Gazzetta n. 197 del 24 agosto 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 agosto 2016
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra. (Ordinanza n. 370).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2016 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 360 del 14 luglio 2016 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra.»;
Vista la nota del 12 luglio 2016 del presidente della Regione autonoma della Sardegna;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera c), della legge n. 225/1992, con cui e' stabilito che per l'attuazione delle iniziative per la riduzione del rischio residuo, da effettuare durante lo stato d'emergenza, si puo' provvedere mediante ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita';
Ravvisata, quindi, la necessita' di adottare ogni iniziativa utile volta a consentire, alla predetta Amministrazione, di potenziare il sistema regionale di protezione civile avvalendosi di risorse finanziarie gia' disponibili nel bilancio regionale;
Ritenuto, quindi, che le esigenze prospettate dalla regione siano meritevoli di accoglimento;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1
Interventi di riduzione del rischio residuo

1. Nell'ambito della realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo in connessione all'evento di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2016 e per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento delle criticita' evidenziate nella realizzazione del sistema di protezione civile della Regione autonoma della Sardegna, tra cui il completamento della rete idrotermopluviometrica, gli interventi di manutenzione straordinaria sulla stessa rete e sul radar meteorologico di Monte Rasu, l'integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, l'allestimento della sala operativa unificata SORI e del centro funzionale decentrato, la realizzazione di una piattaforma informatica unitaria, il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 360 del 14 luglio 2016 provvede, con i poteri e le deroghe previste nella predetta ordinanza, alla piu' rapida conclusione e stipula di specifici accordi di programma con i soggetti ordinariamente competenti, corredati dai relativi cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere per la realizzazione degli interventi con l'indicazione della copertura finanziaria, nonche' all'adozione di protocolli, procedure e linee guida per l'attuazione delle finalita' previste dal presente articolo, comprese le azioni di monitoraggio da condurre anche in regime ordinario.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede nel limite di euro 2.535.000,00 a valere: sulla UPB S04.03.005 - capitolo SC04.5068 per euro 100.000,00 e sulla UPB S04.03.006 - capitolo SC04.5072 per euro 1.635.000,00 del bilancio di previsione 2016 della Regione autonoma della Sardegna, e sulla UPB S04.02.202 - capitolo SC04.0010 per euro 800.000,00 del bilancio di previsione 2016 di ARPA Sardegna.
3. La Regione autonoma della Sardegna ed ARPA Sardegna sono autorizzate a trasferire le predette risorse sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 360/2016.
4. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 agosto 2016

Il Capo del Dipartimento: Curcio


 
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