Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2016 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113
Testo del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 24 giugno 2016), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.».


Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni relative al Fondo di solidarieta' comunale

1. Al comma 380-sexies dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro».
2. Le disponibilita' residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, «Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalita' di cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalita' per l'anno 2016.
3. Al comma 380-quater, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e si puo' applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun Comune».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 380-sexies
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1
1. - 380-quinquies (Omissis).
380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma
380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli
anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale, in deroga a quanto disposto dai
commi 380-ter e 380-quater, e' ripartito tra i comuni
interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI
derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e
dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere
dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi
380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarieta'
comunale, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, e'
accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali
il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui
al periodo precedente, non assicura il ristoro di un
importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80
milioni di euro del Fondo di solidarieta' comunale e'
ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.
(Omissis)."
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
settembre 2015 (Fondo di solidarieta' comunale. Definizione
e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015):
"Art. 7. Verifiche successive
1. Per l'anno 2015 e' costituito un accantonamento di
euro 20.000.000 sul Fondo di solidarieta' comunale.
(Omissis)."
- Si riporta il testo del comma 380-quater
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1
1. - 380-ter (Omissis)..
380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, il 20 per cento per l'anno 2015, il 30
per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017
e il 55 per cento per l'anno 2018 dell'importo attribuito a
titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni
sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i
fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per
i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono
assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla
predetta Commissione entro il 31 marzo 2016. Per la quota
del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il
criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri
di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter e si puo'
applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare
le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse
attribuite a ciascun Comune. Per gli anni 2015 e 2016,
l'ammontare complessivo della capacita' fiscale dei comuni
delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura
pari all'ammontare complessivo delle risorse nette
spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale
propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad
aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo di
solidarieta' comunale netto per gli anni 2015 e 2016, ed e'
pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della
capacita' fiscale.
(Omissis)."

 
«TABELLA 1
(articolo 8, comma 1-bis)

Parte di provvedimento in formato grafico



 
TABELLA 2
(articolo 8, comma 1-ter)

Parte di provvedimento in formato grafico



 
TABELLA 3
(articolo 8, comma 1-quater)

Parte di provvedimento in formato grafico



 
(( Art. 1 bis

Semplificazione del processo di determinazione delle capacita'
fiscali

1. Al comma 5-quater dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto e' trasmesso alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del presente comma. Nel caso di adozione delle sole capacita' fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto e' inviato alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque adottato»;
b) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e le parole: «dopo la conclusione dell'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa»;
c) al terzo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo». ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5-quater dell'articolo
43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n . 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive), come modificato dalla presente legge:
"Art. 43 Misure in materia di utilizzo del Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti territoriali e di fondo di solidarieta' comunale
1. - 5-ter (Omissis)
5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono
adottate, anche separatamente, la nota metodologica
relativa alla procedura di calcolo e la stima delle
capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a
statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni; lo schema di decreto e' trasmesso alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per l'intesa;
qualora ricorra la condizione di cui al comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il decreto medesimo e' comunque inviato alle Camere ai
sensi del terzo periodo. Nel caso di adozione delle sole
capacita' fiscali, rideterminate al fine di considerare
eventuali mutamenti normativi e di tener progressivamente
conto del tax gap nonche' della variabilita' dei dati
assunti a riferimento, lo schema di decreto e' inviato alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali per l'intesa;
qualora ricorra la condizione di cui al comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il decreto medesimo e' comunque adottato. Lo schema di
decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al
primo periodo, e' trasmesso alle Camere dopo la conclusione
dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perche' su
di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti
per materia. Decorso il termine di cui al terzo periodo, il
decreto puo' comunque essere adottato. Il Ministro, se non
intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle
Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali
non si e' conformato ai citati pareri."

 
(( Art. 1 ter

Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non
accompagnati

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, e' disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non puo' essere disposta nei confronti del minore di eta' inferiore agli anni quattordici ed e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo e' data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della
direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 19. Accoglienza dei minori non accompagnati
1. Per le esigenze di soccorso e di protezione
immediata, i minori non accompagnati sono accolti in
strutture governative di prima accoglienza, istituite con
decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario,
comunque non superiore a sessanta giorni, alla
identificazione e all'eventuale accertamento dell'eta',
nonche' a ricevere, con modalita' adeguate alla loro eta',
ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e
sulle modalita' di esercizio di tali diritti, compreso
quello di chiedere la protezione internazionale. Le
strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero
dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui
territorio e' situata la struttura, e gestite dal Ministero
dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze per i profili
finanziari, sono fissati le modalita' di accoglienza, gli
standard strutturali, in coerenza con la normativa
regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare
un'accoglienza adeguata alla minore eta', nel rispetto dei
diritti fondamentali del minore e dei principi di cui
all'articolo 18. Durante la permanenza nella struttura di
prima accoglienza e' garantito un colloquio con uno
psicologo dell'eta' evolutiva, ove necessario in presenza
di un mediatore culturale, per accertare la situazione
personale del minore, i motivi e le circostanze della
partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato,
nonche' le sue aspettative future. La prosecuzione
dell'accoglienza del minore e' assicurata ai sensi del
comma 2.
2. I minori non accompagnati richiedenti protezione
internazionale hanno accesso alle misure di accoglienza
predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, fermo restando per i minori non accompagnati
non richiedenti protezione internazionale l'accesso alle
medesime misure di accoglienza nei limiti di cui
all'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. A tal fine gli enti locali che partecipano alla
ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai
minori non accompagnati.
3. In caso di temporanea indisponibilita' nelle
strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e
l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate
dalla pubblica autorita' del Comune in cui il minore si
trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di
coordinamento di cui all'articolo 16. I Comuni che
assicurano l'attivita' di accoglienza ai sensi del presente
comma accedono ai contributi disposti dal Ministero
dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza
dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo
1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel
limite delle risorse del medesimo Fondo.
3-bis In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati
di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa
essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, e'
disposta dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 11,
l'attivazione di strutture ricettive temporanee
esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una
capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura. Sono
assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di
cui al comma 1. L'accoglienza nelle strutture ricettive
temporanee non puo' essere disposta nei confronti del
minore di eta' inferiore agli anni quattordici ed e'
limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento
nelle strutture di cui ai commi 2 e 3. Dell'accoglienza del
minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente
comma e al comma 1 e' data notizia, a cura del gestore del
centro, al comune in cui si trova la struttura, per il
coordinamento con i servizi del territorio.
4. Il minore non accompagnato non puo' essere
trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6
e 9.
5. L'autorita' di pubblica sicurezza da' immediata
comunicazione della presenza di un minore non accompagnato
al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la
nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del
codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni
per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte,
nonche' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di
assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza
dei minori non accompagnati.
6. Il tutore possiede le competenze necessarie per
l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri
compiti in conformita' al principio dell'interesse
superiore del minore. Non possono essere nominati tutori
individui o organizzazioni i cui interessi sono in
contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore
puo' essere sostituito solo in caso di necessita'.
7. Al fine di garantire il diritto all'unita' familiare
e' tempestivamente avviata ogni iniziativa per
l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato
richiedente protezione internazionale. Il Ministero
dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse
disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali,
intergovernative e associazioni umanitarie, per
l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i
familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i
programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti
nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della
assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del
richiedente e dei familiari."

 
Art. 2
Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarieta' comunale

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 436, sono inseriti i seguenti:
«436-bis. A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 non e' stata applicata nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettere a) e b), si applica a carico degli stessi con la seguente gradualita', fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435:
a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
c) per l'anno 2019, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.
436-ter, Nell'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 e' stata applicata nella misura del 50 per cento nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera c), fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 435, si applica a carico degli stessi comuni in misura pari al 60 per cento, per l'anno 2018 in misura pari all'80 per cento e a decorrere dall'anno 2019 in misura pari al 100 per cento.».


Riferimenti normativi

- La legge 23/12/2014, n. 190 recante: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015) e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.

 
(( Art. 2 bis

Norme relative alla disciplina del dissesto delle amministrazioni
provinciali

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 10
dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali):
"Articolo 255 Acquisizione e gestione dei mezzi
finanziari per il risanamento
1. - 9. (Omissis)
10. Non compete all'organo straordinario di
liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi
relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi
gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento
delle relative spese, nonche' l'amministrazione dei debiti
assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di
cui all'articolo 206.
(Omissis)."

 
Art. 3
Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 e' assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Tale contributo, per quanto concerne le maggiori spese, e' destinato alle seguenti finalita':
a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; c) esigenze connesse alla viabilita'; d) esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino e manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori entrate, il citato contributo e' destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.
(( 1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile. Se la volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei condomini, e' inferiore rispetto a quella del fabbricato demolito, i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio e' ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al citato quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti a coloro che hanno sostenuto tali spese. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri condomini di cui ai periodi precedenti, nonche' quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro diviso agli originari condomini o loro aventi causa le unita' immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione principale del de cuius»;
b) all'articolo 14, comma 5-bis, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude l'applicazione dell'articolo 3».
1-ter. All'articolo 67-quater, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri».
1-quater. All'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quarto e il quinto periodo sono soppressi.
2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.
2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016 i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei contributi straordinari ivi previsti, pubblicano nel proprio sito internet istituzionale le modalita' di utilizzo delle predette risorse e i risultati conseguiti. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015):
"Art. 7-bis Rifinanziamento della ricostruzione privata
nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo
1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi per la ricostruzione privata nei territori della
regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile
2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'
autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di
contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di
immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione
principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove
abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale
distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono
assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che
puo' autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei
contributi in relazione alle effettive esigenze di
ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo
stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate,
ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli
stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire
la prosecuzione degli interventi di cui al presente
articolo senza soluzione di continuita', il CIPE puo'
altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150
milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate
agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto
1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre
2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di
cui al primo periodo del presente comma, fermo restando,
comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato
punto 1.3.
(Omissis)."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile), come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a
favore delle imprese
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai
sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali
risarcimenti assicurativi:
a) la concessione di contributi a fondo perduto,
anche con le modalita', su base volontaria, del credito
d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti
agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o
riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata
principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati
ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive
dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui
alla presente lettera e' determinato in ogni caso in modo
tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la
riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio
equivalente. L'equivalenza e' attestata secondo le
disposizioni dell'autorita' comunale, tenendo conto
dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima
riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione,
l'intervento e' da realizzare nell'ambito dello stesso
comune. L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta
contestuale trasferimento al patrimonio comunale
dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui
all'ultimo comma dell'articolo 1128 del codice civile. Se
la volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza
dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di
alcuno dei condomini, e' inferiore rispetto a quella del
fabbricato demolito, i diritti di cui all'ultimo comma
dell'articolo 1128 del codice civile sono proporzionalmente
trasferiti di diritto agli altri condomini; se tuttavia
l'edificio e' ricostruito con l'originaria volumetria a
spese dei condomini, i diritti di cui al predetto ultimo
comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti
a coloro che le hanno sostenute. Gli atti pubblici e le
scritture private autenticate ricognitivi dei trasferimenti
al patrimonio comunale ovvero agli altri condomini e di cui
ai commi precedenti, nonche' quelli con i quali vengono
comunque riassegnate pro diviso agli originari condomini o
loro aventi causa le unita' immobiliari facenti parte dei
fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per trasferire
sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con
le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del
codice civile, le ipoteche e le trascrizioni
pregiudizievoli gravanti su quelli distrutti o demoliti.
Non sono soggetti all'imposta di successione di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni e integrazioni, ne' alle imposte e tasse
ipotecarie e catastali, gli immobili demoliti o dichiarati
inagibili costituenti abitazione principale del de cuius;
b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di societa'
controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto
richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula
del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e
nella gestione del rapporto contrattuale;
c) (soppressa)
d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione
dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e
delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti
di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la
prestazione delle eventuali garanzie personali o reali,
nonche' degli atti conseguenti e connessi e degli atti di
cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per
cento degli onorari e dei diritti notarili;
e) la concessione di contributi, anche con le
modalita' del credito di imposta, per la ricostruzione o
riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad
abitazione principale, nonche' di immobili ad uso non
abitativo distrutti o danneggiati;
e-bis) nel caso di immobili condominiali,
l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti
comuni direttamente all'amministratore che sara' tenuto a
preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e
con contabilita' separata tutte le spese relative alla
ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale
dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35
per cento delle quote condominiali;
f) la concessione di indennizzi a favore delle
attivita' produttive che hanno subito conseguenze
economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
g) la concessione, previa presentazione di una
perizia giurata, di indennizzi a favore delle attivita'
produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni
mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte
andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla
perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle
attivita' ivi espletate;
h) la concessione di indennizzi per il ristoro di
danni ai beni mobili anche non registrati;
i) la concessione di indennizzi per i danni alle
strutture adibite ad attivita' sociali, culturali,
ricreative, sportive e religiose;
l) la non concorrenza dei contributi e degli
indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma
ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale
sulle attivita' produttive, nonche' le modalita' della loro
indicazione nella dichiarazione dei redditi.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 5-bis dell'articolo 14
del citato decreto-legge n. 39 del 2009 come modificato
dalla presente legge:
"Art. 14. Ulteriori disposizioni finanziarie
1. - 5. (Omissis).
5-bis. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1,
comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della
regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, d'intesa con il presidente della
provincia nelle materie di sua competenza, piani di
ricostruzione del centro storico delle citta', come
determinato ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, definendo le linee di indirizzo strategico per
assicurarne la ripresa socio-economica e la
riqualificazione dell'abitato, nonche' per facilitare il
rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni
danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
L'attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di
cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di cui
all'articolo 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ovvero in caso di particolare
interesse paesaggistico attestato dal competente vice
commissario d'intesa con il sindaco, gli edifici civili
privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette
risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, tenuto conto della situazione
economica individuale del proprietario. La ricostruzione
degli edifici civili privati di cui al periodo precedente
esclude l'applicazione dell'articolo 3.
Omissis."
- Si riporta il testo dei commi 2 e 5 dell'articolo
67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 67-quater Criteri e modalita' della ricostruzione
1. (Omissis)...
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati
mediante:
a) interventi singoli o in forma associata da parte dei
privati, aventi ad oggetto uno o piu' aggregati edilizi,
che devono essere iniziati entro il termine inderogabile
stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine il
comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa
occupazione temporanea degli immobili, affida, con i
procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la
progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del
privato per quanto concerne i maggiori oneri;
b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari
interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso
dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito
interessato, puo' bandire un procedimento ad evidenza
pubblica per l'individuazione di un unico soggetto
attuatore con compiti di progettazione e realizzazione
integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di
mancato consenso e di particolare compromissione
dell'aggregato urbano, e' facolta' del comune procedere
all'occupazione temporanea degli immobili;
c) delega volontaria ai comuni, da parte dei
proprietari, delle fasi della progettazione, esecuzione e
gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o
indennizzo loro spettante. La delega e' rilasciata mediante
scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso
di condomini, la delega e' validamente conferita ed e'
vincolante per tutti i proprietari costituiti in
condominio, anche se dissenzienti, purche' riguardi i
proprietari che rappresentino almeno i due terzi delle
superfici utili complessive di appartamenti destinati a
prima abitazione, ovvero i proprietari che rappresentino
almeno i tre quarti delle superfici utili complessive delle
unita' immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di
incentivare il ricorso a tale modalita' di attuazione, si
possono prevedere premialita' in favore dei proprietari
privati interessati che ne facciano domanda, consistenti
nell'ampliamento e nella diversificazione delle
destinazioni d'uso, nonche', in misura non superiore al 20
per cento, in incrementi di superficie utile compatibili
con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei
tessuti urbanistici storici, privilegiando le soluzioni che
non comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque
garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti
esistenti.
3. - 4. (Omissis).
5. In considerazione del particolare valore del centro
storico del capoluogo del comune dell'Aquila, alle unita'
immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione
principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma
del 6 aprile 2009, e' riconosciuto un contributo per la
riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo,
comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli
interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici
esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti
comuni dell'intero edificio, definite ai sensi
dell'articolo 1117 del codice civile, nonche' per gli
eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza
tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono
applicati anche agli edifici con un unico proprietario.
Sono escluse dal contributo le unita' immobiliari
costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti
norme urbanistiche ed edilizie o di tutela
paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta
sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Omissis."

 
(( Art. 3 bis

Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012

1. All'articolo 1, comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016».
2. Al fine di assicurare il completamento delle attivita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i Commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualita' 2017 e 2018, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualita' 2015 e 2016 e con le modalita' di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse gia' disponibili sulle contabilita' speciali dei Presidenti delle regioni in qualita' di commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie gia' programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 441 dell'articolo 1,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016), come modificato dalla presente
legge:
"Comma 441
441. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi
del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli
enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni
liberali e donazioni da parte di cittadini privati e
imprese, nonche' da indennizzi derivanti da polizze
assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli
eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un
importo massimo complessivo di 15 milioni di euro.
L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di cui al
comma 710 ai sensi del periodo precedente e' determinato
dalla regione Emilia-Romagna nel limite di 12 milioni di
euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nel limite di 1,5
milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano
al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni
interessati, entro il 30 settembre 2016, gli importi di cui
al periodo precedente. Ai relativi oneri si provvede
mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135."
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012):
"Art. 1 Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 67-septies
del citato decreto-legge n. 83 del 2012:
"Art. 67-septies Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012
1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10
del presente decreto si applicano anche ai territori dei
comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti
l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati
eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio,
Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo
Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone,
Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio,
Argenta.
1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,
10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del
29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1 e al comma
1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74."
- Si riporta il testo vigente dei commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) (Abrogato);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali."
"562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558."
- Si riporta il testo vigente del comma 28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1. - 27. (Omissis)
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti locali in regola
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui
ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste
dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni
di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli
enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal
comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del
2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(Omissis)"
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario):
"Art. 3-bis Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
destinati ad interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso
produttivo, nonche' al risarcimento dei danni subiti dai
beni mobili strumentali all'attivita' ed alla
ricostituzione delle scorte danneggiate e alla
delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva, e
dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero
di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, nei limiti
stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5,
sono alternativamente concessi, su apposita domanda del
soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento
agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1
del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita
convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma
7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere
finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato
ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite
massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello
Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri
e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le
modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo
massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello
Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in
capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi
di risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle
entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento
sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive
espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto
impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche
parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle
indicate nel presente articolo. In tutti i casi di
risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto
finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del
capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In
mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso
soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il
recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme
erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese
strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,
non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a
mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per la ricostruzione.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri
e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al
fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del
medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di
intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di
competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del
limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal
seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al
primo periodo del comma 3-bis nonche' l'ammissione alla
garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione
emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29
maggio 2012, per le annualita' dal 2012 al 2014 e'
autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro
flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura
commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle
province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel
rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del
presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile,
fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo'
essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
assunzioni destinate agli enti locali, non operano i
vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di
cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non
costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle
graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso
il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse
finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e'
effettuata in base al riparto di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio
2012. Il riparto delle unita' di personale assunte con
contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti
percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove
non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura
commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto
fra i comuni interessati nonche', per la regione
Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale,
avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari
delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono
stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro
ai fini dell'applicazione della presente disposizione.
8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le
unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le
annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati
per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni
caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e
delle prestazioni rese dal personale in relazione alla
gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi
sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per
l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25
milioni per l'anno 2016."
- Il citato decreto-legge n. 74 del 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2012, n.
131.

 
Art. 4

Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a
calamita' o cedimenti

1. Al fine di garantire la sostenibilita' economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.
(( 1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalita' e i termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale di cui all'articolo 175, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'adozione della delibera che da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193, comma 2, del medesimo testo unico sono fissati al 30 settembre 2016. ))
2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore (( della legge di conversione )) del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalita' telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nei caso in cui l'80 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilita' dell'anno successivo.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
175 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed
al piano esecutivo di gestione
1. - 7. (Omissis).....
8. Mediante la variazione di assestamento generale,
deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31
luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di
riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio.
(Omissis)."
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del
2000:
"Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e
nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili recate dal
presente testo unico, con particolare riferimento agli
equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162,
comma 6.
2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di
contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta
entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare
provvede con delibera a dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento
negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio
qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione,
per squilibrio della gestione di competenza, di cassa
ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali
debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo
crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la
gestione dei residui.
La deliberazione e' allegata al rendiconto
dell'esercizio relativo.
Omissis."

 
Art. 5

Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5
maggio 1998 a Sarno

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 458 e 459 sono sostituiti dai seguenti:
«458. Alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno e' assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni di cui al comma 462, relativamente all'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Le somme non impegnate nel 2016 possono esserlo nell'esercizio successivo.
459. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle vittime, entro il 31 dicembre 2016, e determina, avvalendosi a tal fine anche dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonche' la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate. Il rimborso delle spese legali e' definito previa acquisizione del parere di congruita' dell'Avvocatura dello Stato.»;
b) i commi 461, 462, 463 e 464 sono sostituiti dai seguenti:
«461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 460, gli eredi in successione legittima hanno diritto al pagamento pro quota della medesima somma, nei limiti individuati ai sensi dei commi 459 e 460, previa presentazione di documentazione attestante la qualita' di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima.
462. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, congiuntamente con il Comune di Sarno stipula appositi atti transattivi con i soggetti individuati ai sensi del comma 460 o, ove questi ultimi siano deceduti, con i soggetti di cui al comma 461, ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di prescrizione.
463. Le transazioni (( di cui al comma 462 )) sono stipulate a totale soddisfazione di ogni pretesa nei confronti delle Amministrazioni statali e territoriali individuate nella sentenza della Corte di cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di quanto eventualmente gia' percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilita' civile dello Stato e del comune di Sarno.
464. I procedimenti giudiziari in corso, anche in sede di esecuzione, sono sospesi fino alla conclusione degli accordi transattivi. Successivamente alla stipulazione degli atti, di transazione, che deve intervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente. Ove le parti private non intendano stipulare gli accordi transattivi ne danno comunicazione scritta alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Salerno e i processi in corso proseguono su istanza delle parti. Le transazioni sono esenti da ogni imposta o tassa e le relative somme sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. Dopo la stipulazione degli atti transattivi la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmette un elenco riepilogativo al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze.».
2. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 4.
3. Le somme gia' trasferite al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alle speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, pari a euro 1.875.000, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno.
(( 3-bis. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016 e 2017, il Ministro dell'interno presenta alle Camere un'apposita relazione che evidenzi l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 458, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ))


Riferimenti normativi

- La legge 28/12/2015, n. 208 recante: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016) e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.

 
(( Art. 5 bis

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro
ferroviario di Andria - Corato

1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria - Corato del 12 luglio 2016 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.
3. A ciascuna delle famiglie delle vittime e' attribuita una somma non inferiore ad euro 200.000, che e' determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessita'.
4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime e' attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita' delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessita'. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
c) ai genitori;
d) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;
e) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
f) al convivente more uxorio.
6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 e' assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita' previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.
7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 200
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015):
"200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio." ))

 
Art. 6
Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a
seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi,
contributi previdenziali e assistenziali e premi per
l'assicurazione obbligatoria

1. Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016, e' differito per pari importo al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.
2. I commissari delegati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, provvedono alla rideterminazione, per effetto di quanto disposto dal comma 1, dell'entita' dell'aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni C(2014)2356 del 7 marzo 2014 e n. C(2015)7802 del 13 novembre 2015 e alla verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012)9853 final e C(2012)9471 final del 19 dicembre 2012,
3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di cui al comma 1, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, senza ulteriori formalita' e con i medesimi criteri e modalita' operative stabiliti nei predetti decreti,
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, intestata al Presidente della Regione Emilia Romagna, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilita' speciale. A tal fine, previa comunicazione dell'effettivo onere derivante dal comma 1, da effettuarsi da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al commissario delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016, le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui al presente comma, sono versate, nell'anno 2016, per un corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
(( 4-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10 e 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-ter. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «del 20 e 29 maggio 2012» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per gli scopi di cui alle lettere a), b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122». ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 7 e 7-bis
dell'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012):
"Art. 11 Ulteriori disposizioni per il favorire il
superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012
01. - 6-bis. (Omissis)
7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini
previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi
di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal
1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito
di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione
alla attivita' di impresa, hanno i requisiti per accedere
ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai
soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento assistito
dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due
anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono
contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti
con apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e
prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000
milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera
a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 18 ottobre 2012, sono concesse le
garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle
stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma
sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito di
impresa di cui al comma 7 gia' rientrano i titolari di
reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui al
predetto comma 7 puo' essere altresi' chiesto ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti, previa
integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7:
a) se dotati dei requisiti per accedere,
limitatamente ai danni subiti in relazione alle attivita'
dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, dai titolari di reddito di
lavoro autonomo, nonche' dagli esercenti attivita' agricole
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e
premi di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi
dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente,
proprietari di una unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F
della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi
dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
(Omissis)."
- Si riporta il testo vigente del comma 367
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:
" (Omissis)
367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i
soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito
dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti
dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti
finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti previa integrazione della
convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del
decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa
depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti
dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma 7, ai
sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui
al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita'
di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di
cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 43 del 2013:
"Art. 6 Proroga emergenza sisma maggio 2012
1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo
11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza
conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2014.
2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i
provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del
31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di
presentazione della documentazione di cui all'articolo 11,
comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al
finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto
articolo 11, e' rideterminato al 31 ottobre 2013. Entro
tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed
oggettivi e le condizioni gia' previsti dai commi 7, 7-bis
e 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del
2012, possono presentare la documentazione utile per
accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non
sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine
finale del 30 novembre 2012.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per
l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza
applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per
l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al
15 novembre 2013 nei confronti:
a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;
b) dei soggetti che, hanno gia' utilmente rispettato
il termine ultimo del 30 novembre 2012.
(Omissis)"
- Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge n. 74 del 2012 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 3-bis.
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
2 del citato decreto-legge n. 74 del 2012:
"Art. 2 Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1. - 5. (Omissis)
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,
con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti
dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi
3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti
delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli
interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
del patto di stabilita' interno degli enti locali
beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai
sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei
siti internet delle rispettive regioni."
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 3, 10 e
11 del citato decreto-legge n. 74 del 2012:
"Art. 2 Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere
dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita'
previste dal presente decreto.
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente
decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei
ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo
scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su
criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la
quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole
Regioni.
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500
milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2
centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e' abrogato.
4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del
maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da
riservare all'Erario per le finalita' di cui al comma 3,
attraverso separata contabilizzazione.
5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo
di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento
(CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei
limiti delle finalita' per esse stabilite;
b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo
16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
c). (soppressa)
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,
con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti
dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi
3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti
delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli
interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
del patto di stabilita' interno degli enti locali
beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai
sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei
siti internet delle rispettive regioni."
"Art. 3 Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a
favore delle imprese; disposizioni di semplificazione
procedimentale
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui
all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma
2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono,
con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri
stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e
percentuali entro le quali possono essere concessi
contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le
spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la
ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo
scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' delle
contabilita' speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le
peculiarita' regionali. I contributi sono concessi, al
netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con
provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1,
commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta:
a) la concessione di contributi per la riparazione,
il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia
abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e
privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e
attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in
relazione al danno effettivamente subito;
b) la concessione, previa presentazione di perizia
giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive,
industriali, agricole, zootecniche, commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le
attivita' relative agli enti non commerciali, ai soggetti
pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni
con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi,
inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari,
aventi sede o unita' produttive nei comuni interessati
dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte
e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'.
La concessione di contributi a vantaggio delle imprese
casearie danneggiate dagli eventi sismici e' valutata
dall'autorita' competente entro il 31 dicembre 2014; il
principio di certezza e di oggettiva determinabilita' del
contributo si considera rispettato se il contributo
medesimo e' conosciuto entro il 31 dicembre 2014;
b-bis) la concessione, previa presentazione di
perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei
danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n.
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari,
in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1,
comma 1, del presente decreto;
c) la concessione di contributi per i danni alle
strutture adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e
socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e
religiose;
d) la concessione di contributi per i danni agli
edifici di interesse storico-artistico;
e) la concessione di contributi a soggetti che
abitano in locali sgombrati dalle competenti autorita' per
gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi,
nonche' delle risorse necessarie all'allestimento di
alloggi temporanei;
f) la concessione di contributi a favore della
delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva;
f-bis) la concessione di contributi a soggetti
pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi
sociali e socio-sanitari attivati, nella fase
dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare
al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
f-ter) la concessione di contributi a soggetti
pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla
persona, nonche' a soggetti privati, senza fine di lucro,
che abbiano dovuto interrompere le proprie attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di
danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;
f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di
bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino
o la ricostruzione di strutture e impianti.
1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione
di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma
1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti
dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta
ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo,
di economicita' e trasparenza nell'utilizzo delle risorse
pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti
dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le linee guida
del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
grandi opere.
2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali
eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di
realizzazione alla data del 20 maggio 2012 deve essere
verificato e documentato, mediante presentazione di perizia
giurata, a cura del professionista abilitato incaricato
della progettazione degli interventi di ricostruzione e
ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio
2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti
amministrazioni.
3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo,
limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e
alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, e'
vincolato alla documentazione che attesti che gli
interventi sono stati realizzati ai sensi dell'articolo 5
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da piu' unita'
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del
valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti
devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell'edificio.
5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita'
immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e
di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica
delle agibilita' degli edifici e strutture ordinari
effettuate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti
interessati possono, previa perizia e asseverazione da
parte di un professionista abilitato, effettuare il
ripristino della agibilita' degli edifici e delle
strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i
dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato,
integrate con documentazione fotografica e valutazioni
tecniche atte a documentare il nesso di causalita' tra gli
eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della
struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della Regione
Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9,
10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30
ottobre 2008, n. 19, nonche' alle corrispondenti
disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto, i soggetti
interessati comunicano ai comuni delle predette regioni
l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi
comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione
urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, fatta
eccezione, per i fabbricati rurali, per la modifica della
sagoma e per la riduzione della volumetria, con
l'indicazione del progettista abilitato responsabile della
progettazione e della direzione lavori e della impresa
esecutrice, purche' le costruzioni non siano state
interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i
quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione,
allegando o autocertificando quanto necessario ad
assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di
settore con particolare riferimento a quelle in materia
edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati
entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori
provvedono a presentare la documentazione non gia' allegata
alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta
dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo
edilizio nonche' per la presentazione dell'istanza di
autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto
esecutivo riguardante le strutture.
7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle
attivita' produttive e delle normali condizioni di vita e
di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni
interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio
2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, nonche'
per le imprese con sede o unita' locali al di fuori delle
aree individuate dal presente decreto che abbiano subito
danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli
fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche
effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o
da altra autorita' od organismo tecnico preposti alle
verifiche, il titolare dell'attivita' produttiva, in quanto
responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e
integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8,
la certificazione di agibilita' sismica rilasciata, a
seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle
norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del
decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista
abilitato, e depositare la predetta certificazione al
Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono
periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a
livello territoriale gli elenchi delle certificazioni
depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma
saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.
7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e
altre strutture inerenti alle attivita' produttive
agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di
prodotti deperibili oppure alla cura degli animali
allevati, eccetto i prefabbricati, e' necessaria e,
sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attivita',
l'acquisizione della certificazione dell'agibilita'
ordinaria.
8. La certificazione di agibilita' sismica di cui al
comma 7 e' acquisita per le attivita' produttive svolte in
edifici che presentano una delle carenze strutturali di
seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai
danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali
verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi
ultimi;
b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati
non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
c) presenza di scaffalature non controventate
portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso,
coinvolgere la struttura principale causandone il
danneggiamento e il collasso.
8-bis Ai fini della prosecuzione dell'attivita'
produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione
della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme
tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di
agibilita' sismica puo' essere rilasciato dal tecnico
incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o
dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente
risolte, attraverso appositi interventi, anche
provvisionali.
9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme
vigenti dovra' essere effettuata entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8,
nelle aree che abbiano risentito di un'intensita'
macrosismica, cosi' come rilevata dal Dipartimento della
protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero nelle aree
colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui
l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in
esame, cosi' come risulta nelle mappe di scuotimento
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia
superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale
elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto
della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di
struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia
uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico,
l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto.
Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata
non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione
spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una
costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il
profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione
dovra' essere sottoposta a valutazione della sicurezza
effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme
tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9
del presente articolo, tenendo conto degli interventi
locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il livello
di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 per
cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo,
dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico
finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della
sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le
seguenti scadenze temporali:
a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9,
se la sicurezza mica risulta essere pari o inferiore al 30
per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se
la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per
cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
c) entro un numero di anni ottenuto per
interpolazione lineare tra quattro e otto per valori di
livello di sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il
50 per cento, secondo l'equazione:


