Gazzetta n. 209 del 7 settembre 2016 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174 |
Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2016;
Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Approvazione del codice e delle disposizioni connesse 1. E' approvato il codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Sono altresi' approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2 nonche' le norme transitorie e le abrogazioni di cui all'allegato 3.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 20 (Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile espressione di principi generali e assicurando la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile;
b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarita' degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione e dell'effettivita' della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche;
c) disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonche' le funzioni e le attivita' del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni;
d) prevedere l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo;
e) procedere all'elevazione del limite di somma per il rito monitorio di cui all'art. 55 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve entita' patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per la responsabilita' amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutivita' della sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione;
g) riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformita' ai seguenti principi:
1) specificita' e concretezza della notizia di danno;
2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione;
3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilita' dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facolta' di assistenza difensiva;
4) specificazione delle modalita' di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali;
5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione;
6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto gia' destinatario di formalizzata archiviazione;
h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di misure cautelari;
i) disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze tecniche prevedendo l'istituzione di specifici albi regionali, con indicazione delle modalita' di liquidazione dei compensi, ovvero l'utilizzo di albi gia' in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche;
l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le norme e i principi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti:
1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento di prove, dell'integrazione del contraddittorio e dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di translatio, in conformita' ai principi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell'imparzialita' e terzieta' del giudice;
2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonche' i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile;
m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado, nonche' riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il regime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformita' a quella prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai principi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso;
n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformita' alle disposizioni dell'art. 374 del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto;
o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarita' di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonche' prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo II, del codice civile;
p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresi' il rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilita' amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilita' e del nesso di causalita'.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresi' a:
a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili e applicabili al rito contabile;
b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate;
d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi gia' in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale.
4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 e' istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attivita' a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.
5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso il termine, il decreto puo' essere comunque adottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». Note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
«Art. 117. - (Omissis).
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(omissis);
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
(omissis).».
- Per il testo dell'art. 20 della citata n. 124 del 2015, si veda la nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 (Provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti), convertito, dalla legge 2 giugno 1939, n. 739:
«Art. 1. - I provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni al Consiglio di Stato oppure alla Corte dei conti, nonche' la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dei predetti Consessi in sede consultiva o di controllo, ovvero giurisdizionale, sono adottati previo parere rispettivamente del Consiglio di Stato in adunanza generale o della Corte dei conti a Sezioni riunite.». |
| ALLEGATO 1
CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE
Art. 1
(Ambiti della giurisdizione contabile) 1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilita' amministrativa per danno all'erario e negli altri giudizi in materia di contabilita' pubblica. 2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge. 3. La giurisdizione della Corte dei conti e' esercitata dai giudici contabili secondo le norme del presente codice.
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| TABELLE
Tabella A (articolo 18, comma 3, dell'Allegato1) Spostamenti di competenza per le istruttorie ed i procedimenti contabili nei quali un magistrato assume la qualita' di parte.
--------------------------------------------------------- Dalla sezione di | Alla sezione di ------------------------------------|-------------------- 1. Roma | Perugia ------------------------------------|-------------------- 2. Perugia | Firenze ------------------------------------|-------------------- 3. Firenze | Genova ------------------------------------|-------------------- 4. Aosta | Torino ------------------------------------|-------------------- 5. Genova | Torino ------------------------------------|-------------------- 6. Torino | Milano ------------------------------------|-------------------- 7. Milano | Venezia ------------------------------------|-------------------- 8. Venezia | Trento ------------------------------------|-------------------- 9. Trento | Trieste ------------------------------------|-------------------- 10. Trieste | Bolzano ------------------------------------|-------------------- 11. Bolzano | Bologna ------------------------------------|-------------------- 12. Bologna | Ancona ------------------------------------|-------------------- 13. Ancona | L'Aquila ------------------------------------|-------------------- 14. L'Aquila | Campobasso ------------------------------------|-------------------- 15. Campobasso | Bari ------------------------------------|-------------------- 16. Bari | Potenza ------------------------------------|-------------------- 17. Potenza | Catanzaro ------------------------------------|-------------------- 18. Cagliari | Roma ------------------------------------|-------------------- 19. Palermo | Catanzaro ------------------------------------|-------------------- 20. Catanzaro | Napoli ------------------------------------|-------------------- 21. Napoli | Roma ---------------------------------------------------------
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| Allegato 2 NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE
Art. 1
(Richiesta di comunicazione degli atti) 1. In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero puo' richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attributi dalla legge.
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| ALLEGATO 3
NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Art. 1
(Ultrattivita' della disciplina previgente)
1. Per i termini processuali, anche se sospesi o interrotti, di giudizi che siano in corso alla data di entrata in vigore del codice della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice), continuano a trovare applicazione le norme previgenti.
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| Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 agosto 2016
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
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| Art. 2
(Principio di effettivita') 1. La giurisdizione contabile assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.
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| Art. 2
(Distribuzione degli incarichi) 1. Tutti i giudici della sezione giurisdizionale regionale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo dei tribunali aventi sede nella regione. 2. Il giudice che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di tribunale con sede in altra regione o a persona non iscritta in alcun albo deve sentire il presidente della sezione e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. 3. Le funzioni di consulente presso le sezioni giurisdizionali d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico e' conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il presidente della sezione d'appello e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.
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| Art. 2
(Disposizioni particolari)
1. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capi I, II e III del codice, che disciplinano l'istruttoria del pubblico ministero, si applicano alle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del codice, fatti salvi gli atti gia' compiuti secondo il regime previgente. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titoli II, III, IV e V si applicano anche ai giudizi in corso.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
3. Le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai conti giudiziali da presentare presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
4. Le disposizioni della Parte VI del codice, che disciplina i procedimenti di impugnazione, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
5. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 193, 194 e 199 del codice.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 212, 213, 214, 215 e 216 del codice, che disciplinano l'esecuzione della sentenza, si applicano relativamente alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
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| Art. 3
(Principio di concentrazione) 1. Nell'ambito della giurisdizione contabile, il principio di effettivita' e' realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile.
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| Art. 3
(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi) 1. Il presidente della sezione vigila affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. 2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal segretario un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. 3. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente e' iscritto. 4. Il presidente della sezione giurisdizionale di appello esercita la vigilanza prevista nel comma 1 per gli incarichi che vengono affidati dalla sezione d'appello.
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| Art. 3
(Disposizioni particolari per giudizi pensionistici)
1. Le disposizioni di cui alla Parte IV del codice, che disciplinano il giudizio pensionistico, si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso depositato a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 170 del codice, sull'appello in materia pensionistica, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
3. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 170, comma 4, 193 e 194 del medesimo codice.
4. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti, in primo grado ed in appello, alla data di entrata in vigore del codice, le parti, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla stessa data, presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso e' dichiarato perento con decreto del presidente. Il decreto e' depositato in segreteria, che ne da' formale comunicazione alle parti costituite.
5. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite puo' proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale. L'ordinanza e' depositata in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione puo' essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla meta' tutti i termini processuali.
6. Se, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al comma 4, la parte deposita un atto, sottoscritto personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto e dispone ai sensi degli articoli 155, comma 4, e 181 del codice.
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| Art. 4
(Giusto processo) 1. Il processo contabile attua i principi della parita' delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione. 2. Il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.
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| Art. 4
(Registri di segreteria) 1. Con decreti del Presidente della Corte dei conti, e in attuazione dell'articolo 6 del codice della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice), sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle segreterie delle sezioni giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari della Corte dei conti. 2. Ai registri di segreteria ed agli atti del segretario si applicano, in quanto compatibili, le norme delle disposizioni del Capo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
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| Art. 4
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o restano abrogati, in particolare:
a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
b) gli articoli da 67 a 97 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
c) l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19;
e) l'articolo 1, comma 1-septies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente alle parole "di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19" e l'articolo 2 della medesima legge 14 gennaio 1994, n. 20;
f) gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260;
g) l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97;
h) l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
i) l'articolo 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice.
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| Art. 5
(Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti) 1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati. 2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.
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| Art. 5
(Delle notificazioni dell'ufficiale giudiziario) 1. Alle notificazioni di cui all'articolo 42 del codice compiute dall'ufficiale giudiziario si applicano le norme del Capo IV del Titolo II delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
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| Art. 6
(Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita') 1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purche' sia garantita la riferibilita' soggettiva e l'integrita' dei contenuti, in conformita' ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. I decreti di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalita' per la tenuta informatica dei registri, per l'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalita' di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonche' le specifiche per la formazione, il deposito, lo scambio e l'estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilita' soggettiva, integrita' dei contenuti e riservatezza dei dati personali. 4. Il pubblico ministero contabile puo' effettuare, in conformita' ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri. 5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.
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| Art. 6
(Potere delle parti sui fascicoli) 1. Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dalla segreteria, a proprie spese ed osservate le leggi sul bollo.
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| Art. 7
(Disposizioni di rinvio) 1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III del presente codice che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali. 2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali.
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| Art. 7
(Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi) 1. All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente della sezione stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la sezione tiene le udienze di discussione. 2. Il decreto del presidente resta affisso per tutto l'anno presso ciascuna sala di udienza. 3. All'inizio di ogni trimestre il presidente della sezione determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione. 4. Se all'udienza sono presenti giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascun giudizio, e' formato dal presidente, dal relatore e dal giudice piu' anziano per i collegi di primo grado e dai giudici piu' anziani, fino al numero di cinque componenti, per i collegi d'appello.
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| Art. 8
(Organi della giurisdizione contabile) 1. La giurisdizione contabile e' esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.
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| Art. 8
(Ordine di discussione e svolgimento delle cause) 1. L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza e' fissato dal presidente ed e' affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata. 2. Le cause sono chiamate dal segretario d'udienza, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunita'. 3. I difensori illustrano sinteticamente davanti al collegio le loro conclusioni e le ragioni che le sostengono. 4. Essi chiedono al presidente la facolta' di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al collegio. In relazione al grado del giudizio, l'attore ha la parola per primo. 5. Il presidente puo' consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione.
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| Art. 9
(sezioni giurisdizionali regionali) 1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale. 2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente, il collegio e' presieduto dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo. In materia di ricorsi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. 3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.
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| Art. 9
(Calendario del processo) 1. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessita' della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.
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| Art. 10
(Sezioni giurisdizionali di appello) 1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l'intervento di cinque magistrati compreso un presidente. Il collegio e' presieduto da un presidente o dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo. 2. All'inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le sezioni centrali di appello, nel rispetto del principio di rotazione.
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| Art. 10
(Rinvio della discussione) 1. Il collegio puo' rinviare la discussione della causa per non piu' di una volta soltanto per grave impedimento di uno o piu' componenti del collegio o delle parti e per non piu' di sei mesi.
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| Art. 11
(Sezioni riunite) 1. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilita' pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile. 2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse e' assegnato un numero di consiglieri determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza. 3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferiti dalle sezioni giurisdizionali d'appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del procuratore generale. 4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono altresi' sui regolamenti di competenza avverso le ordinanze che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito del giudizio e avverso i provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo. 5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e' composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, predisposti dal Presidente della Corte dei conti sentito il consiglio di presidenza e tenendo conto del principio di rotazione. 6. Le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilita' pubblica, decidono in unico grado sui giudizi: a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali; b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT; c) in materia di certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche; d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali; e) nelle materie di contabilita' pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo; f) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge. 7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione e' composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra i consiglieri componenti il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e in sede di controllo individuati, sulla base di criteri predeterminati, sentito il consiglio di presidenza e tenendo conto del principio di rotazione con decreto presidenziale all'inizio di ogni anno.
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| Art. 11
(Produzione dei documenti) 1. I documenti offerti in comunicazione delle parti, unitamente al relativo elenco, sono prodotti mediante deposito in segreteria all'atto della costituzione. Il presidente della sezione, per gravi ragioni, sentite le parti, puo' autorizzare la produzione di documenti anche all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.
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| Art. 12
(Ufficio del pubblico ministero) 1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio. 2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio. 3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l'attivita' dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.
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| Art. 12
(Istanza di esibizione) 1. L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando e' necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.
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| Art. 13
(Momento determinante la giurisdizione) 1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
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| Art. 13
(Notificazione dell'ordinanza di esibizione) 1. Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.
