Gazzetta n. 197 del 24 agosto 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 luglio 2016, n. 162
Regolamento recante: «Trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilita' degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata».


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ove e' previsto che all'acquisizione da parte della scuola della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale segua il profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione del PEI, e l'articolo 15 della medesima legge che istituisce i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica articolati a livello di singola istituzione scolastica e di provincia;
Visti gli articoli 2 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53, concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la valutazione degli apprendimenti e della qualita' del sistema educativo di istruzione e di formazione;
Visto l'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca», che, al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, dispone che le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi identificativi degli alunni e che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalita' concernenti la possibilita' di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante disposizioni sulla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e, in particolare, il comma 181, lettera c), n. 6, della citata legge n. 107/2015, che, nell'esercizio delle deleghe in materia di inclusione scolastica, prevede la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;
Visti gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», relativi ai principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato e solo se indispensabili per svolgere attivita' istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 3 relativo al sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 contenente l'«Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il Regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 23 febbraio 2006, n. 185, recante «Modalita' e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305, «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196», e, in particolare, le schede n. 4 e 5 concernenti rispettivamente le «Attivita' propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico» e l'«Attivita' educativa, didattica e formativa e di valutazione»;
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, del 20 marzo 2008, in merito alle modalita' e i criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilita' (ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge del 5 giugno 2003 n. 131);
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2010, prot. n. 74, che definisce le modalita' di realizzazione e accesso all'Anagrafe alunni;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, espresso in data 15 ottobre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 7375 del 15 luglio 2016;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di disabilita' degli
alunni censiti in Anagrafe nazionale degli studenti

1. In attuazione dell'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 73, 86 e 95 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Anagrafe nazionale degli studenti raccoglie - in una partizione separata - i dati idonei a rilevare lo stato di disabilita' degli alunni, indispensabili per la loro integrazione scolastica, privi degli elementi identificativi degli alunni stessi (le diagnosi funzionali, di cui all'articolo 12, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il conseguente profilo dinamico-funzionale e il piano educativo individualizzato).
2. I tipi di dati e le operazioni eseguibili, indispensabili per le finalita' di rilevante interesse pubblico di cui al comma 1, sono individuati nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente Regolamento e sono trattati da parte dei soggetti indicati al paragrafo 3 dell'allegato tecnico, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 luglio 2016

Il Ministro: Giannini Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3326


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riportano i testi dei commi 3 e 4 dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Si riportano i testi dell'art. 3, dell'art. 12, comma
5, dell'art. 13, dell'art. 14, comma 1, lettera c) e
dell'art. 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento
ordinario:
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.»
«Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). -
(Omissis).
5. All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie
locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato
secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilita' di recupero,
sia le capacita' possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata
(Omissis).».
«Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
universita' si realizza, fermo restando quanto previsto
dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4 agosto
1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici
con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi e con altre attivita' sul territorio
gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti
locali, gli organi scolastici e le unita' sanitarie locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli
accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli
affari sociali e della sanita', sono fissati gli indirizzi
per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di
programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione
e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e
di socializzazione individualizzati, nonche' a forme di
integrazione tra attivita' scolastiche e attivita'
integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresi'
previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti
pubblici e privati ai fini della partecipazione alle
attivita' di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle universita' di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonche' di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la
dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'universita' di
interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla
peculiarita' del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare
nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti locali
e le unita' sanitarie locali possono altresi' prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine
di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e
l'integrazione, nonche' l'assegnazione di personale docente
specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo
per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con handicap
fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di
secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico
del personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge in modo da assicurare un rapporto
almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di
istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6,
lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado
sono garantite attivita' didattiche di sostegno, con
priorita' per le iniziative sperimentali di cui al comma 1,
lettera e), realizzate con docenti di sostegno
specializzati.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e didattica e
alla elaborazione e verifica delle attivita' di competenza
dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei
collegi dei docenti.
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti
all'universita' sono garantiti sussidi tecnici e didattici
specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di
cui alla lettera b) del comma 1, nonche' il supporto di
appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
destinate alla copertura degli oneri di cui al presente
comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'art. 16.».
«Art. 14 (Modalita' di attuazione dell'integrazione). -
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla
formazione e all'aggiornamento del personale docente per
l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione
scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 399, nel rispetto delle modalita' di coordinamento
con il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'art. 4 della legge 9
maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede altresi':
(Omissis).
c) a garantire la continuita' educativa fra i diversi
gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del
ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e
gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno
di eta'; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del
collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui
all'art. 4, secondo comma, lettera l), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su
proposta del consiglio di classe o di interclasse, puo'
essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
(Omissis).».
«Art. 15 (Gruppi di lavoro per l'integrazione
scolastica).- 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale
e' istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore
tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto
della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14, decimo
comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive
modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due
esperti delle unita' sanitarie locali, tre esperti
designati dalle associazioni delle persone handicappate
maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati
dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati
dal Ministero della pubblica istruzione entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
(Omissis).».