4 + Ls - 30
_____
5
_


11. I Direttori regionali, rispettivamente,
dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione
Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione
civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia,
nonche' dell'Unita' di progetto di Protezione civile della
Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei
Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti
per la delocalizzazione totale o parziale, anche
temporanea, delle attivita'. Qualora per l'esecuzione delle
opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta
la valutazione di impatto ambientale ovvero
l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono
acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini
ivi previsti ridotti alla meta'. Detti termini, in
relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli
interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e
perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo
n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato ed integrato
dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative
norme regionali di attuazione.
12. La delocalizzazione totale o parziale delle
attivita' in strutture esistenti e situate in prossimita'
delle aziende danneggiate, e' autorizzata, previa
autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle
prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in
corso di validita', salve le dovute verifiche di agibilita'
dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative
vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180
giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria
per l'avvio del procedimento unico di autorizzazione ai
sensi dell'articolo 19, comma 2.
13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle
attivita' economiche i Presidenti delle regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli
indispensabili provvedimenti volti a consentire lo
spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature
necessari, ferme restando le procedure in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
ed integrazioni.
13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti
ad attivita' industriale, agricola, zootecnica o
artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni
possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento
della superficie utile, nel rispetto della normativa in
materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica.
13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto
dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni, le opere
temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della
prosecuzione delle attivita' produttive nei comuni
interessati dal sisma sono rimosse al cessare della
necessita' e comunque entro la data di agibilita' degli
immobili produttivi ripristinati o ricostruiti."
"Art. 10 Fondo di garanzia per le PMI in favore delle
zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012
1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del
presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e
medie imprese, ivi comprese quelle del settore
agroalimentare, con sede o unita' locali ubicate nei
territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e
che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi,
l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
e' concesso, a titolo gratuito e con priorita' sugli altri
interventi, per un importo massimo garantito per singola
impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli
interventi di garanzia diretta la percentuale massima di
copertura e' pari all'80 percento dell'ammontare di
ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di
controgaranzia la percentuale massima di copertura e' pari
al 90 percento dell'importo garantito dal confidi o da
altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da
questi rilasciate non superino la percentuale massima di
copertura dell'80 percento."
"Art. 11 Sostegno delle imprese danneggiate dagli
eventi sismici del maggio 2012
1. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
l'anno 2012, da trasferire, su ciascuna contabilita'
speciale, in apposita sezione, in favore della Regione
Emilia-Romagna, della regione Lombardia e della regione
Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del
contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o
unita' locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1,
comma 1, del presente decreto, che hanno subito danni per
effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e
29 maggio 2012. Sono comprese tra i beneficiari anche le
imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, ma i cui fondi
siano situati in tali territori. I criteri, anche per la
ripartizione, e le modalita' per la concessione dei
contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, su proposta delle Regioni interessate. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente
articolo.
1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo
del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi
sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue
disponibili su ciascuna contabilita' speciale alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente
articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni
nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese
che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20
maggio 2012, investimenti produttivi nei territori
individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei
territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto,
integrati dai territori individuati dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, e successive modificazioni.
1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi
di cui al cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto
stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del
regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20
dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore
della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo
altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati.
1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al
comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del
comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le
modalita' di concessione sono disciplinati con propri atti
dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e
dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in
particolare, l'ammontare massimo del contributo
concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i
documenti istruttori, la procedura, le condizioni per
l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi,
le modalita' di controllo e di rendicontazione."
- Il testo dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge
n. 95 del 2012 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 3-bis.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 67-octies
del citato decreto-legge n. 83 del 2012:
"Art. 67-octies Credito d'imposta in favore di soggetti
danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012
1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano
sede legale od operativa e svolgevano attivita' di impresa
o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal
sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del
sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilita'
dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la
distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per
la loro attivita', denunciandole all'autorita' comunale e
ricevendone verificazione ovvero trasmettendo
successivamente alla denuncia all'autorita' comunale copia
della perizia giurata o asseverata attestante il danno
subito, possono usufruire di un contributo sotto forma di
credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 31
dicembre 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero
la sostituzione dei suddetti beni.
1-bis. Possono altresi' usufruire del credito di
imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei territori
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei
contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute
al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, commi
8, 8-bis e 10, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012,
per la realizzazione dei medesimi interventi.
2. Il credito di imposta deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di
maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi
relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso e'
utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 1-bis e'
attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo
onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante
corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2014,
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' applicative delle disposizioni del presente
articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla
revoca del beneficio conseguente alla sua indebita
fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano
un'istanza, secondo le modalita' che saranno individuate
con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle
entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite
di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna
istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota
del credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015."
- Si riporta il testo del comma 443 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificata dalla
presente legge:
" 443. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze
derivanti dalla messa in sicurezza, anche attraverso la
loro ricostruzione, delle strutture destinate alla
produzione agricola situate nei territori dei comuni
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonche' per gli
scopi di cui alle lettere a), b) e b-bis) del comma 1
dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, sono destinati ai presidenti delle regioni
Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati alla
ricostruzione, 3,5 milioni di euro alla regione Lombardia e
1,5 milioni di euro alla regione Veneto per l'anno 2016. Ai
relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135."

 
(( Art. 6 bis

Misure urgenti per la funzionalita' e il potenziamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, e' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unita' per l'anno 2016 a valere sulle facolta' assunzionali del 2017, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza dal 31 dicembre 2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneita' motoria, indetta con decreto ministeriale 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, si attinge dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facolta' assunzionali relative all'anno 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre 2017. Al relativo onere, pari ad euro 21.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 400 unita'. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, e' incrementata di 400 unita'. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma e' autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unita' mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 5.203.860 per l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile». L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 25.871.841 per l'anno 2016, a euro 15.464.121 per l'anno 2017 e a euro 15.052.678 a decorrere dall'anno 2018.
3. Al fine di potenziare la capacita' di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo ottimali livelli di protezione e sicurezza del personale operativo, e' autorizzata, nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per provvedere all'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 9-bis e 10
dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
"Art. 66. Turn over
1.- 9. (Omissis)
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):
"Art. 8 Incremento delle dotazioni organiche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di
efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del
fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.000 unita'.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella
qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e'
autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di
unita' mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie
di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 131, approvate dal 1° gennaio 2008, attingendo a
tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di
procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura
massima complessiva di euro 1.003.130 per l'anno 2013, di
euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 40.826.681 a
decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede
mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di
spesa per la retribuzione del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
missione "Soccorso civile".
4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e
delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai
sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima
ripartizione di cui al comma 2, e' prorogata non oltre il
31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie approvate a
partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. L'impiego del personale volontario, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di
spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro
73.127.182 a decorrere dall'anno 2015.
6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo
nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le
competenze delle regioni e delle province autonome in
materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in contesti di particolare difficolta'
operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone,
puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato
con le regioni e le province autonome utilizzando la
propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo
svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni
e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi
oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle
province autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico
integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del
codice della navigazione.".
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti
alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono adeguate le procedure
semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del
Ministro dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, adottato ai
sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 334 del 1999.
7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e
le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali
e di protezione civile, previa stipula di apposite
convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese
sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli
straordinari e le risorse strumentali necessarie."
- Si riporta il testo vigente del comma 4-bis
dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 39 del 2009:
"Art. 7. Attivita' urgenti della Protezione civile,
delle Forze di polizia, delle Forze armate
1. - 4. (Omissis)
4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita' del
Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di
1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle
esigenze operative del Dipartimento della protezione civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto."
- Si riporta il testo vigente della Tabella A allegata
al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive
modificazioni (Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2
della L. 30 settembre 2004, n. 252):


Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive
modificazioni (Riassetto delle disposizioni relative alle
funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n.
229):
"9. Richiami in servizio del personale volontario.
1. Il personale volontario puo' essere richiamato in
servizio temporaneo in occasione di calamita' naturali o
catastrofi e destinato in qualsiasi localita'.
2. Il personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere
richiamato in servizio:
a) in caso di necessita' delle strutture centrali e
periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorita'
competente che opera il richiamo;
b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del
Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
c) per frequentare periodici corsi di formazione,
secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera
a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni
all'anno per le emergenze di protezione civile e per le
esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei
quali il personale volontario sia numericamente
insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono disciplinate le modalita' di avvicendamento del
personale volontario richiamato in servizio.
4. Al personale volontario puo' essere affidata, con
provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia
dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo
di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e
di dare l'allarme; e' tenuto inoltre alla manutenzione
ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale
antincendio."

 
(( Art. 7
Rideterminazione delle sanzioni per le citta' metropolitane, le
province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilita'
interno nell'anno 2015

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2015.
2. Nel 2016, ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno 2015, la sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.
3. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno 2015, e' ridotta di un importo pari alla spesa per l'edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2015, purche' non gia' oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. A tale fine, i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica.
4. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2015 e che nell'anno 2016 risultino estinti a seguito di fusione.
5. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Con riferimento all'anno 2015, nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del 31 marzo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo non si applica purche' la certificazione sia stata trasmessa entro il 30 aprile 2016». ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 31 Patto di stabilita' interno degli enti locali
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i
comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. Ai fini della determinazione dello specifico
obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla
media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
per l'anno 2012, registrata negli anni 2007-2009, per
l'anno 2013, registrata negli anni 2009-2011, per l'anno
2014, e registrata negli anni 2010-2012, per gli anni dal
2015 al 2018, cosi' come desunta dai certificati di conto
consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) per le
province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per
l'anno 2012, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per
cento per l'anno 2014, a 17,20 per cento per l'anno 2015 e
a 18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018; b) per i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le
percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012, a
14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per
l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per
cento per gli anni 2016, 2017 e 2018; c) per i comuni con
popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le
percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013, a
14,07 per cento per l'anno 2014, a 8,60 per cento per
l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e
2018. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si
applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto
dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere
ridefiniti, su proposta dell'ANCI e dell'UPI, entro il 31
gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del
comparto, gli obiettivi di ciascun ente di cui al presente
comma, anche tenendo conto delle maggiori funzioni
assegnate alle citta' metropolitane e dei maggiori oneri
connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa
in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio,
all'esercizio della funzione di ente capofila, nonche'
degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di
procedure di esproprio o di contenziosi connessi a
cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi
di ciascun ente sono quelli individuati applicando le
percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma.
2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per
l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media della
spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, cosi' come
desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per
le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni
con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81
per cento.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano
ai comuni coinvolti dagli eventi di afflusso di stranieri
nell'anno 2013, da individuare con decreto del Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.
2-quater. La determinazione della popolazione di
riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilita'
interno dei comuni e' effettuata sulla base del criterio
previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo
finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle
percentuali di cui ai commi da 2 a 6 e' rideterminato,
fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto
decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un
peggioramento superiore al 15 per cento rispetto
all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla
spesa corrente media 2007-2009 con le modalita' previste
dalla normativa previgente.
3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese
finali calcolato in termini di competenza mista e'
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei
certificati di conto consuntivo. Nel saldo di cui al primo
periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo
crediti di dubbia esigibilita'. Sulla base delle
informazioni relative al valore degli accantonamenti
effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilita' per
l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le
percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2
possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le
percentuali di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo
conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo
crediti di dubbia esigibilita' nell'anno precedente.
4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e
successivi, un saldo finanziario in termini di competenza
mista non inferiore al valore individuato ai sensi del
comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei
trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4-bis. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni
dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni
sono sospese.
4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di
stabilita' interno per gli enti in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 (100) e' ridotto proporzionalmente di un valore
compatibile con gli spazi finanziari derivanti
dall'applicazione del comma 4-quater e, comunque, non oltre
un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli
enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre
2011.
4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dal comma 4-ter si provvede con le risorse finanziarie
derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate
dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione
e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
5. (abrogato)
6. Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non
partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (100) applicano
le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i
restanti anni, le province ed i comuni che, in esito a
quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le
percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con
decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui ai
periodi precedenti non possono essere superiori:
a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012,
a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli
anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e
2017;
b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012, a 15,8 per
cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014
e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017;
c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e
5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per
cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli
anni 2016 e 2017.
6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul
patto di stabilita' interno connessi alla gestione di
funzioni e servizi in forma associata, e' disposta la
riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in
quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il
corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati
non capofila, previo accordo fra gli stessi. A tal fine,
entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Associazione
nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria
generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento
degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma
determinati sulla base del citato accordo formulato a
seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il
15 marzo di ciascun anno.
6-ter. Per l'anno 2015 la comunicazione
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al
comma 6-bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base
delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il
quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza,
relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione
di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e
gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota
da questo eventualmente trasferita ai propri comuni
associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria di cui
al comma 6-bis, l'accordo assume come riferimento gli
obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3
della nota metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
7. Nel saldo finanziario in termini di competenza
mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo
Stato e le relative spese di parte corrente e in conto
capitale sostenute dalle province e dai comuni per
l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello
stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se
esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse e purche' relative a
entrate registrate successivamente al 2008.
8. Le province e i comuni che beneficiano
dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno
successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di
stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella
parte in conto capitale.
8-bis. Le spese per gli interventi realizzati
direttamente dai comuni e dalle province in relazione a
eventi calamitosi in seguito ai quali e' stato deliberato
dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che
risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui
avviene la calamita' e nei due esercizi successivi, nei
limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma
8-ter, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilita' interno.
8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto e di fabbisogno derivanti
dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo si
provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti
locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di
cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai
fini del patto di stabilita' interno, agli interventi di
cui al comma 7.
9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini
di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilita' interno, non sono considerati, per un importo
complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di
euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i
pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo semestre
dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione
della predetta esclusione tra i singoli enti locali e'
assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in
proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato
attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del
predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori
spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al
periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto
capitale da sostenere entro l'anno 2014, dandone evidenza
mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il
termine perentorio ivi previsto.
10. Nel saldo finanziario in termini di competenza
mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate le risorse provenienti
direttamente o indirettamente dall'Unione europea ne' le
relative spese di parte corrente e in conto capitale
sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non
opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.
L'esclusione delle spese opera anche se esse sono
effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi
delle medesime risorse e purche' relative a entrate
registrate successivamente al 2008.
11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi
inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di
quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle
spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di
stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato
il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia
effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo'
essere conseguito anche nell'anno successivo.
12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale
di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse
trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei
censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite
dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilita' interno.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli
enti locali individuati dal Piano generale del 6°
censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT
SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6,
lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di
dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del
rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno
2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il
31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia'
assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza
massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si
provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base
di criteri che tengano conto della popolazione e della
spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.
14. Nel saldo finanziario in termini di competenza
mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo
Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004,
n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di
Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione
delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013.
14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel
saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi
del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto
del patto di stabilita' interno, non sono considerate, nel
limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal
comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del
Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del
6 ottobre 1998 riferite alle peculiarita' territoriali
dell'exclave. Alla compensazione degli effetti finanziari
derivanti dal periodo precedente si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni.
14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario
espresso in termini di competenza mista, individuato ai
sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilita' interno, non sono
considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di
edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo
di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo
dell'esclusione stessa sono individuati sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro
il 15 giugno 2014.
14-quater. Nel saldo finanziario espresso in termini di
competenza mista, individuato ai sensi del comma 3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilita' interno, non sono considerate, nel limite
massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni
di euro per l'anno 2016, le spese sostenute dalle province
e dalle citta' metropolitane per interventi di edilizia
scolastica. Gli enti beneficiari dell'esclusione e
l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro
il 1° marzo 2015.
15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti
ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al
rispetto del patto di stabilita' interno, per un importo
corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la
gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale
importo e' determinato secondo i criteri e con le modalita'
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in
termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma
3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto
di stabilita' interno, non sono considerate le spese per
investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148.
17. Sono abrogate le disposizioni che individuano
esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai
fini del patto di stabilita' interno non previste dal
presente articolo.
18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai
quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita'
interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di
entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che,
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e
delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale
fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio
di previsione un apposito prospetto contenente le
previsioni di competenza e di cassa degli aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.
19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di
elementi informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a
decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra
1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno nel sito web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it» le informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,
attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Con riferimento al primo
semestre, il prospetto e' trasmesso entro trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
cui al periodo precedente; il prospetto del secondo
semestre e' trasmesso entro trenta giorni dalla fine del
periodo di riferimento. Con lo stesso decreto e' definito
il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai
sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del
prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto
decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento
al patto di stabilita' interno.
20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
al comma 1 e' tenuto a inviare, utilizzando il sistema web
appositamente previsto per il patto di stabilita' interno
nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» entro
il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini
di competenza mista conseguito, firmata digitalmente, ai
sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con
le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 19. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata
trasmissione della certificazione entro il termine
perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto
di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione,
sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal
termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e
attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si
applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera
d), del presente articolo. Con riferimento all'anno 2015,
nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il
termine stabilito del 31 marzo e attesti il rispetto del
patto di stabilita' interno, la sanzione di cui al comma
26, lettera d), del presente articolo, non si applica
purche' la certificazione sia stata trasmessa entro il 30
aprile 2016. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito
per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di
mancata trasmissione da parte dell'ente locale della
certificazione, il presidente dell'organo di revisione
economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero
l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in
qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare
l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta
certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla
data di trasmissione da parte del commissario ad acta le
erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del
Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.
20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito
per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente
locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova
certificazione, a rettifica della precedente, se rileva,
rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di
stabilita' interno.
21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli
enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli
impegni in materia di obiettivi di debito assunti con
l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti.
22. (abrogato)
23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno
2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilita'
interno dal terzo anno successivo a quello della loro
istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui
applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo
all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli
anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui
applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie
del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011. Ai
fini del presente comma sono considerate le amministrazioni
provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province
di nuova istituzione. Il presente comma non si applica alle
citta' metropolitane e alle province oggetto di riordino di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. I comuni istituiti a
seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti
alle regole del patto di stabilita' interno dal quinto anno
successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale
base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio
disponibile.
24. (soppresso)
25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono
messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, nonche' dell'Unione delle province
d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati
tramite apposite convenzioni.
26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di
funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del
30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data
del 30 giugno 2010.
27. (soppresso)
28. Agli enti locali per i quali la violazione del
patto di stabilita' interno sia accertata successivamente
all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce,
si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato
accertato il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, le sanzioni di cui al comma 26. La
rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni
di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e'
applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui
e' avvenuta la violazione del patto di stabilita' interno.
29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a
comunicare l'inadempienza entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione del patto di stabilita'
interno al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in
essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle
regole del patto di stabilita' interno sono nulli.
31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di
stabilita' interno e' stato artificiosamente conseguito
mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle
uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme
elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno
posto in essere atti elusivi delle regole del patto di
stabilita' interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria
fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al
responsabile del servizio economico-finanziario, una
sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
32. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze possono essere aggiornati, ove intervengano
modifiche legislative alla disciplina del patto di
stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti
degli enti locali relativi al monitoraggio e alla
certificazione del patto di stabilita' interno."

