Gazzetta n. 202 del 30 agosto 2016 (vai al sommario)
LEGGE 19 agosto 2016, n. 166
Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. La presente legge persegue la finalita' di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarieta' sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarieta' sociale;
c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonche' alla riduzione della quantita' dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
e) contribuire ad attivita' di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 180, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e' il
seguente:
"Art. 180
(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il
riutilizzo dei rifiuti)
1. Le pubbliche amministrazioni promuovono,
nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative
dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la
preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative
possono consistere anche in:
a) uso di strumenti economici;
b) misure logistiche, come la costituzione ed il
sostegno di centri e reti accreditati di
riparazione/riutilizzo;
c) adozione, nell'ambito delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai
sensi dell' art. 83, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle
condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e
69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione i decreti attuativi di cui all' art.
2 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n.
107 dell'8 maggio 2008;
d) definizione di obiettivi quantitativi;
e) misure educative;
f) promozione di accordi di programma.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono
individuare anche appositi spazi, presso i centri di
raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), per
l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra
privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al
riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresi' essere
individuate apposite aree adibite al deposito preliminare
alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per
il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei
centri di raccolta possono anche essere individuati spazi
dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con
l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare
al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione
e schemi di filiera degli operatori professionali
dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di
igiene urbana.
2. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate le ulteriori misure
necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la
preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche
attraverso l'introduzione della responsabilita' estesa del
produttore del prodotto. Con uno o piu' decreti del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definite le modalita'
operative per la costituzione e il sostegno di centri e
reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa
la definizione di procedure autorizzative semplificate e di
un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di
prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a
riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente art. con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.".

 
Art. 2

Definizioni

1. Al fine della presente legge si intendono per:
a) «operatori del settore alimentare»: i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attivita' connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;
b) «soggetti donatari»: gli enti pubblici nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
c) «eccedenze alimentari»: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attivita' promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;
d) «spreco alimentare»: l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimita' della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti;
e) «donazione»: cessione di beni a titolo gratuito;
f) «termine minimo di conservazione»: la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti ai sensi dell'articolo 4, garantendo l'integrita' dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
g) «data di scadenza»: la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti ne' consumati.


Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale), e' il seguente:
"Art. 10
(Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale)
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
le societa' cooperative e gli altri enti di carattere
privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti
o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico
o della scrittura privata autenticata o registrata,
prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 ;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta'
internazionale;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli
aiuti umanitari.
2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi
del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme
provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni
appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di
lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al
medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta
di progetti di utilita' sociale.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 , della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,
senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro
valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e
dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari
o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi di cui
all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano
la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991, n. 287 , le cui finalita' assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati
ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate
alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la
prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli
stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni
anche agevolative del presente decreto, a condizione che
per tali attivita' siano tenute separatamente le scritture
contabili previste all'art. 20-bis del decreto del
Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ,
introdotto dall'art. 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218 , i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.".

 
Art. 3
Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarieta'
sociale

1. Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario.
2. I soggetti donatari di cui al comma 1 devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti.
3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunita' con metodo aerobico.
4. Gli alimenti che presentano irregolarita' di etichettatura che non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze, possono essere ceduti ai soggetti donatari.
5. E' consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatari. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilita' di chi effettua le attivita' medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.


 
Art. 4

Modalita' di cessione delle eccedenze alimentari

1. Le cessioni di cui all'articolo 3 sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purche' siano garantite l'integrita' dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.
2. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.
3. I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari.


 
Art. 5
Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la cessione
gratuita

1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 7 della presente legge. Essi sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155.
2. Ai fini della cessione di cui agli articoli 3 e 4, gli operatori del settore alimentare operano una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualita' e igienico-sanitari, nel rispetto delle norme vigenti.
3. Gli operatori del settore alimentare adottano le misure necessarie per evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati ai diversi impieghi previsti dagli articoli 3 e 4.


Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1, comma 236, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2014), come modificato dall'art. 7 della
presente legge, e' il seguente:
"236. Gli enti pubblici nonche' gli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano
attivita' d'inte-resse generale anche mediante la
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita'
sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i
soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che
effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita
agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli
operatori del settore alimentare, inclusi quelli della
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonche' i citati operatori del settore alimentare che
cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire
un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e
utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di
competenza. Tale obiettivo e' raggiunto anche mediante la
predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta
prassi operativa in conformita' alle garanzie speciali
previste dall'art. 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e
successive modificazioni, validati dal Ministero della
salute.".
- La legge 25 giugno 2003, n. 155 (Disciplina della
distribuzione dei prodotti alimentari a fini di
solidarieta' sociale), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° luglio 2003, n. 150.

