Gazzetta n. 204 del 1 settembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 17 agosto 2016 |
Scioglimento di quarantadue societa' cooperative aventi sede nelle regioni Calabria, Campania, Lazio, Liguria e Puglia. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina del commissario liquidatore «laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purche' composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Considerato che la pubblicazione nella G.U.R.I. di un provvedimento rivolto ad una pluralita' di societa' cooperative per lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle stesse viene ritenuto congruo in quanto, ex art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, «qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima», dato che i destinatari della comunicazione sono risultati irreperibili gia' in sede di revisione/ispezione e che per gli stessi non e' stato possibile ricavare un indirizzo pec valido da utilizzare per la comunicazione di avvio del procedimento; Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 30 giugno 2016 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 - serie generale - e' stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorita' senza nomina del commissario liquidatore di n. 42 societa' cooperative aventi sede nelle regioni: Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia e Sardegna, ai sensi delle norme sopra indicate; Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore; Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalla sopra citata disposizione;
Decreta:
Art. 1
Sono sciolte, senza nomina del commissario liquidatore, le 42 societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge. Roma, 17 agosto 2016
p. Il direttore generale: Scarponi
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