 
(( Art. 7 bis
Finanziamento delle funzioni fondamentali delle province

1. Per l'anno 2016, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' attribuito un contributo alle province delle regioni a statuto ordinario pari a 48 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2016 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, limitatamente all'anno 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono assegnate alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attivita' di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite secondo criteri e importi da definire previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 30 settembre 2016. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni):
"Art. 1.
1. La presente legge detta disposizioni in materia di
citta' metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni
al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza.
2. Le citta' metropolitane sono enti territoriali di
area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con
le seguenti finalita' istituzionali generali: cura dello
sviluppo strategico del territorio metropolitano;
promozione e gestione integrata dei servizi, delle
infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse
della citta' metropolitana; cura delle relazioni
istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese
quelle con le citta' e le aree metropolitane europee.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta
disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province
con territorio interamente montano e confinanti con Paesi
stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi
da 51 a 57 e da 85 a 97.
4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da
due o piu' comuni per l'esercizio associato di funzioni o
servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di
comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.
5. In attesa della riforma del titolo V della parte
seconda della Costituzione e delle relative norme di
attuazione, le citta' metropolitane di Torino, Milano,
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio
Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e
nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma
restando la competenza regionale ai sensi del predetto
articolo 117. I principi della presente legge valgono come
principi di grande riforma economica e sociale per la
disciplina di citta' e aree metropolitane da adottare dalla
regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione
Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai rispettivi
statuti.
6. Il territorio della citta' metropolitana coincide
con quello della provincia omonima, ferma restando
l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo
delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo
comma, della Costituzione, per la modifica delle
circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla
citta' metropolitana. Qualora la regione interessata, entro
trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura
di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario,
in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate
dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e
i comuni interessati, da definire entro novanta giorni
dalla data di espressione del parere. In caso di mancato
raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il
Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro
per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito
il parere del presidente della regione, decide in via
definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione
al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche
territoriali di province e di citta' metropolitane, ai
sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
7. Sono organi della citta' metropolitana:
a) il sindaco metropolitano;
b) il consiglio metropolitano;
c) la conferenza metropolitana.
8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca
e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza
metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio
metropolitano e' l'organo di indirizzo e controllo, propone
alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva
regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro
atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita
le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del
sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di
bilancio da sottoporre al parere della conferenza
metropolitana. A seguito del parere espresso dalla
conferenza metropolitana con i voti che rappresentino
almeno un terzo dei comuni compresi nella citta'
metropolitana e la maggioranza della popolazione
complessivamente residente, il consiglio approva in via
definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana
ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto
dallo statuto, nonche' i poteri di cui al comma 9.
9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo
statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio
metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo
dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la
maggioranza della popolazione complessivamente residente.
10. Nel rispetto della presente legge lo statuto
stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione
dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi
nonche' l'articolazione delle loro competenze, fermo
restando quanto disposto dai commi 8 e 9.
11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:
a) regola le modalita' e gli strumenti di
coordinamento dell'azione complessiva di governo del
territorio metropolitano;
b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro
unioni facenti parte della citta' metropolitana e la citta'
metropolitana in ordine alle modalita' di organizzazione e
di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali,
prevedendo anche forme di organizzazione in comune,
eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante
convenzione che regola le modalita' di utilizzo di risorse
umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni
possono avvalersi di strutture della citta' metropolitana,
e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero
i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto
esercizio a strutture della citta' metropolitana, e
viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
c) puo' prevedere, anche su proposta della regione e
comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone
omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle
specificita' territoriali, con organismi di coordinamento
collegati agli organi della citta' metropolitana, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata
intesa puo' essere superata con decisione della conferenza
metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;
d) regola le modalita' in base alle quali i comuni
non compresi nel territorio metropolitano possono istituire
accordi con la citta' metropolitana.
12. Le citta' metropolitane di cui al comma 5, primo
periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la citta'
metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103
sono costituite alla data di entrata in vigore della
presente legge nel territorio delle province omonime.
13. (abrogato)
14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
presidente della provincia e la giunta provinciale, in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre
2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti
e improrogabili; il presidente assume fino a tale data
anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data
di entrata in vigore della presente legge la provincia sia
commissariata, il commissariamento e' prorogato fino al 31
dicembre 2014, secondo le modalita' previste dal comma 82.
Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni
di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico
della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del
presente articolo, gli oneri connessi con le attivita' in
materia di status degli amministratori, relativi ai
permessi retribuiti, agli oneri previdenziali,
assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84,
85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato
"testo unico".
15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni
del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune
capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la
conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la
conferenza metropolitana approva lo statuto.
16. Il 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane
subentrano alle province omonime e succedono ad esse in
tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le
funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica
e degli obiettivi del patto di stabilita' interno; alla
predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le
funzioni di sindaco metropolitano e la citta' metropolitana
opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo
anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove
alla predetta data non sia approvato lo statuto della
citta' metropolitana, si applica lo statuto della
provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia
relative al presidente della provincia e alla giunta
provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le
disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano
al consiglio metropolitano.
17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro
il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio
del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131.
18. La citta' metropolitana di Reggio Calabria e'
costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17,
alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero
comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento
anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in
funzione prima del rinnovo degli organi del comune di
Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono
conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data
di costituzione della citta' metropolitana a quella di
entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il
termine del 30 settembre 2014 e' sostituito dal
centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione.
I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono
sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza
degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 e'
sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla
scadenza degli organi provinciali.
19. Il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco
del comune capoluogo.
20. Il consiglio metropolitano e' composto dal sindaco
metropolitano e da:
a) ventiquattro consiglieri nelle citta'
metropolitane con popolazione residente superiore a 3
milioni di abitanti;
b) diciotto consiglieri nelle citta' metropolitane
con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o
pari a 3 milioni di abitanti;
c) quattordici consiglieri nelle altre citta'
metropolitane.
21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque
anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune
capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio
metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del
sindaco del comune capoluogo.
22. Lo statuto della citta' metropolitana puo'
prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio
metropolitano con il sistema elettorale che sara'
determinato con legge statale. E' inoltre condizione
necessaria, affinche' si possa far luogo a elezione del
sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio
universale, che entro la data di indizione delle elezioni
si sia proceduto ad articolare il territorio del comune
capoluogo in piu' comuni. A tal fine il comune capoluogo
deve proporre la predetta articolazione territoriale, con
deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la
procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo
unico. La proposta del consiglio comunale deve essere
sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della citta'
metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive
leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza
dei partecipanti al voto. E' altresi' necessario che la
regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione
dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi
dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a
quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole citta'
metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di
abitanti, e' condizione necessaria, affinche' si possa far
luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano
a suffragio universale, che lo statuto della citta'
metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai
sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo
abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in
zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo
statuto della citta' metropolitana.
23. Al testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 60, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere
comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere
metropolitano,»;
2) il numero 12) e' sostituito dal seguente:
«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o
circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro
comune, citta' metropolitana, provincia o circoscrizione»;
b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole:
«consigliere comunale,» sono inserite le seguenti:
«consigliere metropolitano,»;
c) l'articolo 65 e' sostituito dal seguente:
«Art. 65 (Incompatibilita' per consigliere regionale,
comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente
provinciale, nonche' di sindaco e di assessore dei comuni
compresi nel territorio della regione, sono incompatibili
con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere comunale e
circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con
quelle di consigliere comunale di altro comune e di
consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche
di altro comune.
3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile
con quella di consigliere di una circoscrizione dello
stesso o di altro comune».
24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere
metropolitano e di componente della conferenza
metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai
commi da 12 a 18 e' esercitato a titolo gratuito. Restano a
carico della citta' metropolitana gli oneri connessi con le
attivita' in materia di status degli amministratori,
relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali,
assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84,
85 e 86 del testo unico.
25. Il consiglio metropolitano e' eletto dai sindaci e
dai consiglieri comunali dei comuni della citta'
metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano
i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione
dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere
metropolitano.
26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti,
composte da un numero di candidati non inferiore alla meta'
dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al
numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno
il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
27. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere
rappresentato in misura superiore al 60 per cento del
numero dei candidati, con arrotondamento all'unita'
superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno
rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50
centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui
al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei
candidati appartenenti al sesso piu' rappresentato,
procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare
il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La
lista che, all'esito della cancellazione delle candidature
eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a
quello minimo prescritto dal comma 26 e' inammissibile.
28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in
vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica
il comma 27.
29. Le liste sono presentate presso l'ufficio
elettorale appositamente costituito presso gli uffici del
consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione,
presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del
ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno
antecedente la votazione.
30. Il consiglio metropolitano e' eletto con voto
diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente
al territorio della citta' metropolitana. L'elezione
avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di
cui al comma 29.
31. Le schede di votazione sono fornite a cura
dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori
diversi a seconda della dimensione del comune di
appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce
di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi
diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al
comune in cui sono in carica.
32. Ciascun elettore esprime un voto che viene
ponderato sulla base di un indice determinato in relazione
alla popolazione complessiva della fascia demografica del
comune di cui e' sindaco o consigliere, determinata ai
sensi del comma 33.
33. Ai fini delle elezioni, i comuni della citta'
metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:
a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a
5.000 abitanti;
c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a
10.000 abitanti;
d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a
30.000 abitanti;
e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a
100.000 abitanti;
f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino
a 250.000 abitanti;
g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino
a 500.000 abitanti;
h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino
a 1.000.000 di abitanti;
i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di
abitanti.
34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce
demografiche dei comuni appartenenti alla citta'
metropolitana e' determinato secondo le modalita', le
operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla
presente legge.
35. Ciascun elettore puo' esprimere, inoltre,
nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per
un candidato alla carica di consigliere metropolitano
compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di
omonimia, il nome e il cognome, il cui valore e' ponderato
ai sensi del comma 34.
36. La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita
dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna
di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a
ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna
lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza
del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono,
tra i quozienti cosi' ottenuti, quelli piu' alti, in numero
eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli
in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue
tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa
appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e'
attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.
37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma
29, terminate le operazioni di scrutinio:
a) determina la cifra elettorale ponderata di
ciascuna lista;
b) determina la cifra individuale ponderata dei
singoli candidati sulla base dei voti di preferenza
ponderati;
c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle
relative proclamazioni.
38. A parita' di cifra individuale ponderata, e'
proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno
rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di
ulteriore parita', e' proclamato eletto il candidato piu'
giovane.
39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa,
ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di
consigliere di un comune della citta' metropolitana, sono
attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno
ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si
considera cessato dalla carica il consigliere eletto o
rieletto sindaco o consigliere in un comune della citta'
metropolitana.
40. Il sindaco metropolitano puo' nominare un
vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani,
stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone
immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco
esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi
ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi
dalla carica per cessazione dalla titolarita' dell'incarico
di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in
carica fino all'insediamento del nuovo sindaco
metropolitano.
41. Il sindaco metropolitano puo' altresi' assegnare
deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del
principio di collegialita', secondo le modalita' e nei
limiti stabiliti dallo statuto.
42. La conferenza metropolitana e' composta dal sindaco
metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci
dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana.
43. Lo statuto determina le maggioranze per le
deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo
quanto previsto dai commi da 5 a 11.
44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque
nel rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno,
alla citta' metropolitana sono attribuite le funzioni
fondamentali delle province e quelle attribuite alla citta'
metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle
funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del
presente articolo, nonche', ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti
funzioni fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale di un piano
strategico triennale del territorio metropolitano, che
costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio
delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi
nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio
di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel
rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro
competenza;
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese
le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle
infrastrutture appartenenti alla competenza della comunita'
metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi
all'attivita' e all'esercizio delle funzioni dei comuni
compresi nel territorio metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione
dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici
di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con
i comuni interessati la citta' metropolitana puo'
esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di
gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti
di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive;
d) mobilita' e viabilita', anche assicurando la
compatibilita' e la coerenza della pianificazione
urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo
economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto
alle attivita' economiche e di ricerca innovative e
coerenti con la vocazione della citta' metropolitana come
delineata nel piano strategico del territorio di cui alla
lettera a);
f) promozione e coordinamento dei sistemi di
informatizzazione e di digitalizzazione in ambito
metropolitano.
45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo
Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117
della Costituzione, nonche' l'applicazione di quanto
previsto dall'articolo 118 della Costituzione.
46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie
competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle
citta' metropolitane in attuazione dei principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui al
primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.
47. Spettano alla citta' metropolitana il patrimonio,
il personale e le risorse strumentali della provincia a cui
ciascuna citta' metropolitana succede a titolo universale
in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le
entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia.
Il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e
immobili e' esente da oneri fiscali.
48. Al personale delle citta' metropolitane si
applicano le disposizioni vigenti per il personale delle
province; il personale trasferito dalle province mantiene,
fino al prossimo contratto, il trattamento economico in
godimento.
49. In considerazione della necessita' di garantire il
tempestivo adempimento degli obblighi internazionali gia'
assunti dal Governo, nonche' dell'interesse regionale
concorrente con il preminente interesse nazionale, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la regione Lombardia, anche mediante
societa' dalla stessa controllate, subentra in tutte le
partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla
provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute
dalla Provincia di Monza e Brianza nelle societa' che
operano direttamente o per tramite di societa' controllate
o partecipate nella realizzazione e gestione di
infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale
denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti
gli adempimenti societari necessari per il trasferimento
delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla
Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di
esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite con
decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le
disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il
trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia
delle partecipazioni azionarie di cui al precedente
periodo. Alla data del 31 dicembre 2018 le partecipazioni
originariamente detenute dalla provincia di Milano sono
trasferite in regime di esenzione fiscale alla citta'
metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute
dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in
regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e
di Brianza.
49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche
mediante societa' dalla stessa controllate, nelle
partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla
Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito,
ferma restando l'appostazione contabile del relativo
valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti nominati dal
Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti
all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione
e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito
al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni
e, successivamente, al momento del trasferimento alla
citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di
valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a
carico della Regione Lombardia e della citta'
metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al
momento del subentro nelle partecipazioni della Regione
Lombardia, come sopra accertato, e' quanto dovuto
rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova
Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il
valore rivestito dalle partecipazioni al momento del
trasferimento, rispettivamente, alla citta' metropolitana e
alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato
al momento del subentro da parte della Regione Lombardia
costituisce il saldo, positivo o negativo, del
trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della
citta' metropolitana e della nuova Provincia, che sara'
oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
49-ter. Contestualmente al subentro da parte della
regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa
controllate, nelle societa' partecipate dalla provincia di
Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al
primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di
amministrazione e di controllo di dette societa' decadono e
si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e
termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per
la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5
dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del
medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento
della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i
componenti degli organi di amministrazione e di controllo
delle societa' partecipate nominati ai sensi del primo
periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al
successivo trasferimento delle relative partecipazioni in
favore della citta' metropolitana e della nuova Provincia
previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla
ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti
dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha
effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi.
50. Alle citta' metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al
testo unico, nonche' le norme di cui all'articolo 4 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
51. In attesa della riforma del titolo V della parte
seconda della Costituzione e delle relative norme di
attuazione, le province sono disciplinate dalla presente
legge.
52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni
nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni
riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo
periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di
cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione.
53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si
applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e
alla regione Valle d'Aosta.
54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a
53 esclusivamente:
a) il presidente della provincia;
b) il consiglio provinciale;
c) l'assemblea dei sindaci.
55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente,
convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea
dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio e' l'organo
di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto,
approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta
ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della
provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo
statuto. Su proposta del presidente della provincia il
consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al
parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere
espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che
rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella
provincia e la maggioranza della popolazione
complessivamente residente, il consiglio approva in via
definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha
poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo
quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci
adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le
sue successive modificazioni con i voti che rappresentino
almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la
maggioranza della popolazione complessivamente residente.
56. L'assemblea dei sindaci e' costituita dai sindaci
dei comuni appartenenti alla provincia.
57. Gli statuti delle province di cui al comma 3,
secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la
regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche
funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli
organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
58. Il presidente della provincia e' eletto dai sindaci
e dai consiglieri dei comuni della provincia.
59. Il presidente della provincia dura in carica
quattro anni.
60. Sono eleggibili a presidente della provincia i
sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di
diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di
candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli
aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate
presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso
la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo
giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la
votazione.
61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della
legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni,
dopo le parole: 'legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive
modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonche' per le
elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,'.
62. Il presidente della provincia e' eletto con voto
diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica
giornata presso un unico seggio elettorale costituito
presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore
otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a
cura dell'ufficio elettorale.
63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla
carica di presidente della provincia. Il voto e' ponderato
ai sensi dei commi 33 e 34.
64. E' eletto presidente della provincia il candidato
che consegue il maggior numero di voti, sulla base della
ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parita' di
voti, e' eletto il candidato piu' giovane.
65. Il presidente della provincia decade dalla carica
in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
66. Il presidente della provincia puo' nominare un
vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali,
stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone
immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente
esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui
questi ne sia impedito. Il presidente puo' altresi'
assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto
del principio di collegialita', secondo le modalita' e nei
limiti stabiliti dallo statuto.
67. Il consiglio provinciale e' composto dal presidente
della provincia e da sedici componenti nelle province con
popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici
componenti nelle province con popolazione da 300.000 a
700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con
popolazione fino a 300.000 abitanti.
68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
69. Il consiglio provinciale e' eletto dai sindaci e
dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono
eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i
consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica
comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.
70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da
un numero di candidati non superiore al numero dei
consiglieri da eleggere e non inferiore alla meta' degli
stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi
diritto al voto.
71. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere
rappresentato in misura superiore al 60 per cento del
numero dei candidati, con arrotondamento all'unita'
superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno
rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50
centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce
la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al
sesso piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della
lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione
di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della
cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un
numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto
dal comma 70 e' inammissibile.
72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in
vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica
il comma 71.
73. Le liste sono presentate presso l'ufficio
elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del
ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno
antecedente la votazione.
74. Il consiglio provinciale e' eletto con voto
diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente
al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica
giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61.
75. Le schede di votazione sono fornite a cura
dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori
diversi a seconda della fascia demografica del comune di
appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce
di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi
diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al
comune in cui sono in carica.
76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene
ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore
puo' esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda,
un voto di preferenza per un candidato alla carica di
consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone
il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il
valore del voto e' ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e
34.
77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di
scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di
ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli
candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e
alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai
commi 36, 37 e 38.
78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa,
ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di
consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti
ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la
maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera
cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto
sindaco o consigliere in un comune della provincia.
79. In sede di prima applicazione della presente legge,
l'elezione del presidente della provincia e del consiglio
provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si
svolge:
a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui
organi scadono per fine mandato nel 2014;
b) successivamente a quanto previsto alla lettera a),
entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato
ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli
organi provinciali.
80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili
anche i consiglieri provinciali uscenti.
81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il
consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78
svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad
atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti
alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta
del consiglio provinciale, approva le predette modifiche
entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione
delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si
applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo
di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
82. Nel caso di cui al comma 79, lettere a) e b), in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della
provincia in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la
provincia sia commissariata, il commissario a partire dal
1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio
provinciale, nonche' la giunta provinciale, restano in
carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e
per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento
del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da
58 a 78.
83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b),
l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie
conseguenti alla presente legge entro sei mesi
dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di
mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la
predetta data si applica la procedura per l'esercizio del
potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131.
84. Gli incarichi di presidente della provincia, di
consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei
sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico
della provincia gli oneri connessi con le attivita' in
materia di status degli amministratori, relativi ai
permessi retribuiti, agli oneri previdenziali,
assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84,
85 e 86 del testo unico. (21)
85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti
con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito
provinciale, autorizzazione e controllo in materia di
trasporto privato, in coerenza con la programmazione
regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica,
nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale e promozione delle pari opportunita' sul
territorio provinciale.
86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo,
esercitano altresi' le seguenti ulteriori funzioni
fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e
gestione di servizi in forma associata in base alle
specificita' del territorio medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province,
province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed
enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il
cui territorio abbia caratteristiche montane, anche
stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono
esercitate nei limiti e secondo le modalita' stabilite
dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo
la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo
117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.
88. La provincia puo' altresi', d'intesa con i comuni,
esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di
gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti
di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive.
89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo
Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze,
attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di
cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della
Costituzione, nonche' al fine di conseguire le seguenti
finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale
di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello
svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni
e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute
esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e
deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti
nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.
Sono altresi' valorizzate forme di esercizio associato di
funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie
funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di
riordino sono trasferite dalle province ad altri enti
territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino
alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte
dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
92 per le funzioni di competenza statale ovvero e'
stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le
funzioni di competenza regionale.
90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative
statali o regionali di settore riguardanti servizi di
rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di
organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale
o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o
sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che
costituiscono principi fondamentali della materia e
principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione:
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o
regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la
soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle
funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con
tempi, modalita' e forme di coordinamento con regioni e
comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino
di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di
adeguatezza e sussidiarieta', anche valorizzando, ove
possibile, le autonomie funzionali;
b) per le regioni che approvano le leggi che
riorganizzano le funzioni di cui al presente comma,
prevedendo la soppressione di uno o piu' enti o agenzie,
sono individuate misure premiali con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni
individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito
nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89
oggetto del riordino e le relative competenze.
92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel
rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con i Ministri per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali
per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio
delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei
commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti,
garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in
corso, nonche' quelli a tempo determinato in corso fino
alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono
considerate le risorse finanziarie, gia' spettanti alle
province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che
devono essere trasferite agli enti subentranti per
l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle
necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo
comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di
decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono
consultate le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle
funzioni amministrative delle province in materie di
competenza statale.
93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di
cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento
dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92
dispone comunque sulle funzioni amministrative delle
province di competenza statale.
94. Al fine di tener conto degli effetti anche
finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle
funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli
obiettivi del patto di stabilita' interno e le facolta' di
assumere delle province e degli enti subentranti, fermo
restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della
presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a
dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il
termine senza che la regione abbia provveduto, si applica
l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del
riordino si applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione
giuridica ed economica, con riferimento alle voci del
trattamento economico fondamentale e accessorio, in
godimento all'atto del trasferimento, nonche' l'anzianita'
di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono
trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle
destinate a finanziare le voci fisse e variabili del
trattamento accessorio, nonche' la progressione economica
orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni
contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi,
destinati esclusivamente al personale trasferito,
nell'ambito dei piu' generali fondi delle risorse
decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I
compensi di produttivita', la retribuzione di risultato e
le indennita' accessorie del personale trasferito rimangono
determinati negli importi goduti antecedentemente al
trasferimento e non possono essere incrementati fino
all'applicazione del contratto collettivo decentrato
integrativo sottoscritto conseguentemente al primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la
data di entrata in vigore della presente legge;
b) il trasferimento della proprieta' dei beni mobili
e immobili e' esente da oneri fiscali; l'ente che subentra
nei diritti relativi alle partecipazioni societarie
attinenti alla funzione trasferita puo' provvedere alla
dismissione con procedura semplificata stabilita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) l'ente che subentra nella funzione succede anche
nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il
contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto
anche delle passivita'; sono trasferite le risorse
incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che
rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle
funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini
della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonche' di
ogni altra disposizione di legge che, per effetto del
trasferimento, puo' determinare inadempimenti dell'ente
subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a
livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e
livello statale, secondo modalita' individuate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza
unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di
monitoraggio.
97. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o piu'
decreti legislativi, previo parere della Conferenza
unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, in materia di adeguamento della
legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze
dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla
finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) salva la necessita' di diversa attribuzione per
esigenze di tutela dell'unita' giuridica ed economica della
Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
applicazione coordinata dei principi di riordino delle
funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli
articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5
maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) le risorse finanziarie, gia' spettanti alle
province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione,
dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e
fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono
attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni
trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi
oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e
le altre spese di gestione.
98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo
unico, e successive modificazioni, nonche' ad eventuali
sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la
disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche' quanto previsto
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di
professionalita' e onorabilita' dei commissari giudiziali e
straordinari delle procedure di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti
degli stessi soggetti si applicano, altresi', le
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo
31 dicembre 2012, n. 235.
99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a
supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia,
sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del
comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.
100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99,
gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri
diversi decadono alla data di entrata in vigore della
presente legge.
101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la
citta' metropolitana di Roma capitale e' disciplinata dalle
norme relative alle citta' metropolitane di cui alla
presente legge.
102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17
settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile
2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come
definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio
2009, n. 42.
103. Lo statuto della citta' metropolitana di Roma
capitale, con le modalita' previste al comma 11, disciplina
i rapporti tra la citta' metropolitana, il comune di Roma
capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto
delle funzioni che Roma e' chiamata a svolgere quale sede
degli organi costituzionali nonche' delle rappresentanze
diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la
Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta' del
Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
104. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi
da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono
abrogati.
105. All'articolo 32 del testo unico, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 3 e' sostituito dal
seguente: «Il consiglio e' composto da un numero di
consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli
consigli dei comuni associati tra i propri componenti,
garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando
la rappresentanza di ogni comune»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare e
ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati
con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento
dei comuni, con particolare riguardo allo status degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al
personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione
stabilisce le modalita' di funzionamento degli organi e ne
disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo
statuto dell'unione e' approvato dai consigli dei comuni
partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal
consiglio dell'unione»;
c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale
del segretario di un comune facente parte dell'unione,
senza che cio' comporti l'erogazione di ulteriori
indennita' e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le
funzioni di segretario gia' affidati ai dipendenti delle
unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai
segretari delle unioni di comuni si applicano le
disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n.
93, e successive modificazioni».
106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter
dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma
105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresi'
rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento
e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con
legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti
territoriali dalle medesime previsti.
107. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 28-bis e' sostituito dal seguente:
«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica
l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
b) il comma 31 e' sostituito dal seguente:
«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle
convenzioni di cui al presente articolo e' fissato in
10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni
appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, fermo
restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate
da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico
ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni
territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si
applica alle unioni di comuni gia' costituite».
108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a
titolo gratuito.
109. Per il primo mandato amministrativo, agli
amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di piu'
comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle
unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in
materia di ineleggibilita', incandidabilita',
inconferibilita' e incompatibilita' previste dalla legge
per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
110. Le seguenti attivita' possono essere svolte dalle
unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che
le costituiscono, con le seguenti modalita':
a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono
svolte da un funzionario nominato dal presidente
dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che
la compongono;
b) le funzioni di responsabile per la trasparenza
sono svolte da un funzionario nominato dal presidente
dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che
la compongono;
c) le funzioni dell'organo di revisione, per le
unioni formate da comuni che complessivamente non superano
10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le
unioni che superano tale limite, da un collegio di
revisori;
d) le funzioni di competenza dell'organo di
valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal
presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento
approvato dall'unione stessa.
111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto
dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco
dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel
territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la
funzione fondamentale della polizia municipale.
112. Qualora i comuni appartenenti all'unione
conferiscano all'unione la funzione della protezione
civile, all'unione spettano l'approvazione e
l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo
15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, nonche' le connesse attivita' di prevenzione e
approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano
titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3,
della predetta legge n. 225 del 1992.
113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1,
lettera b), del codice di procedura penale, e di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65,
relative all'esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del
personale della polizia municipale, si intendono riferite,
in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia
municipale mediante unione di comuni, al territorio dei
comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.
114. In caso di trasferimento di personale dal comune
all'unione di comuni, le risorse gia' quantificate sulla
base degli accordi decentrati e destinate nel precedente
anno dal comune a finanziare istituti contrattuali
collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico
fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse
dell'unione.
115. Le disposizioni normative previste per i piccoli
comuni si applicano alle unioni composte da comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
116. In caso di fusione di uno o piu' comuni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico,
il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che
puo' prevedere anche forme particolari di collegamento tra
il nuovo comune e le comunita' che appartenevano ai comuni
oggetto della fusione.
117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico e'
sostituito dal seguente:
«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di
fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono,
anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante
approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli
comunali, definire lo statuto che entrera' in vigore con
l'istituzione del nuovo comune e rimarra' vigente fino alle
modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo
comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra'
prevedere che alle comunita' dei comuni oggetto della
fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e
di decentramento dei servizi».
118. Al comune istituito a seguito di fusione tra
comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano,
in quanto compatibili, le norme di maggior favore,
incentivazione e semplificazione previste per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di
comuni.
118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e' sostituito dal seguente:
"Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di
comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni
comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo
straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di
cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui
all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n.
56, e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti
erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli
stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non
superiore a 1,5 milioni di euro.
2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di
quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte
le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15,
comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per
le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e
successivi.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'interno sono disciplinati le modalita' e i termini per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e
alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.
5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente
soppresse le disposizioni del regolamento concernente i
criteri di riparto dei fondi erariali destinati al
finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e
l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al
decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n.
318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3
e 4 del presente articolo'.
119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono
utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle
norme vincolistiche in materia a uno o piu' dei comuni
originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui
dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori
possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
120. Il commissario nominato per la gestione del comune
derivante da fusione e' coadiuvato, fino all'elezione dei
nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro
che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le
funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il comitato e' comunque consultato sullo schema
di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli
strumenti urbanistici. Il commissario convoca
periodicamente il comitato, anche su richiesta della
maggioranza dei componenti, per informare sulle attivita'
programmate e su quelle in corso.
121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni
comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti
da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale,
che puo' fissare una diversa decorrenza o modularne i
contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i
comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una
popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a
2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunita'
montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le
funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto
dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale
obbligo per un mandato elettorale.
122. I consiglieri comunali cessati per effetto
dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano
a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da
parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro
eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal
comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o
altri organismi continuano a esercitare il loro mandato
fino alla nomina dei successori.
123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del
comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e
alla produttivita' del personale di cui al contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni
e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95
del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione
confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno
di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del
nuovo comune avente medesima destinazione.
124. Salva diversa disposizione della legge regionale:
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti,
gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto
della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni
restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali
e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno
approvati, fino alla data di entrata in vigore dei
corrispondenti atti del commissario o degli organi del
nuovo comune;
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli
organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono.
Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del
nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente
dall'organo di revisione contabile in carica, alla data
dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione
demografica;
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla
data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento
di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello
statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio
comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra
quelli estinti.
125. Il comune risultante da fusione:
a) approva il bilancio di previsione, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo
unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso
termine di proroga eventualmente previsto per
l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del
Ministro dell'interno;
b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del
testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti
dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria
delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente
approvati dai comuni estinti;
c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni
estinti, se questi non hanno gia' provveduto, e subentra
negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di
stabilita' e delle dichiarazioni fiscali.
126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo
unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla
somma delle popolazioni dei comuni estinti.
127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino
alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei
cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza
con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.
128. L'istituzione del nuovo comune non priva i
territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si
riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e
dalle leggi statali. Il trasferimento della proprieta' dei
beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune
e' esente da oneri fiscali.
129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione
possono essere conservati distinti codici di avviamento
postale dei comuni preesistenti.
130. I comuni possono promuovere il procedimento di
incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo
restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo
15 del testo unico, il comune incorporante conserva la
propria personalita', succede in tutti i rapporti giuridici
al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono
alla data di entrata in vigore della legge regionale di
incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede
che alle comunita' del comune cessato siano assicurate
adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei
servizi. A tale scopo lo statuto e' integrato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale
di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite
ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante
referendum consultivo comunale, svolto secondo le
discipline regionali e prima che i consigli comunali
deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla
regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di
comuni mediante incorporazione e' data facolta' di
modificare anche la denominazione del comune. Con legge
regionale sono definite le ulteriori modalita' della
procedura di fusione per incorporazione.
130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali
quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
131. Le regioni, nella definizione del patto di
stabilita' verticale, possono individuare idonee misure
volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo
restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla
medesima regione.
132. I comuni risultanti da una fusione, ove
istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe
differenziati per ciascuno dei territori degli enti
preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio
finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo
comune.
133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre
anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla
normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli
ambiti territoriali ottimali di gestione e la
razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende
e societa' pubbliche di gestione, salve diverse
disposizioni specifiche di maggior favore.
134. Per l'anno 2014, e' data priorita' nell'accesso
alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai
progetti presentati dai comuni istituiti per fusione
nonche' a quelli presentati dalle unioni di comuni.
135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal
sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli
assessori e' stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e
fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto,
oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero
massimo di assessori e' stabilito in quattro»;
b) le lettere c) e d) sono abrogate.
136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al
comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare
con propri atti gli oneri connessi con le attivita' in
materia di status degli amministratori locali, di cui al
titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al
fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in
rapporto alla legislazione vigente, previa specifica
attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini
del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal
computo degli oneri connessi con le attivita' in materia di
status degli amministratori quelli relativi ai permessi
retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed
assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.
137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore
a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con
arrotondamento aritmetico.
138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti
non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi
comuni e' comunque consentito un numero massimo di tre
mandati.
139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti:
«15.000 abitanti».
140. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli
affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, un decreto legislativo recante la
disciplina organica delle disposizioni concernenti il
comune di Campione d'Italia, secondo le modalita' e i
principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
nonche' nel rispetto del seguente principio e criterio
direttivo: riordino delle specialita' presenti nelle
disposizioni vigenti in ragione della collocazione
territoriale separata del predetto comune e della
conseguente peculiare realta' istituzionale,
socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria,
doganale, fiscale e finanziaria.
141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
142. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma
1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive
modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.
143. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e' abrogato. Gli eventuali incarichi
commissariali successivi all'entrata in vigore della
presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito.
144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria
legislazione alle disposizioni della presente legge entro
dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.
145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni a statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana
adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della
medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a
141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale
Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
146. Con riferimento alle citta' metropolitane e alle
province trasformate ai sensi della presente legge, fino a
una revisione del patto di stabilita' che tenga conto delle
funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a
conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle
province di cui alla legislazione previgente ovvero alle
quali subentrano.
147. Fermi restando gli interventi di riduzione
organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicita' e
di revisione della spesa previsti dalla legislazione
vigente, il livello provinciale e delle citta'
metropolitane non costituisce ambito territoriale
obbligatorio o di necessaria corrispondenza per
l'organizzazione periferica delle pubbliche
amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche
amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica
individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio
delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al
livello provinciale o della citta' metropolitana. La
riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle
pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge; i piani sono
comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al
Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica
sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa
e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi
attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio.
Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici
nazionali non presentino i predetti piani nel termine
indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
un commissario per la redazione del piano.
148. Le disposizioni della presente legge non
modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi
professionali e dei relativi organismi nazionali previsto
dalle rispettive leggi istitutive, nonche' delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, nonche' per accompagnare e sostenere
l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla
presente legge, il Ministro per gli affari regionali
predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, appositi programmi di attivita'
contenenti modalita' operative e altre indicazioni
finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di
commissari, il rispetto dei termini previsti per gli
adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei
risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari
regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata,
sono stabilite le modalita' di monitoraggio sullo stato di
attuazione della riforma.
150. Dall'attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
150-bis. In considerazione delle misure recate dalla
presente legge, le Province e le Citta' metropolitane
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100
milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per
l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' di riparto del contributo di cui al
periodo precedente.
150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che
devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97,
tra le Province, citta' metropolitane e gli altri enti
territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita'
di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.
151. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato."
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 656
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"656. In attuazione dell'articolo 99, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la societa' ANAS
Spa e' autorizzata a stipulare accordi, previa intesa con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino ad
un massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse
di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E
allegata alla presente legge. Gli accordi stipulati in
applicazione del predetto decreto legislativo n. 112 del
1998 sono pubblicati integralmente nei siti internet
istituzionali della societa' ANAS Spa e degli enti locali
interessati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33."
- Si riporta il testo vigente del comma 68
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014):
"68. Al fine di assicurare la manutenzione
straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la
realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli
interventi previsti dai contratti di programma gia'
stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata la spesa
di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di
euro per l'anno 2015. Per la realizzazione di nuove opere
e' data priorita' a quelle gia' definite da protocolli di
intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali.
All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre
2012, n. 228."