 
Art. 6
Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 571

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, l'autorita' di cui al primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».


Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 571, n. 15 (Norme per
l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17,
penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
concernente modifiche al sistema penale), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 15
Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga
inoppugnabile, l'autorita' di cui al primo comma dell'art.
18 della legge dispone con ordinanza l'alienazione o la
distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei
soggetti indicati nei primi due commi del precedente art.
7, ai quali a tal fine viene inviata copia autentica
dell'ordinanza.
Le somme ricavate dalla vendita sono versate
all'ufficio del registro e devolute all'erario.
Quando siano state confiscate cose di interesse
storico-artistico, librario o archivistico ovvero cose che
hanno interesse scientifico o culturale l'autorita' di cui
al primo comma ne da' comunicazione rispettivamente, per le
prime, al Ministero per i beni culturali e ambientali, e,
per le seconde, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Ministro ed il Presidente del Consiglio dei Ministri
possono disporre con decreto che le cose confiscate o
talune di esse siano acquisite al patrimonio indisponibile
dello Stato indicando gli uffici o gli enti competenti a
provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.
Se il decreto non viene emesso entro novanta giorni
dalla ricezione della comunicazione prevista dal comma
precedente, l'autorita' che l'ha inviata procede ai sensi
del primo comma.
Qualora siano state confiscate somme di denaro, carte
di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti dallo
Stato, ovvero valori di bollo, l'autorita' di cui al primo
comma ne dispone il deposito presso l'ufficio del registro
e la devoluzione all'erario.
Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari
idonei al consumo umano o animale, l'autorita' di cui al
primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici
ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche
e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in
coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi,
promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale
anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi
di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita',
compresi i soggetti di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.".

 
Art. 7

Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti pubblici nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».


Note all'art. 7:
- Per testo dell'art. 1, comma 236, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, modificato dal presente articolo, si
veda nelle note all'art. 5.

 
Art. 8

Tavolo di coordinamento

1. Ai fini di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le funzioni e la composizione del Tavolo permanente di coordinamento, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013, di seguito denominato «Tavolo», sono integrate secondo i seguenti criteri:
a) il Tavolo svolge i seguenti compiti:
1) formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonche' a progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi;
2) formulazione di proposte per lo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione alla donazione e al recupero di eccedenze alimentari nonche' per la promozione e la conoscenza degli strumenti, anche di natura fiscale, in materia di erogazioni liberali;
3) formulazione di proposte per la definizione di provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi;
4) svolgimento di attivita' di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari;
5) promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti;
6) formulazione di proposte per favorire la messa in rete e l'aggregazione delle iniziative promosse da soggetti pubblici e privati che distribuiscono derrate alimentari agli indigenti su base territoriale;
b) il Tavolo e' composto da:
1) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad uno dei quali e' attribuito il compito di presiedere i lavori;
2) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
3) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
4) un rappresentante del Ministero della salute;
5) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno facente parte del Comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;
6) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
7) quattro rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente piu' rappresentative della distribuzione;
8) un rappresentante di ognuno degli enti ed organismi caritativi iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari;
9) tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente piu' rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare;
10) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente piu' rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui uno in rappresentanza della ristorazione collettiva;
11) due rappresentanti designati dalle associazioni agricole;
12) due rappresentanti designati dalle regioni e dalle province autonome;
13) due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
14) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente piu' rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso;
15) un rappresentante della cooperazione agricola.
2. Le attivita' del Tavolo sono rese pubbliche nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e costituiscono oggetto di una relazione annuale alle Camere.
3. La partecipazione al Tavolo non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.


Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 58 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del
Paese), e' il seguente:
"Art. 58
(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti)
1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera
della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento
dei programmi nazionali di distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti nel territorio della
Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite
agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli,
conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione, viene
adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma
annuale di distribuzione che identifica le tipologie di
prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie
nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di
soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del
Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono
destinare all'attuazione del programma annuale di cui al
comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni
liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi
si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il
soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui
al comma 2.
5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti
identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di
economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni,
alle forniture offerte da organismi rappresentativi di
produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione
europea.".