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| Art. 14
(Questioni riguardanti lo stato e la capacita' delle persone) 1. Sono riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.
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| Art. 14
(Informazioni della pubblica amministrazione) 1. La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'articolo 94, comma 2, del Codice, e' inserita nel fascicolo d'ufficio.
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| Art. 15
(Difetto di giurisdizione) 1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo grado anche d'ufficio. 2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.
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| Art. 15
(Divieto di private informazioni) 1. Il giudice non puo' ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a se', ne' puo' ricevere memorie se non per mezzo della segreteria.
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| Art. 16
(Regolamento preventivo) 1. Nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali e' ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice. 2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste dal pubblico ministero le misure cautelari di cui al Titolo II della Parte II.
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| Art. 16
(Produzione delle memorie) 1. Le memorie sono inserite nel fascicolo d'ufficio, ferma restando la valutazione del collegio sulla loro ammissibilita'. Restano salve le disposizioni relative all'utilizzazione di strumenti informatici e telematici.
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| Art. 17 (Decisione su questioni di giurisdizione) 1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne e' fornito. 2. Quando la giurisdizione e' declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riassunto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza. 3. Quando il giudizio e' tempestivamente riproposto davanti al giudice contabile, quest'ultimo, alla prima udienza, puo' sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione. 4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice contabile, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite. 5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti. 6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova. 7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione. 8. Nei giudizi di responsabilita' patrimoniale amministrativa di danno, quando la giurisdizione e' declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l'amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che e' munito di giurisdizione entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
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| Art. 17
(Motivazione della sentenza) 1. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione e' fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. 2. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici. 3. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 101, comma 6, del codice e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
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| Art. 18
(Competenza territoriale) 1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente: a) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilita' pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle citta' metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonche' degli enti regionali; b) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attivita' di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione; quando il danno e' conseguenza di una pluralita' di condotte poste in essere in piu' ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente; c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennita' civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione; d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 19, si applicano anche ai giudizi relativi all'applicazione di sanzioni pecuniarie. 3. La competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della Corte dei conti assume comunque la qualita' di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell'ambito della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, e' attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente codice. 4. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato della Corte dei conti assume la qualita' di parte in un giudizio contabile sono di competenza della sezione giurisdizionale territoriale individuata a norma del comma 3. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di una pluralita' di condotte poste in essere in piu' ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale competente e' quello della condotta causalmente prevalente.
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| Art. 18
(Redazione della sentenza) 1. L'estensore consegna la minuta della sentenza da lui redatta al presidente della sezione. Il presidente, dopo le eventuali correzione e integrazioni, la sottoscrive insieme all'estensore e la consegna al segretario che ne cura la pubblicazione.
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| Art. 19
(Competenza funzionale) 1. Sono devoluti alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio i giudizi di responsabilita' relativi a fatti dannosi verificatisi all'estero. 2. Tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio. 3. Restano ferme le disposizioni in materia di competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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| Art. 19
(Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori) 1. L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 99, comma 11, del codice e' fatta con ricorso diretto al giudice che procede o, in mancanza, al presidente del collegio.
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| Art. 20
(Rilievo dell'incompetenza) 1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2, e' rilevato d'ufficio finche' la causa non e' decisa, ovvero puo' essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza. 2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari. 3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con ordinanza il giudice ritenuto territorialmente competente. Quando la causa e' riassunta nei termini di cui all'articolo 118 davanti al giudice indicato, questo, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza. 4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice territoriale indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 3, che decide in ogni caso; si applica l'articolo 17, comma 7, con riferimento al giudice dichiarato competente.
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| Art. 20
(Riassunzione) 1. L'atto di riassunzione e' depositato entro il termine trimestrale previsto dall'articolo 109, comma 6, del codice nella segreteria della sezione presso la quale pende il processo. 2. La notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza puo' avvenire anche successivamente, purche' entro il termine eventualmente fissato dal giudice ovvero, in mancanza di esso, rispettando i termini per la comparizione. 3. L'atto di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati ai sensi dell'articolo 42 del codice ed alle parti non costituite devono essere notificati personalmente.
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| Art. 21
(Astensione) 1. Al giudice contabile e al pubblico ministero si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.
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| Art. 21
(Disposizioni particolari per il processo pensionistico) 1. Al processo pensionistico non si applica l'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 2. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile, il giudice applica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
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| Art. 22
(Ricusazione) 1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall'articolo 52 del codice di procedura civile. 2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all'udienza; in caso contrario puo' proporsi oralmente prima della discussione. 3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di prova ed e' sottoscritto dalla parte o dal difensore. 4. La decisione e' pronunciata, previa sostituzione del giudice ricusato che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove offerte. 5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non e' ricusabile. 6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se e' ricusato il giudice monocratico; decide il collegio se e' ricusato uno dei componenti del collegio. 7. Il giudice, con l'ordinanza che definisce il ricorso per ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro. 8. In caso di manifesta inammissibilita' o infondatezza, la sanzione pecuniaria e' stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro.
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| Art. 22
(Determinazione dei giorni d'udienza) 1. Il decreto del presidente della sezione d'appello che stabilisce i giorni della settimana e l'orario delle camere di consiglio e delle udienze di discussione e' affisso presso le sale di udienza e rimanervi durante il periodo cui si riferisce. 2. Al principio di ogni trimestre il presidente della sezione d'appello determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione e il relativo decreto rimane affisso presso le sale di udienza della sezione d'appello durante il periodo al quale si riferisce.
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| Art. 23
(Consulente tecnico) 1. Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando e' necessario, da uno o piu' consulenti. 2. Il consulente ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato impedimento. 3. L'incarico di consulenza puo' essere affidato a professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Possono altresi' essere incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti alle strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni. Non possono essere nominati coloro che prestano attivita' in favore delle parti del giudizio. 4. Il consulente, all'esito del suo incarico, riferisce per iscritto in merito ai quesiti e alle questioni richiestegli ai sensi dell'articolo 97 e puo' essere chiamato a fornire anche in pubblica udienza chiarimenti e osservazioni. Il compenso del consulente e' stabilito dal giudice che l'ha nominato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1.
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| Art. 23
(Deliberazione dei provvedimenti) 1. Nel deliberare i provvedimenti la sezione d'appello applica le disposizioni dell'articolo 101 del codice. 2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente. 3. La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
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| Art. 24
(Astensione e ricusazione del consulente) 1. Si applicano al consulente le cause di astensione e di ricusazione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.
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| Art. 24
(Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive) 1. Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del codice di procedura civile, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi e' un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito e' comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio. 2. Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice di procedura civile costituisce titolo esecutive per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.
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| Art. 25
(Commissario ad acta) 1. Per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile puo' nominare un commissario ad acta.
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| Art. 25
(Norma di rinvio) 1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni di attuazione del codice si applicano, se compatibili, le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
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| Art. 26
(Custode) 1. La conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. Il compenso del custode e' stabilito dal giudice che l'ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1. Si applicano gli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile.
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| Art. 27
(Liquidazione compensi) 1. La disciplina della liquidazione dei compensi del consulente e del custode nominati dal pubblico ministero e' regolata dall'articolo 63.
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| Art. 28
(Patrocinio) 1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti e' obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge. 2. Per i giudizi dinanzi alle sezioni di appello e alle sezioni riunite e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazione e le notificazioni; in mancanza, l'elezione si presume fatta presso la segreteria del giudice adito. 3. L'avvocato puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati. 4. In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione del diritto controverso, se non ne ha ricevuto espressamente il potere. 5. La procura puo' essere sempre revocata e l'avvocato puo' sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, finche' non sia avvenuta la sostituzione dell'avvocato. 6. La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice. 7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di avvocato con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
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| Art. 29
(Procura alle liti) 1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile.
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| Art. 30
(Doveri delle parti) 1. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi con lealta' e probita'. In caso di inosservanza di tale dovere il presidente della sezione ne riferisce alle autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi. 2. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e negli interventi orali pronunciati davanti al giudice. Si applicano le disposizioni dell'articolo 89 del codice di procedura civile.
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| Art. 31
(Regolazione delle spese processuali) 1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. 2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilita' amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalita', del dolo o della colpa grave, il giudice non puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa. 3. Il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari. 4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione e' fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati. 5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa. 6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.
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| Art. 32
(Liberta' di forme) 1. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo.
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| Art. 33
(Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete) 1. In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana, fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche. 2. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo' nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.
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| Art. 34
(Nomina del traduttore) 1. Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo' nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 33, comma 2.
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| Art. 35
(Interrogazione della persona sorda o muta) 1. Se nel procedimento deve essere sentita una persona sorda o muta, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto. 2. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 33, comma 2.
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| Art. 36
(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte) 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto indicano il giudice adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza; l'originale e le copie da notificare, sono sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata. 2. La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. 3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.
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| Art. 37
(Contenuto del processo verbale) 1. Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita' svolte e delle rilevazioni fatte, nonche' le dichiarazioni ricevute. 2. Il processo verbale e' sottoscritto dal segretario e dal presidente. Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.
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| Art. 38
(Forma dei provvedimenti in generale) 1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto. 2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo. 3. Dei provvedimenti collegiali puo', se uno dei componenti l'organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che uno o piu' dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la segreteria dell'ufficio.
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| Art. 39
(Contenuto della sentenza) 1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del popolo italiano". 2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere: a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato; b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati; c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti; d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare; e) il dispositivo; f) la data della pronuncia; g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore. 3. La decisione e' nulla se mancano le indicazioni di cui alle lettere e) e g),del comma 2, nonche' se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, le indicazioni di cui alle lettere a), b), d) ed f) del comma 2 e l'indicazione che e' stato sentito il pubblico ministero. 4. Qualora, dopo la pronuncia della sentenza, si verifichi l'impossibilita' assoluta a firmarla da parte di alcuna delle persone che debbono sottoscriverla, alla firma mancante si supplisce con dichiarazione apposta in calce alla sentenza, firmata dal presidente del collegio o, in mancanza di questi, dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.
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| Art. 40
(Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza) 1. L'ordinanza e' succintamente motivata. Se e' pronunciata in udienza, e' inserita nel processo verbale; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e' collegiale, del presidente. 2. Il segretario comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.
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| Art. 41
(Forma e contenuto del decreto) 1. Il decreto e' pronunciato d'ufficio o su istanza, anche verbale, della parte. 2. Se e' pronunciato su ricorso, il decreto e' scritto in calce al medesimo. 3. Quando l'istanza e' proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto e' inserito nello stesso. 4. Il decreto non e' motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio o per i quali la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; e' datato ed e' sottoscritto dal giudice o, quando questo e' collegiale, dal presidente.
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| Art. 42
(Notificazioni e comunicazioni) 1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione puo' autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forza di polizia.
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| Art. 43
(Termini e preclusioni) 1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. 2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori. 3. I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate d'ufficio. 4. Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato. 5. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno in base ad accordo tra le parti. 6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 93, commi 11 e 12. 7. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.
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| Art. 44
(Rilevanza della nullita') 1. Non puo' essere pronunciata la nullita' per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita' non e' comminata dalla legge. 2. Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. 3. La nullita' non puo' mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui e' destinato.
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| Art. 45
(Rilevabilita' e sanatoria della nullita') 1. Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio. 2. Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito puo' opporre la nullita' dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. 3. La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
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| Art. 46
(Nullita' derivante dalla costituzione del giudice) 1. La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salvo quanto previsto dall'articolo 49.
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| Art. 47
(Estensione della nullita') 1. La nullita' di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne' di quelli successivi che ne sono indipendenti. 2. La nullita' di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti. 3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto puo' tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e' idoneo.
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| Art. 48
(Nullita' della notificazione) 1. La notificazione e' nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e' incertezza assoluta sulla persona a cui e' fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 44 e 45.
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| Art. 49
(Nullita' della sentenza) 1. La nullita' delle sentenze soggette ad appello puo' essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo mezzo di impugnazione. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
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| Art. 50
(Pronuncia sulla nullita') 1. Il giudice che pronuncia la nullita' deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita' si estende. 2. Se la nullita' degli atti del processo e' imputabile al segretario, all'ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico della parte che ha dato luogo alla nullita'.
