Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n. 169
Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;
Visto il Regolamento n. 2013/1315/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che stabilisce gli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che rappresenta l'atto conclusivo del percorso di revisione della politica in materia Reti Trans-Europee di Trasporto;
Vista la direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il «Codice della navigazione»;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale»;
Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera f) che, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato di cui al medesimo articolo 8, prevede, con riferimento agli enti pubblici non economici nazionali che svolgono attivita' omogenee, «riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorita' di sistema nonche' alla governance, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti»;
Visto il comma 5 del citato articolo 8 della legge n. 124 del 2015, che stabilisce la procedura per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante: «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza della Commissione speciale del 27 aprile 2016;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifica all'articolo 1
della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La presente legge disciplina, altresi', i compiti e le funzioni delle Autorita' di sistema portuale (AdSP), degli uffici territoriali portuali e dell'autorita' marittima. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto Speciale, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Si riporta l'art. 118 della Costituzione:
"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.".
Il regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n.1315
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n.
661/2010/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20
dicembre 2013, n. L 348/1.
La Direttiva del 28 novembre 2006, n. 112 (Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell' 11 dicembre
2006, n. L 347/1.
Il Regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327 (Codice
della navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
della Repubblica con la denominazione di «decreto
legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della
legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi ) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.
Si riporta l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dall'art. 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
"Art. 37. Liberalizzazione del settore dei trasporti
1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre
1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di seguito denominata «Autorita'», la quale
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione. La sede dell'Autorita' e' individuata in un
immobile di proprieta' pubblica nella citta' di Torino,
laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31
dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente
articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il
31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai
servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea
e nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle
competenze delle regioni e degli enti locali di cui al
titolo V della parte seconda della Costituzione.
L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere
dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'art. 2,
comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla
medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'art. 2,
commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina
un segretario generale, che sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti
e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla mobilita'
dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e
urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli
specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per
l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e
delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime
gare e a stabilire i criteri per la nomina delle
commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto
ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei
relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio;
g) con particolare riferimento al settore autostradale,
a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di
Autorita' di vigilanza istituita dall'art. 71, comma 2, del
predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della
direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla
Autorita' per confronto nell'ambito di realta' europee
comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive
esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche
e territoriali, bandendo concorsi straordinari in
conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in
deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione
delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e
trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori,
prevedendo la possibilita' per gli utenti di avvalersi di
tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del servizio,
individuando criteri mirati ad ampliare la formazione
professionale degli operatori con particolare riferimento
alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue
straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in
materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore,
favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera
m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle
sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i
soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a
impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante
l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di
altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con
gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti
dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure
opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare
una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le
imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco
onerose per la conciliazione e la risoluzione delle
controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da
atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza
dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe,
canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo
amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei
criteri per la separazione contabile e per la
disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle
attivita' di servizio pubblico e di violazione della
disciplina relativa all'accesso alle reti e alle
infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa
Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e alle
misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino
all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire
ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali,
nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto,
fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla
lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del
fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'art. 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. Alle attivita' di cui al comma 3 del presente
articolo si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'
e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni
di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno
2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di
assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio
bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli
oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella
misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5
milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono
restituite all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo
della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo
di cui alla lettera b), l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette
risorse, assicura all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario
supporto operativo-logistico, economico e finanziario per
lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dai gestori delle
infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non
superiore all'uno per mille del fatturato derivanti
dall'esercizio delle attivita' svolte percepiti nell'ultimo
esercizio. Il contributo e' determinato annualmente con
atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da parte
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di
trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere
formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza
di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'art. 2, comma 29, ultimo periodo,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima
attuazione del presente articolo, l'Autorita' provvede al
reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima
del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta
organica, determinata in ottanta unita', e nei limiti delle
risorse disponibili, mediante apposita selezione
nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
211, istituito ai sensi dell'art. 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
di contratti di programma nonche' di atti convenzionali,
con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica.".
Si riporta l'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7
agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n.
187:
"Art. 8. Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri,
delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici
non economici nazionali. I decreti legislativi sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
(Omissis).
f) con riferimento a enti pubblici non economici
nazionali e soggetti privati che svolgono attivita'
omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme
riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento
della sua specificita'; riconoscimento delle peculiarita'
dello sport per persone affette da disabilita' e scorporo
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del
Comitato italiano paralimpico con trasformazione del
medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che
esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente
in disponibilita' o attribuite al CONI e si avvalga per
tutte le attivita' strumentali, ivi comprese le risorse
umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito
contratto di servizio; previsione che il personale
attualmente in servizio presso il Comitato italiano
paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le autorita' portuali di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,
all'individuazione di autorita' di sistema nonche' alla
governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli
enti locali e alla semplificazione e unificazione delle
procedure doganali e amministrative in materia di porti.
(Omissis).".
Si riporta l'art. 8, comma 5, della legge 7 agosto
2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n.
187:
"Art. 8. Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri,
delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici
non economici nazionali. I decreti legislativi sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
(Omissis).
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i
Ministri interessati, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per la
semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
(Omissis).".
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n.
91, S.O..
Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85
(Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e
regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art.
19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2010, n. 134.

Note all'art. 1:
Si riporta l'art. 1 della citata legge 28 gennaio 1994,
n. 84, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1. Finalita' della legge
1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le
attivita' portuali per adeguarli agli obiettivi del piano
generale dei trasporti, dettando contestualmente principi
direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione
degli strumenti attuativi del piano stesso, nonche'
all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti.
La presente legge disciplina, altresi', i compiti e le
funzioni delle autorita' di sistema portuale (AdSP), degli
uffici territoriali portuali e dell'autorita' marittima.
Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a
Statuto Speciale, ai sensi dei rispettivi statuti speciali
e delle relative norme di attuazione.
2. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 17 dicembre
1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
febbraio 1987, n. 26, e' abrogato.".

 
Allegato A

(Art. 5)

1) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE - Porti di Genova, Savona e Vado Ligure.
2) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE - Porti di La Spezia e Marina di Carrara.
3) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo.
4) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE - Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.
5) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE - Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia.
6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E JONIO E DELLO STRETTO - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria.
7) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA - Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale).
8) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE - Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani.
9) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta e Catania.
10) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE - Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.
11) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO - Porto di Taranto.
12) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE - Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona.
13) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE - Porto di Ravenna.
14) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE - Porti di Venezia e Chioggia.
15) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE - Porto di Trieste.


 
Art. 2
Modifiche all'articolo 2
della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' cosi' sostituita: «Organizzazioni portuali, autorita' di sistema portuale, uffici territoriali portuali e autorita' marittime»;
b) al comma 2, le parole: «autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis.».


Note all'art. 2:
Si riporta l'art. 2 della citata legge 28 gennaio 1994,
n. 84, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2. Organizzazioni portuali, autorita' di sistema
portuale, uffici territoriali portuali e autorita'
marittime
1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni
portuali:
a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al
regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla
legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al
testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n.
801, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) l'Ente autonomo del porto di Palermo, di cui alla
legge 14 novembre 1961, n. 1268;
d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui
alla legge 9 febbraio 1963, n. 223;
e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla
legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed
integrazioni;
f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla
legge 1° marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed
integrazioni;
g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al
decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e
successive modificazioni ed integrazioni;
h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9
ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni ed
integrazioni;
i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di
Brindisi.
2. Sono autorita' di sistema portuale ai sensi della
presente legge gli enti di cui all'art. 6.
2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della
presente legge le strutture di cui all'art. 6-bis.
3. Sono autorita' marittime ai sensi della presente
legge i soggetti di cui all'art. 16 del codice della
navigazione.".

 
Art. 3
Modifiche all'articolo 3
della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «comando generale del Corpo delle capitanerie di porto» sono inserite le seguenti: «- Guardia costiera»;
b) le parole «Ministero dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ovunque ricorrano;
c) le parole: «l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti»;
d) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.».


Note all'art. 3:
Si riporta l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 3. Costituzione del comando generale del Corpo
delle capitanerie
1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e'
costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto - Guardia costiera , senza aumento di organico ne'
di spese complessive, dipende dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste
dalle disposizione vigenti; esercita altresi' le competenze
in materia di sicurezza della navigazione attribuite al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le
capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, per le materie di rispettiva competenza.
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
31 marzo 1947, n. 396 (Attribuzioni del Ministero della
marina mercantile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
giugno 1947, n. 125 e' stato abrogato dall'art. 18, D.P.R.
24 aprile 1998, n. 202, con la decorrenza ivi indicata.
L'abrogazione del presente provvedimento e' stata inoltre
disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre
2008, n. 200.
Il regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194 (Attribuzioni
e ordinamento del comando generale delle capitanerie di
porto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1940,
n. 85 e' stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 123,
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista
dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72 (Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2014, n. 105
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n.
105.

 
Art. 4
Modifiche all'articolo 4
della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis, le parole: «autorita' portuale» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»;
b) al comma 2, le parole: «i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
c) al comma 3, alla lettera a), dopo la parola: «commerciale» inserire le seguenti: «e logistica» e alla lettera c), dopo la parola: «passeggeri» inserire le seguenti: «, ivi compresi i crocieristi»;
d) al comma 4, le parole: «autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale» e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»;
e) al comma 5, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»;
f) al comma 6, le parole: «autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale» e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».


Note all'art. 4:
Si riporta l'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 4. Classificazione dei porti.
1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle
seguenti categorie e classi:
a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali,
finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello
Stato;
b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica internazionale;
c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica nazionale;
d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica regionale e
interregionale.
1-bis.I porti sede di autorita' di sitema portuale
appartengono comunque ad una delle prime due classi della
categoria II.
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto,
emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, determina le caratteristiche e procede alla
individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali
di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento sono
disciplinate le attivita' nei porti di I categoria e
relative baie, rade e golfi.
3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla
categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti
funzioni:
a) commerciale e logistica;
b) industriale e petrolifera;
c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi;
d) peschereccia;
e) turistica e da diporto.
4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e
funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II
e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime
sono determinate, sentite le autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituite, le autorita' marittime, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino
di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) entita' del traffico globale e delle rispettive
componenti;
b) capacita' operativa degli scali derivante dalle
caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza
rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle
attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri
sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il
deposito delle merci nonche' delle attrezzature e dei
servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla
riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle
imbarcazioni;
c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento
con l'entroterra.
5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti predispone, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno schema di decreto, che e' trasmesso alle
regioni, le quali esprimono parere entro i successivi
novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende
che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di
decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito
del parere delle regioni, e' successivamente trasmesso alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per
l'espressione del parere, nei termini previsti dai
rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni
permanenti competenti per materia; decorsi i predetti
termini il Ministro dei trasporti e della navigazione
adotta il decreto in via definitiva.
6. La revisione delle caratteristiche dimensionali,
tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonche' della
classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa
delle autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, delle autorita' marittime, delle regioni o del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la
procedura di cui al comma 5.".