 
Art. 8

Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e citta'
metropolitane

1. Al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro del predetto versamento a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e' ripartito, per l'anno 2016, per 650 milioni di euro a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle citta' metropolitane e di Reggio Calabria.».
(( 1-bis. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e citta' metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
1-ter. Per l'anno 2016, l'ammontare del contributo di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e citta' metropolitana delle regioni a statuto ordinario e' stabilito negli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.
1-quater. Per l'anno 2016, l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario e' stabilito negli importi indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 418 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
" 418. Le province e le citta' metropolitane concorrono
al contenimento della spesa pubblica attraverso una
riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di
3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In
considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo
precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli
enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del
restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana
e della regione Sardegna, ciascuna provincia e citta'
metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai
predetti risparmi di spesa. Fermo restando per ciascun ente
il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900
milioni di euro del predetto versamento a carico degli enti
appartenenti alle regioni a statuto ordinario e' ripartito,
per l'anno 2016, per 650 milioni di euro a carico degli
enti di area vasta e delle province montane e, per la
restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle
citta' metropolitane e di Reggio Calabria. Sono escluse dal
versamento di cui al periodo precedente, fermo restando
l'ammontare complessivo del contributo dei periodi
precedenti, le province che risultano in dissesto alla data
del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare
entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della
Societa' per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stabilito
l'ammontare della riduzione della spesa corrente che
ciascun ente deve conseguire e del corrispondente
versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa
storica e fabbisogni standard."
- Si riporta il testo vigente dei commi 754 e 764
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
" 754. Alle province e alle citta' metropolitane delle
regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo
complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e
400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di
cui 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle
province e 250 milioni di euro a favore delle citta'
metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese
connesse alle funzioni relative alla viabilita' e
all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro delegato per gli affari
regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio
2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' stabilito il riparto del contributo di cui al
periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni
desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi
alle voci di spesa di cui al primo periodo."
" 764. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito, per l'anno 2016, un fondo con la
dotazione di 60 milioni di euro. Il fondo e' costituito
mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni
centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo
1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che
sono conseguentemente ridotte. Una quota pari al 66 per
cento del predetto fondo e' destinata alle province delle
regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il
mantenimento della situazione finanziaria corrente per
l'anno 2016, ed e' ripartita entro il 28 febbraio 2016, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo
le modalita' e i criteri definiti in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Nelle more del
completamento del processo di riordino delle funzioni da
parte delle regioni e del trasferimento definitivo del
personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche,
la restante quota del 34 per cento del fondo e' finalizzata
esclusivamente a concorrere alla corresponsione del
trattamento economico al medesimo personale. Con decreto
del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
delegato per gli affari regionali e le autonomie, la
predetta quota del 34 per cento del fondo di cui al
presente comma e' ripartita tra le amministrazioni
interessate in proporzione alle unita' di personale
dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato,
secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi
dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e del relativo decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30
settembre 2015."

 
Art. 9

Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di
bilancio atte a favorire la crescita

1. Dopo il comma 712, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (( sono inseriti i seguenti )):
«712-bis. Per l'anno 2016 le regioni, le province autonome, le citta' metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712.
(( 712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015». ))
(( 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla comunicazione delle variazioni di bilancio, non si applicano agli enti territoriali e non territoriali.
1-ter. All'articolo 18, comma 2, della legge 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, le relative variazioni» sono soppresse.
1-quater. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «, le relative variazioni» sono soppresse.
1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.
1-sexies. La misura di cui al comma 1-quinquies si applica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo oltre il 30 aprile nell'approvazione preventiva del rendiconto da parte della Giunta, per consentire la parifica da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; essa non si applica in caso di ritardo nell'approvazione definitiva del rendiconto da parte del Consiglio.
1-septies. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la misura di cui al comma 1-quinquies si applica sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto approvato dalla Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato dal Consiglio.
1-octies. La prima applicazione dei commi da 1-quinquies a 1-septies e' effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali e ai loro enti che applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato. ))



Riferimenti normativi

- La citata legge 28/12/2015, n. 208 recante:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"Art. 13 Banca dati delle amministrazioni pubbliche
1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per
dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma
6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati."
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge:
"Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 1, approvano:
a) il bilancio di previsione o il budget economico
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il
30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il
rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con
preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30
aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti;
c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre
dell'anno successivo.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci
consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni
pubbliche, secondo gli schemi e le modalita' previste
dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano
l'effettiva comparabilita' delle informazioni tra i diversi
enti territoriali."
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti
attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei
sistemi contabili), come modificato dalla presente legge:
"Art. 24 Termini di approvazione dei bilanci
1. Le amministrazioni pubbliche approvano:
a) il bilancio di previsione o il budget economico
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il
30 aprile dell'anno successivo, salvo il termine previsto
per il rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo
35, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
2. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente
decreto trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci
consuntivi alla banca dati unitaria delle amministrazioni
pubbliche, secondo gli schemi e le modalita' previste
dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
3. Gli enti vigilati, i cui bilanci sono sottoposti ad
approvazione da parte dell'Amministrazione vigilante,
deliberano il proprio bilancio di previsione entro il
termine del 31 ottobre dell'anno precedente. Il rendiconto
o il bilancio di esercizio degli enti di cui al presente
comma e' deliberato entro il 30 aprile dell'anno
successivo, ed e' approvato dall'Amministrazione vigilante
competente entro il 30 giugno."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 141 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per
impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del
consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1)
della lettera b) del comma 1, con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di
scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale
utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione
del Ministro contenente i motivi del provvedimento;
dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed
in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per
motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i
consigli comunali e provinciali e nominare un commissario
per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui
all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il
relativo provvedimento di scioglimento degli organi
comunque denominati degli enti locali di cui al presente
comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno."
- Il citato decreto legislativo n. 118 del 2011 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

 
(( Art. 9 bis
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di approvazione dei bilanci degli enti
locali e delle loro variazioni

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 174, comma 1:
1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse;
2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilita'»;
b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione»;
c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) in caso di variazioni di esigibilita' della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta».
2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta» sono inserite le seguenti: «, nonche' le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento gia' autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilita' della spesa stessa». ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 174 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla
presente legge:
"Articolo 174 Predisposizione ed approvazione del
bilancio e dei suoi allegati
1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e
il Documento unico di programmazione sono predisposti
dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo
consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di
ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di
contabilita'.
2. Il regolamento di contabilita' dell'ente prevede per
tali adempimenti un congruo termine, nonche' i termini
entro i quali possono essere presentati da parte dei membri
dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli
schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro
normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo
presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di
bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di
programmazione in corso di approvazione.
3. Il bilancio di previsione finanziario e' deliberato
dall'organo consiliare entro il termine previsto
dall'articolo 151.
4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati
il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione,
le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di
previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione
assestato. "
- Si riporta il testo dell'articolo 175 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla
presente legge:
"Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed
al piano esecutivo di gestione
1. Il bilancio di previsione finanziario puo' subire
variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di
cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che
nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno
degli esercizi considerati nel documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza
dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi
5-bis e 5-quater.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate
non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le
seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al
31 dicembre di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a
destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza
vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a
seguito di accertamento e riscossione di entrate non
previste in bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal
principio applicato della contabilita' finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di
amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita'
per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi
in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate
vincolate gia' assunte e, se necessario, delle spese
correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al
comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera
b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i
versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio
possono essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena
di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del
provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi
trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base
della deliberazione non ratificata.
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento
amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le
seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi
natura discrezionale, che si configurano come meramente
applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota
vincolata e accantonata del risultato di amministrazione
nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera
reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti
di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a
entrate vincolate, secondo le modalita' previste dall'art.
187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della
spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle
risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata, gia' deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle
previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di
cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale
vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i
termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma
3.
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello
stesso programma all'interno della stessa missione.
5-ter. Con il regolamento di contabilita' si
disciplinano le modalita' di comunicazione al Consiglio
delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.
5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai
regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa o,
in assenza di disciplina, il responsabile finanziario,
possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del
bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di
gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e
fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato,
escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i
contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto
capitale, che sono di competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di
cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni
di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale
vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo
della quota vincolata del risultato di amministrazione
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini
di competenza e di cassa, secondo le modalita' previste
dall'art. 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i
versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle
previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni
per conto di terzi.
e-bis) in caso di variazioni di esigibilita' della
spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a
operazioni di indebitamento gia' autorizzate e
perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della
correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati
ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste
dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono
comunicate trimestralmente alla giunta.
5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione
disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi
previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano
esecutivo di gestione non possono essere disposte con il
medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni
dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del
piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono
effettuate al fine di favorire il conseguimento degli
obiettivi assegnati ai dirigenti.
6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative
tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai
capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le
spese per conto di terzi e partite di giro in favore di
altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di
somme tra residui e competenza.
8. Mediante la variazione di assestamento generale,
deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31
luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di
riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio.
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui
all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo,
salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere
adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve
le variazioni correlate alle variazioni di bilancio
previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al
31 dicembre di ciascun anno.
9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono
trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui
all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al
provvedimento di approvazione della variazione. Sono
altresi' trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro
riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato
effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le
norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti
nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo
pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario
dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista
dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015."
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 51 Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
gestionale
1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione
puo' essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti:
a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per
l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate
a scopi specifici nonche' per l'iscrizione delle relative
spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla
legislazione in vigore;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della
spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle
risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
personale all'interno dell'amministrazione;
d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa
delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui
all'art. 3, comma 4;
f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di
riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera
b);
g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della
quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti.
3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le
modalita' con cui la giunta regionale o il Segretario
generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del bilancio gestionale che non sono di
competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.
4. Salva differente previsione definita dalle Regioni
nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili
della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile
finanziario della regione possono effettuare variazioni del
bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata
della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del
medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio
riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le
modalita' previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni
necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa
l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le
partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le
variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai
conti di tesoreria statale intestati all'ente e i
versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le
variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale
vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di
competenza della giunta, nonche' le variazioni di bilancio,
in termini di competenza o di cassa, relative a
stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a
rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento
gia' autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo
l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito
delle variazioni di esigibilita' della spesa stessa. Salvo
differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i
contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto
capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in
assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono
effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di
spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo
codice di quarto livello del piano dei conti.
5. Sono vietate le variazioni amministrative
compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli
diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.
6. Nessuna variazione al bilancio puo' essere approvata
dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si
riferisce, fatta salva:
a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al
comma 2, lettera a);
b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi
non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero,
a seguito di accertamento e riscossione di entrate non
previste in bilancio, secondo le modalita' previste dal
principio applicato della contabilita' finanziaria;
c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
d) le variazioni necessarie per consentire la
reimputazione di obbligazioni gia' assunte agli esercizi in
cui sono esigibili;
e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese
obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della
quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti
entrate vincolate gia' assunte e, se necessario, delle
spese correlate;
g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al
comma 2, lettera d);
h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i
versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati
all'ente.
7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le
variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti
dal presente decreto, non possono disporre variazioni del
documento tecnico di accompagnamento o del bilancio
gestionale.
8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli
articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative
degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro
del bilancio con atto amministrativo.
9. Le variazioni al bilancio di previsione sono
trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui
all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al
provvedimento di approvazione della variazione. Sono
altresi' trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro
riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato
effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le
norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti
nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo
pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario
dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista
dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015."

 
(( Art. 9 ter

Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui
dei comuni

1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 ottobre 2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre 2016.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Per l'anno 2016, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro, con le risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2015 accertato, al 30 settembre 2016, ai sensi del medesimo articolo 31 della legge n. 183 del 2011, e a tal fine mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 540
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
" 540. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo, con una dotazione di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020,
finalizzato alla concessione di un contributo in conto
interessi ai comuni, alle province e alle citta'
metropolitane su operazioni di indebitamento attivate
nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio
2016. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti modalita' e
criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi
di cui al primo periodo."
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
- Il testo dell'articolo 31 della citata legge n. 183
del 2011, e successive modificazioni e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 7.
- Si riporta il testo vigente del comma 380
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:
"380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del
gettito dell'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma
11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale
che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi.
L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
2013, a 4.717,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei
predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio
statale una quota di pari importo dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione
del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato
l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e
lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale,
per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo D.P.C.M.;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5
milioni di euro per l'anno 2013; i predetti importi
considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b)
sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del
Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i
singoli comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni
standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta
municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse
di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno
2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo
16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in
aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad
aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata
clausola di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a
favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti
fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo
13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale
riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
successive modificazioni;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f)
possono essere modificati a seguito della verifica del
gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il
2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato
citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni compensative di bilancio."

 
Art. 10

Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato - Regioni dell'11 febbraio
2016

1. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013, sono destinate, in deroga all'articolo 4, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro, e comunque nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio.
2. Dopo il comma 710 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' inserito il seguente:
«710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del presente articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015 hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi della lettera a) del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione e' determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo, le modalita' previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.».
3. Dopo il comma 688 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' inserito il seguente:
«688-bis. Anche per l'esercizio 2016, per le sole regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestivita' dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.».
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le risorse presenti sui conti intestati alle regioni, riferiti sia alla gestione ordinaria che alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidita' regionale. Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria e' consentito solo nel caso di carenza globale di fondi.
5. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.».
6. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9-bis e' abrogato e il comma 9-quater si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; e' configurabile la responsabilita' solidale della societa' di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 3 e 4,
terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 marzo 2013 e successive modificazioni
(Definizione dei criteri e delle modalita' con cui
ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato
agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario):
"Art. 3 Riparto quota risorse subordinata al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1
La quota del 10% delle risorse stanziate sul Fondo
nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli
oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario e'
attribuita a ciascuna regione prendendo a riferimento la
percentuale di cui alla Tabella 1.
Qualora la regione raggiunga tutti gli obiettivi
indicati all'art. 1, la quota di cui al comma precedente e'
assegnata integralmente.
Nel caso in cui gli obiettivi di cui all'art. 1 sono
raggiunti parzialmente, alla regione e' assegnata parte
della quota di cui al comma 1, con le percentuali di
seguito riportate:
a) 30% per un'offerta di servizio piu' idonea, piu'
efficiente ed economica per il soddisfacimento della
domanda di trasporto pubblico e per la progressiva
riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla
domanda e il corrispondente incremento qualitativo e
quantitativo dei servizi a domanda elevata;
b) 60% per il progressivo incremento del rapporto tra
ricavi da traffico e costi operativi;
c) 10% per la definizione di livelli occupazionali
appropriati.
Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di
cui ai precedenti commi si provvede ai sensi del successivo
art. 5.
Qualora la regione non trasmetta all'osservatorio per
il trasporto pubblico locale i dati richiesti dal Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini delle
verifiche di cui all'art. 1, la quota di cui al comma 1 non
viene assegnata.
Le decurtazioni delle risorse finanziarie, accertate a
seguito della verifica di cui ai commi precedenti, sono
applicate all'anticipazione, prevista dall'art. 16-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come
integrato e modificato dall'art. 1 comma 301, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, relativa all'anno successivo a
quello in cui e' effettuata la citata verifica.
Per l'anno 2013 ai sensi di quanto disposto dal comma 5
dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 95/12 gli obiettivi
di cui al comma precedente si considerano soddisfatti
mediante l'adozione del piano di riprogrammazione di cui al
comma 4 del medesimo art. 16-bis entro quattro mesi
dall'emanazione del presente D.P.C.M. A tal fine, le
Regioni trasmettono al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ed all'Osservatorio per le politiche del TPL
entro 130 giorni dalla data di emanazione del presente
D.P.C.M. copia dei provvedimenti adottati ed i dati
istruttori da cui risulta eseguito la riprogrammazione dei
servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto
ferroviario regionale."
"Art. 4 Adempimenti successivi
1. - 2. .. Omissis......
Le risorse del fondo che, a seguito delle verifiche di
cui all'art. 1 non possono essere ripartite ai sensi del
precedente art. 3, sono destinate ad investimenti diretti a
migliorare la qualita' e la sicurezza dei servizi di TPL e
ferroviari regionali, ovvero ad ammortizzatori sociali per
i lavoratori del settore.
(Omissis)"
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 16-bis del
citato decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 16-bis Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale
1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo
nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli
oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario,
nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e' alimentato
da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di
compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del
predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello
stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il
31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015,
l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato
della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti
risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di
euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere
dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa
sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1,
commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio
sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel
fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio
2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le
risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono
definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra
ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla
normativa nazionale vigente in materia di servizi di
trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari
regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei
territori anche con differenziazione dei servizi, e sono
finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la
gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente
ed economica per il soddisfacimento della domanda di
trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da
traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in
eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente
incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e
di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario,
al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali
destinati a investimenti o a servizi in materia di
trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono,
in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
di cui al comma 3, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a
domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni
dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere
diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al
netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel
rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A
seguito della riprogrammazione, rimodulazione e
sostituzione di cui al presente comma, i contratti di
servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche
ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario,
sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le
risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento
delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano
di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4,
nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle
risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle
modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano
di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle
regioni a statuto ordinario.
6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, e'
ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a
statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del
Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto
di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni
successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui
al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti
di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle
regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza
mensile.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di
trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi
ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e
trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a
richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati
commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e
un sistema informativo per la verifica dell'andamento del
settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le
modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei
contratti di servizio non possono essere erogati alle
aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non
trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere
destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme
restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio
sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del
servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo
di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico
della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa,
secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono
stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di
riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione
dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e
delle societa' regionali che gestiscono il trasporto
pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei
relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina
di commissari ad acta."
- La citata legge n.208 del 2015 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali):
"Art. 3 Pagamenti dei debiti degli enti del servizio
sanitario nazionale-SSN
1. - 6. (Omissis)
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento
regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135-
verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio
sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il
90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno
dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
valere su risorse proprie dell'anno, destina al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A
decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale e'
rideterminata al valore del 95 per cento e la restante
quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
(Omissis)"
- Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 69 Servizio di tesoreria della regione
1. Il servizio di tesoreria delle regioni e' affidato,
in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente
competente, a imprese autorizzate all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. Il servizio e' aggiudicato secondo le modalita'
previste nell'ordinamento contabile regionale, previo
esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con
modalita' che rispettino i principi della concorrenza. La
convenzione deve prevedere la partecipazione alla
rilevazione SIOPE, disciplinata dall'art. 14 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e dai
relativi decreti attuativi.
3. Per eventuali danni causati alla regione o a terzi,
il tesoriere risponde con tutte le proprie attivita' e con
il proprio patrimonio.
4. Ogni deposito o conto corrente comunque costituito
e' intestato alla regione e viene gestito dal tesoriere.
5. La regione puo' avvalersi dei conti correnti
postali, nonche' di conti correnti bancari, per
l'espletamento di particolari servizi. Unico traente e'
l'istituto tesoriere, previa emissione di apposita
reversale da parte della regione almeno ogni 15 giorni.
6. Le modalita' per l'espletamento del servizio di
tesoreria devono essere coerenti con le disposizioni sulla
tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.
7. Il servizio di tesoreria puo' essere gestito con
modalita' e criteri informatici e con l'uso di ordinativi
di pagamento e di riscossione informatici in luogo di
quelli cartacei le cui evidenze informatiche valgono ai
fini della rendicontazione.
8. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i
servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di
quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il
debitore.
9. Le Regioni possono contrarre anticipazioni
unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze
di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento
dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del
titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa". Le anticipazioni devono essere estinte
nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.
9-bis. Gli enti pubblici strumentali delle regioni
possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di
fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo
non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo
delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti
correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.
10. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria
decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le
modalita' previste dalla convenzione.
11. La regione registra le operazioni di anticipazione
e i relativi rimborsi secondo le modalita' indicate nel
principio applicato della contabilita' finanziaria allegato
al presente decreto."
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125 (Disposizioni urgenti in
materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la
continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del
territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e
di emissioni industriali), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 9. Disposizioni concernenti le regioni e in tema
di sanita' ed universita'
1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, la parola: "2.005" e' sostituita dalla
seguente: "1.720".
2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dopo il comma 488e' aggiunto il seguente:
"488-bis. In applicazione dell'intesa sancita in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di cui al comma 484
sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle
regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di cui
all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente
articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto
effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di
stabilita' interno ai comuni, alle citta' metropolitane e
alle province ricadenti nel proprio territorio entro il
termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del
debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare
le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario
all'entrata del bilancio statale. Sulla base delle
comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze,
le regioni effettuano tempestivamente le necessarie
regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri
rendiconti di tali operazioni a salvaguardia degli
equilibri di finanza pubblica.".
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 484 le parole: "previste dal comma 481"
sono sostituite dalle seguenti: "previste dai commi 481 e
482", le parole: "esclusivamente per pagare i" sono
sostituite dalle seguenti: "per sostenere pagamenti in
conto capitale dando priorita' a quelli relativi ai", le
parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2014" e le parole: "per il 75 per cento ai
comuni." sono sostituite dalle seguenti: "per il 75 per
cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli
eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote
possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti
nel territorio della regione.".
b) al comma 485 dopo le parole: "30 aprile 2015" sono
inserite le seguenti: "e del 30 settembre 2015".
4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dopo il comma 478 e' aggiunto il seguente: "478-bis. Le
disposizioni recate dai commi da 460 a 478, ad esclusione
del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna.".
5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche,
il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto
del debito autorizzato e non contratto, puo' essere
ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti,
contestualmente all'adozione di una delibera consiliare
avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo,
sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale
sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare
il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma
contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni
ulteriore potenziale disavanzo, ed e' allegata al bilancio
di previsione e al rendiconto, costituendone parte
integrante. Con periodicita' almeno semestrale il
Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio
una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano
di rientro.
6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni,
dopo le parole: "Per le finalita' del presente comma" sono
inserite le seguenti: ", ivi compreso il contributo al
riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere
sulle relative disponibilita', fino a un importo massimo
complessivo di 543.170.000 di euro,".
7. All'articolo 1, comma 431, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Entro il 30 giugno 2015" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 2015";
b) dopo le parole: "e con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo," sono inserite le
seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza unificata,".
8. All'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, secondo periodo, la parola:
"sentite" e' sostituita dalle seguenti: "d'intesa con".
9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita'
locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: "2013",
ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "2017" e le
parole: "da adottare entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "da adottare entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma
2";
b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: "Per gli anni
2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni
dal 2011 al 2016" e le parole: "A decorrere dall'anno 2013"
sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno
2017"; al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 2013"
sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno
2017";
c) all'articolo 7, al comma 1, le parole: "A decorrere
dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A
decorrere dall'anno 2017"; al comma 2, le parole: "entro il
31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
31 luglio 2016";
d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: "2013"
e' sostituita dalla seguente: "2017".
9-bis. (Abrogato)
9-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n.
99, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La competenza ed il gettito della tassa
automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione
al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria del veicolo".
9-quater. La disposizione di cui al comma 3
dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2009, come sostituito
dal comma 9-ter del presente articolo, si applica ai
veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il
pagamento e' successiva alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
10. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre
1999, n. 517, e successive modificazioni, dopo il comma 1
e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle universita' non statali che gestiscono
policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma
personalita' giuridica di diritto privato, senza scopo di
lucro, costituiti e controllati dalla stessa universita'
attraverso la nomina della maggioranza dei componenti
dell'organo amministrativo".
11. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La
presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le
strutture indicate al presente comma modifichino la propria
forma giuridica nei termini previsti dall'articolo 8, comma
1-bis, del decreto legislativo n. 517 del 1999". Il Governo
presenta alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una
relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei
commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro
finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi
pregressi e in essere.
11-bis. Fanno parte del Consorzio interuniversitario
CINECA, che opera senza scopo di lucro ed e' sottoposto
alla vigilanza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, persone giuridiche
pubbliche o private che svolgono attivita' nel settore
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo
quanto previsto dallo statuto del Consorzio medesimo.
11-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate
esercitano, congiuntamente, sul Consorzio
interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove
necessario, dello statuto del Consorzio medesimo.
11-quater. I servizi informativi strumentali al
funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca possono
essere svolti da detti soggetti direttamente o per il
tramite di enti, anche con personalita' giuridica di
diritto privato, costituiti su iniziativa delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e da queste partecipati, purche' siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) oltre l'80 per cento delle attivita' dell'ente e'
effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati
dall'amministrazione controllante o da altre persone
giuridiche controllate dalla stessa;
b) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
forme di partecipazione di capitali privati che non
comportano controllo o potere di veto e che non esercitano
un'influenza determinante sulla persona giuridica
controllata;
c) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali
enti, anche in maniera congiunta, un controllo analogo a
quello da esse esercitato sui propri servizi."
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. (Semplificazione e razionalizzazione della
riscossione della tassa automobilistica per le singole
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la
riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in
locazione finanziaria, le singole regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a
stabilire le modalita' con le quali le imprese concedenti
possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo
dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute
per i periodi di tassazione compresi nella durata dei
rispettivi contratti.
2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari»
sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti con
patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di
locazione finanziaria,»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari»
sono inserite le seguenti: «, gli usufruttuari, gli
acquirenti con patto di riservato dominio, nonche' gli
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base
del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza
del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al
pagamento della tassa automobilistica regionale; e'
configurabile la responsabilita' solidale della societa' di
leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia
provveduto, in base alle modalita' stabilite dall'ente
competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli
utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi
nella durata del contratto di locazione finanziaria.
3. La competenza ed il gettito della tassa
automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione
al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria del veicolo."

 
(( Art. 10 bis
Modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia
di pareri della Corte dei conti alle regioni e agli enti locali

1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Citta' metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata.». ))



Riferimenti normativi

-Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3), come modificato dalla presente legge:
"7. Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in
materia di esercizio delle funzioni amministrative.
1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive
competenze, provvedono a conferire le funzioni
amministrative da loro esercitate alla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, attribuendo
a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato soltanto
quelle di cui occorra assicurare l'unitarieta' di
esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o
efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi
funzionali o economici o per esigenze di programmazione o
di omogeneita' territoriale, nel rispetto, anche ai fini
dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni
degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della
promozione dello sviluppo economico e della gestione dei
servizi. Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province,
Comuni e Comunita' montane favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo
svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarieta'. In ogni caso, quando sono
impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni
amministrative non diversamente attribuite spettano ai
Comuni, che le esercitano in forma singola o associata,
anche mediante le Comunita' montane e le unioni dei Comuni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e comunque ai
fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base
degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da
concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in
particolare all'individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie
per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire,
il Governo, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al
Parlamento uno o piu' disegni di legge collegati, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria
annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno
dei predetti disegni di legge deve essere corredato da
idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano fino alla data di entrata in
vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more
dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2,
lo Stato puo' avviare i trasferimenti dei suddetti beni e
risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le
modalita' previste al numero 4) del punto II dell'Acc. 20
giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato,
regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa
risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di
stabilita'. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto,
ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea
relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni
dall'assegnazione.
4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del
parere, qualora cio' si renda necessario per la
complessita' della materia o per il numero degli schemi di
decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle
Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente
comma, la proroga del termine per l'espressione del parere,
i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di
venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero
quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I
decreti sono adottati con il concerto del Ministro
dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui
essi formulano identiche condizioni.
5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle
indicazioni contenute nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni
parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti
decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le
Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio
delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite.
Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in
vigore delle leggi di cui al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni
amministrative continuano ad essere esercitate secondo le
attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti
salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte
costituzionale.
7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di
bilancio da parte di Comuni, Province, Citta' metropolitane
e Regioni, in relazione al patto di stabilita' interno ed
ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura
collaborativa del controllo sulla gestione, il
perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o
regionali di principio e di programma, secondo la
rispettiva competenza, nonche' la sana gestione finanziaria
degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni
e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai
consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal
terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al
Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e
all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti
riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni
raccolti dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma
la potesta' delle Regioni a statuto speciale,
nell'esercizio della loro competenza, di adottare
particolari discipline nel rispetto delle suddette
finalita'. Per la determinazione dei parametri di gestione
relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale
anche degli studi condotti in materia dal Ministero
dell'interno
8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di
collaborazione alle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria
e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica.
Analoghe richieste possono essere formulate, di norma
tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito,
anche da Comuni, Province e Citta' metropolitane. Richieste
di parere nella medesima materia possono essere rivolte
direttamente alla Sezione delle autonomie: per le Regioni,
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e
dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le
Province e le Citta' metropolitane, dalle rispettive
componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza
unificata.
8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati,
salva diversa previsione dello statuto della Regione,
rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio
delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia
stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su
indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e
delle Province a livello regionale. I predetti componenti
sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le
esperienze professionali acquisite, sono particolarmente
esperte nelle materie aziendalistiche, economiche,
finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in
carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei
predetti componenti e' equiparato a tutti gli effetti, per
la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della
Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della
Regione. La nomina e' effettuata con decreto del Presidente
della Repubblica, con le modalita' previste dal secondo
comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.
9. (abrogato)"

 
Art. 11
Regione Siciliana

1. In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016, nelle more dell'approvazione delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilita' speciale di tesoreria unica intestata alla regione medesima - gestione ordinaria - e aperta presso la tesoreria statale.
2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2017, in termini di saldo netto da finanziare, al fine di garantire la regolazione contabile delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate per effetto del comma 1, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata dei bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di cui al medesimo articolo.
3. Per assicurare la neutralita' sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non puo' utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilita' speciale di cui al medesimo comma 1, se non, in carenza di altra liquidita' disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute.
4. Ai fini della neutralita' sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana, anche ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208/2015. Alla Regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il presente comma.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 685
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
" 685. Nelle more dell'adeguamento delle norme di
attuazione dello statuto della Regione siciliana alle
modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al
fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali,
in modo da addivenire, tra l'altro, a un chiarimento sulla
compartecipazione regionale e sulla revisione della
percentuale di compartecipazione al gettito tributario,
alla ridefinizione delle competenze secondo il principio
della leale collaborazione istituzionale, nonche' alla luce
dell'adempimento, nel 2015, da parte della Regione, degli
impegni in materia di contenimento delle spese e a
condizione di un aggiornamento dell'intesa tra lo Stato e
la Regione siciliana in materia di obiettivi di
contenimento della spesa per l'anno 2016, sono assegnati
alla Regione siciliana 900 milioni di euro per il medesimo
anno 2016."
- Il decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998,
n. 183 recante "Regolamento recante norme per
l'individuazione della struttura di gestione prevista
dall'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
241, nonche' la determinazione delle modalita' per
l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno
di essi spettanti" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno
1998, n. 138.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
"Art. 45 (Ristrutturazione del debito delle Regioni)
1. (Omissis)
2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli
obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche
indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' effettuare emissioni di titoli di
Stato. Per le finalita' del presente comma, ivi compreso il
contributo al riacquisto anche da parte del medesimo
ministero a valere sulle relative disponibilita', fino a un
importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, e'
autorizzata l'istituzione di apposita contabilita'
speciale.
(Omissis)"
- Si riporta il testo vigente dei commi 710 e 723
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
" 710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi
di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,
tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente
modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732."
" 723. In caso di mancato conseguimento del saldo di
cui al comma 710, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di
solidarieta' comunale in misura pari all'importo
corrispondente allo scostamento registrato. Le province
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati
ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle
medesime regioni o province autonome in misura pari
all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In
caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue
presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al
capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento
delle predette somme residue nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza, il recupero e' operato con le procedure
di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
b) la regione e' tenuta a versare all'entrata del
bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine
stabilito per la trasmissione della certificazione relativa
al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo
corrispondente allo scostamento registrato. In caso di
mancato versamento si procede al recupero di detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi
titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal
termine di approvazione del rendiconto della gestione per
la trasmissione della certificazione da parte della
regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai
conti della tesoreria statale sino a quando la
certificazione non e' acquisita;
c) l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le
regioni al netto delle spese per la sanita', in misura
superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'anno precedente a quello di riferimento;
d) l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di
credito devono essere corredati da apposita attestazione da
cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo
periodo relativo all'anno precedente. L'istituto
finanziatore o l'intermediario finanziario non puo'
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito
in assenza della predetta attestazione;
e) l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E'
fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione;
f) l'ente e' tenuto a rideterminare le indennita' di
funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del
sindaco e dei componenti della giunta in carica
nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione, con una
riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui
al periodo precedente sono acquisiti al bilancio
dell'ente."