- Si riportano i testi degli articoli 2 e 3 della legge
28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77:
«Art. 2 (Sistema educativo di istruzione e di
formazione). - 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono
il sistema educativo di istruzione e di formazione, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) e' promosso l'apprendimento in tutto l'arco della
vita e sono assicurate a tutti pari opportunita' di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacita' e le competenze, attraverso conoscenze e
abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione
spirituale e morale, anche ispirata ai principi della
Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di
appartenenza alla comunita' locale, alla comunita'
nazionale ed alla civilta' europea;
c) e' assicurato a tutti il diritto all'istruzione e
alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno
di eta'; l'attuazione di tale diritto si realizza nel
sistema di istruzione e in quello di istruzione e
formazione professionale, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo,
attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle
persone in situazione di handicap a norma della legge 5
febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di
istruzione e formazione costituisce un dovere
legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di
diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere
viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui
all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo
introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e successive modificazioni. L'attuazione graduale del
diritto-dovere predetto e' rimessa ai decreti legislativi
di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della presente legge
correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale
fine dal piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3,
adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
dell'art. 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione
si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo
che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema
dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale,
concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle
bambine e dei bambini promuovendone le potenzialita' di
relazione, autonomia, creativita', apprendimento, e ad
assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunita'
educative; nel rispetto della primaria responsabilita'
educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione
integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua
autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza la
continuita' educativa con il complesso dei servizi
all'infanzia e con la scuola primaria. E' assicurata la
generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita'
di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola
dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di
gradualita' e in forma di sperimentazione le bambine e i
bambini che compiono i 3 anni di eta' entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto
all'introduzione di nuove professionalita' e modalita'
organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione e' costituito dalla
scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla
scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni.
Ferma restando la specificita' di ciascuna di esse, la
scuola primaria e' articolata in un primo anno, teso al
raggiungimento delle strumentalita' di base, e in due
periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo
grado si articola in un biennio e in un terzo anno che
completa prioritariamente il percorso disciplinare ed
assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo
ciclo; nel primo ciclo e' assicurato altresi' il raccordo
con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; e'
previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e
i bambini che compiono i sei anni di eta' entro il 31
agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che
li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto
delle diversita' individuali, lo sviluppo della
personalita', ed ha il fine di far acquisire e sviluppare
le conoscenze e le abilita' di base fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi
espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una
lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di
porre le basi per l'utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi
fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacita'
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di
educare ai principi fondamentali della convivenza civile;
la scuola secondaria di primo grado, attraverso le
discipline di studio, e' finalizzata alla crescita delle
capacita' autonome di studio ed al rafforzamento delle
attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce,
anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento
nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilita',
anche in relazione alla tradizione culturale e alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realta'
contemporanea; e' caratterizzata dalla diversificazione
didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della
personalita' dell'allievo; cura la dimensione sistematica
delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e
le capacita' di scelta corrispondenti alle attitudini e
vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla
prosecuzione delle attivita' di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione
europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di
istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si
conclude con un esame di Stato, il cui superamento
costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso
il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su
di essi, e' finalizzato a sviluppare l'autonoma capacita'
di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e
sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo
delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie;
il secondo ciclo e' costituito dal sistema dei licei e dal
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le
qualifiche si possono conseguire in alternanza
scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei
licei comprende i licei artistico, classico, economico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico,
tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico,
economico e tecnologico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei
hanno durata quinquennale; l'attivita' didattica si
sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e
prevede altresi' l'approfondimento delle conoscenze e delle
abilita' caratterizzanti il profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi; i licei si concludono con
un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo
necessario per l'accesso all'universita' e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
quinto anno da' accesso all'istruzione e formazione tecnica
superiore (7);
h) ferma restando la competenza regionale in materia di
formazione e istruzione professionale, i percorsi del
sistema dell'istruzione e della formazione professionale
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai
quali conseguono titoli e qualifiche professionali di
differente livello, valevoli su tutto il territorio
nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di
prestazione di cui alla lettera c); le modalita' di
accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della
spendibilita' dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione
europea, sono definite con il regolamento di cui all'art.
7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche
costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e
formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e
le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del
sistema dell'istruzione e della formazione professionale di
durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame
di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita'
e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato
d'intesa con le universita' e con l'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la
possibilita' di sostenere, come privatista, l'esame di
Stato anche senza tale frequenza;
i) e' assicurata e assistita la possibilita' di
cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei,
nonche' di passare dal sistema dei licei al sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, e
viceversa, mediante apposite iniziative didattiche,
finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata
alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di
crediti certificati che possono essere fatti valere, anche
ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti,
nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g)
e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze
formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche
con periodi di inserimento nelle realta' culturali,
sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono
riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza
rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i
licei e le istituzioni formative del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa
rispettivamente con le universita', con le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con
il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore,
stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso
di studi, specifiche modalita' per l'approfondimento delle
conoscenze e delle abilita' richieste per l'accesso ai
corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai
percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un
nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che
rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identita'
nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni,
relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
anche collegata con le realta' locali.
Art. 3 (Valutazione degli apprendimenti e della
qualita' del sistema educativo di istruzione e di
formazione). - 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono
dettate le norme generali sulla valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione e degli
apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli studenti del
sistema educativo di istruzione e di formazione, e la
certificazione delle competenze da essi acquisite, sono
affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e
formazione frequentate; agli stessi docenti e' affidata la
valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al
periodo successivo; il miglioramento dei processi di
apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la
continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso una
congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarita';
b) ai fini del progressivo miglioramento e
dell'armonizzazione della qualita' del sistema di
istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche
periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli
studenti e sulla qualita' complessiva dell'offerta
formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in
funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le
funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione
considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti
nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove
organizzate dalle commissioni d'esame e su prove
predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli
obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in
relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo
anno.».
- Si riportano i testi dell'art. 13, comma 2-ter e
dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128 (Misure urgenti in materia di
istruzione, universita' e ricerca), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214:
«Art. 13 (Integrazione delle anagrafi degli studenti).
- (Omissis).
2-ter. Al fine di consentire il costante miglioramento
dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante
l'assegnazione del personale docente di sostegno, le
istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla
banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le
diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'art. 12 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi
identificativi degli alunni. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono definiti, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, i criteri e le modalita'
concernenti la possibilita' di accesso ai dati di natura
sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei
medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale
degli studenti la separazione tra la partizione contenente
le diagnosi funzionali e gli altri dati.
