Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2016 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 22 luglio 2016
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Alprolix» e «Empliciti», approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 1007/2016).


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui e' stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 giugno 2016 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio al 31 maggio 2016 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) di AIFA in data 11-13 luglio 2016;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:
ALPROLIX;
EMPLICITI, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.
Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio di attivita' HTA nel settore farmaceutico, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe «C (nn)» di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 22 luglio 2016

Il direttore generale: Pani


 
Allegato

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.
Farmaco di nuova registrazione.
ALPROLIX;
codice ATC - principio attivo: B02BD04 - Eftrenonacog Alfa;
titolare: «Biogen Idec Limited»;
GUUE 24 giugno 2016.
- Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. Indicazioni terapeutiche.
Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia B (deficit congenito di fattore IX). «Alprolix» puo' essere utilizzato in tutte le fasce d'eta'. Modo di somministrazione.
Il trattamento deve essere effettuato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dell'emofilia.
Pazienti precedentemente non trattati: la sicurezza e l'efficacia di «Alprolix» in pazienti precedentemente non trattati non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Monitoraggio del trattamento.
Nel corso del trattamento e' consigliabile effettuare un'idonea determinazione dei livelli di fattore IX per definire la dose da somministrare e la frequenza con cui ripetere le iniezioni. I singoli pazienti possono mostrare una risposta variabile al fattore IX, presentando differenti emivite e differenti livelli di recupero. Nei pazienti sottopeso o sovrappeso puo' essere necessario modificare la dose in base al peso corporeo. In particolare, in caso di interventi di chirurgia maggiore, e' indispensabile un attento monitoraggio della terapia sostitutiva per mezzo dell'analisi della coagulazione (attivita' plasmatica del fattore IX).
Quando si usa un test di coagulazione «one-stage» in vitro basato sul tempo di tromboplastina (aPTT) per determinare l'attivita' del fattore IX nei campioni di sangue dei pazienti, i risultati dell'attivita' plasmatica del fattore IX possono essere alterati in misura significativa sia dal tipo di reagente aPTT sia dallo standard di riferimento utilizzato nel test. Questo aspetto e' di particolare importanza quando si cambia il laboratorio e/o il reagente utilizzato nel test.
Le misurazioni condotte con un test di coagulazione «one-stage» e un reagente aPTT a base di caolino porteranno probabilmente a una sottostima del livello di attivita'.
Uso endovenoso: in caso di auto-somministrazione o somministrazione da parte di coloro che si prendono cura dei pazienti e' necessaria una adeguata formazione.
«Alprolix» deve essere iniettato per via endovenosa nell'arco di diversi minuti. La velocita' di somministrazione deve tener conto della condizione di benessere del paziente e non deve superare 10 ml/min.
Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.
Confezioni autorizzate:
EU/1/16/1098/001 - A.I.C. n. 044888016/E - in base 32: 1BTVYJ - 250 IU - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere flaconcino (vetro) 250 UI, solvente: siringa preriempita (vetro) 5 ml (50 UI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino + 1 set per infusione + 2 tamponi + 2 cerotti + 1 garza;
EU/1/16/1098/002 - A.I.C. n. 044888028/E - in base 32: 1BTVYW - 500 IU - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere flaconcino (vetro) 500 UI, solvente: siringa preriempita (vetro) 5 ml (100 UI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino + 1 set per infusione + 2 tamponi + 2 cerotti + 1 garza;
EU/1/16/1098/003 - A.I.C. n. 044888030/E - in base 32: 1BTVYY - 1000 IU - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere flaconcino (vetro) 1000 UI, solvente: siringa preriempita (vetro) 5 ml (200 UI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino + 1 set per infusione + 2 tamponi + 2 cerotti + 1 garza;