 
Art. 12
Regione Valle d'Aosta

1. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il Presidente della Regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a parziale compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla Regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, e' attribuito alla medesima regione l'importo di 70 milioni di euro nell'anno 2016. Conseguentemente, per l'anno 2016, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' incrementato di 70 milioni.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo della comma 1 dell'articolo 4
della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione
dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta):
"4. 1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le
quote di gettito delle sotto indicate imposte percette nel
territorio regionale:
a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica;
b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla
birra;
c) i nove decimi della sovrimposta di confine, inclusa
quella sugli oli minerali.
(Omissis)"
- Si riporta il testo vigente del comma 454
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:
"454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal
2013 al 2018, l'obiettivo in termini di competenza
eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle
spese finali in termini di competenza eurocompatibile
risultante dal consuntivo 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di
cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre
2011, n. 183;
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato
dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli importi indicati nella seguente tabella:


Parte di provvedimento in formato grafico

;
d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico
delle autonomie speciali.
A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il
Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze.
Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al
periodo precedente e' trasmessa entro il 30 giugno 2014."

 
Art. 13

Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2017», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2018»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2017» e le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»;
d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 7 e 15 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Rideterminazione dell'addizionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto
ordinario
1. A decorrere dall'anno 2018, con riferimento all'anno
di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo
e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, da adottare entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni»,
e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, in modo tale da garantire al
complesso delle regioni a statuto ordinario entrate
corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi
dell'articolo 7. All'aliquota cosi' rideterminata si
aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma
1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte,
per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno
di imposta 2018, le aliquote dell'IRPEF di competenza
statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale
complessivo a carico del contribuente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad
applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto."
"Art. 4 Compartecipazione regionale all'imposta sul
valore aggiunto
1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA).
2. Per gli anni dal 2011 al 2017 l'aliquota di
compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base
alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle
regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere
dall'anno 2018 l'aliquota e' determinata con le modalita'
previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto
di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle
risorse UE.
3. A decorrere dall'anno 2018 le modalita' di
attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A.
alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in
conformita' con il principio di territorialita'. Il
principio di territorialita' tiene conto del luogo di
consumo, identificando il luogo di consumo con quello in
cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il
luogo della prestazione puo' essere identificato con quello
del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione
di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati
derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti
informative in possesso dell'Amministrazione
economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto
delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti
passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e
privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I
criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,
sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica e
previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario. Allo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una
relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere
finanziario derivanti dall'attuazione del principio di
territorialita'."
"Art. 7 Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle
regioni a statuto ordinario
1. A decorrere dall'anno 2018 sono soppressi tutti i
trasferimenti statali di parte corrente e, ove non
finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto
capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere
di generalita' e permanenza e destinati all'esercizio delle
competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati
all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Le
regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia
tributaria prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2,
in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal
presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i
trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita,
della Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, entro il 31 luglio 2017, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per le riforme per il federalismo e con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, sentita la Conferenza unificata e previo
parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti
statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato
con le modalita' previste dal primo periodo possono essere
individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di
soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario.
3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative
dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118
della Costituzione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita'
che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1,
lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42."
"Art. 15 Fase a regime e fondo perequativo
1. A decorrere dal 2018, in conseguenza dell'avvio del
percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le
fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui
all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti:
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4;
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma
1;
c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con
altri tributi;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente
stabilita nel riparto delle disponibilita' finanziarie per
il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.
2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP e'
valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in
assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle
variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai fini del
comma 1, il gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui
all'articolo 6 e' valutato in base all'aliquota calcolata
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il
gettito e', inoltre, valutato su base imponibile uniforme,
con le modalita' stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,
sentita la Conferenza Stato-Regioni.
3. La percentuale di compartecipazione all'IVA e'
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al livello
minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno
finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli
essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il
finanziamento integrale dei livelli essenziali delle
prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e'
insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di
cui al comma 5.
4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui
all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti:
a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8,
comma 3;
b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b), n. 3), della citata legge n. 42 del 2009;
c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma
1;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.
5. E' istituito, dall'anno 2018, un fondo perequativo
alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al
gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in
ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui
all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento
del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in
base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove
stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente
convergere verso i costi standard. Le modalita' della
convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere
delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai
fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa
coincide con il fabbisogno sanitario standard, come
definito ai sensi dell'articolo 26.
6. La differenza tra il fabbisogno finanziario
necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo
14, comma 1, e il gettito regionale dei tributi ad esse
dedicati, e' determinato con l'esclusione delle variazioni
di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia
tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo 9. E'
inoltre garantita la copertura del differenziale
certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo
gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo
9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso
in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai
dati previsionali, il differenziale certificato e'
acquisito al bilancio dello Stato.
7. Per il finanziamento delle spese di cui all'articolo
14, comma 2, le quote del fondo perequativo sono assegnate
alle regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ovvero
quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale
regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per
abitante, alimentano il fondo perequativo, in relazione
all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di
gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale
per abitante;
b) le regioni con minore capacita' fiscale, ovvero
quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale
regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale
per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo
perequativo, alimentato dalle regioni di cui alla lettera
a), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze
interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito
medio nazionale per abitante;
c) il principio di perequazione delle differenti
capacita' fiscali dovra' essere applicato in modo da
ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per
cento, tra i territori con diversa capacita' fiscale per
abitante senza alternarne la graduatoria in termini di
capacita' fiscale per abitante;
d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto,
per le regioni con popolazione al di sotto di un numero di
abitanti determinato con le modalita' previste al comma 8,
ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica in
relazione inversa alla dimensione demografica stessa.
8. Le quote del fondo perequativo risultanti
dall'applicazione del presente articolo sono distintamente
indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non
comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di
funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di
cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori
di spesa storica; nei successivi quattro anni la
perequazione deve gradualmente convergere verso le
capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza, nonche'
le modalita' di attuazione delle lettere a), b), c) e d)
del comma 7, sono stabilite con decreto di natura
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere
delle commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario."

 
(( Art. 13 bis
Dilazione del pagamento

1. Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, puo' nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori a 72 gia' precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1-quater e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si decade dalla rateazione di cui al presente comma al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
3. Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi, puo' ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.
4. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «di importo superiore a cinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 60.000 euro». ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), come modificato dalla presente legge:
"Art. 19 (Dilazione del pagamento)
1. L'agente della riscossione, su richiesta del
contribuente che dichiara di versare in temporanea
situazione di obiettiva difficolta', concede la
ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo,
con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo
di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme
iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro,
la dilazione puo' essere concessa se il contribuente
documenta la temporanea situazione di obiettiva
difficolta'.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di
rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente
della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui
all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel
caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di
decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i
fermi e le ipoteche gia' iscritti alla data di concessione
della rateazione. A seguito della presentazione di tale
richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica
ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non puo' essere
concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove
azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e,
in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima
rata determina l'impossibilita' di proseguire le procedure
di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione
che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o
non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il
terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato
gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti
pignorati.
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e
1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilita', in una comprovata e grave
situazione di difficolta' legata alla congiuntura
economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore
rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni.
a) accertata impossibilita' per il contribuente di
eseguire il pagamento del credito tributario secondo un
piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione
al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente
comma.
2.(abrogato)
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo
di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico puo' essere nuovamente rateizzato se,
all'atto della presentazione della richiesta, le rate
scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel
numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima
data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma
1-quater.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o
giudiziale di sospensione totale o parziale della
riscossione, emesso in relazione alle somme che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e'
autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le
successive rate del piano concesso. Allo scadere della
sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello
stesso numero di rate non versate del piano originario,
ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo'
essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto
corrente indicato dal debitore.
4-bis. (abrogato)"
- Il decreto legislativo 24 settembre 2915, n. 159
recante "Misure per la semplificazione e razionalizzazione
delle norme in materia di riscossione, in attuazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo
2014, n. 23" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2015,
n. 233, S.O.
- Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante
"Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17
luglio 1997, n. 165.

 
(( Art. 13 ter

Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per l'anno
2016

1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' sospesa dal 1° settembre al 31 dicembre 2016.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari complessivamente a 60 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per 25 milioni di euro per l'anno 2016, mediante versamento all'entrata al bilancio dello Stato di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e per 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione in termini di indebitamento netto per 25 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Al ristoro delle minori entrate dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione e' iscritto l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' incrementata di 0,32 euro. Il gettito addizionale derivante dal predetto incremento e' acquisito a patrimonio netto dal Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
6. L'incremento di cui al comma 5 potra' essere rideterminato in riduzione, tenuto conto dell'andamento delle entrate e delle prestazioni del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. A tal fine, l'INPS, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, trasmette, entro il 31 luglio dell'anno successivo, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione contenente l'aggiornamento della situazione economico-finanziaria del predetto Fondo sul periodo di otto anni individuato dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 23
dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9 (Interventi urgenti di avvio del piano
"Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche'
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO
2015):
"Art. 13 Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i
lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo
1. - 22. (Omissis)
23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21,
pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018, si provvede mediante il corrispondente
incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco
di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, da destinare
all'INPS. La misura dell'incremento dell'addizionale
comunale sui diritti d'imbarco e' fissata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione e' subordinata
l'efficacia della disposizione di cui al comma 21.
(Omissis)"
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291
(Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e
sociali):
"1-ter. 1. E' istituito, presso l'INPS, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale
per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del
personale del settore del trasporto aereo, avente la
finalita' di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento
delle professionalita' ovvero di realizzare politiche
attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei
lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali,
regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei
lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro,
ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui al citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni
temporanee dell'attivita' lavorativa o da processi di
mobilita' secondo modalita' da concordare tra azienda ed
organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da
un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di
lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo
0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori
pari allo 0,125 per cento. Il fondo e' inoltre alimentato
da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori
stessi converranno direttamente tra di loro per garantire
la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema
stesso.
3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo, le
cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse
derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli
operatori del settore del trasporto aereo con le
organizzazioni sindacali nazionali e di categoria
comparativamente piu' rappresentative."
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge n.
190 del 2014 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 5-bis.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
"Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
1. - 1-quater (Omissis)
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti."
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca,
per i beni e le attivita' culturali, per il completamento
di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti):
"6-quater. Disposizioni in materia di diritti di
imbarco di passeggeri sugli aeromobili.
1. (Omissis)
2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e'
altresi' incrementata di tre euro a passeggero.
L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e'
destinato fino al 31 dicembre 2015 ad alimentare il Fondo
speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione del personale del
settore del trasporto aereo, costituito ai sensi
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291.
(Omissis)"
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 35. Equilibrio finanziario dei fondi
1. - 2.( Omissis)
3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28
hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro
costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati
sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente
Documento di economia e finanza e relativa Nota di
aggiornamento.
(Omissis)"

 
Art. 14
Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria

1. Ai comuni ((, alle province e alle citta' metropolitane )) che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, e' attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione e' ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed e' concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuta a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilita' speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(( 1-bis. Per le province e le citta' metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 e' fissato in 20 euro per abitante.
1-ter. All'articolo 259, comma 1-ter, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni». ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 258 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Articolo 258 Modalita' semplificate di accertamento e
liquidazione dei debiti
1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato
l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base
alle richieste pervenute, il numero delle pratiche
relative, la consistenza della documentazione allegata ed
il tempo necessario per il loro definitivo esame, puo'
proporre all'ente locale dissestato l'adozione della
modalita' semplificata di liquidazione di cui al presente
articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro
trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a
disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2.
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita
l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del
mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura
necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed
in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente
locale dissestato e' tenuto a deliberare l'accensione di un
mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti
di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del
limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9,
o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse
finanziarie liquide, per un importo che consenta di
finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello
Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle
spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilita' di
ridurre il mutuo a carico dell'ente.
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata
una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito
vantato, puo' definire transattivamente le pretese dei
relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il
pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per
cento del debito, in relazione all'anzianita' dello stesso,
con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione
obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei
mesi dalla data di conseguita disponibilita' del mutuo di
cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai
creditori, compresi quelli che vantano crediti
privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle
retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono
liquidate per intero, la transazione da accettare entro un
termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni.
Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di
liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni
successivi.
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona
l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non e'
stata accettata la transazione. L'accantonamento e' elevato
al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le
disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per
quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di
rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma
4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla
redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti
siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e
non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla
massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare
direttamente il rendiconto della gestione della
liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono
indicati in un apposito elenco allegato al piano di
estinzione della massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede
alla riduzione dei mutui, con priorita' per quello a carico
dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale
dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo
stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle
necessita' della liquidazione dopo il pagamento dei
debiti."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 243-ter del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Articolo 243-ter Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali
1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che
hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario
di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede
un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione,
denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la
determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di
cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonche'
le modalita' per la concessione e per la restituzione della
stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata
l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in
euro 20 per abitante per le province o per le citta'
metropolitane, per abitante e della disponibilita' annua
del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie
ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di
riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale."
- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'articolo 259
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come
modificato dalla presente legge:
"Articolo 259 Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato
1. - 1-bis. (Omissis)
1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia
significativamente condizionato dall'esito delle misure di
riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi,
nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e
societa' partecipati, laddove presenti, i cui costi
incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere
l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro
l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei
servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli
organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso
quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Negli enti
locali il predetto termine e' esteso a cinque anni. Fino al
raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi
successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria
dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30
giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione
sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi
raggiunti nell'esercizio.
(Omissis)"

 
Art. 15
Piano riequilibrio finanziario

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 714, al primo periodo, le parole: «del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: (( «degli anni dal 2013 al 2015» )) e, al secondo periodo, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2016».
2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714 e' aggiunto il seguente:
«714-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 714 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
" 714. Gli enti locali che nel corso degli anni dal
2013 al 2015 hanno presentato il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale o ne hanno conseguito
l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di
riequilibrio, secondo le modalita' previste dal decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
2015. Entro il 30 settembre 2016, i medesimi enti, ferma
restando la durata massima del piano di riequilibrio come
prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente
piano in coerenza con l'arco temporale di trenta anni
previsto per il riaccertamento straordinario dei residui
attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle
anticipazioni di liquidita' erogate agli enti di cui ai
periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243-ter e
243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, e' effettuata in un periodo
massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a
quello in cui viene erogata l'anticipazione."

 
(( Art. 15 bis
Norme relative alla disciplina del dissesto

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 256, comma 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra le misure straordinarie e' data la possibilita' all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis»;
b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: «puo' definire transattivamente le pretese dei relativi creditori,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso l'erario,». ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 256, comma 12, e
258, comma 3, del citato decreto legislativo n. 267 del
2000, come modificato dalla presente legge:
"Articolo 256 Liquidazione e pagamento della massa
passiva
1. - 11 (Omissis)
12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva,
non diversamente rimediabile, e' tale da compromettere il
risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su
proposta della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali, puo' stabilire misure straordinarie per
il pagamento integrale della massa passiva della
liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque
senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure
straordinarie e' data la possibilita' all'ente di aderire
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dall'articolo 243-bis."
"Articolo 258 Modalita' semplificate di accertamento e
liquidazione dei debiti
1. - 2 (Omissis)
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata
una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito
vantato, puo' definire transattivamente le pretese dei
relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche
periodicamente, offrendo il pagamento di una somma
variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in
relazione all'anzianita' dello stesso, con rinuncia ad ogni
altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30
giorni dalla conoscenza dell'accettazione della
transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di
conseguita disponibilita' del mutuo di cui all'articolo
255, comma 2, propone individualmente ai creditori,
compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta
eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per
prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per
intero, la transazione da accettare entro un termine
prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta
l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione
provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
(Omissis)"

 
Art. 16
Disposizioni in materia di personale

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) e' abrogata.
(( 1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ferme restando le facolta' assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le citta' metropolitane possono riattivare le procedure di mobilita'.
1-quater. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
1-quinquies. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento» sono soppresse. ))



Riferimenti normativi

- Il testo del comma 557 dell'articolo 1 della citata
legge n. 296 del 2006 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 3-bis.
- Si riporta il testo del comma 228 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"Comma 228
228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e
successive modificazioni, possono procedere, per gli anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di
un contingente di personale corrispondente, per ciascuno
dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di
quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno
precedente. Ferme restando le facolta' assunzionali
previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non
erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita'
interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione
dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio
dipendenti-popolazione per classe demografica come definito
triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di
cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale
di cui al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento
nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In
relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente
comma, al solo fine di definire il processo di mobilita'
del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni
non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma
421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le
percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma
5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni
2017 e 2018."
- Il testo del comma 28 dell'articolo 9 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 3-bis.
- Si riporta il testo del comma 450 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
" 450. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il
contenimento della spesa degli enti locali attraverso
processi di aggregazione e di gestione associata:
a) ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi
restando il divieto di superamento della somma delle spese
di personale sostenute dai singoli enti nell'anno
precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa
complessivo definito a legislazione vigente e comunque
nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si
applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici
vincoli e limitazioni relativi alle facolta' assunzionali e
ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
b) dopo il comma 31-quater dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
inserito il seguente:
«31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di
cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le
facolta' assunzionali sono considerate in maniera cumulata
fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione
fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle
vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa
complessivamente considerata»;
c) il contributo di 5 milioni di euro previsto
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre
2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
dicembre 2013, n. 137, ad incremento del contributo
spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, deve intendersi attribuito alle unioni di
comuni per l'esercizio associato delle funzioni."

 
Art. 17
Personale insegnante ed educativo

Dopo il comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti i seguenti:
«228-bis. Per garantire la continuita' e assicurare la qualita' del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilita' di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
228-ter. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, (( nel triennio scolastico 2016-2019 )), assumere personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto degli obiettivi dei saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Per le finalita' del comma 228-bis e del presente comma, i comuni possono, altresi', avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facolta' di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il (( 31 dicembre 2019. ))
(( 228-quater. Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno centocinquanta giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
228-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2015». ))



Riferimenti normativi

- La citata legge n.208 del 2015 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.

 
Art. 18
Servizio riscossione enti locali

1. Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuita', all'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
(( 1-bis. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e' consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarita' di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2-ter dell'articolo 10
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 10 Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di
tributi locali
1. - 2-bis (Omissis)
2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed
efficace riordino della disciplina delle attivita' di
gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle
societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto
all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i
termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter),
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti
inderogabilmente al 31 dicembre 2016.
(Omissis)"

 
Art. 19
Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 12 del presente decreto, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;
b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.


Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge n.
190 del 2014 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 5-bis.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 119 del 30/6/2016
(Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e
concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche
in liquidazione):
"Art. 11. Attivita' per imposte anticipate
1. Le imprese interessate dalle disposizioni di cui
all'articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, come successivamente
integrato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, possono optare, con riferimento all'ammontare
di attivita' per imposte anticipate pari alla differenza di
cui al successivo comma 2, per il mantenimento
dell'applicazione delle predette disposizioni al ricorrere
delle condizioni ivi previste. L'opzione e' irrevocabile,
comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029 e si considera
esercitata con il versamento di cui al comma 7. Il canone
e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP
nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
2. Il canone e' determinato annualmente applicando
l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra
l'ammontare delle attivita' per imposte anticipate e le
imposte versate.
3. L'ammontare delle attivita' per imposte anticipate
di cui al comma 2 e' determinato ogni anno sommando
algebricamente:
a) la differenza, positiva o negativa, tra le attivita'
per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57
del citato articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010,
iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio e quelle
iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre
2007;
b) le attivita' per imposte anticipate trasformate in
credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai
predetti commi da 55 a 57 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 225 del 2010.
4. Ai fini della determinazione delle imposte versate
di cui al comma 2 si tiene conto dell'IRES, comprese le
relative addizionali, versata con riferimento al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi, e
dell'IRAP versata con riferimento ai periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi. Si tiene
altresi' conto dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
15, commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e dell'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versate con
riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2008 e successivi, fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2014.
5. Se le imposte versate di cui al comma 4 superano le
attivita' per imposte anticipate di cui al comma 3, il
canone non e' dovuto.
6. In caso di partecipazione delle imprese di cui al
comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e
seguenti del predetto testo unico delle imposte sui
redditi, ai fini della determinazione della differenza di
cui al comma 2, per imposte versate si intendono l'IRES
versata in proprio o in qualita' di consolidanti, le
addizionali all'IRES, l'IRAP e le imposte sostitutive di
cui al comma 4 versate dai soggetti partecipanti al
consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1;
l'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui
al comma 3 e' dato dalla somma dell'ammontare delle
attivita' per imposte anticipate di cui al comma 3 delle
singole imprese di cui al comma 1 partecipanti al
consolidato.
7. Il versamento del canone e' effettuato per ciascun
esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2016. Per il periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2015 il versamento e' effettuato, in
ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione
dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435. In caso di partecipazione delle imprese di cui al
comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e
seguenti del citato testo unico delle imposte sui redditi,
il versamento e' effettuato dalla consolidante.
8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31
dicembre 2008 le imprese di cui al comma 1 abbiano
incrementato le attivita' per imposte anticipate cui si
applicano i commi da 55 a 57 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 225 del 2010, in qualita' di societa'
incorporante o risultante da una o piu' fusioni o in
qualita' di beneficiaria di una o piu' scissioni, ai fini
della determinazione dell'ammontare delle attivita' per
imposte anticipate di cui al comma 3, si tiene conto anche
delle attivita' per imposte anticipate iscritte alla fine
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 nei bilanci
delle societa' incorporate, fuse o scisse e delle attivita'
per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta
dalle societa' incorporate, fuse o scisse; ai fini della
determinazione delle imposte versate di cui al comma 4 si
tiene conto anche delle imposte versate dalle societa'
incorporate, fuse o scisse.
9. A partire dall'esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2015, le imprese interessate dalle
disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57, del
citato decreto-legge n. 225 del 2010, che non abbiano
esercitato l'opzione entro i termini di cui al comma 7 e
che incorporino o risultino da una o piu' fusioni di altre
imprese, oppure siano beneficiarie di una o piu' scissioni
possono esercitare l'opzione di cui al medesimo comma 1
entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla
data in cui ha effetto la fusione o la scissione.
10. Se non e' effettuata l'opzione di cui al comma 1, i
commi da 55 a 57 dell'articolo 2 del citato decreto-legge
n. 225 del 2010, si applicano all'ammontare delle attivita'
per imposte anticipate iscritte in bilancio diminuite della
differenza, se positiva, di cui al comma 2. In caso di
partecipazione al consolidato fiscale, la predetta
differenza viene attribuita alle societa' partecipanti in
proporzione alle attivita' per imposte anticipate di cui ai
citati commi da 55 a 57 detenute da ciascuna di esse.
11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della
riscossione del canone di cui al comma 1, nonche' per il
relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in
materia di imposte sui redditi.
12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le disposizioni attuative del
presente articolo.
13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo
valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7
milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per
l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in
80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di
euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno
2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22
milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro
per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026,
in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di
euro per l'anno 2028, sono destinate:
a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al
Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi
dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208;
c) quanto a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in
128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di
euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno
2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1
milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro
per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in
17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di
euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno
2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
"10. Proroga di termini in materia di definizione di
illeciti edilizi.
1. - 4 (Omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."

