IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Visto il decreto dirigenziale 23 maggio 2016, con il quale l'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S, con sede legale in Parc d'Affaires de Crecy 2, Rue Claude Chappe 69771 Saint Didier au Mont d'Or Cedex Lione (Francia), e' stata autorizzata, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PROLECTUS 50 WG registrato al n. 15549; Vista la nota del 31 maggio 2016 con la quale l'Impresa ha segnalato che nel testo del decreto sopra citato e nell'etichetta allegata e' stata erroneamente indicata la sede legale dell'Impresa medesima, da indicarsi in 10 A, Rue de la Voie Lactee, Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia); Vista la successiva nota dell'8 giugno 2016 con la quale l'Impresa ha segnalato, altresi', che il volume di irrorazione per l'impiego su fragola riportato in etichetta risulta non coerente con la prevista dose di prodotto per ettaro; Sentito l'Istituto valutatore che ha espresso parere favorevole alla variazione del volume di irrorazione da 7,5 hl/ha in 10 hl/ha relativamente all'impiego su fragola; Ritenuto di dover rettificare il decreto di autorizzazione del prodotto in questione, compresa l'etichetta che ne costituisce parte integrante, modificando sia l'indicazione della sede legale che quella relativa al volume di irrorazione su fragola ora previsto in «10 hl/ha» analogamente alle ulteriori colture autorizzate;
Decreta:
Il decreto dirigenziale 23 maggio 2016 concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario PROLECTUS 50 WG dell'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., ai sensi dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009» e' rettificato come di seguito riportato: la sede legale dell'Impresa e' «10 A, Rue de la Voie Lactee, Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia)»; dal testo dell'etichetta e' eliminata l'indicazione «Su fragola la dose d'impiego si riferisce a trattamenti con volume d'acqua di 7,5 hl». E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile di etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente. E' altresi' tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformita' alle nuove disposizioni. Il presente decreto di rettifica sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati». Roma, 21 giugno 2016
Il direttore generale: Ruocco
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