 
Art. 5
Introduzione dell'articolo 4-bis
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis (Sostenibilita' energetica). - 1. La pianificazione del sistema portuale deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilita' energetica ed ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia.
2. A tale scopo, le Autorita' di sistema portuale promuovono la redazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2.
3. Il documento di cui al comma 2, redatto sulla base delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce indirizzi strategici per la implementazione di specifiche misure al fine di migliorare l'efficienza energetica e di promuovere l'uso delle energie rinnovabili in ambito portuale. A tal fine, il documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale individua:
a) all'interno di una prefissata cornice temporale, gli interventi e le misure da attuare per il perseguimento dei traguardati obiettivi, dando conto per ciascuno di essi della preventiva valutazione di fattibilita' tecnico-economica, anche mediante analisi costi-benefici;
b) le modalita' di coordinamento tra gli interventi e le misure ambientali con la programmazione degli interventi infrastrutturali nel sistema portuale;
c) adeguate misure di monitoraggio energetico ed ambientale degli interventi realizzati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia.».


 
Art. 6
Modifiche all'articolo 5
della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore portuale)»;
b) il comma 1, e' sostituto dai seguenti: «1. Nei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 6, comma 1, l'ambito e l'assetto complessivo dei porti costituenti il sistema, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore di sistema portuale, che individua, altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro il 30 novembre 2016, predispone apposite linee guida per la redazione dei piani regolatori di sistema portuale, delle varianti stralcio e degli adeguamenti tecnico funzionali.
1-bis. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.»;
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita l'autorita' di sistema portuale, il piano regolatore di sistema portuale, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e' adottato dal comitato di gestione di cui all'articolo 9, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Tale piano e', quindi, inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. Il piano, esaurita la procedura di cui al presente comma e a quella di cui al comma 4, e' approvato dalla regione interessata entro trenta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora non si raggiunga l'intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3-bis. Nei porti di cui al comma 1-bis, nei quali non e' istituita l'AdSP, il piano regolatore e' adottato e approvato dalla Regione di pertinenza o, ove istituita, dall'autorita' di sistema portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte salve, altresi', le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse regionali.
3-ter. Il Piano Regolatore di Sistema Portuale delle AdSP di cui al comma 1, la cui circoscrizione territoriale e' ricompresa in piu' Regioni, e' approvato con atto della Regione ove ha sede la stessa AdSP, previa intesa con le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla stessa AdSP e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I piani di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS.»;
e) al comma 5, dopo le parole: «dei porti» sono inserite le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e sono, in fine, aggiunti i seguenti periodi: «Le varianti al Piano regolatore di Sistema Portuale seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione del Piano Regolatore di Sistema Portuale. Il Presidente del comitato di gestione dell'autorita' del sistema portuale, autonomamente o su richiesta della regione o del Comune interessati, puo' promuovere al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio concernenti la qualificazione funzionale del singolo scalo marittimo. Le varianti-stralcio al piano regolatore di sistema portuale, relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore di sistema portuale, fermo restando che in luogo della previa intesa con il comune o i comuni interessati e' prevista l'acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte dei medesimi comuni e che in luogo della procedura di VAS si svolge la procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le varianti-stralcio di porti ricompresi in una AdSP la cui circoscrizione territoriale ricade in piu' Regioni, e' approvato con atto della Regione nel cui territorio e' ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima AdSP, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore di sistema portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore di sistema portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati. E' successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico funzionale. L'adeguamento tecnico funzionale e' approvato con atto della Regione nel cui territorio e' ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo.»;
f) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte della Autorita' di Sistema Portuale e' autorizzata ai sensi della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5-bis, nonche' dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonche' di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere nei porti da parte di privati e' autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, dalla autorita' marittima, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti.»;
g) al comma 8, le parole da: «Le disposizioni» fino a «statuti.» sono soppresse; «autorita' portuale» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale» e le parole: «autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»;
h) al comma 10, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti» e le parole: «autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»;
i) al comma 11, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».
2. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 7 e' abrogato.


