Gazzetta n. 206 del 3 settembre 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n. 171
Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 124 del 2015, con il quale il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, ed in particolare la lettera p), recante principi e criteri direttivi per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonche', ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
Ritenuto di estendere le disposizioni del presente decreto legislativo, per quanto compatibili, anche alle aziende ospedaliere universitarie;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 18 aprile 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della salute;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere
e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale

1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale sono adottati nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
2. E' istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco e' valida per quattro anni, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7. L'elenco nazionale e' alimentato con procedure informatizzate ed e' pubblicato sul sito internet del Ministero della salute.
3. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma 2, con decreto del Ministro della salute e' nominata ogni due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco e all'espletamento delle attivita' connesse e conseguenziali. In fase di prima applicazione, la commissione e' nominata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La commissione di cui al comma 3 procede alla formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 2, entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di eta' in possesso di:
a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica o magistrale;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato;
c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le universita' o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicita' almeno biennale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche tali da assicurare un piu' elevato livello della formazione, la durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli stessi, nonche' le modalita' di conseguimento della certificazione. Sono fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e, in particolare dell'articolo 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' gli attestati in corso di conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo 3-bis, comma 4, anche se conseguiti in data posteriore all'entrata in vigore del presente decreto, purche' i corsi siano iniziati in data antecedente alla data di stipula dell'Accordo di cui al presente comma.
5. I requisiti indicati nel comma 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. Alle domande dovranno essere allegati il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi del comma 6. La partecipazione alla procedura di selezione e' subordinata al versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro 30, non rimborsabile. I relativi introiti sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute per essere destinati alle spese necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco di idonei cui al presente articolo.
6. La commissione procede alla valutazione dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale assegnando un punteggio secondo parametri definiti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico di cui al comma 4, considerando in modo paritario:
a) relativamente alla comprovata esperienza dirigenziale, la tipologia e dimensione delle strutture nelle quali e' stata maturata, anche in termini di risorse umane e finanziarie gestite, la posizione di coordinamento e responsabilita' di strutture con incarichi di durata non inferiore a un anno, nonche' eventuali provvedimenti di decadenza, o provvedimenti assimilabili;
b) relativamente ai titoli formativi e professionali, l'attivita' di docenza svolta in corsi universitari e post universitari presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, delle pubblicazioni e delle produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni, il possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master, abilitazioni professionali.
7. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla commissione a ciascun candidato e' di 100 punti e possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Il punteggio e' assegnato ai fini dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale.
8. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera
p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2015, n. 187:
«Art. 11 (Dirigenza pubblica). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, salvo quanto
previsto dall'art. 17, comma 2, uno o piu' decreti
legislativi in materia di dirigenza pubblica e di
valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti
legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
(Omissis).
p) con riferimento al conferimento degli incarichi di
direttore generale, di direttore amministrativo e di
direttore sanitario, nonche', ove previsto dalla
legislazione regionale, di direttore dei servizi
socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto
dall'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, per quanto attiene ai
requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei
risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione
dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117
della Costituzione: selezione unica per titoli, previo
avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di
specifici titoli formativi e professionali e di comprovata
esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una
commissione nazionale composta pariteticamente da
rappresentanti dello Stato e delle regioni, per
l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito
presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza
biennale, da cui le regioni e le province autonome devono
attingere per il conferimento dei relativi incarichi da
effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita
da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano
l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della
singola regione o provincia autonoma che procede secondo le
modalita' del citato art. 3-bis del decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni; sistema di
verifica e di valutazione dell'attivita' dei direttori
generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi
sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in
relazione alla garanzia dei livelli essenziali di
assistenza e dei risultati del programma nazionale
valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilita'
di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione
nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi,
accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel
caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o
di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del
principio di buon andamento e imparzialita'; selezione per
titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori
amministrativi e dei direttori sanitari, nonche', ove
previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei
servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli
professionali, scientifici e di carriera, effettuata da
parte di commissioni regionali composte da esperti di
qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in
appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con
cadenza biennale, da cui i direttori generali devono
obbligatoriamente attingere per le relative nomine;
decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di
leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e
imparzialita'; definizione delle modalita' per
l'applicazione delle norme adottate in attuazione della
presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie;».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
finanza territoriale):
«Art. 1 (Sanita'). - 1. Ai fini della ottimale e
razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio
sanitario nazionale, del perseguimento della migliore
efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di
equita' distributiva e del contenimento della spesa
sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione,
assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure
e la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i criteri
previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo
della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi
contributivi, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento
dei cittadini, anche attraverso l'unificazione
dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro
un livello massimo di reddito;
b) rafforzare le misure contro le evasioni e le
elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi
nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso
l'introduzione di limiti e modalita' personalizzate di
fruizione delle esenzioni;
c) completare il riordinamento del Servizio sanitario
nazionale, attribuendo alle regioni e alle province
autonome la competenza in materia di programmazione e
organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo
Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria
nazionale, la determinazione di livelli uniformi di
assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di
finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio
territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa
non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede
direttamente;
d) definire i principi organizzativi delle unita'
sanitarie locali come aziende infraregionali con
personalita' giuridica, articolate secondo i principi della
legge 8 giugno 1990, n. 142 , stabilendo comunque che esse
abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore
generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad
eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro,
devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti
nell'apposito registro previsto dall'art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La definizione,
nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di
indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita',
l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo
con la remissione alla regione delle relative osservazioni,
le verifiche generali sull'andamento delle attivita' per
eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee
di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono
attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero
dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento
territoriale. Il direttore generale, che deve essere in
possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata
professionalita' ed esperienza gestionale e organizzativa,
e' nominato con scelta motivata dalla regione o dalla
provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da
istituire presso il Ministero della sanita' ed e' assunto
con contratto di diritto privato a termine; e' coadiuvato
da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario
in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti
anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed e'
assistito per le attivita' tecnico-sanitarie da un
consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza,
e da altri sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza
dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la
provincia autonoma di Bolzano e' istituito apposito elenco
provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di bilinguismo e riserva
proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle
d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto dalla
regione stessa nel rispetto delle norme in materia di
bilinguismo;
e) ridurre il numero delle unita' sanitarie locali,
attraverso un aumento della loro estensione territoriale,
tenendo conto delle specificita' delle aree montane;
f) definire i principi relativi ai poteri di gestione
spettanti al direttore generale;
g) definire principi relativi ai livelli di assistenza
sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della
peculiarita' della categoria di assistiti di cui all'art.
37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le
attivita' rivolte agli individui in termini di prestazioni,
stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di
riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il
parametro capitario di finanziamento da assicurare alle
regioni e alle province autonome per l'organizzazione di
detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite
dalla legge finanziaria;
h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni
che vengono trasferite alle regioni e alle province
autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del
Ministero della sanita' cui rimangono funzioni di indirizzo
e di coordinamento, nonche' tutte le funzioni attribuite
dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica. Le stesse
norme debbono prevedere altresi' il riordino dell'Istituto
superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonche'
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono
comportare oneri a carico dello Stato;
i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio
1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale
del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo
sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive
modificazioni; imputare alle regioni e alle province
autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli
di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli
standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione
da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le
regioni e le province autonome potranno far fronte ai
predetti effetti finanziari con il proprio bilancio,
graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero
totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il
limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo
delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75
per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti;
stabilire le modalita' ed i termini per la riscossione dei
prelievi contributivi;
l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio,
alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle
convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il
servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei
consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di
acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o
consortili, secondo principi di qualita' ed economicita',
che consentano forme di assistenza differenziata per
tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai
cittadini migliore assistenza e liberta' di scelta;
m) prevedere che con decreto interministeriale, da
emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse
disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui
alla lettera l);
n) stabilire i criteri per le individuazioni degli
ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione,
compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che
in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento
della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire
personalita' giuridica e autonomia di bilancio,
finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per
gli altri presidi delle unita' sanitarie locali, che la
relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia
economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per
centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con
appropriate forme di incentivazione per il potenziamento
dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei
lungodegenti;
o) prevedere nuove modalita' di rapporto tra Servizio
sanitario nazionale ed universita' sulla base di principi
che, nel rispetto delle attribuzioni proprie
dell'universita', regolino l'apporto all'attivita'
assistenziale delle facolta' di medicina, secondo le
modalita' stabilite dalla programmazione regionale in
analogia con quanto previsto, anche in termini di
finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di
tali modalita' va peraltro regolamentato il rapporto tra
Servizio sanitario nazionale ed universita' per la
formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e
per le specializzazioni post-laurea;
p) prevedere il trasferimento alle aziende
infraregionali e agli ospedali dotati di personalita'
giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio
mobiliare e immobiliare gia' di proprieta' dei disciolti
enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in
vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei
comuni;
q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale
dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni
dell'art. 2 della presente legge, individuando in
particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di
efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di
ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa
selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui
si perverra' soltanto per pubblico concorso, configurando
il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il
personale medico e per le altre professionalita' sanitarie,
quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova,