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| Art. 51
(Notizia di danno erariale) 1. Il pubblico ministero inizia l'attivita' istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. 2. La notizia di danno, comunque acquisita, e' specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati. 3. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti. 4. Se la nullita' di cui al comma 3 e' fatta valere con istanza proposta prima della pendenza del giudizio, la sezione decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza e sentite le parti, con sentenza. 5. Diversamente, la sezione decide sull'eccezione di nullita' con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado. 6. La nullita' per violazione delle norme sui presupposti di proponibilita' dell'azione per danno all'immagine e' rilevabile anche d'ufficio. 7. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, e' comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinche' promuova l'eventuale procedimento di responsabilita' per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
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| Art. 52
(Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione) 1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilita' erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalita' del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate. 2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, nonche' i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo le singole leggi di settore, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate. 3. L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, puo' derivare l'applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie. 4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilita' erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni. 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. 6. Resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione.
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| Art. 53
(Contenuto della denuncia di danno) 1. La denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l'indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonche', ove possibile, l'individuazione dei presunti responsabili, l'indicazione delle loro generalita' e del loro domicilio.
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| Art. 54
(Apertura del procedimento istruttorio) 1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di specificita' e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo.
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| Art. 55
(Richieste istruttorie) 1. Il pubblico ministero compie ogni attivita' utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge, altresi', accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile. 2. Il pubblico ministero puo' richiedere documenti e informazioni e, altresi', disporre: a) l'esibizione di documenti; b) audizioni personali; c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici; d) il sequestro di documenti; e) consulenze tecniche.
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| Art. 56
(Deleghe istruttorie) 1. Il pubblico ministero puo', motivatamente, svolgere attivita' istruttoria direttamente, ovvero puo' delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo e, in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalita' e territorialita'; puo', altresi', avvalersi di consulenti tecnici.
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| Art. 57
(Riservatezza della fase istruttoria) 1. Le attivita' di indagine del pubblico ministero, anche se delegate agli organi di cui all'articolo 56, comma 1, sono riservate fino alla notificazione dell'invito a dedurre. 2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo' consentire, con decreto motivato, la visione di singoli atti o parti di essi. 3. Nei casi di cui all'articolo 58, comma 1, anche dopo la notificazione dell'invito a dedurre, il pubblico ministero contabile dispone il differimento della visione e dell'estrazione di copia di singoli atti dell'indagine preliminare penale, fino a che non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale. Durante il periodo di differimento, il termine per la presentazione delle deduzioni ai sensi dell'articolo 67 e' interrotto e inizia nuovamente a decorrere dal perfezionarsi della notificazione dell'atto con cui il pubblico ministero revoca il decreto di differimento. Il termine non e' interrotto qualora il pubblico ministero contabile ritenga inutilizzabili, ai fini dell'invito a dedurre, gli atti dell'indagine preliminare penale. La valutazione di inutilizzabilita' non e' rivedibile, salvo che ne faccia richiesta la parte interessata.
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| Art. 58
(Richieste di documenti e informazioni) 1. Il pubblico ministero puo' chiedere alla autorita' giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale. 2. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente anche i termini e le modalita' di trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica, nonche' i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale o in copia autentica, nonche' informazioni, notizie e relazioni documentate.
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| Art. 59 (Esibizione di documenti) 1. Il pubblico ministero puo', con decreto motivato, disporre l'esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, ai fini della loro presa visione, dell'estrazione di copia o del loro eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256-bis e 256-ter del codice di procedura penale. 2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 56, provvedono ad acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla notificazione del decreto d'esibizione al titolare dell'ufficio che li detiene; in caso di giustificati motivi, la consegna puo' essere differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero contabile. 3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 62, il sequestro degli atti non esibiti. 4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti Internet delle pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi siti.
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| Art. 60
(Audizioni personali) 1. Il pubblico ministero puo' disporre con decreto motivato l'audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilita'. 2. Il decreto e' notificato unitamente all'invito a presentarsi nel luogo in cui sara' esperita l'audizione personale, con l'avvertenza della facolta' di farsi assistere da un difensore di fiducia. Si applica l'articolo 249 del codice di procedura civile. 3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell'articolo 56. 4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l'obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all'organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere alle domande che gli sono rivolte. Egli non puo' essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilita'; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facolta' di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione che e' rinviata a nuova data. 5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero e' applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.
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| Art. 61
(Ispezioni e accertamenti) 1. L'ispezione consiste nell'accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici dei soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, per reperire, prendere visione, estrarre copia di documenti e assumere informazioni da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell'indagine, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, allo scopo di ricostruire storicamente e documentalmente i fatti oggetto di istruttoria. Si applica l'articolo 103 del codice di procedura penale. 2. Nel corso dell'ispezione possono essere disposti esibizione di atti e documenti, audizioni personali, rilievi fotografici e accertamenti diretti. 3. L'accertamento diretto consiste nell'accesso a luoghi specifici o a cose individuate, al fine di acquisire elementi informativi e fonti di prova utili alle indagini. 4. L'ispezione e l'accertamento diretto sono disposti con decreto motivato; copia del decreto e' consegnata al soggetto che ha l'attuale disponibilita' del luogo o della cosa ispezionati. 5. Delle operazioni compiute e delle risultanze dell'ispezione e dell'accertamento viene redatto processo verbale sottoscritto dal personale operante; copia del verbale e' rilasciata al soggetto di cui al comma 4. 6. Il pubblico ministero puo' altresi' delegare le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 ai soggetti di cui all'articolo 56, comma 1. 7. Per le ispezioni e gli accertamenti delegati a dirigenti o funzionari regionali occorre la previa intesa con il presidente della regione.
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| Art. 62
(Sequestro documentale) 1. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo' disporre il sequestro di atti o documenti necessari all'accertamento dei fatti, anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, presso i soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, qualora vi sia pericolo per l'acquisizione o per la genuinita' e integrita' degli stessi. 2. Copia del decreto motivato e' consegnata al responsabile dell'ufficio o al soggetto che ha l'attuale disponibilita' della documentazione oggetto di sequestro, se presenti. Alle operazioni ha facolta' di assistere, ove presente, senza diritto di essere avvisato, il responsabile dell'area legale dei soggetti presso i quali si compie il sequestro, purche' prontamente reperibile. 3. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, il pubblico ministero si avvale della Guardia di Finanza, ovvero di altre Forze di polizia, anche locale, che ricercano e acquisiscono immediatamente gli atti o documenti da sequestrare, e redigono processo verbale delle operazioni compiute. Copia del verbale e copia dei documenti sequestrati sono consegnati ai soggetti di cui al comma 2, se presenti. Qualora, in ragione del volume degli atti, non sia possibile la contestuale consegna dei documenti sequestrati, questa avviene in un momento successivo, su richiesta della pubblica amministrazione. 4. In caso di delega, quando sono oggetto di sequestro lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, tali documenti devono essere consegnati al pubblico ministero senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto. 5. I documenti sequestrati sono affidati in custodia alla segreteria della procura regionale, ovvero ad altro soggetto se la custodia deve avvenire in luogo diverso e con le modalita' determinate dal pubblico ministero. All'atto della consegna, il custode e' avvertito dell'obbligo di conservare le cose e tenerle a disposizione del pubblico ministero, nonche' delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. 6. Cessate le esigenze sottese al provvedimento di sequestro, anche su istanza dell'amministrazione interessata, il pubblico ministero dispone il dissequestro della documentazione, restituendola all'amministrazione. 7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse puo' proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla consegna del decreto. 8. La sezione decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dal deposito del reclamo, con ordinanza non impugnabile; della camera di consiglio e' dato avviso alle parti almeno tre giorni prima, affinche' possano parteciparvi svolgendo difese orali. Quando l'atto o il documento sequestrato risulta manifestamente estraneo all'oggetto dell'istruttoria, la sezione annulla, in tutto o in parte, il decreto e dispone l'immediato dissequestro degli atti e documenti.
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| Art. 63
(Consulenze tecniche) 1. Il pubblico ministero, quando deve procedere ad accertamenti per cui sono necessarie specifiche competenze, puo' nominare e avvalersi di consulenti tecnici. 2. La nomina del consulente tecnico avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 73 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 3. Con provvedimento del Segretario generale della Corte dei conti, nella qualita' di responsabile del centro di spesa, sono dettate le disposizioni di carattere generale per la liquidazione dei compensi del consulente e del custode.
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| Art. 64 (Procedimenti d'istruzione preventiva) 1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilita' di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza, il giudice, su istanza di parte, provvede all'assunzione preventiva del mezzo richiesto. 2. L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilita' e rilevanza, ne' impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. 3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, ne' richiamati, ne' riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.
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| Art. 65
(Nullita' degli atti istruttori del pubblico ministero) 1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, costituiscono causa di nullita' dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.
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| Art. 66
(Atti interruttivi della prescrizione) 1. Con l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67, comma 8, ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione puo' essere interrotto per una sola volta. 2. A seguito dell'interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non puo' comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso. 3. Il termine di prescrizione e' sospeso per il periodo di durata del processo.
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| Art. 67
(Invito a fornire deduzioni) 1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito, entro il quale il presunto responsabile puo' esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti. 2. Nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, puo' chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l'omessa audizione personale, determina l'inammissibilita' della citazione. 3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno dell'audizione che, ad istanza del presunto responsabile, per motivate e comprovate ragioni, puo' essere differito comunque entro il termine di cui al comma 1. 4. Le audizioni personali, alle quali il presunto responsabile ha la facolta' di farsi assistere dal difensore, sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o da un appartenente agli organi di cui al comma 1, dell'articolo 56. 5. Il procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilita' dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall'articolo 86. 6. Nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralita' di soggetti, il termine di cui al comma 5 decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti. 7. Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non puo' svolgere attivita' istruttorie, salva la necessita' di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni. 8. Nell'invito a dedurre, il pubblico ministero puo' costituire in mora il presunto responsabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile. 9. I termini di cui al presente articolo sono sospesi dal primo agosto al trentuno agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso e' differito alla fine di detto periodo.
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| Art. 68
(Istanza di proroga) 1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, puo' chiedere alla sezione la concessione di eventuali proroghe del termine di cui all'articolo 67, comma 5; l'istanza non puo' essere presentata per piu' di due volte. 2. Le proroghe sono autorizzate dal giudice all'uopo designato dal presidente della sezione, nella camera di consiglio a tal fine convocata. 3. La mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni. 4. Quando accoglie l'istanza di proroga, il giudice fissa il termine finale della proroga e quello di comunicazione dell'ordinanza ai destinatari di invito a dedurre. 5. Avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga e' ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. 6. La sezione decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal pubblico ministero, l'ordinanza fissa un nuovo termine per il deposito dell'atto di citazione; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal presunto responsabile, fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni al pubblico ministero per emettere l'atto di citazione ovvero disporre l'archiviazione.
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| Art. 69
(Archiviazione) 1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non vi siano elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilita', il pubblico ministero dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio. 2. Il pubblico ministero dispone altresi' l'archiviazione per assenza di colpa grave quando l'azione amministrativa si e' conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi. 3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, e' sottoposto al visto del procuratore regionale. 4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale, e' comunicato al destinatario dell'invito a dedurre. 5. Qualora il procuratore regionale non condivida le motivazioni dell'archiviazione, formula per iscritto le proprie motivate osservazioni, comunicandole al pubblico ministero assegnatario del fascicolo. 6. Nel caso permanga il dissenso, il procuratore regionale avoca il fascicolo istruttorio, adottando personalmente le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale.
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| Art. 70
(Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato) 1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se sopravvengano fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione.
