Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2016 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n. 169 |
Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione; Visto il Regolamento n. 2013/1315/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che stabilisce gli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che rappresenta l'atto conclusivo del percorso di revisione della politica in materia Reti Trans-Europee di Trasporto; Vista la direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il «Codice della navigazione»; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale»; Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera f) che, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato di cui al medesimo articolo 8, prevede, con riferimento agli enti pubblici non economici nazionali che svolgono attivita' omogenee, «riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorita' di sistema nonche' alla governance, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti»; Visto il comma 5 del citato articolo 8 della legge n. 124 del 2015, che stabilisce la procedura per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante: «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza della Commissione speciale del 27 aprile 2016; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016; Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifica all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La presente legge disciplina, altresi', i compiti e le funzioni delle Autorita' di sistema portuale (AdSP), degli uffici territoriali portuali e dell'autorita' marittima. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto Speciale, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Si riporta l'art. 118 della Costituzione: "Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.". Il regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n.1315 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2013, n. L 348/1. La Direttiva del 28 novembre 2006, n. 112 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell' 11 dicembre 2006, n. L 347/1. Il Regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 14. Decreti legislativi. 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.". La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O. Si riporta l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27: "Art. 37. Liberalizzazione del settore dei trasporti 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, di seguito denominata «Autorita'», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorita' e' individuata in un immobile di proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge. 1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'art. 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente. 1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata professionalita' e competenza nei settori in cui opera l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita', si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti; b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori; c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta; e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio; g) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto; h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorita' di vigilanza istituita dall'art. 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; i) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee; m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita' delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta' europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono gia' titolari di licenza; 2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti; 4) migliorare la qualita' di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale; n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio. 3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorita': a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere pubblici; b) determina i criteri per la redazione della contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate; c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento; d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale; f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze; h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti; i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti; l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora: 1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito; 2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti; m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata. 4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo. 6. Alle attivita' di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue: a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera b), l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita' di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto operativo-logistico, economico e finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attivita' svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo e' determinato annualmente con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; b-bis) ai sensi dell'art. 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorita' provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella qualifica assunta in sede di selezione. 6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita' dell'Autorita', determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono, altresi', soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. 6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonche' di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica.". Si riporta l'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n. 187: "Art. 8. Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (Omissis). f) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attivita' omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificita'; riconoscimento delle peculiarita' dello sport per persone affette da disabilita' e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilita' o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attivita' strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorita' di sistema nonche' alla governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti. (Omissis).". Si riporta l'art. 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n. 187: "Art. 8. Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (Omissis). 5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. (Omissis).". Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.. Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2010, n. 134.
Note all'art. 1: Si riporta l'art. 1 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto: "Art. 1. Finalita' della legge 1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le attivita' portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonche' all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti. La presente legge disciplina, altresi', i compiti e le funzioni delle autorita' di sistema portuale (AdSP), degli uffici territoriali portuali e dell'autorita' marittima. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto Speciale, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 2. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e' abrogato.".
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| Allegato A
(Art. 5)
1) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE - Porti di Genova, Savona e Vado Ligure. 2) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE - Porti di La Spezia e Marina di Carrara. 3) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo. 4) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE - Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. 5) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE - Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia. 6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E JONIO E DELLO STRETTO - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria. 7) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA - Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale). 8) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE - Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani. 9) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta e Catania. 10) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE - Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli. 11) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO - Porto di Taranto. 12) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE - Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona. 13) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE - Porto di Ravenna. 14) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE - Porti di Venezia e Chioggia. 15) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE - Porto di Trieste.
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| Art. 2 Modifiche all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' cosi' sostituita: «Organizzazioni portuali, autorita' di sistema portuale, uffici territoriali portuali e autorita' marittime»; b) al comma 2, le parole: «autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»; c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis.».
Note all'art. 2: Si riporta l'art. 2 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto: "Art. 2. Organizzazioni portuali, autorita' di sistema portuale, uffici territoriali portuali e autorita' marittime 1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali: a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed integrazioni; b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni ed integrazioni; c) l'Ente autonomo del porto di Palermo, di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268; d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223; e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni; f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni; g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni; h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni ed integrazioni; i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi. 2. Sono autorita' di sistema portuale ai sensi della presente legge gli enti di cui all'art. 6. 2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all'art. 6-bis. 3. Sono autorita' marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all'art. 16 del codice della navigazione.".
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| Art. 3 Modifiche all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «comando generale del Corpo delle capitanerie di porto» sono inserite le seguenti: «- Guardia costiera»; b) le parole «Ministero dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ovunque ricorrano; c) le parole: «l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti»; d) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.».
Note all'art. 3: Si riporta l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto: "Art. 3. Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie 1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e' costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera , senza aumento di organico ne' di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizione vigenti; esercita altresi' le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396 (Attribuzioni del Ministero della marina mercantile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1947, n. 125 e' stato abrogato dall'art. 18, D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, con la decorrenza ivi indicata. L'abrogazione del presente provvedimento e' stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200. Il regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194 (Attribuzioni e ordinamento del comando generale delle capitanerie di porto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1940, n. 85 e' stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 123, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105.
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| Art. 4 Modifiche all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1-bis, le parole: «autorita' portuale» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»; b) al comma 2, le parole: «i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»; c) al comma 3, alla lettera a), dopo la parola: «commerciale» inserire le seguenti: «e logistica» e alla lettera c), dopo la parola: «passeggeri» inserire le seguenti: «, ivi compresi i crocieristi»; d) al comma 4, le parole: «autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale» e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»; e) al comma 5, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»; f) al comma 6, le parole: «autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale» e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».
Note all'art. 4: Si riporta l'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto: "Art. 4. Classificazione dei porti. 1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi: a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale; c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale; d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale. 1-bis.I porti sede di autorita' di sitema portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II. 2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attivita' nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi. 3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni: a) commerciale e logistica; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; d) peschereccia; e) turistica e da diporto. 4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri: a) entita' del traffico globale e delle rispettive componenti; b) capacita' operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonche' delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni; c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra. 5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che e' trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni, e' successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta il decreto in via definitiva. 6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonche' della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, delle autorita' marittime, delle regioni o del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la procedura di cui al comma 5.".