specifica idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni
di direzione e rinnovabile, definendo le modalita' di
accesso, le attribuzioni e le responsabilita' del personale
dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale
medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici,
diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle
attivita' di tirocinio e formazione di tutto il personale;
r) definire i principi per garantire i diritti dei
cittadini nei confronti del servizio sanitario anche
attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei
diritti, favorendo la presenza e l'attivita' degli stessi
all'interno delle strutture e prevedendo modalita' di
partecipazione e di verifica nella programmazione
dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei
servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
s) definire i principi ed i criteri per la
riorganizzazione, da parte delle regioni e province
autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali
di prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento
tecnico dei servizi delle unita' sanitarie locali, nonche'
di consulenza e supporto in materia di prevenzione a
comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al
Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle
unita' sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui
agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 , siano organizzati nel dipartimento di prevenzione,
articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale,
igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro, igiene e sanita' pubblica, veterinaria
in riferimento alla sanita' animale, all'igiene e
commercializzazione degli alimenti di origine animale e
all'igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche;
t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad
attivita' di ricerca di biomedica finalizzata, alle
attivita' di ricerca di istituti di rilievo nazionale,
riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia,
dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), nonche' ad iniziative centrali previste da leggi
nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e
rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato
di previsione del Ministero della sanita';
u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle
misure attribuite alla competenza delle regioni e delle
province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da
parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti
legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanita', disponga,
previa diffida, il compimento degli atti relativi in
sostituzione delle predette amministrazioni regionali o
provinciali;
v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle
province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di
lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando,
secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite commissioni
professionali di verifica. Qualora il termine per
l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro
della sanita', sentito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri
sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia
espresso entro trenta giorni il Ministro provvede
direttamente;
z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme
dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
concernenti l'ammissione nel prontuario terapeutico
nazionale di nuove specialita' che rappresentino modifiche
di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di
specialita' gia' presenti nel prontuario e che comportino
un aumento del costo del ciclo terapeutico.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine
dell'espressione del parere da parte delle Commissioni
permanenti competenti per la materia di cui al presente
articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31
dicembre 1993.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
(Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 16-ter, del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni:
«Art. 16-ter (Commissione nazionale per la formazione
continua). -1. Con decreto del Ministro della sanita', da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e'
nominata una Commissione nazionale per la formazione
continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione e'
presieduta dal Ministro della salute ed e' composta da
quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro
della salute, uno dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, uno dalla Conferenza
permanente dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal
Presidente della federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da 25 membri,
di cui due designati dal Ministro della salute, due dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro
per le pari opportunita', uno dal Ministro per gli affari
regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, due
dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla Federazione
nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari,
uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri
professionali, assistenti sanitari e vigilatrici
d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi
delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni
dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della
legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle
professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3
della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni
delle professioni dell'area della prevenzione di cui
all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno
dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici. Con
il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di
consultazione delle categorie professionali interessate in
ordine alle materie di competenza della Commissione .
2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con
programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano nonche' gli Ordini e i Collegi
professionali interessati, gli obiettivi formativi di
interesse nazionale, con particolare riferimento alla
elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei
relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione
definisce i crediti formativi che devono essere
complessivamente maturati dagli operatori in un determinato
arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei
programmi di formazione predisposti a livello regionale
nonche' i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e
la valutazione delle esperienze formative. La Commissione
definisce altresi' i requisiti per l'accreditamento delle
societa' scientifiche nonche' dei soggetti pubblici e
privati che svolgono attivita' formative e procede alla
verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di
partecipazione degli ordini e dei collegi professionali,
provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei
programmi regionali per la formazione continua, concorrono
alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse
nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi
formativi di specifico interesse regionale, accreditano i
progetti di formazione di rilievo regionale secondo i
criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una
relazione annuale sulle attivita' formative svolte,
trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di
garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei
programmi regionali di formazione continua.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 4, del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni:
«Art. 3-bis (Direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sanitario). - (Omissis).
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro
diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del
corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono
organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito
interregionale e in collaborazione con le universita' o
altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi
dell'art. 16-ter, operanti nel campo della formazione
manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti,
la metodologia delle attivita' didattiche, la durata dei
corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un
periodo non superiore a sei mesi, nonche' le modalita' di
conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del
Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori
generali in carica alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il
certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da
tale data.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2016, n. 132.

