Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2016 (vai al sommario)
LEGGE 12 agosto 2016, n. 164
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243

1. All'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalita' di cui al comma 5 la legge dello Stato puo' prevedere differenti modalita' di recupero»;
d) il comma 3 e' abrogato;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;
b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81,
sesto comma, della Costituzione), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli
enti locali). - 1. I bilanci delle regioni, dei comuni,
delle province, delle citta' metropolitane e delle province
autonome di Trento e di Bolzano si considerano in
equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di
rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema
di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di
bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione
del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A
decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese
finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente
di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore
negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto
ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il
recupero entro il triennio successivo, in quote costanti.
Per le finalita' di cui al comma 5 la legge dello Stato
puo' prevedere differenti modalita' di recupero.
3. (Abrogato).
4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le
sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui
al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;
b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore
dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno
rispettato i propri obiettivi.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge
dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli
previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di
parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di
concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».

 
Art. 2
Modifiche all'articolo 10
della legge 24 dicembre 2012, n. 243

1. All'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta' nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato».


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge
n. 243 del 2012, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Ricorso all'indebitamento da parte delle
regioni e degli enti locali). - 1. Il ricorso
all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle
province, delle citta' metropolitane e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e' consentito
esclusivamente per finanziare spese di investimento con le
modalita' e nei limiti previsti dal presente articolo e
dalla legge dello Stato.
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di
indebitamento sono effettuate solo contestualmente
all'adozione di piani di ammortamento di durata non
superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui
singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di
copertura degli oneri corrispondenti.
3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e
le operazioni di investimento realizzate attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese
concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno
di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9,
comma 1, del complesso degli enti territoriali della
regione interessata, compresa la medesima regione.
4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e
le operazioni di investimento realizzate attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3,
sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta'
nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui
all'art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata,
sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del
presente articolo, ivi incluse le modalita' attuative del
potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o
ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni
dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere
comunque adottato.».

 
Art. 3
Modifiche all'articolo 11
della legge 24 dicembre 2012, n. 243

1. All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.


Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge
n. 243 del 2012, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Concorso dello Stato al finanziamento dei
livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi
avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali).
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 5, e
dall'art. 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento
del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali,
concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai
diritti civili e sociali, secondo modalita' definite con
leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti
dalla presente legge.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).».

 
Art. 4
Modifiche all'articolo 12
della legge 24 dicembre 2012, n. 243

1. All'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilita' del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;
c) il comma 3 e' abrogato.


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge
n. 243 del 2012, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Concorso delle regioni e degli enti locali
alla sostenibilita' del debito pubblico). - 1. Le regioni,
i comuni, le province, le citta' metropolitane e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad
assicurare la sostenibilita' del debito del complesso delle
amministrazioni pubbliche, secondo modalita' definite con
legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti
dalla presente legge.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 5,
gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del
ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del
complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso
versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.
3. (Abrogato).».

 
Art. 5
Modifica all'articolo 18
della legge 24 dicembre 2012, n. 243

1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso ai dati raccolti per fini statistici ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Ufficio e' equiparato agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 12 agosto 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 18 della
citata legge n. 243 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 18 (Funzioni dell'Ufficio). - 1. L'Ufficio, anche
attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua
analisi, verifiche e valutazioni in merito a:
a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;
b) l'impatto macroeconomico dei provvedimenti
legislativi di maggiore rilievo;
c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per
sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio;
d) la sostenibilita' della finanza pubblica nel lungo
periodo;
e) l'attivazione e l'utilizzo del meccanismo correttivo
di cui all'art. 8 e gli scostamenti dagli obiettivi
derivanti dal verificarsi degli eventi eccezionali di cui
all'art. 6;
f) ulteriori temi di economia e finanza pubblica
rilevanti ai fini delle analisi, delle verifiche e delle
valutazioni di cui al presente comma.
2. L'Ufficio predispone analisi e rapporti anche su
richiesta delle commissioni parlamentari competenti in
materia di finanza pubblica. Il Presidente, se richiesto,
svolge audizioni presso le commissioni parlamentari di cui
al primo periodo.
3. Qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, l'Ufficio esprima valutazioni significativamente
divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di
almeno un terzo dei componenti di una commissione
parlamentare competente in materia di finanza pubblica,
quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di
confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di
conformarle a quelle dell'Ufficio.
4. L'Ufficio opera sulla base di un programma annuale
delle attivita', che deve in ogni caso prevedere lo
svolgimento delle funzioni attribuite all'Ufficio in
coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, presentato
dal Presidente alle commissioni parlamentari competenti in
materia di finanza pubblica. Le analisi e i rapporti
prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
sono adottati dal Consiglio su proposta del Presidente. Il
programma annuale delle attivita' nonche' le analisi e i
rapporti di cui al secondo periodo sono pubblicati nel sito
internet istituzionale dell'Ufficio
5. Il Consiglio puo' istituire un Comitato scientifico
composto da persone di comprovata esperienza e competenza
in materia di economia e finanza pubblica a livello
nazionale, europeo o internazionale, con il compito di
fornire indicazioni metodologiche in merito all'attivita'
dell'Ufficio.
6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
l'Ufficio corrisponde con tutte le amministrazioni
pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti
partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre
alla comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di
collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue
funzioni istituzionali.
7. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei
propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti
di cui al comma 6 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso
a tutte le banche di dati in materia di economia o di
finanza pubblica da loro costituite o alimentate. Ai fini
dell'accesso ai dati raccolti per fini statistici ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Ufficio
e' equiparato agli enti ed uffici facenti parte del Sistema
statistico nazionale.».

 
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