Gazzetta n. 204 del 1 settembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 luglio 2016
Sostituzione del commissario liquidatore della «COFISS Sanremo Cooperativa Fiori Selezionati Sanremo societa' cooperativa a responsabilita' limitata», in Sanremo.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 1998, con il quale la societa' cooperativa «COFISS Sanremo Cooperativa Fiori Selezionati Sanremo Societa' cooperativa a responsabilita' limitata in liquidazione», con sede in Sanremo (IM), e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Francesca Croce ne e' stata nominata commissario liquidatore;
Preso atto che con decreto ministeriale 23 gennaio 2007 n. 22/2007 l'avv. Francesca Croce e' stata revocata dall'incarico e che con successivo decreto ministeriale del 12 aprile 2007 n. 176 il citato provvedimento di revoca e' stato annullato e l'avv. Francesca Croce reintegrata nelle funzioni di commissario liquidatore;
Considerato che il predetto commissario non ha provveduto, nei tempi previsti e conformemente a quanto richiesto da questa Autorita' di vigilanza, a rendere le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 3 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 37 l. fall.;
Visto che con la nota suddetta, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, e' stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;
Preso atto che la citata comunicazione di avvio dell'istruttoria per la revoca e' risultata, dal sito poste italiane, restituita al mittente e che, di conseguenza, non sono state presentate osservazioni e/o controdeduzioni;
Ritenuto necessario provvedere alla revoca dell'avv. Francesca Croce dall'incarico di commissario liquidatore della societa' sopra indicata.
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l'art. 37 l. fall.;
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilita' all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1

L'avv. Francesca Croce, gia' nominata commissario liquidatore della societa' «COFISS Sanremo Cooperativa Fiori Selezionati Sanremo Societa' cooperativa a responsabilita' limitata in liquidazione», con sede in Sanremo (IM), con decreto direttoriale 15 settembre 1998, ai sensi dell'art. 37 l. fall., e' revocato dall'incarico.


 
Art. 2

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore della societa' in premessa, il dott. Paolo Ugo, nato a Imperia il 19 gennaio 1970 (codice fiscale GUOPLA70A19E290U), ivi domiciliato in via della Repubblica, n. 3, in sostituzione dell'avv. Francesca Croce, revocato dall'incarico.


 
Art. 3

Con successivo provvedimento sara' definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 19 luglio 2016

Il Ministro: Calenda


 
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