Note all'art. 6:
Si riporta l'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 5. Programmazione e realizzazione delle opere
portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano
regolatore portuale
1. Nei porti ricompresi nelle circoscrizioni
territoriali di cui all'art. 6, comma 1, l'ambito e
l'assetto complessivo dei porti costituenti il sistema, ivi
comprese le aree destinate alla produzione industriale,
all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali
e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano
regolatore di sistema portuale, che individua, altresi', le
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree
interessate. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta del Consiglio Superiore dei lavori
pubblici, entro il 30 novembre 2016, predispone apposite
linee guida per la redazione dei piani regolatori di
sistema portuale, delle varianti stralcio e degli
adeguamenti tecnico funzionali.
1-bis. Nei porti di cui alla categoria II, classe III,
con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art.
4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo
del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione
industriale, all'attivita' cantieristica e alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e
disegnati dal piano regolatore portuale, che individua,
altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale
delle aree interessate.2. Le previsioni del piano
regolatore portuale non possono contrastare con gli
strumenti urbanistici vigenti.
2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo
stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per
funzioni portuali di preminente interesse pubblico, e'
valutata con priorita' la finalizzazione delle predette
strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti
dall' art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita
l'autorita' di sistema portuale, il piano regolatore di
sistema portuale, corredato del rapporto ambientale di cui
al decreto legislativo n. 152 del 2006, e' adottato dal
comitato di gestione di cui all'art. 9, previa intesa con
il comune o i comuni interessati. Tale piano e', quindi,
inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal
ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il
parere si intende reso in senso favorevole. Il piano,
esaurita la procedura di cui al presente comma e a quella
di cui al comma 4, e' approvato dalla regione interessata
entro trenta giorni decorrenti dalla conclusione della
procedura VAS, previa intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Qualora non si raggiunga
l'intesa si applica la procedura di cui all'art. 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3-bis. Nei porti di cui al comma 1-bis, nei quali non
e' istituita l' AdSP, il piano regolatore e' adottato e
approvato dalla Regione di pertinenza o, ove istituita,
dall'autorita' di sistema portuale regionale, previa intesa
con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il
proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative
vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte
salve, altresi', le disposizioni legislative regionali
vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse
regionali.
3-ter. Il Piano Regolatore di Sistema Portuale delle
AdSP di cui al comma 1, la cui circoscrizione territoriale
e' ricompresa in piu' Regioni, e' approvato con atto della
Regione ove ha sede la stessa AdSP, previa intesa con le
Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti
amministrati dalla stessa AdSP e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. I piani di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottoposti,
ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura
di VAS.
5. Al piano regolatore portuale dei porti di cui ai
commi 1 e 1-bis aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma
3, lettera b), e alle relative varianti, e' allegato un
rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli
adempimenti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attivita' industriali e
dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991. Le varianti al Piano regolatore di Sistema Portuale
seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione
del Piano Regolatore di Sistema Portuale. Il Presidente del
comitato di gestione dell'autorita' del sistema portuale,
autonomamente o su richiesta della regione o del Comune
interessati, puo' promuovere al Comitato di gestione, per
la successiva adozione, varianti-stralcio concernenti la
qualificazione funzionale del singolo scalo marittimo. Le
varianti-stralcio al piano regolatore di sistema portuale,
relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al
procedimento previsto per l'approvazione del piano
regolatore di sistema portuale, fermo restando che in luogo
della previa intesa con il comune o i comuni interessati e'
prevista l'acquisizione della dichiarazione di non
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte
dei medesimi comuni e che in luogo della procedura di VAS
si svolge la procedura di verifica di assoggettabilita' a
VAS ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 152
del 2006. Le varianti-stralcio di porti ricompresi in una
AdSP la cui circoscrizione territoriale ricade in piu'
Regioni, e' approvato con atto della Regione nel cui
territorio e' ubicato il porto oggetto di
variante-stralcio, sentite le Regioni nel cui territorio
sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima
AdSP, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Le modifiche che non alterano in modo
sostanziale la struttura del piano regolatore di sistema
portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e
caratterizzazione funzionale delle aree portuali,
relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono
adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore di
sistema portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono
adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema
portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte
del comune o dei comuni interessati. E' successivamente
acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni,
decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento
tecnico funzionale. L'adeguamento tecnico funzionale e'
approvato con atto della Regione nel cui territorio e'
ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo.
5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte
della Autorita' di Sistema Portuale e' autorizzata ai sensi
della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 5-bis, nonche' dalle norme vigenti in materia di
autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,
nonche' di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere
nei porti da parte di privati e' autorizzata, sotto tutti i
profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di
servizi convocata dalla autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dalla autorita' marittima, ai sensi
dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, a cui sono chiamate tutte le
Amministrazioni competenti.
6.
7. Sono di competenza regionale le funzioni
amministrative concernenti le opere marittime relative ai
porti di cui alla categoria II, classi II e III.
8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle
opere nei porti di cui alla categoria I e per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni,
il comune interessato o l'autorita' di sistema portuale
possono comunque intervenire con proprie risorse, in
concorso o in sostituzione dello Stato, per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla
regione o alle regioni interessate l'onere per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classe III. Le autorita' di
sistema portuale, a copertura dei costi sostenuti per le
opere da esse stesse realizzate, possono imporre
soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate,
oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione.
9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione
le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di
difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate,
nonche' l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I
relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sulla base delle proposte contenute nei piani operativi
triennali predisposti dalle autorita' di sistema portuale,
ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), individua
annualmente le opere di cui al comma 9 del presente
articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II,
classi I e II.
11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in
conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani di
sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti emana direttive di
coordinamento.
11-bis .
11-ter.
11-quater.
11-quinquies.
11-sexies.".
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96
Si riporta l'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi ):
"Art. 14-quater. (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi)
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2.
3. Al di fuori dei casi di cui all'art. 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e dell'art.
120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione
procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,
che ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio
dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa
intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome
interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti
locali interessati, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o
tra piu' enti locali, motivando un'eventuale decisione in
contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non e'
raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del
Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata. Se il
motivato dissenso e' espresso da una regione o da una
provincia autonoma in una delle materie di propria
competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro
trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla
delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una
riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
partecipazione della regione o della provincia autonoma,
degli enti locali e delle amministrazioni interessate,
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche
indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
condivisa, anche volta a modificare il progetto originario,
motivando un'eventuale decisione in contrasto con il
motivato dissenso. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine
di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime
modalita' della prima, per concordare interventi di
mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali
alternative a quella originaria. Ove non sia comunque
raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta
giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle
precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a
individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle
predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate.
3-bis.
3-ter.
3-quater.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.".
Si riporta l'art. 12 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152:
"Art. 12. (Verifica di assoggettabilita')
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'art. 6,
commi 3 e 3-bis, l'autorita' procedente trasmette
all'autorita' competente, su supporto informatico ovvero,
nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico,
anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare
comprendente una descrizione del piano o programma e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti
significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o
programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I
del presente decreto.
2. L'autorita' competente in collaborazione con
l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il
documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere
e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente ed
all'autorita' procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita'
competente con l'autorita' procedente, l'autorita'
competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I
del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verifica se il piano o programma possa avere
impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorita' competente, sentita l'autorita'
procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il
piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie
prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilita',
comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel
sito web dell'autorita' competente.
6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS
relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti
attuativi di piani o programmi gia' sottoposti
positivamente alla verifica di assoggettabilita' di cui
all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si
limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non
siano stati precedentemente considerati dagli strumenti
normativamente sovraordinati.".
Si riporta l'art. 14 della citata legge 7 agosto 1990,
n. 241:
"Art. 14. Conferenza di servizi
1. La conferenza di servizi istruttoria puo' essere
indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta
di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'art. 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione
di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a
piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'art.
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione
del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della
conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in
modalita' sincrona ai sensi dell'art. 14-ter. La conferenza
e' indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica
documentale di cui all'art. 23, comma 4, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine
di conclusione del procedimento di cui all'art. 26, comma
1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la
specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti
sottoposti a valutazione di impatto ambientale di
competenza statale.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel
procedimento ai sensi dell'art. 9.".
Si riporta l'art. 5 - bis della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, come modificato dal presente decreto:
"Art. 5-bis. Disposizioni in materia di dragaggio.
1. Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti
di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 252
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere
svolte anche contestualmente alla predisposizione del
progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al fine di
evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura
bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su
tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi
compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di
colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di
cui al comma 3, e' presentato dall'autorita' portuale o,
laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal
concessionario dell'area demaniale al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto,
approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo
tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di
approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni
dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il
progetto di dragaggio prevede anche il progetto di
infrastrutture di contenimento non comprese nei
provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto
ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o
comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti della
Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita' o meno del
progetto alla valutazione di impatto ambientale. Il decreto
di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6
e 7 del citato art. 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e allo stesso deve essere garantita idonea
forma di pubblicita'.
2. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio
di aree portuali e marino-costiere poste in siti di
bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola
frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione
con metodi fisici:
a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di
trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione
degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati
alla immobilizzazione degli inquinanti stessi,
caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche idonee
con riferimento al sito di destinazione, e non presentino
positivita' ai test eco-tossicologici, su autorizzazione
dell'autorita' competente per la bonifica, possono essere
immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono,
ovvero possono essere utilizzati per il rifacimento degli
arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare
lo stato dei fondali attraverso attivita' di capping, nel
rispetto delle modalita' previste dal decreto di cui al
comma 6. Restano salve le competenze della regione
territorialmente interessata;
b) qualora presentino, all'origine o a seguito di
trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della
desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti,
ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla
immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di
contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle
colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione
della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al
test di cessione da compiere con il metodo e in base ai
parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono
essere destinati a impiego a terra secondo le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 6. Nel caso siano
destinati a impiego in aree con falda naturalmente
salinizzata, i materiali da collocare possono avere un
livello di concentrazione di solfati e di cloruri
nell'eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui
all'allegato 3 del citato decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme
parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta
qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale
destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al
comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di
dragaggio costituisce altresi' autorizzazione all'impiego
dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le
condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione
dei corrispondenti materiali naturali;
c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a
seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla
rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei
processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti
stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono
essere destinati a refluimento all'interno di casse di
colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di
contenimento o di conterminazione realizzate con
l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea
con i criteri di progettazione formulati da accreditati
standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri
dell'Unione europea e con caratteristiche tali da
garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti
fissati dalle direttive europee, l'assenza di rischi per la
salute e per l'ambiente con particolare riferimento al
vincolo di non peggiorare lo stato di qualita' delle
matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee,
acque superficiali, acque marine e di transizione, ne'
pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualita'
delle stesse;
d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni
degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento
specifici definiti in conformita' ai criteri approvati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, l'area o le aree interessate vengono escluse dal
perimetro del sito di interesse nazionale previo parere
favorevole della conferenza di servizi di cui all'art. 242,
comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso
l'iter approvativo alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, tali requisiti sono certificati
dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel
caso in cui, al termine delle attivita' di refluimento, i
materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento
superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1
dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n.
152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica
dell'area derivante dall'attivita' di colmata in relazione
alla destinazione d'uso. E' fatta salva l'applicazione
delle norme vigenti in materia di autorizzazione
paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di
concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i
predetti valori limite, devono essere adottate misure di
sicurezza che garantiscano comunque la tutela della salute
e dell'ambiente. L'accettabilita' delle concentrazioni
residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve
essere accertata attraverso una metodologia di analisi di
rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello
internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il
soddisfacimento dei 'Criteri metodologici per
l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti
contaminati' elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto superiore
di sanita' e dalle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la
conduzione dell'analisi di rischio sono riportati
nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008.
Per la verifica della presenza di valori di concentrazione
superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per
la valutazione dell'accettabilita' delle concentrazioni
residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale
procedura puo' essere attuata con l'impiego di tecnologie
che possano consentire, contestualmente alla loro
applicazione, l'utilizzo delle aree medesime.
4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere
refluiti all'interno di strutture di contenimento
nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di
provenienza devono essere accompagnati da un documento
contenente le indicazioni di cui all'art. 193, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni. Le caratteristiche di idoneita' delle navi e
dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste
dalle norme nazionali e internazionali in materia di
trasporto marittimo e garantiscono l'idoneita'
dell'impresa. Le Autorita' marittime competenti per
provenienza e destinazione dei materiali concordano un
sistema di controllo idoneo a garantire una costante
vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito
delle attivita' di competenza senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
5. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito
secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata
mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del
dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal
citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche al
decreto di cui al periodo precedente sono apportate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. In caso di realizzazione,
nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture
adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle
attivita' di dragaggio nonche' dalle operazioni di
bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il
termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi senza
limitazione di quantitativi, assicurando il non
trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti.
Sono fatte salve le disposizioni adottate per la
salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le
previsioni della vigente normativa ambientale
nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a
terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e trasporti, adotta con proprio decreto le
norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio
nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di
bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale
reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto
previsto dal comma 2 del presente articolo. Fino alla data
di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma,
si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato
art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. (abrogato).
8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali
dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai
sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, possono essere immersi
in mare con autorizzazione dell'autorita' competente nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 109, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti
materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di
ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia
sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata
o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione
del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale per
la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione
della regione territorialmente competente ai sensi
dell'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.".

 
Art. 7
Modifiche all'articolo 6
della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. L'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Autorita' di sistema portuali). - 1. Sono istituite quindici Autorita' di Sistema Portuale:
a) del Mare Ligure occidentale;
b) del Mare Ligure orientale;
c) del Mar Tirreno settentrionale;
d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;
e) del Mar Tirreno centrale;
f) dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e dello Stretto;
g) del Mare di Sardegna;
h) del Mare di Sicilia occidentale;
i) del Mare di Sicilia orientale;
l) del Mare Adriatico meridionale;
m) del Mare Ionio;
n) del Mare Adriatico centrale;
o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;
p) del Mare Adriatico settentrionale;
q) del Mare Adriatico orientale.
2. I porti rientranti nelle AdSP di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'articolo 22, comma 2.
2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate, su richiesta motivata del Presidente della Regione interessata, modifiche all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire:
a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione e' stata trasferita alla regione all'interno del sistema dell'AdSP territorialmente competente;
b) il trasferimento di un porto a una diversa AdSP, previa intesa con la Regione nel cui territorio ha sede l'AdSP di destinazione.».
3. Sede della AdSP e' la sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa AdSP. In caso di due o piu' porti centrali ricadenti nella medesima AdSP il Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della regione o delle regioni il cui territorio e' interessato dall'AdSP, ha facolta' di individuare in altra sede di soppressa Autorita' Portuale aderente alla AdSP, la sede della stessa.
4. L'AdSP nel perseguimento degli obiettivi e delle finalita' di cui all'articolo 1 svolge i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attivita' autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All'autorita' di sistema portuale sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attivita' e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
d) coordinamento delle attivita' amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;
f) promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.
5. L'AdSP e' ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed e' dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Si applicano i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le AdSP adeguano i propri ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo criteri di trasparenza ed imparzialita', le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di ogni altro incarico. Gli atti adottati in attuazione del presente comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per il Presidente dell'AdSP e il Segretario generale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10. Per il periodo di durata dell'incarico di Presidente dell'AdSP e di Segretario generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite AdSP e' assunto mediante procedure selettive di natura comparativa, secondo principi di adeguata pubblicita', imparzialita', oggettivita' e trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6.
7. L'AdSP e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 12. Ferma restando la facolta' di attribuire l'attivita' consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorita' o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato.
8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna AdSP e' disciplinata da un regolamento proposto dal Presidente dell'AdSP, deliberato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 9 e approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applicano, altresi', le disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Il conto consuntivo delle autorita' di sistema portuale e' allegato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio successivo a quello di riferimento. Le AdSP assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
10. L'esecuzione delle attivita' di cui al comma 4, lettera b) e c) e' affidata in concessione dall'AdSP mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11. Le AdSP non possono svolgere, ne' direttamente ne' tramite societa' partecipate, operazioni portuali e attivita' ad esse strettamente connesse. Con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'AdSP puo' sempre disciplinare lo svolgimento di attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu' efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Sono fatte salve, altresi', le discipline vigenti per i punti franchi delle zone franche esistenti in altri ambiti portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AdSP territorialmente competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti.
13. All'interno delle circoscrizioni portuali, le AdSP amministrano, in via esclusiva, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, le aree e i beni del demanio marittimo, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. Per la gestione delle attivita' inerenti le funzioni sul demanio marittimo le AdSP si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.).».
14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico, puo' essere ulteriormente ridotto il numero delle AdSP; sullo schema di regolamento e', altresi', acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al venir meno dei quali le autorita' di sistema portuale sono soppresse e le relative funzioni sono accorpate.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna delle istituite autorita' di sistema portuale.».