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| Art. 5 Introduzione dell'articolo 4-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: «Art. 4-bis (Sostenibilita' energetica). - 1. La pianificazione del sistema portuale deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilita' energetica ed ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia. 2. A tale scopo, le Autorita' di sistema portuale promuovono la redazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2. 3. Il documento di cui al comma 2, redatto sulla base delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce indirizzi strategici per la implementazione di specifiche misure al fine di migliorare l'efficienza energetica e di promuovere l'uso delle energie rinnovabili in ambito portuale. A tal fine, il documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale individua: a) all'interno di una prefissata cornice temporale, gli interventi e le misure da attuare per il perseguimento dei traguardati obiettivi, dando conto per ciascuno di essi della preventiva valutazione di fattibilita' tecnico-economica, anche mediante analisi costi-benefici; b) le modalita' di coordinamento tra gli interventi e le misure ambientali con la programmazione degli interventi infrastrutturali nel sistema portuale; c) adeguate misure di monitoraggio energetico ed ambientale degli interventi realizzati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia.».
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| Art. 6 Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore portuale)»; b) il comma 1, e' sostituto dai seguenti: «1. Nei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 6, comma 1, l'ambito e l'assetto complessivo dei porti costituenti il sistema, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore di sistema portuale, che individua, altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro il 30 novembre 2016, predispone apposite linee guida per la redazione dei piani regolatori di sistema portuale, delle varianti stralcio e degli adeguamenti tecnico funzionali. 1-bis. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.»; c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita l'autorita' di sistema portuale, il piano regolatore di sistema portuale, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e' adottato dal comitato di gestione di cui all'articolo 9, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Tale piano e', quindi, inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. Il piano, esaurita la procedura di cui al presente comma e a quella di cui al comma 4, e' approvato dalla regione interessata entro trenta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora non si raggiunga l'intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3-bis. Nei porti di cui al comma 1-bis, nei quali non e' istituita l'AdSP, il piano regolatore e' adottato e approvato dalla Regione di pertinenza o, ove istituita, dall'autorita' di sistema portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte salve, altresi', le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse regionali. 3-ter. Il Piano Regolatore di Sistema Portuale delle AdSP di cui al comma 1, la cui circoscrizione territoriale e' ricompresa in piu' Regioni, e' approvato con atto della Regione ove ha sede la stessa AdSP, previa intesa con le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla stessa AdSP e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I piani di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS.»; e) al comma 5, dopo le parole: «dei porti» sono inserite le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e sono, in fine, aggiunti i seguenti periodi: «Le varianti al Piano regolatore di Sistema Portuale seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione del Piano Regolatore di Sistema Portuale. Il Presidente del comitato di gestione dell'autorita' del sistema portuale, autonomamente o su richiesta della regione o del Comune interessati, puo' promuovere al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio concernenti la qualificazione funzionale del singolo scalo marittimo. Le varianti-stralcio al piano regolatore di sistema portuale, relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore di sistema portuale, fermo restando che in luogo della previa intesa con il comune o i comuni interessati e' prevista l'acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte dei medesimi comuni e che in luogo della procedura di VAS si svolge la procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le varianti-stralcio di porti ricompresi in una AdSP la cui circoscrizione territoriale ricade in piu' Regioni, e' approvato con atto della Regione nel cui territorio e' ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima AdSP, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore di sistema portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore di sistema portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati. E' successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico funzionale. L'adeguamento tecnico funzionale e' approvato con atto della Regione nel cui territorio e' ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo.»; f) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte della Autorita' di Sistema Portuale e' autorizzata ai sensi della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5-bis, nonche' dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonche' di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere nei porti da parte di privati e' autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, dalla autorita' marittima, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti.»; g) al comma 8, le parole da: «Le disposizioni» fino a «statuti.» sono soppresse; «autorita' portuale» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale» e le parole: «autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»; h) al comma 10, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti» e le parole: «autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»; i) al comma 11, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti». 2. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 7 e' abrogato.
Note all'art. 6: Si riporta l'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto: "Art. 5. Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore portuale 1. Nei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali di cui all'art. 6, comma 1, l'ambito e l'assetto complessivo dei porti costituenti il sistema, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore di sistema portuale, che individua, altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, entro il 30 novembre 2016, predispone apposite linee guida per la redazione dei piani regolatori di sistema portuale, delle varianti stralcio e degli adeguamenti tecnico funzionali. 1-bis. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. 2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, e' valutata con priorita' la finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall' art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. 3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita l'autorita' di sistema portuale, il piano regolatore di sistema portuale, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e' adottato dal comitato di gestione di cui all'art. 9, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Tale piano e', quindi, inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. Il piano, esaurita la procedura di cui al presente comma e a quella di cui al comma 4, e' approvato dalla regione interessata entro trenta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora non si raggiunga l'intesa si applica la procedura di cui all'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3-bis. Nei porti di cui al comma 1-bis, nei quali non e' istituita l' AdSP, il piano regolatore e' adottato e approvato dalla Regione di pertinenza o, ove istituita, dall'autorita' di sistema portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte salve, altresi', le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse regionali. 3-ter. Il Piano Regolatore di Sistema Portuale delle AdSP di cui al comma 1, la cui circoscrizione territoriale e' ricompresa in piu' Regioni, e' approvato con atto della Regione ove ha sede la stessa AdSP, previa intesa con le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla stessa AdSP e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 4. I piani di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS. 5. Al piano regolatore portuale dei porti di cui ai commi 1 e 1-bis aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti, e' allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991. Le varianti al Piano regolatore di Sistema Portuale seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione del Piano Regolatore di Sistema Portuale. Il Presidente del comitato di gestione dell'autorita' del sistema portuale, autonomamente o su richiesta della regione o del Comune interessati, puo' promuovere al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio concernenti la qualificazione funzionale del singolo scalo marittimo. Le varianti-stralcio al piano regolatore di sistema portuale, relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore di sistema portuale, fermo restando che in luogo della previa intesa con il comune o i comuni interessati e' prevista l'acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte dei medesimi comuni e che in luogo della procedura di VAS si svolge la procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le varianti-stralcio di porti ricompresi in una AdSP la cui circoscrizione territoriale ricade in piu' Regioni, e' approvato con atto della Regione nel cui territorio e' ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima AdSP, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore di sistema portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore di sistema portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati. E' successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico funzionale. L'adeguamento tecnico funzionale e' approvato con atto della Regione nel cui territorio e' ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo. 5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte della Autorita' di Sistema Portuale e' autorizzata ai sensi della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5-bis, nonche' dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonche' di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere nei porti da parte di privati e' autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, dalla autorita' marittima, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti. 6. 7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III. 8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorita' di sistema portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le autorita' di sistema portuale, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione. 9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonche' l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. 