Gazzetta n. 196 del 23 agosto 2016 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2016, n. 117
Testo del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 151 del 30 giugno 2016), coordinato con la legge di conversione 12 agosto 2016, n. 161 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico

1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2017».
2. All'articolo 13, comma 1-bis, delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, le parole: «fino alla data del 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2016».
(( 2-bis. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilita' gia' avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonche' per assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, e' autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
2-ter. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 2-bis individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorita' delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalita'.
2-quater. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, e' altresi' autorizzato a procedere all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle unita' di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilita', nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma del comma 2-bis.
2-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalita' di esercizio delle ordinarie facolta' assunzionali.
2-sexies. Il reclutamento di cui ai commi 2-bis e 2-quater e' autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2-septies. Le procedure di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-quater e' disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
2-octies. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi 2-bis e 2-quater, con decreto del Ministro della giustizia si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonche' all'individuazione di nuovi profili, anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.
2-novies. Ai fini del completamento delle procedure di cui all'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, nonche' delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie nei profili e nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.
2-decies. L'ultimo periodo del comma 771 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' soppresso.
2-undecies. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2-duodecies. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: «1.943» e' sostituita dalla seguente: «1.211», le parole: «943 nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «821 nel corso dell'anno 2016» e le parole: «1.000 nel corso dell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «390 nel corso dell'anno 2017».
2-terdecies. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «46.578.000» e' sostituita dalla seguente: «40.966.000», la parola: «91.578.000» e' sostituita dalla seguente: «57.906.000» e la parola: «90.578.000» e' sostituita dalla seguente: «56.906.000».
2-quaterdecies. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «43.378.000» e' sostituita dalla seguente: «37.766.000» e la parola: «89.378.000» e' sostituita dalla seguente: «55.706.000».
2-quinquiesdecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis e' autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli
uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 38 (Processo amministrativo digitale). - 1. Il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, e' adottato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale
rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta,
decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il comma 2-bis
dell'art. 136 del codice del processo amministrativo, di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, e' sostituito dal seguente: "2-bis. Tutti gli atti e i
provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del
personale degli uffici giudiziari e delle parti sono
sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica".».
- Si riporta il testo dell'art. 13 dell'allegato 2 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
luglio 2010, n. 156, supplemento ordinario, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13 (Processo telematico). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA,
sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole
tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale
applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo
telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilita' e
di continuo adeguamento delle regole informatiche alle
peculiarita' del processo amministrativo, della sua
organizzazione e alla tipologia di provvedimenti
giurisdizionali.
1-bis. In attuazione del criterio di graduale
introduzione del processo telematico, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e
fino alla data del 31 dicembre 2016 si procede alla
sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali
amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato.
L'individuazione delle concrete modalita' attuative della
sperimentazione e' demandata agli Organi della Giustizia
Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto
decreto.».
- Si riporta il testo del comma 96 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015):
«96. E' istituito presso il Ministero della giustizia
un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per
l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il
recupero di efficienza del sistema giudiziario e il
potenziamento dei relativi servizi, nonche' per il
completamento del processo telematico.».
- Si riporta il testo del comma 425 dell'art. 1 della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificato
dalla presente legge:
«425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei comparti
sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
personale di cui al comma 422 del presente articolo
interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
cui al presente comma comunicano un numero di posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
sul piano finanziario, alla disponibilita' delle risorse
destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato secondo la normativa
vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie
vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica
pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito
istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
comma si svolgono secondo le modalita' e le priorita' di
cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla
ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in
tal caso ricorso al fondo di cui all'art. 30, comma 2.3,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito
facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del
completamento del procedimento di cui al presente comma
alle amministrazioni e' fatto divieto di effettuare
assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero
della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al
presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a
valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un
contingente massimo di 1.211 unita' di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
821 nel corso dell'anno 2016 e 390 nel corso dell'anno
2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione
giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di
acquisizione di personale di cui al presente comma ha
carattere prioritario su ogni altra procedura di
trasferimento all'interno dell'amministrazione della
giustizia.».
- Si riporta il testo del comma 234 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016):
«234. Per le amministrazioni pubbliche interessate ai
processi di mobilita' in attuazione dei commi 424 e 425
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le
ordinarie facolta' di assunzione previste dalla normativa
vigente sono ripristinate nel momento in cui nel
corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il
personale interessato alla relativa mobilita'. Per le
amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'art. 1
della legge n. 190 del 2014, il completamento della
predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale e'
reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale
"Mobilita.gov", a conclusione di ciascuna fase del processo
disciplinato dal decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30
settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425
dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante
autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.».
- Si riporta il testo del comma 771 dell'art. 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato
dalla presente legge:
«771. Al fine di supportare il processo di
digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e
per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero
della giustizia delle spese obbligatorie per il
funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi
dell'art. 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un
contingente massimo di 1.000 unita' di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel
biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo
dell'amministrazione giudiziaria, attingendo
prioritariamente alla graduatoria, in corso di validita',
ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma
769 del presente articolo, ovvero mediante il portale di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
settembre 2014.».
- Si riporta il testo dei commi 3, 3-bis e 3-quinquies
dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013,
n. 204:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - (omissis).
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di
idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle
professionalita' necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza.
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e'
comunque necessaria la previa attivazione della procedura
prevista dall'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di
trasferimento unilaterale del personale eccedentario.
(omissis).
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi
pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi
della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, nel rispetto del regime delle
assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa
vigente, possono assumere personale solo attingendo alle
nuove graduatorie di concorso predisposte presso il
Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro
esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di
assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3
e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
(omissis)».
- Si riporta la Tabella D del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84
(Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle
dotazioni organiche):
«Tabella D (art. 16, commi 1 e 9)