(Omissis).».
«Art. 15 (Personale scolastico). - (Omissis).
2. Al fine di assicurare continuita' al sostegno agli
alunni con disabilita', all'art. 2, comma 414, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: "La predetta percentuale e' rideterminata,
negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari
rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed e'
pari al 100 per cento a decorrere dall'anno scolastico
2015/2016.".
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 181, lettera
c), n. 6 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' dei seguenti:
(Omissis).
6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi
operanti a livello territoriale per il supporto
all'inclusione;».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.
- Si riportano i testi degli articoli 20, 21, 22, 73,
86, 95 e 154 comma 1, lettera g), del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario:
«Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformita' al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per
le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico
provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni
di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata
periodicamente.
Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari). - 1. Il trattamento di dati giudiziari da
parte di soggetti pubblici e' consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.
1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresi'
consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli
d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di
criminalita' organizzata stipulati con il Ministero
dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'art.
15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e
delle operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari). - 1. I soggetti pubblici
conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
delle liberta' fondamentali e della dignita'
dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attivita' istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di
regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere c),
d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita'
perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati
che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine
di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione e' prestata per la verifica
dell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato
ad accedervi e permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi,
registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione
scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza
della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
(Omissis).».
«Art. 73 (Altre finalita' in ambito amministrativo e
sociale). - 1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito
delle attivita' che la legge demanda ad un soggetto
pubblico, le finalita' socio-assistenziali, con particolare
riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione
in favore di giovani o di altri soggetti che versano in
condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di
soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi
compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare,
di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in
relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di
adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento
al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito
delle attivita' che la legge demanda ad un soggetto
pubblico, le finalita':
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la
fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello
sport, con particolare riferimento all'organizzazione di
soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o
all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo
pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto
previsto dall'art. 53, con particolare riferimento ai
servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in
materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa
del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al
lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa
locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.».
«Art. 86 (Altre finalita' di rilevante interesse
pubblico). - 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e
85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalita', perseguite
mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari,
relative alle attivita' amministrative correlate
all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternita' e di interruzione
volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a
quelle svolte per la gestione di consultori familiari e
istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la
degenza delle madri, nonche' per gli interventi di
interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare
riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche
avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i
servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria
ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo
preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle
misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle
persone handicappate effettuati, in particolare, al fine
di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalita'
dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale
e familiare, nonche' interventi economici integrativi ed
altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione,
l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore
di handicap, nonche' il collocamento obbligatorio nei casi
previsti dalla legge;
3) realizzare comunita-alloggio e centri socio
riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle
associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati
nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'art. 85, comma 4.».
«Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari). - 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di istruzione e di
formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario, con particolare riferimento a quelle svolte
anche in forma integrata.».
«Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi
dell'Ufficio e in conformita' al presente codice, ha il
compito di:
(Omissis);
g) esprimere pareri nei casi previsti;
(Omissis).».
- Si riportano i testi degli articoli 1, 2 e 3 del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione
delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c),
della L. 28 marzo 2003, n. 53), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103:
«Art. 1 (Diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione). - 1. La Repubblica promuove l'apprendimento in
tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari
opportunita' di raggiungere elevati livelli culturali e di
sviluppare le capacita' e le competenze, attraverso
conoscenze e abilita', generali e specifiche, coerenti con
le attitudini e le scelte personali, adeguate
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro,
anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed
europea.
2. L'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della
Costituzione, nonche' l'obbligo formativo, introdotto
dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati,
secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto
all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto
all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. Tale
diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di
formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e
dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche
attraverso l'apprendistato di cui all'art. 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le
scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo
2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione
definiti a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione.
4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano
provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei
propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere,
devono dimostrare di averne la capacita' tecnica o
economica e darne comunicazione anno per anno alla
competente autorita', che provvede agli opportuni
controlli.
5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione
del diritto di cui al comma 3 non e' soggetta a tasse di
iscrizione e di frequenza.
6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di
formazione come previsto dal presente decreto costituisce
per tutti ivi compresi, ai sensi dell'art. 38 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i
minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre
che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi
dell'art. 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato
come previsto dall'art. 5.
7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati
interventi, l'integrazione nel sistema educativo di
istruzione e formazione delle persone in situazione di
handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di
cui al presente articolo si realizza con le gradualita' e
modalita' previste dall'art. 6.
Art. 2 (Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione
e alla formazione). - 1. Il diritto-dovere ha inizio con
l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, fatta salva la possibilita' di frequenza della
scuola dell'infanzia di cui al medesimo decreto
legislativo.
2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in
raccordo con le istituzioni del sistema educativo di
istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti
servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini
della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo,
sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati
e documentati.
3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo
del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema
dei licei o del sistema di istruzione e formazione
professionale di cui all'art. 1, comma 3, fino al
conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di eta', fatto salvo il limite di
frequentabilita' delle singole classi ai sensi dell'art.
192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, nonche' quello derivante dalla contrazione di una
ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione e'
effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o
presso quelle del sistema di istruzione e formazione
professionale che realizzano profili educativi, culturali e
professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche
professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se
rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28
marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui
all'art. 7, comma 1, lettera c), della legge medesima.
5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli
alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e
formative, nonche' i soggetti che assumono con il contratto
di apprendistato, di cui all'art. 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore
aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto
articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e
valorizzazione della persona umana secondo percorsi
formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e
finalizzati al pieno successo formativo.