10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorita' di sistema portuale, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. 11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana direttive di coordinamento. 11-bis . 11-ter. 11-quater. 11-quinquies. 11-sexies.". Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96 Si riporta l'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ): "Art. 14-quater. (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi) 1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 2. 3. Al di fuori dei casi di cui all'art. 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'art. 120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalita' della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. 3-bis. 3-ter. 3-quater. 3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 4. 5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.". Si riporta l'art. 12 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Art. 12. (Verifica di assoggettabilita') 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'art. 6, commi 3 e 3-bis, l'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 2. L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente ed all'autorita' procedente. 3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita' competente con l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 4. L'autorita' competente, sentita l'autorita' procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. 5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito web dell'autorita' competente. 6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi gia' sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.". Si riporta l'art. 14 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: "Art. 14. Conferenza di servizi 1. La conferenza di servizi istruttoria puo' essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalita' previste dall'art. 14-bis o con modalita' diverse, definite dall'amministrazione procedente. 2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 3. Per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'art. 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. 4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalita' sincrona ai sensi dell'art. 14-ter. La conferenza e' indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale. 5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 9.". Si riporta l'art. 5 - bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto: "Art. 5-bis. Disposizioni in materia di dragaggio. 1. Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, e' presentato dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicita'. 2. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici: a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positivita' ai test eco-tossicologici, su autorizzazione dell'autorita' competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attivita' di capping, nel rispetto delle modalita' previste dal decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della regione territorialmente interessata; b) qualora presentino, all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalita' previste dal decreto di cui al comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui all'allegato 3 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresi' autorizzazione all'impiego dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali; c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive europee, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualita' delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, ne' pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualita' delle stesse; d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformita' ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'area o le aree interessate vengono escluse dal perimetro del sito di interesse nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui, al termine delle attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attivita' di colmata in relazione alla destinazione d'uso. E' fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei 'Criteri metodologici per l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati' elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto superiore di sanita' e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura puo' essere attuata con l'impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime. 4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'art. 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le caratteristiche di idoneita' delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneita' dell'impresa. Le Autorita' marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attivita' di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio. 6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. (abrogato). 8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione dell'autorita' competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.".
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| Art. 7 Modifiche all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. L'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Autorita' di sistema portuali). - 1. Sono istituite quindici Autorita' di Sistema Portuale: a) del Mare Ligure occidentale; b) del Mare Ligure orientale; c) del Mar Tirreno settentrionale; d) del Mar Tirreno centro-settentrionale; e) del Mar Tirreno centrale; f) dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e dello Stretto; g) del Mare di Sardegna; h) del Mare di Sicilia occidentale; i) del Mare di Sicilia orientale; l) del Mare Adriatico meridionale; m) del Mare Ionio; n) del Mare Adriatico centrale; o) del Mare Adriatico centro-settentrionale; p) del Mare Adriatico settentrionale; q) del Mare Adriatico orientale. 2. I porti rientranti nelle AdSP di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'articolo 22, comma 2. 2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate, su richiesta motivata del Presidente della Regione interessata, modifiche all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire: a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione e' stata trasferita alla regione all'interno del sistema dell'AdSP territorialmente competente; b) il trasferimento di un porto a una diversa AdSP, previa intesa con la Regione nel cui territorio ha sede l'AdSP di destinazione.». 3. Sede della AdSP e' la sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa AdSP. In caso di due o piu' porti centrali ricadenti nella medesima AdSP il Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della regione o delle regioni il cui territorio e' interessato dall'AdSP, ha facolta' di individuare in altra sede di soppressa Autorita' Portuale aderente alla AdSP, la sede della stessa. 4. L'AdSP nel perseguimento degli obiettivi e delle finalita' di cui all'articolo 1 svolge i seguenti compiti: a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attivita' autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All'autorita' di sistema portuale sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attivita' e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24; b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; d) coordinamento delle attivita' amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale; e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione; f) promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali. 5. L'AdSP e' ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed e' dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Si applicano i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le AdSP adeguano i propri ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo criteri di trasparenza ed imparzialita', le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di ogni altro incarico. Gli atti adottati in attuazione del presente comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per il Presidente dell'AdSP e il Segretario generale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10. Per il periodo di durata dell'incarico di Presidente dell'AdSP e di Segretario generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite AdSP e' assunto mediante procedure selettive di natura comparativa, secondo principi di adeguata pubblicita', imparzialita', oggettivita' e trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6. 7. L'AdSP e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 12. Ferma restando la facolta' di attribuire l'attivita' consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorita' o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato. 8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna AdSP e' disciplinata da un regolamento proposto dal Presidente dell'AdSP, deliberato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 9 e approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applicano, altresi', le disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Il conto consuntivo delle autorita' di sistema portuale e' allegato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio successivo a quello di riferimento. Le AdSP assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 9. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti. 10. L'esecuzione delle attivita' di cui al comma 4, lettera b) e c) e' affidata in concessione dall'AdSP mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 11. Le AdSP non possono svolgere, ne' direttamente ne' tramite societa' partecipate, operazioni portuali e attivita' ad esse strettamente connesse. Con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'AdSP puo' sempre disciplinare lo svolgimento di attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu' efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Sono fatte salve, altresi', le discipline vigenti per i punti franchi delle zone franche esistenti in altri ambiti portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AdSP territorialmente competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti. 13. All'interno delle circoscrizioni portuali, le AdSP amministrano, in via esclusiva, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, le aree e i beni del demanio marittimo, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. Per la gestione delle attivita' inerenti le funzioni sul demanio marittimo le AdSP si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.).». 14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico, puo' essere ulteriormente ridotto il numero delle AdSP; sullo schema di regolamento e', altresi', acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al venir meno dei quali le autorita' di sistema portuale sono soppresse e le relative funzioni sono accorpate. 15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna delle istituite autorita' di sistema portuale.».