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| Art. 71
(Accesso al fascicolo istruttorio) 1. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di domanda scritta, salva la tutela della riservatezza di cui all'articolo 52, comma 1. 2. La visione dei documenti e' consentita, ove possibile, al momento della presentazione della domanda. 3. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici. L'ente che non detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso ente o soggetto che li detiene e comunque deve collaborare con il destinatario dell'invito a dedurre al fine del loro reperimento. 4. In deroga alla disciplina vigente, nelle ipotesi di cui al precedente comma tutti i termini dei procedimenti di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso civico, compresi quelli per l'opposizione dei controinteressati, sono ridotti della meta'. 5. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore, in caso di provvedimento di diniego all'accesso o decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell'invito a dedurre puo' chiedere al pubblico ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in ordine alla rilevanza dei documenti specificamente individuati per la sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero da' immediata comunicazione al destinatario dell'invito a dedurre che i documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della procura regionale. Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la richiesta e' tenuto a trasmetterla entro tre giorni e dandone comunicazione al richiedente al presidente della sezione giurisdizionale competente, che decide entro cinque giorni. A decorrere dalla richiesta al pubblico ministero il termine per la presentazione delle deduzioni e dei documenti e' sospeso fino alla comunicazione di disponibilita' dei documenti o del decreto del presidente della sezione giurisdizionale.
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| Art. 72
(Deduzioni scritte e documentazione) 1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario dell'invito a dedurre puo' presentare, anche senza l'assistenza di un difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti di prova poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la segreteria della procura regionale. 2. Entro cinque giorni dalla notificazione dell'invito a dedurre, il destinatario puo' presentare al pubblico ministero istanza motivata di proroga dei termini di cui al comma 1. L'istanza di proroga e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed e' decisa entro tre giorni con decreto motivato; l'istanza non puo' essere presentata per piu' di due volte. 3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il procuratore regionale fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quello fissato nell'invito a dedurre. 4. Contro il decreto di diniego dell'istanza di proroga puo' essere proposto reclamo motivato entro il termine perentorio di cinque giorni dalla sua comunicazione. Il reclamo e' presentato alla sezione giurisdizionale competente mediante deposito in segreteria, che deve darne immediatamente avviso al pubblico ministero, che puo' presentare memorie e documenti entro i cinque giorni successivi. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il presidente della sezione o il giudice delegato decide con decreto che e' comunicato al destinatario dell'invito a dedurre e al pubblico ministero. 5. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il presidente o il giudice delegato fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quaranta giorni.
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| Art. 73
(Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni) 1. Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, puo' esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile.
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| Art. 74
(Sequestro conservativo prima della causa) 1. Quando ricorrono le condizioni, anche contestualmente all'invito a dedurre, il pubblico ministero puo' chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto responsabile, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge. 2. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a: a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni; b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. 3. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 2 sono quadruplicati. 4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il giudice, omessa ogni formalita' non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalita' del sequestro, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il decreto presidenziale. 5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il relativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.
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| Art. 75 (Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione) 1. Il sequestro conservativo puo' essere richiesto contestualmente all'atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per l'impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza. 2. Si applica l'articolo 74, commi 2, 3 e 4. 3. Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 76, nel corso del giudizio il collegio puo', su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
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| Art. 76
(Reclamo contro i provvedimenti cautelari) 1. L'ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, e' reclamabile nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa, o della notificazione se anteriore davanti al collegio. Il giudice designato ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), non fa parte del collegio che decide sul reclamo. 2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. 3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalita' non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalita' del sequestro, decide in camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, pronunciando ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca l'ordinanza del giudice designato. 4. Il reclamo non sospende il provvedimento tuttavia il collegio, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.
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| Art. 77
(Sequestro conservativo in appello) 1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, puo' chiedere alla sezione d'appello davanti alla quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili, comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge. 2. Sulla domanda decide il presidente o un suo delegato con decreto reclamabile al collegio, secondo le modalita' previste dall'articolo 76, comma 3. 3. Si applica l'articolo 76, comma 4.
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| Art. 78
(Inefficacia del sequestro) 1. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 74, comma 5, ovvero si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento cautelare perde efficacia. 2. In entrambi i casi, il presidente della sezione, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'e' contestazione, con ordinanza non impugnabile, che il provvedimento e' divenuto inefficace e da' le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione, il presidente della sezione deferisce l'esame della questione al collegio, che decide con ordinanza. 3. Il provvedimento cautelare perde altresi' efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso, ovvero se con la sentenza che definisce il giudizio e' stata respinta la domanda risarcitoria riguardante la parte nei cui confronti e' stato eseguito il sequestro conservativo. 4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pronunciati con la sentenza che definisce il giudizio o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
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| Art. 79 (Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode) 1. Per l'attuazione, l'esecuzione del sequestro conservativo e la gestione dei beni sequestrati si applicano gli articoli 669-duodecies, 675, 678, 679, 684 e 685 del codice di procedura civile.
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| Art. 80
(Conversione del sequestro conservativo in pignoramento) 1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 686 del codice di procedura civile.
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| Art. 81
(Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro) 1. Nel caso in cui sia stato gia' disposto il sequestro conservativo, la parte puo' chiedere, in luogo del sequestro, di versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione bancaria, per l'importo che e' stabilito, in camera di consiglio, dal giudice designato o dal collegio, in misura non superiore alla richiesta risarcitoria formulata nell'invito a dedurre o nell'atto introduttivo del giudizio. 2. Se la richiesta e' accolta, viene fissato un termine perentorio all'istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione stipulato in favore del Ministero dell'economia e delle finanze o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio e' stato promosso, ovvero dell'avvenuto versamento della cauzione effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio e' stato promosso. 3. L'efficacia del sequestro e' temporaneamente sospesa con decreto del giudice designato dal momento del deposito dei documenti di cui al comma 2. 4. Nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza, torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro.
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| Art. 82
(Ritenuta cautelare) 1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, in virtu' di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per responsabilita' erariale, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo. 2. Avverso il provvedimento di ritenuta e' ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.
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| Art. 83
(Chiamata in giudizio su ordine del giudice) 1. E' vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice. 2. Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza. 3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell' atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non puo' comunque procedere nei confronti di soggetto gia' destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell'attivita' istruttoria precedente l'adozione dell'invito a dedurre, sia stata valutata l'infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni. 4. Nei casi di cui all'ultimo periodo del comma 3, il pubblico ministero non puo' comunque disporre la citazione a giudizio, se non previa notifica dell'invito a dedurre di cui all'articolo 67.
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| Art. 84
(Riunione delle cause) 1. Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, il presidente, anche d'ufficio, con decreto ne puo' ordinare la trattazione nella medesima udienza. 2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.
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| Art. 85
(Intervento di terzi in giudizio) 1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero puo' intervenire in causa , quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.
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| Art. 86
(Citazione) 1. Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi dell'articolo 68, deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente l'atto di citazione in giudizio entro i termini di cui all'articolo 67, commi 5 e 6. 2. L'atto di citazione contiene: a) l'indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la domanda e' proposta; b) le generalita', il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se convenuto e' una persona giuridica, la denominazione, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; c) l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione; d) l'individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale; e) l'esposizione dei fatti, della qualita' nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; f) l'indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione; g) l'invito al convenuto a comparire all'udienza che verra' fissata dal presidente della sezione e a costituirsi nel termine da quest'ultimo indicato, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 90; h) l'istanza al presidente della sezione di fissare la data della prima udienza; i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero. 3. La citazione e' nulla se e' omessa o risulta assolutamente incerta l'identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero. 4. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullita' della citazione ai sensi del comma 3, dispone d'ufficio la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento dell'originario deposito, che determina la pendenza del processo. 5. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue. 6. La citazione e' altresi' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e). 7. Il giudice, rilevata la nullita' ai sensi del comma 6, fissa al pubblico ministero un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si e' costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione. 8. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa nuova udienza e si applica l'articolo 90, commi 2 e 3. 9. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4. 10. Il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'articolo 88, comma 3, rilevato d'ufficio dal giudice se il convenuto non si costituisce in giudizio, ovvero eccepito dal convenuto con la comparsa di costituzione, comporta la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
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| Art. 87
(Rapporti tra invito a dedurre e citazione) 1. La citazione e' altresi' nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.
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| Art. 88
(Fissazione dell'udienza) 1. Il presidente della sezione, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito dell'atto di citazione, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di memorie e documenti, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 90. 2. Con il medesimo decreto, il presidente assegna al pubblico ministero un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione dell'atto di citazione. 3. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della udienza devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero. 4. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore della causa almeno trenta giorni prima dell'udienza di merito. 5. Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, a cura del pubblico ministero, unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio, e' notificato al presunto responsabile nel domicilio eventualmente eletto in fase di istruttoria o, in assenza, alla residenza anagrafica. 6. La notificazione, ove risulti un valido indirizzo di posta elettronica certificata del presunto responsabile, puo' essere effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'articolo 6.
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| Art. 89
(Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione) 1. Il presidente, su motivata istanza di parte e nei casi di urgenza, con decreto puo' abbreviare fino alla meta' i termini previsti per la fissazione di udienza. Sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese. 2. Il decreto di abbreviazione, ove redatto in calce ad autonoma istanza, a cura della parte che lo ha richiesto e' notificato alle altre parti, anche a mezzo PEC. Il termine abbreviato inizia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto. 3. Il convenuto ha diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della stessa legge.
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| Art. 90
(Costituzione del convenuto e comparsa di risposta) 1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'articolo 89, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente comparsa di risposta, con la copia della citazione notificata, la procura e l'elenco dei documenti che offre in comunicazione. 2. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, indicare le proprie generalita' e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi, specificare i documenti che offre in comunicazione e formulare le conclusioni. 3. A pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio tra cui la non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione di cui all'articolo 87.
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| Art. 91
(Udienza pubblica) 1. L'udienza di discussione della causa e' pubblica, a pena di nullita'. 2. Il presidente o il giudice monocratico puo' disporre che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro; puo' avvalersi della collaborazione del pubblico ministero e delle forze di polizia se presenti, per fare o prescrivere quanto occorre affinche' la trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo. 3. All'udienza, verificata d'ufficio la regolarita' del contraddittorio, anche ai sensi dell'articolo 29, dell'articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell'articolo 93, si fissa, se del caso, una nuova udienza. 4. All'udienza, il presidente o il giudice monocratico, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e l'ordine degli interventi orali e di eventuali repliche; dichiara chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente. 5. Si applica l'articolo 101 del codice di procedura civile. 6. Salvo che non sia diversamente previsto, nelle udienze interviene il pubblico ministero, che e' sempre udito nelle sue conclusioni. 7. Dopo la relazione della causa, i rappresentanti delle parti presenti e il pubblico ministero, enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi. 8. Assiste all'udienza il segretario del collegio, che redige il processo verbale, sul medesimo trascrivendo le dichiarazioni espressamente richieste dal pubblico ministero e dalle altre parti. 9. Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal segretario. 10. Del verbale non si da' lettura, salvo espressa e motivata istanza di parte.
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| Art. 92
(Rinvii dell'udienza) 1. L'udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno e, se necessario, e' aggiornata ad una udienza immediatamente successiva. 2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo, ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, puo' rinviarla ad altra data. 3. Il rinvio e' disposto con ordinanza a verbale o con decreto. 4. Se il rinvio e' disposto d'ufficio prima della data di udienza, di esso e' data comunque preventiva comunicazione al pubblico ministero e alle parti, a cura della segreteria della sezione. 5. Il rinvio deliberato a verbale e' considerato noto alle parti presenti e a quelle che dovevano comparire.
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| Art. 93
(Contumacia del convenuto) 1. Se il convenuto non si costituisce, il collegio che rileva, anche d'ufficio, un vizio che importi la nullita' della notificazione della citazione fissa al pubblico ministero, con ordinanza, un termine perentorio per rinnovarla e una nuova udienza. 2. Il pubblico ministero notifica copia autentica dell'atto di citazione unitamente all'ordinanza. 3. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 4. Se l'ordine di rinnovazione non e' eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue. 5. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata ai sensi del comma 1, il collegio ne dichiara la contumacia e ne da' espressamente atto nei provvedimenti successivi e nella sentenza che definisce il giudizio. 6. Le comparse si considerano comunicate al contumace con il deposito in segreteria della sezione e con l'apposizione del visto del segretario sull'originale. 7. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione. 8. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente. 9. La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi, fino all'udienza di discussione, mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti che offre in comunicazione in segreteria o mediante comparizione all'udienza. 10. In ogni caso il contumace che si costituisce puo' disconoscere, a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, le scritture contro di lui prodotte. 11. Il contumace che si costituisce puo' chiedere al collegio di essere ammesso a compiere attivita' che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullita' della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione e' stata impedita da causa a lui non imputabile. 12. Il collegio, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini. 13. I provvedimenti previsti nel comma 12 sono pronunciati con ordinanza.