Note all'art. 7:
Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
" Art. 17. Regolamenti
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).".
Il Regolamento (CE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013 , sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n.
661/2010/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre
2013, n. L 348.
La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
Si riporta l'art. 1 e seguenti del Titolo I (Principi
generali) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica."
"Art. 2. Fonti (Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 29
del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs n.
546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo
principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla
base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i
rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di
maggiore rilevanza e i modi di conferimento della
titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni
organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione
ai seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di
attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e
comunque all'atto della definizione dei programmi operativi
e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica
verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini
alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai
sensi dell'art. 5, comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici,
adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna,
ed interconnessione mediante sistemi informatici e
statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza
dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione
di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e
attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento,
della responsabilita' complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura
degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari
delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione
europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente
articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in
materia di trattamento dei dati personali.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia
espressamente previsto dalla legge.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi
previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 40 e le
ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art.
47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti
individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non
previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data
dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono
riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la
contrattazione collettiva.
3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni
contrattuali per violazione di norme imperative o dei
limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano
gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile."
"Art. 3. Personale in regime di diritto pubblico (Art.
2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente
modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
di impiego del personale, anche di livello dirigenziale,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il
personale volontario previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in
regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali.
1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421."
"Art. 4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita' (Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993, poi
dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente."
"Art. 5. Potere di organizzazione (Art. 4 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del d.lgs n.
546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 9 del
d.lgs n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art. 4
del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare
l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1, e la
rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi
di cui all'art. 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la
capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti
salvi la sola informazione ai sindacati per le
determinazioni relative all'organizzazione degli uffici
ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di
cui all'art. 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio
dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione
delle risorse umane nel rispetto del principio di pari
opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione del
lavoro nell'ambito degli uffici.
3. Gli organismi di controllo interno verificano
periodicamente la rispondenza delle determinazioni
organizzative ai principi indicati all'art. 2, comma 1,
anche al fine di proporre l'adozione di eventuali
interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della
gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle Autorita' amministrative
indipendenti."
"Art. 6. Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e
la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in
funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1,
previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Nei casi in
cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di
mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
darne informazione, ai sensi dell'art. 33, alle
organizzazioni sindacali rappresentative del settore
interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i
processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio
dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e
modalita' condivisi, la pubblica amministrazione procede
alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'.
Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le
amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di
personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti
relativi alle singole posizioni economiche delle aree
funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della
mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano
annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su
base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
professionale. Le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica puo' essere modificata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa
complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni
dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
personale e' deliberata dal Consiglio dei ministri e le
variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4-bis. Il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle piante organiche del personale degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto
il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi
compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette."
"Art. 6-bis. Misure in materia di organizzazione e
razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle
pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, nonche' gli enti finanziati direttamente o
indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono
autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di
trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi,
originariamente prodotti al proprio interno, a condizione
di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare
le necessarie misure in materia di personale e di dotazione
organica.
2. Relativamente alla spesa per il personale e alle
dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai
processi di cui al presente articolo provvedono al
congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei
fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti
processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni
organiche nel rispetto dell'art. 6 nonche' i conseguenti
processi di riallocazione e di mobilita' del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di
controllo interno delle amministrazioni che attivano i
processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del
presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei
risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in
materia di organizzazione e di personale, anche ai fini
della valutazione del personale con incarico dirigenziale
di cui all' art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286."
"Art. 7. Gestione delle risorse umane (Art. 7 del d.lgs
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del d.lgs
n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs n.
387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni
forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di
violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato art. 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di
controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche'
degli organismi operanti per le finalita' di cui all' art.
1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144."
"Art. 7-bis. Formazione del personale
1.
2. "
"Art. 8. Costo del lavoro, risorse finanziarie e
controlli (Art. 9 del d.lgs. n. 29 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le
misure affinche' la spesa per il proprio personale sia
evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse
finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base
alle compatibilita' economico-finanziarie definite nei
documenti di programmazione e di bilancio.
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti
pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono
servizi di pubblica utilita', nonche' negli enti di cui
all'art. 70, comma 4, e' soggetto a limiti compatibili con
gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica."
"Art. 9. Partecipazione sindacale (Art. 10 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 80
del 1998)
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 2,
i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalita'
e gli istituti della partecipazione.".
Si riporta l'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n.
196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 2. Delega al Governo per l'adeguamento dei
sistemi contabili
1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di
cui all'art. 1, il Governo e' delegato ad adottare, entro
il 31 maggio 2011, uno o piu' decreti legislativi per
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione
delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini
di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze
di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo
sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai
fini della procedura per i disavanzi eccessivi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
piano dei conti integrato al fine di consentire il
consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione,
gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni
pubbliche;
b) definizione di una tassonomia per la
riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le
amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi di cui alla lettera a);
c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in
missioni e programmi coerenti con la classificazione
economica e funzionale individuata dagli appositi
regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
e relativi conti satellite, al fine di rendere piu'
trasparenti e significative le voci di bilancio dirette
all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un
sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di
spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;
d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a
comuni criteri di contabilizzazione;
e) adozione di un bilancio consolidato delle
amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa'
o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo
definito dal Ministro dell'economia e delle finanze
d'intesa con i Ministri interessati;
f) definizione di un sistema di indicatori di risultato
semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse
amministrazioni individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato
un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti
contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o
tipologia di enti, a cui si conformano i relativi
regolamenti di contabilita'.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti
possono comunque essere adottati in via definitiva dal
Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di
ordine finanziario devono essere corredati della relazione
tecnica di cui all'art. 17, comma 3.
5. Ai fini della predisposizione dei decreti
legislativi di cui al comma 1 e' istituito, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il
comitato per i principi contabili delle amministrazioni
pubbliche, composto da ventitre' componenti, cosi'
suddivisi:
a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno,
della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, nonche' un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della
Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato
della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come
invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei
conti;
c) un rappresentante dell'ISTAT;
d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui
tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei
quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione
delle province d'Italia (UPI), uno designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
designato dall'Unione nazionale comuni, comunita', enti
montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro
nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle province autonome di cui
agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
e) tre esperti in materia
giuridico-contabile-economica.
6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «nonche' al fine di armonizzare i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i
relativi termini di presentazione e approvazione, in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e
rendicontazione della finanza pubblica»;
b) all'art. 2, comma 2, la lettera h) e' sostituita
dalla seguente:
«h) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
la classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»;
c) all'art. 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma
1 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da
adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente
articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al comma 2 dell'art. 20. Il Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una
relazione concernente il quadro generale di finanziamento
degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base
quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di
decreto legislativo concernenti i tributi, le
compartecipazioni e la perequazione degli enti
territoriali»;
d) all'art. 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole:
«l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o
successivamente»;
e) all'art. 4, comma 1, primo periodo, le parole:
«trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti:
«trentadue componenti, due dei quali rappresentanti
dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,».
7. Il comitato per i principi contabili agisce in
reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica
per il federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge 5
maggio 2009, n. 42, per le attivita' di cui all'art. 2,
comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di
tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei
bilanci pubblici.
8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro
tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da
adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con le stesse modalita'
previsti dal presente articolo.".
Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
(Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed
armonizzazione dei sistemi contabili) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145.
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n.
91, S.O..
Si riporta l'art. 15 della citata legge 7 agosto 1990,
n. 241:
"Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art.
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2
e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica
qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione
della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla
legislazione vigente.".
Si riporta l'art. 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici):
"Art. 46. Collegamenti infrastrutturali e logistica
portuale
1. Al fine di promuovere la realizzazione di
infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro
portuali, le autorita' portuali possono costituire sistemi
logistici che intervengono, attraverso atti d'intesa e di
coordinamento con le regioni, le province ed i comuni
interessati nonche' con i gestori delle infrastrutture
ferroviarie.
2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria,
avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare
distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.
3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati
all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali
per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente,
divengono prioritarie nei criteri di destinazione d'uso
delle aree.
4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il
sistema logistico, il servizio ai fini dello sdoganamento
e' svolto di norma dalla medesima articolazione
territoriale dell'amministrazione competente che esercita
il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Si riporta l'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7
agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n.
187:
"Art. 8. Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri,
delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici
non economici nazionali. I decreti legislativi sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
(Omissis).
f) con riferimento a enti pubblici non economici
nazionali e soggetti privati che svolgono attivita'
omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme
riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento
della sua specificita'; riconoscimento delle peculiarita'
dello sport per persone affette da disabilita' e scorporo
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del
Comitato italiano paralimpico con trasformazione del
medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che
esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente
in disponibilita' o attribuite al CONI e si avvalga per
tutte le attivita' strumentali, ivi comprese le risorse
umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito
contratto di servizio; previsione che il personale
attualmente in servizio presso il Comitato italiano
paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le autorita' portuali di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,
all'individuazione di autorita' di sistema nonche' alla
governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli
enti locali e alla semplificazione e unificazione delle
procedure doganali e amministrative in materia di porti.
(Omissis).".
Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
"Art. 8 Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".

 
Art. 8
Introduzione dell'articolo 6-bis
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. Dopo l'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Uffici territoriali portuali). - 1. Presso ciascun porto gia' sede di Autorita' portuale, l'AdSP costituisce un proprio ufficio territoriale a cui e' preposto il Segretario generale di cui all'articolo 10 o da un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le soppresse Autorita', con qualifica dirigenziale, con i seguenti compiti:
a) istruttori, ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dell'AdSP;
b) di proposta, con riferimento a materie di rilevo locale in relazione alle quali la competenza appartiene all'AdSP;
c) funzioni delegate dal Comitato di gestione, di coordinamento delle operazioni in porto, di rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni, nonche' i compiti relativi alle opere minori di manutenzione ordinaria in ambito di interventi ed edilizia portuale, sulla base delle disposizioni di legge e delle determinazioni al riguardo adottate dai competenti organi dell'AdSP.
2. Presso ciascun porto dell'AdSP ubicato presso un comune capoluogo di provincia non gia' sede di Autorita' portuale, l'AdSP puo' istituire un ufficio amministrativo decentrato, che svolge le funzioni stabilite dal Comitato di gestione. All'ufficio e' preposto il Segretario generale o un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le soppresse Autorita', con qualifica di quadro o dirigente. L'ufficio amministrativo decentrato puo' anche non essere equiparato all'ufficio territoriale portuale di cui al comma 1 del presente articolo. Su deliberazione del Comitato di gestione, l'AdSP puo' istituire uffici amministrativi decentrati anche presso altri porti della sua circoscrizione non gia' sede di Autorita' portuale.».