Note all'art. 7: Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): " Art. 17. Regolamenti (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis).". Il Regolamento (CE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013 , sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 348. La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87. Si riporta l'art. 1 e seguenti del Titolo I (Principi generali) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): "Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica." "Art. 2. Fonti (Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'art. 5, comma 2; c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. 1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia espressamente previsto dalla legge. 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art. 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva. 3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile." "Art. 3. Personale in regime di diritto pubblico (Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. 1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento. 2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421." "Art. 4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita' (Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993, poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente." "Art. 5. Potere di organizzazione (Art. 4 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del d.lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 9 del d.lgs n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art. 4 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'art. 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. 3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'art. 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorita' amministrative indipendenti." "Art. 6. Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'art. 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalita' condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. 5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette." "Art. 6-bis. Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, nonche' gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. 2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'art. 6 nonche' i conseguenti processi di riallocazione e di mobilita' del personale. 3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all' art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286." "Art. 7. Gestione delle risorse umane (Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma 5-quater. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per le finalita' di cui all' art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144." "Art. 7-bis. Formazione del personale 1. 2. " "Art. 8. Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli (Art. 9 del d.lgs. n. 29 del 1993) 1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche' la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilita' economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio. 2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita', nonche' negli enti di cui all'art. 70, comma 4, e' soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica." "Art. 9. Partecipazione sindacale (Art. 10 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 80 del 1998) 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalita' e gli istituti della partecipazione.". Si riporta l'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): "Art. 2. Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili 1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 maggio 2011, uno o piu' decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche; b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita' civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a); c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere piu' trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione; e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa' o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati; f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilita'. 4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3. 5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitre' componenti, cosi' suddivisi: a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonche' un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti; c) un rappresentante dell'ISTAT; d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica. 6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica»; b) all'art. 2, comma 2, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o altri organismi controllali, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilita' civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»; c) all'art. 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'art. 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali»; d) all'art. 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o successivamente»; e) all'art. 4, comma 1, primo periodo, le parole: «trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti: «trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,». 7. Il comitato per i principi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attivita' di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici. 8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalita' previsti dal presente articolo.". Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.. Si riporta l'art. 15 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: "Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.". Si riporta l'art. 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici): "Art. 46. Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale 1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorita' portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono, attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le regioni, le province ed i comuni interessati nonche' con i gestori delle infrastrutture ferroviarie. 2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali. 3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree. 4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio ai fini dello sdoganamento e' svolto di norma dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". Si riporta l'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n. 187: "Art. 8. Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (Omissis). f) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attivita' omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificita'; riconoscimento delle peculiarita' dello sport per persone affette da disabilita' e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilita' o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attivita' strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorita' di sistema nonche' alla governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti. (Omissis).". Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): "Art. 8 Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata. 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.".
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| Art. 8 Introduzione dell'articolo 6-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. Dopo l'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Uffici territoriali portuali). - 1. Presso ciascun porto gia' sede di Autorita' portuale, l'AdSP costituisce un proprio ufficio territoriale a cui e' preposto il Segretario generale di cui all'articolo 10 o da un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le soppresse Autorita', con qualifica dirigenziale, con i seguenti compiti: a) istruttori, ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dell'AdSP; b) di proposta, con riferimento a materie di rilevo locale in relazione alle quali la competenza appartiene all'AdSP; c) funzioni delegate dal Comitato di gestione, di coordinamento delle operazioni in porto, di rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni, nonche' i compiti relativi alle opere minori di manutenzione ordinaria in ambito di interventi ed edilizia portuale, sulla base delle disposizioni di legge e delle determinazioni al riguardo adottate dai competenti organi dell'AdSP. 2. Presso ciascun porto dell'AdSP ubicato presso un comune capoluogo di provincia non gia' sede di Autorita' portuale, l'AdSP puo' istituire un ufficio amministrativo decentrato, che svolge le funzioni stabilite dal Comitato di gestione. All'ufficio e' preposto il Segretario generale o un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le soppresse Autorita', con qualifica di quadro o dirigente. L'ufficio amministrativo decentrato puo' anche non essere equiparato all'ufficio territoriale portuale di cui al comma 1 del presente articolo. Su deliberazione del Comitato di gestione, l'AdSP puo' istituire uffici amministrativi decentrati anche presso altri porti della sua circoscrizione non gia' sede di Autorita' portuale.».
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| Art. 9 Modifiche all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. L'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Organi dell'Autorita' di sistema portuale). - 1. Sono organi dell'autorita' di sistema portuale: a) il Presidente; b) il Comitato di gestione (CG); c) il Collegio dei revisori dei conti. 2. Gli emolumenti del Presidente, nonche' i gettoni di presenza dei componenti del Comitato di gestione sono a carico del bilancio dell'AdSP e vengono determinati dal Comitato di gestione entro i limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis, partecipano a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle attivita' del predetto Organismo sono a carico delle amministrazioni, enti e associazioni che designano i rispettivi rappresentanti nell'Organismo. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disposti la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato di gestione qualora: a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni; b) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo; c) non siano approvati i bilanci entro il termine previsto dalla normativa vigente. 4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina, altresi', un commissario che esercita, per un periodo massimo di sei mesi, le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), il commissario deve comunque adottare entro sessanta giorni dalla nomina un piano di risanamento. A tal fine puo' imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto.».
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| Art. 10 Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Presidente dell'autorita' di sistema portuale). - 1. Il Presidente e' nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, ferma restando l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quater della legge 8 agosto 1990, n. 241. Il Presidente e' scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AdSP, resta in carica quattro anni e puo' essere riconfermato una sola volta. Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati agli altri organi dell'AdSP ai sensi della presente legge. Al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b). Il Presidente e' soggetto all'applicazione della disciplina dettata in materia di incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 3. Il Presidente: a) nomina e presiede il Comitato di gestione; b) propone la nomina del Segretario generale; c) sottopone al Comitato di gestione, per l'approvazione, il piano operativo triennale; d) sottopone al Comitato di gestione, per l'adozione, il piano regolatore di sistema portuale; e) sottopone al Comitato di gestione gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale; f) dispone con propria delibera, sentito il Comitato di gestione, in merito alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 11; g) provvede al coordinamento delle attivita' svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di sportello unico doganale e dei controlli, nonche' al coordinamento e al controllo delle attivita' soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali. In particolare, per il raccordo delle funzioni e la velocizzazione delle procedure, promuove iniziative di reciproco avvalimento fra organi amministrativi operanti nei porti e nel sistema di riferimento, secondo criteri definiti con atti di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e gli altri Ministeri di volta in volta competenti. Il presidente puo', altresi', promuovere la stipula di protocolli d'intesa fra l'autorita' e le altre amministrazioni operanti nei porti per la velocizzazione delle operazioni portuali e la semplificazione delle procedure; h) promuove programmi di investimento infrastrutturali che prevedano contributi dello Stato o di soggetti pubblici nazionali o comunitari; i) partecipa alle sedute del CIPE aventi ad oggetto decisioni strategiche per il sistema portuale di riferimento; l) promuove e partecipa alle conferenze di servizi per lo sviluppo del sistema portuale e sottoscrive gli accordi di programma; m) amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione; n) esercita, sentito il Comitato di gestione, le competenze attribuite all'AdSP dagli articoli 16, 17 e 18 nel rispetto delle deliberazioni della Autorita' di regolazione dei trasporti, nonche' delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3; o) assicura la navigabilita' nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 5-bis. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali puo' indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni; p) puo' disporre dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a) informando, nella prima riunione utile, il Comitato di gestione; q) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorita' marittima e le amministrazioni locali interessate; r) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'AdSP; s) il presidente dell'autorita' di sistema portuale, inoltre, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, puo' convocare apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto. 4. Il Presidente riferisce annualmente sull'attivita' svolta con relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.».
