Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2016, n. 158 |
Regolamento recante determinazione dei limiti e delle modalita' di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'articolo 23 che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e il Capo II del Titolo V, concernente la riforma del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione fiscale e l'istituzione delle Agenzie fiscali»; Visto l'articolo 59 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale definisce il sistema di pianificazione e di incentivazione relativo alle Agenzie fiscali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che regolamenta l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla contabilita' e finanza pubblica; Visto l'articolo 57, comma 21, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69», il quale demanda a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei limiti e delle modalita' di applicazione dei Titoli II e III del decreto legislativo n. 150 del 2009 al Ministero dell' economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, che prevede che «la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009»; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 dicembre 2011; Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone la incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 53, che abroga l'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 19 che ha, tra l'altro, trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica le funzioni dell'Autorita' nazionale anticorruzione in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recate «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, recante «Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23»; Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale dirigente e delle aree del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali; Considerata la specificita' e la complessita' delle funzioni svolte dall'Amministrazione economico-finanziaria; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 21 aprile e del 19 maggio 2016; Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
Adotta il presente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalita' di applicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Agenzie fiscali delle disposizioni dei Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'articolo 57, comma 21, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.
N O T E
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. - La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. - L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario. - L'art. 23 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e' il seguente: «Art. 23(Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti (ivi incluso il settore della spesa sanitaria) politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane Il ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali. (Omissis).». - L'art. 26 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e' il seguente: «Art. 26 (Riforma del ministero delle finanze). - 1. In attesa della costituzione del ministero dell'economia e delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede anche in fasi successive, alla trasformazione del ministero delle finanze, alla istituzione delle agenzie fiscali e all'ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le disposizioni e con le modalita' stabilite dal Capo II del Titolo V. (Omissis).». - L'art. 59 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e' il seguente: «Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo e' trasmesso al Parlamento. 2. Il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, (stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario), con la quale vengono fissati: a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; c) le strategie per il miglioramento; d) le risorse disponibili; e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione. 3. La convenzione prevede, inoltre: a) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attivita' svolta dall'agenzia; c) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti. 4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per: a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale; b) le spese di investimento necessarie per realizza e i miglioramenti programmati; c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti. 5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa' costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n.146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta societa'.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2013, n. 139. - La legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario. - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e' pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2011, n. 6. - L'art. 57, comma 21, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e' il seguente: «Art. 57 (Norme transitorie e finali). - (Omissis). 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalita' di applicazione delle diposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Per il testo del Titolo II e del Titolo III del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, si vedano le note sopra.». - Il decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2011, n. 194. - L'art. 6 del citato decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, e' il seguente: «Art. 6 (Norme transitorie). - 1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.». Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ( (nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, supplemento ordinario. - L'art. 23 quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e' il seguente: «Art. 23-quater (Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico). - 1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento. 2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo. 5. A decorrere dal 1º dicembre 2012 le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza. 7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti. 9-9-bis (Omissis). 10. A decorrere dal 1º dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 57, comma 1, le parole: ", l'agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "e dei monopoli"; b) all'art. 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'art. 64"; c) all'art. 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: "delle dogane" sono inserite le seguenti: "e dei monopoli"; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato"; d) all'art. 64, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nella rubrica, le parole: "Agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate"; 2) al comma 1, le parole: "del territorio e'" sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate e' inoltre"; 3) ai commi 3-bis e 4, le parole: "del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate. d-bis)" all'art. 67, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: ", ferma restando ai fini della scelta la legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'art. 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,". 11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, supplemento ordinario. - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265. - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. - L'art. 53 del citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' il seguente: «Art. 53 (Abrogazione espressa di norme primarie). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; c) art. 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; e) art. 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; f) art. 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; g) art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; h) art. 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69; i) art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; l) art. 