Gazzetta n. 205 del 2 settembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 giugno 2016
Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il Regolamento di polizia veterinaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 ed, in particolare, l'art. 10, comma 2, il quale prevede che «il Ministro della sanita', con proprio decreto, modifica il modello unificato di cui al comma 1, per tener conto di esigenze di carattere sanitario»;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, ed in particolare l'allegato II, sezione III, relativo al controllo delle informazioni sulla catena alimentare per gli animali inviati al macello;
Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, concernente la protezione degli animali durante il trasporto, ed in particolare l'art. 4, che disciplina la «Documentazione di trasporto»;
Vista la decisione della Commissione n. 2006/132/CE del 13 febbraio 2006, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati italiana per i bovini;
Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, concernente la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, recante «Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96;
Vista la nota del Ministero della salute prot. 3222 del 9 febbraio 2009, della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione e della Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, inerente chiarimenti circa le modalita' di trasmissione e di acquisizione delle informazioni sulla catena alimentare ed, in particolare, la possibilita' che le stesse possano essere fornite in forme diverse, ivi compresa la trasmissione elettronica;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, recante «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini», che prevede la possibilita' di compilare e trasmettere la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (modello 4) utilizzando le specifiche applicazioni informatiche della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 3, che ha aggiunto il comma 2-ter all'art. 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, prevedendo, tra i principi per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale, anche quello della «informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica», ed in particolare l'art. 3, comma 7, il quale prevede che «su tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli animali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalita' e' resa disponibile nella BDN» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144;
Considerato che la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica contiene tutte le informazioni relative alle aziende, agli operatori ed agli animali e rappresenta la fonte ed il riferimento ufficiale dei dati da inserire nella dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (modello 4);
Ritenuta la necessita' di avviare il processo di dematerializzazione dei documenti cartacei che accompagnano gli animali nelle movimentazioni e di ridurre al minimo le anomalie generate da errori nella compilazione dei modelli;
Ritenuto, pertanto, necessario modificare l'allegato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, anche al fine di uniformare in un unico documento le informazioni previste nella «dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali» (modello 4) con le «informazioni sulla catena alimentare» (ICA) di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 e inoltre di consentirne l'informatizzazione;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996,
n. 317

1. L'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e' sostituito dall'allegato al presente decreto.


 
Note
Colore del modello

Al fine di soddisfare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, relativamente alla necessita' di indicare il diverso colore del modello (rosa - giallo - verde) a seconda della struttura di provenienza degli animali, l'applicativo predisposto nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica permette la compilazione e la stampa del modello riportante la specifica del colore a seconda della struttura di riferimento.
Identificazione degli animali

Laddove richiesto dalla normativa di riferimento, gli animali movimentati vanno correttamente riportati nella dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, tramite la trascrizione del codice identificativo individuale di ogni singolo animale.
Completezza delle informazioni

Tutte le informazioni previste dalla dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, devono essere fornite con estrema attenzione, in modo chiaro e completo, in particolare per quanto riguarda le strutture di partenza e di destinazione degli animali, l'identificazione degli animali, gli eventuali trattamenti a cui questi ultimi sono stati sottoposti e l'esatta identificazione del mezzo di trasporto.
Per numero di autorizzazione al trasporto di animali (riquadro D) si intende la numerazione progressiva attribuita dall'Autorita' rilasciante l'autorizzazione ovvero il numero del protocollo. Validita'
La presente dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, eventualmente adattata in relazione alle specifiche delle specie animali oggetto di movimentazione, e' utilizzabile per tutte le specie animali.



 

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2
Modalita' operative

1. La compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, art. 3, comma 7, e' effettuata esclusivamente in modalita' informatica a partire da 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. In deroga al comma 1, sono esentate dalla compilazione in modalita' informatica della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, le aziende site in zone di cui sia accertata la mancanza di copertura di rete (fissa/mobile), fino a che non avviene l'adeguamento tecnologico necessario. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano rendono pubblico l'elenco aggiornato di dette zone.
3. La consegna di copia della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, ai Servizi veterinari competenti per territorio, cosi' come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, si intende assolta dalla compilazione dello stesso modello mediante la funzionalita' predisposta nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto e sino alla piena operativita' della funzionalita' informatica, permane l'obbligo di scortare gli animali durante il trasporto fino alla loro destinazione finale con una copia cartacea del modello informatizzato della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, stampata dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica.
5. Al fine di consentire la compilazione della sezione D della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, da parte del trasportatore direttamente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, e' attivata nel sistema informativo veterinario la specifica sezione per la registrazione degli autotrasportatori degli animali.
6. Il Servizio veterinario competente nei casi previsti effettua la validazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, informatizzata e, ove necessario, completa la stessa mediante compilazione della sezione E (attestazioni sanitarie).
7. Al fine di garantire la compilazione in modalita' informatica della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica sono esposti i servizi web necessari per garantire la cooperazione applicativa con le Banche dati regionali ovvero con altre Amministrazioni dotate di autonomo sistema informatico.
8. Le informazioni sulla catena alimentare (ICA) di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono inserite in apposita sezione dell'allegato al presente decreto.
9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, assolve alla compilazione ed alla presentazione del documento «informazioni sulla catena alimentare» (ICA).
10. Il monitoraggio dell'applicazione delle misure previste dal presente decreto e' effettuato da un gruppo di lavoro composto da due rappresentanti del Ministero della salute e cinque rappresentanti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano individuati dal coordinamento interregionale. La partecipazione al suddetto gruppo e' senza oneri a carico dell'Amministrazione.


 
Art. 3
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003 recante «Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, de conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96, e' abrogato.
3. Il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007 concernente la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n 317, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148, e' abrogato.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2016

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3300


 
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