 
Art. 9
Modifiche all'articolo 7
della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. L'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Organi dell'Autorita' di sistema portuale). - 1. Sono organi dell'autorita' di sistema portuale:
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione (CG);
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli emolumenti del Presidente, nonche' i gettoni di presenza dei componenti del Comitato di gestione sono a carico del bilancio dell'AdSP e vengono determinati dal Comitato di gestione entro i limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis, partecipano a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle attivita' del predetto Organismo sono a carico delle amministrazioni, enti e associazioni che designano i rispettivi rappresentanti nell'Organismo.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disposti la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato di gestione qualora:
a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni;
b) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo;
c) non siano approvati i bilanci entro il termine previsto dalla normativa vigente.
4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina, altresi', un commissario che esercita, per un periodo massimo di sei mesi, le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), il commissario deve comunque adottare entro sessanta giorni dalla nomina un piano di risanamento. A tal fine puo' imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto.».


 
Art. 10
Modifiche all'articolo 8
della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Presidente dell'autorita' di sistema portuale). - 1. Il Presidente e' nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, ferma restando l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quater della legge 8 agosto 1990, n. 241. Il Presidente e' scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AdSP, resta in carica quattro anni e puo' essere riconfermato una sola volta. Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati agli altri organi dell'AdSP ai sensi della presente legge. Al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b). Il Presidente e' soggetto all'applicazione della disciplina dettata in materia di incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
3. Il Presidente:
a) nomina e presiede il Comitato di gestione;
b) propone la nomina del Segretario generale;
c) sottopone al Comitato di gestione, per l'approvazione, il piano operativo triennale;
d) sottopone al Comitato di gestione, per l'adozione, il piano regolatore di sistema portuale;
e) sottopone al Comitato di gestione gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale;
f) dispone con propria delibera, sentito il Comitato di gestione, in merito alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 11;
g) provvede al coordinamento delle attivita' svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di sportello unico doganale e dei controlli, nonche' al coordinamento e al controllo delle attivita' soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali. In particolare, per il raccordo delle funzioni e la velocizzazione delle procedure, promuove iniziative di reciproco avvalimento fra organi amministrativi operanti nei porti e nel sistema di riferimento, secondo criteri definiti con atti di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e gli altri Ministeri di volta in volta competenti. Il presidente puo', altresi', promuovere la stipula di protocolli d'intesa fra l'autorita' e le altre amministrazioni operanti nei porti per la velocizzazione delle operazioni portuali e la semplificazione delle procedure;
h) promuove programmi di investimento infrastrutturali che prevedano contributi dello Stato o di soggetti pubblici nazionali o comunitari;
i) partecipa alle sedute del CIPE aventi ad oggetto decisioni strategiche per il sistema portuale di riferimento;
l) promuove e partecipa alle conferenze di servizi per lo sviluppo del sistema portuale e sottoscrive gli accordi di programma;
m) amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
n) esercita, sentito il Comitato di gestione, le competenze attribuite all'AdSP dagli articoli 16, 17 e 18 nel rispetto delle deliberazioni della Autorita' di regolazione dei trasporti, nonche' delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3;
o) assicura la navigabilita' nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 5-bis. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali puo' indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni;
p) puo' disporre dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a) informando, nella prima riunione utile, il Comitato di gestione;
q) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorita' marittima e le amministrazioni locali interessate;
r) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'AdSP;
s) il presidente dell'autorita' di sistema portuale, inoltre, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, puo' convocare apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto.
4. Il Presidente riferisce annualmente sull'attivita' svolta con relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.».


Note all'art. 10:
Si riporta l'art. 53 del citato decreto legislativo 30
marzo 2011, n. 165:
"Art. 53. Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi (Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come
modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del
1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art.
1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con
modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,
dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16
del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
e seguenti del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
deroga prevista dall'art. 23-bis del presente decreto,
nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1,
commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli
267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9, commi 1 e
2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma
7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra
successiva modificazione ed integrazione della relativa
disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque
denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle
amministrazioni di appartenenza in contrasto con il
presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi
seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e'
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi
i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o
inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti
della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di
ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita'
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
del dipendente pubblico indebito percettore costituisce
ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla
giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da
una relazione nella quale sono indicate le norme in
applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti
o autorizzati, le ragioni del conferimento o
dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui
gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la
rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento
dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono
adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30
giugno di ciascun anno e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Le informazioni relative a
consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le
informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche
dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi
del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in
tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco
delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per
la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera
d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'
lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.".
Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
Si riporta l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla citata
legge 22 dicembre 2011, n. 214:
"Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti
economici
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all' art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".
Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93 Ediz. Spec.

 
Art. 11
Modifiche all'articolo 9
della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. L'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Comitato di gestione). - 1. Il Comitato di gestione e' composto:
a) dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parita' dei voti espressi;
b) da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio e' incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
c) da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle citta' metropolitane, ove presente, il cui territorio e' incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
d) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di autorita' portuale inclusi nell'AdSP, esclusi i comuni capoluogo delle citta' metropolitane;
e) da un rappresentante dell'autorita' marittima, designato dalle direzioni marittime competenti per territorio, con diritto di voto nelle materie di competenza, prevedendo la partecipazione di comandanti di porti diversi da quello sede dell'AdSP, nel caso in cui siano affrontate questioni relative a tali porti.
1-bis. Alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'AdSP e ubicato in un comune capoluogo di provincia non gia' sede di Autorita' portuale. Il rappresentante e' designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato.
2. I componenti di cui al comma 1 durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente. Le loro designazioni devono pervenire al Presidente entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso, sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti. Ai componenti designati si applicano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, previsti per il presidente dell'AdSP.
3. In attesa della costituzione della citta' metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il componente di cui al comma 1, lettera c), e' designato dal sindaco del comune capoluogo.
4. Le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte dal Segretario generale.
5. Il Comitato di gestione:
a) adotta il piano regolatore di sistema portuale;
b) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del Presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attivita' portuali e logistiche;
c) approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo;
d) predispone, su proposta del Presidente, il regolamento di amministrazione e contabilita' dell'AdSP, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
e) approva la relazione annuale sull'attivita' dell'AdSP da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f), m), n) e q);
g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli articoli 6, comma 11, 16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, ed all'articolo 18, commi 1 e 3;
h) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4;
i) delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale, la dotazione organica dell'AdSP;
l) delibera il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell'AdSP e gli strumenti di valutazione dell'efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell'AdSP;
m) nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente dell'AdSP.
6. Il Comitato di gestione si riunisce di norma ogni due mesi e, comunque, su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti; per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a). Il Comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'.».


 
Art. 12
Modifiche all'articolo 10
della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Il Segretario generale e' nominato dal Comitato di gestione, su proposta del presidente dell'AdSP, scelto tra esperti di comprovata esperienza manageriale o qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge nonche' nelle materie amministrativo-contabili.»;
b) al comma 3, al secondo periodo, le parole: «in qualsiasi momento» sono soppresse, dopo la parola: «proposta» e' inserita la seguente: «motivata» e la parola: «portuale» e' sostituita dalle seguenti: «di gestione»; e' aggiunto il seguente periodo: «Il Segretario generale e' soggetto all'applicazione della disciplina dettata in materia di responsabilita' dirigenziale, incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Il contratto di diritto privato stipulato dal Segretario generale si conforma alla contrattazione collettiva di riferimento delle AdSP.»;
c) al comma 4, alla lettera b), le parole: «autorita' portuale» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale e sovrintende e coordina le attivita' degli uffici territoriali portuali di cui all'articolo 6-bis della presente legge»;
d) al comma 4, lettere c), e) e g), la parola: «portuale» e' sostituita dalle seguenti: «di gestione»;
e) al comma 4, lettera f), dopo la parola: «regolatore» sono inserite le seguenti: «di sistema»;
f) al comma 5, le parole: «organizzazioni portuali» sono sostituite dalle seguenti: «soppresse autorita' portuali»;
g) al comma 6, le parole: «autorita' portuali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuali» e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».


Note all'art. 12:
-Si riporta l'art. 10 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, come modificata dal presente decreto:
"Art. 10. Segretariato generale.
1. Il segretariato generale e' composto dal segretario
generale e dalla segreteria tecnico-operativa.
2. Il Segretario generale e' nominato dal Comitato di
gestione, su proposta del presidente dell' AdSP, scelto tra
esperti di comprovata esperienza manageriale o
qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla
presente legge nonche' nelle materie
amministrativo-contabili.
3. Il segretario generale e' assunto con contratto di
diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una
sola volta. Il segretario generale puo' essere rimosso
dall'incarico su proposta motivata del presidente, con
delibera del comitato di gestione. Il Segretario generale
e' soggetto all'applicazione della disciplina dettata in
materia di responsabilita' dirigenziale, incompatibilita',
cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti
retributivi di cui all'art. 23-ter del decreto-legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
del 2011. Il contratto di diritto privato stipulato dal
Segretario generale si conforma alla contrattazione
collettiva di riferimento delle AdSP.
4. Il segretario generale:
a) e' preposto alla segreteria tecnico-operativa;
b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento
dell' autorita' di sistema portuale e sovrintende e
coordina le attivita' degli uffici territoriali portuali di
cui all'art. 6-bis della presente legge;
c) cura l'istruttoria degli atti di competenza del
presidente e del comitato di gestione;
d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle
rispettive attivita', con le amministrazioni statali,
regionali e degli enti locali;
e) cura l'attuazione delle direttive del presidente e
del comitato di gestione;
f) elabora il piano regolatore di sistema portuale,
avvalendosi della segreteria tecnico-operativa;
g) riferisce al comitato portuale sullo stato di
attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle
strutture portuali e sull'organizzazione
economico-produttiva delle attivita' di gestione;
h) provvede alla tenuta dei registri di cui all'art.
24, comma 2.
5. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'autorita', il segretario generale si avvale di una
segreteria tecnico-operativa, composta, in sede di prima
applicazione della presente legge, da personale proveniente
dalle soppresse autorita' portuali, in un contingente e in
una composizione qualitativa determinata ai sensi dell'art.
9 in relazione alle specifiche esigenze di ciascuno scalo.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle autorita'
di sistema portuali e' di diritto privato ed e'
disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V -
titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi
sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il
suddetto rapporto e' regolato da contratti collettivi
nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, che dovranno tener conto anche della
compatibilita' con le risorse economiche, finanziarie e di
bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione
rappresentativa delle autorita' di sistema portuali per la
parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative del personale delle autorita'
di sistema portuali per la parte sindacale.".

