Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2016, n. 158
Regolamento recante determinazione dei limiti e delle modalita' di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'articolo 23 che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e il Capo II del Titolo V, concernente la riforma del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione fiscale e l'istituzione delle Agenzie fiscali»;
Visto l'articolo 59 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale definisce il sistema di pianificazione e di incentivazione relativo alle Agenzie fiscali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che regolamenta l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla contabilita' e finanza pubblica;
Visto l'articolo 57, comma 21, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69», il quale demanda a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei limiti e delle modalita' di applicazione dei Titoli II e III del decreto legislativo n. 150 del 2009 al Ministero dell' economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, che prevede che «la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 dicembre 2011;
Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone la incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 53, che abroga l'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 19 che ha, tra l'altro, trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica le funzioni dell'Autorita' nazionale anticorruzione in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recate «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, recante «Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23»;
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale dirigente e delle aree del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali;
Considerata la specificita' e la complessita' delle funzioni svolte dall'Amministrazione economico-finanziaria;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 21 aprile e del 19 maggio 2016;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Adotta
il presente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalita' di applicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Agenzie fiscali delle disposizioni dei Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'articolo 57, comma 21, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.


N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, 286 (Riordino
e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
- L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario.
- L'art. 23 del citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n.300, e' il seguente:
«Art. 23(Istituzione del ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti (ivi incluso il settore della
spesa sanitaria) politiche fiscali e sistema tributario,
demanio e patrimonio statale, catasto e dogane Il ministero
svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita'
e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di
vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite con le inerenti
risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.
(Omissis).».
- L'art. 26 del citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n.300, e' il seguente:
«Art. 26 (Riforma del ministero delle finanze). - 1. In
attesa della costituzione del ministero dell'economia e
delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi
dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, si provvede anche in fasi successive, alla
trasformazione del ministero delle finanze, alla
istituzione delle agenzie fiscali e all'ordinato
trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le
disposizioni e con le modalita' stabilite dal Capo II del
Titolo V.
(Omissis).».
- L'art. 59 del citato decreto legislativo n. 300 del
1999, e' il seguente:
«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno
triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le
grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, (stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario), con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione ed
i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'agenzia
sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialita' e
della correttezza nell'applicazione delle norme, con
particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizza e i
miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
conto del miglioramento dei risultati complessivi e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
conseguiti.
5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma
12, della legge 8 maggio 1998, n.146, fermo restando che il
ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza
delle azioni ordinarie della predetta societa'.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173
(Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 febbraio 2013, n. 67 (Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli
articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2013, n. 139.
- La legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo
finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, supplemento ordinario.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale,
a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e'
pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2011, n.
6.
- L'art. 57, comma 21, del citato decreto legislativo
n. 300 del 1999, e' il seguente:
«Art. 57 (Norme transitorie e finali). - (Omissis).
21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinati i limiti e le modalita' di
applicazione delle diposizioni dei titoli II e III del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale
del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie
fiscali. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Per il testo del Titolo II e del Titolo III del citato
decreto legislativo n. 150 del 2009, si vedano le note
sopra.».
- Il decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma
dell'art. 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2011, n. 194.
- L'art. 6 del citato decreto legislativo 1° agosto
2011, n. 141, e' il seguente:
«Art. 6 (Norme transitorie). - 1. La differenziazione
retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e
3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, si applica a partire dalla tornata di
contrattazione collettiva successiva a quella relativa al
quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate
disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali,
possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive
destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16, comma 5,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini ( (nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2012, n. 156, supplemento ordinario.
- L'art. 23 quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, e' il seguente:
«Art. 23-quater (Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico). - 1. L'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono
incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e
nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30
ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette una relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
"Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita' di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell'art. 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31
dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante
puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1º dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti
previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento
delle funzioni riconducibili all'area di attivita'
dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno,
anche in deroga ai contingenti previsti dall'art. 19, comma
6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti
di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili
all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei
compiti gia' devoluti all'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia
di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo
agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento
del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'
facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata
dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari,
presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei
casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi
ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del
territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia
delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9-9-bis (Omissis).
10. A decorrere dal 1º dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 57, comma 1, le parole: ", l'agenzia del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "e dei
monopoli";
b) all'art. 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
le funzioni di cui all'art. 64";
c) all'art. 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le
parole: "delle dogane" sono inserite le seguenti: "e dei
monopoli"; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni
gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato";
d) all'art. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nella rubrica, le parole: "Agenzia del territorio" sono
sostituite dalle seguenti: "Ulteriori funzioni dell'agenzia
delle entrate"; 2) al comma 1, le parole: "del territorio
e'" sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate e'
inoltre"; 3) ai commi 3-bis e 4, le parole: "del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate.
d-bis)" all'art. 67, comma 3, secondo periodo, dopo le
parole: "pubbliche amministrazioni" sono inserite le
