Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2016 (vai al sommario)
LEGGE 4 agosto 2016, n. 163
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della
programmazione finanziaria e di bilancio

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «hanno accesso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento».
2. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «agli articoli 11, 21, 33 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 21, 33 e 35»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I software utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
3. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «20 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «27 settembre»;
b) al comma 2, la lettera c) e' abrogata;
c) al comma 2, lettera d), le parole: «da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno»;
d) al comma 3, primo periodo, le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), d) ed e)».
4. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo:
1.1) le parole: «dell'articolo 11, comma 3, lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g)»;
1.2) le parole: «Patto di stabilita' interno» sono sostituite dalle seguenti: «concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali»;
2) al secondo periodo, le parole: «Il Patto di stabilita' interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla base di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), sono definiti»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
5. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, e' presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed e' trasmesso alle Camere entro il medesimo termine».
6. All'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;
b) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;
c) al comma 3, la lettera e) e' abrogata;
d) al comma 3, lettera f), le parole: «nonche' sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio» sono sostituite dalle seguenti: «sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonche' sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati»;
e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Qualora, nell'imminenza della presentazione del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 puo' essere presentata alle Camere come annesso al DEF»;
f) al comma 6, primo periodo, le parole: «all'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 1-bis, secondo periodo»;
g) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonche' le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.
10-ter. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, e' evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui al comma 10-bis, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso».
7. All'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;
b) al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a)»;
c) al comma 1, la lettera d) e' abrogata;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Qualora, nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 puo' essere presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF».
8. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' abrogato.
9. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche»;
b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Accesso alle banche dati e pubblicita' di
elementi informativi
1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza
pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di
apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di
dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte
informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il
controllo della finanza pubblica, anche al fine di
consentirne la consultazione da parte dei membri del
Parlamento.
2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze
sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i
disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 21, 33 e
35 con i rispettivi allegati.
2-bis. I software utilizzati ai fini della
pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista
al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi
degli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
3. I decreti di variazione al bilancio adottati in
conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi
sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia
e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro
registrazione da parte della Corte dei conti.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le
proprie delibere entro dieci giorni dalla data della
registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove
questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data
della loro adozione.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n.
196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Ciclo e strumenti della programmazione
finanziaria e di bilancio
1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di
spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si
conforma al metodo della programmazione.
2. Gli strumenti della programmazione sono:
a) il Documento di economia e finanza (DEF), da
presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari;
b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare
alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le
conseguenti deliberazioni parlamentari;
c) (abrogata);
d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da
presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno;
e) il disegno di legge di assestamento, da presentare
alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
f) gli eventuali disegni di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere
entro il mese di gennaio di ogni anno;
g) gli specifici strumenti di programmazione delle
amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed
e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto
concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le
politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera
a), e' inviato, entro i termini ivi indicati, per il
relativo parere alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime
in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui
alla medesima lettera a).".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. Coordinamento della finanza pubblica degli
enti territoriali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei
propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli
obiettivi programmatici risultanti dal DEF.
2. Anche ai fini dell'attuazione dell'art. 21, comma
1-ter, lettera g), nella Nota di aggiornamento del DEF di
cui all'art. 10-bis, viene definito il quadro di
riferimento normativo per il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica da parte degli enti territoriali,
caratterizzato da stabilita', coerenza, conformita' ai
parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale
degli enti. Sulla base di quanto previsto dal periodo
precedente, in coerenza con gli obiettivi nazionali,
articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'art.
10, comma 2, lettera e), sono definiti gli interventi
necessari per il loro conseguimento distintamente per
regioni, province e comuni.
3. (abrogato).
4. (abrogato).",
- Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n.
196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 9. Rapporti con l'Unione europea in tema di
finanza pubblica
1. Il Programma di stabilita' e il Programma nazionale
di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea
e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque
nei termini e con le modalita' previsti dal Codice di
condotta sull'attuazione del patto di stabilita' e
crescita.
1-bis. Il progetto di documento programmatico di
bilancio per l'anno successivo, di cui all'art. 6 del
regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, e' presentato alla
Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed
e' trasmesso alle Camere entro il medesimo termine.
2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati
dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del
semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono
trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a
norma dei rispettivi regolamenti, nonche' dell'esercizio
delle attivita' di cui all'art. 4.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di
politica economica e di bilancio a livello dell'Unione
europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari, fornendo una
valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee
guida, nonche' delle loro implicazioni per l'Italia, anche
ai fini della predisposizione del Programma di stabilita' e
del Programma nazionale di riforma.".
- Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. Documento di economia e finanza
1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari, e' composto da tre sezioni.
2. La prima sezione del DEF reca lo schema del
Programma di stabilita', di cui all'art. 9, comma 1. Lo
schema contiene gli elementi e le informazioni richieste
dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e
dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di
stabilita' e crescita, con specifico riferimento agli
obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del
debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:
a) gli obiettivi di politica economica e il quadro
delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno
per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche
relativi alle amministrazioni centrali, alle
amministrazioni locali e agli enti di previdenza e
assistenza sociale;
b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in
corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al
precedente Programma di stabilita';
c) l'indicazione dell'evoluzione
economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e
per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con
le modalita' e i tempi indicati dal Codice di condotta
sull'attuazione del patto di stabilita' e crescita, le
previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di
riferimento, con evidenziazione dei contributi alla
crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi,
del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con
l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici
essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
in coerenza con gli andamenti macroeconomici;
c-bis) un confronto con le previsioni macroeconomiche
e di bilancio della Commissione piu' aggiornate e illustra
le differenze piu' significative tra lo scenario
macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della
Commissione, con particolare riferimento alle variabili
esogene adottate;
d) le previsioni per i principali aggregati del conto
economico delle amministrazioni pubbliche;
e) gli obiettivi programmatici definiti in coerenza
con quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per
ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al
prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui
alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di
cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle
eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo
strutturale del conto economico delle amministrazioni
pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
articolati per i sottosettori di cui alla lettera a), anche
ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, primo
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
f) l'articolazione della manovra necessaria per il
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e),
almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla
lettera a), nonche' un'indicazione di massima delle misure
attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti
obiettivi, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 3,
comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n.
243;
g) il prodotto potenziale e gli indicatori
strutturali programmatici del conto economico delle
pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di
riferimento;
h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo
e gli interventi che si intende adottare per garantirne la
sostenibilita';
i) le diverse ipotesi di evoluzione
dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di
previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del
prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di
interesse e del saldo primario;
l) informazioni sulle passivita' potenziali che
possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della
direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011.
3. La seconda sezione del DEF contiene:
a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa
delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e
degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi
programmatici indicati nel DEF e nella Nota di
aggiornamento di cui all'art. 10-bis;
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente,
almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di
cui al comma 2, lettera c), e, per la parte discrezionale
della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle
prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del
conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera
a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum
ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di
massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli
scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le
previsioni riportate nei precedenti documenti
programmatici, nonche' con l'indicazione della pressione
fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre
indicate le previsioni relative al debito delle
amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i
sottosettori di cui al comma 2, lettera a), nonche' le
risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate,
con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;
c) un'indicazione delle previsioni a politiche
invariate per i principali aggregati del conto economico
delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio
successivo;
d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio
successivo, del saldo di cassa del settore statale e le
indicazioni sulle correlate modalita' di copertura;
e) (abrogata);
f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle
previsioni dei conti dei principali settori di spesa,
almeno per il triennio successivo, con particolare
riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla
protezione sociale e alla sanita', sul debito delle
amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio,
nonche' sull'ammontare della spesa per interessi del
bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari
derivati.
4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda
sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di
formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma
3, lettera b).
5. La terza sezione del DEF reca lo schema del
Programma nazionale di riforma di cui all'art. 9, comma 1.
Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti
dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche
linee guida per il Programma nazionale di riforma. In
particolare, la terza sezione indica:
a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con
indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati
previsti e quelli conseguiti;
b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori
di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita';
c) le priorita' del Paese e le principali riforme da
attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la
compatibilita' con gli obiettivi programmatici indicati
nella prima sezione del DEF;
d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in
termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della
competitivita' del sistema economico e di aumento
dell'occupazione.
5-bis. Qualora, nell'imminenza della presentazione del
DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'art.
6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui
al comma 3 del medesimo art. 6 puo' essere presentata alle
Camere come annesso al DEF.
6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali
disegni di legge collegati alla manovra di finanza
pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per
materia, tenendo conto delle competenze delle
amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli
obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi
alla fissazione dei saldi di cui all'art. 21, comma 1-bis,
secondo periodo, nonche' all'attuazione del Programma
nazionale di riforma di cui all'art. 9, comma 1, anche
attraverso interventi di carattere ordinamentale,
organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i
termini per l'esame dei disegni di legge collegati.
7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi
nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione
territoriale degli interventi.
8. In allegato al DEF e' presentato il programma
predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonche'
lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo
all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
9. In allegato al DEF e' presentato un documento,
predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri
interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in
coerenza con gli obblighi internazionali assunti
dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui
relativi indirizzi.
10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla
spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con
riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili,
distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le
risorse destinate alle singole regioni, con separata
evidenza delle categorie economiche relative ai
trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti
locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
10-bis. In apposito allegato al DEF, predisposto dal
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati
forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo
triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile
selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di
benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT,
nonche' le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel
periodo di riferimento, anche sulla base delle misure
previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica
economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti
dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al
comma 5.
10-ter. Con apposita relazione, predisposta dal
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati
forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la
trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro
il 15 febbraio di ciascun anno, e' evidenziata l'evoluzione
dell'andamento degli indicatori di benessere equo e
sostenibile, di cui al comma 10-bis, sulla base degli
effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio
in corso.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette
alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i
risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di
finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese,
derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio
adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono
tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti
rispetto alle valutazioni originarie e le relative
motivazioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 10-bis. Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza
1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene:
a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi
programmatici di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), al
fine di stabilire una diversa articolazione di tali
obiettivi tra i sottosettori di cui all'art. 10, comma 2,
lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate
dal Consiglio dell'Unione europea, nonche' delle previsioni
macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e
per il restante periodo di riferimento, fermo restando
quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 24
dicembre 2012, n. 243;
b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa
del settore statale;
c) le osservazioni e le eventuali modifiche e
integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del
Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di
stabilita' e al Programma nazionale di riforma di cui
all'art. 9, comma 1;
c-bis) l'indicazione dei principali ambiti di
intervento della manovra di finanza pubblica per il
triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli
effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini
di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di cui alla lettera a);
d) (abrogata).
2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica
degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre
il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5,
comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere
entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione
degli obiettivi di cui all'art. 10, comma 2, lettera e),
della presente legge. Entro il medesimo termine del 10
settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle
Camere e' altresi' trasmesso il parere di cui al primo
periodo.
3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e'
corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di
investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio
dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione
delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge
pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente
valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano
giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi
programmi da avviare.
4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro
dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo
di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con
indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e
della relativa scadenza, delle somme complessivamente
autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i
relativi residui di ciascun anno, nonche' quelle che
restano ancora da erogare.
5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al
comma 4 e' esposta, in allegato, la ricognizione dei
contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato,
con specifica indicazione di quelli attivati e delle
eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che
concorrono al finanziamento dell'opera nonche'
dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri
competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze tutti i dati necessari alla predisposizione
dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della
completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui
all'art. 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al
primo periodo da' inoltre conto della valutazione degli
effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi
pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.
5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e'
corredata altresi' da un rapporto programmatico nel quale
sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o
riformare le spese fiscali in tutto o in parte
ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze
sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a
programmi di spesa aventi le stesse finalita', che il
Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.
Nell'indicazione degli interventi di cui al precedente
periodo resta ferma la priorita' della tutela dei redditi
di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese
minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della
salute, delle persone economicamente o socialmente
svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della
ricerca e dell'istruzione, nonche' dell'ambiente e
dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali
sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono
oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione,
modifica o conferma.
6. Qualora, nell'imminenza della presentazione della
Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi
eccezionali di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo art. 6
puo' essere presentata alle Camere come annesso alla Nota
di aggiornamento del DEF.
7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al
comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati,
con i requisiti di cui all'art. 10, comma 6.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. Controllo e monitoraggio dei conti pubblici
1. In relazione alle esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'art. 13, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato provvede a:
a) consolidare le operazioni delle amministrazioni
pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le
modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
attuativi;
b) valutare la coerenza della evoluzione delle
grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con
gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e
verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi
obiettivi;
c) monitorare gli effetti finanziari delle misure
previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
provvedimenti adottati in corso d'anno;
d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza
pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche,
ad eccezione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorche'
effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono
documenti accessibili nei limiti e con le modalita'
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso,
per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano
verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli
obiettivi di finanza pubblica e procedono altresi' alle
verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
procedura di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono
inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica affinche' possa valutare
l'opportunita' di attivare il procedimento denominato
«Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza»
di cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge;
e) consentire l'accesso e l'invio in formato
elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1
dell'art. 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unita'
tecnica finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge
17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato
pubblico-privato raccolte ai sensi dell'art. 44, comma
1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
mensilmente, entro il mese successivo a quello di
riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa
riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni
settoriali sugli enti degli altri comparti delle
amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle
informazioni desunte dal Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato pubblica una
relazione sul conto consolidato di cassa delle
amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al
primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi
dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre
riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto
consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.
5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare,
rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e
contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede
altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di
finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributali
adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4
presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti
in materia di entrata, con riferimento all'andamento di
tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di
regioni ed enti locali, con indicazioni relative
all'attivita' accertativa e alla riscossione.
6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla
banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i
dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti
effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono
accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli organi costituzionali.
6-bis. I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche
gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e
liberamente accessibili secondo modalita' definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati,
codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la
codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il
Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare
modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita,
salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano
dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono
effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei
conti stesso.
9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
autorita' portuali, gli enti parco nazionale e gli altri
enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e
non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE
continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di
cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio,
aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento
secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti
di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi
alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo
modalita' e tempi definiti con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze.
11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono
regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non
possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la
tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti
rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.".

 
Art. 2
Bilancio di previsione

1. L'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' abrogato.
2. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo e al secondo periodo, le parole: «legge di stabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «prima sezione della legge di bilancio»;
2) al terzo periodo, le parole: «del disegno di legge di stabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «del disegno di legge di bilancio»;
b) al comma 3:
1) al secondo periodo, le parole da: «dopo il termine di scadenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo nonche' per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l'anno successivo»;
2) al quarto periodo, le parole da: «le nuove o maggiori spese» fino alla fine del periodo medesimo sono sostituite dalle seguenti: «le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a)».
3. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e' conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.
1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.
1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio e' formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per ciascuna unita' di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole: «Il disegno di legge del bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda sezione del disegno di legge di bilancio» e dopo le parole: «l'entrata e,» e' inserita la seguente: «distintamente»;
d) al comma 10, le parole da: «Il bilancio di previsione» fino a: «e' costituito» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda sezione del disegno di legge di bilancio e' costituita»;
e) al comma 11:
1) all'alinea, le parole: «per le lettere a), b), c), d) ed e)» sono soppresse;
2) alla lettera a):
2.1) al quarto periodo, la parola: «azioni» e' sostituita dalle seguenti: «unita' elementari di bilancio»;
2.2) al quinto periodo, la parola: «azione» e' sostituita dalle seguenti: «unita' elementare di bilancio»;
2.3) al sesto periodo, le parole: «ciascuna azione» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unita' elementare di bilancio»;
3) la lettera b) e' abrogata;
f) dopo il comma 11-bis e' inserito il seguente:
«11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio e' annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare»;
g) il comma 12 e' sostituito dai seguenti:
«12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unita' di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale. Per ciascuna delle predette unita' di voto la nota evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato di una relazione tecnica nella quale sono indicati:
a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;
b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;
c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 1.
12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma 12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
12-quater. Al disegno di legge di bilancio e' allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica:
a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;
b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;
c) le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.
12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12-quater e' aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»;
h) il comma 16 e' abrogato;
i) al comma 17, le parole: «Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio,» sono soppresse e dopo le parole: «le unita' di voto parlamentare» sono inserite le seguenti: «della legge di bilancio».
4. L'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' abrogato.
5. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con il disegno di legge di stabilita' e» sono soppresse.
6. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «In sede di formulazione» fino a: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole da: «tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa» fino alla fine del comma sono soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:
a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), nonche' alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b)»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.
3-ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»;
d) il comma 5 e' abrogato.
7. All'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle esperienze gia' maturate nei bilanci degli enti territoriali»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva».
8. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: «alla legge di stabilita'» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla legge di bilancio. Ogni richiamo alla legge di stabilita', di cui all'articolo 11 della presente legge nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente periodo, deve intendersi riferito alla legge di bilancio»;
b) il comma 3 e' abrogato.


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 18. Fondi speciali
1. La prima sezione della legge di bilancio prevede gli
importi dei fondi speciali destinati alla copertura
finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede
siano approvati nel corso degli esercizi finanziari
compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di
quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati
nel DEF. In tabelle allegate alla prima sezione della legge
di bilancio sono indicate, distintamente per la parte
corrente e per la parte in conto capitale, le somme
destinate alla copertura dei predetti provvedimenti
legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione
illustrativa del disegno di legge di bilancio, con apposite
note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che
motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I
fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti
o di nuovi programmi, puo' avvenire solo dopo la
pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li
utilizzano.
2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a disegni di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione
dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti
presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore
entro l'anno successivo nonche' per le leggi approvate
entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro
l'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal
fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti
elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero
dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o
maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio
dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le
norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dall'art. 21, comma 1-ter,
lettera a).".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 21. Bilancio di previsione
1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si
riferisce ad un periodo triennale e si compone di due
sezioni.
1-bis. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario e provvede alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa
contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le
misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi
programmatici indicati all'art. 10, comma 2, e i loro
eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 10-bis.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del ricorso al
mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi
programmatici del saldo del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 10, comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione
dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e
della spesa previsti dalla normativa vigente o delle
sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso
nuovi interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 18
e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun
anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti
del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche
del trattamento economico e normativo del personale
dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non
utilizzata al termine dell'esercizio, e' conservato nel
conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi
contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti
negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 17, commi 12
e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi
di finanza pubblica, misure correttive degli effetti
finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al
medesimo comma 13 dell'art. 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla
prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono
concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese,
sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli
obiettivi determinati ai sensi dell'art. 10, comma 2,
lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari.
1-quinquies. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del
disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso
contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o
organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o
microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione
diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute
nella seconda sezione del predetto disegno di legge.
1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' formata sulla base della legislazione vigente,
tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle
previsioni per le spese per oneri inderogabili e
fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c)
del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni
proposte ai sensi dell'art. 23, ed evidenzia, per ciascuna
unita' di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente
articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni contenute nella prima sezione.
2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi. I
programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita'
omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.
2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e
l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico
centro di responsabilita' amministrativa costituiscono
criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione
delle amministrazioni.
2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene
annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti
iscritti in ciascun programma e delle relative
autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla
base delle rispettive competenze.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a
ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese
correnti, con indicazione delle spese di personale, e le
spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di
previsione della spesa e' indicata, per ciascun programma
la distinzione tra spese di parte corrente e in conto
capitale nonche' la quota delle spese di oneri
inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al
fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e
c) del comma 5.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano
l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate
per espressa disposizione normativa;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
6.
7.
8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono
rimodulabili ai sensi dell'art. 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le
autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
e' costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli
stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e
dal quadro generale riassuntivo con riferimento al
triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio:
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione
relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere
ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la
spesa, illustra le informazioni relative al quadro di
riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorita'
politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
economia e finanza e nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 22-bis, comma 1. La
nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun
programma di spesa con riferimento alle unita' elementari
di bilancio sottostanti. Per ciascuna unita' elementare di
bilancio sono indicate le risorse finanziarie per il
triennio di riferimento con riguardo alle categorie
economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
criteri di formulazione delle previsioni. La nota
integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi,
intesi come risultati che le amministrazioni intendono
conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con
riferimento a ciascuna unita' elementare di bilancio, e i
relativi indicatori di risultato in termini di livello dei
servizi e di interventi, in coerenza con il programma
generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto
previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
b) (abrogata).
c) per ogni programma l'elenco delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con
riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui
all'art. 38-ter;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e);
f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono
rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
per programmi e per centri di costo. Il budget espone le
previsioni formulate dai centri di costo
dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata e'
allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che
elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione
dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore,
derivante da disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura e'
accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione
della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla
quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei
beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie
omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza
la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a
riferimento modelli economici standard di tassazione,
rispetto ai quali considera anche le spese fiscali
negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali
per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in
vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e
analizza gli effetti micro-economici delle singole spese
fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.
11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' annualmente stabilito, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del
fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi
dell'art. 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di
emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al
netto di quelli da rimborsare.
12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unita'
di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale
risultante dagli emendamenti approvati, attraverso
un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e
votata dalla medesima Camera prima della votazione finale.
Per ciascuna delle predette unita' di voto la nota
evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia alle
previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni della prima
sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del
disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al
testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato di
una relazione tecnica nella quale sono indicati:
a) la quantificazione degli effetti finanziari
derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta
nell'ambito della prima sezione;
b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione,
sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di
entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;
c) elementi di informazione che diano conto della
coerenza del valore programmatico del saldo netto da
finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici
di cui all'art. 10-bis, comma 1.
12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma
12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio
di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa
introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del
presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti
finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle
variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai
sensi dell'art. 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare
del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle
amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del
conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali
prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
12-quater. Al disegno di legge di bilancio e' allegata
una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a
fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di
bilancio e il conto economico delle amministrazioni
pubbliche. In particolare, essa indica:
a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore
programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare
con gli obiettivi programmatici di cui all'art. 10-bis,
comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
e debitorie pregresse;
b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui
saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di
intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione
degli stessi;
c) le previsioni del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'art.
10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa delle
medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli
effetti delle modificazioni proposte con il disegno di
legge di bilancio per il triennio di riferimento.
12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al
comma 12-quater e' aggiornata al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
13.
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme.
16. (abrogato).
17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare della legge di bilancio sono
ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della
gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano
le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more
dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della
gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre
sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della
legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base
delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio
precedente.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze,
gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data
di predisposizione del disegno di legge di bilancio non
risulta trasmesso il conto consuntivo.".
- Si riporta il testo dell'art. 22-bis della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 22-bis. Programmazione finanziaria e accordi tra
Ministeri
1. Nell'ambito del contributo dello Stato alla
definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base
degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di
economia e finanza di cui all'art. 10, e di quanto previsto
dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto
documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun
anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero.
Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono
essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo
in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a
quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da
conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori
iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa
di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della
legislazione vigente e degli obiettivi programmatici
indicati nel Documento di economia e finanza, propongono
gli interventi da adottare con il disegno di legge di
bilancio.
3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro
di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita' e
i termini per il monitoraggio del conseguimento degli
obiettivi di spesa, anche in termini di quantita' e
qualita' di beni e servizi erogati. A tal fine, negli
accordi sono indicati gli interventi che si intende porre
in essere per la loro realizzazione e il relativo
cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo
di ciascun anno con appositi decreti interministeriali
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e
delle finanze. I medesimi accordi possono essere
aggiornati, anche in considerazione di successivi
interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto
dei medesimi accordi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il
Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli
accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede
trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze
entro il 15 luglio.
5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi
in essere nell'esercizio precedente, una relazione che
illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi
previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato
raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto
emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei
commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono
allegate al Documento di economia e finanza.".
- Si riporta il testo dell'art. 23 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 23. Formazione del bilancio
1. Ai fini della definizione del disegno di legge di
bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati
di previsione della seconda sezione del medesimo disegno di
legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente
con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle
finanze, i Ministri, anche sulla base delle proposte dei
responsabili della gestione dei programmi e in relazione
agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi
dell'art. 22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie
per il raggiungimento dei medesimi obiettivi anche mediante
proposte di rimodulazione delle stesse risorse.
1-bis. Al fine di garantire tempestivita'
nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017,
con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono
essere iscritte negli stati di previsione della spesa di
ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi
corrispondenti a quote di proventi che si prevede di
incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate
per legge al finanziamento di specifici interventi o
attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in
bilancio e' commisurato all'andamento dei versamenti
registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a
quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi
alla data di entrata in vigore della legge che dispone la
destinazione delle entrate al finanziamento di specifici
interventi o attivita', nel caso in cui il numero di tali
esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti
iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse
nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le
necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini
all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui
all'art. 33, comma 1.
1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna
unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione delle proposte da parte dei
responsabili della gestione dei programmi, le previsioni
pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate
mediante la predisposizione di un apposito piano
finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale
contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si
prevede di effettuare nel periodo di riferimento,
distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al
pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella
destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto
competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si
adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare
complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in
vigore.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta
successivamente la congruita' e la coerenza tra gli
obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse
richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto
dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei
risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di
efficacia e di efficienza della spesa nonche' della
coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in
sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati
della gestione. A tal fine il Ministro dell'economia e
delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate
nella nota integrativa al rendiconto di cui all'art. 35,
comma 2, delle risultanze delle attivita' di analisi dei
nuclei di cui all'art. 39, comma 1.
3. Con la seconda sezione del disegno di legge di
bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per
motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di
previsione, possono essere:
a) rimodulate in via compensativa le dotazioni
finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui
all'art. 21, comma 5, lettera b), nonche' alle
autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni
di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano
finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-ter del
presente articolo, restando comunque precluso l'utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese
correnti;
b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un
periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni
finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale
previste a legislazione vigente relative ai fattori
legislativi di cui all'art. 21, comma 5, lettera b).
3-bis. Con la seconda sezione del disegno di legge di
bilancio possono essere disposte anche regolazioni
meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio
dalle leggi vigenti.
3-ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno di
legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e
per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di
spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente
articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono
aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di
bilancio tra i due rami del Parlamento.
4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di
spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2,
formano il disegno di legge del bilancio a legislazione
vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle
finanze.
5. (abrogato).
5-bis. Il Piano finanziario dei pagamenti
(Cronoprogramma) di cui al comma 1-ter e' aggiornato sulla
base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio
approvata.".
- Si riporta il testo dell'art. 38-septies della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 38-septies. Bilancio di genere
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia
un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di
genere, per la valutazione del diverso impatto della
politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini
di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per
determinare una valutazione del diverso impatto delle
politiche di bilancio sul genere.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, viene definita la metodologia generale del
bilancio di genere ai fini della rendicontazione, anche
tenendo conto delle esperienze gia' maturate nei bilanci
degli enti territoriali.
3. Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono
al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni
necessarie secondo schemi contabili, indicatori statistici
e modalita' di rappresentazione stabilite dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche in collegamento con
i contenuti previsti ai sensi, dell'art. 10, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione
di cui al comma 1 e successivamente sui risultati
dell'adozione definitiva.".
- Si riporta il testo dell'art. 52 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 52. Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. In sede di prima applicazione della presente legge,
la legge di stabilita' dispone la soppressione alla tabella
di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), delle spese
obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella
stessa. Tali spese restano quindi contestualmente
determinate dalla legge di bilancio.
2. Ogni richiamo al Documento di programmazione
economico-finanziaria, di cui all'art. 3 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla
legge finanziaria, di cui all'art. 11 della legge n. 468
del 1978, e successive modificazioni, contenuto in
disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge
vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, al
Documento di economia e finanza, di cui all'art. 10 della
presente legge, e alla legge di bilancio. Ogni richiamo
alla legge di stabilita', di cui all'art. 11 della presente
legge nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore del presente periodo, deve intendersi riferito alla
legge di bilancio.
3. (abrogato).
4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono
applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato
della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera
di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.
5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa
attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni.
6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio
2010.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.".

 
Art. 3
Copertura finanziaria delle leggi

1. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater.»;
b) al comma 1:
1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruita' della copertura e' valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa dei Ministeri»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti»;
d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita' gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita' finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria»;
e) al comma 7, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
f) il comma 12 e' sostituito dai seguenti:
«12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa»;
g) al comma 13, primo periodo, le parole: «dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81 della Costituzione».
2. All'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione».


Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi
1. In attuazione dell'art. 81 della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e dall'art. 21 della presente legge,
ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica
espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da
essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come
limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di
spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria
dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si
verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle
previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso
sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per
iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita'
difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e
debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri
che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla
normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in
conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'art. 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'art. 1, comma 154, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente
utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'art. 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Gli schemi dei decreti
di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, da rendere entro il
termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli
schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che
espone le cause che hanno determinato gli scostamenti,
anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti
dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si
esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i
decreti possono essere adottati in via definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'art. 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81
della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in
caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.".
- Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 19. Leggi con oneri a carico dei bilanci degli
enti del settore pubblico
1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri,
anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci
delle amministrazioni pubbliche devono contenere la
previsione dell'onere stesso e l'indicazione della
copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali
e pluriennali.
2. Ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della
Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria
alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico
della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni
pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove
funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite.
A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste
dall'art. 17."

 
Art. 4
Classificazione delle spese

1. All'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), la parola: «terzo» e' sostituita dalla seguente: «quarto»;
2) alla lettera b), la parola: «secondo» e' sostituita dalle seguenti: «secondo e terzo»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti».
2. All'articolo 25-bis, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la parola: «secondo» e' sostituita dalle seguenti: «secondo e terzo».
3. All'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, le parole: «di stabilita' a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b)»;
b) il comma 7 e' abrogato.


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 25 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 25. Classificazione delle entrate e delle spese
1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria,
extratributaria o che provengano dall'alienazione e
dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione
di crediti o dall'accensione di prestiti;
b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a
regime ovvero limitata ad uno o piu' esercizi;
c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare
e dell'accertamento dei cespiti;
d) categorie, secondo la natura dei cespiti;
e) unita' elementari di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise
in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della
rendicontazione.
2. Le spese dello Stato sono ripartite in:
a) missioni, come definite all'art. 21, comma 2,
quarto periodo;
b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare,
come definiti all'art. 21, comma 2, secondo e terzo
periodo;
c) unita' elementari di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis
del presente articolo. Tali unita' possono essere ripartite
in articoli.
2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio precedente
a quello individuato ai sensi dell'art. 25-bis, comma 8, le
unita' elementari di bilancio di cui alla lettera c) del
comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli,
nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo
l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo
il contenuto economico e funzionale delle spese in essi
iscritte.
2-ter. Durante il medesimo periodo di cui al comma
2-bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del
comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di
funzionamento, per interventi, per trattamenti di
quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di
questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri
comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri
comuni in conto capitale. In autonome previsioni e' esposto
il rimborso di passivita' finanziarie.
3. La classificazione economica e quella funzionale si
conformano ai criteri adottati in contabilita' nazionale e
dei relativi conti satellite per i conti del settore della
pubblica amministrazione.
3-bis. Ai fini della classificazione economica, le
spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di
natura corrente, in conto capitale o necessarie per il
rimborso di prestiti.
4. In allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze e' presentato un
quadro contabile da cui risultino:
a) le categorie in cui viene classificata la spesa di
bilancio secondo l'analisi economica;
b) le classi fino al terzo livello della
classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa
secondo l'analisi funzionale.
5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4,
appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al
Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio,
illustrano gli incroci tra i diversi criteri di
classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le
missioni e i programmi, nonche' tra il bilancio dello Stato
e il sistema di contabilita' nazionale. A tutte le unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, e, al loro interno, a ciascun piano di
gestione e' attribuito il pertinente codice di classe COFOG
e di categoria economica di terzo livello, escludendo
l'applicazione di criteri di prevalenza.
6. La numerazione delle unita' di voto, delle categorie
e delle unita' elementari di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, puo' essere anche
discontinua in relazione alle necessita' della
codificazione.
7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia
alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, e' data
distinta indicazione:
a) del risultato differenziale tra il totale delle
entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle
spese correnti («risparmio pubblico»);
b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e
le spese, escluse le operazioni riguardanti le
partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonche' la
concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e
rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento
netto»);
c) del risultato differenziale delle operazioni
finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le
spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di
prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);
d) del risultato differenziale fra il totale delle
entrate finali e il totale delle spese («ricorso al
mercato»)."
- Si riporta il testo dell'art. 25-bis della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 25-bis. Introduzione delle azioni
1. I programmi di spesa, come definiti all'art. 21,
comma 2, secondo e terzo periodo, sono suddivisi in azioni.
2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei
programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalita'
della spesa rispetto a quella individuata in ciascun
programma, tenendo conto della legislazione vigente.
3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono
presentare le seguenti caratteristiche:
a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al
raggiungimento di una stessa finalita', salvo quanto
previsto al comma 4;
b) specificano la finalita' della spesa in termini
di:
1) settori o aree omogenee di intervento;
2) tipologie dei servizi o categorie di utenti;
3) tipi di attivita' omogenee;
4) categorie di beneficiari di trasferimenti o
contribuzioni in denaro;
5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente
le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa;
c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni
di spesa, sotto il profilo delle finalita';
d) sono significative sotto il profilo finanziario e,
quanto piu' possibile, stabili nel tempo.
4. Le azioni possono contenere spese di natura
economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e
della rendicontazione, le spese di personale di ciascun
programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica
azione.
5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, e'
assicurata l'analisi della spesa sulla base delle
pertinenti voci della classificazione economica, in
coerenza con il piano dei conti di cui all'art. 38-ter,
distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da
quella in conto capitale.
6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3,
sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.
7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi
informativi delle istituzioni competenti in materia di
formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello
Stato nonche' di valutare l'efficacia dell'introduzione
delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si
applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 2017 fino
alla conclusione dell'esercizio precedente a quello
individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo
periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni,
effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo,
riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella
prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione,
dall'art. 25, comma 2-bis.
8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in
cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei
conti, predispone una relazione annuale in merito
all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da
trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la
presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui
all'art. 35. In relazione all'esito positivo di tale
valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di
cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, e' stabilito l'esercizio finanziario a
decorrere dal quale le azioni costituiscono le unita'
elementari di bilancio ai fini della gestione e della
rendicontazione ed e' conseguentemente aggiornata la
classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui
all'art. 25. Con il medesimo decreto, sulla base della
relazione di cui al primo periodo, possono essere
modificate le azioni individuate ai sensi .
- Si riporta il testo dell'art. 30 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 30. Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente
1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale
quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza
attribuite a ciascun anno interessato. Ai sensi dell'art.
23, comma 1-ter, con la legge di bilancio le suddette quote
sono rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano
finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno
di legge di bilancio e' data apposita evidenza delle
rimodulazioni proposte.
2. Le amministrazioni centrali dello Stato possono
assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata
dalle leggi di cui al comma 1. I relativi pagamenti devono,
comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni
annuali di bilancio. Le somme stanziate annualmente nel
bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese
pluriennali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio,
con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di
spese permanenti, possono essere reiscritte, con la legge
di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in
relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei
pagamenti, dandone evidenza nell'apposito allegato di cui
al comma 1.
3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in
bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche,
qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
modalita' di utilizzo, mediante:
a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere
sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con
istituti di credito il cui onere di ammortamento e' posto a
carico dello Stato. In tal caso il debito si intende
assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica
delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo
direttamente all'istituto di credito;
b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo
le cadenze temporali stabilite dalla legge.
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a
tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i
quali siano gia' state attivate alla data di entrata in
vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
operazioni di mutuo.
6. Le leggi di spesa a carattere permanente
quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano
inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si
tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai
sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b). Nel caso in cui
l'onere a regime e' superiore a quello indicato per il
terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue
il profilo temporale dell'onere.
7. (abrogato).
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
garantire la razionalizzazione, la trasparenza,
l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa
relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla
realizzazione di opere pubbliche.
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure
di confronto e selezione dei progetti e definizione delle
priorita', in coerenza, per quanto riguarda le
infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'art. 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero competente
di linee guida obbligatorie e standardizzate per la
valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il
ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse;
d) potenziamento e sistematicita' della valutazione
ex post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti
rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da
quello delle opere attraverso la costituzione di due
appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito
dell'esito positivo della procedura di valutazione
tecnico-economica degli studi di fattibilita'; al «fondo
opere» si accede solo dopo il completamento della
progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
relative al finanziamento e ai costi delle opere;
previsione dell'invio di relazioni annuali in formato
telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi
con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti
e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato
di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per
l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con
automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle
opere entro i termini stabiliti.
10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari entro sessanta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
11.".

 
Art. 5
Assestamento e variazioni di bilancio

1. All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «previsioni di bilancio» sono inserite le seguenti: «formulate a legislazione vigente»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unita' di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti»;
c) dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti:
«4-septies. Il disegno di legge di assestamento e' corredato di una relazione tecnica, in cui si da' conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione e' aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento.
4-octies. Il budget di cui all'articolo 21, comma 11, lettera f), e' aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare».


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 33 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 33. Assestamento e variazioni di bilancio
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge
ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio
formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede
di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio
occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi
pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio
di previsione indicando, per ciascuna unita' elementare di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
le dotazioni sia di competenza sia di cassa.
3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono
essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso,
variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie
previste a legislazione vigente, anche relative ad unita'
di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese
correnti.
4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare
alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere
rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa
verifica del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del
proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori
legislativi di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), e
comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del medesimo comma 5 dell'art. 21. Resta
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto
capitale per finanziare spese correnti.
4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto
dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna
azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui
all'art. 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto
dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di
cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell'art. 21.
Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese correnti.
4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun
Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di
effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi
ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a
titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi
intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi),
con esclusione dei fattori legislativi di cui all'art. 21,
comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di
spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5
dell'art. 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti
in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo
quanto previsto dal comma 4-quater, le variazioni
compensative di cui al primo periodo sono disposte con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro competente.
4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di
cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti
l'acquisto di beni e servizi comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa, gestite nell'ambito dello
stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di
servizio, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere
disposte con decreto interdirettoriale del dirigente
generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di
servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della
Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte
dei conti.
4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti
le disponibilita' di cassa occorrenti per disporre i
pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei
piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro
competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei
conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono
essere disposte, tra unita' elementari di bilancio, ai fini
della gestione e della rendicontazione, variazioni
compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti
effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa,
previa verifica da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, della compatibilita' delle medesime con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica.
4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di
competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione
nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi
Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono
disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla
legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta dei Ministri interessati.
4-septies. Il disegno di legge di assestamento e'
corredato di una relazione tecnica, in cui si da' conto
della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o
da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui
all'art. 10, comma 2, lettera e). La relazione e'
aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di
assestamento tra i due rami del Parlamento.
4-octies. Il budget di cui all'art. 21, comma 11,
lettera f), e' aggiornato sulla base del disegno di legge
di assestamento e, successivamente, sulla base delle
eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge
a seguito dell'esame parlamentare.".

 
Art. 6
Impegni e pagamenti

1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole da: «nei limiti dei pertinenti stanziamenti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicita' mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile»;
b) al comma 7, le parole: «, di tale piano viene data pubblicita'» sono sostituite dalle seguenti: «. Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica».


Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 34 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 34. Impegno e pagamento
1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi
demandate, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle
risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le
disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a
disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali
dello Stato dotati di autonomia contabile.
2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in
relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche
perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel
rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti
stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando
pubblicita' mediante divulgazione periodica delle
informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi
in cui l'obbligazione diviene esigibile. L'assunzione dei
suddetti impegni e' possibile solo in presenza della
necessaria copertura finanziaria e dei seguenti elementi
costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli
importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi
finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento
e il soggetto creditore univocamente individuato.
L'assunzione dell'impegno e', altresi', consentita, ferma
restando la presenza degli altri elementi costitutivi di
cui al secondo periodo, nei casi di trasferimenti di somme
ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia
individuato solo all'esito di un iter procedurale
legislativamente disciplinato.
3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e
servizi, sia di parte corrente che in conto capitale,
l'assunzione dell'impegno e' subordinata alla preventiva
registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti
i Ministeri per la gestione integrata della contabilita'
economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che
ne costituiscono il presupposto.
4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative
al personale, sono imputate alla competenza del bilancio
dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi
pagamenti.
5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che
prevedono opere o interventi ripartiti in piu' esercizi si
applicano le disposizioni dell'art. 30, comma 2.
6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31
dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico
dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e
le ragionerie territoriali dello Stato per le spese
decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che
dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli
direttamente conseguenti a:
a) variazioni di bilancio disposte con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze connesse
all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati
nell'ultimo quadrimestre dell'anno;
b) variazioni di bilancio disposte con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo
mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di
scopo nonche' alla attribuzione delle risorse di fondi la
cui ripartizione, tra i capitoli interessati, e' disposta
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a
seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo
che ne stabilisce la destinazione.
7. Al fine di consentire la programmazione dei
pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di
cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della
gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui
capitoli di bilancio di propria pertinenza, con esclusione
delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da
corrispondere al personale e al rimborso del debito
pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo
di predisporre ed aggiornare, contestualmente
all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano
finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale
ordina e paga le spese. Le informazioni contenute nei piani
finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza
periodica.
8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali
elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in
relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e
l'esatta individuazione della persona del creditore,
supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il
diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a scadenza
l'obbligazione.
9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario
dei pagamenti, va altresi' considerato ogni elemento
necessario e presupposto del pagamento, rilevabile
nell'ambito della complessiva attivita' procedimentale
antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni
singolo atto ad esso collegato.
10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza
mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi
7, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi
previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano
finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma),
l'amministrazione inadempiente non potra' accedere alle
risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26, 28 e
29, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia
verificato il rispetto dei suddetti obblighi.
11. A partire dal 1° gennaio 2017, e' fatto divieto di
disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di
pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni,
livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed
accertati.
12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante
mandati informatici.".

 
Art. 7
Modifica all'articolo 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, in materia di principi contabili

1. All'articolo 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «che costituisce parte integrante della presente legge».


Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 38-bis della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 38-bis. Sistema di contabilita' integrata
finanziaria economico-patrimoniale
1. Al fine di perseguire la qualita' e la trasparenza
dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali
dello Stato adottano, nell'ambito della gestione, a fini
conoscitivi, la contabilita' economico patrimoniale in
affiancamento alla contabilita' finanziaria mediante
l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili
che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale
contabilmente rilevante ed assicuri l'integrazione e la
coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle
di natura economica e patrimoniale.
2. Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a
disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le
scritture di contabilita' integrata finanziaria ed
economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del
bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato
verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle
scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi
contabili di cui al presente articolo. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si
coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure
di controllo contabile di rispettiva competenza ivi
compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.
3. L'ordinamento finanziario e contabile delle
amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai
principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, che
costituisce parte integrante della presente legge, definiti
in conformita' con i corrispondenti principi di cui al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di
garantire l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e
della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei
principi contabili generali sono adottati, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Presidente della Repubblica per tenere
conto delle disposizioni europee in materia di sistemi
contabili e di bilancio, nonche' a seguito della
sperimentazione di cui all'art. 38-sexies e delle eventuali
modifiche connesse all'esercizio della delega di cui
all'art. 42.
4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31
ottobre 2016 ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definiti i principi contabili
applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali
dello Stato uniformano l'esercizio delle rispettive
funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e
controllo. Tali principi possono essere modificati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a
seguito della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies.".

 
Art. 8
Definizione dei saldi di cassa

1. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' abrogato.


Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 44 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 44. Definizione dei saldi di cassa
1. Il saldo di cassa del settore statale e' il
risultato del consolidamento tra flussi di cassa del
bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso
esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di
titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.
2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e'
il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i
diversi sottosettori.
3. (abrogato).".

 
Art. 9
Conto riassuntivo del Tesoro

1. All'articolo 44-bis, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale» sono sostituite dalle seguenti: «con le emissioni nette di titoli di Stato e altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale».


Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 44-bis della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 44-bis. Revisione del Conto riassuntivo del
Tesoro
1. A partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato
con riferimento al mese di gennaio 2017, il relativo
contenuto e' rivisto secondo i criteri di cui al presente
articolo e pubblicato in apposita sezione del sito
istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono
riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio
2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza
ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la
fonte e di rispettarne l'integrita'.
2. Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la
rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti
relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante sia
la gestione del bilancio dello Stato sia quella della
tesoreria statale. Quest'ultima comprende le movimentazioni
finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione
della liquidita', ai conti aperti presso la tesoreria
statale, alle partite sospese da regolare, ai depositi in
contanti.
3. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione
del bilancio statale sono distinti secondo le
classificazioni correnti della struttura del bilancio. Le
riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione della
tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano
il formarsi o l'estinguersi di partite debitorie o
creditorie originate dalla gestione di tesoreria. Il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
all'elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i
dati contabili della gestione del bilancio statale sono
integrati con quelli della gestione della tesoreria e sono
raccordati con le emissioni nette di titoli di Stato e
altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di
cassa del settore statale.".

