Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2016 (vai al sommario) |
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DELLA SALUTE |
COMUNICATO |
Quarte linee guida per l'applicazione dell'articolo 32, commi 2-bis e 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, alle imprese che esercitano attivita' sanitaria per conto del servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. |
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Oggetto e finalita' delle Linee Guida. Come noto, la legge di stabilita' 2016 ha incluso anche le imprese che esercitano attivita' sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, in base agli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra quelle soggette all'applicazione delle misure di gestione, sostegno e monitoraggio introdotte dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Al fine di una puntuale attuazione delle modifiche legislative sopra richiamate, si e' ritenuto opportuno, d'intesa con il Ministro della salute, diramare nuove Linee Guida volte, in particolare, a disciplinare, entro la cornice definita dal legislatore, l'individuazione degli amministratori straordinari e degli esperti e la determinazione dei relativi compensi. 1. Il quadro normativo di riferimento. L'art. 1, comma 704, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016) ha modificato l'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che detta misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti corruttivi ovvero destinatarie di informazioni antimafia interdittive. In particolare, la legge di stabilita' 2016 ha previsto che le misure straordinarie di prevenzione della corruzione di cui al richiamato art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, siano applicate anche alle imprese che esercitano attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Pure in tale ipotesi, quindi, ove l'autorita' giudiziaria proceda per i delitti di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ovvero in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Presidente dell'ANAC ne informa il Procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati - anche a seguito di denunce di illeciti da parte di pubblici dipendenti - propone al Prefetto competente, in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa, alternativamente: di ordinare il rinnovamento degli organi sociali, mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione dell'accordo contrattuale (art. 32, comma 1, lettera a); di provvedere, direttamente, alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione dell'accordo contrattuale (art. 32, comma 1, lettera b); di provvedere alla misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa (art. 32, comma 8). Il Prefetto, valutata la particolare gravita' dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto o i soggetti coinvolti nei presunti illeciti. Ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi, il Prefetto provvede, d'intesa con il Ministro della salute, alla nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria, come previsto al paragrafo 3 (art. 32, comma 2-bis). Il decreto di nomina, adottato dal Prefetto, d'intesa con il Ministro, stabilisce la durata della misura straordinaria in ragione delle esigenze funzionali al servizio oggetto dell'accordo contrattuale. Analogamente si procede nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di assicurare il completamento dell'esecuzione dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuita' di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto, che ne informa il Presidente dell'ANAC e il decreto di nomina dei commissari e' adottato dal Prefetto, d'intesa con il Ministro della salute (art. 32, comma 10). 2. L'ambito di applicazione. Come sopra anticipato, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha esteso le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti corruttivi ovvero destinatarie di informazioni antimafia interdittive, di cui all'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, anche agli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Nel fare riferimento agli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la novella richiama espressamente la normativa di riordino della disciplina in materia sanitaria, che costituisce il quadro normativo statale di riferimento per la regolamentazione delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie nell'ambito della programmazione di competenza regionale. Nel rispetto della ripartizione di competenze legislative e amministrative tra Stato e regioni in materia di tutela della salute, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, scandisce, infatti, le