Gazzetta n. 210 del 8 settembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 1 settembre 2016
Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati.


IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 «Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;
Visto l'art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo nella parte in cui dispone che, nell'applicazione delle misure di accoglienza previste per i minori stranieri non accompagnati, assume carattere di priorita' il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore eta', con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;
Visto l'art. 19 del citato decreto legislativo nella parte in cui dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissate le modalita' di accoglienza, gli standard strutturali in coerenza con la normativa regionale ed i servizi da erogare nelle strutture governative di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 «Diritto del minore ad una famiglia» e successive modifiche;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 - Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 «e, in particolare, le disposizioni contenute nel Capo II;
Visto l'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2015);
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112 «Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza»;
Vista l'Intesa sancita nella seduta del 10 luglio 2014 della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 20 agosto 1997, n. 281, sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati;
Ritenuto di dover fissare le modalita' di accoglienza, gli standard strutturali ed i servizi da erogare nelle strutture governative di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati;
Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 recante «Determinazione - Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociale»;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa, per le strutture governative di prima accoglienza di cui all'art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015, le modalita' di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore eta', nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18 del medesimo decreto legislativo.


 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per minore straniero non accompagnato: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide di eta' inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
b) centro o struttura governativa di prima accoglienza: struttura destinata, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, all'ospitalita' di minori stranieri non accompagnati, istituita ai sensi dell'art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015;
c) sede del centro o della struttura governativa: luogo autorizzato o accreditato, destinato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in cui e' articolato il centro o la struttura governativa;
d) decreto legislativo: il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 «Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale».


 
Art. 3
Requisiti strutturali dei centri

1. I centri, autorizzati ai sensi della normativa nazionale e regionale, sono ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l'accesso ai servizi e alla vita sociale del territorio.
2. Ogni centro assicura la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
3. Ogni centro, nel rispetto della normativa regionale, garantisce l'ospitalita' di 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinate in via esclusiva. Ciascuna sede puo' accogliere fino ad un massimo di 30 minori.
4. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno tramite procedura ad evidenza pubblica, in accordo con gli enti locali nei cui territori sono situate le sedi di ciascuna struttura.


 
Art. 4
Servizi

1. Nel centro sono assicurati in modo omogeneo, in tutte le sedi in cui e' articolato, i servizi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo tra cui, in particolare:
a) gestione amministrativa concernente la registrazione degli ospiti, al momento dell'ingresso e dell'uscita definitiva dal centro, nonche' la registrazione delle uscite giornaliere del minore straniero non accompagnato dal centro. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e regionali, l'ingresso del minore straniero non accompagnato nel centro e' immediatamente registrato e comunicato all'amministrazione dell'interno;
b) mensa, che tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche, e la fornitura dei beni necessari per la cura della persona e la permanenza nel centro;
c) mediazione linguistica e culturale, che consenta anche l'esercizio del diritto all'ascolto;
d) orientamento all'apprendimento della lingua italiana;
e) organizzazione del tempo libero, adeguato alle esigenze della minore eta', comprese quelle ricreative, con la previsione di spazi dedicati;
f) supporto alle autorita' competenti al fine del completamento delle procedure volte alla identificazione e all'accertamento dell'eta' del minore straniero non accompagnato;
g) supporto alle autorita' competenti nelle procedure di affidamento e di nomina dei tutori;
h) informazione sui servizi di cui il minore straniero non accompagnato puo' avvalersi e sulle regole di convivenza fissate nel regolamento;
i) informazione, orientamento e idoneo supporto legale al minore straniero non accompagnato in materia di tutela dei minori, immigrazione ed asilo, anche al fine dell'eventuale individuazione dei familiari;
j) interventi di prima assistenza sanitaria, per l'accertamento delle condizioni di salute fisica e psichica e un colloquio con uno psicologo dell'eta' evolutiva, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale anche al fine di valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta nonche' delle esigenze particolari di cui all'art. 17 del decreto legislativo;
k) la tenuta di una scheda individuale nella quale sono riportate le informazioni sulle prestazioni erogate.
2. Gli inserimenti e le dimissioni dal centro verso le strutture di seconda accoglienza sono disposti dal Ministero dell'interno, anche sentito il Servizio centrale SPRAR.
3. In caso di temporanea indisponibilita' dei centri governativi e nei progetti della rete SPRAR, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento previsto dall'art. 16 del decreto legislativo.