 
Art. 9
Promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione
degli sprechi

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, garantisce che, nell'ambito delle ore di trasmissione destinate all'informazione, ai sensi del citato articolo 45, comma 2, lettera b), un adeguato numero delle medesime ore sia finalizzato alla promozione di comportamenti e di misure volti a ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere.
2. Al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarieta' e di sostenibilita' nonche' di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attivita' della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.
4. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo altresi' al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Tali iniziative possono essere promosse nel sito internet dei comuni interessati.
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonche' alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell'accesso al cibo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici), e' il seguente:
"Art. 45
(Definizione dei compiti del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale)
1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale e' affidato per concessione a una societa' per
azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7,
lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio
stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio
dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per
le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali,
con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della
societa' concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni
cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, comunque
garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive
e radiofoniche di pubblico servizio della societa'
concessionaria con copertura integrale del territorio
nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza
e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni
televisive e radiofoniche dedicate all'educazione,
all'informazione, alla formazione, alla promozione
culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione
delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche
in lingua originale, e musicali riconosciute di alto
livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di
ore e' definito ogni tre anni con deliberazione
dell'Autorita'; dal computo di tali ore sono escluse le
trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla
lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce
orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi
televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e
secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei
partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in
assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni
associative delle autonomie locali, dei sindacati
nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti
politici, degli enti e delle associazioni politici e
culturali, delle associazioni nazionali del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri
gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano
richiesta;
e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione
di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla
conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della
cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione
dei programmi e la diffusione delle piu' significative
produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia
autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia
autonoma di Trento, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita'
sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita'
delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di
contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano
conto delle esigenze e della sensibilita' della prima
infanzia e dell'eta' evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici
e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli
stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15
per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di
opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal
contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge
3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la
trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in
tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali
di pubblica utilita';
o) il rispetto dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dall'art. 38;
p) l'informazione pubblica a livello nazionale e
quella a livello regionale attraverso la presenza in
ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni
e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel
rispetto di quanto previsto alla lettera f);
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle
persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione
dell'art. 32, comma 6;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di
produzione decentrati, in particolare per le finalita' di
cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle
culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a
distanza.
3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma
2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e
contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di
pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da
centro di produzione decentrato per le esigenze di
promozione delle culture e degli strumenti linguistici
locali.
3-bis. Con la convenzione stipulata tra la societa'
concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono
individuati i diritti e gli obblighi relativi, in
particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni
radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e
la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico
provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua
tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di
costo del bilancio della societa' concessionaria e gli
oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di
Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi
dell'art. 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000
annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla
predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico
della provincia autonoma di Bolzano.
3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma
3-bis e' incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per
l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno
2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro
5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente
versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello
Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio
bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere
dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' e
dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo
quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono
fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori
obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei
mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze
culturali, nazionali e locali.
4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri
sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con
l'Autorita', di cui al comma 4.
5. Alla societa' cui e' affidato mediante concessione
il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
e' consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso
societa' collegate, di attivita' commerciali ed editoriali,
connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche'
di altre attivita' correlate, purche' esse non risultino di
pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi
concessi e concorrano alla equilibrata gestione
aziendale.".

 
Art. 10
Misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli
alimenti

1. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunita', al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 4, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.


Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
"Art. 8
(Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata)
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Il testo dell'art. 4, commi da 5 a 5-quinquies, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in
materia di istruzione, universita' e ricerca), convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e'
il seguente:
"Art. 4
(Tutela della salute nelle scuole)
(Omissis).
5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei
prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e biologici
nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione
alimentare, anche in collaborazione con associazioni e
organizzazioni di acquisto solidale, anche nell'ambito di
iniziative gia' avviate. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
sono definite le modalita' per l'attuazione del presente
comma. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca adotta specifiche linee guida, sentito il
Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di
ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e
bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto
totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali,
zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio,
nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di
zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di
teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la
somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono
affetti da celiachia.
5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 5,
nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la
gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura
di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle
scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole
secondarie di primo e di secondo grado e alle altre
strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e
giovani fino a diciotto anni di eta', i relativi soggetti
appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata
quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari
provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e
comunque a ridotto impatto ambientale e di qualita',
nonche' l'attribuzione di un punteggio per le offerte di
servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale
denominato "dieta mediterranea", consistente in
un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di
fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali,
frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi,
nonche' pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e
yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e
zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresi'
un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste
di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.
5-quinquies. Fermo restando quanto previsto al comma 5,
il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per
quanto riguarda le attivita' da svolgersi nelle istituzioni
scolastiche, al fine di favorire la consapevolezza dei
rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare,
elabora programmi di educazione alimentare, anche
nell'ambito di iniziative gia' avviate.
(Omissis).".