seguenti: ", ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'art. 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,".
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
supplemento ordinario.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- L'art. 53 del citato decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, e' il seguente:
«Art. 53 (Abrogazione espressa di norme primarie). - 1.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni; c) art. 41-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
e) art. 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
f) art. 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni;
g) art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
h) art. 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della
legge 18 giugno 2009, n. 69;
i) art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150;
l) art. 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b),
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
o) art. 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91;
p) art. 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 11;
q) art. 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n.
180;
r) art. 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n.
228;
s) art. 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35;
t) art. 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134;
u) art. 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.».
- Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204.
- La legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
ottobre 2013, n. 255.
- Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n
.144.
- L'art. 19 del citato decreto- legge 24 giugno 2014,
n. 90, e' il seguente:
«Art. 19 (Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e
definizione delle funzioni dell'Autorita' nazionale
anticorruzione). - 1. L'Autorita' di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni, e' soppressa ed i relativi organi
decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture sono trasferiti all'Autorita' nazionale
anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza
(ANAC), di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorita'
nazionale anticorruzione.
3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il
riordino dell'Autorita' stessa, che contempla:
a) il trasferimento definitivo delle risorse umane,
finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento
delle funzioni di cui al comma 2, specificando che il
personale attualmente in servizio presso l'ANAC,
appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in un
unico ruolo insieme con il personale della soppressa
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture individuato nel piano di
riordino di cui all'alinea del presente comma;
b) la riduzione non inferiore al venti per cento del
trattamento economico accessorio del personale dipendente,
inclusi i dirigenti;
c) la riduzione delle spese di funzionamento non
inferiore al venti per cento.
4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a
seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da emanare, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni
dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del
Consiglio dei ministri.
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2,
l'Autorita' nazionale anticorruzione:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche
nelle forme di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
(a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun
avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle
funzioni di cui all'art. 13 del testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di
violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di
altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che
rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello
Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui
all'art. 331 del codice di procedura penale) );
b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel
rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981,
n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel
minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro
10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta
l'adozione dei piani triennali di prevenzione della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei
codici di comportamento. (5-bis. Per le controversie aventi
ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera b), e'
competente il tribunale in composizione monocratica. 5-ter.
Nella relazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera g),
della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorita' nazionale
anticorruzione da' altresi' conto dell'attivita' svolta ai
sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo,
indicando le possibili criticita' del quadro amministrativo
e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei
lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.)
6. Le somme versate a titolo di pagamento delle
sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano
nella disponibilita' dell'Autorita' nazionale
anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita'
istituzionali. (Le stesse somme vengono rendicontate ogni
sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale
dell'Autorita' nazionale anticorruzione specificando la
sanzione applicata e le modalita' di impiego delle suddette
somme, anche in caso di accantonamento o di mancata
utilizzazione).
7. Il Presidente dell'Autorita' nazionale
anticorruzione formula proposte al Commissario unico
delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla
Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle
procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. (Il
presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione segnala
all'autorita' amministrativa di cui all'art. 47, comma 3,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni
in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e
di obblighi di pubblicazione previste nel citato art. 47,
ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al
medesimo articolo).
8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5,
il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie della soppressa Autorita' di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al
comma 4.
9. Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita'
nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di
prevenzione della corruzione nelle pubbliche
amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in
materia di misurazione e valutazione della performance, di
cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui
all'art. 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto
legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti
sperimentali e al Portale della trasparenza, detto
trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra
il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorita'
nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i
progetti che possono piu' opportunamente rimanere
nell'ambito della medesima Autorita' nazionale
anticorruzione).
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il
Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9
in materia di misurazione e valutazione della performance,
sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della
materia:
a) revisione e semplificazione degli adempimenti a
carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di
valorizzare le premialita' nella valutazione della
performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando
le risorse disponibili ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111));
b) progressiva integrazione del ciclo della performance
con la programmazione finanziaria;
c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati; e
conseguente revisione della disciplina degli organismi
indipendenti di valutazione.
11. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi ai
sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di
comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla
misurazione e valutazione della performance.
12. Il comma 7, dell'art. 13, del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 e' abrogato. 13. All'art. 11 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) al
comma 5, secondo periodo, le parole: "sino a diversa
disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono
soppresse.
14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre
2006, n. 315 e' soppresso.
14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica
delegata per il coordinamento in materia di controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato sono
attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della
Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio provvede
alle funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. Le funzioni del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di
cui all'art. 1 , commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre
2012 n. 190, e le funzioni di cui all'art. 48 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite
all'Autorita' nazionale anticorruzione.
16. Dall'applicazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- La legge 7 agosto 2014, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche) e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13
agosto 2015, n.187.
- Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157
(Misure per la revisione della disciplina
dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione
dell'art. 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo
2014, n. 23) e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7
ottobre 2015, n.55.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 57, comma 21, della legge 30
luglio 2010, n. 235 e' riportato nelle note alle premesse.