 
Art. 2
Disposizioni relative al conferimento
degli incarichi di direttore generale

1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio e' effettuata da una commissione regionale, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale.
2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale e' motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato, nonche' ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non puo' essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui presente articolo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario e' scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale.
3. Al fine di assicurare omogeneita' nella valutazione dell'attivita' dei direttori generali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le procedure per valutare e verificare tale attivita', tenendo conto:
a) del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli obiettivi economico-finanziari e di bilancio concordati, avvalendosi anche dei dati e degli elementi forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
b) della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso la riduzione delle liste di attesa e la puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e dell'appropriatezza prescrittiva;
c) degli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale;
d) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente.
4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro sessanta giorni, sentito il parere del sindaco o della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e in caso di esito negativo dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto, in caso di valutazione positiva la Regione procede alla conferma con provvedimento motivato. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale. A fini di monitoraggio, le regioni trasmettono all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali una relazione biennale sulle attivita' di valutazione dei direttori generali e sui relativi esiti.
5. La regione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, a risolvere il contratto, dichiarando l'immediata decadenza del direttore generale con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo, se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, nonche' di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. In tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto puo' avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravita' e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare l'incarico del direttore generale. Quando i procedimenti di valutazione e di decadenza dall'incarico di cui al comma 4 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui al medesimo articolo 2, comma 2-bis, e' integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui e' situata l'azienda.
6. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. I provvedimenti di decadenza di cui ai commi 4 e 5 e di decadenza automatica di cui al comma 6 sono comunicati al Ministero della salute ai fini della cancellazione dall'elenco nazionale del soggetto decaduto dall'incarico. Fermo restando quanto disposto al comma 6, lettera a), dell'articolo 1, i direttori generali decaduti possono essere reinseriti nell'elenco esclusivamente previa nuova selezione.


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 14, del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni:
«Art. 3 (Organizzazione delle unita' sanitarie locali).
- (Omissis).
14. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito
territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al
fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della
popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della
programmazione regionale, delle linee di indirizzo per
l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il
bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di
esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni,
verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce
alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le
proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed
alla regione. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito
territoriale non coincide con il territorio del comune, le
funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei
sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di
riferimento territoriale tramite una rappresentanza
costituita nel suo seno da non piu' di cinque componenti
nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio
delle funzioni dettate con normativa regionale.».
- Per i decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33, e 25
maggio 2016, n. 97, si veda in note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2-bis, del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni:
«Art. 2 (Competenze regionali). - (Omissis).
2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e
socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o
l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle
autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte
della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui
l'ambito territoriale dell'Azienda unita' sanitaria locale
coincida con quella del comune; il presidente della
Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di
circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale
dell'unita' sanitaria locale sia rispettivamente superiore
o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle
associazioni regionali delle autonomie locali.».
- Si riporta il testo dell'art. 52, comma 4, lettera
d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato -legge finanziaria 2003):
«Art. 52 (Razionalizzazione della spesa sanitaria). -
(Omissis).
4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai
sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni
2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:
(Omissis).
d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la
decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di
mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle
aziende sanitarie e ospedaliere, nonche' delle aziende
ospedaliere autonome.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 7-bis, del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni:
«Art. 3-bis (Direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sanitario). - (Omissis).
7-bis. L'accertamento da parte della regione del
mancato conseguimento degli obiettivi di salute e
assistenziali costituisce per il direttore generale grave
inadempimento contrattuale e comporta la decadenza
automatica dello stesso.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 534 e 535
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016):
«534. Per garantire il pieno rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 521 a 547, tutti i
contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in
essere, prevedono la decadenza automatica del direttore
generale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
in caso di mancata trasmissione del piano di rientro
all'ente interessato, ovvero in caso di esito negativo
della verifica annuale dello stato di attuazione del
medesimo piano di rientro.
535. A decorrere dal 2017, le disposizioni di cui ai
commi da 521 a 547, coerentemente con le previsioni
normative di cui agli articoli 2, comma 2-sexies, lettera
d), e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto
delle modalita' e dei criteri stabiliti dal decreto di cui
al comma 536, primo periodo, si applicano alle aziende
sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta,
ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di
ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che
presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi
ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi,
qualita' ed esiti delle cure.».

 
Art. 3
Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore
sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi
regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale

1. Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalita' e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco regionale e' aggiornato con cadenza biennale. L'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, non puo' avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo.


