Gazzetta n. 205 del 2 settembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 26 luglio 2016 |
Programmazione dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla professione di architetto a.a. 2016/2017. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a) e lettera b); Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 20 giugno 2016, n. 487, con il quale e' stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalita' e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2016/2017 a ciclo unico di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999, anche in conformita' alle direttive dell'Unione europea; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 giugno 2016, n. 546, recante «Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2016/2017»; Viste le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti «Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017»; Visto il contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia per l'anno accademico 2016/2017 riferito alle predette disposizioni; Vista la potenziale offerta formativa cosi' come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999; Viste le proposte del Tavolo di lavoro istituito con decreto ministeriale n. 487/2016, con segnato riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto; Ritenuto di non procedere per l'anno accademico 2016/2017 ad alcun ampliamento dei posti attribuiti a ciascun Ateneo nell'Allegato 4 del decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 546, avuto riguardo al fabbisogno di professionalita' del sistema sociale e produttivo; Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; Considerata la necessita' di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con particolare riguardo ai posti disponibili per l'anno accademico 2016/2017; Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999; Ritenuto, alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2016/2017 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno accademico 2016/2017 i posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono determinati a livello nazionale in n. 6.991 e sono ripartiti fra le Universita' secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Ai candidati non comunitari residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 22 marzo 2016 citate in premessa.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
1. Ciascuna Universita' dispone l'ammissione dei candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto. 2. Ciascuna Universita' dispone l'ammissione dei candidati non comunitari residenti all'estero, in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 26 luglio 2016
Il Ministro: Giannini
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