 
Art. 2

Disposizioni applicabili

1. Al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Agenzia delle entrate si applicano le disposizioni vigenti contenute nel titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009, con le seguenti modalita':
a) articolo 7, ad esclusione del comma 2, lettera b) e nel primo periodo del comma 3, delle parole «secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo»;
b) articolo 10, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dall'articolo 3 del presente decreto; per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l'articolo 10;
c) articolo 12, comma 1, con esclusione della lettera a);
d) articolo 13, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto; per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l'articolo 13;
e) articolo 14 nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dagli articoli 4 e 5 del presente decreto; per quanto non espressamente previsto nei presenti articoli si applica l'articolo 14.
2. Al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Agenzia delle entrate si applicano le disposizioni vigenti contenute nel titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009, con le seguenti modalita':
a) articolo 18, comma 1, con esclusione delle parole «i dipendenti che conseguono»; comma 2, con i limiti e le modalita' stabiliti dall'articolo 5 del presente decreto;
b) articolo 19, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dall'articolo 5 del presente decreto; per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l'articolo 19;
c) articolo 21, secondo i criteri individuati nei Sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del precedente comma 1, lettera a);
d) articolo 22, secondo i criteri individuati nei Sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del precedente comma 1, lettera a);
e) articolo 23, con esclusione, al comma 3, delle parole «ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a)»;
f) articolo 24, con esclusione, al comma 3, delle parole «di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a)».
3. Restano fermi i compiti di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che spettano all'Organismo indipendente di valutazione della performance, costituito ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali.