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| Art. 94
(Mezzi di prova) 1. Fermo restando a carico delle parti l'onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilita' concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, il giudice anche d'ufficio puo' disporre consulenze tecniche, nonche' ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla decisione. 2. Il giudice puo' richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti che siano nella disponibilita' dell'amministrazione stessa, che ritiene necessario acquisire al processo. 3. Il giudice puo' procedere in qualunque stato e grado del processo all'interrogatorio non formale del convenuto, assistito dal difensore se costituito. 4. Il giudice puo' ammettere i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.
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| Art. 95
(Disponibilita' e valutazione della prova) 1. Nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equita' e pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite. 2. Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. 3. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento e puo' desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo. 4. Il giudice, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilita' e del nesso di causalita', considera, ove prodotti in causa, anche i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.
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| Art. 96
(Istruttoria collegiale e giudice delegato) 1. All'udienza di discussione, il collegio provvede sulle richieste istruttorie, disponendo l'immediata assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti; i modi di assunzione sono regolati secondo il codice di procedura civile e le relative disposizioni di attuazione. 2. Se non puo' assumerli nella stessa udienza, il collegio fissa il termine entro il quale essi devono essere assunti e delega per la loro esecuzione uno dei componenti il collegio il quale procede con l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali. 3. In caso di assunzione del mezzo istruttorio fuori dal territorio della regione, il collegio delega il presidente della sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, con facolta' di subdelega ad altro giudice della sezione medesima. 4. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio e' fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta viene fatta nelle forme diplomatiche ai sensi dell'articolo 204 codice di procedura civile ovvero in quelle previste dalle convenzioni internazionali.
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| Art. 97
(Consulenza tecnica d'ufficio) 1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche. 2. Con la medesima ordinanza, il collegio formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al giudice, a tal fine delegato, per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile. 3. L'ordinanza e' comunicata al consulente tecnico e alle parti a cura della segreteria. 4. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 2. 5. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per: a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso; b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che e' presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche; c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici; d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte; e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio da' altresi' conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse. 6. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio e' liquidato, al termine delle operazioni, dal presidente con decreto, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Con la sentenza che definisce il giudizio il collegio regola definitivamente il relativo onere.
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| Art. 98
(Prova per testimoni) 1. La prova testimoniale e' assunta ai sensi del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione. 2. Durante l'escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova.
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| Art. 99
(Termini e modalita' di istruttoria in corso di giudizio) 1. Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa. 2. Su istanza di parte il giudice delegato fissa il giorno, l'ora e il luogo dell'assunzione con ordinanza, che e' comunicata dalla segreteria alle altre parti e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni. 3. Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova. 4. Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice. 5. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante. 6. Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone. 7. Decorso il termine prefisso per l'assunzione ovvero se la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova non si presenta, il giudice dichiara la parte istante decaduta dal diritto di fare assumere la prova, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione. 8. La parte interessata puo' chiedere al giudice, nell'udienza successiva, la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza quando riconosce che la mancata comparizione e' stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte. 9. Il giudice dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui al comma 8, non vi sono altri mezzi da assumere. 10. Eseguita l'istruttoria, ad istanza della parte piu' diligente il presidente fissa la nuova udienza per la discussione della causa con decreto comunicato dalla segreteria alle parti. 11. I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte. 12. L'integrazione e' disposta dal presidente con decreto che e' comunicato a tutte le parti a cura della segreteria della sezione.
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| Art. 100
(Decisione del collegio) 1. Terminata l'udienza di discussione il collegio giudicante, in camera di consiglio, pronuncia la sentenza. 2. La sentenza e' depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale e' stata deliberata.
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| Art. 101
(Deliberazione) 1. La decisione e' deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione. 2. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa. 3. Il collegio, nel deliberare sul merito, decide su tutte le domande proposte e non oltre i limiti di esse e sulle relative eccezioni; non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti. 4. La decisione e' presa a maggioranza dei voti. Il primo a votare e' il relatore, quindi l'altro o gli altri giudici e infine il presidente. 5. Quando su una questione si prospettano piu' soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e cosi' successivamente finche' le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva. 6. Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione e' quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice.
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| Art. 102
(Forma dei provvedimenti del collegio) 1. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio. 2. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque succintamente motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. 3. L'ordinanza se pronunciata in udienza e' inserita nel processo verbale e si intende per conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; se pronunciata fuori dell'udienza, e' comunicata alle parti costituite a cura della segreteria della sezione. 4. Il collegio pronuncia, altresi', ordinanza quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa. 5. L'ordinanza che, decidendo soltanto questioni di competenza, definisce il giudizio e' appellabile. 6. Il collegio pronuncia sentenza: a) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione; b) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito; c) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito; d) quando, decidendo alcune delle questioni di cui alle lettere a), b) e c), non definisce il giudizio e impartisce con separata ordinanza distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa. 7. Le ordinanze del collegio sono immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dalla lettera d) del comma 6, il collegio, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.
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| Art. 103
(Pubblicazione e comunicazione della sentenza) 1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa. 2. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata. 3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne da' notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.
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| Art. 104
(Incidenti formali in udienza) 1. Se una delle parti propone in udienza un formale incidente processuale, questo viene risolto dal collegio con ordinanza. 2. Ove sia stata sospesa l'udienza, l'ordinanza e' letta dal presidente alla riapertura dell'udienza stessa.
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| Art. 105
(Incidente di falso) 1. Chi deduce in giudizio la falsita' di un documento deve provare che sia stata gia' proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente. 2. Qualora il giudizio possa essere deciso indipendentemente dal documento del quale e' dedotta la falsita', il collegio pronuncia sulla controversia principale. 3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso e' depositata presso la segreteria della sezione entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In mancanza, il presidente fissa l'udienza di discussione. 4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso. 5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso e' depositata in copia autentica presso la segreteria della sezione, dalla parte che ha dedotto la falsita'. 6. Se la sentenza non e' depositata nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato, il presidente fissa l'udienza di discussione.
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| Art. 106
(Sospensione del giudizio) 1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a se' o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. 2. La sospensione puo' essere altresi' disposta, su istanza concorde di tutte le parti e ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi. L'ordinanza, in questo caso fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio ed e' comunicata alle parti a cura della segreteria della sezione. 3. Avverso la sospensione disposta ai sensi del comma 1 e' ammesso il regolamento di competenza di cui all'articolo 119.
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| Art. 107
(Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso) 1. Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione. 2. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento. 3. E' fatta salva l'autorizzazione da parte del giudice del compimento di atti urgenti e la proposizione di domande cautelari. 4. La sospensione del giudizio interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione udienza di cui al comma 1.
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| Art. 108
(Interruzione del giudizio) 1. Se prima della costituzione o all'udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo e' interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione. 2. Se alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera nei riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. 3. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo e' interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione. 4. Se la parte e' costituita personalmente, il processo e' interrotto al momento dell'evento. 5. Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' documentato dall'altra parte, o e' notificato ovvero e' certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 93, comma 5. 6. Nell'udienza di discussione, il pubblico ministero se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, ovvero di successori di persona giuridica, puo' chiedere l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo. 7. Se la parte e' costituita a mezzo di procuratore, il processo e' interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione del comma 1. Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa. 8. Se alcuno degli eventi interruttivi si avvera o e' notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di nuova udienza di discussione.
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| Art. 109
(Prosecuzione o riassunzione di processo interrotto) 1. La prosecuzione del giudizio puo' avvenire all'udienza o mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente l'istanza di fissazione d'udienza in prosecuzione. 2. Il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito della comparsa, fissa la data della udienza e contestualmente assegna un termine per la notificazione e per il deposito di memorie e documenti. 3. La comparsa, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificata alle altre parti a cura dell'istante. 4. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dei commi precedenti, l'altra parte puo' riassumere il processo ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 303 del codice di procedura civile. 5. In caso d'interruzione del processo si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 107. 6. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.
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| Art. 110
(Rinunzia agli atti del processo) 1. La rinunzia agli atti del processo puo' essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa. 2. Il pubblico ministero puo', anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo. 3. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme. 4. L'accettazione non e' efficace se contiene riserve o condizioni. 5. Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. 6. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. 7. La declaratoria di estinzione del processo non da' luogo a pronuncia sulle spese.
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| Art. 111
(Estinzione del processo) 1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. 2. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a tre. 3. Il processo si estingue, altresi', se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura. 4. L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza. 5. L'estinzione del processo non estingue l'azione. 6. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza. 7. Dalle prove raccolte il giudice puo' desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 95, comma 3. 8. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
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| Art. 112
(Casi di correzione di errori materiali) 1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo. 2. L'ordinanza di correzione e' notificata alle altre parti a cura del ricorrente. A seguito della notifica la sentenza e' ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette. 3. Nel caso di sentenze che siano state impugnate in appello, la correzione puo' essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice dell'appello.
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| Art. 113
(Procedimento di correzione) 1. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo. 2. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto. 3. Se la correzione e' chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi, insieme con il ricorso e a cura del richiedente, al procuratore costituito delle altre parti oppure alla residenza dichiarata o al domicilio eletto nel caso di parti costituite personalmente, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. 4. Se la correzione di una sentenza e' chiesta dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente. 5. Sull'istanza il giudice, all'esito dell'udienza, provvede con ordinanza, che e' annotata sull'originale del provvedimento.
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| Art. 114
(Deferimento della questione) 1. Le sezioni giurisdizionali d'appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d'ufficio o anche a seguito di istanza formulata dal procuratore generale o da ciascuna delle parti del giudizio d'impugnazione. 2. La sezione, con l'ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni riunite. 3. Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, gia' in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi.
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| Art. 115
(Fissazione dell'udienza) 1. L'udienza e' fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dal deposito dell'atto di deferimento alla segreteria delle sezioni riunite. 2. Almeno venti giorni prima dell'udienza, il decreto e' comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, al procuratore generale e alle parti costituite nella causa in relazione alla quale la questione e' sollevata. 3. L'atto di deferimento del presidente della Corte dei conti e' comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite. 4. L'atto di deferimento del procuratore generale e' notificato a cura di quest'ultimo, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, agli avvocati delle parti costituite. 5. Il procuratore generale e le parti hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza. 6. L'atto di deferimento e' comunicato, altresi', al giudice della causa in relazione alla quale la questione e' sollevata; il giudice sospende il giudizio e trasmette, su richiesta della segreteria delle sezioni riunite, il fascicolo processuale.
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| Art. 116
(Risoluzione della questione e prosecuzione della causa) 1. Le modalita' di svolgimento dell'udienza, della decisione e della deliberazione sono disciplinate dalle disposizioni previste per l'appello, in quanto applicabili. 2. La sentenza che risolve la questione deferita e' depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale e' stata deliberata. 3. La segreteria comunica la sentenza al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite, nonche' al giudice della causa in relazione alla quale la questione e' sollevata il quale, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza delle sezioni riunite, fissa la data dell'udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.
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| Art. 117
(Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso) 1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, gia' enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell'impugnazione.
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| Art. 118
(Conflitto di competenza territoriale) 1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa e' riassunta nei termini fissati dal giudice nell'ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza dinanzi alla sezioni riunite.
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| Art. 119
(Regolamento di competenza in caso di sospensione del processo) 1. Il pubblico ministero e le parti costituite in giudizio, nel quale sia stata disposta ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell'articolo 106, possono proporre alle sezioni riunite istanza di regolamento di competenza. 2. L'istanza si propone con ricorso sottoscritto dal pubblico ministero ovvero dal difensore che assiste la parte o dalla parte se questa e' costituita personalmente. 3. Il giudice del processo sospeso puo' autorizzare il compimento di atti che ritiene urgenti ed adottare misure cautelari.