 
Art. 20
Tempestivita' nei pagamenti

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2017:
a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1 avviene entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento ed e' aggiornata ove lo richieda l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale;
b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro il predetto termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via provvisoria, facendosi riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale;
c) in conseguenza del perfezionamento del decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare alle regioni:
1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma 68, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di piano sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto stabilite dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottata la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via definitiva;
e) la determinazione definitiva dei costi e dei fabbisogni standard non puo' comportare per la singola regione un livello del finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con il richiamato decreto interministeriale, ferma restando la rideterminazione dei costi e dei fabbisogni standard, e delle relative erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente;
«5-bis. A decorrere dall'anno 2016 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni individua le tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle tre regioni entro il predetto termine, le stesse sono automaticamente individuate nelle prime tre.»;
c) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016, qualora non siano disponibili i dati previsti dal primo e dal secondo periodo del presente comma in tempo utile a garantire il rispetto del termine di cui al comma 5-bis, la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali e' effettuata individuando le regioni in equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei risultati e dei valori ultimi disponibili.».
2. Nelle more del perfezionamento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione delle quote di compartecipazione all'IVA delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in deroga all'articolo 77-quater, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato nell'esercizio 2016 ad erogare alle regioni, nei limiti delle disponibilita' di cassa per il medesimo esercizio 2016, le quote di compartecipazione all'IVA relative al finanziamento del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015 la cui erogazione non sia condizionata dalla verifica positiva di adempimenti regionali. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.
(( 2-bis. Ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, il programma di informatizzazione del servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 15 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016 e' attuato entro le scadenze programmate dall'Agenda digitale, con particolare riferimento al fascicolo sanitario elettronico, alle ricette digitali, alla dematerializzazione di referti e cartelle cliniche e alle prenotazioni e ai pagamenti on line. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto legislativo n. 68 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 27 Determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali
1. Il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, con la conferenza Stato-Regioni sentita la struttura
tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa
Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente,
sulla base della procedura definita nel presente articolo,
i costi e i fabbisogni standard regionali.
1-bis. A decorrere dall'anno 2017:
a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di cui al comma 1 avviene entro il 15 febbraio
dell'anno di riferimento ed e' aggiornata ove lo richieda
l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per
il Servizio sanitario nazionale;
b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma
l entro il predetto termine, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno di
riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard in via provvisoria, facendosi
riferimento alla proposta di riparto del Ministero della
salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed
assegnando alle singole regioni il valore regionale
individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per
cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione
alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli
obiettivi di piano sanitario nazionale;
c) in conseguenza del perfezionamento del decreto di
determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni
standard il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad erogare alle regioni:
1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento
indistinto nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma
68, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di
piano sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto
stabilite dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma
1 entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottata la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via
definitiva;
e) la determinazione definitiva dei costi e dei
fabbisogni standard non puo' comportare per la singola
regione un livello del finanziamento inferiore al livello
individuato in via provvisoria con il richiamato decreto
interministeriale, ferma restando la rideterminazione dei
costi e dei fabbisogni standard, e delle relative
erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad
aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale.
2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali si fa riferimento agli elementi
informativi presenti nel Nuovo sistema informativo
sanitario (NSIS) del Ministero della salute.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a),
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai
macrolivelli di assistenza definiti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei
livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29
novembre 2001, costituiscono indicatori della
programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo
fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento
della spesa sanitaria:
a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro;
b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;
c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.
4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole
regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al
livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e'
determinato, in fase di prima applicazione a decorrere
dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di
costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di
prima applicazione e' stabilito il procedimento di cui ai
commi dal 5 all'11.
5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui
obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla
Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in
quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in
condizione di equilibrio economico, comunque non essendo
assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti,
come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti
regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni
in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in
base a criteri di qualita' dei servizi erogati,
appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della
Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di
supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni
del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui
agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3
dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio
economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza in condizioni di
efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie
stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale,
ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella
individuazione delle regioni si dovra' tenere conto
dell'esigenza di garantire una rappresentativita' in
termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al
sud, con almeno una regione di piccola dimensione
geografica.
5-bis. A decorrere dall'anno 2016 il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro
il termine del 15 settembre dell'anno precedente a quello
di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni individua le
tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro
il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello
di riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle
tre regioni entro il predetto termine, le stesse sono
automaticamente individuate nelle prime tre.
6. I costi standard sono computati a livello aggregato
per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza
collettiva, assistenza distrettuale e assistenza
ospedaliera. Il valore di costo standard e' dato, per
ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in
condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media
pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di
riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre
macroaree delle regioni di riferimento:
a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e al
netto della mobilita' attiva extraregionale;
b) e' depurato della quota di spesa finanziata dalle
maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie
considerate ai fini della determinazione del finanziamento
nazionale. La riduzione e' operata proporzionalmente sulle
tre macroaree;
c) e' depurato della quota di spesa che finanzia
livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;
d) e' depurato delle quote di ammortamento che trovano
copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del
Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso
i Tavoli tecnici di verifica;
e) e' applicato, per ciascuna regione, alla relativa
popolazione pesata regionale.
7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate
sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio
precedente a quello di riferimento e le pesature sono
effettuate con i pesi per classi di eta' considerati ai
fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi
al secondo esercizio precedente a quello di riferimento. A
decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella
ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard
regionale, del percorso di miglioramento per il
raggiungimento degli standard di qualita', la cui
misurazione si puo' avvalere del sistema di valutazione di
cui all'articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga
raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015
continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del
presente comma. A decorrere dall'anno 2016, qualora non
siano disponibili i dati previsti dal primo e dal secondo
periodo del presente comma in tempo utile a garantire il
rispetto del termine di cui al comma 5-bis, la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
regionali e' effettuata individuando le regioni in
equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei
risultati e dei valori ultimi disponibili.
7-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogata
l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle
stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la
determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia
di sanita' sono altresi' confermati i costi pro capite per
livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati
dai modelli LA 2013, nonche' i medesimi pesi per classi di
eta' adottati in sede di determinazione dei fabbisogni
standard regionali per l'anno 2015.
8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato
dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come
determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6,
rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard.
9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai
sensi del comma 8, e' annualmente applicato al fabbisogno
sanitario standard nazionale definito ai sensi
dell'articolo 26.
10. La quota percentuale assicurata alla migliore
regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota
percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto,
l'anno precedente, al netto delle variazioni di
popolazione.
11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di
cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata
legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali
determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente
articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo
criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1.
12. Qualora nella selezione delle migliori cinque
regioni di cui al comma 5, si trovi nella condizione di
equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un
numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di
riferimento sono individuate anche tenendo conto del
miglior risultato economico registrato nell'anno di
riferimento, depurando i costi della quota eccedente
rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire
l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a
piano di rientro.
13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo
di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse
stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale,
come indicato al comma 3.
14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio
sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono
nella disponibilita' delle regioni stesse."
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133):
"Art. 2. Compartecipazione regionale all'IVA
1. - 3. (Omissis)
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentito il Ministero
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano sono stabilite annualmente entro il 30
settembre di ciascun anno per il triennio successivo, per
ciascuna regione sulla base dei criteri previsti
dall'articolo 7:
a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al
comma 3;
b) la quota di concorso alla solidarieta'
interregionale;
c) la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo
nazionale;
d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica."
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
77-quater del citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 77-quater. Modifiche della tesoreria unica ed
eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di
cassa
1. - 3. (Omissis)
4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle
somme di cui al l'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione
IVA e' corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella
misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo
accantonamento di un importo corrispondente alla quota del
finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario
condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai
sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti
al predetto importo, condizionate alla verifica positiva
degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in
bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai
sensi della vigente legislazione, ne consentono
l'erogabilita' alle regioni e comunque per un periodo non
superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione
in bilancio.
(Omissis)"
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del
Patto per la salute per gli anni 2014-2016:

ART. 15
Sanita' Digitale e Piano di evoluzione dei flussi
informativi del NSIS

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza,
trasparenza e sostenibilita' del Servizio sanitario
nazionale attraverso l'impiego sistematico dell'innovazione
digitale in sanita', il Governo e le Regioni concordano
entro 30 giorni dalla stipula della presente Intesa, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un "Patto
per la Sanita' Digitale", ossia un piano strategico teso a
rimuovere gli ostacoli che ne rallentano la diffusione e ad
evitare realizzazioni parziali o non conformi alle esigenze
della sanita' pubblica. Tale Patto individua, in raccordo
con le azioni previste nell'ambito dell'Agenda Digitale
nonche' dalle vigenti disposizioni in materia di sanita'
digitale, specifiche priorita', analizza e propone modelli
realizzativi di riferimento e strumenti di finanziamento,
anche con l'attivazione di iniziative di partenariato
pubblico-privato capaci di innescare un circuito virtuoso
di risorse economiche destinate a finanziare gli
investimenti necessari.
2. Il Piano di Evoluzione dei Flussi NSIS (PEF-NSIS)
rappresenta lo strumento di programmazione degli interventi
sui sistemi informativi, necessari a consentire il governo
e il monitoraggio dei LEA e dei relativi costi, in coerenza
con il percorso evolutivo del NSIS condiviso tra le
Amministrazioni centrali e regionali.
3. Il PEF-NSIS si sviluppa su un orizzonte temporale
triennale. Il Piano e' predisposto dalla Cabina di Regia
del NSIS la quale provvede, con periodicita' annuale, al
suo aggiornamento secondo una logica a scorrimento.
Eventuali interventi evolutivi resisi necessari e non
preventivamente pianificati nel PEF-NSIS, vengono inseriti
nel Piano attraverso un apposito aggiornamento infrannuale
dello stesso, anche rimodulando altri interventi
pianificati.
4. Ciascuna Regione, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, mette in atto sul
proprio territorio le misure necessarie all'attuazione
degli interventi previsti dal PEF-NSIS, nel rispetto delle
modalita' e tempistiche definite ai sensi dell'art. 3
dell'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005.

 
Art. 21
Misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento
dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco

1. In considerazione della rilevanza strategica del settore farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica industriale e di innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto settore agli obiettivi di salute, nell'ambito dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, nonche' dell'evoluzione che contraddistingue tale settore, in relazione all'esigenza di una revisione, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, del relativo sistema di governo in coerenza con l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica si applicano i commi da 2 a 23.
2. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito Internet l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, provvisoriamente determinati sulla base dei flussi informativi utilizzati a legislazione vigente di cui al comma 4, lettere a) e b). Entro i successivi quindici giorni, le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio corrispondono provvisoriamente al Fondo di cui al comma 23 la quota di ripiano a proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per l'anno 2015 nella misura dell'80 per cento dell'importo risultante dall'elenco di cui al precedente periodo, salvo il successivo conguaglio di cui al comma 8.
3. L'AIFA procede all'adozione delle determinazioni inerenti al ripiano definitivo degli sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015, secondo le modalita' di cui ai commi seguenti.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA provvede, con modalita' concordate con il Ministero della salute, a dare accesso completo alle aziende farmaceutiche, per i medicinali di cui sono titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonche' alle aziende della filiera distributiva e alle relative associazioni di categoria, limitatamente all'assistenza farmaceutica convenzionata, dei seguenti dati riferiti agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e aggregati per singola AIC, per mese, per Regione e, con riguardo ai dati della distribuzione diretta e per conto di fascia «A», per azienda sanitaria:
a) con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale, i dati contenuti nel flusso OsMed, istituito ai sensi dell'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni; per la distribuzione diretta e per conto, i dati per le confezioni classificate in classe «A» ai fini della rimborsabilita' relativi al flusso informativo di cui al decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, e successive modificazioni, nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici, di cui agli allegati A3 e A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera, i dati del Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute, ai sensi del decreto dei Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, comprensivi del mittente e del destinatario delle forniture dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale. Se sussistono dati incompleti in ordine al valore economico delle movimentazioni, o di parte delle stesse, ne viene data evidenza, ai fini delle procedure di rettifica di cui al comma 5.
5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, le aziende farmaceutiche interessate e, con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata, le aziende della filiera distributiva interessate e le relative associazioni di categoria, fermo l'obbligo di versamento di cui al comma 2, possono chiedere la rettifica dei dati, previa trasmissione all'AIFA, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di adeguata documentazione giustificativa. (( L'istanza di rettifica e' pubblicata nei siti internet istituzionali della regione interessata e dell'AIFA. )) La separazione della spesa imputabile al costo dei farmaci da quella imputabile al costo dei servizi eventualmente connessi ai farmaci stessi deve essere dimostrata esclusivamente tramite istanza di rettifica.
6. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, (( dopo avere effettuato le opportune verifiche, )) l'AIFA approva e pubblica, con determina del direttore generale, tenuto conto delle istanze di rettifica formulate dalle aziende, il documento recante il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, che accerti il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, secondo quanto disposto dall'articolo 15, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il predetto documento e' trasmesso da AIFA al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
7. L'AIFA assegna a ciascun titolare di AIC, rispettivamente per gli anni 2013, 2014 e 2015, la quota, riferita a tutti i prodotti di ciascun titolare di AIC, quale base di calcolo ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale, individuati ai sensi del comma 6. La quota per gli anni 2013, 2014 e 2015 e' individuata sulla base dei dati del consuntivo del fatturato dell'anno precedente a quello di riferimento di ciascuna azienda farmaceutica, aumentata o diminuita della variazione percentuale tra il valore del tetto di spesa farmaceutica dell'anno di attribuzione della quota e la spesa farmaceutica risultante dal documento di monitoraggio dell'anno precedente, tenendo conto delle risorse incrementali rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione della quota di cui al primo periodo. A tal fine, si considerano i fatturati a prezzi ex fabrica, al lordo dell'IVA e al lordo della riduzione di prezzo di cui alla determinazione AIFA 30 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006, o a prezzi di aggiudicazione in caso di acquisti da parte delle strutture sanitarie pubbliche. La suddetta quota e' proporzionalmente ridotta delle risorse complessivamente attribuite per i farmaci innovativi e del fondo di garanzia previsti dall'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
8. Entro il 15 settembre 2016, il direttore generale dell'AIFA adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, la determina avente ad oggetto il ripiano definitivo a carico di ogni singola azienda titolare di AIC, calcolato in proporzione al superamento della quota a loro assegnata con le modalita' del comma 7. L'AIFA determina contestualmente, per ciascuna azienda titolare di AIC e regione e provincia autonoma, il differenziale tra quanto versato ai sensi del comma 2 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma nella misura del 100 per cento sulla base dei dati accertati. Entro il successivo 15 ottobre le aziende titolari di AIC versano il differenziale negativo al Fondo di cui al comma 23 ovvero ricevono il differenziale positivo dal medesimo Fondo.
9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e 80 per cento per l'anno 2015 prevista al comma 2, viene trattenuto a titolo definitivo, senza possibilita' di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome ne' conguaglio.
10. Con l'elenco di cui al comma 2, l'AIFA elabora, altresi', il calcolo della quota del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva, In caso di variazione positiva del fatturato per medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della (( legge 24 dicembre 1993, n. 537 )), erogati in regime di assistenza convenzionale, l'AIFA determina il ripiano a carico della filiera distributiva calcolato incrementando lo sconto dello 0,64 per cento a beneficio del Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare il recupero del 90 per cento di detta variazione, con riferimento (( all'anno 2013 )) e nella misura dell'80 per cento con riferimento all'anno 2015.
11. Con la determina di cui al comma 8, l'AIFA elabora, altresi', il calcolo della quota definitiva del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva. L'AIFA determina contestualmente l'eventuale differenziale di sconto tra quanto previsto al comma 10 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma, procedendo alla conseguente variazione dello sconto, fatto salvo quanto previsto al comma 12.
12. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'incremento di sconto determinato nella misura ivi prevista viene effettuato a titolo definitivo, senza possibilita' di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome ne' conguaglio.
13. A conclusione della procedura di ripiano definitivo di cui al comma 8 e al comma 23, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2016, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le conseguenti iscrizioni sul modello CE 2016 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.
14. In caso di mancata corresponsione integrale degli importi dovuti da parte delle aziende entro i termini di cui al comma 2 e di cui al comma 8, si applica sia con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata che con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera d), del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
15. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro i termini di cui ai commi 2 e 8, il direttore generale dell'AIFA determina, con riferimento, rispettivamente, agli anni 2013, 2014 e 2015, anche il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui all'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ripartendola tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Entro il medesimo termine, l'AIFA determina, altresi', il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ripartendola tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. In caso di superamento della quota assegnata da AIFA, ai sensi del primo periodo del comma 7, all'azienda titolare di farmaci orfani di cui all'articolo 15, comma 8, lettere i) e i-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'AIFA determina il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile alla spesa per tali farmaci ripartendola, al lordo di IVA tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi (( coperti da brevetto )). Il ripiano di cui ai commi 2 e 8 e' determinato in modo tale che i nuovi titolari di AIC, che hanno commercializzato uno o piu' medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano, e per i quali non e' disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.
16. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: «a decorrere dal 2016, la quota di sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al periodo precedente, e' rispettivamente imputata in misura pari al 50 per cento a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 50 tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperto da brevetto;».
17. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna Azienda i budget aziendali provvisori previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando, ai fini della determinazione degli stessi, la quota assegnata in via provvisoria a ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 2.
18. Entro il 30 settembre 2016, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna Azienda i budget aziendali definitivi previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando, ai fini della determinazione degli stessi, la quota assegnata a ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 7.
19. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre 2016, definisce per ciascuno dei tetti previsti l'eventuale sfondamento relativo al periodo 1º gennaio-31 luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 15 novembre 2016 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto. Conseguentemente le regioni e province autonome accertano ed impegnano sul bilancio regionale dell'anno 2016 gli importi di propria spettanza e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico dandone evidenza nel modello CE 2016, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.
20. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2017, definisce per ciascuno dei tetti previsti lo sfondamento definitivo relativo all'intero anno 2016, indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 30 aprile 2017 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto, disponendo le relative operazioni di conguaglio.
21. A conclusione delle procedure di ripiano di cui al comma 20, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2017, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le conseguenti iscrizioni sul modello CE 2017 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha accesso diretto ai flussi informativi di monitoraggio dell'assistenza farmaceutica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), secondo modalita' da concordare con il Ministero della salute. (( L'AIFA rende pubblici i dati raccolti nei registri di monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativi ai medicinali soggetti a rimborsabilita' condizionata. ))
23. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito Fondo denominato «Fondo per payback 2013-2014-2015» al quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata del bilancio dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC, I predetti importi, a carico delle aziende farmaceutiche, sono quelli relativi alle quote di ripiano, come determinati, in via provvisoria ai sensi di quanto disposto al comma 2 e in via definitiva ai sensi di quanto disposto ai commi 8 e 9, e sono attribuiti, a conclusione delle procedure disciplinate dai commi da 2 a 15, alle regioni e alle province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle risorse disponibili. Le somme del Fondo eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo in quelli successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' operative di funzionamento del Fondo.
(( 23-bis. L'AIFA e' altresi' tenuta a concludere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le negoziazioni relative a contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ancora pendenti al 31 dicembre 2015. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo
68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
"68. Riduzione dei ticket e norme in materia di
assistenza farmaceutica.
1. - 8. (Omissis)
9. Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con
quanto previsto dall'accordo nazionale per la disciplina
dei rapporti con le farmacie, trasmettono, secondo
procedure informatiche concordate con il Dipartimento per
la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del
Ministero della sanita', i dati di vendita dei medicinali
dispensati con onere a carico del Servizio sanitario
nazionale nonche' i dati presenti sulla ricetta leggibili
otticamente relativi al codice del medico, al codice
dell'assistito ed alla data di emissione della
prescrizione. Le strutture del Servizio sanitario
nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a
fornire al predetto Dipartimento, su richiesta, dati in
proprio possesso utili ai fini dell'assolvimento dei
compiti dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei
medicinali.
Omissis."
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
"Art. 15 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni
vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi
sanitari di cui all'articolo 2, commi da 75 a 96, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle
risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano
le disposizioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012,
l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012
l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro il 1º gennaio 2017,
l'attuale sistema di remunerazione della filiera
distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo,
definito con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana
del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima
Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui
al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in
vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere
efficacia le vigenti disposizioni che prevedono
l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle
farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario
nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo
di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30
giugno 2012. In ogni caso dovra' essere garantita
l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica
territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni,
e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto
degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di
farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di
cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali
importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento
del tetto registrato nelle singole regioni e, per il
residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole
regioni al riparto della quota indistinta delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale.
4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano
le disposizioni dei commi da 5 a 10.
5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato al netto
della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione
diretta e distribuzione per conto, nonche' al netto della
spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere
c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le
preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle
farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i
plasmaderivati di produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolata al
netto delle seguenti somme:
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i
consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1,
comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive disposizioni di proroga, a fronte della
sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per
cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del
Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a
seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato
per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai
sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche
sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di
procedure di rimborsabilita' condizionata (payment by
results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede
di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi
dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico delle
aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento
dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello
nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal
comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento
dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a carico delle
sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa
regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo.
8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo
periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci,
in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget
annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali
da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi
dodici mesi per i quali sono disponibili i dati,
distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci
ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le
somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio
sanitario nazionale e quelle restituite in applicazione
delle lettere g), h) ed i); dal calcolo e' altresi'
detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno
precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso
dell'azienda presa in considerazione;
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa
complessiva prevista per effetto delle decadenze di
brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
l'attribuzione del budget, nonche' le risorse incrementali
derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa
rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA,
nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della
definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento
delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la
spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati
farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci
innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le
disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima quota
del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato
farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di
AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di
cui alla lettera b), deve risultare uguale all'onere a
carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa
sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa
riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, al netto della spesa per
la distribuzione diretta di medicinali di cui all'articolo
8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio
della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai
dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo
sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali
in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalle regioni
relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in
distribuzione diretta e per conto; ai fini della
definizione dei budget aziendali, nelle more della completa
attivazione del flusso informativo dei consumi dei
medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non
hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente,
viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica
ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005;
e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della
spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e
a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero
della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze
e alle regioni;
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa,
l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a
carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalita'
stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
g) il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore
delle regioni e delle province autonome in proporzione alla
quota di riparto delle complessive disponibilita' del
Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative
alla mobilita' interregionale; l'entita' del ripiano a
carico delle singole aziende titolari di AIC e' calcolata
in proporzione al superamento del budget definitivo
attribuito secondo le modalita' previste dal presente
comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile allo
sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello
specifico fondo di cui alla lettera b), e' ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi
coperti da brevetto;
i) in caso di superamento del budget attribuito
all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica
di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n.
141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci
innovativi, la quota di superamento riconducibile a tali
farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA,
tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a
quelli non innovativi coperti da brevetto;
i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano
anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal
citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati
nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali
EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonche' ad altri
farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA,
tra quelli gia' in possesso dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, destinati alla cura di
malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti
dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000,
e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della
data di entrata in vigore del suddetto regolamento;
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche,
di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione
da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo
di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura
e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo
corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20
per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di recupero del credito da parte delle
pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle
aziende farmaceutiche inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina
recata dal presente comma, ai fini della definizione dei
budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo
restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai
fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una quota
derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende
farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato
relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a
livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica
ospedaliera per lo stesso anno.
9. L'AIFA segnala al Ministro della salute l'imminente
ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo
che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui
sono utilizzati e della numerosita' dei pazienti
trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di
bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
10. Al fine di incrementare l'appropriatezza
amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il
comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui
agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si
sia provveduto a garantire l'attivazione ed il
funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a
registro e l'attivazione delle procedure per ottenere
l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche
interessate. I registri dei farmaci di cui al presente
comma sono parte integrante del sistema informativo del
Servizio sanitario nazionale.
11. La disciplina dei commi da 4 a 10 del presente
articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce
integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1
dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b)
contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto-legge
devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a 10 del
presente articolo.
11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima
volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo
episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento
sono disponibili piu' medicinali equivalenti, indica nella
ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione
del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la
denominazione di uno specifico medicinale a base dello
stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di
quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale e'
vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia
inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica
motivazione, la clausola di non sostituibilita' di cui
all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. L'indicazione e' vincolante per il
farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo
pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa
richiesta del cliente.
11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate
sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti
differenti principi attivi, le regioni si attengono alle
motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia
italiana del farmaco.
12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono
fissate misure di razionalizzazione della spesa per
acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo
sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le
predette misure sono applicate, salvo la stipulazione,
entro il 15 novembre 2012, del Patto per la salute
2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere
convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando
l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali.
Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio
dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione
del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario
nazionale.
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito
sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per
acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, gli importi e le connesse prestazioni relative a
contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci,
stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di
dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine
di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con
specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono comunque conseguire l'obiettivo
economico-finanziario di cui alla presente lettera
adottando misure alternative, purche' assicurino
l'equilibrio del bilancio sanitario;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi
unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in
ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'articolo
1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per
differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima
applicazione della presente disposizione, a decorrere dal
1º gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici
per le finalita' della presente disposizione e' effettuata
dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente a parametri di qualita', di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della
predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano
proceduto alla rescissione del contratto, nelle more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata
o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di
altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni
piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o
forniture.»;
b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, e' abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31
ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi
dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione
di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate
all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti
letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed
assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da
ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole
regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
del processo di riduzione dei posti letto e delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi
dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano operano una
verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere
pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente
facenti parte di presidi ospedalieri articolati in piu'
sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare;
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi modelli
di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa
e' garantita, che realizzino effettive finalita' di
contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,
ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi
alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici
messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati
in violazione di quanto disposto dalla presente lettera
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilita' amministrativa. Il rispetto di
quanto disposto alla presente lettera costituisce
adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica
del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata
dalla CONSIP e dall'Autorita' nazionale anticorruzione. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorita'
nazionale anticorruzione, secondo modalita' condivise,
tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto
adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle
centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori
forme di acquisto praticate dalle medesime centrali
regionali;
d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto
periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno,
un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento
di cui alla medesima lettera d);
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
e dei contratti di global service e facility management in
termini tali da specificare l'esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture)
e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo
complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto
adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base
dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi
medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno
2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento;
f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo
il penultimo periodo e' inserito il seguente: «Nelle
aziende ospedaliere, nelle aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti
del direttore sanitario di cui al presente articolo e del
dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del
presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto
avente i requisiti di legge»;
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma:
«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato.».
14. Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio
2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per
l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza
ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei
corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata
dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre
la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per
l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per
cento a decorrere dall'anno 2014. A decorrere dall'anno
2016, in considerazione del processo di riorganizzazione
del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione
di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di
valorizzare il ruolo dell'alta specialita' all'interno del
territorio nazionale, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di
prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita',
nonche' di prestazioni erogate da parte degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di
cittadini residenti in regioni diverse da quelle di
appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione
della mobilita' interregionale di cui all'articolo 9 del
Patto per la salute sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10
luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali
fra le regioni per il governo della mobilita' sanitaria
interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la
salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga
ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire,
in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario
connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adottare misure alternative, volte, in
particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di
bassa complessita' erogate in regime ambulatoriale, di
pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione
e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati
accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli
obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonche' gli
obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono
contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo
finanziario anche misure alternative a valere su altre aree
della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza
ospedaliera di alta specialita' e i relativi criteri di
appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite
prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' i
ricoveri individuati come "ad alta complessita'"
nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la
compensazione della mobilita' sanitaria, sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le
regioni trasmettono trimestralmente ai Ministeri della
salute e dell'economia e delle finanze i provvedimenti di
propria competenza di compensazione della maggiore spesa
sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in
carico dagli IRCCS. Ne danno altresi' comunicazione alle
regioni di residenza dei medesimi pazienti e al
coordinamento regionale per la salute e per gli affari
finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio,
le regolazioni in materia di compensazione della mobilita'
sanitaria nell'ambito del riparto delle disponibilita'
finanziarie del Servizio sanitario nazionale. Le regioni
pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il valore
delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di
ciascuna regione. Qualora nell'anno 2011 talune strutture
private accreditate siano rimaste inoperative a causa di
eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza,
le indicate percentuali di riduzione della spesa possono
tenere conto degli atti di programmazione regionale
riferiti alle predette strutture rimaste inoperative,
purche' la regione assicuri, adottando misure di
contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria,
il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal
presente comma. La misura di contenimento della spesa di
cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e
province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione
anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e
degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso,
agli atti di programmazione regionale o delle province
autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il
livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell'applicazione della misura di contenimento di cui al
presente comma costituisce il livello su cui si applicano
le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal
2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo
8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture
che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a
carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre
2012, determina le tariffe massime che le regioni e le
province autonome possono corrispondere alle strutture
accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e,
ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali,
tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la
determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza
ancora esistenti a livello locale e nazionale.
16. Le tariffe massime delle strutture che erogano
assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto
dal medesimo comma 15, nonche' le tariffe delle prestazioni
relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2,
comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
costituiscono riferimento, fino alla data del 30 settembre
2016, per la valutazione della congruita' delle risorse a
carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime
delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui
al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15,
costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre
2016, per la valutazione della congruita' delle risorse a
carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica.
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole
regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15
restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione
si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali
il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23
marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo
quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno
sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive
modificazioni su un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento
del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe
massime costituiscono un limite invalicabile.
17-bis. (abrogato)
18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo,
secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:«Con la medesima
cadenza di cui al quarto periodo» sono sostituite con le
seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,».
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del
periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della
sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in
sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli
obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua
prosecuzione.
21. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 e' sostituito dai seguenti:
«3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e
72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche
in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalita'
previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n.
191 del 2009. La regione e' giudicata adempiente ove sia
accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In
caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la
regione e' considerata adempiente ove abbia conseguito
l'equilibrio economico.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro
dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di
prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli
specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.».
22. In funzione delle disposizioni recate dal presente
articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario
nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla
vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per
l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di
2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono
ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di
espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del
fabbisogno sanitario e delle disponibilita' finanziarie
annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30
settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il
30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti.
Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini
predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di
correzione dei conti alle singole regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del
fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si
provvede secondo i criteri previsti dalla normativa
vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione
Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma
mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge
5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del
concorso alla manovra di cui al presente comma e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali.
23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a
valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente
legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' annualmente pari
allo 0,25 per cento delle predette risorse.
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge
23 dicembre 2009, n. 191.
25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le
disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita
dei trattamenti economici anche accessori del personale
delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili, anche al personale convenzionato con il
servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in
vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis
e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e
dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei
crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano
applicazione nei confronti degli enti del Servizio
sanitario nazionale, secondo le modalita' e le condizioni
fissate dalle medesime disposizioni.
25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi
nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di
cui al presente articolo, il Ministero della salute
provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi
informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando
gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla
interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi
informativi su base individuale. Il complesso delle
informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e' reso
disponibile per le attivita' di valutazione esclusivamente
in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della
salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni
assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine,
AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai
sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario
nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.
25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il Governo provvede all'acquisizione e alla
pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012,
nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo
decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012."
- Si riporta il testo vigente del comma 569
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
" 569. Ai fini di consentire la regolare
somministrazione dei farmaci innovativi nel rispetto della
cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario
nazionale e in relazione alle misure di efficientamento del
settore sanitario previste dai commi da 521 a 552 e dalle
disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 10 e 11, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli
anni 2015 e 2016, la spesa per l'acquisto di farmaci
innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa
per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per l'ammontare eccedente annualmente, per
ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'importo del fondo di cui
all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il presente comma entra in vigore il giorno successivo
a quello della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale."
- Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2007,
n. 222 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), come modificato dalla presente legge:
"5. Misure di governo della spesa e di sviluppo del
settore farmaceutico.
1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN
per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia
della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina
convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla
spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione
diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della
rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto e la
distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo' superare
a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del
14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente
lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse
vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme
erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate
dalle aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a
carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
a livello nazionale che in ogni singola regione e'
annualmente determinato dal Ministero della salute, entro
il 15 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, sulla base del riparto delle disponibilita'
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato
dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le
regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione
diretta, come definita dal presente comma, per singola
specialita' medicinale, relativi al mese precedente,
secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del
Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 concernente
l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le
regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni
trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute
e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto
da parte delle regioni di quanto disposto dal presente
comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more
della concreta e completa attivazione del flusso
informativo della distribuzione diretta, alle regioni che
non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della
determinazione del tetto e della definizione dei budget di
cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo
conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40
per cento della spesa complessiva per l'assistenza
farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso
informativo del nuovo sistema informativo sanitario.
2. A decorrere dall'anno 2008 e' avviato il nuovo
sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del
Servizio sanitario nazionale, che e' cosi' disciplinato:
a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui
al comma 1, e' basato sulla attribuzione da parte
dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni
all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15
gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla
base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i
quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci
equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal
calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai
fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme
restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto
dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e del comma 3 del presente articolo.
Viene detratto, altresi', il valore della minore spesa
prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale e'
effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle
decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in
considerazione; tale valore e' calcolato sulla base dei
dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei
budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse
incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di
spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese
disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista
per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse
incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo
aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno
autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per
cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze
allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un
farmaco, del requisito della innovativita' e' riconosciuto
dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione
consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa
Agenzia, e ha validita' per 36 mesi agli effetti del
presente articolo, fatta salva la possibilita' dell'AIFA di
rivalutare l'innovativita' sulla base di nuovi elementi
tecnico-scientifici resisi disponibili;
b) la somma dei budget di ciascuna Azienda,
incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci
innovativi di cui alla lettera a), nonche' dell'ulteriore
quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera a),
deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per
l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come
determinato al comma 1;
c) in fase di prima applicazione della disposizione di
cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa
attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai
prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure
di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'
articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di
AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla
base delle regole di attribuzione del budget definite dalla
stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a
ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei
dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai
sensi del citato decreto del Ministro della salute in data
31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda
viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione
diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di
cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive
modificazioni;
d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di
spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al
Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e
delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al
31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno
l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di
spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali,
disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e dall'articolo 18 del regolamento di cui al
decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n.
245, nonche' sulla base dei dati delle regioni concernenti
la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;
e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di
ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi
dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui
alla lettera b), si da' luogo al ripiano dello sforamento
determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole
definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati
al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata
ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli
incrementi di cui alla predetta lettera b), si da' luogo al
ripiano dello sforamento stimato del periodo 1° giugno-31
dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della
rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al
comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilita'
dei consumi nel corso dell'anno.
3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi'
definite:
a) l'intero sforamento e' ripartito a lordo IVA tra
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura
proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi
dei medicinali, con l'eccezione della quota di sforamento
imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le
aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da
queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e' posta
a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in
proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle
strutture pubbliche. L'entita' del ripiano e' calcolata,
per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del
budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di
favorire lo sviluppo e la disponibilita' dei farmaci
innovativi la quota dello sforamento imputabile al
superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo
di cui alla citata lettera a) del comma 2 e' ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.
Se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un
farmaco innovativo e' superiore a 300.000.000 di euro, la
quota dello sforamento imputabile al superamento del fondo
aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in misura
pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC
relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento e'
ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le
aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da
brevetto. A decorrere dal 2016, la quota di sforamento
imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al
periodo precedente, e' rispettivamente imputata in misura
pari al 50 per cento a carico dell'azienda titolare di AIC
relativa ai medesimo farmaco, e il restante 50 tra tutte le
aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperto da
brevetto;
b) la quota di ripiano determinata a seguito della
verifica al 31 maggio, e' comunicata dall'AIFA a ciascuna
Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata
a seguito della verifica al 30 settembre e' comunicata
dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le
Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla
comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione
all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e
della salute;
c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si
applica il sistema di cui all' articolo 1, comma 796,
lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la
quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA
ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote
di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il
corrispondente incremento della percentuale di sconto a
favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli
importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera b)
del presente comma, direttamente alle regioni dove si e'
verificato lo sforamento in proporzione al superamento del
tetto di spesa regionale;
d) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto
dovuto nei termini perentori previsti, comporta la
riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da
brevetto, in misura tale da coprire l'importo
corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei
successivi sei mesi.
(Omissis)"
- Si riporta il testo vigente del comma 10
dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica):
"Art. 8 (Disposizioni in materia di sanita')
1. - 9 (Omissis)
10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del
farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle
specialita' medicinali e dei preparati galenici di cui al
comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una
delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
b); (soppressa)
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate
alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti
a ricetta con accesso alla pubblicita' al pubblico;
c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con
accesso alla pubblicita' al pubblico (OTC).
(Omissis)"
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo
n. 118 del 2011 si vedano i riferimenti normativi all'art.
9.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011:
"Art. 19 Oggetto e ambito di applicazione
1. (Omissis)
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente
titolo sono:
a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che
riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio
sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilita'
finanziaria;
b) le regioni:
i) per la parte del finanziamento del servizio
sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata
attraverso scritture di contabilita'
economico-patrimoniale, qualora le singole regioni
esercitino la scelta di gestire direttamente presso la
regione una quota del finanziamento del proprio servizio
sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria
accentrata presso la regione;
ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari
di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto
i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio
sanitario nazionale;
d) istituti zooprofilattici di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270."
- Si riporta il testo vigente del comma 33
dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici):
"Art. 48 (Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica)
1. - 32 (Omissis)
33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti
rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono
determinati mediante contrattazione tra Agenzia e
Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati nella
Delibera Cipe 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
(Omissis)"