EU/1/16/1098/004 - A.I.C. n. 044888042/E - in base 32: 1BTVZB - 2000 IU - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere flaconcino (vetro) 2000 UI, solvente: siringa preriempita (vetro) 5 ml (400 UI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino + 1 set per infusione + 2 tamponi + 2 cerotti + 1 garza;
EU/1/16/1098/005 A.I.C. n. 044888055/E - in base 32: 1BTVZR - 3000 IU - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere flaconcino (vetro) 3000 UI, solvente: siringa preriempita (vetro) 5 ml (600 UI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino + 1 set per infusione + 2 tamponi + 2 cerotti+ 1 garza. Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in
commercio.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale.
Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo (RRL). Farmaco di nuova registrazione.
EMPLICITI;
codice ATC - principio attivo: L01XC23 - Elotuzumab;
titolare: Bristol - «Myers Squibb Pharma EEIG»;
GUUE 24 giugno 2016.
- Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. Indicazioni terapeutiche.
«Empliciti» e' indicato in combinazione con lenalidomide e desametasone per il trattamento del mieloma multiplo in pazienti adulti che hanno ricevuto almeno una linea di terapia precedente (vedere paragrafi 4.2 e 5.1). Modo di somministrazione.
La terapia con elotuzumab deve essere iniziata e monitorata da medici esperti nel trattamento del mieloma multiplo.
Premedicazione per la prevenzione delle reazioni infusionali: la seguente terapia di premedicazione deve essere somministrata ai pazienti 45-90 minuti prima dell'infusione di «Empliciti» (vedere paragrafo 4.4):
desametasone 8 mg per via endovenosa;
H1 antagonista: difenidramina (25-50 mg per via orale o per via endovenosa) o un H1 antagonista;
equivalente;
H2 antagonista: ranitidina (50 mg per via endovenosa o 150 mg per via orale) o un H2 antagonista;
equivalente;
paracetamolo (650-1000 mg per via orale).
Gestione delle reazioni infusionali: se durante la somministrazione di «Empliciti» dovesse manifestarsi una reazione infusionale di grado ≥ 2, l'infusione deve essere interrotta. Successivamente alla risoluzione ad un grado ≤ 1, la somministrazione di «Empliciti» deve essere nuovamente iniziata ad una velocita' di 0,5 ml/min e, se tollerata, la velocita' puo' essere aumentata gradualmente di 0,5 ml/min ogni trenta minuti fino al raggiungimento della velocita' alla quale si e' manifestata la reazione infusionale. Se non vi e' una ricomparsa della reazione infusionale, e' possibile riprendere ad aumentare la velocita' di infusione (vedere tabella 2).
Nei pazienti che manifestano una reazione infusionale, i parametri vitali devono essere monitorati ogni trenta minuti per due ore dopo il completamento dell'infusione di «Empliciti». Nel caso in cui si verifichi una recidiva della reazione infusionale, l'infusione di «Empliciti» deve essere sospesa e non deve essere re-iniziata nello stesso giorno (vedere paragrafo 4.4). Reazioni infusionali molto gravi (grado ≥ 3) possono richiedere l'interruzione permanente della terapia con «Empliciti» e necessitare di un trattamento di emergenza.
«Empliciti» e' esclusivamente per uso endovenoso.
La somministrazione della soluzione ricostituita e diluita deve essere iniziata ad una velocita' d'infusione di 0,5 ml/min. Se l'infusione e' ben tollerata, la velocita' d'infusione puo' essere aumentata gradualmente come descritto nella tabella 2. La velocita' massima d'infusione non deve superare i 5 ml/min.

Tabella 2: Velocita' d'infusione di «Empliciti»
Parte di provvedimento in formato grafico

(*) Continuare a questa velocita' fino al completamento dell'A.I.C.: 044873014/Eapprossimativamente un'ora in base al peso del paziente.
Per le istruzioni sulla ricostituzione e sulla diluizione di «Empliciti» prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.
Confezioni autorizzate:
EU/1/16/1088/001 - A.I.C. n. 044873014/E - in base 32: 1BTF9Q - 300 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;
EU/1/16/1088/002 - A.I.C. n. 044873026/E - in base 32: 1BTFB2 - 400 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino. Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in
commercio.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui art. 107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale.
Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).


 
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