 
Art. 5
Regolamento del centro

1. Il centro e' dotato di un regolamento che, tenuto conto delle singole specificita' strutturali e territoriali, fissa le modalita' di erogazione dei servizi di accoglienza di cui all'art. 4 in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore eta' e al benessere e allo sviluppo del minore straniero non accompagnato.
2. In particolare, sono disciplinate:
a) le uscite giornaliere;
b) le modalita' di compilazione della scheda individuale;
c) la programmazione delle attivita' destinate agli ospiti;
d) le modalita' dell'orientamento all'apprendimento della lingua italiana;
e) la turnazione di ciascuna figura professionale, nonche' gli adempimenti necessari a garantire la continuita' e la regolarita' dei servizi, anche tramite periodici incontri del gruppo multidisciplinare degli operatori;
f) l'erogazione dei pasti.


 
Art. 6
Direttore e personale addetto al centro

1. All'esito delle procedure pubbliche per l'attivazione del centro, la gestione dello stesso e' affidata dall'aggiudicatario ad un direttore che predispone e regola i servizi erogati ed e' responsabile della gestione degli stessi, fermi restando gli obblighi per ciascun operatore derivanti dalla vigente normativa in tema di minori non accompagnati.
2. Al direttore del centro sono attribuiti i compiti di seguito indicati:
a) designazione dei responsabili delle singole sedi in cui il centro e' articolato, supervisione e coordinamento delle relative attivita';
b) elaborazione del regolamento di cui all'art. 5 e dei suoi aggiornamenti, vigilanza sull'osservanza dello stesso da parte degli operatori e degli ospiti del centro;
c) comunicazione mensile al Ministero dell'interno in ordine alle attivita' svolte e informazione tempestiva, al medesimo Ministero, sulle criticita' emergenti;
d) raccordo periodico con i servizi sociali del comune dove e' ubicata la sede del centro governativo;
e) raccordo con le autorita' competenti per garantire, nel superiore interesse del minore, la tempestiva attuazione dei trasferimenti disposti ai sensi dell'art. 4, comma 2.
3. Il direttore e gli operatori del centro sono dotati di competenza professionale in relazione alle funzioni da svolgere ed esperienza nel settore dell'accoglienza dei minori.
4. Nello svolgimento dei propri compiti e nei rapporti con gli ospiti, i gruppi multidisciplinari degli operatori tengono conto dell'eta', del grado di autonomia e della maturita' dei minori stranieri non accompagnati accolti.
5. Tutto il personale che opera presso il centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli ospiti anche dopo che gli stessi hanno lasciato il centro.


 
Art. 7
Accesso ai centri governativi

1. L'accesso ai centri avviene nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18 del decreto legislativo.
2. Accedono ai centri i membri del Parlamento nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato istituzionale, nonche' l'UNHCR, l'IOM, l'EASO e l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Sindaco o un soggetto da questi delegato in ragione dell'incarico istituzionale da questi rivestito nell'ente locale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
3. Possono, altresi', essere autorizzati ad accedere ai centri dalla prefettura competente per territorio, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni a tutela dei minori:
a) presidenti di provincia, presidenti di giunta o di consiglio regionale e soggetti che, in ragione dell'incarico isituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale nella cui circoscrizione e' collocata l'sede, ne abbiano motivato interesse;
b) enti di tutela dei minori con esperienza consolidata;
c) rappresentanti degli organi d'informazione;
d) altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.


 
Art. 8
Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 
Art. 9
Disposizione transitoria e finale

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, il bando di gara individua modalita' di attestazione dei requisiti strutturali di cui all'art. 3 comma 3 tali da consentire l'adeguamento delle strutture di accoglienza gia' autorizzate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di minori.
Roma, 1° settembre 2016

Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan


 
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