

Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria del consorzio ed ha la facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. In particolare il consiglio di amministrazione:
a. nomina, tra i propri componenti, il presidente e il vice presidente e, salvo quanto previsto all'art. 21, ne determina le funzioni;
b. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno;
c. propone all'assemblea straordinaria gli schemi del regolamento consortile, e relative modifiche, da poi sottoporre, una volta approvati dalla stessa, all'approvazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;
d. sottopone all'assemblea straordinaria, ai fini dell'approvazione, le proposte di modifica dello statuto, anche con riferimento alla costituzione di eventuali articolazioni regionali ed interregionali del consorzio ai sensi dell'art. 2, comma 2; trasmette poi la relativa delibera assembleare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione;
e. redige e sottopone all'assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo triennale ed annuale e il bilancio consuntivo annuale nonche' la relazione afferente quest'ultimo;
f. redige e sottopone all'assemblea la relazione sulla gestione di cui all'art. 234, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 maggio di ogni anno;
g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile;
h. definisce il valore unitario delle quote di partecipazione al consorzio, la ripartizione delle quote stesse tra i consorziati, la ridefinizione proporzionale delle quote in caso di variazione del numero dei consorziati, e le sottopone all'assemblea per l'approvazione;
i. ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziarie, delibera in ordine all'utilizzo del fondo consortile per la gestione del consorzio, indicando le modalita' di reintegrazione del fondo nel corso dell'esercizio successivo. La delibera, adeguatamente motivata, e' sottoposta all'assemblea ai fini dell'approvazione;
l. adotta il programma annuale e pluriennale di attivita' e di investimento in ottemperanza alle delibere dell'assemblea;
m. definisce le modalita' e i termini di versamento e riscossione del contributo di cui all'art. 11, comma 2, lettera b) del presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
n. trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico la delibera di costituzione di nuovi soggetti di diritto privato e/o di assunzione di partecipazioni in societa' esistenti, di cui all'art. 3, comma 7 del presente statuto;
o. delibera sulle richieste di ammissione al consorzio ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;
p. vigila per l'esatto adempimento degli obblighi di cui all'art. 7, determinando l'irrogazione di eventuali sanzioni e la loro entita' secondo i modi e con le procedure previste in apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 25;
q. conserva i libri consortili e provvede al loro costante aggiornamento;
r. delibera sulla stipula di tutti i contratti e accordi di ogni genere inerenti l'attivita' del consorzio, compresi quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;
s. delibera sulle proposte di accordi di programma, convenzioni e contratti di altro genere di cui all'art. 3, comma 5 del presente statuto;
t. definisce le strutture organizzative interne al consorzio, determina l'organico del consorzio e le modalita' della gestione amministrativa interna;
u. delibera su iniziative e atti opportuni ad assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni e con agli altri sistemi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' gli altri consorzi di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
v. pone in essere gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione volti al raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 3, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o di statuto siano riservati ad altri organi del consorzio.
2. Il consiglio di amministrazione puo' avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.


 
Art. 21.

presidente e Vicepresidente

1. Al presidente del consiglio d'amministrazione, che puo' essere anche non socio, spettano i poteri di ordinaria amministrazione e tutti gli altri poteri riconosciuti dal presente statuto.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni a lui attribuite sono svolte dai Vice Presidenti.
3. Il presidente dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.


 
Art. 22.

Organo di controllo

1. L'organo di controllo e' costituito da ... componenti effettivi e ... supplenti.
2. ... componenti effettivi e ... supplente sono di nomina ministeriale, mentre gli altri componenti sono eletti dall'assemblea.
3. I componenti effettivi di nomina ministeriale sono nominati, rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico.
4. I componenti eletti dall'assemblea devono essere selezionati tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili, mentre per i componenti di nomina ministeriale non e' richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
5. I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi, e scadono nel momento in cui l'assemblea approva il bilancio relativo del terzo esercizio. Possono essere rieleggibili.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei componenti supplenti secondo il criterio della maggiore anzianita' di carica o, in subordine, della maggiore eta' anagrafica.
7. I sindaci di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri da cui sono stati nominati.
8. L'Organo di controllo:
a. controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria del consorzio;
b. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo concreto funzionamento;
c. redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo e ne riferisce all'assemblea.
9. I componenti dell'organo di controllo partecipano all'assemblea e alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
10. Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 15, comma 2, lettera n).


 
Art. 23.

Revisione legale dei conti

1. Il controllo contabile sul consorzio e' esercitato dall'organo di controllo o da una societa' di revisione legale iscritta nell'apposito registro.
2. L'organo di controllo o la societa' incaricata della revisione legale:
a. esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;
b. verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
2. La relazione, redatta in conformita' ai principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comprende:
a. un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla societa';
b. una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c. un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
d. eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e. un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
4. La relazione e' datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.
5. La societa' di revisione legale ha diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attivita' di revisione legale e puo' procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.
6. L'assemblea determina ogni triennio l'affidamento della revisione legale.
7. L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla societa' di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
8. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
9. L'assemblea revoca l'incarico alla societa' di revisione legale, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra societa' di revisione legale secondo le modalita' del comma 8. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.


 
Art. 24.
Esercizio finanziario e bilancio - non e' previsto nel loro statuto

1. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa e redige un conto economico separato. Il bilancio separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo annuale di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) del presente statuto.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione puo' avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi.
4. Il bilancio preventivo, approvato entro il mese di ... dell'anno precedente, e' accompagnato da:
a. una relazione illustrativa sui programmi di attivita' da realizzare nell'esercizio;
b. una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.
5. I documenti menzionati ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.
6. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo corredati da relazione tecnica sull'attivita' consortile sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla loro approvazione.
7. Ove i Ministeri formulino rilievi, l'assemblea o il consiglio sono tenuti a deliberare su di essi entra i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea o dal consiglio sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi sessanta giorni i bilanci si intendono approvati.
8. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le societa' per azioni, e' depositata presso il registro delle imprese entro 2 mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile.
9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilita' sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 25.


 
Art. 25.

Regolamenti consortili

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del consorzio e dello svolgimento delle sue attivita' il consiglio di amministrazione approva uno o piu' schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea ordinaria per l'approvazione.
2. I regolamenti approvati e le relative modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari siano in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al consorzio di adottare le necessarie modifiche.


 
Art. 26.

Vigilanza

1. L'attivita' del consorzio e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico.
2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del consorzio o di impossibilita' di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministero per lo sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o piu' organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non e' possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del consorzio.


 
Art. 27.

Scioglimento e liquidazione

1. Qualora il consorzio si sciolga e sia posto in liquidazione, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passivita'.
2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, in conformita' alle norme applicabili.


 
Art. 28.

Organismo di vigilanza

1. L'organismo di vigilanza e' un organo collegiale composto di ... membri effettivi, di cui uno nominato dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. Tra i membri uno svolge funzioni di presidente. L'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio di amministrazione del consorzio, provvede alla nomina dell'organismo di vigilanza e del suo presidente. I membri dell'organismo sono scelti tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle attivita' di verifica e vigilanza. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni privi di compiti operativi.
2. I componenti dell'organismo restano in carica per anni tre, rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore.
3. L'organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.


 
Art. 29.

Accesso alle informazioni ambientali

1. Il consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali.


 
Art. 30.

Applicazione del codice civile e delle leggi regolanti la materia

1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, al consorzio si applicano, in quanto compatibili con la sua natura giuridica e con le finalita' perseguite, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.


 
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