Parte di provvedimento in formato grafico
».
- Si riporta il testo dell'art. 21-quater del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in
materia fallimentare, civile e processuale civile e di
organizzazione e funzionamento dell'amministrazione
giudiziaria), convertito, con modificazioni, della legge 6
agosto 2015, n. 132:
«Art. 21-quater (Misure per la riqualificazione del
personale dell'amministrazione giudiziaria). - 1. Al fine
di sanare i profili di nullita', per violazione delle
disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri
1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del
contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio
2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei
provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero e'
risultato soccombente, e di definire i contenziosi
giudiziari in corso, il Ministero della giustizia e'
autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in
dotazione organica, a indire una o piu' procedure interne,
nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e
successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai
dipendenti in possesso dei requisiti di legge gia' in
servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio
del personale inquadrato nel profilo professionale di
cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al
profilo professionale di funzionario giudiziario e di
funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e
protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della
prima fascia economica di inquadramento, in conformita' ai
citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri
1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente
alle procedure di riqualificazione del personale
amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla
completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL
comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il
rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti
riservati agli accessi dall'esterno e' fissato nella
percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per
cento, computando nella percentuale gli accessi
dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a
partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL,
ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di
graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le
procedure di mobilita' esterna comunque denominate, anche
ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come modificato dall'art. 21 del presente
decreto.
3. Il Ministero della giustizia procede alla
rideterminazione delle piante organiche conseguente alle
procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. Le qualifiche di personale amministrativo di
cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad
esaurimento in area seconda sino alla completa definizione
delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla
rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.
5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno
2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del
fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio
necessarie alla ripartizione del citato fondo sui
pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 , come modificato dalla
presente legge:
«Art. 22 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13,
comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di
euro per l'anno 2015, a 40.966.000 euro per l'anno 2016, a
57.906.000 euro per l'anno 2017 e a 56.906.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a
3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno
2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 37.766.000 di euro per l'anno 2016 e a
55.706.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'art.
1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla
ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in
attuazione dell'art. 21.
2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'art.
1, comma 96 della legge 190 del 2014, resesi annualmente
disponibili, possono essere destinate, nel corso del
medesimo esercizio finanziario, per gli interventi gia'
previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento
del sistema giudiziario, nonche', in mancanza di
disponibilita' delle risorse della quota prevista dall'art.
2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di
studio per la partecipazione agli stage formativi presso
gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73, comma 8-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. ».

 
Art. 2
Avvio del processo amministrativo telematico

1. Al processo amministrativo telematico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, e' dato avvio alla data del 1° gennaio 2017.
(( 1-bis. Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 febbraio 2016, n. 40, recante «Regolamento recante le
regole tecnico-operative per l'attuazione del processo
amministrativo telematico», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 2016, n. 67.

 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


 
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