Note all'art. 2:
- L'art. 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, citato nelle note alle premesse, e' il seguente:
«Art. 7 (Sistema di misurazione e valutazione della
performance). - 1. Le amministrazioni pubbliche valutano
annualmente la performance organizzativa e individuale. A
tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di
misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle
performance e' svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'art. 14, cui compete la misurazione
e valutazione della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso, nonche' la proposta di
valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del
comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dalla Commissione di cui all'art. 13 ai sensi del
comma 6 del medesimo articolo;
c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo
quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera
e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto.
3.».
- L'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e' il seguente:
«Art. 10 (Piano della performance e Relazione sulla
performance). - 1. Al fine di assicurare la qualita',
comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2,
lettera d), redigono annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare
in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e
gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno,
denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
2.
3.
4.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati.».
- L'art. 12 del citato decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, e' il seguente:
«Art. 12 (Soggetti). - 1. Nel processo di misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale
delle amministrazioni pubbliche intervengono:
a) un organismo centrale, denominato: «Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle
amministrazioni pubbliche», di cui all'art. 13;
b) gli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'art. 14;
c) l'organo di indirizzo politico amministrativo di
ciascuna amministrazione;
d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.».
- L'art. 13 del citato decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, e' il seguente:
Art. 13 (Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche). - 1. In
attuazione dell'art. 4, comma 2, lettera f), della legge 4
marzo 2009, n. 15, e' istituita la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle
amministrazioni pubbliche, di seguito denominata
"Commissione", che opera in posizione di indipendenza di
giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in
raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il
compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere
all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione,
di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di
assicurare la comparabilita' e la visibilita' degli indici
di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro
per l'attuazione del programma di Governo sull'attivita'
svolta.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione
sono definiti i protocolli di collaborazione per la
realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8.
3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di
elevata professionalita', anche estranei
all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e
all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia
di contrasto alla corruzione, di management e misurazione
della performance, nonche' di gestione e valutazione del
personale. Il presidente e i componenti sono nominati,
tenuto conto del principio delle pari opportunita' di
genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere
favorevole delle Commissioni parlamentari competenti
espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il
presidente e' nominato su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno;
i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione. Il
presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere
scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche
nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non
devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati per
un periodo di sei anni e non possono essere confermati
nella carica.
4. La struttura operativa della Commissione e' diretta
da un Segretario generale nominato con deliberazione della
Commissione medesima tra soggetti aventi specifica
professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con
propri regolamenti le norme concernenti il proprio
funzionamento e determina, altresi', i contingenti di
personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30
unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
comando o fuori ruolo, cui si applica l'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale
con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle
disponibilita' di bilancio la Commissione puo' avvalersi di
non piu' di 10 esperti di elevata professionalita' ed
esperienza sui temi della misurazione e della valutazione
della performance e della prevenzione e della lotta alla
corruzione, con contratti di diritto privato di
collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con
il Presidente dell'ARAN, puo' altresi' avvalersi del
personale e delle strutture dell'ARAN. Puo' inoltre
richiedere indagini, accertamenti e relazioni
all'Ispettorato per la funzione pubblica.
5.
6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle
responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione:
a);
b);
c);
d);
e);
f);
g);
h);
i);
l);
m) definisce un programma di sostegno a progetti
innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento
della performance attraverso le funzioni di misurazione,
valutazione e controllo;
n);
o);
p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA
il portale della trasparenza che contiene i piani e le
relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.
7.
8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione per
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la
funzione di favorire, all'interno dell'amministrazioni
pubbliche, la diffusione della legalita' e della
trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura
dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine
predispone le linee guida del Programma triennale per
l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11, ne verifica
l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi
in materia di trasparenza da parte di ciascuna
amministrazione.
9. I risultati dell'attivita' della Commissione sono
pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui
quali la valutazione si basa e trasmette una relazione
annuale sulle proprie attivita' al Ministro per
l'attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la
Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della
sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di
gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di
integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono
trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della
Commissione.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di organizzazione, le norme regolatrici
dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e
fissati i compensi per i componenti.
12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra
le attivita' della Commissione e quelle delle esistenti
Agenzie di valutazione. Il sistema di valutazione delle
attivita' amministrative delle universita' e degli enti di
ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui all'art.
3 e in conformita' ai poteri di indirizzo della Commissione
di cui al comma 5.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3,
primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4,
comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15,
ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita'
di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4.».
- L'art. 14 del citato decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, e' il seguente:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
- Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, e' il seguente:
«Art. 18 (Criteri e modalita' per la valorizzazione del
merito ed incentivazione della performance). - 1. Le
amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il
miglioramento della performance organizzativa e
individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi
premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche,
nonche' valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori
performance attraverso l'attribuzione selettiva di
incentivi sia economici sia di carriera.
2. E' vietata la distribuzione in maniera
indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e
premi collegati alla performance in assenza delle verifiche
e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione
adottati ai sensi del presente decreto.».
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 prevede:
Art. 19 (Criteri per la differenziazione delle
valutazioni). - 1. In ogni amministrazione, l'Organismo
indipendente, sulla base dei livelli di performance
attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di
cui al Titolo II del presente decreto, compila una
graduatoria delle valutazioni individuali del personale
dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del
personale non dirigenziale.
2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale
e' distribuito in differenti livelli di performance in modo
che:
a) il venticinque per cento e' collocato nella fascia
di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del
cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento
accessorio collegato alla performance individuale;
b) il cinquanta per cento e' collocato nella fascia di
merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione
del cinquanta per cento delle risorse destinate al
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale;
c) il restante venticinque per cento e' collocato nella
fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde
l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato
alla performance individuale.
3. Per i dirigenti si applicano i criteri di
compilazione della graduatoria e di attribuzione del
trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento
alla retribuzione di risultato.
4. La contrattazione collettiva integrativa puo'
prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per
cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non
superiore a cinque punti percentuali in aumento o in
diminuzione, con corrispondente variazione compensativa
delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La
contrattazione puo' altresi' prevedere deroghe alla
composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b)
e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle
risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla
performance individuale.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al
monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di
verificare il rispetto dei principi di selettivita' e di
meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.
(6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si
applicano al personale dipendente, se il numero dei
dipendenti in servizio nell'amministrazione non e'
superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei
dirigenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore
a cinque. In ogni caso, deve essere garantita
l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle
risorse destinate al trattamento economico accessorio
collegato alla performance, in applicazione del principio
di differenziazione del merito, ad una parte limitata del
personale dirigente e non dirigente.».
- Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, e' il seguente:
«Art. 21 (Bonus annuale delle eccellenze). - 1. E'
istituito, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis
dell'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dall'art. 57, comma 1, lettera c), del
presente decreto, il bonus annuale delle eccellenze al
quale concorre il personale, dirigenziale e non, che si e'
collocato nella fascia di merito alta nelle rispettive
graduatorie di cui all'art. 19, comma 2, lettera a). Il
bonus e' assegnato alle performance eccellenti individuate
in non piu' del cinque per cento del personale,
dirigenziale e non, che si e' collocato nella predetta
fascia di merito alta.
2. Nei limiti delle risorse disponibili, la
contrattazione collettiva nazionale determina l'ammontare
del bonus annuale delle eccellenze.
3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al
comma 1 puo' accedere agli strumenti premianti di cui agli
articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le
amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di
valutazione della performance, assegnano al personale il
bonus annuale relativo all'esercizio precedente.».
- Il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, e' il seguente:
«Art. 22 (Premio annuale per l'innovazione). - 1. Ogni
amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per
l'innovazione, di valore pari all'ammontare del bonus
annuale di eccellenza, di cui all'art. 21, per ciascun
dipendente premiato.
2. Il premio viene assegnato al miglior progetto
realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo
cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di
lavoro, con un elevato impatto sulla performance
dell'organizzazione.
3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete
all'Organismo indipendente di valutazione della performance
di cui all'art. 14, sulla base di una valutazione
comparativa delle candidature presentate da singoli
dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.
4. Il progetto premiato e' l'unico candidabile al
Premio nazionale per l'innovazione nelle amministrazioni
pubbliche, promosso dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.».
- Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, e' il seguente:
«Art. 23 (Progressioni economiche). - 1. Le
amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le
progressioni economiche di cui all'art. 52, comma 1-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come
introdotto dall'art. 62 del presente decreto, sulla base di
quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e
integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse
disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo
selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in
relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed
ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema
di valutazione.
3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi
dell'art. 19, comma 2, lettera a), per tre anni
consecutivi, ovvero per cinque annualita' anche non
consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini
dell'attribuzione delle progressioni economiche.».
- Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, e' il seguente:
«Art. 24 (Progressioni di carriera). - 1. Ai sensi
dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165
del 2001, come introdotto dall'art. 62 del presente
decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1°
gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione
organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non
superiore al cinquanta per cento a favore del personale
interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di assunzioni.
2. L'attribuzione dei posti riservati al personale
interno e' finalizzata a riconoscere e valorizzare le
competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in
relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.
3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui
all'art. 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi,
ovvero per cinque annualita' anche non consecutive,
costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di
carriera.».
- Il testo dell'art. 6, comma 1, del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, e' il seguente:
«Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili
rimedi.».