 
(( Art. 21 bis

Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature
a risonanza magnetica

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato;
c) all'articolo 6:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2, la lettera a) e' abrogata;
3) al comma 3, la lettera f) e' abrogata;
4) il comma 4 e' abrogato.
2. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.
3. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette all'autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita', l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla e' consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico, quali universita' ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validita' di cinque anni e puo' essere rinnovata.
4. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalita' per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM di cui al comma 3 del presente articolo da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensita' del campo magnetico statico espressa in tesla.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n.
542 (Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di
apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul
territorio nazionale), come modificato dalla presente
legge:
"4. Collocazione delle apparecchiature R.M.
1. La collocazione delle apparecchiature R.M. soggette
ad autorizzazione deve rispettare i seguenti criteri:
a) adeguamento alla domanda di prestazione attuale o
prevista secondo quanto stabilito dalla programmazione
sanitaria della regione o della provincia autonoma;
b) integrazione con strutture specialistiche gia'
esistenti finalizzata al loro utilizzo multi-specialistico
di diagnostica mediante immagini o mono-specialistico
limitatamente a unita' autonome di diagnosi e cura di
elevata qualificazione cardiologica e/o cardiochirurgica,
neurologica e/o neurochirurgica; ospedali specializzati
ortopedico-traumatologici.
2. (Abrogato)."
"5. Apparecchiature soggette ad autorizzazione
regionale.
1. (Abrogato).
2. L'autorizzazione e' data previa verifica della
compatibilita' dell'installazione rispetto alla
programmazione sanitaria regionale o delle province
autonome.
3. La domanda di autorizzazione all'installazione deve
essere presentata alla competente autorita' sanitaria
regionale o provinciale corredata dalla dichiarazione di
conformita' agli «standards» di cui all'art. 2 del presente
regolamento, firmata dal legale rappresentante del presidio
in cui l'apparecchiatura deve essere installata.
4. L'autorita' sanitaria si pronuncia sulla domanda
entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa; decorso
inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende
concessa."
"6. Apparecchiature soggette ad autorizzazione
ministeriale.
1. (Abrogato).
2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata
dalla dichiarazione di conformita' agli «standards» di cui
all'art. 2 del presente regolamento firmata dal legale
rappresentante del presidio in cui l'apparecchiatura deve
essere installata, nonche' dalla documentazione relativa a:
a) (Abrogata);
b) caratteristiche e prestazioni tecniche;
c) prestazioni dell'apparecchiatura, con specifico
riferimento alle esigenze tecnico-scientifiche della
ricerca clinica programmata;
d) descrizione del sito di installazione ed aree
adiacenti;
e) controlli di sicurezza.
3. Alla fine del periodo di utilizzo, deve essere
inviata al Ministero una circostanziata relazione sui
risultati della ricerca con particolare riguardo a:
a) efficacia clinica;
b) analisi del rapporto rischio/beneficio;
c) analisi dell'impegno economico;
d) verifiche di funzionalita';
e) verifiche di produttivita';
f) (Abrogata);
g) requisiti quali-quantitativi del personale;
h) requisiti in merito a controlli di qualita'.
4. (Abrogato)."
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"17. Regolamenti.
1. (Omissis)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis)"
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46
recante "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente
i dispositivi medici" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6
marzo 1997, n. 54, S.O.
- La Direttiva del Consiglio 93/42/CEE del Consiglio,
del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici e'
pubblicata nella G.U.C.E. 12 luglio 1993, n. L 169.

 
(( Art. 21 ter

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone
affette da sindrome da talidomide

1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965, e' riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai soggetti che, ancorche' nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermita' da cui e' derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
3. Con il regolamento di cui al comma 4 si provvede, altresi', a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi gia' erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 675.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 363
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
"363. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29
ottobre 2005, n. 229, e' riconosciuto, altresi', ai
soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata
dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme
dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della
macromelia."
- Si riporta il testo vigente del comma 1-bis
dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni finanziarie urgenti):
"Art. 31. Sostanze attive utilizzate come materia prima
per la produzione di medicinali
1. (Omissis)
1-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende
riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide
nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e
della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965.
(Omissis)"
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163 (Regolamento di
esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai
soggetti affetti da sindrome da Talidomide, determinata
dalla somministrazione dell'omonimo farmaco):
"Art. 2
1. I soggetti che intendono ottenere l'indennizzo di
cui all'articolo 1, comma 1, presentano le relative domande
al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, Direzione generale della programmazione sanitaria,
dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici
di sistema, da ora denominata «Direzione generale», entro
il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. La domanda, in carta semplice, deve contenere i
seguenti dati:
a) dati anagrafici del danneggiato e dell'eventuale
rappresentante nel caso di incapace;
b) indicazioni del danno per il quale si chiede
l'indennizzo;
c) elenco della documentazione allegata;
d) indirizzo al quale inviare ogni comunicazione;
e) firma del richiedente o del rappresentante;
f) data di presentazione.
3. L'istanza deve essere corredata della seguente
documentazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
indicate nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) certificato di nascita del danneggiato;
b) certificato di residenza;
c) codice fiscale;
d) nomina del rappresentante nel caso di danneggiato
incapace.
4. La documentazione sanitaria, da allegare alla
domanda di cui al comma 2, concernente l'entita' delle
lesioni o dell'infermita' da cui e' derivata la menomazione
permanente del soggetto, nelle forme dell'amelia,
dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, sara'
indicata nelle linee guida da emanare con apposita
circolare del Direttore della Direzione generale della
programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di
assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel sito internet del Ministero.
5. La Direzione generale provvede all'istruttoria delle
domande di cui al comma 1 e all'acquisizione dei giudizi di
cui ai commi 6 e 7.
6. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la
somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e le
lesioni o l'infermita' da cui e' derivata la menomazione
permanente del soggetto, nella forme dell'amelia,
dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, e'
espresso, entro 90 giorni dal ricevimento della
documentazione, dalla Commissione medico-ospedaliera, di
cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Il giudizio tiene conto della documentazione prodotta
nonche' dei criteri di cui all'articolo 31 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14.
7. La commissione medico-ospedaliera, nel formulare il
giudizio diagnostico sulle infermita' o sulle lesioni
riscontrate nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della
focomelia e della micromelia, ai sensi del precedente
comma, esprime, altresi', il giudizio di classificazione
delle lesioni e delle infermita', secondo la tabella A
annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita
dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e trasmette il verbale
relativo alle proprie valutazioni alla Direzione generale.
8. La Direzione generale notifica all'interessato le
valutazioni espresse nel verbale di cui al comma 7 e
provvede all'istruttoria per la liquidazione
dell'indennizzo."
- Il citato decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali n. 163 del 2009 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 13 novembre 2009, n. 265.
- Si riporta il testo vigente del comma 12
dell'articolo 17 della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 17 Copertura finanziaria delle leggi
1. - 11. (Omissis)
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
(Omissis)"
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
21 della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 21 Bilancio di previsione
1. - 4. (Omissis)
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano
l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate
per espressa disposizione normativa;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
(Omissis)"

 
Art. 22
Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi
della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione
europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione
comunitaria n. 2003/2077. Disposizioni per gli interventi dei
commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in
materia di trattamento delle acque reflue urbane

1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria (( n. 2003/2077 )), tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorche' gia' trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilita' speciali, sono revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilita' speciale, intestato al Commissario straordinario, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano straordinario - sezione attuativa e sezione programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonche' quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), gia' trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilita' speciale intestata al commissario straordinario.
4. Le somme trasferite sulla contabilita' speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in ragione di tale finalita', decadono gli eventuali vincoli di destinazione esistenti su tali somme.
5. Entro il 30 settembre 2016, il commissario straordinario fornisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (( e alle Commissioni parlamentari competenti )) informativa sulle risorse trasferite a seguito dell'attuazione della presente disposizione sulla contabilita' speciale di cui al comma 1.
6. Il commissario straordinario comunica (( semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche' alle Commissioni parlamentari competenti )) l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive ai fini di cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234(( , e presenta un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1. ))
7. Le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attivita' di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale.
(( 7-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077»;
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: «dell'11 luglio 2012,» sono inserite le seguenti: «e dalla delibera del CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012,»;
2) le parole da: «destinate ad interventi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data del 30 giugno 2016, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti»;
c) al terzo periodo, le parole: «della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e» sono sostituite dalle seguenti: «, delle stesse delibere del CIPE n. 60/2012 e n. 87/2012 nonche'»;
d) il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.
7-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire la massima conoscenza degli atti conseguenti alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 ovvero alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 in merito alla causa C-196/13, istituisce nel proprio sito internet istituzionale un'apposita sezione con il titolo: «Discariche abusive», dove sono riportate le seguenti informazioni:
a) l'elenco delle discariche abusive oggetto della condanna ovvero l'elenco aggiornato semestralmente dalla Commissione europea e inviato al Governo italiano;
b) l'ammontare della multa forfetaria e delle multe semestrali comunicate dalla Commissione europea al Governo italiano;
c) l'attuazione del procedimento di rivalsa, di cui al comma 9-bis dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna;
d) lo stato delle bonifiche aggiornato ad ogni semestre successivo alla sentenza;
e) le risorse finanziarie impegnate per ogni discarica abusiva oggetto della sentenza, in quanto utilizzate dal commissario straordinario di cui al presente articolo.
7-quater. Le informazioni di cui al comma 7-ter sono aggiornate almeno ogni sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono riportate nei siti internet istituzionali degli enti territoriali nei cui territori sono ubicate le discariche abusive oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. ))

8. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilita' di cassa, e dell'esito delle stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale.
7-ter. Le contabilita' speciali da essi detenute sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del medesimo Ministero.».


Riferimenti normativi

- La Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane
e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. L 135 del
30/05/1991.
- Si riporta il testo vigente del comma 2-bis
dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234
(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea):
"Art. 41 Poteri sostitutivi dello Stato
1. - 2. (Omissis)
2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea
accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della
Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti
adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di
una molteplicita' di atti anche collegati tra loro, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, sentiti gli enti
inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per
l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari.
Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il
Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti
necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito
commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri e'
invitato il Presidente della Giunta regionale della regione
interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche agli inadempimenti
conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla
data di entrata in vigore della presente disposizione che
si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di
cui al primo periodo.
(Omissis)"
- Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 10 del
decreto del presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili):
"8. Programmi comuni fra piu' amministrazioni.
1. Ove, per la realizzazione di programmi o di
interventi di comune interesse, siano stipulati, ai sensi
della legge 7 agosto 1990 n. 241 , accordi fra
amministrazioni dello Stato, nonche' fra queste ed altre
amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti
in regime privatistico, possono essere disposte, per
l'attuazione di quanto stabilito dagli accordi, una o piu'
aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio,
a favore di un unico funzionario delegato, titolare di
pubbliche funzioni ancorche' non dipendente statale,
responsabile dell'attuazione del programma o degli
interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del
medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le
procedure dei rispettivi ordinamenti.
2. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato,
gli ordini di accreditamento di cui al comma 1 possono
essere emessi in deroga ai limiti di somma previsti dalla
legge e dal regolamento di contabilita' generale dello
Stato. Ai predetti ordini di accreditamento si applica
l'articolo 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827. Gli ordini di accreditamento relativi a spese in
conto capitale, non estinti al termine dell'esercizio in
cui sono stati emessi, possono essere trasportati
all'esercizio successivo.
3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il
funzionario responsabile, al quale debbono essere
accreditate le somme, e determinano la durata tassativa
dell'accordo. Essi stabiliscono, altresi', il servizio di
controllo interno cui e' demandata, ai sensi dell'articolo
20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29
e successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del
programma e dei risultati della gestione. Il servizio di
controllo interno redige una relazione da allegare al
rendiconto annuale di cui al comma 4.
4. I fondi accreditati al funzionario delegato danno
luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario
delegato presenta il rendiconto annuale alle
amministrazioni, enti ed organismi partecipanti
all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di
gestione, nonche', in quanto compatibili, le modalita' di
presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari
delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n.
2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e
integrazioni.
5. (abrogato)
6. Le procedure previste dal presente articolo possono
essere adottate anche per l'attuazione, da parte delle
amministrazioni dello Stato, dei programmi previsti
dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 ,
«Legge quadro in materia di lavori pubblici».
"10. Contabilita' speciali.
1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su
contabilita' speciali, in deroga a quanto previsto
dall'art. 585, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ,
puo' essere autorizzato, anche in mancanza di particolari
disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei
casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati
fondi, destinati a specifici interventi, programmi e
progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del
medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i
programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto
del ministro competente, ai sensi dell'articolo 14, comma
1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i
capitoli di bilancio interessati, la durata degli
interventi, dei programmi o dei progetti e l'entita' dei
relativi finanziamenti.
2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su
proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il
versamento dei fondi sulla contabilita' speciale stabilisce
la durata massima della contabilita' stessa. Il decreto e'
comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte
dei conti contestualmente alla sua emanazione.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2
non si applica alle contabilita' speciali operanti
nell'ambito del Ministero dell'interno.
4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i
funzionari titolari di contabilita' speciali istituite ai
sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della
gestione nei termini e con le modalita' previsti per la
presentazione dei rendiconti delle contabilita' di cui al
comma 3.
5. Le contabilita' speciali di cui all'art. 585 del
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso
sezioni di tesoreria, sono estinte previa autorizzazione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica a cura delle sezioni stesse quando
sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione e non
siano state effettuate ulteriori transazioni. Le somme
eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del
tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni
interessate su loro richiesta. Dell'estinzione e del
versamento viene data comunicazione al titolare della
contabilita' speciale."
- Si riporta il testo vigente del comma 113
dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013:
" 113. Fatta salva la responsabilita' dell'autore della
contaminazione e del proprietario delle aree in conformita'
alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorita'
competente di procedere alla ripetizione delle spese
sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa
in sicurezza, nonche' per gli ulteriori interventi di
bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e
nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e' istituito un apposito fondo con una dotazione
di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e
2015, per il finanziamento di un piano straordinario di
bonifica delle discariche abusive individuate dalle
competenti autorita' statali in relazione alla procedura di
infrazione comunitaria n. 2003/ 2007. Il piano di cui al
presente comma, approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
preceduto da uno o piu' accordi di programma con gli enti
territoriali e locali interessati, individua gli interventi
necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalita' di
erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli
interventi medesimi, che devono corrispondere ad una
percentuale non inferiore al 20 per cento del costo
complessivo dell'intervento. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di
rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di
responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti,
ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi
di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229."
- La Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012 recante
"Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione
regionale. Assegnazione di risorse a interventi di
rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori
ambientali della depurazione delle acque e della bonifica
di discariche.(Deliberazione n. 60/2012)" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012.
- Si riporta il testo vigente del comma 9-bis
dell'articolo 43 della citata legge n. 234 del 2012:
"Art. 43 Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti
di regioni o di altri enti pubblici responsabili di
violazioni del diritto dell'Unione europea
1. - 9. (Omissis)
9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle
sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2
e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al
pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette
sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo
41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo
di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di
euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti
effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze
attiva il procedimento di rivalsa a carico delle
amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno
determinato le sentenze di condanna, anche con
compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte
dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.
(Omissis)"
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente."
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7 Norme in materia di gestione di risorse
idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per il superamento delle procedure di
infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze
C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;
norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione
idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante
"Norme in materia ambientale" sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole
"l'Autorita' d'ambito" sono sostituite dalle seguenti:
"l'ente di governo dell'ambito" e le parole "le Autorita'
d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti di
governo dell'ambito";
b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti
modifiche:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Le regioni che non hanno individuato gli enti di
governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso
inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel
medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente
all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla
competente regione per ciascun ambito territoriale
ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle
competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle
risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle
infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli
enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma
1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province
autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla
delibera di individuazione, il Presidente della regione
esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro
ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le
relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica
quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172,
comma 4.»;
3) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) unicita' della gestione»;
4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis.
Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con
l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al
fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed
una migliore qualita' del servizio all'utenza, e'
consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in
ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti
territoriali corrispondenti alle province o alle citta'
metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio
idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi
del comma 5 dell'articolo 148.»;
b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Il programma degli interventi
individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove
opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento
di infrastrutture gia' esistenti, necessarie al
raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio,
nonche' al soddisfacimento della complessiva domanda
dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone
montane o con minore densita' di popolazione.»;
c) l'articolo 150 e' abrogato;
d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente:
"Articolo 149-bis (Affidamento del servizio).
1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del
piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di
unicita' della gestione per ciascun ambito territoriale
ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste
dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente,
all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa
nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto
puo' avvenire a favore di societa' in possesso dei
requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la
gestione in house, partecipate esclusivamente e
direttamente da enti locali compresi nell'ambito
territoriale ottimale.
2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito,
al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la
continuita' del servizio idrico integrato, l'ente di
governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico
di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza
dell'affidamento previgente.
Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico
integrato su tutto il territorio degli enti locali
ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
2-bis. Al fine di ottenere un'offerta piu' conveniente
e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti
interessati, le procedure di gara per l'affidamento del
servizio includono appositi capitolati con la puntuale
indicazione delle opere che il gestore incaricato deve
realizzare durante la gestione del servizio.
2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito
dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' soppresso.»;
e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il
rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto
gestore del servizio idrico integrato e' regolato da una
convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito
sulla base delle convenzioni tipo, con relativi
disciplinari, adottate dall'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a
quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.";
2) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "A
tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari,
devono prevedere in particolare:";
3) (soppresso)
3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente:
«b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del
servizio come individuate dal bando di gara»;
4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "l'obbligo
del raggiungimento", sono aggiunte le seguenti: "e gli
strumenti per assicurare il mantenimento";
5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' la disciplina delle conseguenze
derivanti dalla eventuale cessazione anticipata
dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di
cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalita' per la
valutazione del valore residuo degli investimenti
realizzati dal gestore uscente";
6) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sulla
base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in
mancanza di questa, sulla base della normativa vigente,
l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di
convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai
capitolati della procedura di gara. Le convenzioni
esistenti devono essere integrate in conformita' alle
previsioni di cui al comma 2, secondo le modalita'
stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico";
7) il comma 7 e' abrogato;
f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Gli enti locali proprietari provvedono in tal
senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, salvo
eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad
interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui
all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla
data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico
integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i
termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4,
dell'articolo 172. La violazione della presente
disposizione comporta responsabilita' erariale.";
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie
e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento
in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore
uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri
stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico.";
g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", in base a quanto stabilito dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.";
2) al comma 2 le parole: "della regione" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico";
h) dopo l'articolo 158 e' inserito il seguente:
"Articolo 158-bis) (Approvazione dei progetti degli
interventi e individuazione dell'autorita' espropriante)
1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi
previsti nei piani di investimenti compresi nei piani
d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono
approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai
sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di
apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima
procedura si applica per le modifiche sostanziali delle
medesime opere, interventi ed impianti.
2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta
dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce titolo
abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani
paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante
agli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale, tale variante deve essere coordinata con il
piano di protezione civile secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n.
225.
3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita'
espropriante per la realizzazione degli interventi di cui
al presente articolo.
L'ente di governo puo' delegare, in tutto o in parte, i
propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico
integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del
servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del
procedimento espropriativo.";
i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti
dai seguenti:
"1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano
gia' provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui
all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di
gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono
tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015,
ad adottare i predetti provvedimenti disponendo
l'affidamento del servizio al gestore unico con la
conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla
disciplina pro tempore vigente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di
unicita' della gestione all'interno dell'ambito
territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico
integrato subentra, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti
all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti
soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento
assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente
e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio
idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista
nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano
il rapporto.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire
il conseguimento del principio di unicita' della gestione
all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di
governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e
fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al
gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla
scadenza di una o piu' gestioni esistenti nell'ambito
territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo,
il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25
per cento della popolazione ricadente nell'ambito
territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico
cosi' individuato subentra agli ulteriori soggetti che
gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito
in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non
dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista
nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano
il rapporto. Al fine di addivenire, nel piu' breve tempo
possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di
ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di
cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della
normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti
nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2,
ultimo periodo, i cui bacini affidati siano
complessivamente inferiori al 25 per cento della
popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di
riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio
per una durata in ogni caso non superiore a quella
necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per
una durata non superiore alla durata residua delle
menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia
cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino
affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di
affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della
popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di
riferimento.
3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni
successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul
rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
a) a carico delle regioni, per la costituzione degli
enti di governo dell'ambito;
b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per
l'affidamento del servizio idrico integrato;
c) a carico degli enti locali, in relazione alla
partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito
all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle
infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori
affidatari del servizio.
4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda
nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2
e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla
legge, il Presidente della regione esercita, dandone
comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e all'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri
sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente
inadempiente, determinando le scadenze dei singoli
adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni
le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di
funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa
sono posti pari a zero per tutta la durata temporale
dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il
Presidente della regione non provveda nei termini cosi'
stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni,
segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei
Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese
sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della
presente disposizione comporta responsabilita' erariale.
5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla
anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni
e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio
idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente
locale concedente nei limiti e secondo le modalita'
previsti dalla convenzione.";
l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento di
interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi
connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o
alla dismissione».
2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse
destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate
tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione
interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, che definisce altresi' la quota
di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Le risorse sono
prioritariamente destinate agli interventi integrati,
finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla
tutela e al recupero degli ecosistemi e della
biodiversita', ovvero che integrino gli obiettivi della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro
per l'azione comunitaria in materia di acque, e della
direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli
interventi sul reticolo idrografico non devono alterare
ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua,
bensi' tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla
base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala
spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi
integrati, in grado di garantire contestualmente la
riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento
dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli
ecosistemi e della biodiversita', in ciascun accordo di
programma deve essere destinata una percentuale minima del
20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume
priorita' la delocalizzazione di edifici e di
infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica
incolumita'. L'attuazione degli interventi e' assicurata
dal Presidente della Regione in qualita' di Commissario di
Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le
modalita', la contabilita' speciale e i poteri di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo
parere favorevole dell'Autorita' di distretto
territorialmente competente, provvede alla revoca, anche
parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri
enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i
decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio
2002, n. 179, nonche' con i decreti ministeriali adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331,
332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto
ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 10,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i
decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la
realizzazione di interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014
non e' stato pubblicato il bando di gara o non e' stato
disposto l'affidamento dei lavori, nonche' per gli
interventi che risultano difformi dalle finalita' suddette.
L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i
sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre
2014. Le risorse rivenienti dalle suddette revoche
confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, e sono riassegnate per la medesima finalita' di
mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e
le modalita' di finanziamento degli interventi definiti con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116.
4. Per le attivita' di progettazione ed esecuzione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni
ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni,
nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono
richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni
per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i
soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure
ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese
societa' in house delle amministrazioni centrali dello
Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i
Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo
sulle rispettive societa', ai sensi della disciplina
nazionale ed europea.
5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di
urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui
al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
di due rappresentanti delle Regioni o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei
servizi idrici, e' istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi
relativi alle risorse idriche e alle bonifiche nei siti non
oggetto della procedura di infrazione comunitaria n.
2003/2077. Il Fondo e' finanziato mediante la revoca delle
risorse gia' stanziate dalla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30
aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, e della delibera del
CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012, destinate ad
interventi nel settore della depurazione delle acque e
delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di
infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data
del 30 giugno 2016, non risultino essere stati ancora
assunti atti giuridicamente vincolanti. Per quanto non
diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le
previsioni, delle stesse delibere del CIPE n. 60/2012 e n.
87/2012 nonche' della delibera del CIPE del 30 giugno 2014,
n. 21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla
pubblicita', all'assegnazione del codice unico di progetto
e, ad esclusione dei termini, alle modalita' attuative. I
criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate
al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento
dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto
di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Le somme provenienti dalle revoche sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al predetto Fondo istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento
dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione
oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di
condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in
ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul
trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30
settembre 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, puo' essere
attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo
del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina
di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi
della facolta' di cui al comma 4 del presente articolo. I
commissari sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei
successivi quindici giorni. I commissari esercitano
comunque i poteri di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6
dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.
Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che
assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse
destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione
delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le
procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque
dall'effettiva disponibilita' di cassa, e dell'esito delle
stesse informano il competente Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
l'Agenzia per la coesione territoriale.
7-ter. Le contabilita' speciali da essi detenute sono
alimentate direttamente, per la quota coperta con le
risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino
al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento
su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi
trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al
saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di
dar conto degli interventi affidati e di verificare la
coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno
l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo
1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo
le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30
aprile 2015 del medesimo Ministero.
8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticita'
ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni
di esondazione e alluvione, previa istruttoria del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare di concerto con la Struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' assegnata alle
Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a
valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione
2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei
corsi d'acqua.
8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, dopo le parole: «i sedimenti spostati
all'interno di acque superficiali» sono inserite le
seguenti: «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche».
9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e, per quanto di competenza, con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle
attivita' pianificatorie, istruttorie e di ripartizione
delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione
degli interventi per la mitigazione del dissesto
idrogeologico.
9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro
statuti e delle relative norme di attuazione.
9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza
conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2015.
9-quater. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
sostituito dal seguente:
«9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per
l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25
milioni per l'anno 2016.».
9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente:
«367. Nel limite delle risorse disponibili sulle
contabilita' dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui
confluiscono le risorse finanziarie relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le
possibilita' assunzionali di cui al comma 8 del medesimo
articolo 3-bis.».
9-sexies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del
decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si
applicano anche ai territori dei comuni della provincia di
Bologna, gia' colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e
interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui
e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione
del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, individuati
dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27
maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del
1° giugno 2013. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma si provvede nel limite delle risorse di cui
al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del
2014.
9-septies. All'articolo 1, comma 120, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole: «della programmazione
2007-2013» sono sostituite dalle seguenti: «delle
programmazioni 2007-2013 e 2014-2020».
9-octies. Al comma 256 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della
protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e
Calabria, si provvede all'individuazione delle modalita' di
ripartizione tra le regioni interessate e delle finalita'
di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di
ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso
produttivo, delle predette risorse, che sono riversate
nelle contabilita' speciali di cui alle ordinanze del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24
maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2
luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresi' definite
le modalita' di ripartizione delle risorse finalizzate ad
assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui
abitazione principale e' stata oggetto dell'ordinanza di
sgombero di cui al comma 351."