 
Art. 13
Modifiche all'articolo 11
della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. L'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali devono essere iscritti al registro dei revisori legali, o tra persone in possesso di specifica professionalita'. Il Presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I membri del Collegio restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell'AdSP. Ai membri del Collegio dei revisori si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti del Collegio non possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attivita' attinenti le competenze dell'AdSP o di altri organismi che svolgono compiti, in qualsiasi modo collegati alle attivita' dell'AdSP.
3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede a tutti i compiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla funzione di revisore dei conti. Esso, in particolare:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione;
b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;
c) redige le relazioni di propria competenza ed in particolare una relazione sul conto consuntivo;
d) riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
e) assiste alle riunioni del Comitato di gestione di cui all'articolo 9 con almeno uno dei suoi membri.
4. Il Collegio puo' chiedere al Presidente dell'AdSP notizie sull'andamento e la gestione dell'AdSP ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti eventuali irregolarita' riscontrate.
5. Il Collegio dei revisori e' convocato dal Presidente del collegio, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta per trimestre. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza, purche' con modalita' di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale degli argomenti. In tal caso la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.».


 
Art. 14
Introduzione degli articoli 11-bis e 11-ter
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. Dopo l'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Organismo di partenariato della risorsa mare). - 1. Presso ciascuna autorita' di sistema portuale e' istituito l'Organismo di partenariato della risorsa mare, composto, oltre che dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede, dal comandante del porto ovvero dei porti, gia' sedi di autorita' portuale, facenti parte del sistema portuale dell'AdSP, nonche' da:
a) un rappresentante degli armatori;
b) un rappresentante degli industriali;
c) un rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18;
d) un rappresentante degli spedizionieri;
e) un rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto;
f) un rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto;
g) un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi;
h) un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito logistico-portuale;
i) tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto;
l) rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti nel porto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di designazione dei componenti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di svolgimento dell'attivita' dell'Organismo, con particolare riguardo alle forme e ai metodi della consultazione dei soggetti interessati.
3. L'Organismo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonche' funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine:
a) all'adozione del piano regolatore di sistema portuale;
b) all'adozione del piano operativo triennale;
c) alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale dell'AdSP suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalita' ed operativita' del porto;
d) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
e) alla composizione degli strumenti di cui all'articolo 9, comma 5, lettera l).
4. Laddove in una unica AdSP siano confluiti o confluiscano piu' porti centrali, di cui al Regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315/2013, gia' sedi di Autorita' portuali, presso ognuno di questi e' istituito l'Organismo del Cluster Marittimo, sulla base di proprio regolamento adottato dall'AdSP, di concerto con l'Organismo di partenariato della Risorsa.
5. Qualora l'Autorita' intenda discostarsi dai pareri resi dall'Organismo, e' tenuta a darne adeguata motivazione.
Art. 11-ter (Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che attengono i grandi investimenti infrastrutturali, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo, nonche' le strategie di marketing e promozione sui mercati internazionali del sistema portuale nazionale, operando, altresi', la verifica dei piani di sviluppo portuale, attraverso specifiche relazioni predisposte dalle singole AdSP. La Conferenza e' presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed e' composta dai Presidenti delle AdSP e da due rappresentanti della Conferenza Unificata. Il Ministro, con proprio decreto, puo' nominare un esperto, avente comprovata esperienza e qualificazione professionali nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, con compiti di supporto. L'esperto, nello svolgimento delle sue funzioni, puo' avvalersi dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si applica la disciplina dettata in materia di incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Gli emolumenti dell'esperto di cui al terzo periodo determinati, nel rispetto dei limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono a carico dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativa alla struttura tecnica di missione. La struttura della rappresentanza unitaria delle AdSP collabora con la Conferenza nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Alle riunioni della Conferenza sono invitati i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali delle categorie operanti nel settore marittimo portuale comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie di volta in volta all'ordine del giorno.
3. Nell'ambito delle attivita' cui e' preposta la Conferenza nazionale di Coordinamento delle AdSP, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Stato-Regioni, e' definito e approvato un Accordo quadro nazionale volto a integrare l'esercizio delle rispettive competenze e sostenere attivita' di interesse comune in materia di sviluppo logistico di area vasta a supporto del sistema delle AdSP, in ambiti territoriali omogenei, anche interregionali, per il coordinamento delle politiche di sviluppo della portualita' in connessione con le altre reti di trasporto su ferro, su gomma e aeree, anche ai fini delle loro integrazioni ai Corridoi europei e alle rotte del commercio internazionale.».


Note all'art. 14:
Il Regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315/2013
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n.
661/2010/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato
nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 348.
Per il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 10.
Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
Per il testo dell'art. 23-ter del citato decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201, si veda nelle note all' art. 10.
Si riporta l'art. 1, comma 238, della legge 30 dicembre
20004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2005):
"238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, e'
stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le
operazioni in materia di motorizzazione di cui all'art. 18
della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da
assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per
l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno
2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
oneri di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La riassegnazione di
cui al precedente periodo e' limitata, per l'anno 2013,
all'importo di euro 6.120.000 per l'anno 2014 all'importo
di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro
7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro
10.215.000.".
Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1977, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
"Art. 4. Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano.
1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, in attuazione del principio di leale
collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di
funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione
amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza
Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di
interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.".

 
Art. 15
Modifiche all'articolo 12
della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' cosi' sostituita: «Indirizzo e vigilanza sulle autorita' di sistema portuali»;
b) al comma 1 dopo la parola: «autorita'» inserire le parole: «di sistema», dopo la parola: «sottoposta» inserire le parole: «all'indirizzo e», e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»;
c) al comma 2 la parola: «portuale» e' sostituita dalle seguenti: «di gestione»;
d) al comma 3 le parole: «dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».


Note all'art. 15:
Si riporta l'art. 12 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, come modificato dal presente decreto:
"Art. 12. Indirizzo e vigilanza sulle autorita'
autorita' di sistema portuali.
1. L'autorita' di sistema portuale e' sottoposta
all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorita' di
vigilanza le delibere del presidente e del comitato di
gestione relative:
a) all'approvazione del bilancio di previsione, delle
eventuali note di variazione e del conto consuntivo;
b) alla determinazione dell'organico della segreteria
tecnico-operativa;
c).
3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2,
lettera a), e' esercitata dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
4. Qualora l'applicazione dell'autorita' di vigilanza
non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di
ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.".

 
Art. 16
Modifiche all'articolo 14
della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) al comma 1-bis, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti» e dopo le parole: «delle autorita'» sono inserite le seguenti: «di sistema»;
c) al comma 1-ter, le parole: «autorita' portuale» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale» e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».


Note all'art. 16:
Si riporta l'art. 14 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, come modificato dal presente decreto:
"Art. 14. Competenze dell'autorita' marittima.
1. Ferme restando le competenze attribuite dalla
presente legge alle autorita' portuali e, per i soli
compiti di programmazione, coordinamento e promozione
nonche' nell'ambito della pianificazione delle opere
portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani
triennali da proporre al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, alle aziende speciali delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite
ai sensi dell'art. 32 del testo unico approvato con regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'autorita'
marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste
dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le
rimanenti funzioni amministrative.
1-bis.I servizi tecnico-nautici di pilotaggio,
rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di
interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi
sono istituiti, la sicurezza della navigazione e
dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorieta' e'
stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione. Per gli altri servizi l'autorita' marittima
puo' renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della
localizzazione e delle strutture impiegate. I criteri e i
meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di
pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono
stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sulla base di un'istruttoria condotta
congiuntamente dal comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle
Autorita' portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e
dell'utenza portuale.
1-ter.Nei porti sede di autorita' di sistema portuale
la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al
comma 1-bis sono stabilite dall'Autorita' marittima di
intesa con l'Autorita' portuale. In difetto di intesa
provvede il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.".

 
Art. 17
Modifiche all'articolo 15
della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita, in ogni porto, una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto, da un rappresentante dei lavoratori dell'Autorita' di sistema portuale e da un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie imprenditoriali operanti nel porto: armatori; industriali; imprenditori di cui agli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84; spedizionieri; agenti e raccomandatari marittimi; autotrasportatori operanti nell'ambito portuale;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. I rappresentanti dei lavoratori sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, i rappresentanti delle categorie imprenditoriali sono designati dalle rispettive associazioni nazionali di categoria, il rappresentante degli autotrasportatori e' designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Nei porti che non sono sede di Autorita' di sistema portuale o degli uffici di cui all'articolo 6-bis, i rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto sono in numero di sei. La commissione e' presieduta dal Presidente dell'Autorita' di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo;
c) al comma 2, le parole: «delle autorizzazioni e delle concessioni di cui rispettivamente agli articoli 16 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorizzazioni di cui all'articolo 17»;
d) il comma 3 e' abrogato.