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; o) art. 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; p) art. 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11; q) art. 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180; r) art. 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228; s) art. 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; t) art. 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; u) art. 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.». - Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204. - La legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2013, n. 255. - Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n .144. - L'art. 19 del citato decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, e' il seguente: «Art. 19 (Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorita' nazionale anticorruzione). - 1. L'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e' soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione. 3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla: a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, specificando che il personale attualmente in servizio presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel piano di riordino di cui all'alinea del presente comma; b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento. 4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri. 5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita' nazionale anticorruzione: a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; (a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale) ); b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento. (5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera b), e' competente il tribunale in composizione monocratica. 5-ter. Nella relazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorita' nazionale anticorruzione da' altresi' conto dell'attivita' svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili criticita' del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.) 6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali. (Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorita' nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalita' di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione). 7. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. (Il presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione segnala all'autorita' amministrativa di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato art. 47, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo). 8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4. 9. Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'art. 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorita' nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono piu' opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorita' nazionale anticorruzione). 10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia: a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialita' nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)); b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria; c) raccordo con il sistema dei controlli interni; d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati; e conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione. 11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance. 12. Il comma 7, dell'art. 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e' abrogato. 13. All'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) al comma 5, secondo periodo, le parole: "sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono soppresse. 14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 e' soppresso. 14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 , commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione. 16. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - La legge 7 agosto 2014, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n.187. - Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 (Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23) e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015, n.55.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 57, comma 21, della legge 30 luglio 2010, n. 235 e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 2
Disposizioni applicabili
1. Al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Agenzia delle entrate si applicano le disposizioni vigenti contenute nel titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009, con le seguenti modalita': a) articolo 7, ad esclusione del comma 2, lettera b) e nel primo periodo del comma 3, delle parole «secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo»; b) articolo 10, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dall'articolo 3 del presente decreto; per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l'articolo 10; c) articolo 12, comma 1, con esclusione della lettera a); d) articolo 13, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto; per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l'articolo 13; e) articolo 14 nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dagli articoli 4 e 5 del presente decreto; per quanto non espressamente previsto nei presenti articoli si applica l'articolo 14. 2. Al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Agenzia delle entrate si applicano le disposizioni vigenti contenute nel titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009, con le seguenti modalita': a) articolo 18, comma 1, con esclusione delle parole «i dipendenti che conseguono»; comma 2, con i limiti e le modalita' stabiliti dall'articolo 5 del presente decreto; b) articolo 19, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dall'articolo 5 del presente decreto; per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l'articolo 19; c) articolo 21, secondo i criteri individuati nei Sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del precedente comma 1, lettera a); d) articolo 22, secondo i criteri individuati nei Sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del precedente comma 1, lettera a); e) articolo 23, con esclusione, al comma 3, delle parole «ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a)»; f) articolo 24, con esclusione, al comma 3, delle parole «di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a)». 3. Restano fermi i compiti di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che spettano all'Organismo indipendente di valutazione della performance, costituito ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali.