Note all'art. 10: Si riporta l'art. 53 del citato decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165: "Art. 53. Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi (Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. 4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica. 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. 11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. 13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.". Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. Si riporta l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla citata legge 22 dicembre 2011, n. 214: "Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti economici 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. 3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese. 4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.". Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93 Ediz. Spec.
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| Art. 11 Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. L'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Comitato di gestione). - 1. Il Comitato di gestione e' composto: a) dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parita' dei voti espressi; b) da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio e' incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; c) da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle citta' metropolitane, ove presente, il cui territorio e' incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; d) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di autorita' portuale inclusi nell'AdSP, esclusi i comuni capoluogo delle citta' metropolitane; e) da un rappresentante dell'autorita' marittima, designato dalle direzioni marittime competenti per territorio, con diritto di voto nelle materie di competenza, prevedendo la partecipazione di comandanti di porti diversi da quello sede dell'AdSP, nel caso in cui siano affrontate questioni relative a tali porti. 1-bis. Alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'AdSP e ubicato in un comune capoluogo di provincia non gia' sede di Autorita' portuale. Il rappresentante e' designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato. 2. I componenti di cui al comma 1 durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente. Le loro designazioni devono pervenire al Presidente entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso, sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti. Ai componenti designati si applicano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, previsti per il presidente dell'AdSP. 3. In attesa della costituzione della citta' metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il componente di cui al comma 1, lettera c), e' designato dal sindaco del comune capoluogo. 4. Le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte dal Segretario generale. 5. Il Comitato di gestione: a) adotta il piano regolatore di sistema portuale; b) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del Presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attivita' portuali e logistiche; c) approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo; d) predispone, su proposta del Presidente, il regolamento di amministrazione e contabilita' dell'AdSP, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; e) approva la relazione annuale sull'attivita' dell'AdSP da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f), m), n) e q); g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli articoli 6, comma 11, 16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, ed all'articolo 18, commi 1 e 3; h) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4; i) delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale, la dotazione organica dell'AdSP; l) delibera il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell'AdSP e gli strumenti di valutazione dell'efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell'AdSP; m) nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente dell'AdSP. 6. Il Comitato di gestione si riunisce di norma ogni due mesi e, comunque, su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti; per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a). Il Comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'.».
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| Art. 12 Modifiche all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Il Segretario generale e' nominato dal Comitato di gestione, su proposta del presidente dell'AdSP, scelto tra esperti di comprovata esperienza manageriale o qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge nonche' nelle materie amministrativo-contabili.»; b) al comma 3, al secondo periodo, le parole: «in qualsiasi momento» sono soppresse, dopo la parola: «proposta» e' inserita la seguente: «motivata» e la parola: «portuale» e' sostituita dalle seguenti: «di gestione»; e' aggiunto il seguente periodo: «Il Segretario generale e' soggetto all'applicazione della disciplina dettata in materia di responsabilita' dirigenziale, incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Il contratto di diritto privato stipulato dal Segretario generale si conforma alla contrattazione collettiva di riferimento delle AdSP.»; c) al comma 4, alla lettera b), le parole: «autorita' portuale» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale e sovrintende e coordina le attivita' degli uffici territoriali portuali di cui all'articolo 6-bis della presente legge»; d) al comma 4, lettere c), e) e g), la parola: «portuale» e' sostituita dalle seguenti: «di gestione»; e) al comma 4, lettera f), dopo la parola: «regolatore» sono inserite le seguenti: «di sistema»; f) al comma 5, le parole: «organizzazioni portuali» sono sostituite dalle seguenti: «soppresse autorita' portuali»; g) al comma 6, le parole: «autorita' portuali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuali» e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».
Note all'art. 12: -Si riporta l'art. 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal presente decreto: "Art. 10. Segretariato generale. 1. Il segretariato generale e' composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa. 2. Il Segretario generale e' nominato dal Comitato di gestione, su proposta del presidente dell' AdSP, scelto tra esperti di comprovata esperienza manageriale o qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge nonche' nelle materie amministrativo-contabili. 3. Il segretario generale e' assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il segretario generale puo' essere rimosso dall'incarico su proposta motivata del presidente, con delibera del comitato di gestione. Il Segretario generale e' soggetto all'applicazione della disciplina dettata in materia di responsabilita' dirigenziale, incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti retributivi di cui all'art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Il contratto di diritto privato stipulato dal Segretario generale si conforma alla contrattazione collettiva di riferimento delle AdSP. 4. Il segretario generale: a) e' preposto alla segreteria tecnico-operativa; b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell' autorita' di sistema portuale e sovrintende e coordina le attivita' degli uffici territoriali portuali di cui all'art. 6-bis della presente legge; c) cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione; d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attivita', con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali; e) cura l'attuazione delle direttive del presidente e del comitato di gestione; f) elabora il piano regolatore di sistema portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa; g) riferisce al comitato portuale sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull'organizzazione economico-produttiva delle attivita' di gestione; h) provvede alla tenuta dei registri di cui all'art. 24, comma 2. 5. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'autorita', il segretario generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, composta, in sede di prima applicazione della presente legge, da personale proveniente dalle soppresse autorita' portuali, in un contingente e in una composizione qualitativa determinata ai sensi dell'art. 9 in relazione alle specifiche esigenze di ciascuno scalo. 6. Il rapporto di lavoro del personale delle autorita' di sistema portuali e' di diritto privato ed e' disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto e' regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovranno tener conto anche della compatibilita' con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle autorita' di sistema portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle autorita' di sistema portuali per la parte sindacale.".