Note all'art. 17:
Si riporta l'art. 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
(Riordino della legislazione in materia portuale):
"Art. 15. Commissioni consultive.
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituita, in ogni porto, una commissione
consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori
delle imprese operanti in porto, da un rappresentante dei
lavoratori dell'Autorita' di sistema portuale e da un
rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie
imprenditoriali operanti nel porto: armatori; industriali;
imprenditori di cui agli articoli 16 e 18 della medesima
legge n. 84; spedizionieri; agenti e raccomandatari
marittimi; autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
1-bis. I rappresentanti dei lavoratori sono designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale, i rappresentanti delle categorie
imprenditoriali sono designati dalle rispettive
associazioni nazionali di categoria, il rappresentante
degli autotrasportatori e' designato dal comitato centrale
dell'albo degli autotrasportatori. Nei porti che non sono
sede di Autorita' di sistema portuale o degli uffici di cui
all'art. 6-bis, i rappresentanti dei lavoratori delle
imprese operanti in porto sono in numero di sei. La
commissione e' presieduta dal Presidente dell'Autorita' di
sistema portuale ovvero, laddove non istituita, dal
comandante del porto. La designazione dei rappresentanti
dei lavoratori e delle categorie imprenditoriali indicate
al comma 1 deve pervenire al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti entro trenta giorni dalla richiesta;
l'inutile decorso del termine non pregiudica il
funzionamento dell'organo.
2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni
consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla
revoca delle autorizzazioni e delle autorizzazioni di cui
all'art. 17, nonche' in ordine all'organizzazione del
lavoro in porto, agli organici delle imprese,
all'avviamento della manodopera e alla formazione
professionale dei lavoratori.
3. (abrogato).".
Si riporta il testo degli articoli 16, 18 e 17 della
citata legge 28 gennaio 1994, n. 84:
"Art. 16. Operazioni portuali.
1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il
trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci
e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.
Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni
specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle
operazioni portuali (62). I servizi ammessi sono
individuati dalle autorita' portuali, o, laddove non
istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una
specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei
criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'autorita' portuale o, laddove non
istituita, dell'autorita' marittima. Detta autorizzazione
riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al
comma 1 previa verifica del possesso da parte del
richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno
o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da individuare
nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono
iscritte in appositi registri distinti tenuti
dall'autorita' portuale, o laddove non istituita,
dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un
canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati
dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23
ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni
specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da
effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di
propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
comma 3 devono comunicare all'autorita' portuale o, laddove
non istituita, all'autorita' marittima le tariffe che
intendono praticare nei confronti degli utenti, nonche'
ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'art. 18, durata identica a quella della concessione
medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in
relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del
rinnovo della concessione. L'autorita' portuale o, laddove
non istituita, l'autorita' marittima sono tenute a
verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
condizioni previste nel programma operativo.
7. L'autorita' portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima, sentita la commissione consultiva
locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che
possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in
relazione alle esigenze di funzionalita' del porto e del
traffico, assicurando, comunque, il massimo della
concorrenza nel settore.
7-bis.Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato libero, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter. Le autorita' portuali o, laddove non istituite,
le autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste
di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta
giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di
diniego motivato, la richiesta si intende accolta."
"Art. 18. Concessione di aree e banchine.
1. L'Autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero
prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o
l'autorita' marittima danno in concessione le aree
demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle
imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento
delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione
degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e
portuali. E' altresi' sottoposta a concessione da parte
dell'Autorita' portuale, e laddove non istituita
dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di
opere attinenti alle attivita' marittime e portuali
collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni
alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine
ambito portuale, purche' interessati dal traffico portuale
e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la
realizzazione di impianti destinati ad operazioni di
imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello
scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'art. 4,
comma 3. Le concessioni sono affidate, previa
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati
all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di
idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto
sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e
controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di
rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono
tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i canoni stabiliti dalle autorita' portuali
relativi a concessioni gia' assentite alla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le autorita'
portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine
di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo
svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre
imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei
trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa
alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'autorita' portuale puo' concludere, previa
delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al
comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai
sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della
navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma di
attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla letteraa).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio
di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo.
8. L'autorita' portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'autorita' portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto
concessorio.
9-bis.Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale."
"Art. 17. Disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo.
1. Il presente articolo disciplina la fornitura di
lavoro temporaneo, anche in deroga all'art. 1 della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli
16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei
servizi portuali autorizzati ai sensi dell'art. 16, comma
3.
2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime, autorizzano l'erogazione delle
prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la
cui attivita' deve essere esclusivamente rivolta alla
fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle
operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo
una procedura accessibile ad imprese italiane e
comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di
adeguato personale e risorse proprie con specifica
caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle
operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o
indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e
le attivita' svolte dalle societa' di cui all'art. 21,
comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente
o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli
16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere
partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di
cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a),
impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette
attivita' e partecipazioni prima del rilascio
dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata
dall'autorita' portuale o, laddove non istituita,
dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore
di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
che le dismette.
4. L'autorita' portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima individua le procedure per garantire
la continuita' del rapporto di lavoro a favore dei soci e
dei dipendenti dell'impresa di cui all'art. 21, comma 1,
lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
agenzie promosse dalle autorita' portuali o, laddove non
istituite, dalle autorita' marittime e soggette al
controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un
organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese
di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai
fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume
i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'art.
21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il
funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al
comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno
1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del
contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma
2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica il
divieto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), della
legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro
temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma
8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una proroga
dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti
aziendali previsti all'art. 4, comma 2, della legge n. 196
del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale,
l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5
realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
Dette iniziative possono essere finanziate anche con i
contributi previsti dall'art. 5 della legge n. 196 del
1997.
9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione
di servizi di interesse economico generale o aventi
carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'art. 86,
paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita'
europea.
10. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti a
controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai
commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza
dell'obbligo di parita' di trattamento nei confronti delle
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a), e della capacita' di prestare le attivita' secondo
livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti
regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle
tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2
e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione
professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita'
portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della
riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte delle
autorita' portuali o, laddove non istituite, delle
autorita' marittime circa l'osservanza delle
regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul
lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, le autorita' portuali o,
laddove non istituite, le autorita' marittime, che hanno
rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono
sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi, revocarle
allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti
dall'esercizio dell'attivita' autorizzata. Nel caso in cui
la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le
autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita'
marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di
gestione dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie,
previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a
lire 60 milioni.
13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le
autorita' marittime, inseriscono negli atti di
autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di
cui all'art. 18, disposizioni volte a garantire un
trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai
lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti
di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non puo'
essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto
collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi
successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni
nazionali di categoria piu' rappresentative delle imprese
portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione
porti italiani (Assoporti).
14. Le autorita' portuali esercitano le competenze di
cui al presente articolo previa deliberazione del comitato
portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorita'
marittime esercitano le competenze di cui al presente
articolo sentita la commissione consultiva.
15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'art. 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o
agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro
predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime.
15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga
esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro
temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonche'
dell'art. 16, versi in stato di grave crisi economica
derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al
fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di
riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio al
l'operativita' e all'efficienza del porto, l'ente di
gestione del porto puo' destinare una quota, comunque non
eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti
dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a
iniziative a sostegno dell'occupazione, nonche' al
finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori
di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al
pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia.
I contributi non possono essere erogati per un periodo
eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello
necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto
autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono
condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di
almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui
il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al
presente comma, non puo' procedere ad alcuna assunzione di
personale o all'aumento di soci lavoratori.".

 
Art. 18
Introduzione dell'articolo 15-bis
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. Dopo l'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Sportello unico amministrativo). - 1. Presso la AdSP opera lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) che, per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attivita' economiche, ad eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale e dei controlli e la sicurezza, svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto.».
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta il regolamento attuativo dello Sportello unico amministrativo come introdotto dal comma 1 del presente articolo, per disciplinare le relative modalita' organizzative e di funzionamento.


 
Art. 19
Modifiche all'articolo 18-bis
della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 18-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «Le autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «Le autorita' di sistema portuali»;
b) al comma 5, le parole: «le autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «le autorita' di sistema portuali».


Note all'art. 19:
Si riporta l'art. 18-bis della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, come modificato dal presente decreto:
"Art. 18-bis. Autonomia finanziaria delle autorita'
portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei
porti.
1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere
previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei
piani operativi triennali e per il potenziamento della rete
infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti
stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti
necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla
riqualificazione strutturale degli ambiti portuali, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il
finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti
alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione
delle merci introdotte nel territorio nazionale per il
tramite di ciascun porto nel limite di 90 milioni di euro
annui.
2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario,
il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica
l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio
nazionale per il tramite di ciascun porto, nonche' la quota
da iscrivere nel fondo.
3. Le autorita' di sistema portuali trasmettono al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
documentazione relativa alla realizzazione delle
infrastrutture portuali in attuazione del presente
articolo.
4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento
della quota dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio
nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti
per cento tra i porti, con finalita' perequative, tenendo
altresi' conto delle previsioni dei rispettivi piani
operativi triennali e piani regolatori portuali.
5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi
di cui al comma 1, le autorita' di sistema portuali
possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di
compartecipazione del capitale privato, secondo la
disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui
all'art. 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e successive modifiche ed integrazioni, stipulando
contratti di finanziamento a medio e lungo termine con
istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati,
inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 .".

 
Art. 20
Sportello unico doganale e dei controlli

1. Allo sportello unico doganale di cui all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti, altresi', la competenza nonche' i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale. Il coordinamento si applica, oltre che sui procedimenti derivanti dall'applicazione delle norme unionali gia' previsti dal predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti da altre Amministrazioni o organi dello Stato. I controlli, ad esclusione di quelli disposti dall'Autorita' Giudiziaria e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia, sono coordinati dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e nello stesso luogo. Conseguentemente il predetto sportello unico doganale assume la denominazione di «Sportello unico doganale e dei controlli».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, di cui l'Ufficio doganale puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano controlli sulle merci presentate in dogana concludono i rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per il controllo fisico delle merci. I suddetti termini decorrono dal momento in cui le amministrazioni dispongono di tutti gli elementi informativi e sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente per l'effettuazione dei controlli. Quando i controlli richiedono accertamenti di natura tecnica o prelevamento di campioni si applicano i termini di esecuzione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dai protocolli di settore.».


Note all'art. 20:
Si riporta l'art. 4, comma 57 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2004):
"Art. 4. Finanziamento agli investimenti.
(Omissis).
57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e'
istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare
le operazioni di importazione ed esportazione e per
concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
competenza di amministrazioni diverse, connesse alle
predette operazioni.
(Omissis).".

 
Art. 21
Semplificazioni formalita' arrivo e partenza delle navi

1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alle navi assoggettate alla direttiva 2010/65/UE circa l'obbligo di trasmettere i formulari IMO FAL riguardo le dichiarazioni delle provviste di bordo, degli effetti personali dell'equipaggio, dell'elenco dei passeggeri e delle merci pericolose a bordo, all'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale che operano tra porti situati nel territorio doganale dell'Unione europea, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo ne' vi si recano, sono esentate dall'obbligo di trasmissione dei formulari IMO FAL numeri 3, 4 e 6. Le medesime navi che dichiarano nel formulario IMO FAL numero 1 di non trasportare merci pericolose sono esentate dalla presentazione del formulario IMO FAL numero 7.».


