Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Vallagarina».



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010:
esaminata la documentata domanda presentata dall'Associazione temporanea di scopo senza finalita' di lucro «Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Vallagarina», nel rispetto della procedura di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Veneto;
e' stata tenuta in data 30 agosto 2016 la riunione di pubblico accertamento, presso i locali della Fiera di Verona, viale del Lavoro, 8 - Verona, con la partecipazione di enti territoriali, organizzazioni di categoria vitivinicole, produttori ed operatori economici interessati;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato mazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 2 settembre 2016, nell'ambito della quale il citato comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Vallagarina»;
provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Vallagarina».
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.


 

Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI «VALLAGARINA»

Il disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini «Vallagarina», cosi' come approvato con decreto ministeriale 21 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1995) e da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014 (pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP), e' modificato come segue:
1) all'art. 2, comma 3, primo trattino, la frase «ad esclusione del vitigno Marzemino» e' sostituita con la frase «ad esclusione dei vitigni Marzemino e Pinot grigio.»;
2) all'art. 2, comma 3, secondo trattino, e' cancellata la tipologia di prodotto riferita alla specificazione di vitigno «Pinot grigio»;
3) all'art. 7, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma:
«E' vietato riportare nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica "Vallagarina" il riferimento alla varieta' Pinot grigio.».


 
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