Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 28 agosto 2016 |
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 389). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita', individuate dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 citata; Visto il Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali per la raccolta di fondi da destinare alle popolazioni colpite da calamita' naturali del 27 giugno 2014; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Dispone:
Art. 1 Trattamento dati personali
1. Nell'ambito dell'attuazione delle attivita' di protezione civile, allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, anche sensibili e giudiziari, negli ambiti territoriali oggetto delle dichiarazioni dello stato di emergenza indicato in premessa, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici. 2. Ai predetti fini, e tenuto conto dei principi sanciti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 sono contitolari del trattamento dei dati necessari per l'espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 novembre 1992, n. 225 e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286. 3. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato dai soggetti di cui al comma 1, senza il consenso dell'interessato, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita'. 4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano il trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, per le finalita' di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile in atto nei territori colpiti dal sisma, in deroga agli articoli 19, commi 2 e 3, 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/2003. La comunicazione dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, a soggetti pubblici e privati diversi da quelli ricompresi negli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' effettuata nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita', ai soli fini dello svolgimento delle operazioni di soccorso e per garantire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione coinvolta dal sisma. 5. In relazione all'emergenza in atto e tenuto conto dei preminenti interessi salvaguardati mediante le operazioni di soccorso, per i trattamenti di dati effettuati dai soggetti di cui al comma 1 e' differito, fino al 31 dicembre 2016, l'adempimento degli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003. Su richiesta dell'interessato sono fornite comunque le notizie contenute nell'informativa di cui al citato art. 13. 6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 1 forniscono un'informativa secondo le modalita' semplificate individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13, comma 3 del decreto legislativo n. 196/2003. 7. In considerazione dello stato di emergenza in atto, il termine di cui all'art. 146, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 e' fissato in 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza e quello di cui all'art. 146, comma 3 e' fissato in 90 giorni. Il termine di cui all'art. 150, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 per la decisione dei ricorsi presentati alla data del 24 agosto 2016 e per quelli che perverranno fino al 31 dicembre 2016 e' fissato in 120 giorni. 8. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonche' avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, non si applica, ai soggetti di cui al comma 1, l'art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fino al 31 dicembre 2016. 9. In considerazione degli eventi sismici di cui in premessa, e' sospesa, fino al 31 dicembre 2016, l'applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del relativo allegato b), limitatamente ai soggetti di cui al comma 1. 10. Con successivo provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, saranno definite modalita' semplificate per l'adozione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di misure minime di sicurezza che tengano in considerazione l'esigenza di contemperamento delle azioni di salvaguardia e soccorso della popolazione con quelle volte ad assicurare la tutela dei dati personali degli interessati.
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| Art. 2 Conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati
1. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti conseguenti alle iniziative di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento potranno essere conferiti negli impianti gia' allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimita', senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accordano preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'ARPA territorialmente competenti.
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| Art. 3 Procedure acceleratorie
1. Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 2. Per la realizzazione dei soli interventi urgenti finalizzati alle operazioni di soccorso, alla messa in sicurezza dei beni danneggiati, all'allestimento di strutture temporanee di ricovero per l'assistenza alla popolazione nonche' per l'esecuzione di strutture temporanee per assicurare la continuita' dei servizi pubblici e del culto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n 388 del 26 agosto 2016 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: a) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione.
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| Art. 4 Donazioni
1. Ad integrazione delle risorse raccolte attraverso il numero solidale 45500, ai sensi del Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a ricevere, sul conto infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, le somme di denaro derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare all'attuazione delle attivita' necessarie al superamento della situazione emergenziale. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 agosto 2016
Il Capo del Dipartimento: Curcio
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