Art. 3 (Sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti). - 1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi
scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli
studenti e dei dati relativi alla valutazione degli
studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria,
avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del
medesimo Ministero. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca acquisisce dalle
istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati
personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri
dati utili alla prevenzione e al contrasto della
dispersione scolastica (3).
2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, gia'
costituite ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate
in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati
sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei
singoli studenti a partire dal primo anno della scuola
primaria.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali
degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione,
anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5
del presente decreto, nonche' il coordinamento con le
funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per
l'impiego in materia di orientamento, informazione e
tutorato.
4. Con apposito accordo tra il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' assicurata l'integrazione delle
anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale
delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede
a:
a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei
flussi informativi;
b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi;
c) definire l'insieme delle informazioni che permettano
la tracciabilita' dei percorsi scolastici e formativi dei
singoli studenti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riportano i testi dell'art. 3, comma 2, dell'art.
4, comma 1 e dell'art. 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di
indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unita'
sanitarie locali in materia di alunni portatori di
handicap), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile
1994, n. 79:
«Art. 3 (Diagnosi funzionale). - (Omissis).
2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unita'
multidisciplinare composta: dal medico specialista nella
patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria
infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli
operatori sociali in servizio presso la unita' sanitaria
locale o in regime di convenzione con la medesima. La
diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi
clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si
acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e
l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica
preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono
attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:
a) i dati anagrafici del soggetto;
b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo
familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo
di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).
(Omissis).
Art. 4 (Profilo dinamico funzionale). - 1. Ai sensi
dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il
profilo dinamico funzionale e' atto successivo alla
diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un
primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile
livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap
dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei
tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene
redatto dall'unita' multidisciplinare di cui all'art. 3,
dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati
della scuola, che riferiscono sulla base della diretta
osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in
situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari
dell'alunno.
(Omissis).
Art. 5 (Piano educativo individualizzato). - (Omissis).
2. Il P.E.I. e' redatto, ai sensi del comma 5 del
predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari
individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante
curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con
la partecipazione dell'insegnante operatore
psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli
esercenti la potesta' parentale dell'alunno.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
21 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, supplemento
ordinario.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario.
- Si riportano i testi degli articoli 2, 3 e 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalita' e
criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in
situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7,
della L. 27 dicembre 2002, n. 289», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115:
«Art. 2 (Modalita' e criteri). - 1. Ai fini della
individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di
handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta
documentata dei genitori o degli esercenti la potesta'
parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi
accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi
in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e
comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della
richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un
verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in
situazione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca
l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva
accertata con riferimento alle classificazioni
internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'
nonche' la specificazione dell'eventuale carattere di
particolare gravita' della medesima, in presenza dei
presupposti previsti dal comma 3 del predetto art. 3. Al
fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli
accertamenti sono preordinati, il verbale indica
l'eventuale termine di rivedibilita' dell'accertamento
effettuato.
3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono
propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale
dell'alunno, cui provvede l'unita' multidisciplinare,
prevista dall'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri
di classificazione di disabilita' e salute previsti
dall'Organizzazione Mondiale della Sanita'. Il verbale di
accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilita' ed
il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono
trasmessi ai genitori o agli esercenti la potesta'
parentale o la tutela dell'alunno e da questi
all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto,
ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti
conseguenti.
Art. 3 (Attivazione delle forme di integrazione e di
sostegno). - 1. Alle attivita' di cui ai commi 1 e 3 del
precedente art. 2 fa seguito la redazione del profilo
dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato
previsti dall'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, da definire entro il 30 luglio per gli
effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
2. I soggetti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede
di formulazione del piano educativo individualizzato,
elaborano proposte relative alla individuazione delle
risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero
delle ore di sostegno.
3. Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e
le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie, nel quadro
delle finalita' della legislazione nazionale e regionale
vigente in materia adottano accordi finalizzati al
coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per
garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione
dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi,
ai sensi del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333. Gli accordi sono finalizzati anche
all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli
interventi realizzati ed alla influenza esercitata
dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di
handicap, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 febbraio 1994.
Art. 4 (Situazione di handicap di particolare gravita'
ed autorizzazione al funzionamento dei posti di sostegno in
deroga). - 1. L'autorizzazione all'attivazione di posti di
sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma
dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' disposta dal dirigente preposto all'Ufficio
Scolastico Regionale sulla base della certificazione
attestante la particolare gravita' di cui all'art. 2, comma
2 del presente decreto.».
- Il decreto 7 dicembre 2006, n. 305 (Regolamento
recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari
trattati e delle relative operazioni effettuate dal
Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante Codice in materia di protezione dei dati
personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
gennaio 2007, n. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge
del 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 giugno 2003, n. 132.
«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo). - (Omissis).
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 13, comma 2 ter, del
decreto-legge n. 104 del 2013, nonche' degli articoli 73,
86 e 95 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 12, comma 5, della citata
legge n. 104 del 1992, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 196 del
2003, si veda nelle note alle premesse.

 

Allegato tecnico
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI RELATIVI AGLI ALUNNI CON
DISABILITA' NELLA PARTIZIONE DEDICATA DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI
STUDENTI
Premessa.
In applicazione dell'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 73, 86 e 95 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vengono realizzate nuove funzionalita' dell'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS), finalizzate al trattamento delle informazioni relative alle certificazioni delle A.S.L, alle diagnosi funzionali rilasciate agli alunni con disabilita', nonche' al profilo dinamico-funzionale e al Piano educativo individualizzato (PEI), di cui all'articolo 12, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, necessarie per l'assegnazione del personale docente di sostegno (legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 13).
Col fine di favorire il costante miglioramento dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilita' mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono, per via telematica alla partizione costituita dal presente regolamento nella banca dati dell'ANS, la citata documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, redatta in conformita' di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap» e successivo «Regolamento recante modalita' e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289» (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185), secondo le modalita' e le cautele descritte nel presente allegato, che costituisce parte integrante del decreto ministeriale n. 162/2016.
In particolare, la domanda per richiedere l'assegnazione dell'insegnante di sostegno e' presentata su istanza dei genitori (o degli esercenti la potesta' parentale o la tutela dell'alunno) all'istituzione scolastica, allegando alla richiesta la seguente documentazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185, articolo 2):
a) la certificazione dello stato di handicap o dello stato di handicap in situazione di gravita' ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) diagnosi funzionale dell'alunno cui provvede l'unita' multidisciplinare prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.
A seguito della predetta istanza vengono redatti presso l'istituzione scolastica i seguenti ulteriori documenti previsti dall'articolo 12, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185, articolo 3):
c) il profilo dinamico funzionale alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori dell'alunno, l'unita' multidisciplinare prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola (articolo 12, comma 5, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994);
d) il piano educativo individualizzato, formulato dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (dagli operatori sanitari individuati dalle USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potesta' parentale dell'alunno), in cui viene esplicitata la proposta relativa all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006 n. 185, articolo 3, comma 2).
L'istituzione scolastica, raccolta e redatta la predetta documentazione, provvede a caricarla, priva degli elementi identificativi diretti degli interessati, nella partizione costituita dal presente regolamento nell'ANS, affinche' i «Gruppi di Lavoro per l'integrazione scolastica» (previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 104/1992), accedendo in sola visione ai predetti documenti, possano esprimere il parere motivato sulle ore di sostegno richieste dall'istituzione scolastica sul singolo caso. Il parere del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica, relativo al singolo studente, e' caricato nella partizione costituita nell'ANS per essere successivamente visionato dal Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale (ora ATP), per i successivi provvedimenti di competenza. Si precisa che il parere espresso dal Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica riguardo alle ore di sostegno da attribuire all'alunno disabile, necessario per la corretta assegnazione del personale docente di sostegno, e' privo di dati personali.
I Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica sono istituiti presso ogni ATP e sono composti da: un ispettore tecnico nominato dal dirigente ATP, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unita' sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative a livello provinciale. I Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica hanno compiti di consulenza per le scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unita' sanitarie locali per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonche' elaborare proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione dell'alunno con disabilita' (articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185 e articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122). Tutti i componenti sono formalmente designati per il trattamento dei dati presenti nella partizione costituita in ANS dal dirigente ATP; copia delle designazioni che includono l'accesso alla partizione in ANS secondo le modalita' indicate nel successivo paragrafo 3.2, vengono trasmesse al MIUR che provvede alla relativa profilatura. Nell'incarico trasmesso al MIUR viene precisato l'Ufficio territoriale presso il quale operano i componenti del Gruppo per l'integrazione scolastica e le funzioni svolte.
Preso atto della richiesta della scuola e del parere del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici territoriali, accedendo in sola visione ai dati presenti nella partizione costituita in ANS e ai dati dell'ANS secondo le modalita' indicate nel successivo paragrafo 3.3, procedono all'assegnazione delle risorse di sostegno come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (in particolare articoli 2 e 5), per istituzione scolastica, sulla base del contingente provinciale di cui dispongono.
Il contingente provinciale viene definito dagli Uffici scolastici regionali sulla base delle istruzioni e delle indicazioni contenute nella circolare che viene annualmente emanata dal MIUR per la rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, con la quale vengono quantificate a livello nazionale e ripartite a livello regionale le dotazioni organiche comuni e di sostegno.
Gli Uffici scolastici regionali, in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individuano le modalita' di distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili. Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilita', sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 81 (sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, per quel che concerne le classi che accolgono gli alunni disabili).
L'assegnazione avviene attraverso tre fasi, di cui si e' tenuto conto nello sviluppo del processo informativo; e, piu' precisamente:
I. assegnazione dell'Organico di diritto da parte dell'amministrazione, sia a livello nazionale che per ambiti regionali, sulla base delle esigenze comunicate dalle istituzioni scolastiche, per il tramite degli USR visti i pareri espressi dai Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica (l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha stabilito «al fine di assicurare continuita' al sostegno degli alunni con disabilita'», la percentuale della consistenza organica del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007; tale percentuale e' stata rideterminata negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, ed e' pari al 100% a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016);
II. assegnazione dell'Organico di fatto (avvio anno scolastico) per la stabilizzazione dei posti a seguito, per esempio, di richieste di trasferimenti in altra scuola, alunni ripetenti, nuove iscrizioni;
III. deroghe concesse in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010. Nel caso in cui la famiglia richieda, in presenza di disabilita' grave ai sensi dell'articolo 3 delle legge n. 104/1992, l'attribuzione di ore di sostegno in deroga, sulla base delle «effettive esigenze» di cui all'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi della sentenza n. 80/2010 della Corte costituzionale, il dirigente scolastico procede ad inoltrare la richiesta della famiglia all'Ufficio scolastico regionale. Unicamente in questo caso, poiche' le deroghe sono concesse a specifico alunno sulla base dell'analisi della particolare condizione e non genericamente assegnate alla scuola, l'Ufficio scolastico regionale accede alla partizione costituita in ANS, previa autorizzazione del dirigente scolastico che ha ricevuto l'istanza, per visualizzare i dati sensibili relativi alla disabilita' dell'alunno di cui al successivo Tracciato record. L'accesso da parte dell'USR ai dati e' effettuato nel pieno rispetto del principio di tutela dei dati privati identificativi dell'alunno. Si sottolinea che, come piu' in dettaglio descritto nei successivi paragrafi 2 e 3 del presente documento, l'accesso a tali dati avviene solo attraverso le specifiche funzioni del sistema informativo del MIUR, esclusivamente per l'alunno oggetto della richiesta di ore di sostegno in deroga e previa esplicita e preventiva autorizzazione da parte del dirigente scolastico; l'accesso delle funzioni del sistema informativo ai dati e' permesso dalla chiave che consente di decodificare e leggere i dati sensibili presenti nella partizione costituita con il presente regolamento (cfr. infra 2).
Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'ANS e' utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello decreto legislativo n. 76 del 2005 anche per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, vengono individuate di seguito le Direzioni generali centrali che hanno titolo ad accedere, in sola visualizzazione, ai dati di sintesi presenti nella partizione di ANS e nell'ANS stessa, secondo le modalita' indicate nel successivo paragrafo 3.4.
In particolare, poiche' con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' stabilito che:
la Direzione generale per il personale scolastico svolge, tra le altre, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero relativi alla «definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale (articolo 5, comma 6, lettera e));
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica svolge, tra le altre, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero relativi a:
a) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo (articolo 7, comma 5, lettera p);
b) gestione dell'Anagrafe degli alunni, dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati e dell'Anagrafe della ricerca, in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy (articolo 7, comma 5, lettera r), le suddette Direzioni generali accedono, quindi, in sola visualizzazione, ai dati di sintesi presenti nella partizione di ANS e nell'ANS stessa, secondo le modalita' indicate nel successivo paragrafo 3.4.
Tutto cio' premesso, in attuazione del citato articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nel presente Allegato tecnico vengono definiti i tipi di dati sensibili relativi agli alunni con disabilita' per i quali e' consentito il relativo trattamento da parte del MIUR, degli Uffici scolastici per ambito territoriale/Direzioni generali regionali e delle Istituzioni scolastiche, nonche' dei «Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica», ai fini dell'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali connesse alla corretta assegnazione del personale docente di sostegno, ciascuno nell'ambito della propria competenza, come meglio evidenziato nei profili piu' avanti descritti. 1. Tracciato record.
Le informazioni da trattare sono quelle di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario) e relative alle certificazioni rilasciate dalle ASL e alle diagnosi funzionali.

Parte di provvedimento in formato grafico
2. Modalita' trasmissione dati.
La soluzione realizzata utilizza, per gestire i dati indicati nel paragrafo 1 di questo documento, delle aree dati specifiche, distinte sia dal punto di vista logico che fisico dagli altri dati della ANS che consentono di raccogliere e di trattare i dati sulla disabilita' degli alunni nel rispetto della disciplina in materia di sicurezza e tutela dei dati personali ed, in particolare, dei dati sensibili. L'accesso a queste aree per i diversi profili utente, come meglio specificato nel paragrafo 3, avviene attraverso funzionalita' web internet erogate dall'infrastruttura del sistema informativo del MIUR (SIDI) utilizzando il protocollo HTTPS.
La figura 1 riportata l'architettura funzionale (vista utente) della soluzione adottata.

Parte di provvedimento in formato grafico

Il sistema garantisce che:
i dati idonei a rilevare lo stato di disabilita' relativi agli alunni presenti in ANS siano trattati dalla scuola di attuale frequenza;
nei passaggi di grado, la scuola che accetta l'iscrizione, per l'anno successivo, di un alunno per il quale all'atto dell'iscrizione il genitore abbia indicato la presenza di disabilita' e la volonta' di richiedere il docente di sostegno, possa visualizzare tutte le informazioni gestite dalla scuola di attuale frequenza, in quanto informazioni funzionali alla gestione dell'organico e dell'organico di sostegno in particolare.
Le istituzioni scolastiche inseriscono, nella partizione dell'ANS costituita con il presente regolamento, i dati personali di cui al precedente Tracciato record, utilizzando le funzionalita' del sistema informativo del MIUR (SIDI) realizzate specificamente per consentire l'accesso riservato alla partizione costituita in ANS, attraverso profili dedicati (vedi paragrafo 3).
Per l'esclusivo utilizzo nei limitati casi in cui i dati sensibili devono essere associati all'interessato, il sistema prevede che il collegamento tra la partizione in esame e l'ANS avvenga esclusivamente attraverso una chiave numerica.
A garanzia della sicurezza sulla base dati, tale chiave numerica di collegamento tra la partizione in esame e l'ANS e' registrata in un formato crittografato e non viene mai visualizzata.
Anche i file che contengono le certificazioni di disabilita', le diagnosi funzionali, il profilo dinamico funzionale ed il PEI trasmessi dalla scuola in formato pdf per gestire il fascicolo degli alunni disabili sono criptati e visibili solo tramite apposite funzioni dedicate alle singole classi di utenti (ogni utente accede ai dati di competenza). Inoltre, le istituzioni scolastiche provvedono, prima di effettuare l'operazione di caricamento dei file, ad eliminare dalla documentazione tutti gli elementi identificativi diretti degli interessati cancellando tutte le informazioni anagrafiche dell'alunno.
Per la cifratura sia della chiave numerica di collegamento tra la partizione dati degli alunni disabili e l'ANS che dei file pdf che contengono le certificazioni di disabilita', e' utilizzato l'algoritmo AES (Advanced Encryption Standard), un algoritmo di cifratura a blocchi con chiavi di lunghezza pari 128 bit. Viene creata una chiave ad hoc per l'applicazione. La chiave utilizzata e' custodita in un file di properties separato dall'applicazione e posizionato su una cartella dell'application server ad accesso limitato e controllato; in particolare la cartella viene configurata in modo da poter essere accessibile esclusivamente dal software applicativo che utilizza la chiave di cifratura.