 
Art. 3
Disposizioni in materia di misurazione e valutazione della
performance

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta annualmente:
a) entro il 30 aprile, l'Atto di indirizzo per la definizione delle priorita' politiche del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) entro il 30 settembre, l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale.
2. Entro 10 giorni dall'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze emana la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione, in cui definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare.
3. Entro il 31 gennaio il Ministro dell'economia e delle finanze, con il supporto metodologico dell'Organismo indipendente di valutazione, redige, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2009, il Piano della performance, in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e tenuto conto delle risultanze del controllo di gestione; individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici, strutturali e operativi, definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance del Ministero, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, assicura l'effettuazione, in corso e al termine di esercizio, del monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo, anche ai fini dell'attivazione di eventuali interventi correttivi.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura annualmente, anche sulla base degli elementi forniti dall'Organismo indipendente di valutazione:
a) entro il 31 marzo che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati relativamente al Ministero dell'economia e delle finanze ed entro il 31 maggio che sia evidenziata, con riferimento all'anno precedente, la consuntivazione delle risorse; tali risultati vengono illustrati dall'Amministrazione nella Relazione sulla performance, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009;
b) entro il 30 aprile, la valutazione dei capi dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) entro il 30 giugno che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate, relativamente all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Agenzia del demanio;
d) entro il 31 luglio, la valutazione dei direttori dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia del demanio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del decreto 20 dicembre 2010 recante «Il sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell'economia e delle finanze», adegua, sentito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Sistema per la misurazione e la valutazione della performance delle strutture del Ministero, del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale.
7. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Ministero e le Agenzie tengono conto, in materia di misurazione e valutazione della performance, degli indirizzi definiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
8. Il Ministero, sentito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, assicura, nelle Convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che i Sistemi per la misurazione e la valutazione della performance dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano adottati in coerenza con l'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, relativamente alle proprie strutture e al proprio personale, tenendo conto degli indirizzi definiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.


Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 10, comma 1, lettera a) e b),
del decreto legislativo n. 150 del 2009, si vedano le note
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 59, comma 2, del decreto
legislativo n. 300 del 1999, si vedano le note alle
premesse.

 
Art. 4

Funzioni di valutazione della performance

1. Le funzioni relative alla valutazione della performance sono svolte dall'Organismo indipendente, costituito ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai soggetti destinatari della direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' relativamente alle Agenzie fiscali, avvalendosi dei risultati dell'attivita' di monitoraggio e verifica della gestione rispetto agli obiettivi negoziati in Convenzione dal Ministero. Tale Organismo opera con indipendenza di giudizio, riferendo direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2. In particolare, l'Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) svolge l'attivita' di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
b) supporta gli organi di governo e di amministrazione nelle attivita' di definizione degli obiettivi e degli indicatori, di monitoraggio, di valutazione e di controllo strategico;
c) garantisce la trasparenza dei risultati conseguiti;
d) fornisce supporto tecnico e metodologico agli organi di governo e di amministrazione nell'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;
e) svolge un ruolo di impulso e di propulsione nella materia di cui all'articolo 3 del presente decreto, promuove e sviluppa la cultura della trasparenza e dell'integrita', verificando l'attuazione dei relativi adempimenti;
f) cura il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, degli adempimenti in materia di trasparenza e integrita' dei controlli interni, promuovendo e attestando l'assolvimento dei relativi obblighi ed elabora, per il Ministero dell'economia e delle finanze, una Relazione annuale sullo stato dello stesso;
g) valida la Relazione sulla performance del Ministero dell'economia e delle finanze;
h) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo e di amministrazione;
i) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal presente regolamento, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita', in quanto compatibile con la peculiarita' dell'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze e di quello delle Agenzie, nonche' con la specificita' delle relative funzioni istituzionali;
j) propone al Ministro dell'economia e delle finanze la valutazione dei capi Dipartimento del Ministero e dei direttori dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia del demanio e l'attribuzione ad essi della relativa retribuzione di risultato.


Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n.
150 del 2009, si vedano le note all'art.2.
- Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n.
286 del 1999, si vedano le note all'art. 2.

 
Art. 5

Criteri per la differenziazione delle valutazioni

1. Fermo restando quanto stabilito per l'Agenzia delle entrate e per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 3, comma 8 e dal comma 8 del presente articolo, il sistema di misurazione e valutazione della performance e' organizzato sulla base dei seguenti criteri meritocratici di differenziazione:
a) articolazione in fasce di merito;
b) grado di realizzazione della performance;
c) ripartizione delle risorse in base a pesi ponderati.
2. L'articolazione in fasce di merito di cui al comma 1, lettera a) e' definita su quattro livelli.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate mantengono la struttura delle fasce di merito previste nei propri sistemi di misurazione e valutazione adeguandole, laddove necessario, al disposto del comma 2.
4. Le fasce di merito sono articolate in:
a) fascia di merito alta;
b) fascia di merito medio-alta;
c) fascia di merito media;
d) fascia di merito bassa, che non da' luogo alla attribuzione di alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance.
5. Nelle fasce di merito di cui al comma 4, lettere a) e b), non puo' essere collocato piu' del 70 per cento dei dipendenti; nelle fasce di merito di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma 4 non puo' essere collocato meno del 30 per cento del personale.
6. La contrattazione collettiva integrativa puo' prevedere deroghe alla percentuale del 70 per cento di cui al comma 5, in misura non superiore a 10 punti percentuali, in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa della percentuale del 30 per cento.
7. Per l'attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti si applicano i criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.
8. I Sistemi di misurazione e valutazione adottati dalle predette Amministrazioni sono verificati dall'Organismo indipendente di valutazione.
9. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141.
10. All'esito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' dei decreti attuativi di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate al presente decreto le modifiche eventualmente necessarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 15 giugno 2016

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
De Vincenti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1979


Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 141 del 2011, si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 19, comma 10, del decreto
legge n. 90 del 2014, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge n. 124 del 2015, si
vedano le note alle premesse.

 
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