Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 19 luglio 2016, n. 165 |
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; Visti i pareri favorevoli del Consiglio superiore di sanita' del 23 aprile 2013, del 9 luglio 2013 e del 15 luglio 2014 per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, rispettivamente, dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 9 ottobre 2014 n. 1957/2014; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988, con nota prot. n. 0001997 del 22 marzo 2016, e la nota prot. n. 0004412 del 20 aprile 2016 della Presidenza del Consiglio dei ministri, di presa d'atto della predetta comunicazione;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento detta le disposizioni per la determinazione, nel caso di liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale, dei compensi da corrispondere alle categorie professionali dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica e non comporta modifiche alle competenze attribuite dalle normative vigenti a tali figure.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 pubblicato in S.O. n. 53, nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71, cosi' recita: «Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. 5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. 6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente. 7. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: "regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attivita' similari"; b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; c) la lettera d) e' abrogata. 8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Parametri generali
1. In caso di liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale, i compensi da corrispondere alle categorie di cui all'articolo 1 sono determinati secondo i parametri specifici indicati dall'articolo 3, in relazione alle prestazioni e con riferimento al relativo valore medio liquidabile individuati nelle tabelle di cui all'allegato 1. 2. Per le prestazioni non espressamente individuate nelle tabelle di cui all'allegato 1 il compenso e' determinato in via analogica, sulla base dei parametri specifici indicati nell'articolo 3 e con le maggiorazioni previste nell'articolo 4. 3. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalita', inclusa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresi' compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono considerati tra le spese dello stesso. Il provvedimento di liquidazione indica in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonche' il totale omnicomprensivo di tali voci. 4. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attivita' accessorie alla stessa. 5. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico, ma l'organo giurisdizionale puo' aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale e' conferito a una societa' tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche se la stessa prestazione e' eseguita da piu' soci. 6. Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 7. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 8. I valori indicati, ai fini della liquidazione, di cui all'allegato 1, espressi in termini numerici o percentuali, non sono vincolanti per la liquidazione stessa. 9. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile, si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessita' delle stesse.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi, nel comma 7, all'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 3
Parametri specifici
1. I compensi delle prestazioni dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica sono determinati sulla base dei seguenti parametri: a) costo del lavoro, che si compone di: 1) costo del personale tecnico (costo fisso), comprensivo di oneri a carico del datore di lavoro, eventualmente impiegato per l'esecuzione della prestazione. La formula tiene conto che il massimo «tasso di occupazione» effettivamente raggiungibile per l'operatore e' stimabile nell'80 per cento del tempo teoricamente disponibile: costo medio orario (tempo impiegato per singola prestazione/0,8); 2) costo medio del professionista (costo variabile). Rappresenta la remunerazione «di base» attesa dal professionista per il tempo dedicato alla prestazione; b) costo della tecnologia sanitaria, comprensivo dell'ammortamento delle attrezzature e della manutenzione, come di seguito indicato: 1) ammortamento dell'attrezzatura (costo fisso) che puo' essere valutato come segue: 1.1) bassa tecnologia (basso costo): valore forfettario per prestazione; 1.2) alta tecnologia (alto costo): il valore dell'ammortamento deve essere valutato analiticamente in base a: costo di acquisto; vita utile dell'attrezzatura (anni); numero di prestazioni attese per anno; 1.3) ammortamento per prestazione: costo di acquisto/numero anni di vita utile/numero prestazioni anno; 2) manutenzione dell'attrezzatura: 8-10 per cento annuo del valore di acquisto dell'attrezzatura, da suddividere per il numero atteso di prestazioni; c) consumi, per i quali si distinguono i seguenti due casi: 1) costo variabile, nel caso in cui ad ogni prestazione corrisponda un consumo predeterminato di materiali. In tal caso il costo per prestazione viene determinato sulla base delle quantita' unitarie di ogni materiale moltiplicate per i relativi prezzi di mercato; 2) costo semi-variabile: e' il caso che si presenta per l'utilizzo di «kit» diagnostici. Il costo unitario viene determinato suddividendo il costo del kit per il numero atteso di esami per ogni kit; d) costi generali, che includono: segreteria affitto/ammortamento dell'acquisto dei locali, utenze, materiali non sanitari di consumo, assicurazioni, e altro. Tali costi possono essere valorizzati forfettariamente nella misura del 20 per cento dei costi precedentemente calcolati; e) margine atteso, inteso quale componente del compenso che remunera: 1) il rischio imprenditoriale, che e' proporzionale all'entita' dei costi fissi di cui il professionista deve dotarsi e puo' essere stimato in ragione del 4 per cento del valore dei costi fissi sopra calcolati (incluso il valore dell'investimento in attrezzature); 2) la complessita' del caso trattato calcolata sulla base del seguente criterio: 2.1) bassa complessita': moltiplicatore = 0 (nessun margine aggiuntivo rispetto ai precedenti); 2.2) media complessita': moltiplicatore = l; 2.3) alta complessita': moltiplicatore = 2.
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| Art. 4
Maggiorazioni e riduzioni
1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessita' o difficolta', ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista puo' essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quella massima altrimenti liquidabile ai sensi del presente regolamento.
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| Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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| Art. 6
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
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| Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 luglio 2016
Il Ministro: Lorenzin Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3341
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