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| Art. 13 Modifiche all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. L'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali devono essere iscritti al registro dei revisori legali, o tra persone in possesso di specifica professionalita'. Il Presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 2. I membri del Collegio restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell'AdSP. Ai membri del Collegio dei revisori si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti del Collegio non possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attivita' attinenti le competenze dell'AdSP o di altri organismi che svolgono compiti, in qualsiasi modo collegati alle attivita' dell'AdSP. 3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede a tutti i compiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla funzione di revisore dei conti. Esso, in particolare: a) provvede al riscontro degli atti di gestione; b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa; c) redige le relazioni di propria competenza ed in particolare una relazione sul conto consuntivo; d) riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; e) assiste alle riunioni del Comitato di gestione di cui all'articolo 9 con almeno uno dei suoi membri. 4. Il Collegio puo' chiedere al Presidente dell'AdSP notizie sull'andamento e la gestione dell'AdSP ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti eventuali irregolarita' riscontrate. 5. Il Collegio dei revisori e' convocato dal Presidente del collegio, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta per trimestre. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza, purche' con modalita' di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale degli argomenti. In tal caso la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.».
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| Art. 14 Introduzione degli articoli 11-bis e 11-ter alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. Dopo l'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono inseriti i seguenti: «Art. 11-bis (Organismo di partenariato della risorsa mare). - 1. Presso ciascuna autorita' di sistema portuale e' istituito l'Organismo di partenariato della risorsa mare, composto, oltre che dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede, dal comandante del porto ovvero dei porti, gia' sedi di autorita' portuale, facenti parte del sistema portuale dell'AdSP, nonche' da: a) un rappresentante degli armatori; b) un rappresentante degli industriali; c) un rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18; d) un rappresentante degli spedizionieri; e) un rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto; f) un rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto; g) un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi; h) un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito logistico-portuale; i) tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto; l) rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti nel porto. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di designazione dei componenti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di svolgimento dell'attivita' dell'Organismo, con particolare riguardo alle forme e ai metodi della consultazione dei soggetti interessati. 3. L'Organismo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonche' funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine: a) all'adozione del piano regolatore di sistema portuale; b) all'adozione del piano operativo triennale; c) alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale dell'AdSP suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalita' ed operativita' del porto; d) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo; e) alla composizione degli strumenti di cui all'articolo 9, comma 5, lettera l). 4. Laddove in una unica AdSP siano confluiti o confluiscano piu' porti centrali, di cui al Regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315/2013, gia' sedi di Autorita' portuali, presso ognuno di questi e' istituito l'Organismo del Cluster Marittimo, sulla base di proprio regolamento adottato dall'AdSP, di concerto con l'Organismo di partenariato della Risorsa. 5. Qualora l'Autorita' intenda discostarsi dai pareri resi dall'Organismo, e' tenuta a darne adeguata motivazione. Art. 11-ter (Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che attengono i grandi investimenti infrastrutturali, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo, nonche' le strategie di marketing e promozione sui mercati internazionali del sistema portuale nazionale, operando, altresi', la verifica dei piani di sviluppo portuale, attraverso specifiche relazioni predisposte dalle singole AdSP. La Conferenza e' presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed e' composta dai Presidenti delle AdSP e da due rappresentanti della Conferenza Unificata. Il Ministro, con proprio decreto, puo' nominare un esperto, avente comprovata esperienza e qualificazione professionali nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, con compiti di supporto. L'esperto, nello svolgimento delle sue funzioni, puo' avvalersi dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si applica la disciplina dettata in materia di incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Gli emolumenti dell'esperto di cui al terzo periodo determinati, nel rispetto dei limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono a carico dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativa alla struttura tecnica di missione. La struttura della rappresentanza unitaria delle AdSP collabora con la Conferenza nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Alle riunioni della Conferenza sono invitati i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali delle categorie operanti nel settore marittimo portuale comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie di volta in volta all'ordine del giorno. 3. Nell'ambito delle attivita' cui e' preposta la Conferenza nazionale di Coordinamento delle AdSP, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Stato-Regioni, e' definito e approvato un Accordo quadro nazionale volto a integrare l'esercizio delle rispettive competenze e sostenere attivita' di interesse comune in materia di sviluppo logistico di area vasta a supporto del sistema delle AdSP, in ambiti territoriali omogenei, anche interregionali, per il coordinamento delle politiche di sviluppo della portualita' in connessione con le altre reti di trasporto su ferro, su gomma e aeree, anche ai fini delle loro integrazioni ai Corridoi europei e alle rotte del commercio internazionale.».
Note all'art. 14: Il Regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315/2013 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 348. Per il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 10. Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. Per il testo dell'art. 23-ter del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, si veda nelle note all' art. 10. Si riporta l'art. 1, comma 238, della legge 30 dicembre 20004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005): "238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'art. 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La riassegnazione di cui al precedente periodo e' limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 6.120.000 per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000.". Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): "Art. 4. Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano. 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".
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| Art. 15 Modifiche all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' cosi' sostituita: «Indirizzo e vigilanza sulle autorita' di sistema portuali»; b) al comma 1 dopo la parola: «autorita'» inserire le parole: «di sistema», dopo la parola: «sottoposta» inserire le parole: «all'indirizzo e», e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»; c) al comma 2 la parola: «portuale» e' sostituita dalle seguenti: «di gestione»; d) al comma 3 le parole: «dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
Note all'art. 15: Si riporta l'art. 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto: "Art. 12. Indirizzo e vigilanza sulle autorita' autorita' di sistema portuali. 1. L'autorita' di sistema portuale e' sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorita' di vigilanza le delibere del presidente e del comitato di gestione relative: a) all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo; b) alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa; c). 3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a), e' esercitata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Qualora l'applicazione dell'autorita' di vigilanza non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.".
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| Art. 16 Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»; b) al comma 1-bis, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti» e dopo le parole: «delle autorita'» sono inserite le seguenti: «di sistema»; c) al comma 1-ter, le parole: «autorita' portuale» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale» e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».
Note all'art. 16: Si riporta l'art. 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto: "Art. 14. Competenze dell'autorita' marittima. 1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorita' portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione nonche' nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'autorita' marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative. 1-bis.I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorieta' e' stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorita' marittima puo' renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorita' portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale. 1-ter.Nei porti sede di autorita' di sistema portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall'Autorita' marittima di intesa con l'Autorita' portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".
