Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2016 (vai al sommario)
LEGGE 19 agosto 2016, n. 167
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'

1. La presente legge ha la finalita' di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, attraverso l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) degli screening neonatali obbligatori, da effettuare su tutti i nati a seguito di parti effettuati in strutture ospedaliere o a domicilio, per consentire diagnosi precoci e un tempestivo trattamento delle patologie.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Gli accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali obbligatori di cui all'articolo 1 sono effettuati per le malattie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in eta' neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico.


 
Art. 3
Centro di coordinamento sugli screening neonatali

1. Al fine di favorire la massima uniformita' nell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale e' istituito presso l'Istituto superiore di sanita' il Centro di coordinamento sugli screening neonatali.
2. Il Centro di cui al comma 1 e' composto da:
a) il direttore generale dell'Istituto superiore di sanita', con funzioni di coordinatore;
b) tre membri designati dall'Istituto superiore di sanita', dei quali almeno uno con esperienza medico-scientifica specifica in materia;
c) tre membri delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti affetti dalle patologie di cui alla presente legge e dei loro familiari;
d) un rappresentante del Ministero della salute;
e) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Ai componenti del Centro di cui al comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Al Centro di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitorare e promuovere la massima uniformita' di applicazione degli screening neonatali sul territorio nazionale;
b) collaborare con le regioni per la diffusione delle migliori pratiche in tema di screening neonatale;
c) individuare standard comuni per la realizzazione degli screening neonatali;
d) definire le dimensioni del bacino d'utenza di ciascun centro di screening di riferimento per la regione al fine di accorpare, se necessario, aree geografiche contigue;
e) fornire informazioni codificate e standardizzate ai servizi territoriali per l'assistenza alle famiglie dei neonati sui rischi derivanti dalle patologie metaboliche ereditarie, nonche' sui benefici conseguibili attraverso l'attivita' di screening, offrendo anche informazioni sulla terapia e sulle migliori cure disponibili per la specifica malattia metabolica;
f) stabilire, per le finalita' di cui alle lettere a) e d), le modalita' di raccolta dei campioni di sangue nonche' di consegna dei medesimi, entro quarantotto ore dal prelievo, presso i centri di screening di riferimento per la regione;
g) istituire un archivio centralizzato sugli esiti degli screening neonatali al fine di rendere disponibili dati per una verifica dell'efficacia, anche in termini di costo, dei percorsi intrapresi.
5. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 
Art. 4
Protocollo operativo
per la gestione degli screening neonatali

1. Il Ministro della salute, acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita' e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle societa' scientifiche di riferimento, predispone un protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali nel quale sono definite le modalita' della presa in carico del paziente positivo allo screening neonatale e dell'accesso alle terapie.
2. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) compie una valutazione di HTA (Health technology assessment) su quali tipi di screening neonatale effettuare.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 
Art. 5
Disposizione transitoria

1. Le regioni provvedono all'attuazione di quanto disposto dalla presente legge, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), e' il
seguente:
«Art. 6. (Prevenzione e diagnosi precoce). - 1. Gli
interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e
precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della
programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle
attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e
alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della
popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap,
nonche' sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante
la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie
fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono
tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto
dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del
nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di
vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono
determinare malformazioni congenite e patologie
invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi
prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie
genetiche che possono essere causa di handicap fisici,
psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la
individuazione e la terapia di eventuali patologie
complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro
conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti
e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla
diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorieta'
del controllo per l'individuazione ed il tempestivo
trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della
fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalita' dei
controlli e della loro applicazione sono disciplinate con
atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi
dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833. Con tali atti possono essere individuate altre
forme di endocrinopatie e di errori congeniti del
metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la
popolazione neonatale;
h) un' attivita' di prevenzione permanente che tuteli
i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento
con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e
dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di
patologie e di cause invalidanti e con controlli sul
bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro
il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal
compimento del primo anno di vita. E' istituito a tal fine
un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di
cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed
ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di
salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di
partecipazione e di controllo per eliminare la nocivita'
ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di
vita e di lavoro, con particolare riferimento agli
incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a
prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo
alla vaccinazione contro la rosolia.».

 
Art. 6
Disposizioni di attuazione e copertura finanziaria

1. Con la procedura di cui al comma 2, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad inserire nei LEA gli accertamenti diagnostici neonatali con l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 15.715.000 euro, mediante la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata dall'articolo 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna i LEA, mediante la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, cessano la sperimentazione e l'attivita' del Centro di coordinamento sugli screening neonatali previsti dall'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 agosto 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 6:
- Il testo del comma 554 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2016), e' il seguente:
«554. La definizione e l'aggiornamento dei LEA di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari nonche' con la
procedura di cui al comma 559. Il Ministro della salute,
entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una
relazione sullo stato di attuazione dei commi da 553 a 565.
L'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, e' abrogato.».
- Il testo del comma 229 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2014), e' il seguente:
«229. Il Ministro della salute, con decreto da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite
di cinque milioni di euro, lo screening neonatale per la
diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la
cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze
scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi
siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in
eta' neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso
a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di
tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della salute
definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo.
Al fine di favorire la massima uniformita'
dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi
precoce neonatale e l'individuazione di bacini di utenza
ottimali proporzionati all'indice di natalita', e'
istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli
screening neonatali composto: dal direttore generale
dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre membri
designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con
esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un
membro di associazioni dei malati affetti da patologie
metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero
della salute; da un rappresentante della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione
dei soggetti di cui al terzo periodo e' a titolo gratuito.
Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e'
incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2014.».
- Il testo del comma 167 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015), e' il seguente:
«167. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 229
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2015.».
- Il testo dell'articolo 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), e'
il seguente:
«Titolo V - La copertura finanziaria delle leggi.
Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori
oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma
12, per la compensazione degli effetti che eccedano le
previsioni medesime. In ogni caso la clausola di
salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in
conto capitale.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per
le disposizioni corredate di clausole di neutralita'
finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli
elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli
effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso
l'indicazione dell'entita' delle risorse gia' esistenti e
delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per le
finalita' indicate dalle disposizioni medesime. La
relazione tecnica fornisce altresi' i dati e gli elementi
idonei a consentire la verifica della congruita' della
clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei
requisiti indicati dal comma 12.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura
e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto
in materia di personale dall'articolo 61 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.».
- Il testo del comma 5 dell'articolo 21 della citata
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' il seguente:
«Art. 21. (Bilancio di previsione). - (Omissis).
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano
l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate
per espressa disposizione normativa;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
(Omissis).».

 
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