Gazzetta n. 209 del 7 settembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 28 luglio 2016 |
Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 28 giugno 2007, n. 809 che modifica i regolamenti (CE) n. 894/1997, n. 812/2004 e n. 2187/2005, per quanto riguarda le reti da posta derivanti; Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 29 settembre 2008, n. 1005 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999; Visto il regolamento (CE) della Commissione del 22 ottobre 2009, n. 1010 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102; Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Vista la Decisione della Commissione europea n. C(2013) 8635 del 6 dicembre 2013, recante il Piano d'Azione, concordato con l'Amministrazione Italiana, per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Vista la Raccomandazione ICCAT n. 13-04, recante misure di gestione per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo; Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 223 del 24 settembre 2011, recante nuove modalita' tecniche per l'utilizzo del sistema di pesca «ferrettara» al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia di politica comune della pesca; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980); Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2012, recante, tra le altre, le disposizioni attuative del regime di esenzione (in materia di sistema di controllo dei pescherecci) di cui all'art. 9, paragrafo 5, del citato Regolamento (CE) n. 1224/2009; Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2014, recante l'attuazione della Misura 13 del richiamato Piano d'Azione, in materia di misure tecniche relative alla compatibilita' tra la «piccola rete derivante» ed altri attrezzi da pesca; Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2015, recante l'attuazione delle Misure 14, 15 e a16 del richiamato Piano d'Azione, in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo; Visto di decreto direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, recante l'istituzione dell'Elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada, a norma dell'art. 3, comma 1, del predetto decreto ministeriale 3 giugno 2015; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 recante «Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012; Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, par taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Giuseppe Castiglione; Visto l'art. 191 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea che prevede il principio di precauzione come fondamento della politica ambientale comunitaria; Considerata la necessita' di procedere all'emanazione di ulteriori diposizioni tecniche atte ad assicurare un'ancor piu' efficace implementazione delle predette Misure del Piano d'Azione, consolidando il vigente quadro normativo nazionale di cui ai sopra citati decreti ministeriali 3 ottobre 2014 e 3 giugno 2015; Considerata altresi' la necessita' di introdurre ulteriori misure atte a prevenire, scoraggiare ed eliminare fenomeni di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; Ritenuto, in particolare, di dover porre in essere misure idonee affinche', in linea con quanto stabilito dalla richiamata Raccomandazione ICCAT 13-04, le catture bersaglio di pesce spada siano effettivamente operate dalle sole imbarcazioni di cui al predetto Elenco nazionale, con l'impiego esclusivo dei sistemi «palangaro» e/o «arpione», ovvero degli attrezzi «palangaro derivante - LLD» e/o «arpione - HAR»; Ritenuto, altresi', di dover assicurare un'efficace attivita' di verifica e controllo anche sulle catture accessorie («by-catch») di pesce spada; Considerata, parimenti, la necessita' di implementare ulteriormente la vigente disciplina sul corretto utilizzo dei sistemi «ferrettara» e «palangaro», ovvero degli attrezzi «piccola rete derivante - GND» e «palangaro derivante - LLD»; nonche' di assicurare un adeguato monitoraggio delle imbarcazioni da pesca ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 1° marzo 2012;
Decreta:
Art. 1 Catture bersaglio di pesce spada
1. Le catture bersaglio di pesce spada possono essere effettuate esclusivamente dalle imbarcazioni di cui all'Elenco nazionale citato in premessa, unicamente mediante l'impiego dei sistemi «palangaro» e/o «arpione», ovvero degli attrezzi «palangaro derivante - LLD» e/o «arpione - HAR». 2. Ai fini di quanto stabilito al precedente comma 1, prima di intraprendere le pertinenti battute di pesca, gli operatori interessati dovranno procedere allo sbarco di ogni altro sistema e/o attrezzo autorizzato in licenza, dandone tempestiva comunicazione all'Autorita' Marittima territorialmente competente.
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| Art. 2 Misure per il controllo delle catture accessorie («by-catch») di pesce spada
1. Alle catture accessorie («by-catch») di pesce spada si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del decreto ministeriale 3 giugno 2015, in premessa citato. 2. Per le imbarcazioni da pesca che procedono allo sbarco di catture accessorie («by-catch») di pesce spada, effettuate con sistemi diversi dal «palangaro» e dalle «lenze», ovvero con attrezzi diversi dal «palangaro derivante - LLD» e dalle «lenze trainate - LTL, a mano e a canna - LHP, LHM», il calcolo della percentuale consentita (5%) e' limitato al solo peso sul totale delle catture presenti a bordo.
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| Art. 3 Misure di compatibilita' tra sistemi/attrezzi di pesca
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per le unita' da pesca abilitate, in licenza, all'utilizzo dei sistemi «ferrettara», «lenze», «circuizione» e «palangaro», ovvero degli attrezzi «piccola rete derivante - GND», «lenze trainate - LTL, a mano e a canna - LHP, LHM», «reti a circuizione a chiusura meccanica - PS e senza chiusura - LA», «reti da posta circuitanti - GNC», «palangaro derivante - LLD» e «palangaro fisso - LLS», e' vietato utilizzare e detenere a bordo piu' di uno dei suddetti attrezzi. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per le unita' da pesca abilitate, in licenza, all'utilizzo dei sistemi «ferrettara» e «attrezzi da posta (con esclusione delle reti da posta circuitanti)», ovvero degli attrezzi «piccola rete derivante - GND», «reti da posta calate (ancorate) - GNS», «reti a tremaglio - GTR» e «incastellate-combinate - GTN», e' obbligatorio, in caso d'imbarco contemporaneo dei suddetti sistemi e/o attrezzi, stivare ed assicurare a bordo, il sistema e/o attrezzo che non sia effettivamente utilizzato per l'attivita' di pesca. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per le unita' da pesca abilitate, in licenza, all'utilizzo dei sistemi «circuizione», ovvero degli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica - PS e senza chiusura - LA» sono vietati l'imbarco e la detenzione a bordo di un numero superiore a 2 (due) di reti di rispetto, in aggiunta alla rete imbarcata per l'impiego. 4. Le operazioni di sbarco e/o stivaggio di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere tempestivamente comunicate all'Autorita' Marittima territorialmente competente.
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| Art. 4 Misure per monitoraggio delle imbarcazioni in regime di esenzione ex art. 2 del decreto ministeriale 1° marzo 2012 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le imbarcazioni da pesca ricadenti nel regime di esenzione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 1° marzo 2012, in premessa citato, dovranno comunicare, tramite qualsiasi mezzo, alla competente Autorita' Marittima i rispettivi movimenti di uscita e di rientro in porto. 2. In presenza di contingenti circostanze tali da determinare il mancato assolvimento dell'obbligo di cui al precedente comma 1, i predetti movimenti dovranno, in ogni caso, essere debitamente annotati sui prescritti documenti di bordo («Giornale Nautico - Parte II»).
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| Art. 5 Disposizioni finali
1. Il decreto ministeriale 3 ottobre 2014, in premessa citato, e' abrogato. 2. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti. Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2016
Il Sottosegretario di Stato: Castiglione Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2219
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