Gazzetta n. 209 del 7 settembre 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
DECRETO 3 agosto 2016 |
Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2016-2018 riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63. |
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IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visti l'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e gli articoli 27 e 28 (quest'ultimo cosi' come modificato dall'art. 66, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150/2009) e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 recante: «Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», che prevedono, per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, un procedimento negoziale che, ai sensi del menzionato art. 26, comma 3, ha «durata triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.»; Visto l'art. 27 del predetto decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in base al quale il suddetto procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) che la presiede e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati «ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica» (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) «secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego.»; Visto l'art. 43 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area interessata una rappresentativita' non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale espressi, rispettivamente, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato e dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato; Ritenuto che per il personale della carriera prefettizia non e' prevista la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale e che, di conseguenza, ai fini del calcolo della rappresentativita' rileva esclusivamente il dato associativo, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale della carriera prefettizia sono quelle che hanno una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento del dato associativo; Vista la nota prot. OM 6161/BIS/P-715 del 16 marzo 2016 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, «Ai fini di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105...», i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali riguardanti le organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia riferiti al 31 dicembre 2015, evidenziando che «le schede sono state debitamente sottoscritte dal rappresentante sindacale di ciascuna sigla, ad eccezione di quelle riguardanti le OO.SS. UGL-Intesa Funzione Pubblica e il SI - Sindacato Italiano, le quali, pur regolarmente convocate, non hanno inviato un proprio delegato per la sottoscrizione.»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale l'on. dott.ssa Maria Anna Madia e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con il quale all'on. dott.ssa Maria Anna Madia, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni...», nonche' le funzioni riguardanti, tra l'altro, «..l'attuazione...del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,...»;
Decreta:
Art. 1
La delegazione sindacale di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio normativo ed economico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia e' composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale: 1) SI.N. PREF.; 2) SNADIP-CISAL; 3) AP - ASSOCIAZIONE SIND. PREFETTIZI. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2016
Il Ministro: Madia
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