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| Art. 17 Modifiche all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita, in ogni porto, una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto, da un rappresentante dei lavoratori dell'Autorita' di sistema portuale e da un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie imprenditoriali operanti nel porto: armatori; industriali; imprenditori di cui agli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84; spedizionieri; agenti e raccomandatari marittimi; autotrasportatori operanti nell'ambito portuale; b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. I rappresentanti dei lavoratori sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, i rappresentanti delle categorie imprenditoriali sono designati dalle rispettive associazioni nazionali di categoria, il rappresentante degli autotrasportatori e' designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Nei porti che non sono sede di Autorita' di sistema portuale o degli uffici di cui all'articolo 6-bis, i rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto sono in numero di sei. La commissione e' presieduta dal Presidente dell'Autorita' di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo; c) al comma 2, le parole: «delle autorizzazioni e delle concessioni di cui rispettivamente agli articoli 16 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorizzazioni di cui all'articolo 17»; d) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 17: Si riporta l'art. 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale): "Art. 15. Commissioni consultive. 1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita, in ogni porto, una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto, da un rappresentante dei lavoratori dell'Autorita' di sistema portuale e da un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie imprenditoriali operanti nel porto: armatori; industriali; imprenditori di cui agli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84; spedizionieri; agenti e raccomandatari marittimi; autotrasportatori operanti nell'ambito portuale. 1-bis. I rappresentanti dei lavoratori sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, i rappresentanti delle categorie imprenditoriali sono designati dalle rispettive associazioni nazionali di categoria, il rappresentante degli autotrasportatori e' designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Nei porti che non sono sede di Autorita' di sistema portuale o degli uffici di cui all'art. 6-bis, i rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto sono in numero di sei. La commissione e' presieduta dal Presidente dell'Autorita' di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo. 2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle autorizzazioni di cui all'art. 17, nonche' in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori. 3. (abrogato).". Si riporta il testo degli articoli 16, 18 e 17 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84: "Art. 16. Operazioni portuali. 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali (62). I servizi ammessi sono individuati dalle autorita' portuali, o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione. 3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad autorizzazione dell'autorita' portuale o, laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'autorita' portuale, o laddove non istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorita'. 3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina: a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di professionalita' degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7. 5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorita' portuale o, laddove non istituita, all'autorita' marittima le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonche' ogni successiva variazione. 6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo. 7. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalita' del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore. 7-bis.Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale. 7-ter. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta." "Art. 18. Concessione di aree e banchine. 1. L'Autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. E' altresi' sottoposta a concessione da parte dell'Autorita' portuale, e laddove non istituita dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche' interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'art. 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati: a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare. 1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorita' portuali relativi a concessioni gia' assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' indicati i criteri cui devono attenersi le autorita' portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie. 3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie. 4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorita' portuale puo' concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale. 5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali. 6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto concessorio: a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto; b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi; c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attivita' di cui alla letteraa). 7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita' concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo. 8. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6, lettera a). 9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto concessorio. 9-bis.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale." "Art. 17. Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo. 1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'art. 16, comma 3. 2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attivita' e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa che le dismette. 4. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata. 5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da agenzie promosse dalle autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia. 6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano: a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997; b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997; c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997; d) i casi per i quali puo' essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997; e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'art. 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997. 8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'art. 5 della legge n. 196 del 1997. 9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'art. 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita' europea. 10. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro: a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima; b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attivita' svolte; c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita' portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori; d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle autorita' marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate; e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro. 11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita' autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa. 12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni. 13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le autorita' marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di cui all'art. 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani (Assoporti). 14. Le autorita' portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva. 15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime. 15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonche' dell'art. 16, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio al l'operativita' e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto puo' destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonche' al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non puo' procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.".
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| Art. 18 Introduzione dell'articolo 15-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. Dopo l'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente: «Art. 15-bis (Sportello unico amministrativo). - 1. Presso la AdSP opera lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) che, per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attivita' economiche, ad eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale e dei controlli e la sicurezza, svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto.». 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta il regolamento attuativo dello Sportello unico amministrativo come introdotto dal comma 1 del presente articolo, per disciplinare le relative modalita' organizzative e di funzionamento.
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| Art. 19 Modifiche all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 18-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «Le autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «Le autorita' di sistema portuali»; b) al comma 5, le parole: «le autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «le autorita' di sistema portuali».
Note all'art. 19: Si riporta l'art. 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto: "Art. 18-bis. Autonomia finanziaria delle autorita' portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti. 1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 90 milioni di euro annui. 2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonche' la quota da iscrivere nel fondo. 3. Le autorita' di sistema portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo. 4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalita' perequative, tenendo altresi' conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali. 5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorita' di sistema portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'art. 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A. 6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .".
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| Art. 20 Sportello unico doganale e dei controlli
1. Allo sportello unico doganale di cui all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti, altresi', la competenza nonche' i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale. Il coordinamento si applica, oltre che sui procedimenti derivanti dall'applicazione delle norme unionali gia' previsti dal predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti da altre Amministrazioni o organi dello Stato. I controlli, ad esclusione di quelli disposti dall'Autorita' Giudiziaria e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia, sono coordinati dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e nello stesso luogo. Conseguentemente il predetto sportello unico doganale assume la denominazione di «Sportello unico doganale e dei controlli». 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, di cui l'Ufficio doganale puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano controlli sulle merci presentate in dogana concludono i rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per il controllo fisico delle merci. I suddetti termini decorrono dal momento in cui le amministrazioni dispongono di tutti gli elementi informativi e sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente per l'effettuazione dei controlli. Quando i controlli richiedono accertamenti di natura tecnica o prelevamento di campioni si applicano i termini di esecuzione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dai protocolli di settore.».
Note all'art. 20: Si riporta l'art. 4, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004): "Art. 4. Finanziamento agli investimenti. (Omissis). 57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e' istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni. (Omissis).".
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| Art. 21 Semplificazioni formalita' arrivo e partenza delle navi
1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alle navi assoggettate alla direttiva 2010/65/UE circa l'obbligo di trasmettere i formulari IMO FAL riguardo le dichiarazioni delle provviste di bordo, degli effetti personali dell'equipaggio, dell'elenco dei passeggeri e delle merci pericolose a bordo, all'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale che operano tra porti situati nel territorio doganale dell'Unione europea, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo ne' vi si recano, sono esentate dall'obbligo di trasmissione dei formulari IMO FAL numeri 3, 4 e 6. Le medesime navi che dichiarano nel formulario IMO FAL numero 1 di non trasportare merci pericolose sono esentate dalla presentazione del formulario IMO FAL numero 7.».