Note all'art. 2: - L'art. 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, citato nelle note alle premesse, e' il seguente: «Art. 7 (Sistema di misurazione e valutazione della performance). - 1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance. 2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' svolta: a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'art. 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonche' la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo; b) dalla Commissione di cui all'art. 13 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo; c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto. 3.». - L'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' il seguente: «Art. 10 (Piano della performance e Relazione sulla performance). - 1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente: a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 2. 3. 4. 5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.». - L'art. 12 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' il seguente: «Art. 12 (Soggetti). - 1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono: a) un organismo centrale, denominato: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche», di cui all'art. 13; b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'art. 14; c) l'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione; d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.». - L'art. 13 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' il seguente: Art. 13 (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche). - 1. In attuazione dell'art. 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata "Commissione", che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilita' e la visibilita' degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attivita' svolta. 2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8. 3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalita', anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonche' di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunita' di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente e' nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica. 4. La struttura operativa della Commissione e' diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento e determina, altresi', i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilita' di bilancio la Commissione puo' avvalersi di non piu' di 10 esperti di elevata professionalita' ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della performance e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con il Presidente dell'ARAN, puo' altresi' avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Puo' inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica. 5. 6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione: a); b); c); d); e); f); g); h); i); l); m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo; n); o); p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche. 7. 8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione per l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno dell'amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalita' e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione. 9. I risultati dell'attivita' della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attivita' al Ministro per l'attuazione del programma di Governo. 10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Commissione. 11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti. 12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attivita' della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione. Il sistema di valutazione delle attivita' amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 3 e in conformita' ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5. 13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita' di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4.». - L'art. 14 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' il seguente: «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 3. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. 5. 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.». - Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' il seguente: «Art. 18 (Criteri e modalita' per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance). - 1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonche' valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera. 2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.». - Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 prevede: Art. 19 (Criteri per la differenziazione delle valutazioni). - 1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale. 2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale e' distribuito in differenti livelli di performance in modo che: a) il venticinque per cento e' collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; b) il cinquanta per cento e' collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; c) il restante venticinque per cento e' collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale. 3. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento alla retribuzione di risultato. 4. La contrattazione collettiva integrativa puo' prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione puo' altresi' prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale. 5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di verificare il rispetto dei principi di selettivita' e di meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. (6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.». - Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' il seguente: «Art. 21 (Bonus annuale delle eccellenze). - 1. E' istituito, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 57, comma 1, lettera c), del presente decreto, il bonus annuale delle eccellenze al quale concorre il personale, dirigenziale e non, che si e' collocato nella fascia di merito alta nelle rispettive graduatorie di cui all'art. 19, comma 2, lettera a). Il bonus e' assegnato alle performance eccellenti individuate in non piu' del cinque per cento del personale, dirigenziale e non, che si e' collocato nella predetta fascia di merito alta. 2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze. 3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 puo' accedere agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso. 4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente.». - Il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' il seguente: «Art. 22 (Premio annuale per l'innovazione). - 1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per l'innovazione, di valore pari all'ammontare del bonus annuale di eccellenza, di cui all'art. 21, per ciascun dipendente premiato. 2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell'organizzazione. 3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete all'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'art. 14, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro. 4. Il progetto premiato e' l'unico candidabile al Premio nazionale per l'innovazione nelle amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.». - Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' il seguente: «Art. 23 (Progressioni economiche). - 1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'art. 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. 3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualita' anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche.». - Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' il seguente: «Art. 24 (Progressioni di carriera). - 1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno e' finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni. 3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualita' anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.». - Il testo dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, e' il seguente: «Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.».
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| Art. 3 Disposizioni in materia di misurazione e valutazione della performance