 
Art. 11
Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari
alle persone indigenti e istituzione di un fondo nazionale per
progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e
all'impiego delle eccedenze

1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della shelf life dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, come definite all'articolo 2 della presente legge, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonche' alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale. Le modalita' di utilizzo del fondo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 58 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, si veda nelle note all'art. 8.
- La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)), e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2014, n. 300.
- Il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280.

 
Art. 12
Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti
alimentari

1. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' destinato anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte degli operatori nel settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Note all'art. 12:
- Si riporta il testo del comma 323 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008), pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre
2007, n. 300, S.O.:
"323. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione
e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo
di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20
milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere
sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo e' finalizzato
alla sottoscrizione di accordi di programma e alla
formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' di utilizzo del fondo di cui al
presente comma.".

 
Art. 13

Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155

1. L'articolo 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarieta' sociale). - 1. Gli enti pubblici nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi».


 
Art. 14
Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini
di solidarieta' sociale

1. Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari.
2. I beni che non sono destinati a donazione in conformita' a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformita' alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Al fine di contribuire alla sostenibilita' economica delle attivita' di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del suballegato 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: «mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche» sono sostituite dalle seguenti: «mediante selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche».


Note all'art. 14:
- Il citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88.

 
Art. 15
Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia
di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di
medicinali

1. All'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il terzo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalita' che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validita', in modo tale da garantire la qualita', la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilita' dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Alle ONLUS e' consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono attivita' assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. E' vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione».


Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 157 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE
(e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
della direttiva 2003/94/CE), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 157
(Sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o
scaduti)
1. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione
dei rifiuti sanitari dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
tutela del territorio e il Ministro delle attivita'
produttive, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti con oneri a carico
degli operatori idonei sistemi di raccolta per i medicinali
inutilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche
su accordi, a livello nazionale o territoriale, fra le
parti interessate alla raccolta.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono individuate
modalita' che rendono possibile la donazione di medicinali
non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) e l'utilizzazione dei medesimi medicinali
da parte di queste, in confezioni integre, correttamente
conservati e ancora nel periodo di validita', in modo tale
da garantire la qualita', la sicu-rezza e l'efficacia
originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in
frigorifero a temperature controllate, dei medicinali
con-tenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei
medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con
il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e
delle attrezza-ture idonei a garantirne la corretta
conserva-zione e le procedure volte alla tracciabilita' dei
lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Alle ONLUS e'
consentita la distribuzione gratuita di medicinali non
utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi,
dietro presentazione di prescrizione medica, ove
necessaria, a condizione che dispongano di personale
sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa
vigente. Gli enti che svolgono attivita' assistenziale sono
equiparati, nei limiti del servizio prestato, al
consumatore finale rispetto alla detenzione e alla
conservazione dei medicinali. E' vietata qualsiasi cessione
a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione.".

 
Art. 16
Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari,
di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarieta'
sociale

1. Le cessioni previste dall'articolo 10, primo comma, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con modalita' telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonche' dell'ammontare complessivo, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate e puo' non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si e' esonerati dall'obbligo di comunicazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, definisce le modalita' telematiche riepilogative per l'invio della comunicazione di cui al comma 1.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. La comunicazione di cui al comma 1 e' valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Alle cessioni di cui all'articolo 3 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonche' altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro»;
2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita'»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonche' della qualita', della quantita' o del peso dei beni ceduti.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario effettui un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformita' alle finalita' istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti dal presente decreto, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro».
6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «I prodotti alimentari» sono inserite le seguenti: «, anche oltre il termine minimo di conservazione, purche' siano garantite l'integrita' dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonche' altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro,»;
b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «agli enti pubblici nonche' agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita',».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli altri prodotti destinati a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal presente articolo.


