Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2015
Approvazione della 2ª Variante al Piano Stralcio per la Tutela del Rischio Idrogeologico del fiume Adige - Regione del Veneto.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Su proposta del
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001, che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la Direzione generale della difesa del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche:
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;
Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalita' di approvazione dei piani di bacino nazionali;
Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionati;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia di ambiente»;
Visto l'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, che per le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce che il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche vale anche quale Piano di bacino di rilievo nazionale;
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare il comma 1 dell'art. 170, che prevede che «ai fini dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto altresi' il comma 2-bis del citato art. 170 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale «le Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2 dell'art. 63 del presente decreto»;
Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152», che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorita' di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque»;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali», convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1989, recante la «Costituzione dell'Autorita' di bacino del fiume Adige»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2006, recante «Approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige - Regione del Veneto»;
Vista la delibera n. 1/2012 del 9 novembre 2012, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Adige ha approvato il «Progetto della 2ª variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2006. Misure di salvaguardia e prescrizioni a regime»;
Considerato che di tale adozione e' stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013 e sul Bollettino Ufficiale della regione del Veneto n. 108 del 28 dicembre 2012, avviando cosi' la procedura di consultazione in Conferenza programmatica ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 365/2000 ed il procedimento ordinario di consultazione pubblica sul progetto di seconda variante;
Visto l'esito della Conferenza programmatica svoltasi il giorno 7 luglio 2014;
Visto il parere regionale sul Progetto di variante riassunto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Veneto n. 2255 del 27 novembre 2014;
Visto il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 15 dicembre 2014;
Vista la delibera del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Adige n. 1/2014 del 22 dicembre 2014 con la quale, in conformita' con quanto prescritto dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, parte III, il Comitato stesso, tenendo conto delle osservazioni e dei pareri sopra richiamati, ha adottato la «2ª Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico. approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2006. Misure di salvaguardia e prescrizioni a regime»;
Vista la relazione DICA - n. prot. 1110 dell'11 dicembre 2015 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la «2ª variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige - Regione del Veneto», che si compone dei seguenti elaborati facenti parte integrante del presente decreto:
relazione tecnica per l'individuazione e la perimetrazione di aree di pericolosita' idraulica per il torrente Squaranto;
relazione illustrativa ed elenco degli interventi di mitigazione;
perimetrazione a scala di dettaglio delle aree a diversa pericolosita' idraulica (scala 1:10.000): tavole A.4.39/I e A.36/III per il sistema Squaranto-Fibbio e A.32/II, A.33/II, A.34/II;
norme di attuazione e prescrizioni di piano.


 
Art. 2

1. Il presente decreto e gli elaborati allegati di cui all'art. 1 sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, nonche' presso la sede dell'Autorita' di bacino del fiume Adige.
2. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Renzi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Galletti

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2220


 
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