fasi di un complesso sistema abilitativo composto da una preliminare autorizzazione per la realizzazione di strutture e per l'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie e dal successivo provvedimento di accreditamento istituzionale, che riconosce alle strutture private gia' autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del Servizio sanitario nazionale. All'esito di tale percorso le regioni, direttamente o attraverso le aziende sanitarie locali di competenza, procedono alla stipula di appositi «accordi contrattuali» per consentire ai soggetti privati accreditati l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie con imputazione, totale o parziale, dei relativi oneri economici a carico del Servizio sanitario nazionale. Detti accordi contrattuali consentono, infatti, alle rispettive regioni e alle ASL di definire, con i soggetti privati accreditati, la tipologia e la quantita' delle prestazioni erogabili agli utenti del Servizio sanitario regionale, nonche' la relativa remunerazione a carico del Servizio sanitario medesimo, nell'ambito dei livelli di spesa, determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale. Il richiamo agli «accordi contrattuali» di cui all'art. 8-quinquies del cennato decreto legislativo, pertanto, va ragionevolmente inteso come riferimento ad una categoria volutamente generica, che attesta la volonta' del legislatore di ricomprendere qualsivoglia ipotesi convenzionale, stipulata tra regione e ASL e strutture private, secondo le specifiche discipline previste dalla legislazione nazionale e regionale, al fine di stabilire il numero massimo e il corrispondente valore economico delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie che le strutture accreditate sono abilitate ad erogare per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale/regionale. Tale interpretazione risponde all'esigenza di razionalizzazione e controllo della spesa pubblica, laddove la finalita' di tutela del diritto fondamentale alla salute conferisce alle funzioni e servizi di natura sanitaria e socio-sanitaria il carattere di indifferibilita' e di urgenza, nonche' la necessita' della loro protrazione. L'esigenza primaria da tutelare e', infatti, la corretta erogazione di prestazioni di carattere sanitario svolte da soggetti privati in regime di accreditamento e imputabili economicamente al Servizio sanitario nazionale, al fine di scongiurare sprechi e abusi nella spesa pubblica in ambito sanitario (ad esempio, prestazioni di assistenza ospedaliera, specialistiche, farmaceutiche, a carico del servizio sanitario). Ne consegue che, le misure straordinarie disciplinate dall'art. 32 possono trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui l'impresa, gia' in possesso dei titoli abilitativi mutuati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, garantisca una determinata quantita' di prestazioni sanitarie ed assistenziali in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale/regionale, sia che si operi nell'ambito degli accordi di cui al citato art. 8-quinquies, sia nell'ambito dei servizi socio sanitari erogati sulla base di accordi contrattuali stipulati ai sensi delle normative regionali di riferimento. Cio' anche allorquando l'accordo contrattuale non si sia ancora perfezionato, ma le prestazioni vengano di fatto espletate e il servizio erogato. 2.1. Condotte illecite e eventi criminali per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione e sostegno. L'art. 32, al comma 1, individua le ipotesi in cui il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati - anche a seguito di denunce di illeciti da parte di pubblici dipendenti - propone al Prefetto competente l'applicazione di misure straordinarie di gestione e sostegno all'impresa sanitaria coinvolta. In particolare, il comma 1, prevede che le misure straordinarie di gestione e sostegno possano applicarsi «nell'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 codice penale, 318 codice penale, 319 codice penale, 319-bis codice penale, 319-ter codice penale, 319-quater codice penale, 320 codice penale, 322 codice penale, 322-bis codice penale, 346-bis codice penale, 353 c.p. e 353-bis codice penale, ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili [...] ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». La ratio dell'intervento legislativo appare perseguire l'obiettivo di consentire che, in presenza di gravi fatti o di gravi elementi sintomatici, che hanno, rispettivamente, o gia' determinato ricadute penali o sono comunque suscettibili di palesare significativi e gravi scostamenti rispetto agli standard di legalita' e correttezza, l'esecuzione dell'accordo contrattuale per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale non venga oltremodo a soffrire di tale situazione. Con riguardo alle circostanze suscettibili di dar luogo alle misure di cui all'art. 32, comma 1, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ed alle modalita' procedurali per l'adozione delle cennate misure, si rimanda alle indicazioni gia' dettate dalle Prime Linee Guida che, nella consapevolezza delle peculiarita' delle fattispecie e delle varieta' delle prestazioni erogate dalle imprese che esercitano attivita' sanitarie in base agli accordi contrattuali di cui al richiamato art. 8-quinquies, appaiono applicabili alle fattispecie in argomento. In via generale, ad integrazione delle indicazioni gia' fornite con le precedenti linee guida, appare opportuno che, nell'ambito del procedimento finalizzato alla verifica dei presupposti per l'adozione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 32, si proceda ad acquisire un quadro di cognizione il piu' possibile completo, anche, ove ritenuto opportuno, attraverso dirette e preventive interlocuzioni con le OO.SS. di categoria, in specie quando vengano in rilievo significative ricadute occupazionali. 3. I requisiti dei commissari. L'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, al comma 2, prevede, in linea generale, che, in presenza dei presupposti indicati dalla norma stessa, il Prefetto provveda alla nomina di amministratori in possesso dei requisiti di professionalita' ed onorabilita' di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Riguardo alle ipotesi di imprese che esercitano attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale - in virtu' degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 - l'art. 32, al comma 2-bis, dispone che gli amministratori sono nominati con decreto del Prefetto, d'intesa con il Ministro della salute, e che la nomina e' conferita a soggetti in possesso di specifica professionalita' ed esperienza in materia di gestione sanitaria. In tale sede dovranno essere anche determinati i poteri inerenti l'incarico da conferire al commissario. Relativamente ai requisiti che devono possedere i «commissari», si rende necessario, in questa sede, fornire alcune precisazioni, allo scopo di armonizzare le due disposizioni di legge sopra richiamate. Invero, nessun problema di carattere interpretativo si pone per il possesso dei requisiti di onorabilita' da parte dei «commissari», che restano quelli definiti dall'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, 10 aprile 2013, n. 60, adottato in attuazione dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Con riferimento viceversa ai requisiti di professionalita', si evidenzia che l'art. 32 detta disposizioni specifiche per i commissari nominati per la gestione delle imprese che svolgono attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale. Il comma 2-bis del medesimo articolo, difatti, prevede che i commissari in parola devono essere «in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria». Ne consegue che, per la nomina dei «commissari» delle imprese sanitarie, non si ritiene possibile fare riferimento ai requisiti di professionalita' individuati ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ma e' necessaria l'individuazione di ulteriori e specifici requisiti professionali, che evidenzino professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria. Al riguardo, soccorre l'art. 11, comma 1, lettera p) della legge n. 124 del 2015, il quale ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto, tra l'altro, la disciplina del conferimento degli incarichi di direttore generale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale. In attuazione dei principi di delega, e' stato predisposto uno schema di decreto che definisce i requisiti per l'iscrizione degli idonei all'incarico di direttore generale in un apposito elenco nazionale (dal quale la Regione deve obbligatoriamente attingere per il conferimento dei predetti incarichi), nonche' la procedura di selezione degli aspiranti idonei all'incarico, prevedendo un'apposita selezione per titoli. Considerata la ratio del richiamato art. 32, nonche' le peculiari competenze gestionali necessarie nel settore sanitario, appare coerente con essi prevedere che i commissari di cui all'art. 32, comma 2-bis, fermo restando il possesso dei prescritti requisiti di onorabilita' e l'assenza di situazioni di conflitti d'interesse, sono scelti di regola tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale degli idonei all'incarico di direttore generale. La