Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2016 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 28 luglio 2016
Differimento del termine di cui alla lettera a) del provvedimento del 25 giugno 2015, in materia di sicurezza nelle attivita' di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica. (Delibera n. 336).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196; di seguito «Codice»);
Visto il provvedimento in materia di misure di sicurezza nelle attivita' di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica del 25 giugno 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e in www.gpdp.it, doc. web n. 4120817), nonche' i precedenti provvedimenti ivi richiamati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Premesso:

Con nota del 19 corrente il Ministero della giustizia, ha esposto, anche sulla base di articolata relazione di accompagnamento, lo stato di attuazione delle misure di sicurezza nelle attivita' di intercettazione di cui al provvedimento di questa autorita' del 25 giugno 2015 ed ai precedenti provvedimenti ivi richiamati.
Il Ministero medesimo, in considerazione del risultato sin qui conseguito, delle iniziative assunte dalle autorita' coinvolte e dei tempi necessari per l'ulteriore perfezionamento dei sistemi, ha chiesto di valutare «l'opportunita' di una ulteriore proroga del termine di adempimento delle misure di sicurezza non ancora soddisfatte».
Al riguardo va considerato che dagli atti pervenuti emerge un sostanziale progresso nell'attuazione delle prescrizioni impartite dall'Autorita' con riferimento ai trattamenti dei dati personali svolti presso le Procure della Repubblica, nell'ambito delle attivita' di intercettazione telefonica o ambientale di conversazioni o comunicazioni, anche informatiche o telematiche, effettuate per ragioni di giustizia, nonche' di controllo preventivo.
Considerata la rappresentata necessita' di usufruire di un ulteriore lasso temporale - al fine di consentire sia il perfezionamento delle misure di sicurezza poste in essere per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali e di accessi non autorizzati alle informazioni; sia la realizzazione in corso della piattaforma informatizzata di monitoraggio delle misure attuative - si ritiene di accogliere la richiesta di rivalutazione dei termini di adempimento delle misure prescritte.
Tutto cio' premesso il garante:
a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, dispone, nei confronti delle Procure della Repubblica, il differimento al 31 gennaio 2017 del termine, assegnato ai sensi della lett. a) del citato provvedimento del 25 giugno 2015, per apportare le modificazioni e integrazioni prescritte;
b) chiede al Ministero della Giustizia di fornire entro il 30 ottobre 2016 un aggiornamento sulle misure che saranno adottate entro tale data per conformarsi al provvedimento citato fornendo, nel contempo, un cronoprogramma degli ulteriori adempimenti che si intendono porre in essere entro il 31 gennaio 2017;
c) dispone di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza:
al Ministero della Giustizia ed al Consiglio Superiore della Magistratura;
al Ministero della Giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2016

Il Presidente: Soro
Il Relatore: Iannini
Il Segretario generale: Busia



 
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