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| Art. 120
(Procedimento del regolamento di competenza) 1. L'ordinanza che propone d'ufficio il regolamento di competenza territoriale dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni riunite ed e' comunicata alle parti costituite che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria delle sezioni riunite memorie e documenti. 2. Il ricorso per regolamento di competenza concernente l'ordinanza di sospensione del giudizio deve essere notificato, a cura della parte che lo propone, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che ha sospeso il processo. 3. La parte che propone l'istanza, nei venti giorni successivi alla notificazione, che nel caso di pluralita' di parti decorre dall'ultima notificazione, provvede al deposito del ricorso. 4. La segreteria della sezione giurisdizionale davanti alla quale pende il processo sospeso trasmette il relativo fascicolo alla segreteria delle sezioni riunite. 5. Il presidente, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito, fissa la data dell'udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti. 6. Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione e' comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.
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| Art. 121
(Ordinanza di regolamento della competenza) 1. Le sezioni riunite pronunciano il regolamento di competenza con ordinanza. 2. L'ordinanza di regolamento e' pubblicata entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale e' stata deliberata ed e' comunicata alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.
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| Art. 122
(Riassunzione della causa) 1. La causa che ha dato origine a regolamento di competenza e' riassunta, a cura della parte piu' diligente, innanzi al giudice dichiarato territorialmente competente ovvero, nel caso di regolamento che abbia pronunciato su ordinanza di sospensione necessaria, innanzi al giudice del giudizio sospeso, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento. 2. La mancata riassunzione in termini comporta, in ogni caso, l'estinzione del processo.
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| Art. 123
(Ricorso) 1. I giudizi elencati nell'articolo 11, comma 6, promuovibili ad istanza di parte, in unico grado e innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione, sono introdotti mediante ricorso. 2. Il ricorso deve contenere: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto; b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento impugnato e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; c) l'esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso; e) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice; f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura speciale rilasciata dal ricorrente nelle forme previste dal rispettivo ordinamento. 3. I motivi proposti in violazione del comma 2, lettera d), sono inammissibili.
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| Art. 124
(Notificazione del ricorso) 1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale di' controllo e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed e' notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonche': a) nei giudizi sui piani di riequilibrio: 1) alla Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell'interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio; 2) al prefetto territorialmente competente, nel caso in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di competenza delle prefetture; b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale; c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati. 2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finche' l'atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussista interesse all'impugnativa.
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| Art. 125
(Deposito del ricorso) 1. Il ricorso, con la relativa documentazione e con la prova delle avvenute notificazioni, e' depositato nella segreteria delle sezioni riunite entro dieci giorni decorrenti dall'ultima notificazione, a pena di inammissibilita'. 2. E' fatta salva la facolta' della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante. 3. La parte che si avvale della facolta' di cui al comma 2 e' tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si e' perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione e' inammissibile.
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| Art. 126
(Fissazione dell'udienza di trattazione) 1. Il presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni dall'avvenuto deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione, dispone l'acquisizione a cura della segreteria delle sezioni riunite del fascicolo d'ufficio della sezione regionale di controllo e assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto e' comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite. 2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza, comunica all'ente che ha emesso l'atto impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata e richiede alla segreteria della sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo d'ufficio.
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| Art. 127
(Costituzione delle parti) 1. Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di risposta, nonche' fare istanze e produrre documenti entro il termine di cui all'articolo 126, comma 1. 2. Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente nel giudizio, entro lo stesso termine di cui al comma 1 puo' presentare memorie conclusionali; in mancanza, conclude oralmente all'udienza di discussione.
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| Art. 128
(Decisione) 1. Le sezioni riunite, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, decidono in camera di consiglio, al termine dell'udienza di discussione. 2. Ove, ai fini della decisione, si renda necessario un supplemento istruttorio, le sezioni riunite adottano ordinanza e fissano, con la stessa, la parte onerata, il termine per l'espletamento degli incombenti e la data di udienza in prosecuzione. 3. Il dispositivo della sentenza, oppure dell'ordinanza istruttoria, e' letto al termine della camera di consiglio e si considera reso noto alle parti costituite. 4. La sentenza che definisce il giudizio, regola le spese di giustizia e se del caso quelle di difesa sostenute dalle parti ai sensi dell'articolo 31. La sentenza e' pubblicata entro quarantacinque giorni dalla camera di consiglio nella quale e' stata deliberata. 5. La segreteria da' comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza a tutte le parti legittimate al giudizio o comunque intervenute nello stesso.
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| Art. 129
(Rinvio) 1. Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le disposizioni di cui alla Parte VI relativa alle impugnazioni.
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| Art. 130
(Ambito di applicazione e procedimento) 1. In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilita' e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, puo' presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. 2. I soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione. 3. La richiesta di rito abbreviato puo' essere formulata anche per la prima volta in appello, a pena di decadenza contestualmente al gravame principale, incidentale o con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello proposto dal pubblico ministero. 4. La richiesta di rito abbreviato e' comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante. 5. Il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto che viene comunicato a cura della segreteria alle parti costituite. Egualmente procede se il convenuto, nell'atto di parte, prospetta come ingiustificato il dissenso espresso dalla procura competente sulla richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dei commi 1 e 2, e tale prospettazione non appare manifestamente infondata. 6. Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruita' della somma proposta, in ragione della gravita' della condotta tenuta dal convenuto e della entita' del danno. In appello e' comunque escluso l'esercizio del potere riduttivo. 7. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non gia' fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata. 8. Il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese. 9. La sentenza pronunciata in primo grado non e' impugnabile. 10. In caso di non accoglimento della richiesta, ovvero in caso di omesso pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, il giudizio prosegue con il rito ordinario. 11. Quando si procede con rito ordinario a seguito di mancato concorde parere del pubblico ministero e la sentenza che definisce il giudizio condanna ad una somma pari o inferiore a quella proposta ai sensi dei commi 1 e 2, il collegio ne tiene conto nel provvedere sulle spese.
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| Art. 131
(Ambito di applicazione) 1. Nei giudizi di responsabilita' amministrativa e di conto, qualora emergano fatti dannosi di lieve entita' patrimonialmente lesiva, ovvero addebiti d'importo non superiore a 10.000 euro, il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero, puo' determinare con decreto la somma da pagare all'erario. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti il limite di somma di cui al comma 1 e' aggiornato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
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| Art. 132
(Procedimento) 1. Il decreto di cui all'articolo 131, comma 1, stabilisce il termine per l'accettazione della determinazione presidenziale e l'udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata accettazione. 2. Copia del decreto, a cura della segreteria, e' comunicata alle parti, con invito a sottoscriverla, con firma autenticata anche in forma amministrativa, in segno di accettazione e a restituirla entro il termine assegnato che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto. 3. In caso di accettazione, il presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione. Copia in forma esecutiva dell'ordinanza e' trasmessa all'amministrazione interessata a cura del pubblico ministero. 4. Quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilita' della parte, il giudizio viene discusso nel rito ordinario all'udienza fissata. 5. Nei giudizi di responsabilita' amministrativa, nel caso di piu' convenuti e di responsabilita' ripartita, se l'accettazione non e' data da tutti, il giudizio prosegue soltanto nei confronti dei non accettanti. Qualora invece si tratti di responsabilita' solidale, la causa prosegue anche nei confronti degli accettanti. A cura della segreteria questi saranno avvertiti della prosecuzione del giudizio.
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| Art. 133
(Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie) 1. Ferma restando la responsabilita' di cui all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria. 2. Il giudizio e' promosso con ricorso al giudice monocratico, previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale, territorialmente competente. 3. Copia del ricorso e' notificata alla parte a cura del pubblico ministero. 4. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, entro dieci giorni dalla notificazione del medesimo. 5. La parte puo' costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo, contenente la comparsa di risposta, la copia del ricorso notificato, la procura e i documenti che offre in comunicazione, entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso.
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| Art. 134
(Decisione del ricorso) 1. Il giudice decide con decreto motivato, sentite le parti presenti, da emettersi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. 2. Quando accoglie il ricorso, il giudice emette decreto di condanna al pagamento della sanzione. Nella determinazione della sanzione, si ha riguardo alla gravita' della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione, o l'attenuazione, delle conseguenze della violazione. Contestualmente alla determinazione della sanzione, il giudice fissa altresi' una sanzione in misura ridotta, pari al trenta per cento, per il caso di pagamento immediato della stessa, e assegna al responsabile un termine non inferiore a trenta giorni, per procedere al versamento della somma, indicando l'amministrazione destinataria dei proventi. Con il medesimo decreto, il giudice liquida le spese. 3. Avverso il decreto, puo' essere fatta opposizione al collegio, a norma dell'articolo 135. 4. La decisione del giudice monocratico, se non opposta, e quella dal collegio, sono esecutive e hanno forza di titolo esecutivo.
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| Art. 135
(Opposizione) 1. Le parti possono proporre opposizione al collegio, con ricorso da depositarsi nella segreteria della competente sezione giurisdizionale regionale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto. 2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto. 3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di quaranta giorni. 4. Entro dieci giorni dalla emanazione del decreto di fissazione dell'udienza quest'ultimo, unitamente al ricorso in opposizione, deve essere notificato al resistente, a cura dell'opponente. 5. Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni.
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| Art. 136
(Decisione) 1. Il collegio, sentite le parti presenti, e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede ad eventuale ulteriore attivita' istruttoria, e definisce il giudizio con sentenza.
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| Art. 137
(Ambito del giudizio di conto) 1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.
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| Art. 138
(Anagrafe degli agenti contabili) 1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale. 2. Presso la Corte dei conti e' istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione. 3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, e' consentito l'utilizzo delle modalita' stabilite con i decreti di cui all'articolo 6 comma 3. 4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza. 5. All'anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
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| Art. 139
(Presentazione del conto) 1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. 2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente. 3. Le modalita' di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilita' generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.
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| Art. 140
(Deposito del conto) 1. Il conto, munito dell'attestazione di parifica, e' depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante accesso all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili . I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o piu' conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata. 2. Il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente, puo' essere compilato e depositato anche mediante modalita' telematiche. 3. Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio. 4. La segreteria della sezione verifica annualmente, anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l'omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto. 5. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione e' tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto.
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| Art. 141
(Ricorso) 1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di: a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione; b) deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto ; c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio. d) omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o a anche a seguito di comunicazione d'ufficio della segreteria della sezione. 2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, designato previamente dal presidente della sezione. 3. Il ricorso contiene l'individuazione dell'agente contabile, della natura della gestione e il relativo periodo, l'amministrazione interessata, gli elementi in fatto e in diritto su cui si fonda l'obbligo di resa del conto, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine fissato nel decreto di cui al comma 4. 4. Il giudice monocratico decide in camera di consiglio con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di accoglimento, assegna al contabile un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza del decreto, per il deposito del conto. 5. Copia del ricorso e del decreto, a cura del pubblico ministero, e' notificata all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui dipende. 6. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo, non superiore alla meta' degli stipendi, aggi o indennita' al medesimo dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non goda di stipendio, aggio o indennita', non superiore a 1.000 euro. 7. Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto e' acquisito d'ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2.
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| Art. 142
(Opposizione) 1. Avverso il decreto del giudice monocratico si puo' proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine fissato per il deposito del conto. 2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto. 3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti. 4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di quaranta giorni. 5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, al pubblico ministero.
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| Art. 143
(Udienza) 1. All'udienza, il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno ad eventuale ulteriore attivita' istruttoria.
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| Art. 144
(Decisione) 1. Il giudizio per resa di conto e' definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva. 2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione e' comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende e al pubblico ministero.
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| Art. 145
(Istruzione e relazione) 1. Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale e' tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato previamente quale relatore. 2. Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce all'inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorita' cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell'esame dei conti. 3. Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti e notizie che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali, e all'effettuazione di ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in camera di consiglio. 4. La relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarita' della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni.
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| Art. 146
(Decreto di discarico) 1. Qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione nella quale propone il discarico del contabile. 2. Il presidente, ove non dissenta, ordina la trasmissione della relazione al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro il termine perentorio di trenta giorni. 3. Se non e' espresso avviso contrario entro il termine di cui al comma 2, l'approvazione del conto e' data dal presidente, con decreto di discarico. 4. Il decreto puo' essere anche collettivo e riferirsi tanto a conti successivi resi dallo stesso agente, quanto a conti prodotti da piu' contabili della stessa amministrazione o riguardanti gestioni contabili omogenee. 5. Il decreto di discarico, a cura della segreteria della sezione, e' comunicato all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui esso dipende ed al pubblico ministero.