designazione del commissario dal richiamato elenco garantisce, infatti, che siano comunque soddisfatti i requisiti richiesti dalla legislazione vigente e sia nominato un soggetto con qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria. Alla selezione per titoli per la formazione dell'elenco nazionale saranno, difatti, ammessi i candidati, che non abbiano compiuto sessantacinque anni di eta', e che siano in possesso di: a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale; b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e finanziarie; c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. Sara' cura del Prefetto, d'intesa con il Ministro della salute valutare l'opportunita', in specie nel caso di incarichi collegiali, laddove la natura dell'attivita' da porre in essere renda utile il ricorso a professionalita' che esprimano competenze diversificate, di individuare i commissari anche al di fuori del predetto elenco, a condizione tuttavia che questi, oltre ai prescritti requisiti di onorabilita', comprovino il possesso di una consolidata professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria. In via transitoria, nelle more dell'istituzione dell'elenco nazionale, si provvedera' ad individuare i commissari tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti di onorabilita' e di una consolidata professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria. 4. La determinazione del compenso. Le Terze Linee Guida del 19 gennaio 2016 prevedono che con il presente atto siano fornite indicazioni per la corretta determinazione del compenso dei commissari, da nominare ai sensi del richiamato art. 32, commi 2-bis e 10, per la gestione delle imprese che esercitano attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale. In particolare, con il presente atto, si forniscono indicazioni in merito: a) alle modalita' di determinazione del compenso dei commissari; b) all'applicazione delle maggiorazioni al compenso; c) alle modalita' di determinazione del compenso, qualora siano nominati piu' amministratori (c.d. incarichi collegiali). 4.1. Modalita' di determinazione del compenso dei commissari. Ai fini della determinazione del compenso dei commissari, nei casi di imprese che esercitano attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base ai piu' volte richiamati accordi contrattuali, si ritiene di dover fare riferimento, preliminarmente, al valore globale del livello massimo di finanziamento a carico del Servizio sanitario nazionale (1) (c.d. tetto di spesa), indicato nel contratto stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies del citato decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, su cui parametrare, sulla base di scaglioni decrescenti, il compenso base del commissario. Il calcolo del compenso andra' rapportato ad un arco temporale annuale, tenuto conto che il termine di un anno consente di predeterminare in maniera oggettiva il valore di riferimento sul quale, attraverso l'applicazione di appositi scaglioni, calcolare l'importo del compenso base del commissario. Cio' ha reso necessario la definizione di una distinta griglia di scaglioni per la determinazione del compenso degli amministratori straordinari delle imprese sanitarie rispetto a quella definita con le Terze Linee Guida, con lo scopo, anche in questo caso, di una corretta, proporzionata ed omogenea quantificazione delle remunerazioni, avendo riguardo, tra l'altro, al contesto particolarmente difficile e delicato - quale puo' essere quello di un'impresa interessata al suo interno da fenomeni corruttivi o da tentativi di infiltrazione o condizionamento mafioso - in cui gli stessi sono chiamati ad operare. E' stata, cosi', elaborata la seguente tabella suddivisa in tre colonne: la prima colonna indica gli scaglioni di riferimento, individuati in relazione al valore annuale del livello massimo di finanziamento indicato nel contratto (nella tabella sono indicati 13 scaglioni da un minimo di euro 500.000 ad un massimo di oltre euro 500.000.000); la seconda colonna riporta percentuali decrescenti, da applicare sulla somma eccedente lo scaglione precedente (ad esempio, per gli importi rientranti nel secondo scaglione, corrispondente ad un valore annuale del livello massimo di finanziamento di euro 1.000.000, la percentuale da applicarsi e' pari al 2% fino all'importo di euro 500.000 e pari a 0,6% per l'importo da euro 500.001 fino a euro 1.000.000); la terza colonna indica il «compenso base» ottenuto applicando la percentuale indicata nella seconda colonna al valore annuale del livello massimo di finanziamento indicato nel contratto (prima colonna).
