Gazzetta n. 208 del 6 settembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 30 giugno 2016 |
Annullamento parziale del decreto 6 marzo 2015 nella parte relativa allo scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, della societa' cooperativa sociale «Titti e Company - societa' cooperativa sociale», in Rieti. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto l'art. 2545-septiesdecies, primo comma, codice civile; Visto l'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto direttoriale 6 marzo 2015 con il quale la «Titti e Company - societa' cooperativa sociale» e' stata sciolta per atto dell'autorita' senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies, primo comma, codice civile; Considerato che il provvedimento si fondava sulle risultanze della mancata revisione, effettuata dalla Confcooperative, Associazione nazionale di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, conclusa in data 4 agosto 2014 con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento, in quanto «l'ente costituitosi nel luglio 2008 risulta non aver presentato alcun bilancio d'esercizio»; Vista l'istanza di riesame datata 26 maggio 2015 avanzata dal legale rappresentante dell'ente; Preso atto che la cooperativa ha comunque compiuto atti di gestione e precisamente ha stipulato una convenzione con il Comune di Rieti per la gestione dell'asilo nido «Titti e Company»; Considerato, quindi, che il provvedimento di scioglimento e' stato adottato sulla base di errate oggettive rappresentazioni dei fatti, non sussistendo - al momento dell'adozione dell'atto - il presupposto della inattivita' dell'ente; Considerato, inoltre, che la cooperativa ha depositato i bilanci di esercizio; Considerato che si deve considerare assolto il presupposto di legge relativo alla ragionevolezza del termine di adozione in quanto il presente atto di autotutela viene assunto nei confronti di un provvedimento del 6 marzo 2015; Tenuto conto dell'interesse alla rimozione del provvedimento di scioglimento manifestato dai destinatari del citato decreto con l'istanza di riesame; Rilevata l'insussistenza di posizioni di controinteressati rispetto all'adozione del presente provvedimento di autotutela ex art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di annullamento del decreto direttoriale 6 marzo 2015 con il quale la «Titti e Company - societa' cooperativa sociale» e' stata sciolta per atto dell'autorita' senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies, primo comma, codice civile;
Decreta:
Il decreto direttoriale 6 marzo 2015 e' annullato relativamente allo scioglimento d'autorita' senza nomina di liquidatore della societa' cooperativa sociale «Titti e Company» codice fiscale 01030530578, con sede in Rieti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.
Roma, 30 giugno 2016
Il direttore generale: Moleti
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