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| Art. 147
(Iscrizione a ruolo d'udienza) 1. Il giudice designato per l'esame del conto deposita la relazione presso la segreteria della sezione. 2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell'articolo 146, entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per il deposito di memorie e documenti e delle conclusioni del pubblico ministero. 3. E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per: a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati; b) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti; c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto; d) i conti complementari, compilati per responsabilita' amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati gia' decisi; e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto. 4. Il decreto di fissazione dell'udienza, a cura della segreteria, e' comunicato all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui dipende, e al pubblico ministero.
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| Art. 148
(Udienza di discussione) 1. All'udienza possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata. Si applica l'articolo 91. 2. L'agente contabile, ove presente in udienza, puo' essere anche ascoltato direttamente dal Collegio per fornire chiarimenti, ma non puo' svolgere difese orali senza il patrocinio di un legale o, nel caso di comparizione dell'amministrazione, di un funzionario appositamente delegato. 3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario, secondo le norme della presente Parte, nonche' adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle ragioni erariali. 4. Durante l'esame giudiziale, il pubblico ministero non puo' disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarita' del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui da' pronta e motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale. 5. Quando con la responsabilita' di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilita' di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilita'. 6. Nel caso sussistano speciali circostanze, si puo' procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.
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| Art. 149
(Decisione) 1. Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio puo' trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinche' prosegua l'istruttoria. 2. Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Ove non si sia provveduto, l'interessato ha facolta' di richiedere i provvedimenti del caso nell'ambito di separato giudizio ad istanza di parte. 3. Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo. 4. In ipotesi di ammanco o di perdita accertata il collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti e alla alienazione della cauzione versata dal contabile o comunque prestata anche da terzi, purche' citati o intervenuti in giudizio. 5. Quando l'alienazione non e' autorizzata con la decisione sul conto il pubblico ministero promuove un giudizio mediante citazione notificata agli interessati. Il giudizio segue le forme dei giudizi ad istanza di parte.
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| Art. 150
(Estinzione) 1. Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza. 2. L'estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, e' dichiarata anche d'ufficio. 3. La segreteria della sezione da' comunicazione dell'estinzione all'amministrazione interessata e al pubblico ministero, anche cumulativa in caso di estinzione di plurimi giudizi. 4. Il conto e la relativa documentazione, se depositati in originale analogico, sono restituiti alla competente amministrazione che ne faccia espressa richiesta. 5. L'estinzione del giudizio non estingue l'azione di responsabilita'.
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| Art. 151
(Giudice competente) 1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica, in funzione di giudice unico. 2. Il difetto della competenza per territorio, come definita dall'articolo 18, comma 1, lettera c), non e' rilevabile d'ufficio ed e' eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
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| Art. 152
(Forma della domanda) 1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: a) l'indicazione del giudice; b) gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto; c) la determinazione dell'oggetto della domanda; d) l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda; e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione; f) la formulazione delle conclusioni; g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
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| Art. 153
(Inammissibilita' del ricorso) 1. I ricorsi sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 152, lettere a), b), c), d), f) e g), quando: a) si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronuncia; b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere; c) si ricorra avverso provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformita' a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, e il ricorso non risulti documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.
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| Art. 154
(Deposito del ricorso) 1. Il ricorso e' depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati. 2. Il ricorso in materia di pensioni di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie puo' essere depositato mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. 3. Effettuato il deposito del ricorso, l'amministrazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio di segreteria, deve depositare i documenti in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato e, nei casi di silenzio dell'amministrazione, indicare i motivi del rifiuto a provvedere. 4. Il presidente procede, al momento del deposito del ricorso e secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.
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| Art. 155
(Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso) 1. Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. 2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 89. 3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione. 4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non intercorrono piu' di sessanta giorni. 5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto. 6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 7. Il termine di cui al comma 6 e' elevato a quaranta giorni e quello di cui al comma 4 e' elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 5 debba effettuarsi all'estero. 8. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullita' della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 9. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il giudice provvede a norma dell'articolo 93. 10. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non e' eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.
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| Art. 156
(Costituzione del convenuto) 1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. 2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale. 3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
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| Art. 157
(Costituzione e difesa personali delle parti) 1. Il ricorso puo' essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il ricorrente non puo' svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale puo' essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati. 2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.
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| Art. 158
(Difesa delle pubbliche amministrazioni) 1. L'amministrazione puo' farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato. 2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile.
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| Art. 159
(Domanda riconvenzionale) 1. Qualora il convenuto proponga domanda in via riconvenzionale, si applica l'articolo 418 del codice di procedura civile.
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| Art. 160
(Intervento) 1. L'intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso e' ammesso in ogni fase della causa. 2. Il giudice, quando ritenga che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina che il giudizio venga integrato con il loro intervento. 3. L'intervento si effettua con comparsa notificata alle parti avverse e depositata in segreteria.
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| Art. 161
(Istanza provvedimenti cautelari) 1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione, puo' chiederne la sospensione. 2. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, che viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno dieci giorni alle parti, le quali possono depositare in segreteria memorie e documenti sino al quinto giorno precedente la data di udienza. 3. Nell'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio all'accoglimento o al rigetto della domanda. 4. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a nuove ragioni di diritto o a fatti sopravvenuti.
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| Art. 162
(Reclamo) 1. Contro l'ordinanza con la quale e' stata concessa o negata la sospensione dell'atto e' ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. 2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria. 3. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. 4. Non e' consentita la rimessione al primo giudice. 5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.
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| Art.163
(Esecuzione dei provvedimenti cautelari) 1. L'esecuzione dell'ordinanza cautelare avviene sotto il controllo del giudice che l'ha emanata, il quale ne determina anche le modalita' di attuazione e, ove sorgano difficolta' o contestazioni, da' con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. 2. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al giudice le opportune disposizioni attuative. Il giudice adito esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui agli articoli 217 e 218.
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| Art. 164
(Udienza di discussione) 1. Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate previa autorizzazione del giudice. 2. Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutata dal giudice ai fini della decisione. 3. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo. 4. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione puo' definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza, anche non definitiva, dando lettura del dispositivo. 5. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia' proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione. 6. Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive. 7. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del comma 5, la controparte puo' dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del comma 6 il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione. 8. L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessita', in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. 9. Nei casi previsti dall'articolo 165, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione. 10. Il terzo chiamato si costituisce non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156. 11. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria. 12. Le udienze di mero rinvio sono vietate.
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| Art. 165
(Poteri istruttori del giudice) 1. Il giudice indica alle parti, in ogni momento, le irregolarita' degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvi gli eventuali diritti quesiti. 2. Il giudice puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Si osserva la disposizione del comma 6 dell'articolo 164. 3. Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone per le quali valga l'incapacita' o il divieto di testimoniare previsti dal codice di procedura civile.
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| Art. 166
(Consulente tecnico) 1. Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o piu' consulenti tecnici ai sensi dell'articolo 97. 2. Il consulente puo' essere autorizzato a riferire verbalmente e in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale.
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| Art. 167
(Pronuncia della sentenza) 1. Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza. 2. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza. 3. Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. 4. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio. 5. La decisione in forma semplificata e' assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, ovvero fissata ai sensi dell'articolo 155, comma 3. 6. La decisione in forma semplificata e' soggetta alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
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| Art. 168
(Deposito della sentenza) 1. La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall'articolo 167, comma 1. La segreteria ne da' immediata comunicazione alle parti.
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| Art. 169
(Esecutorieta' della sentenza) 1. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del pensionato per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 151 sono provvisoriamente esecutive. 2. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. 3. Il giudice di appello puo' disporre, con ordinanza non impugnabile, che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno. La sospensione puo' essere anche parziale. 4. Le sentenze che pronunciano condanna a favore dell'amministrazione sono provvisoriamente esecutive. 5. Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi. 6. Se l'istanza per la sospensione di cui ai commi 3 e 5 e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000 euro. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
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| Art. 170
(Appello in materia pensionistica) 1. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello e' consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermita' o lesioni. 2. Negli appelli e nelle comparse di risposta e' fatta elezione di domicilio nel comune dove ha sede la sezione d'appello adita; in mancanza, si presume eletto domicilio presso la segreteria della sezione d'appello adita. 3. Il giudizio e' disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del presente codice. 4. Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice unico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.
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| Art. 171
(Ricorso nell'interesse della legge) 1. In materia pensionistica il pubblico ministero puo' ricorrere in via principale innanzi alle sezioni giurisdizionali d'appello al fine di tutelare l'interesse oggettivo alla realizzazione dell'ordinamento giuridico, impedire la violazione della legge nell'applicazione di principi di diritto e ottenerne l'interpretazione uniforme.
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| Art. 172
(Tipologie di giudizio) 1. La Corte dei conti giudica: a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali; b) sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali; c) sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all'articolo 211; d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilita' pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.
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| Art. 173
(Forma della domanda) 1. Il ricorso, contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 36, e' depositato, nel termine di legge, nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente, insieme al provvedimento. 2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore del giudizio almeno trenta giorni prima dell'udienza di merito. 3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
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| Art. 174
(Comunicazioni e notificazioni) 1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato all'amministrazione, o all'ente impositore, che ha adottato l'atto impugnato, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. 2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni. 3. Il termine di cui al comma 2 e' elevato a quaranta giorni e quello di cui all'articolo 173, comma 3, e' elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi all'estero. 4. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullita' della notificazione, lo stesso collegio fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 5. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 4, il giudice provvede a norma dell'articolo 93. 6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non e' eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.
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| Art. 175
(Intervento del pubblico ministero) 1. Nei giudizi di cui all'articolo 172, lettera a), il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione trenta giorni prima dell'udienza fissata. 2. Le parti sono avvertite di tale deposito a cura della segreteria mediante comunicazione al domicilio eletto e possono, nella segreteria stessa, prendere visione degli atti depositati e ritirarne copia. 3. Nei giudizi di cui all'articolo 172, lettera b) il pubblico ministero conclude unicamente all'udienza; nei giudizi di cui all'articolo 172, lettera c), quando lo Stato non abbia interesse in tali giudizi, il pubblico ministero conclude solamente all'udienza; in caso diverso, il pubblico ministero formula le sue conclusioni e le deposita in segreteria nei trenta giorni antecedenti all'udienza fissata.
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| Art. 176
(Rinvio) 1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente parte, si applicano le disposizioni previste per il rito ordinario, rispettivamente, nei giudizi di primo grado e di appello.
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| Art. 177
(Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale) 1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, l'opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. 2. S'intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ad appello, ne' a revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), ne' a ricorso per cassazione. 3. Salvi i casi previsti dall'articolo 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) , l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle impugnazioni esclude la proponibilita' di queste ultime. 4. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della decisione non impugnate.
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| Art. 178
(Termini per le impugnazioni e decorrenza) 1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione e' di sessanta giorni. E' anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello. 2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalita' di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l'omissione o il doppio impiego ovvero e' passata in giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera g), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui all'articolo 202, comma 2. 3. L'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altri parti. 4. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, eccetto il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa, o per nullita' degli atti di cui all'articolo 93. 5. Il ricorso per Cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. 6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 108, commi 1 e 7, si applica l'articolo 328 del codice di procedura civile.
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| Art. 179
(Luogo di notificazione dell'impugnazione) 1. Quando nell'atto di notificazione della sentenza oggetto di impugnazione la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio, l'impugnazione e' notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. 2. L'impugnazione puo' essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza. 3. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se e' ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
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| Art. 180
(Deposito dell'atto di impugnazione) 1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo l'atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. 2. E' fatta salva la facolta' della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante. 3. La parte che si avvale della facolta' di cui al comma 2 e' tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si e' perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione e' inammissibile.
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| Art. 181
(Istanza di fissazione dell'udienza) 1. Salvo che l'istanza di fissazione dell'udienza non sia gia' formulata nell'atto di impugnazione, il presidente della sezione, su richiesta della parte piu' diligente, fissa con proprio decreto il giorno dell'udienza e i termini entro cui provvedere alla notificazione del decreto e al deposito di documenti e memorie difensive.