 
Art. 23

Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti
lattiero-caseari

1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati dai predetti accordi o decisioni.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 e ne sono definiti i criteri e le modalita' attuativi, compatibilmente con la normativa europea.
3. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e 4 milioni di euro per l'anno 2017.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 6-bis. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto adottato ai sensi del presente comma, al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa economica, alle imprese operanti nei settori suinicolo e della produzione del latte bovino, a valere sulle disponibilita' del Fondo per l'anno 2017, e' prevista la concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016».
6-ter. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione nel settore lattiero possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato e che non siano vincolate a conferire o a cedere il latte a cooperative od organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente di cui sono soci, accordi quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo, definendone le condizioni contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attivita' in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attivita' economiche, riferita alle suddette imprese, pari ad almeno il 20 per cento del settore.
6-quater. All'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014 - 31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e' effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.
4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e hanno gia' provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.
4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1° ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.
4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne da' comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti»;
b) al comma 5, le parole: «, per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo,» sono soppresse;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato dall'AGEA delle anticipazioni effettuate a valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di restituzione». ))

7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAM) in conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote latte, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo attraverso la societa' di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sino all'espletamento da parte di CONSIP Spa della procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.


Riferimenti normativi

- Il Regolamento (CE) dell'11/04/2016, n. 2016/559
recante "Regolamento di esecuzione della Commissione che
autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la
pianificazione della produzione nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari" e' pubblicato nella GUCE L96 del
12 aprile 2016.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
58 del citato decreto-legge n. 83 del 2012:
"Art. 58 Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti
1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera
della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento
dei programmi nazionali di distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti nel territorio della
Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite
agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli,
conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.
(Omissis)"
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C
326/47 del 26.10.2012.
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 3
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la
tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea):
"ART. 3 (Interventi per il sostegno del Made in Italy)
1. Alle imprese che producono prodotti agricoli, della
pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche'
alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che
producono prodotti agroalimentari, della pesca e
dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I,
anche se costituite in forma cooperativa o riunite in
consorzi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al
comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella misura del
40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti,
e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due
successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di
infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento
del commercio elettronico.
2. ( Omissis)
3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di
imprese ovvero lo svolgimento di nuove attivita' da parte
di reti di imprese gia' esistenti, alle imprese che
producono prodotti agricoli, della pesca e
dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle piccole e
medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che
producono prodotti agroalimentari, della pesca e
dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I,
anche se costituite in forma cooperativa o riunite in
consorzi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al
comma 5, lettera b), un credito d'imposta nella misura del
40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti
per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie, nonche' per la cooperazione di filiera, e
comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due
successivi.
(Omissis)"
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della
legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli
interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale):
"4. Finanziamento delle attivita' di competenza del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
1. Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun
anno la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di
competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali concernenti in particolare la ricerca e
sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e
diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema
informativo agricolo nazionale, il sostegno delle
associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto
dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione
della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e
repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle
politiche forestali nazionali. Una quota di tali
disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
materia agricola predisposti da universita' degli studi e
da altri enti pubblici di ricerca nonche', nei limiti
stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, alle attivita' di supporto a quelle di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al
funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per
l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Una
quota delle predette disponibilita' in conto capitale puo'
essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel
sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei
distretti agroalimentari, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle
suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui
al presente articolo."
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
49 del citato decreto-legge n. 66 del 2014:
"Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui)
1. (Omissis).
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione
delle relative partite dalle scritture contabili del conto
del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le
amministrazioni interessate individuano i residui non piu'
esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare
improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a);
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati."
- Si riporta il testo del comma 214 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
" 214. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del
settore lattiero, anche in relazione al superamento del
regime europeo delle quote latte, nonche' al miglioramento
della qualita' del latte bovino, e' istituito presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario
con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per
l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i criteri e le modalita' di accesso al contributo,
nonche' la quota di partecipazione alla singola operazione.
Non sono ammessi al contributo i produttori non in regola
con il pagamento delle multe derivanti dall'eccesso di
produzione lattiera ovvero che abbiano aderito ai programmi
di rateizzazione previsti dalla normativa vigente, ma che
non risultano in regola con i relativi pagamenti. Con il
medesimo decreto di cui al presente comma, a valere sulle
disponibilita' del Fondo, puo' essere previsto anche il
finanziamento di attivita' di ricerca pubblica finalizzata
al miglioramento della qualita' del latte e dei prodotti
lattiero caseari, nonche' di campagne promozionali e di
comunicazione istituzionale per il consumo e la
valorizzazione del latte fresco e dei prodotti lattiero
caseari, nel rispetto della normativa europea. Con decreto
adottato ai sensi del presente comma, al fine di superare
l'emergenza e favorire la ripresa economica, alle imprese
operanti nei settori suinicolo e della produzione del latte
bovino, a valere sulle disponibilita' del Fondo per l'anno
2017, e' prevista la concessione di un contributo destinato
alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui
bancari negli anni 2015 e 2016."
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
2 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91
(Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori
agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole
colpite da eventi di carattere eccezionale e di
razionalizzazione delle strutture ministeriali):
"Art. 2. Disposizioni urgenti per il superamento del
regime delle quote latte e per il rispetto di corrette
relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti
agricoli e agroalimentari
1. (Omissis)
2. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio
nazionale, aventi ad oggetto la cessione di latte crudo di
cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma
scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono
avere una durata non inferiore a dodici mesi, salvo
rinuncia espressa formulata per iscritto da parte
dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente
comma si applicano le disposizioni di cui al citato
articolo 148 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato
articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e
delle relative disposizioni attuative per i contratti di
cui al presente comma, i costi medi di produzione del latte
crudo sono elaborati mensilmente, tenuto anche conto della
collocazione geografica dell'allevamento e della
destinazione finale del latte crudo, dall'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), anche
avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
(Omissis)"
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 51 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. Rateizzazione del pagamento dell'importo del
prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato
1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo
2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n.
517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, su richiesta
dei produttori, presentata per il tramite degli acquirenti
interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei
produttori interessati, il pagamento dell'importo del
prelievo supplementare sul latte bovino, di cui
all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1°
aprile 2014-31 marzo 2015, puo' essere effettuato in tre
rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti
stabiliti all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione
da parte del produttore richiedente di fideiussione
bancaria o assicurativa, esigibile a prima e semplice
richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli
anni 2016 e 2017. AGEA restituisce ai soggetti che abbiano
gia' versato l'importo dovuto una somma corrispondente ai
due terzi del medesimo, previa prestazione da parte dei
produttori richiedenti di fideiussione bancaria o
assicurativa a favore dell'AGEA, esigibile a prima e
semplice richiesta a copertura delle rate relative agli
anni 2016 e 2017. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 6,
del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, AGEA
escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione
prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo
del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della
medesima per l'importo residuo, previa prestazione da parte
dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione
bancaria o assicurativa ai sensi del secondo periodo del
presente comma.
2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, a pena
di esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono
essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a
5.000 euro.
3. Le tre rate, di pari importo, sono rispettivamente
versate entro il 30 settembre 2015, entro il 30 settembre
2016 ed entro il 30 settembre 2017. L'importo della prima
rata per le consegne e' trattenuto dall'Agea direttamente
sulle somme versate ovvero sulle somme garantite dai primi
acquirenti ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Nel caso
di prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la
prima rata e' versata contestualmente alla domanda di
adesione alla rateizzazione e alla prestazione della
fideiussione ai sensi del comma 1.
4. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento
di una rata di cui al comma 1, il produttore decade dal
beneficio della rateizzazione e AGEA escute la fideiussione
di cui al comma 1 per la parte di prelievo non versata.
4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1,
primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della
Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo
del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui
all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1°
aprile 2014 - 31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto
all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge
28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, e' effettuato a favore
dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto
all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.
4-ter. I produttori che hanno aderito alla
rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA,
successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre
2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto
a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al
pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie
prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
4-quater. I produttori che non hanno aderito alla
rateizzazione di cui al comma 1 e hanno gia' provveduto al
versamento integrale dell'importo del prelievo
supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore
rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono
dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il
31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in
eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.
4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla
rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato
l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o
comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a
quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto
dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che
non rispettano il termine di versamento del 1° ottobre 2016
di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 1.000 a euro 15.000.
4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai
produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando
quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi
4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del
dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne da'
comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per
i conseguenti adempimenti.
5. Alle compensazioni finanziarie effettuate dalla
Commissione europea sui rimborsi FEAGA dovuti all'Italia,
si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'Agea, a
carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di 40 milioni
di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di
cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene
reintegrato dall'AGEA delle anticipazioni effettuate a
valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo
supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di
restituzione.
6-bis Al fine di garantire l'efficiente qualita' dei
servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e
l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla
cessazione del regime europeo delle quote latte e
all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC),
alla cessazione della partecipazione del socio privato alla
societa' di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in
coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le
linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo
sviluppo del SIAN direttamente, o tramite societa'
interamente pubblica nel rispetto delle normative europee
in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a
terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza
pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal
fine della societa' CONSIP Spa, attraverso modalita' tali
da assicurare comunque la piena operativita' del sistema al
momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza
pubblica e' svolta attraverso modalita' tali da garantire
la salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta
societa' di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto
legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto. L'AGEA provvede
all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica."
- Si riporta il testo vigente del comma 10-bis
dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita',
integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d),
f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38):
"14. Semplificazione degli adempimenti amministrativi
1. - 10. (Omissis)
10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni
di bilancio, costituisce una societa' a capitale misto
pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria
nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito
delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare
la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio
privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad
evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
(Omissis)"

 
(( Art. 23 bis
Misure per la competitivita' della filiera e il miglioramento della
qualita' dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari

1. Al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualita' dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualita' e la competitivita' delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo.
2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499;
b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))



Riferimenti normativi

- Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013 recante "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
«de minimis» e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013,
n. L 352.
- Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013 recante "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
«de minimis» nel settore agricolo" e' pubblicato nella
G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014 recante "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato" e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014,
n. L 187.
- Il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione,
del 25 giugno 2014 recante "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di
aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.
1857/2006" e' pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L
193.
- Il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 499
del 1999 ed il testo del comma 2 dell'articolo 49 del
citato decreto-legge n. 66 del 2014 sono riportati nei
riferimenti normativi all'art. 23.

 
Art. 24

Misure urgenti per il patrimonio e le attivita' culturali e
turistiche

1. Al fine di assicurare le migliori condizioni per il completamento del percorso di risanamento delle gestioni e per il rilancio delle attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole da «strutturalmente» a «economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «non compatibili con la necessita' di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;
c) al comma 9, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione»;
d) al comma 14, le parole: «entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico» sono sostituite dalle seguenti: (( «il pareggio economico e, entro l'esercizio 2018 )), il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale sia economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».
3. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo le parole: «predetti piani di risanamento» sono inserite le seguenti: «, ancorche' non abbiano proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
(( 3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma 1, nonche' di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, con uno o piu' regolamenti da adottare, entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e principi:
a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilita' economico-finanziaria;
b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico», con conseguente revisione delle modalita' di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilita' economica e valorizzazione della qualita';
c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera b), anche della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, della capacita' di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attivita', della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificita' nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana;
d) definizione delle modalita' attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della qualifica conseguente;
e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto alla lettera b), l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche.
3-ter. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 3-bis e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e' comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 3-bis sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.
3-quater. Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilita' economico-finanziaria di tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento:
a) al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;
b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attivita', comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario;
c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all'estero dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, e' ridotto nella misura del 50 per cento;
d) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367».
3-quinquies. All'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «alle istituzioni culturali, nonche'».
3-sexies. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ha la stessa natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nonche' nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attivita' pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attivita' di danza, delle attivita' musicali, delle attivita' teatrali e delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante.
3-septies. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformita' ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuita', conservano validita' i rapporti gia' instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
3-octies. All'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede» e le parole: «il rilascio» sono soppresse. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la
tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11 Disposizioni urgenti per il risanamento delle
fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza
1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del
settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al
rilancio delle attivita' delle fondazioni
lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di
cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive
modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che
versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far
fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi,
ovvero che siano stati in regime di amministrazione
straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non
abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, al commissario
straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento
che intervenga su tutte le voci di bilancio non compatibili
con la necessita' di assicurare il pareggio economico, in
ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio
patrimoniale e finanziario, entro i tre successivi esercizi
finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito
della fondazione che preveda uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre
2012, comprensivo degli interessi maturati e degli
eventuali interessi di mora, previa verifica che nei
rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano
applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli
affidamenti concessi alla fondazione stessa, nella misura
sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di
cui al presente comma, la sostenibilita' del piano di
risanamento, nonche' il pareggio economico, in ciascun
esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario della fondazione;
b) l'indicazione della contribuzione a carico degli
enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
c) la riduzione della dotazione organica del personale
tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di
quella in essere al 31 dicembre 2012 e una
razionalizzazione del personale artistico;
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per
il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai
finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a
tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure
di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del
finanziamento;
e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere
sul fondo di cui al comma 6, per contribuire
all'ammortamento del debito, a seguito della definizione
degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla
precedente lettera a), e nella misura strettamente
necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;
f) l'individuazione di soluzioni, compatibili con gli
strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore,
idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi
finanziari successivi, nelle condizioni di attivo
patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la cessazione dell'efficacia dei contratti
integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva
degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci
del trattamento economico fondamentale e accessorio
previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno
in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari
stabiliti dal piano. Nelle more della definizione del
procedimento di contrattazione collettiva nel settore
lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni
lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di
risanamento ai sensi del presente articolo possono
negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi
aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti
dal piano, purche' tali nuovi contratti prevedano
l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di
ogni eventuale incremento del trattamento economico
conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale
di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del
procedimento di cui al comma 19 in materia di
autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di
non conformita' dei contratti aziendali con il contratto
nazionale di lavoro;
g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona del
legale rappresentante, di verificare che nel corso degli
anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici
agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti.
2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti
necessari a dare dimostrazione della loro attendibilita',
della fattibilita' e appropriatezza delle scelte
effettuate, nonche' dell'accordo raggiunto con le
associazioni sindacali maggiormente rappresentative in
ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g),
sono approvati, su proposta motivata del commissario
straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei
revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro
presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo
decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del
comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei
piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c),
sono approvate, su proposta motivata del commissario
straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un commissario
straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza
di risanamento nel settore artistico-culturale. Il
commissario svolge, con i poteri previsti dal presente
articolo, le seguenti funzioni:
a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto
previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle
fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne
valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche
e integrazioni, anche definendo criteri e modalita' per la
rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al
comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica della
loro adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
e del Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali
modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c)
e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le
associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento
ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di
attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da
trasmettere al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle
finanze e alla competente sezione della Corte dei conti;
c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche
necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui
al presente articolo, tenuto conto, ai fini
dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di
avanzamento degli stessi;
d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni
di risanamento previsto dai piani approvati;
e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti
e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la
coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati,
previa diffida a provvedere entro un termine non superiore
a quindici giorni.
4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali
necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario
straordinario.
5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il
compenso per il commissario straordinario, nel limite
massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di
bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche' la durata dell'incarico.
6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con
dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la
concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di
finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.
7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al
comma 6, il commissario straordinario predispone un
contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e
delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il
tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di
copertura annuale del rimborso del finanziamento, le
modalita' di erogazione e di restituzione delle predette
somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei
termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori.
L'erogazione delle somme e' subordinata alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di
cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi
dell'articolo 15.
8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di
cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della
"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".
9. Nelle more del perfezionamento del piano di
risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di
euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo su indicazione del
Commissario straordinario, a valere sulle disponibilita'
giacenti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione
dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa
approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli
Istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso
i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di
autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive
modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1
che versano in una situazione di carenza di liquidita' tale
da pregiudicare la gestione anche ordinaria della
fondazione, alle seguenti condizioni:
a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla
nomina del Commissario straordinario, comunichi al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze
l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del
debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli
interessi maturati e degli eventuali interessi di mora,
esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad
assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1,
la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento, il
pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale
equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione,
nonche' l'avvio delle procedure per la riduzione della
dotazione organica del personale tecnico e amministrativo
nei termini di cui al comma 1, lettera c);
b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di
cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento
di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma
per la presentazione del piano.
10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste
dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al
comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi
del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai
commi 6 e 7.
11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel
settore dei beni e delle attivita' culturali, a valere
sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5
milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo.
12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei
versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12
novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di
euro annui per il periodo 2014-2018.
13. Per il personale eventualmente risultante in
eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni
organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al
medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a
nuove assunzioni a tempo indeterminato, e' estesa
l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi
comprese le disposizioni in materia di liquidazione del
trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il
personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore del presente
decreto che risulti ancora eccedente, e' assunto a tempo
indeterminato, tramite procedure di mobilita' avviate dalla
fondazione, dalla societa' Ales S.p.A., in base alle
proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilita'
finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova
d'idoneita' finalizzata all'individuazione
dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando
al personale assunto la disciplina anche sindacale in
vigore presso Ales S.p.A.
14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non
sia stato presentato o non sia approvato un piano di
risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero
che non raggiungano il pareggio economico e, entro
l'esercizio 2018, il tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario sono poste in liquidazione coatta
amministrativa.
15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i
propri statuti, entro il 31 dicembre 2014, alle seguenti
disposizioni:
a) previsione di una struttura organizzativa articolata
nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui
compenso e' stabilito in conformita' ai criteri stabiliti
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze:
1) il presidente, nella persona del sindaco del comune
nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da
lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica
dell'ente; la presente disposizione non si applica alla
Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che
e' presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il
quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e
dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e
dai soci privati che, anche in associazione fra loro,
versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo
Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo
non deve comunque superare i sette componenti, con la
maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati
dai fondatori pubblici;
3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione,
nominato dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il
sovrintendente puo' essere coadiuvato da un direttore
artistico e da un direttore amministrativo;
4) (soppresso)
5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre
membri, rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui
uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente
della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei
conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e
delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo. Continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367;
b) previsione della partecipazione dei soci privati in
proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al
patrimonio della fondazione, che devono essere non
inferiori al tre per cento;
c) previsione che il patrimonio sia articolato in un
fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al
perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo di
gestione, destinato alle spese correnti di gestione
dell'ente.
16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con
decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque
essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in
scadenza. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni
statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi
incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato
adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di
cui al presente articolo determina comunque l'applicazione
dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367.
17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni
con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La
violazione dell'obbligo comporta l'applicazione
dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e la responsabilita' personale ai sensi dell'articolo
1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della
disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e
forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali
rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono
da imputare in bilancio con copertura finanziaria
specificamente deliberata.
18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente
articolo in materia di ripartizione del contributo, gli
organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche
coordinano i programmi e la realizzazione delle attivita',
sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle
altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il
conseguimento di economie di scala nella gestione delle
risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e
possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta
dal direttore generale competente, che la convoca, anche
per gruppi individuati per zone geografiche o specifici
progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore
diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli,
nonche' la maggiore offerta al pubblico giovanile,
l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo
mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di
spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli
corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione
dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al
settore, anche con riferimento alla nuova produzione
musicale.
19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e'
instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure
selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti
verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico
delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico
impiego, intendendosi per trattamento fondamentale dei
dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo
retributivo, gli aumenti periodici di anzianita', gli
aumenti di merito e l'indennita' di contingenza. Tali
riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50
per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base. Il
contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni
del contratto nazionale di lavoro ed e' sottoscritto da
ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di
un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti.
L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la
quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione
Regionale di controllo della Corte dei conti competente
certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e
bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione,
decorsi i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. L'esito della certificazione e' comunicato
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Se la certificazione e' positiva, la
fondazione e' autorizzata a sottoscrivere definitivamente
l'accordo. In caso di certificazione non positiva della
Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti
competente, le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la
fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di
una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla
procedura di certificazione prevista dal presente comma.
Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le
parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite
della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi
dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n.
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di
indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014,
procedono a rideterminare l'organico necessario
all'attivita' da realizzare nel triennio successivo. La
delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario
e la copertura degli oneri della dotazione organica con
risorse aventi carattere di certezza e stabilita'.
19-bis. (abrogato)
20. La quota del fondo unico per lo spettacolo
destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come
annualmente determinata, sentita la Consulta per lo
spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente,
sentita la competente commissione consultiva, sulla base
dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione dei costi di produzione
derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna
fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la
ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della
produzione;
b) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati
della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse;
c) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione della qualita' artistica dei
programmi, con particolare riguardo per quelli atti a
realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo
spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un
tema comune e ad attrarre turismo culturale.
20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per
cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle
fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni
che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre
esercizi finanziari precedenti.
21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sentita la competente commissione
consultiva, sono predeterminati gli indicatori di
rilevazione della produzione, i parametri per la
rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione,
i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
programmi, il procedimento di erogazione ai fini della
attribuzione del contributo di cui al comma 20.
21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale
musicale di eccellenza, sono altresi' determinati, con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione
delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando
evidenti peculiarita' per la specificita' della storia e
della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro
funzione e rilevanza internazionale, per le capacita'
produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonche' per il
significativo e continuativo apporto finanziario di
soggetti privati, si dotano di forme organizzative
speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative
speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma
1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello
Stato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una
percentuale con valenza triennale, e contrattano con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un
autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello
aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e
dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione
alle autorita' vigilanti della compatibilita'
economico-finanziaria degli istituti previsti e degli
impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014,
aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti,
nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere
a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo."
- Si riporta il testo vigente del comma 355
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come
modificato dalla presente legge:
" 355. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato
il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono
tenute al raggiungimento del pareggio economico, in ciascun
esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario, entro l'esercizio finanziario 2018, previa
integrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, del piano di risanamento per
il triennio 2016-2018. Il predetto piano di risanamento e'
approvato con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata
presentazione dell'integrazione del piano nel termine di
cui al primo periodo del presente comma determina la
sospensione dell'erogazione alle fondazioni
lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere sul
Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163."
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 5
del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la
tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura
e il rilancio del turismo), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5. Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione e funzionamento delle fondazioni
lirico-sinfoniche
1. (Omissis)
1-bis. Le Agenzie fiscali possono ricorrere alla
transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che
abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ai
sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, e successive modificazioni, corredati di
tutti gli atti indicati al comma 2 del citato articolo 11
e, in particolare, del referto del collegio dei revisori
dei conti, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1,
lettere a), g) e g-bis), del medesimo articolo 11, ove tale
transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione
dei predetti piani di risanamento, ancorche' non abbiano
proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
(Omissis)"
- Il testo del comma 2 dell'articolo 17 della citata
legge n. 400 del 1988 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 21-bis.
- Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 recante
"Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano
nel settore musicale in fondazioni di diritto privato" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 1996, n. 161.
- La legge 11 novembre 2003, n. 310 recante
"Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica
Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonche'
disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni
lirico-sinfoniche e attivita' culturali" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 17 novembre 2003, n. 267.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della
legge 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
"8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno."
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100
(Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita'
culturali):
"Art. 3 Disposizioni in materia di personale dipendente
dalle fondazioni lirico-sinfoniche
1. - 5-bis. (Omissis)
6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro
trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad
applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge
22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche
con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la
loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al
periodo anteriore alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresi'
inefficaci i contratti di scrittura artistica non
concretamente riferiti a specifiche attivita' artistiche
espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso,
alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni
dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni
lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano
come tetto massimo le disposizioni in materia di
trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV)
della tabella A allegata al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998.
(Omissis)"
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la
disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai
rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni
di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui
modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente
anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione con riferimento:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi
collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento
economico e normativo, in ragione delle particolari
esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di
professioni intellettuali per le quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro
funzione dai componenti degli organi di amministrazione e
controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e
commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in
favore delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come
individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della
produzione e della realizzazione di spettacoli da parte
delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367.
3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui
all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui
al comma 1. Il lavoratore puo' farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del
lavoro.
4. Fino al completo riordino della disciplina
dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte
delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al
comma 1 non trova applicazione nei confronti delle
medesime. Dal 1° gennaio 2017 e' comunque fatto divieto
alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di
collaborazione di cui al comma 1."
- Si riporta il testo del comma 420 dell'articolo 1
della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
" 420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di
soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni
caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici,
il limite massimo di cinque componenti degli organi di
amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si
applica alle istituzioni culturali, nonche' alle
associazioni e alle fondazioni costituite con finalita' di
gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita'
(UNESCO), che ricadono nel territorio di piu' province, che
comprovino la gratuita' dei relativi incarichi."
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
9 del citato decreto-legge n. 91 del 2013:
"Art. 9 Disposizioni urgenti per assicurare la
trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema
di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al
cinema
1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ridetermina, con le
modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15
novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalita' per
la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo
spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono
conto dell'importanza culturale della produzione svolta,
dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del
pubblico nonche' della regolarita' gestionale degli
organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce,
inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura
di esercizio a fronte di attivita' gia' svolte e
rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n.
589, e' abrogato.
(Omissis)"
- La legge 30 aprile 1985, n. 163 recante "Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 1985,
n. 104.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82
(Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore
delle attivita' dello spettacolo):
"1. In attesa che la legge di definizione dei principi
fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione
fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i
criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle
attivita' dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile
1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del
Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti con decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali non aventi
natura regolamentare.
(Omissis)"
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
1 della legge 15 novembre 2005, n. 239 (Disposizioni in
materia di spettacolo):
"1. - 2. (Omissis)
3. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82,
concernenti i criteri e le modalita' di erogazione dei
contributi alle attivita' dello spettacolo dal vivo di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive
modificazioni, sono adottati d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. I decreti di cui al presente comma
possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia
stata raggiunta entro sessanta giorni dalla data della loro
trasmissione alla Conferenza unificata da parte del
Ministro per i beni e le attivita' culturali.
(Omissis)"
- Si riporta il testo vigente del comma 18
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative):
"Art. 1 Proroga di termini tributari, nonche' in
materia economico-finanziaria
1. - 17-bis. (Omissis)
18. Ferma restando la disciplina relativa
all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base
alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' alle rispettive
norme di attuazione, nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle
concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali
con finalita' turistico-ricreative, ad uso pesca,
acquacoltura ed attivita' produttive ad essa connesse, e
sportive, nonche' quelli destinati a porti turistici,
approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da
diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalita'
di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa
nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di
stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo,
della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di
tutela degli investimenti, nonche' in funzione del
superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo
37, secondo comma, secondo periodo, del codice della
navigazione, il termine di durata delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 e' prorogato fino
al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del
codice della navigazione, il secondo periodo e' soppresso.
(Omissis)"
- Si riporta il testo del comma 484 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
" 484. Fino al complessivo riordino della disciplina
dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti
amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015,
avviati dalle amministrazioni competenti per la
sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni
demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative, con
esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione
delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di
contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il
calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come
sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui
al presente comma non si applica per i beni pertinenziali
che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari
di natura penale, nonche' nei comuni e nei municipi sciolti
o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267."

 
Art. 25
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


 
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