Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 settembre 2016
Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, al comma 1, l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;
Visto il comma 8 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che determina l'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e autorizza la spesa necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4;
Visto l'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge stabilita' 2015) che incrementa l'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e autorizza la spesa necessaria a far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 4;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che prevede al comma 1, che i contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
Visto il comma 2, del medesimo art. 8 che prevede che il decreto di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 sia integrato al fine di stabilire i requisiti, le condizioni di accesso e le modalita' di erogazione dei predetti contributi, nonche' la misura massima degli stessi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016 che, in ottemperanza al predetto comma 2 dell'art. 8, detta la disciplina di attuazione della misura, stabilendo le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni;
Visto l'art. 8, comma 3 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 che prevede che, nel caso in cui le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la stessa e' disposta in misura parziale fino a concorrenza delle residue disponibilita', ed e' utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilita' cui la prenotazione parziale si riferisce;
Vista la circolare n. 26673 del 23 marzo 2016, del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, recante termini e modalita' di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'art. 6 del predetto decreto interministeriale 25 gennaio 2016, che al punto 11 disciplina le modalita' di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande;
Visto, in particolare, l'art. 13, comma 1, del predetto decreto interministeriale 25 gennaio 2016, che prevede che le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, hanno accesso alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 69/2013 e all'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto, altresi', il punto 11.1 della circolare n. 26673 del 23 marzo 2016, che prevede che l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande sono comunicate mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Considerato che il fabbisogno finanziario relativo alla richiesta di prenotazione di contributo presentata alle ore 14:59:20 del 2 settembre 2016 da ICCREA BANCAIMPRESA SPA, identificata con il codice 16NS090214485894, eccede l'ammontare delle risorse finanziarie residue disponibili;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e' disposta, a partire dal 3 settembre 2016, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni. Le domande delle imprese presentate a partire dalla predetta data di chiusura dello sportello sono considerate irricevibili.
2. Qualora, entro i sessanta giorni successivi alla data di chiusura dello sportello di cui al comma 1, si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto interministeriale, 25 gennaio 2016, dalla riduzione degli importi di finanziamento deliberati dalle banche o intermediari finanziari rispetto all'importo delle risorse prenotate in sede di richiesta di verifica di disponibilita', ovvero da eventuali rinunce al contributo da parte delle imprese beneficiarie, dette risorse possono essere utilizzate esclusivamente per incrementare l'importo della prenotazione disposta in misura parziale e, successivamente, rispettando l'ordine di presentazione delle richieste all'interno della medesima trasmissione mensile, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura.
3. Le richieste di prenotazione del contributo pervenute nel mese di chiusura dello sportello e non soddisfatte con le risorse di cui al comma 2, acquisiscono priorita' di prenotazione rispetto alla eventuale riapertura dello sportello.
4. In caso di riapertura dello sportello, fermo restando quanto previsto al comma 3, le domande delle imprese presentate alle banche o intermediari in data antecedente alla data di cui al comma 1 e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al Ministero dello sviluppo economico, sono inserite dalle stesse in una specifica richiesta di prenotazione, mantenendo i diritti e le condizioni derivanti dalla data di presentazione originaria.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 settembre 2016

Il direttore generale: Sappino


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone