Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2016 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glimepiride Accord Healthcare».


Estratto determina n. 1074/2016 del 4 agosto 2016

Medicinale: GLIMEPIRIDE ACCORD HEALTHCARE.
Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited - Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito.
Confezione: A.I.C. n. 039162:
173 - «1 mg compresse» 180 compresse in blister pvc/pvdc/al;
185 - «2 mg compresse» 180 compresse in blister pvc/pvdc/al;
197 - «3 mg compresse» 180 compresse in blister pvc/pvdc/al;
209 - «4 mg compresse» 180 compresse in blister pvc/pvdc/al;
211 - «1 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al;
223 - «2 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al;
235 - «3 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al;
247 - «4 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al.
Forma farmaceutica: compresse.
Composizione: ogni compressa contiene:
principio attivo: 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg di glimepiride.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtu' dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Glimepiride Accord Healthcare» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 
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