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| Art. 182
(Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza) 1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza deve notificarlo all'altra parte entro il termine stabilito. 2. La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall'articolo 179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in appello. 3. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullita' della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla. 4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 5. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 3 , il giudice provvede a norma dell'articolo 88. 6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza non e' eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.
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| Art. 183
(Pluralita' di parti nel giudizio d'impugnazione) 1. Se la sentenza pronunciata tra piu' parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non e' stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui l'integrazione deve essere eseguita, nonche' la successiva udienza di discussione. 2. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice. 3. Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili e' stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non e' preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e' necessario, l'udienza di discussione. 4. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non sono decorsi i termini previsti nell'articolo 178. 5. Il giudice, se riconosce che l'impugnazione e' inammissibile o improcedibile, puo' non ordinare la notificazione, quando l'impugnazione di altre parti e' preclusa o esclusa.
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| Art. 184
(Impugnazioni avverso la medesima sentenza) 1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo. 2. In caso di mancata riunione di piu' impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilita' delle altre. 3. Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli 182 e 183 debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo. 4. L'impugnazione incidentale puo' essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione. 5. Le parti contro le quali e' stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 183 comma 1, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse e' decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. 6. Con l'impugnazione tardiva possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale e' dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia. 7. L'impugnazione incidentale tardiva e' proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si e' perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione incidentale che fa sorgere l'interesse all'impugnazione ed e' depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, nel termine di cui all'articolo 180, comma 1.
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| Art. 185
(Intervento) 1. Nel giudizio di impugnazione e' ammesso l'intervento di coloro che potrebbero fare opposizione ai sensi dell'articolo 200.
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| Art. 186
(Effetti della riforma o dell'annullamento della decisione) 1. La riforma o l'annullamento parziale della decisione ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o annullata. 2. La riforma o l'annullamento della decisione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o annullata.
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| Art. 187
(Sospensione del procedimento d'impugnazione) 1. Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in un diverso processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata.
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| Art. 188
(Effetti dell'estinzione del procedimento d'impugnazione) 1. L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g) fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto e ferma la disciplina dei limiti della trasmissibilita' agli eredi del debito risarcitorio.
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| Art. 189
(Legittimazione a proporre l'appello ) 1. L'appello e' proponibile dalle parti fra le quali e' stata pronunciata la sentenza di primo grado e, relativamente all'impugnazione del pubblico ministero, dal procuratore regionale competente o dal procuratore generale.
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| Art. 190
(Forma e contenuto dell'appello) 1. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato. 2. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilita', la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione: a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 3. L'atto di appello deve contenere l'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 181; esso va sottoscritto, a pena di inammissibilita', da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione. 4. La proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto dall'articolo 169 per i giudizi pensionistici. 5. Il giudice d'appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, puo' disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. 6. L'istanza si propone con ricorso al presidente della sezione, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate, a cura dell'istante, all'altra parte.
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| Art. 191
(Costituzione in appello) 1. La costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini previsti per i procedimenti in primo grado.
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| Art. 192
(Riserva facoltativa di appello) 1. Contro le sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d), l'appello puo' essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare. 2. Quando sia stata fatta la riserva di cui al comma 1, l'appello e' proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio. 3. La riserva non puo' piu' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello. 4. Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d), il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione.
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| Art. 193
(Nuove domande ed eccezioni) 1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, ne' nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d'ufficio. 2. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.
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| Art. 194
(Nuovi documenti e nuove prove) 1. Nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
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| Art. 195
(Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte) 1. Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
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| Art. 196
(Improcedibilita' dell'appello) 1. Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benche' si sia anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria da' comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
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| Art. 197
(Trattazione e decisione) 1. Per la trattazione e la decisione del giudizio in appello si osservano le norme di cui al Titolo III della Parte II in quanto applicabili. 2. Il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma dell'articolo 99.
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| Art. 198 (Non riproponibilita' di appello dichiarato improcedibile o inammissibile) 1. L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' decorso il termine fissato dalla legge.
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| Art. 199
(Rinvio al primo giudice) 1. Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado: a) quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice; b) quando dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte ovvero dichiara la nullita' della sentenza di primo grado per mancanza di sottoscrizione del giudice; c) quando riforma una sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo per inattivita' delle parti. 2. In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio, il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello. In caso di accoglimento del gravame proposto, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello. 3. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. 4. Se il giudice d'appello dichiara la nullita' di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 50.
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| Art. 200
(Casi di opposizione) 1. Un terzo puo' fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti. 2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando la stessa e' l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
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| Art. 201
(Forma della domanda e procedimento) 1. L'opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 2. Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso dell'articolo 200, comma 2, l'indicazione del giorno in cui il terzo e' venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova. 3. Il ricorso deve essere depositato, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2, nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata. 4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine non inferiore a trenta giorni per la notificazione. 5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale. 6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, si costituiscono mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni. 7. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il giudice dell'opposizione puo' disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. 8. Per il procedimento si applica il comma 6 dell'articolo 190. 9. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, puo' condannare l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria equitativamente determinata.
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| Art. 202
(Casi di revocazione) 1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando: a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; b) la sentenza e' effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato; c) si e' giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo; f) la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ; l'errore di fatto ricorre quando la decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitui' un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; g) la sentenza e' contraria ad altra precedente avente tra le parti autorita' di cosa giudicata purche' la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione. 2. Il pubblico ministero puo', altresi', impugnare per revocazione la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero, quando la sentenza e' l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge. 3. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), purche' la scoperta del dolo o della falsita', o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. 4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del termine per l'appello, il medesimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell'avvenimento.
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| Art. 203
(Proposizione e termini per la domanda) 1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilita' e deve essere depositato nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda. 3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all'articolo 178, decorrenti dall'irrevocabilita' nei casi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e, negli altri casi, dalla scoperta del dolo, della falsita', della collusione o dal rinvenimento dei documenti. 4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione. 5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale. 6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, devono costituirsi mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le rispettive conclusioni.
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| Art. 204
(Procedimento) 1. La decisione sulla domanda di revocazione e' pronunciata dal giudice adito che, in caso di composizione collegiale, puo' essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata. 2. Si osservano, per il resto, le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito in revocazione, in quanto non espressamente derogate da quelle del presente Capo.
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| Art. 205
(Sospensione dell'esecuzione di sentenza impugnata per revocazione) 1. Il ricorso per revocazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il collegio puo' disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. 2. Per il procedimento si applica l'articolo 190, comma 6.
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| Art. 206
(Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione) 1. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il collegio decide il merito della causa e dispone la restituzione di quanto sia stato eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata. 2. Non puo' essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione. 3. Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
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| Art. 207
(Motivi di ricorso) 1. Le decisioni della Corte dei conti in grado d'appello o in unico grado, e quelle di cui all'articolo 144, possono essere impugnate innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 362 del codice di procedura civile e 111, ottavo comma, della Costituzione, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
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| Art. 208
(Sospensione della sentenza impugnata) 1. La proposizione del ricorso per cassazione non sospende l'esecutivita' della sentenza impugnata, salvo quanto disposto dell'articolo 209.
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| Art. 209
(Rapporti tra revocazione e ricorso per cassazione) 1. Quando avverso una decisione definitiva della Corte dei conti, emessa in unico grado o in appello, sia stato proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'articolo 327 del codice di procedura civile, la parte che ha proposto domanda di revocazione puo' fare istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 205 dimostrando di avere gia' depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.
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| Art. 210
(Riassunzione) 1. Quando la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione della Corte dei conti, ciascuna delle parti puo' riassumere la causa non oltre tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di cassazione effettuata, ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile, ovvero, per il pubblico ministero, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. 2. Il giudice si uniforma a quanto statuito dalla Corte di cassazione sulla giurisdizione. 3. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio, l'intero processo si estingue; la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.
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| Art. 211
(Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale) 1. Qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull'interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti, l'amministrazione o l'ente interessato possono promuovere il giudizio d'interpretazione del titolo giudiziale. 2. L'atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisone. Il procedimento e' regolato dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ad istanza di parte.
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| Art. 212
(Titolo esecutivo) 1. Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 134, comma 4, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, sono muniti della formula esecutiva. 2. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del dirigente della segreteria della sezione giurisdizionale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti". 3. Non puo' spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in forma esecutiva a favore dell'ufficio del pubblico ministero. 4. Nel caso di pluralita' di amministrazioni interessate all'esecuzione o di esecuzione nei confronti di piu' parti, le ulteriori copie, su motivata istanza del pubblico ministero, sono chieste al presidente della sezione che ha pronunciato la decisione da eseguire, che provvede con decreto. 5. Il dirigente della segreteria della sezione che contravviene alle disposizioni del presente articolo e' condannato a una pena pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, con decreto del presidente della sezione.
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| Art. 213
(Potere di iniziativa e attivita' del pubblico ministero) 1. Il pubblico ministero territorialmente competente, ottenuta copia della sentenza munita della formula esecutiva, la comunica all'amministrazione o all'ente titolare del credito erariale. 2. Nel caso in cui il credito di cui alla sentenza di condanna sia assistito da misura cautelare di sequestro, dalla data di ricezione della comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 decorre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per procedere ad esecuzione su beni sequestrati. 3. L'amministrazione o l'ente notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione. 4. Il pubblico ministero esercita i poteri di cui agli articoli 214, 215 e 216.
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| Art. 214
(Attivita' esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato) 1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente. 2. Il titolare dell'ufficio designato comunica tempestivamente al procuratore regionale territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento. 3. L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le modalita' di cui al comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta piu' proficua in ragione dell'entita' del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante. 4. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilita' per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero. 5. La riscossione del credito erariale e' effettuata: a) mediante recupero in via amministrativa; b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile; c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali. 6. Il pubblico ministero, titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle attivita' volte al recupero del credito erariale, puo' indirizzare all'amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale. 7. Le amministrazioni statali o ad esse equiparate, per l'esecuzione delle sentenze di condanna, si avvalgono, in luogo dell'attivita' di indirizzo prevista dal comma 6, della consulenza e, per le esecuzioni dinanzi al giudice ordinario, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e delle altre leggi speciali in materia. 8. Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali e' in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono allegati i documenti giustificativi dell'attivita' svolta.
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| Art. 215
(Recupero del credito erariale in via amministrativa) 1. Il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna e' effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati. 2. Il recupero e' effettuato su tempestiva richiesta dell'ufficio che ha in carico il credito, alla quale l'ufficio o l'ente erogatore da' esecuzione immediata. 3. Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero, l'ufficio che ha in carico il credito erariale puo' chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei conti, nonche' alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile. 4. Il debitore puo' chiedere di procedere al versamento diretto in Tesoreria delle somme da lui dovute, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio indicata dall'ufficio di cui all'articolo 214, comma 1. 5. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione e' determinato dall'ufficio designato di cui all'articolo 214, comma 1, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed e' sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente. 6. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
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| Art. 216
(Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario) 1. Nel caso in cui l'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale proceda al recupero mediante l'esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del codice di procedura civile, il pubblico ministero contabile, svolti, se necessario, accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di solvibilita' del debitore e la proficuita' dell'esecuzione, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 214, comma 6, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 214, comma 7, a richiesta dell'amministrazione o ente esecutante puo' fornire istruzioni finalizzate al tempestivo e regolare svolgimento delle attivita' esperibili innanzi al giudice dell'esecuzione. 2. L'amministrazione o ente che esercita l'azione tiene informato il pubblico ministero dell'andamento della procedura esecutiva, sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo. 3. Il credito erariale e' assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.
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| Art. 217
(Giudice dell'ottemperanza) 1. Il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui e' chiesta l'ottemperanza. 2. Il giudice unico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d'appello, nonche' per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado. 3. Negli altri casi, per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali d'appello provvedono queste ultime.
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| Art. 218
(Procedimento) 1. L'azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta. 2. Unitamente al ricorso e' depositata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato. 3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata. 4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalita'; b) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato, determina le modalita' esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; c) nomina, ove occorra, un commissario ad acta; d) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. 5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza, il giudice provvede con ordinanza. 6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 7. Il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalita' di ottemperanza, anche su richiesta del commissario. 8. I provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza sono impugnabili secondo quanto previsto dalla Parte VI del presente codice.
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| Art. 219
(Norma finanziaria) 1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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