Gazzetta n. 209 del 7 settembre 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2016
Criteri di riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2010, n. 131, recante: «Finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012);
Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2012, recante «Determinazione delle modalita' di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalita' di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalita' del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto interministeriale 8 maggio 2015, recante «Conferimento dell'autonomia speciale alla Galleria Nazionale delle Marche, alla Galleria Nazionale dell'Umbria e all'Opificio delle pietre dure»;
Visto il decreto interministeriale 15 settembre 2015, recante «Conferimento dell'autonomia speciale all'Istituto centrale per la grafica»;
Visto l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha prorogato le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 a decorrere dall'esercizio finanziario 2014;
Visto l'articolo 1,comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le modalita' di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalita' di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalita' di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali e' stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonche' le modalita' di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi;
Visto l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha, altresi', previsto che in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Rilevata la necessita' di migliorare e rendere piu' efficaci le modalita' di richiesta e le procedure per l'iscrizione nelle liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' di riparto delle somme destinate in base alla scelta del contribuente alle finalita' di finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, in attuazione del richiamato articolo 23, comma 46, del decreto-legge n. 98 del 2011 e in coerenza con l'assetto organizzativo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, come definito dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;
Rilevata altresi' la necessita' di rivedere la disciplina delle modalita' di redazione e pubblicazione dei rendiconti, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' le modalita' di recupero delle somme da parte dell'Amministrazione;
Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti con delibera del 9 ottobre 2014, n. 14/2014/G, nonche' della Relazione concernente la «Destinazione e gestione del cinque per mille dell'Irpef: le azioni intraprese a seguito delle delibere della Corte dei conti»;
Su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di individuazione dei soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' le procedure per la corresponsione delle quote.
2. Quanto previsto dal presente decreto si applica a decorrere dall'anno finanziario 2017 con riferimento al precedente periodo di imposta. A decorrere dal medesimo anno finanziario e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2012, recante «Determinazione delle modalita' di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalita' di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalita' del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici».
3. Per quanto non previsto dal presente decreto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni, richiamato in premessa.


 
Art. 2
Individuazione dei soggetti ammessi al riparto

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di «beni culturali», «beni paesaggistici» e «attivita' di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici» contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
2. Ai fini del presente decreto, per soggetti da ammettere al riparto, ai sensi dell'articolo 1, sono da intendersi, alternativamente:
a) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (di seguito anche «Ministero»);
b) gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dell'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;
c) gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalita' principali definite per legge o per statuto, attivita' di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), che intendono beneficiare del riparto, presentano istanza di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. L'istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero, al seguente indirizzo: www.beniculturali.it
4. Alla domanda presentata ai sensi del comma 3 deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 2, nonche' una relazione sintetica descrittiva dell'attivita' di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell'ultimo quinquennio. In caso di interventi di restauro devono altresi' essere allagate, le copie, dichiarate conformi ai relativi originali ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dalle competenti soprintendenze e dei conseguenti atti di collaudo.
5. Entro il 20 marzo di ciascun anno, il Ministero redige l'elenco degli enti di cui al comma 2, lettera c), indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco e' pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale rappresentante dell'ente richiedente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 1° aprile. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro il 1° maggio, pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette altresi' all'Agenzia delle Entrate.
6. Il Ministero procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicita' della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 del presente articolo. I soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti sono cancellati dall'elenco con provvedimento del Direttore generale Bilancio del Ministero.
7. La richiesta di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo di cui ai commi 3 e 4, regolarmente adempiute, esplicano effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.
8. Gli enti che, in presenza delle condizioni di cui al comma 7 del presente articolo, non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web del Ministero entro il 3l marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso il medesimo Ministero.
9. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 perde efficacia in caso di variazione del rappresentate legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.
10. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente, con le medesime modalita' della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente decreto.


 
Art. 3
Destinazione del cinque per mille

1. Il contribuente puo' destinare la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, apponendo la firma nell'apposito riquadro che figura nel modello CUD, nel modello 730/1, nel modello Unico Persone Fisiche ovvero nella scheda per la scelta dell'otto e del cinque per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico Persone Fisiche e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
2. Nel riquadro presente nei modelli di cui al comma 1 corrispondente alla finalita' di cui all'articolo 1, il contribuente oltre all'apposizione della propria firma, puo' altresi' indicare il codice fiscale dello specifico istituto o ente cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'elenco degli istituti e degli enti accreditati e dei relativi codici fiscali e' disponibile sul sito del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
3. L'apposizione della firma in piu' riquadri rende nulle le scelte operate. L'apposizione nel riquadro di segno non riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata.
4. Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice fiscale, ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi di cui al comma 2, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuno dei soggetti presenti nei predetti elenchi.
5. Ai fini della determinazione del cinque per mille afferente ai singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.


 
Art. 4
Corresponsione del cinque per mille

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.
2. Le somme da stanziare, in base alla legislazione vigente, per la corresponsione del cinque per mille saranno iscritte in bilancio sull'apposito Fondo nell'ambito del centro di responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.
4. La corresponsione a ciascun beneficiario delle somme spettanti sara' effettuata, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate, dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
5. Per ragioni di economicita' amministrativa, non verranno erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell' art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6. Entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, il Ministero provvede alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo e' stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.


 
Art. 5

Obbligo di rendicontazione delle somme e di pubblicazione dei
rendiconti

1. Con riferimento agli obblighi relativi alla rendicontazione da parte dei soggetti destinatari delle somme di cui al precedente articolo, e agli obblighi di pubblicazione dei rendiconti da parte dell'Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni. A tal fine l'Amministrazione competente e' il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
2. Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono in ogni caso essere utilizzate per coprire le spese di pubblicita' sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.


 
Art. 6
Modalita' e termini per il recupero delle somme

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei casi e secondo le modalita' previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni.
2. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previa contestazione, provvede al recupero del contributo.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2016

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
De Vincenti
Il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo
Franceschini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. - Ministeri giustizia e affari esteri - Reg.ne - Prev. n. 2378


 
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