Note all'art. 21:
La Direttiva 20 ottobre 2010, n. 2010/65/UE (DIRETTIVA
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in
partenza da porti degli Stati membri e che abroga la
direttiva 2002/6/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 29 ottobre 2010, n. L 283.
Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221:
"Art. 8. Misure per l'innovazione dei sistemi di
trasporto
1. Al fine di incentivare l'uso degli strumenti
elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel
settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi
connessi, le aziende di trasporto pubblico locale
promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione
elettronica interoperabili a livello nazionale e di
biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane.
(31)
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono adottate, in coerenza
con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole
tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal
comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni
esistenti.
3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita' del
servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione,
le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le
amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative
di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione
elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilita',
anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e
nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto
acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite
qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo
digitale del biglietto e' consegnato sul dispositivo di
comunicazione.
4. Ai fini del recepimento della direttiva 2010/40/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010,
recante «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di
trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto
stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto», e
considerata la necessita' di ottemperare tempestivamente
agli obblighi recati dalla direttiva medesima, ai sensi del
presente articolo, sono stabiliti i seguenti settori di
intervento costituenti obiettivi prioritari per la
diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di
sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale:
a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al
traffico e alla mobilita';
b) continuita' dei servizi ITS di gestione del traffico
e del trasporto merci;
c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la
sicurezza del trasporto;
d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura
di trasporto.
5. Nell'ambito dei settori di intervento di cui al
comma 4, i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono
sul territorio nazionale:
a) la predisposizione di servizi di informazione sulla
mobilita' multimodale;
b) la predisposizione di servizi di informazione sul
traffico in tempo reale;
c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita
agli utenti, ove possibile, di informazioni minime
universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
d) la predisposizione armonizzata di un servizio
elettronico di chiamata di emergenza (eCall)
interoperabile;
e) la predisposizione di servizi d'informazione per
aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i
veicoli commerciali;
f) la predisposizione di servizi di prenotazione per
aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i
veicoli commerciali.
5-bis. All'art. 176 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia
dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione puo' essere
effettuata mediante modalita' manuale o automatizzata,
anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I
conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le
modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i
conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle
apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni
date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto.
I servizi di polizia stradale di cui all'art. 11, comma 1,
lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle
violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono
essere effettuati, previo superamento dell'esame di
qualificazione di cui all'art. 12, comma 3, anche dal
personale dei concessionari autostradali e stradali e dei
loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente
alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della
concessione nonche', previo accordo con i concessionari
competenti, alle violazioni commesse sulle altre
autostrade».
6. Il trattamento dei dati personali nel quadro del
funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avviene
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di
settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire
la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi e
trattando i dati personali soltanto nella misura in cui
tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle
applicazioni e dei servizi ITS.
7. Le questioni relative alla responsabilita', riguardo
alla diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei
servizi ITS, figuranti nelle specifiche comunitarie
adottate sono trattate in conformita' a quanto previsto dal
diritto comunitario, inclusa, in particolare, la direttiva
85/374/CEE nonche' alla legislazione nazionale di
riferimento.
8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture,
di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul
territorio nazionale devono essere in possesso di una banca
dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria
competenza, da tenere costantemente aggiornata e
consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come dati
di tipo aperto. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
9. In attuazione dei commi da 4 a 8, al fine di
assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto
intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone
l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicita' di
impiego e in funzione del quadro normativo comunitario di
riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per
materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono adottate le direttive con cui vengono
stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione,
la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilita'
di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle
informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico,
nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio
nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le
politiche e le attivita' in essere a livello nazionale e
comunitario. (40)
9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato
tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di
trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo
Stato, che esercita anche le competenze attribuite per
legge alle Commissioni interministeriali previste dall'art.
12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'art. 10 della
legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'art. 2 della legge 29
dicembre 1969, n. 1042, e dall'art. 5, comma 2, della legge
26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.
9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al
comma 9-bis, le previsioni normative di cui all'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si
applicano alle Commissioni interministeriali previste
dall'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'art.
10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'art. 2 della
legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'art. 5, comma 2,
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive
modificazioni.
9-quater.
10. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre
2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi
in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che
abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessita' di
ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla
direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure
amministrative applicate ai trasporti marittimi con
l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la
razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da
rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti
nazionali, che svolgono traffico di cabotaggio o
internazionale nell'ambito dell'Unione europea ovvero
provengono o sono dirette in porti situati al di fuori
dell'UE, le procedure amministrative correlate all'arrivo
ed alla partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti
sistemi:
a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo
scambio di dati marittimi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
196, e successive modificazioni;
b) PMIS, Port management Information System: sistema
informativo per la gestione amministrativa delle attivita'
portuali di cui all'art. 14-bis del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni. Devono
comunque essere assicurati la semplificazione delle
procedure ed appropriati livelli di interoperativita' tra i
diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico
trasportistico, secondo quanto indicato al comma 13.
Dall'applicazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. L'art. 179 del Codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
«Art. 179 (Nota di informazioni all'autorita'
marittima). - All'arrivo della nave in porto e prima della
partenza, il comandante della nave o il raccomandatario
marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal
comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico,
all'autorita' marittima i formulari in appresso indicati,
di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile
1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:
formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;
formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;
formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di
bordo;
formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti
personali dell'equipaggio;
formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;
formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;
formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a
bordo;
dichiarazione sanitaria marittima.
Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca,
per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri
dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identita'
validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.
La comunicazione delle informazioni di cui al primo
comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o
al momento in cui la nave lascia il porto precedente,
qualora la navigazione sia di durata inferiore alle
ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non e'
noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio,
il comandante della nave invia le informazioni di cui al
primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di
destinazione.
All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica
all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati richiesti
in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra
informazione da rendersi in ottemperanza ad altre
disposizioni legislative o regolamentari di carattere
speciale.
Prima della partenza, il comandante della nave inoltra
all'autorita' marittima una dichiarazione integrativa
relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di
sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e
statistico.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero,
inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorita'
consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari
presso il porto di destinazione, le informazioni vengono
rese presso l'autorita' consolare piu' prossima al porto di
arrivo.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari
FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti
cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla
pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato,
nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi
particolari.».
12. L'inoltro delle dichiarazioni di cui all'art. 179
del codice della navigazione non esime il comandante della
nave dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare ogni altra
comunicazione prescritta dalla normativa dell'Unione
europea o nazionale di attuazione di strumenti giuridici
internazionali.
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e
dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono definite le modalita' per la trasmissione
elettronica dei dati di cui ai formulari FAL con
l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal
sistema PMIS, assicurando l'interoperabilita' dei dati
immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net e con il
Sistema informativo delle dogane, per quanto riguarda gli
aspetti di competenza doganale, e la piena accessibilita'
delle informazioni alle altre autorita' competenti, ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196, e successive modificazioni, oltre che agli Stati
membri dell'Unione europea. L'interoperativita' va altresi'
assicurata rispetto alle piattaforme realizzate dalle
autorita' portuali per il miglior espletamento delle
funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici
che alle stesse fanno capo. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo
cessa a far data dal 1° giugno 2015. Fino a tale data le
informazioni di cui all'art. 179 del codice della
navigazione, limitatamente ai formulari n. 2, 5, 6 e la
dichiarazione sanitaria sono direttamente inoltrate dal
comandante della nave anche all'autorita' doganale,
all'autorita' di pubblica sicurezza di frontiera ed
all'autorita' sanitaria competenti per il porto di arrivo.
15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione del
formulario FAL n. 2 le navi soggette al regime di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196, e successive modificazioni, che operano tra porti
situati sul territorio doganale dell'Unione, quando non
provengono da un porto situato al di fuori del territorio
dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di
controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale,
non vi fanno scalo ne' vi si recano. Le navi esentate sono
comunque soggette all'obbligo di comunicazione dei dati e
delle informazioni di cui ai restanti formulari FAL e di
ogni altro dato che sia necessario acquisire a tutela
dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in ottemperanza
della normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di
tutela dell'ambiente o sanitaria.
16. Il trattamento dei dati e delle informazioni
commerciali comunicati ai sensi del presente articolo e'
soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
17. E' abrogato il decreto legislativo 24 dicembre
2004, n. 335, recante attuazione della direttiva 2002/6/CE
sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in
partenza da porti degli Stati membri della Comunita'.".
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
(Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale.) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.

 
Art. 22
Disposizioni transitorie
e clausola di invarianza finanziaria

1. Gli organi delle soppresse Autorita' portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del presente decreto legislativo.
2. Su richiesta motivata del Presidente della Regione, da presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, puo' essere altresi' disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il mantenimento, per un periodo non superiore a trentasei mesi, dell'autonomia finanziaria e amministrativa di Autorita' Portuali gia' costituite ai sensi della citata legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto e' disciplinata la nomina e la composizione degli organi di governo per la fase transitoria.
3. I limiti territoriali delle AdSP individuate nell'allegato A che, ai sensi di cui all'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto legislativo, costituisce parte integrante della legge n. 84 del 1994, sono identificati negli ambiti portuali delle preesistenti Autorita' portuali nonche' dagli ambiti portuali, quali aree demaniali marittime, opere portuali e antistanti specchi acquei, dei porti di cui all'allegato A, non gia' sede di Autorita' Portuale.
4. Fino all'approvazione del regolamento di contabilita' di cui all'articolo 6, comma 9, della legge n. 84 del 1994, come modificato dal presente decreto, l'autorita' di sistema portuale applica il regolamento di contabilita' della soppressa autorita' portuale dove ha sede la stessa autorita' di sistema portuale. I bilanci delle soppresse autorita' portuali che costituiscono l'autorita' di sistema portuale sono mantenuti distinti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore del presente decreto.
5. Le AdSP subentrano alle Autorita' portuali cessate nella proprieta' e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi.
6. Nei porti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 84 del 1994, nei quali e' istituita l'AdSP, i piani regolatori portuali che siano gia' stati adottati dal comitato portuale alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro adozione.
7. In sede di prima applicazione, ai fini dell'approvazione del piano regolatore di sistema portuale, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l'autorita' competente per la VAS esprimono le proprie valutazioni esclusivamente sugli elementi e contenuti di piano che risultano integrativi o modificativi rispetto alle previsioni dei piani regolatori dei porti ricadenti all'interno della autorita' di sistema portuale, purche' detti piani siano stati approvati a seguito di valutazione ambientale strategica o di valutazione di impatto ambientale.
8. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Note all'art. 22:
Si riporta l'art. 6, commi 1 e 9, della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84:
"Art. 6. Autorita' portuale.
1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari,
Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno,
Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo,
Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia e' istituita
l'autorita' portuale con i seguenti compiti, in conformita'
agli obiettivi di cui all'art. 1:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione
e controllo delle operazioni portuali di cui all'art. 16,
comma 1, e delle altre attivita' commerciali ed industriali
esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di
ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a
rischi di incidenti connessi a tali attivita' ed alle
condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali, previa convenzione con il
Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione
dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione
della medesima amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla
fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi
di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente
connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma
1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
(Omissis).
9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta
di regioni, comuni o camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
(Omissis).".

 
Art. 23
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 agosto 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Madia, Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Delrio, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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