Gazzetta n. 197 del 24 agosto 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 10 agosto 2016
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014. (Ordinanza n. 368).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visti in particolare i commi 4-ter e 4-quater del sopra citato art. 5 della legge n. 225/1992, che prevedono l'emanazione di apposita ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro dell'Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento calamitoso, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, con possibilita' di individuazione, nell'ambito dell'amministrazione subentrante, di un soggetto cui intestare la contabilita' speciale, gia' aperta per il superamento della medesima emergenza;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto in particolare l'art. 216, comma 1, del citato decreto legislativo n. 50/2016 che dispone: "il presente decreto... si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante "completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2014 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2015 con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato per ulteriori centottanta giorni;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 215 del 24 dicembre 2014 e n. 266 del 3 luglio 2015;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge n. 225/1992, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana con nota del 3 febbraio 2016;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Toscana e' individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticita' determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dirigente del Settore protezione civile e rischio alluvioni della Regione Toscana e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente alla gestione commissariale, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro il termine di cui al comma 2 il dirigente del Settore protezione civile e rischio alluvioni della Regione Toscana provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il Dirigente del Settore protezione civile e rischio alluvioni della Regione Toscana di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza puo' avvalersi delle strutture organizzative della Regione Toscana, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente del Settore Protezione civile e rischio alluvioni della Regione Toscana di cui al comma 2 provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' n. 5868, istituita ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 215 del 24 dicembre 2014, che viene al medesimo intestata fino al 30 giugno 2018. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza rispetto a cui trova ancora applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi decorrenti dall'adozione della presente ordinanza, il dirigente di cui al comma 2 puo' provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 565, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120,122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241 e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti strettamente necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006.
7. Per le procedure ed i contratti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 216, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il medesimo dirigente di cui al comma 2 puo' avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del citato decreto legislativo n. 50/2016.
8. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui alla presente ordinanza residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il dirigente del Settore protezione civile e rischio alluvioni della Regione Toscana di cui al comma 2 puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
9. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 8 da parte del Dipartimento della Protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Toscana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.
10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
11. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
12. Il dirigente del Settore Protezione civile e rischio alluvioni della Regione Toscana di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2016

Il Capo del Dipartimento
della protezione civile
Curcio


 
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