Note all'art. 3:
- Per i riferimenti ai decreti legislativi 14 marzo
2013, n. 33, e 25 maggio 2016, n. 97, si veda in note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 522, della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«522. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni, dall'articolo 32, comma 7, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' dall'articolo 7
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265
del 14 novembre 2014, gli enti del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e
c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio
pubblicando integralmente nel proprio sito internet il
bilancio d'esercizio entro sessanta giorni dalla data di
relativa approvazione. Gli enti del Servizio sanitario
nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, attivano, altresi', un sistema di
monitoraggio delle attivita' assistenziali e della loro
qualita', in raccordo con il sistema di monitoraggio
regionale di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza con il
programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il
30 giugno di ogni anno i relativi esiti.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 7, del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni:
«Art. 3 (Organizzazione delle unita' sanitarie locali).
- (Omissis).
7. Il direttore sanitario e' un medico che non abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia
svolto per almeno cinque anni qualificata attivita' di
direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie,
pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il
direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini
organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere
obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle
materie di competenza. Il direttore amministrativo e' un
laureato in discipline giuridiche o economiche che non
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che
abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata
attivita' di direzione tecnica o amministrativa in enti o
strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande
dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi
amministrativi dell'unita' sanitaria locale. Nelle aziende
ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le
funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al
presente articolo e del dirigente medico di cui all'art. 4,
comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico
soggetto avente i requisiti di legge. Sono soppresse le
figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore
sanitario e del sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio
di direzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 9, del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni:
«Art. 3-bis (Direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sanitario). - (Omissis).
9. La regione puo' stabilire che il conferimento
dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato,
in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di
formazione programmato per il conferimento dell'incarico di
direttore generale o del corso di formazione manageriale di
cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione
manageriale appositamente programmato.».

 
Art. 4
Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita'
dell'incarico di direttore generale, di direttore sanitario, di
direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di
direttore dei servizi socio-sanitari

1. In materia di inconferibilita' e di incompatibilita', si applicano all'incarico di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, le disposizioni vigenti.


 
Art. 5
Disposizioni transitorie

1. Fino alla costituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 3, si applicano, per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui non e' stato costituito l'elenco regionale, per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, le regioni attingono agli altri elenchi regionali gia' costituiti.


 
Art. 6
Aziende ospedaliero universitarie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche alle aziende ospedaliero universitarie, ferma restando per la nomina del direttore generale l'intesa della regione con il rettore.


 
Art. 7
Competenze delle regioni a Statuto speciale
e delle province autonome

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Note all'art. 7:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2001, n. 248.

 
Art. 8
Disposizioni finanziarie

1. La partecipazione alla commissione nazionale di cui all'articolo 1 e alle commissioni regionali di cui agli articoli 2 e 3, e' a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, all'attuazione delle disposizioni derivanti dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 
Art. 9
Abrogazioni e disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, commi da 3 a 7, e commi 13 e 15. Tutti i riferimenti normativi ai commi abrogati dell'articolo 3-bis devono, conseguentemente, intendersi come riferimenti alle disposizioni del presente decreto.
2. Restano altresi' ferme, in ogni caso, le disposizioni recate dai commi 2, 7-bis, 8 per la parte compatibile con le disposizioni del presente decreto, e da 9 a 12 e 14 dell'articolo 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non abrogate dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 agosto 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 3-bis (Direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sanitario). - 1. (abrogato).
2. La nomina del direttore generale deve essere
effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si
applica l'art. 2, comma 2-octies.
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5. (abrogato).
6. (abrogato).
7. (abrogato).
7-bis. L'accertamento da parte della regione del
mancato conseguimento degli obiettivi di salute e
assistenziali costituisce per il direttore generale grave
inadempimento contrattuale e comporta la decadenza
automatica dello stesso.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del
direttore amministrativo e del direttore sanitario e'
esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato,
di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque
anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del
titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il
direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il
trattamento economico del direttore generale, del direttore
sanitario e del direttore amministrativo e' definito, in
sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento
ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e
amministrativa.
9. La regione puo' stabilire che il conferimento
dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato,
in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di
formazione programmato per il conferimento dell'incarico di
direttore generale o del corso di formazione manageriale di
cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione
manageriale appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale e' incompatibile
con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente
o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e
sanitario determina per i lavoratori dipendenti il
collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al
mantenimento del posto. L'aspettativa e' concessa entro
sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa
e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono
ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali comprensivi delle quote a carico del
dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto
per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui
all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere
da esse complessivamente sostenuto all'unita' sanitaria
locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale
procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori
dei casi di cui al comma 11, siano iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione
dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei
massimali previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e' versata dall'unita'
sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di
appartenenza, con recupero della quota a carico
dell'interessato.
13. (abrogato).
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio
sanitario nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la
programmazione delle assunzioni si applica l'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
15. (abrogato).».

 
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