Parte di provvedimento in formato grafico
Come per gli altri incarichi attribuiti ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014, si e' ritenuto imprescindibile delimitare il compenso all'interno di un «range», tra un limite minimo e un limite massimo, adeguato alla complessita' degli incarichi e alla natura delle prestazioni professionali richieste. Sono stati cosi' stabiliti un tetto minimo di 10 mila euro e un tetto massimo di 120 mila euro lordi annui. Vale a dire che, qualora l'applicazione degli scaglioni percentuali dovesse portare a valori del compenso base piu' bassi del primo o piu' alti del secondo, tali importi verrebbero ricondotti a dette soglie. 4.2. Rimborso delle spese. All'importo del compenso, quantificato secondo le indicazioni sopra riportate, andra' sommato il rimborso forfettario delle spese generali, da determinarsi in misura pari ad una percentuale variabile fino al 10% del compenso base. Al riguardo, ai fini della graduazione dell'importo del rimborso forfettario delle spese generali si terra' conto degli oneri, anche di natura non economica, sostenuti dai commissari per l'esecuzione dell'incarico. All'importo cosi' determinato andra', infine, aggiunto anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, incluse le spese di viaggio e di soggiorno ed i compensi per i coadiutori eventualmente nominati dai commissari. Relativamente al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, si ritiene opportuno prendere quale valore di riferimento ai fini del rimborso quello individuato dalla normativa vigente per le missioni effettuate in Italia dal personale dirigente in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. 4.3. Applicazione delle maggiorazioni al compenso. In linea con quanto stabilito dalle Terze Linee Guida del 19 gennaio 2016, al compenso base, come sopra determinato, puo' essere applicata una maggiorazione percentuale non superiore al 50% in relazione alla gravosita' dell'incarico, ferma restando la possibilita', in casi di eccezionale complessita' dell'impegno, di un aumento del compenso fino al 100%. Affinche' possa essere disposto tale incremento devono ricorrere almeno alcuni dei seguenti presupposti: la complessita' dell'incarico o concrete difficolta' di gestione; la specifica professionalita' ed esperienza richieste per l'assunzione dell'incarico; l'entita' e la durata della condotte illecite, che caratterizzano il contesto aziendale; l'elevato numero di dipendenti; la molteplicita' dei luoghi di erogazione del servizio. L'eventuale maggiorazione percentuale del compenso e' stabilita, previe intese tra il Prefetto e il Ministro della salute, all'atto della nomina del commissario. In relazione alla necessita' di evitare una quantificazione delle remunerazioni dei commissari non coerente con i principi e le regole che presiedono ai rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, si e' ritenuto di stabilire, in via analogica, una soglia massima al compenso, pari a euro 240.000 lordi annui, coincidente con l'importo massimo degli emolumenti e delle retribuzioni da riconoscere, con oneri a carico delle finanze pubbliche, a soggetti che intrattengono rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali di cui all'art. 23-ter del decreto-legge n. 201/2011. Si evidenzia che, ai fini del rispetto di detta soglia, non rileva il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ne' di quelle forfettarie. 4.4. Modalita' di determinazione del compenso, qualora siano nominati piu' amministratori (c.d. incarichi collegiali). Ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il Prefetto, d'intesa con il Ministro della salute, puo' nominare uno o piu' commissari, in numero comunque non superiore a tre. Nel caso di incarichi collegiali, la determinazione del compenso richiede alcuni correttivi. Il compenso base, infatti, in questo caso deve essere calcolato apportando alla remunerazione del commissario, determinata con le modalita' previste dal paragrafo 4.1, un aumento fino al 70%, e dividendo il risultato per il numero dei commissari. Sul compenso base, cosi' definito, potranno essere calcolate le maggiorazioni facendo riferimento ai criteri e alle modalita' previste nel caso di incarico conferito ad un solo commissario. Relativamente al tema delle maggiorazioni occorre far rilevare che, ove le ragioni che inducano a prevedere il riconoscimento di un aumento del compenso siano riferibili non alla totalita' dei commissari, ma a uno solo o a due membri del collegio, l'incremento dovra' essere operato solo nei riguardi di questi. 