Note all'art. 16:
- Il decreto del Presidente deIla Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto), e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292.
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 (Regolamento recante
norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di
cessione e di acquisto), e' il seguente:
"Art. 2
(Non operativita' della presunzione di cessione)
1. La presunzione di cui all'art. 1 non opera per le
fattispecie indicate nei seguenti commi, qualora vengano
osservati gli adempimenti ivi stabiliti.
2. Le cessioni previste dall'art. 10, n. 12), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono provate con le seguenti modalita':
a) comunicazione scritta da parte del cedente agli
uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della
Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della
data, ora e luogo di inizio del trasporto, della
destinazione finale dei beni, nonche' dell'ammontare
complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni
gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai
suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e
puo' non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei
beni stessi non sia superiore a euro quindicimila o si
tratti di beni facilmente deperibili;
b) emissione del documento previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472,
progressivamente numerato;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente
ricevente attesti natura, qualita' e quantita' dei beni
ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di
cui alla lettera b).
3. La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti,
accidentali o comunque indipendenti dalla volonta' del
soggetto e' provata da idonea documentazione fornita da un
organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal
verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha
conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei
beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi
in base ai quali detto valore e' stato determinato.
4. La distruzione dei beni o la trasformazione in beni
di altro tipo e di piu' modesto valore economico e'
provata:
a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di
cui al comma 2, lettera a), nei termini e con le modalita'
ivi previsti, indicando luogo, data e ora in cui verranno
poste in essere le operazioni, le modalita' di distruzione
o di trasformazione, la natura, qualita' e quantita',
nonche' l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di
acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e
l'eventuale valore residuale che si otterra' a seguito
della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale
comunicazione non e' inviata qualora la distruzione venga
disposta da un organo della pubblica amministrazione;
b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da
ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno
presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei
beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei
beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro
10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e
dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in
cui avvengono le operazioni, nonche' natura, qualita',
quantita' e ammontare del costo dei beni distrutti o
trasformati;
c) da documento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente
numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente
risultanti dalla distruzione o trasformazione.
5. I beni non esistenti presso l'azienda per effetto di
vendite in blocco o di operazioni similari secondo la
prassi commerciale risultano, oltre che dalla fattura di
cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, anche dal documento previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996,
progressivamente numerato, da cui risulti natura e
quantita' dei beni, nonche' la sottoscrizione del
cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il
cedente annota, altresi', soltanto nell'esemplare del
documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare
complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni
ceduti.".
- Il testo dell'art. 13, comma 2, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 13
(Erogazioni liberali)
(Omissis).
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici,
nonche' altri prodotti, da individuare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di
solidarieta' sociale senza scopo di lucro alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione
dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente agli
enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'
civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio
di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o
atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita'
d'interesse generale anche mediante la produzione e lo
scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita', non si considerano
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ai sensi dell'art. 53, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Le disposizioni del presente comma si applicano a
condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un
documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un
documento equipollente, contenente l'indicazione della
data, degli estremi identificativi del cedente, del
cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto,
nonche' della qualita', della quantita' o del peso dei beni
ceduti.
(Omissis).".
- Il testo dell'art. 6, comma 15, della legge 13 maggio
1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6
(Ulteriori disposizioni in materia di IVA)
(Omissis).
15. I prodotti alimentari, anche oltre il termine
minimo di conservazione, purche' siano garantite
l'integrita' dell'imballaggio primario e le idonee
condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici
nonche' altri prodotti, da individuare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di
solidarieta' sociale senza scopo di lucro, non piu'
commercializzati o non idonei alla commercializzazione per
carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di
peso o per altri motivi similari nonche' per prossimita'
della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti
indicati nell'art. 10, numero 12), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli
enti pubblici nonche' agli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e
solidaristiche e che, in attuazione del principio di
sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o
atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita'
d'interesse generale anche mediante la produzione e lo
scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita', si considerano distrutti
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.".

 
Art. 17

Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative ad attivita' commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantita', debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».


Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 1, comma 652, della citata legge
27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al
comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga»,
sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle
quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune
moltiplicando il costo del servizio per unita' di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno
successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita'
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi
alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere,
per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di
cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle
utenze non domestiche relative ad attivita' commerciali,
industriali, professionali e produttive in genere, che
producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo
gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni
alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori
condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale,
il comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della
tariffa proporzionale alla quantita', debitamente
certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita
e oggetto di donazione.".

 
Art. 18

Disposizioni finali

1. Le donazioni di cui alla presente legge, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta per la loro validita' e alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al titolo V del libro secondo del codice civile.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 agosto 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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