Nelle figure 2, 3 e 4 sono schematizzati i processi di interazione e di accesso alle diverse aree dati per ogni profilo utente coinvolto nel processo; in particolare, lo schema riportato in figura 4 si riferisce al processo di interazione per la consultazione del fascicolo dell'alunno, da parte dell'utente con profilo «Ufficio scolastico per ambito territoriale», nel caso di assegnazione dei posti in deroga stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010 (vedi paragrafo 3.3).

Parte di provvedimento in formato grafico

La modalita' di acquisizione dei dati del tracciato nell'area dedicata alla disabilita' avviene:
tramite upload per i file pdf relativi ai campi numero 5, 11, 16, 18 del tracciato record descritto nel paragrafo 1 (i file, al momento della registrazione sul SIDI, sono automaticamente rinominati con riferimento alla sola data dell'operazione e criptati in modo da essere consultabili solo tramite funzioni da parte dei soli utenti autorizzati);
attraverso una applicazione web e l'acquisizione on-line delle informazioni, per gli altri dati del tracciato.
Il sistema conserva tutte le informazioni relative allo stesso alunno nei diversi anni scolastici al fine di consentire alla scuola, che ha la responsabilita' di gestire il fascicolo dell'alunno, di ritrovare tutte le informazioni di cui ha bisogno per istruire la pratica per l'assegnazione delle ore di sostegno e al MIUR di provvedere ad assicurare «forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore» a garanzia della continuita' educativa (legge n. 104/1992, articolo 14, comma 1, lettera c).
I dati verranno cancellati definitivamente ed in modo sicuro ed irreversibile al momento dell'interruzione della frequenza dell'alunno dal sistema di istruzione primaria o secondaria (vedi paragrafo 4).
Quando l'alunno con disabilita' cambia scuola (trasferimento o passaggio ad altro grado), la scuola di nuova frequenza ha la possibilita' di accedere ai dati dello stesso alunno presenti nello schema «Alunni disabili», mentre per gli utenti che operano nella scuole di provenienza i dati non saranno piu' disponibili.
Tutte le operazioni sui dati eseguite dalle diverse tipologie di utenti sono registrate e conservate in appositi file di log, all'interno dei quali, per ogni accesso effettuato sui dati sono riportate le seguenti informazioni:
codice utente;
data e ora dell'operazione;
funzionalita' utilizzata;
operazione effettuata (inserimento, rettifica, cancellazione, visualizzazione).
L'integrita' e l'inalterabilita' di tali file di log e' garantita dall'applicazione delle politiche di sicurezza delle informazioni del Sistema informativo dell'istruzione.
I log vengono conservati per un periodo pari a 24 mesi. 3. Profili di accesso.
Ogni utente che utilizza l'applicazione del SIDI e' collegato a un profilo che determina le funzionalita' che puo' utilizzare e quali azioni puo' compiere. Per le finalita' descritte nel presente documento sono stati creati quattro distinti profili di accesso, di seguito descritti. L'assegnazione degli utenti al singolo profilo e la conseguente abilitazione all'uso delle funzioni, viene effettuata attraverso le funzioni dell'applicazione gestione Utenze presente nel portale SIDI disponibile per tutti i referenti della sicurezza (centrali, regionali e provinciali). 3.1. Profilo utente scuola.
Le istituzioni scolastiche raccolgono e trattano i dati sensibili relativi allo stato di salute degli alunni iscritti/frequentanti la scuola, ai fini dell'assegnazione del docente di sostegno, dell'elaborazione del Profilo dinamico funzionale e della stesura del Piano educativo individualizzato.
Il profilo e' assegnato al Dirigente scolastico.
Le funzionalita' abilitate per questo profilo sono:
Inserimento dei dati sensibili di cui al Tracciato record del presente allegato (cfr. § 1), delle certificazioni e delle diagnosi funzionali riferite agli alunni con disabilita' frequentanti l'istituzione scolastica e delle richieste di sostegno relative al numero di:
ore di sostegno richieste per l'anno in corso organico di diritto;
ore di sostegno richieste per l'anno in corso organico di fatto;
ore di sostegno richieste per l'anno in corso in deroga in base alla sentenza della corte costituzionale n. 80/2010 (registrare 0 ove non richieste).
Abilitazione alla consultazione: in caso di inserimento delle ore di sostegno in deroga, l'utente dispone di una specifica funzione che consente di abilitare e disabilitare l'ufficio scolastico territoriale alla consultazione dei dati di disabilita' e anagrafici del singolo alunno. L'abilitazione riguarda singoli specifici utenti (titolari dell'USR o loro collaboratori) incaricati formalmente a tale eventuale consultazione per il trattamento dei dati sensibili al fine di assegnare ore di sostegno anche in deroga. L'operazione sara' tracciata sul sistema in appositi log contenenti le seguenti informazioni:
codice utente;
data e ora dell'operazione;
codice utente autorizzato;
codice alunno per il quale e' stata fornita l'abilitazione alla consultazione.
L'integrita' e l'inalterabilita' di tali file di log e' garantita dall'applicazione delle politiche di sicurezza delle informazioni del Sistema informativo dell'istruzione.
Modifica dei dati relativi agli alunni appartenenti alla propria istituzione scolastica.
Ricerca e consultazione di tutti gli alunni appartenenti alla propria istituzione scolastica; nonche', in forma analitica e sintetica, delle informazioni relative alle richieste di sostegno registrate dalla scuola e/o assegnate dall'Ufficio scolastico (le informazioni sono prospettate per singola scuola, sede di organico). 3.2. Profilo gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica.
Il Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica puo' visualizzare tutti i documenti che recano i dati idonei a rilevare lo stato di disabilita' degli alunni per i quali le istituzioni scolastiche hanno registrato informazioni finalizzate alla richiesta dell'assegnazione del docente di sostegno; tali documenti, come indicato nel paragrafo 2, prima del caricamento sul sistema da parte della scuola, sono privati, sempre a cura della scuola, dei dati anagrafici dell'alunno.