5. Determinazione dei compensi degli esperti. Com'e' noto, nelle ipotesi di una minore compromissione che abbia ad oggetto figure apicali, ma diverse dal titolare del potere di amministrazione in senso tecnico, il Prefetto, d'intesa con il Ministro della salute, puo' reputare sufficiente l'inserimento nella struttura sanitaria di un «presidio», composto di esperti in numero non superiore a tre, allo scopo di ricondurne la gestione su binari di legalita' e trasparenza (art. 32, comma 8, decreto-legge n. 90/2014, c.d. tutorship). Gli esperti sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti individuati al paragrafo 3 per gli amministratori, ovvero requisiti di onorabilita' di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e requisiti di professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria. L'obiettivo perseguito dalla misura e' favorire una revisione del modello di «governance» della societa'. La natura giuridica della misura di sostegno - volta ad affiancare l'organo di amministrazione delle societa', ma non a sostituirlo - comporta evidenti limiti alla sua applicabilita' laddove l'impresa sia stata raggiunta da un'informazione antimafia di tenore interdittivo. Cio' posto, si osserva che l'art. 32, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, prevede che agli esperti spetti un compenso «non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14». In questo contesto, in linea con quanto stabilito dalle Terze Linee Guida del 19 gennaio 2016, si ritiene che, nonostante la diversa estensione del perimetro di azione degli esperti rispetto a quello dei commissari nominati dal Prefetto, potra' farsi riferimento per la determinazione dell'onorario da riconoscere agli esperti alle tabelle e alle modalita' di calcolo sopra descritte (computando anche le eventuali maggiorazioni), riducendo l'importo cosi' ottenuto a una percentuale non superiore al 50%. Ai fini dell'individuazione della soglia percentuale massima da applicare al compenso degli esperti, si dovra' tener conto, in particolare, della complessita' dell'incarico e dell'elevato numero di dipendenti. 6. Incarichi e determinazione dei compensi dei coadiutori. Gli incarichi dei coadiutori dovranno essere conferiti dal commissario, previa autorizzazione rilasciata dal Prefetto, che ne informa il Ministro della salute, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile generalmente per non piu' di una volta (e comunque per un periodo non superiore alla durata dell'accordo contrattuale di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), qualora permangano le ragioni che ne abbiano determinato la nomina. La nomina dei coadiutori ha carattere eventuale ed eccezionale, tenuto conto che la possibilita', prevista dalla legge, di nominare fino a tre commissari, consente in linea di massima di poter assorbire compiutamente le competenze professionali richieste per assicurare il completamento dell'esecuzione contrattuale. La possibilita' di fare ricorso ai coadiutori da parte del commissario sara' quindi ammessa ogni qualvolta emerga - sulla base di oggettive circostanze, in considerazione, ad esempio, dell'alto livello di specializzazione richiesto, ovvero di dimostrate, non altrimenti superabili esigenze - la necessita' che l'opera del commissario sia affiancata da quella di uno o piu' collaboratori di comprovata professionalita' in relazione alla natura del contratto per il quale e' stato conferito l'incarico. Il compenso da riconoscere al coadiutore non potra' superare il 10% di quello stabilito per il commissario e dovra' essere comunque rapportato all'effettivo periodo di durata dell'incarico del coadiutore medesimo. Ai fini della quantificazione del compenso, nel rispetto della soglia sopra indicata, si dovra' tenere conto dei criteri che il paragrafo 4.3 individua ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni sull'onorario del commissario. 7. Modalita' di liquidazione dei compensi. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, gli oneri relativi ai compensi spettanti ai commissari, quantificati secondo i criteri evidenziati nei paragrafi precedenti, sono a carico dell'impresa commissariata. Il commissario potra' procedere alla liquidazione degli acconti sul compenso allo stesso spettante, con cadenza non inferiore a tre mesi. Con la stessa scansione temporale potranno essere autorizzate anche le liquidazioni delle spese generali e degli emolumenti spettanti ai coadiutori. Al fine di procedere alla liquidazione del saldo del proprio compenso, e comunque con cadenza almeno annuale, il commissario dovra' presentare al Prefetto e al Ministro della salute una relazione conclusiva sull'intera attivita' svolta, corredata da documentazione attestante la regolare esecuzione della stessa, nella quale dovra' essere dato atto del raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Il medesimo iter procedurale dovra' essere seguito per la liquidazione dei compensi spettanti ai coadiutori. Resta inteso che tali compensi saranno soggetti, sotto il profilo fiscale e contributivo, al regime previsto dalla normativa vigente relativamente alle figure professionali nominate. 8. Norma transitoria. Le presenti linee guida si applicano ai provvedimenti di commissariamento e/o di nomina di commissari, esperti o coadiutori adottati successivamente alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e a quelli, adottati prima di tale data, per i quali non sia stato quantificato il compenso.
Roma, 4 agosto 2016
Il presidente ANAC Cantone Il Ministro dell'interno Alfano Il Ministro della salute Lorenzin (1) Cfr. Articolo 8-quinquies, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
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