 
Art. 10

Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e
postale

1. Dopo l'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' inserito il seguente:
«Art. 44-quater (Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale) - 1. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, e' consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione e' da intendersi concessa. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione e' irrogata con decreto del Ministro competente e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze dei responsabili.
2. Le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarita' per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le medesime amministrazioni trasmettono altresi' la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti ai conti correnti bancari e postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto termine e' rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Il competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni».
2. Per l'anno 2016, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 346 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, i commi dal quarto al tredicesimo sono abrogati.


Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 346 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 346. I funzionari delegati sono personalmente
responsabili delle somme prelevate in proprio sulle
aperture di credito disposte a loro favore.
Essi devono limitare tali prelevamenti, nei limiti
autorizzati, alle sole somme occorrenti per i pagamenti
d'importo non superiore a L. 20.000 e per quelli che non
sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei
creditori.
Delle somme prelevate non possono fare uso diverso da
quello per cui vennero autorizzati ad effettuare il
prelevamento e sono soggetti agli obblighi imposti ai
depositari dalle leggi civili.
4- 13. (abrogati).".

 
Art. 11
Ricorso al mercato da parte delle pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 48, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: «in via telematica» sono inserite le seguenti: «e in formato elaborabile».


Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 48 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 48. Ricorso al mercato delle pubbliche
amministrazioni
1. Nei contratti stipulati per operazioni di
finanziamento che costituiscono quale debitore
un'amministrazione pubblica e' inserita apposita clausola
che prevede, a carico degli istituti finanziatori,
l'obbligo di comunicare in via telematica e in formato
elaborabile, entro trenta giorni dalla stipula, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con
indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del
relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento
distintamente per quota capitale e quota interessi, ove
disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le
operazioni di cui all'art. 3 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive
modificazioni.
2. In caso di mancata o tardiva trasmissione della
comunicazione di cui al comma 1, e' applicata a carico
dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari
allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione, fino a un
massimo di 50.000 euro.".

 
Art. 12

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.
93, in materia di entrata in vigore di norme

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «1, commi 1, 3 e 4,» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali disposizioni, nell'anno 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio».


Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 93 (Riordino della
disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, in attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196), come modificato dalla presente legge:
"Art. 9. Sperimentazione ed entrata in vigore
1. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, al
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, al regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, introdotte dagli articoli 2, 5, 6 e 7
del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal
1° gennaio 2017.
1-bis. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n.
196, introdotte dall'art. 1, commi 1, 3 e 4, acquistano
efficacia dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tali disposizioni, nell'anno 2016, si applicano
esclusivamente ai fini della definizione del disegno di
legge di bilancio.
2. Le disposizioni dell'art. 34 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, come sostituito dall'art. 3 del presente
decreto, acquistano efficacia dal 1° gennaio 2018, salvo il
comma 3 del medesimo art. 34, le cui disposizioni si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
3. Fino alla decorrenza dei termini indicati ai commi 1
e 2 del presente articolo, la legge 31 dicembre 2009, n.
196, il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, continuano ad applicarsi nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Ai fini dell'attuazione dell'art. 34 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'art. 3 del
presente decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato avvia, a partire dal 1° ottobre 2016, una
sperimentazione della durata massima di 12 mesi. I termini
e le modalita' di attuazione della sperimentazione, nonche'
le tipologie di spesa interessate, sono definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare, sentita la Corte dei conti, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle
Commissioni parlamentari competenti per materia e alla
Corte dei conti un rapporto sulla sperimentazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".

 
Art. 13

Semplificazione delle procedure di reiscrizione dei residui passivi
perenti nel bilancio dello Stato

1. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, le parole: «in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito della pertinente unita' di voto, in termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o a nuovo articolo di capitolo gia' esistente, avente le medesime caratteristiche e finalita' del capitolo soppresso».


Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270
(Regolamento di semplificazione delle procedure di
reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi
perenti (n. 36, allegato 1, legge n. 50/1999), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Procedura.
1. Accertata la fondatezza della richiesta di cui
all'art. 2, il responsabile del competente ufficio di
livello dirigenziale generale richiede all'amministrazione
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
la reiscrizione in bilancio delle risorse occorrenti
mediante trasferimento di somme dai fondi di riserva
generale, di cui all'art. 7 ed all'art. 8 della legge 5
agosto 1978, n. 468, al capitolo di provenienza
dell'amministrazione competente, da effettuarsi con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. In caso di soppressione del capitolo di provenienza,
le somme trasferite dai fondi di riserva generale sono
assegnate, nell'ambito della pertinente unita' di voto, in
termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di
nuova istituzione o a nuovo articolo di capitolo gia'
esistente, avente le medesime caratteristiche e finalita'
del capitolo soppresso.
3. Nell'ambito delle dotazioni complessivamente
determinate dalla legge di approvazione del bilancio, ai
sensi del primo comma dell'art. 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468, una quota e' specificamente utilizzabile,
secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, a fini di riassegnazione di risorse per il
pagamento delle somme relative a residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa.".

 
Art. 14
Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonche' due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da universita' ed enti di ricerca.
2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto puo' essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.
3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 e' svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualunque titolo richiesto.
4. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 
Art. 15
Proroga del termine per l'esercizio della delega al Governo per
l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di
contabilita' di Stato e di tesoreria

1. All'articolo 1, comma 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».


Note all'art. 15:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 1 della
legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale. Deleghe al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il
riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche'
per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita'
di Stato e di tesoreria), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1.
(Omissis).
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31
dicembre 2017, un decreto legislativo recante un testo
unico delle disposizioni in materia di contabilita' di
Stato nonche' in materia di tesoreria, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui all'art. 50, comma 2,
della citata legge n. 196 del 2009.
(Omissis).".

 
Art. 16
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 975.000 euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce: «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016;
c) quanto a 20.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 16:
- Si riporta il testo vigente del comma 188 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015):
"188. Per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento
delle strutture e degli applicativi informatici per la
tenuta delle scritture contabili indispensabili per il
completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui
agli articoli 40, comma 2, 42, comma 1, e 50, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'art. 1, commi 2,
5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'art. 15
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni
di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2019.".

 
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