Il profilo e' assegnato al componente o ai componenti (massimo tre) del Gruppo formalmente nominati dal dirigente ATP e all'uopo specificatamente incaricati, scelti tra il personale dell'amministrazione scolastica.
Le funzionalita' abilitate per questo profilo sono:
Inserimento del proprio parere relativo all'assegnazione del docente di sostegno per singolo alunno.
Consultazione di tutte le informazioni dell'alunno registrate dalla scuola e gia' indicate nel tracciato del presente allegato. 3.3. Profilo ufficio scolastico per ambito territoriale e Direzione generale regionale
Il profilo e' assegnato al personale dell'Ufficio per ambito territoriale e della Direzione generale regionale responsabile delle procedure dell'organico di sostegno.
Le funzionalita' abilitate per questo profilo sono:
Inserimento del numero delle ore assegnazione per il sostegno (ore assegnate in Organico di diritto, ore assegnate in Organico di fatto, ore di sostegno assegnate in deroga in base alla sentenza della corte costituzionale n. 80/2010).
Consultazione delle informazioni relative agli alunni disabili necessarie ai fini dell'assegnazione del personale docente di sostegno. Il personale autorizzato visualizza le richieste della scuola e la valutazione del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica.
In particolare, con riferimento alla richiesta effettuata dalla scuola visualizza:
le ore di sostegno organico di diritto richieste dalla scuola;
le ore di sostegno organico di fatto richieste dalla scuola;
le ore di sostegno, richieste dalla scuola, in deroga in base alla sentenza della corte costituzionale n. 80/2010.
Solo nel caso di assegnazione dei posti in deroga stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, l'utente «Ufficio scolastico per ambito territoriale e Direzione generale», in applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006, puo' accedere anche alle informazioni anagrafiche dell'alunno. Tuttavia, prima di poter visualizzare i dati anagrafici, dovra' essere stato preventivamente ed espressamente abilitato da parte dell'istituzione scolastica che ha ricevuto specifica istanza da parte della famiglia interessata.
All'utente «Ufficio per ambito territoriale e della Direzione generale» sono resi disponibili anche i dati di riepilogo relativi a:
elenco delle classi presenti nella scuola;
numero totale degli alunni frequentanti per scuola;
numero degli alunni con disabilita' per scuola e tipo di disabilita';
numero alunni con valutazioni del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica.
Il suddetto elenco e' prodotto solo per le scuole che fanno parte del territorio di competenza dell'ufficio interrogante (su base regionale e/o provinciale). Si specifica che tali elenchi riportano solo dati numerici relativi alla consistenze degli alunni per classe e sono pertanto privi di qualsiasi informazione che possa consentire di individuare i singoli alunni frequentanti. 3.4. Profilo amministrazione centrale.
Il profilo «Amministrazione centrale» e' assegnato agli utenti delle Direzioni generali centrali gia' indicate nella premessa di questo documento: la Direzione generale per il personale scolastico e la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.
Le funzionalita' abilitate per questo profilo sono:
Consultazione dei dati di sintesi a livello regionale e provinciale relativi a:
totale frequentanti;
numero disabili;
numero alunni con valutazioni del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica;
numero alunni con ore assegnate;
tipo di disabilita' (codice).
I dati di sintesi di cui al precedente elenco provengono dalla partizione costituita in ANS e dall'ANS stessa. 4. Procedure di storicizzazione e misure di sicurezza adottate.
I dati e la documentazione della disabilita' sono conservati nel sistema solo per il periodo di frequenza dell'alunno nel sistema nazionale di istruzione. Per ogni anno scolastico di frequenza vengono conservati tutti i dati ed i documenti inseriti per gestire la pratica annuale di richiesta del sostegno. All'uscita dal sistema scolastico e del percorso formativo tutti i dati e la relativa documentazione sono cancellati in modo irreversibile. Finche' l'alunno resta nel sistema scolastico, tutti i dati sono disponibili solo nell'area dati dedicata al fascicolo dell'alunno disabile. La cancellazione e' effettuata attraverso una procedura batch che e' calendarizzata a completamento delle attivita' di avvio dell'anno scolastico da parte delle istituzioni scolastiche (di norma nel corso del mese di settembre).
Le copie di sicurezza (backup) dei dati saranno conservate, come previsto dalle politiche generali di gestione del sistema informativo del MIUR, per un anno dalla data dell'operazione.
I dati relativi alla disabilita' e le relativa documentazione sono registrati in uno schema dati specifico separato dall'anagrafe nazionale degli alunni, gli utenti non autorizzati all'accesso ai dati, incluso l'amministratore della base dati, grazie alle tecniche di crittografia delle chiavi e dei documenti, non hanno alcun elemento per individuare l'alunno e/o per leggere la relativa documentazione. 5. Autenticazione degli utenti.
Con riferimento al servizio di autenticazione si rinvia a quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale prot. n. 74/2010. 6. Gestione delle utenze.
Con riferimento al processo con il quale si autorizza l'accesso alla partizione dell'Anagrafe nazionale degli studenti contenente i dati sensibili (gestione delle credenziali e modalita' di abilitazione degli utenti) si rinvia a quanto gia' descritto nel paragrafo 5 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale prot. n. 74/2010. 7. Accessibilita'.
L'applicazione per la raccolta ed il trattamento dei dati sensibili relativi agli alunni disabili verra' realizzata nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge n. 4/2004 («Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici») e successive disposizioni attuative (ivi inclusi: «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita' agli strumenti informatici», Modifiche dell'allegato A del decreto ministeriale 8 luglio 2005 e circolare n. 61/2013 di Agenzia per l'Italia Digitale sul tema accessibilita' dei siti web e servizi informatici).


 
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