Note all'art. 21: La Direttiva 20 ottobre 2010, n. 2010/65/UE (DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 ottobre 2010, n. L 283. Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: "Art. 8. Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto 1. Al fine di incentivare l'uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane. (31) 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti. 3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita' del servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilita', anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto e' consegnato sul dispositivo di comunicazione. 4. Ai fini del recepimento della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, recante «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto», e considerata la necessita' di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti i seguenti settori di intervento costituenti obiettivi prioritari per la diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale: a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilita'; b) continuita' dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci; c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto; d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto. 5. Nell'ambito dei settori di intervento di cui al comma 4, i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono sul territorio nazionale: a) la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilita' multimodale; b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale; c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale; d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile; e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali; f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali. 5-bis. All'art. 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione puo' essere effettuata mediante modalita' manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'art. 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonche', previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade». 6. Il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avviene nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS. 7. Le questioni relative alla responsabilita', riguardo alla diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS, figuranti nelle specifiche comunitarie adottate sono trattate in conformita' a quanto previsto dal diritto comunitario, inclusa, in particolare, la direttiva 85/374/CEE nonche' alla legislazione nazionale di riferimento. 8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale devono essere in possesso di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata e consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come dati di tipo aperto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9. In attuazione dei commi da 4 a 8, al fine di assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicita' di impiego e in funzione del quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilita' di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attivita' in essere a livello nazionale e comunitario. (40) 9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze attribuite per legge alle Commissioni interministeriali previste dall'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'art. 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni. 9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-bis, le previsioni normative di cui all'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle Commissioni interministeriali previste dall'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'art. 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni. 9-quater. 10. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessita' di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi con l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti nazionali, che svolgono traffico di cabotaggio o internazionale nell'ambito dell'Unione europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori dell'UE, le procedure amministrative correlate all'arrivo ed alla partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi: a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi di cui all'art. 2, comma 1, lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni; b) PMIS, Port management Information System: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attivita' portuali di cui all'art. 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni. Devono comunque essere assicurati la semplificazione delle procedure ed appropriati livelli di interoperativita' tra i diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico trasportistico, secondo quanto indicato al comma 13. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 11. L'art. 179 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 179 (Nota di informazioni all'autorita' marittima). - All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico, all'autorita' marittima i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea: formulario FAL n. 1 dichiarazione generale; formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico; formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo; formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio; formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio; formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo; dichiarazione sanitaria marittima. Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso nel territorio dello Stato. La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non e' noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione. All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale. Prima della partenza, il comandante della nave inoltra all'autorita' marittima una dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. Il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorita' consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'autorita' consolare piu' prossima al porto di arrivo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.». 12. L'inoltro delle dichiarazioni di cui all'art. 179 del codice della navigazione non esime il comandante della nave dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare ogni altra comunicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea o nazionale di attuazione di strumenti giuridici internazionali. 13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' per la trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS, assicurando l'interoperabilita' dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net e con il Sistema informativo delle dogane, per quanto riguarda gli aspetti di competenza doganale, e la piena accessibilita' delle informazioni alle altre autorita' competenti, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre che agli Stati membri dell'Unione europea. L'interoperativita' va altresi' assicurata rispetto alle piattaforme realizzate dalle autorita' portuali per il miglior espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici che alle stesse fanno capo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessa a far data dal 1° giugno 2015. Fino a tale data le informazioni di cui all'art. 179 del codice della navigazione, limitatamente ai formulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria sono direttamente inoltrate dal comandante della nave anche all'autorita' doganale, all'autorita' di pubblica sicurezza di frontiera ed all'autorita' sanitaria competenti per il porto di arrivo. 15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione del formulario FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, che operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo ne' vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni di cui ai restanti formulari FAL e di ogni altro dato che sia necessario acquisire a tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in ottemperanza della normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente o sanitaria. 16. Il trattamento dei dati e delle informazioni commerciali comunicati ai sensi del presente articolo e' soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 17. E' abrogato il decreto legislativo 24 dicembre 2004, n. 335, recante attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunita'.". Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
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| Art. 22 Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria
1. Gli organi delle soppresse Autorita' portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del presente decreto legislativo. 2. Su richiesta motivata del Presidente della Regione, da presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, puo' essere altresi' disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il mantenimento, per un periodo non superiore a trentasei mesi, dell'autonomia finanziaria e amministrativa di Autorita' Portuali gia' costituite ai sensi della citata legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto e' disciplinata la nomina e la composizione degli organi di governo per la fase transitoria. 3. I limiti territoriali delle AdSP individuate nell'allegato A che, ai sensi di cui all'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto legislativo, costituisce parte integrante della legge n. 84 del 1994, sono identificati negli ambiti portuali delle preesistenti Autorita' portuali nonche' dagli ambiti portuali, quali aree demaniali marittime, opere portuali e antistanti specchi acquei, dei porti di cui all'allegato A, non gia' sede di Autorita' Portuale. 4. Fino all'approvazione del regolamento di contabilita' di cui all'articolo 6, comma 9, della legge n. 84 del 1994, come modificato dal presente decreto, l'autorita' di sistema portuale applica il regolamento di contabilita' della soppressa autorita' portuale dove ha sede la stessa autorita' di sistema portuale. I bilanci delle soppresse autorita' portuali che costituiscono l'autorita' di sistema portuale sono mantenuti distinti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore del presente decreto. 5. Le AdSP subentrano alle Autorita' portuali cessate nella proprieta' e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi. 6. Nei porti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 84 del 1994, nei quali e' istituita l'AdSP, i piani regolatori portuali che siano gia' stati adottati dal comitato portuale alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro adozione. 7. In sede di prima applicazione, ai fini dell'approvazione del piano regolatore di sistema portuale, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l'autorita' competente per la VAS esprimono le proprie valutazioni esclusivamente sugli elementi e contenuti di piano che risultano integrativi o modificativi rispetto alle previsioni dei piani regolatori dei porti ricadenti all'interno della autorita' di sistema portuale, purche' detti piani siano stati approvati a seguito di valutazione ambientale strategica o di valutazione di impatto ambientale. 8. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 22: Si riporta l'art. 6, commi 1 e 9, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84: "Art. 6. Autorita' portuale. 1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia e' istituita l'autorita' portuale con i seguenti compiti, in conformita' agli obiettivi di cui all'art. 1: a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, e delle altre attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attivita' ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24; b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione; c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Omissis). 9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Omissis).".
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| Art. 23 Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 agosto 2016
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Orlando
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