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta annualmente: a) entro il 30 aprile, l'Atto di indirizzo per la definizione delle priorita' politiche del Ministero dell'economia e delle finanze; b) entro il 30 settembre, l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale. 2. Entro 10 giorni dall'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze emana la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione, in cui definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare. 3. Entro il 31 gennaio il Ministro dell'economia e delle finanze, con il supporto metodologico dell'Organismo indipendente di valutazione, redige, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2009, il Piano della performance, in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e tenuto conto delle risultanze del controllo di gestione; individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici, strutturali e operativi, definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance del Ministero, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, assicura l'effettuazione, in corso e al termine di esercizio, del monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo, anche ai fini dell'attivazione di eventuali interventi correttivi. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura annualmente, anche sulla base degli elementi forniti dall'Organismo indipendente di valutazione: a) entro il 31 marzo che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati relativamente al Ministero dell'economia e delle finanze ed entro il 31 maggio che sia evidenziata, con riferimento all'anno precedente, la consuntivazione delle risorse; tali risultati vengono illustrati dall'Amministrazione nella Relazione sulla performance, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009; b) entro il 30 aprile, la valutazione dei capi dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze; c) entro il 30 giugno che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate, relativamente all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Agenzia del demanio; d) entro il 31 luglio, la valutazione dei direttori dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia del demanio. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del decreto 20 dicembre 2010 recante «Il sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell'economia e delle finanze», adegua, sentito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Sistema per la misurazione e la valutazione della performance delle strutture del Ministero, del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale. 7. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Ministero e le Agenzie tengono conto, in materia di misurazione e valutazione della performance, degli indirizzi definiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 8. Il Ministero, sentito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, assicura, nelle Convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che i Sistemi per la misurazione e la valutazione della performance dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano adottati in coerenza con l'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, relativamente alle proprie strutture e al proprio personale, tenendo conto degli indirizzi definiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 10, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 4
Funzioni di valutazione della performance
1. Le funzioni relative alla valutazione della performance sono svolte dall'Organismo indipendente, costituito ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai soggetti destinatari della direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' relativamente alle Agenzie fiscali, avvalendosi dei risultati dell'attivita' di monitoraggio e verifica della gestione rispetto agli obiettivi negoziati in Convenzione dal Ministero. Tale Organismo opera con indipendenza di giudizio, riferendo direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 2. In particolare, l'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) svolge l'attivita' di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; b) supporta gli organi di governo e di amministrazione nelle attivita' di definizione degli obiettivi e degli indicatori, di monitoraggio, di valutazione e di controllo strategico; c) garantisce la trasparenza dei risultati conseguiti; d) fornisce supporto tecnico e metodologico agli organi di governo e di amministrazione nell'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance; e) svolge un ruolo di impulso e di propulsione nella materia di cui all'articolo 3 del presente decreto, promuove e sviluppa la cultura della trasparenza e dell'integrita', verificando l'attuazione dei relativi adempimenti; f) cura il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, degli adempimenti in materia di trasparenza e integrita' dei controlli interni, promuovendo e attestando l'assolvimento dei relativi obblighi ed elabora, per il Ministero dell'economia e delle finanze, una Relazione annuale sullo stato dello stesso; g) valida la Relazione sulla performance del Ministero dell'economia e delle finanze; h) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo e di amministrazione; i) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal presente regolamento, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita', in quanto compatibile con la peculiarita' dell'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze e di quello delle Agenzie, nonche' con la specificita' delle relative funzioni istituzionali; j) propone al Ministro dell'economia e delle finanze la valutazione dei capi Dipartimento del Ministero e dei direttori dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia del demanio e l'attribuzione ad essi della relativa retribuzione di risultato.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, si vedano le note all'art.2. - Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999, si vedano le note all'art. 2.
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| Art. 5
Criteri per la differenziazione delle valutazioni
1. Fermo restando quanto stabilito per l'Agenzia delle entrate e per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 3, comma 8 e dal comma 8 del presente articolo, il sistema di misurazione e valutazione della performance e' organizzato sulla base dei seguenti criteri meritocratici di differenziazione: a) articolazione in fasce di merito; b) grado di realizzazione della performance; c) ripartizione delle risorse in base a pesi ponderati. 2. L'articolazione in fasce di merito di cui al comma 1, lettera a) e' definita su quattro livelli. 3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate mantengono la struttura delle fasce di merito previste nei propri sistemi di misurazione e valutazione adeguandole, laddove necessario, al disposto del comma 2. 4. Le fasce di merito sono articolate in: a) fascia di merito alta; b) fascia di merito medio-alta; c) fascia di merito media; d) fascia di merito bassa, che non da' luogo alla attribuzione di alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance. 5. Nelle fasce di merito di cui al comma 4, lettere a) e b), non puo' essere collocato piu' del 70 per cento dei dipendenti; nelle fasce di merito di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma 4 non puo' essere collocato meno del 30 per cento del personale. 6. La contrattazione collettiva integrativa puo' prevedere deroghe alla percentuale del 70 per cento di cui al comma 5, in misura non superiore a 10 punti percentuali, in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa della percentuale del 30 per cento. 7. Per l'attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti si applicano i criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. 8. I Sistemi di misurazione e valutazione adottati dalle predette Amministrazioni sono verificati dall'Organismo indipendente di valutazione. 9. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141. 10. All'esito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' dei decreti attuativi di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate al presente decreto le modifiche eventualmente necessarie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 15 giugno 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri De Vincenti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1979
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 141 del 2011, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti alla legge n. 124 del 2015, si vedano le note alle premesse.
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