Gazzetta n. 214 del 13 settembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 1 agosto 2016, n. 180
Regolamento recante modifiche al decreto 18 settembre 2008, n. 163, concernente la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare l'articolo 5, disciplinante l'assunzione, mediante concorso pubblico, dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante le modalita' di svolgimento del concorso pubblico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
Ravvisata la necessita' di apportare alcuni correttivi a tale decreto con particolare riguardo alla prova preselettiva e alle prove di esame della procedura concorsuale;
Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 21 aprile 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 19 maggio 2016;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale
18 settembre 2008, n. 163

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente:
«2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, indicate nel bando di concorso e di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento. Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati e ordinati secondo le due tipologie di cui al primo periodo.».
2. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale). - 1. Le prove di esame sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.
2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli e' fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione:
a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 50 punti;
b) colloquio: 35 punti;
c) titoli: 15 punti.
3. Per ciascuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale e per il colloquio, di cui al comma 2, lettere a) e b), il candidato riceve dalla Commissione un voto compreso tra 1 e 10. All'esito di ciascuna delle suddette prove al candidato e' attribuito un punteggio corrispondente al prodotto tra il decimo del voto conseguito nella singola prova o modulo e il punteggio massimo previsto per la singola prova o modulo, secondo la formula di calcolo di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
4. La prova motorio-attitudinale e' diretta ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi, e si articola in quattro moduli finalizzati ad accertare la capacita' pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' di vigile del fuoco. La tipologia e le modalita' di svolgimento dei moduli sono indicate nel bando di concorso.
5. I candidati si presentano alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.
6. La prova motorio-attitudinale si intende superata, con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene una votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro moduli di almeno 7/10. Al superamento della prova motorio-attitudinale per ogni singolo modulo la commissione esaminatrice di cui all'articolo 4 attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula di cui al comma 3, per un massimo di 12,5.
7. Il colloquio verte sulle seguenti materie:
a) organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (elementi);
b) discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base relativi all'attivita' del vigile del fuoco;
c) elementi di informatica di base e conoscenze di base di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso.
8. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 7/10. Al superamento del colloquio la commissione esaminatrice di cui all'articolo 4 attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula di cui al comma 3, per un massimo di 35.
9. I candidati che hanno superato entrambe le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli.
10. I titoli valutabili sono indicati negli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. Sono, altresi', valutabili i titoli professionali e di studio corrispondenti a quelli di cui all'allegato C, conseguiti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano, rispettivamente, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Per la corrispondenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale si tiene conto del decreto Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1997.
11. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, determinata sommando le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria, l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
3. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per le prove di lingua straniera e di informatica il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue straniere previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica.»;
b) al comma 6, dopo le parole: «con successivo provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «con le stesse modalita' di cui al comma 1».
4. L'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dagli allegati A, B e C di cui all'allegato 1 al presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° agosto 2016

Il Ministro: Alfano Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 1721


NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 e' il seguente:
«Art. 5 (Nomina a vigile del fuoco). - 1. L'assunzione
dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso,
con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso
medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Ferme restando le riserve previste dall'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei
concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'art. 13,
comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in
favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata al venti
per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n.
512 del 1996 opera in favore del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di
indizione del bando di concorso, sia iscritto negli
appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non
meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai
sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli
altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
al corso di formazione sono nominati allievi vigili del
fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti
giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili
del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili,
e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile,
il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,
qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita'
istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
comma 3.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale
preselezione per la partecipazione al concorso di cui al
comma l, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
la composizione della commissione esaminatrice e le
modalita' di formazione della graduatoria finale.».
- Il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre
2008, n. 163 (Regolamento recante la disciplina del
concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei Vigili del fuoco. Art. 5, comma 7, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168.

Note all'art. 1:
- L'art. 2 del citato decreto del Ministro dell'interno
18 settembre 2008, n. 163, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 2 (Prova preselettiva). - 1. L'ammissione dei
candidati alle prove d'esame puo' essere subordinata allo
svolgimento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di
quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo
di studio richiesto per l'accesso al concorso, indicate nel
bando di concorso e di quesiti di tipo logico-deduttivo e
analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di
ragionamento. Nell'ambito della prova preselettiva, i
quesiti sono raggruppati e ordinati secondo le due
tipologie di cui al primo periodo.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione
della preselezione si applicano le disposizioni di cui
all'art. 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati viene effettuata
attraverso procedimenti automatizzati.
5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di
esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova
preselettiva, e' stabilito nel bando di concorso. Sono
ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano
riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata
con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile; l'elenco dei
candidati ammessi a sostenere le prove di esame e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi) e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1994, n. 185.
- L'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 18
settembre 2008, n. 163, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 4 (Commissione esaminatrice). - 1. La Commissione
esaminatrice del concorso, che sovrintende anche alle
operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'art.
2 del presente decreto, e' nominata con decreto del Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
2. La Commissione e' presieduta da un dirigente di
qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta da un
numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle
prove di esame, non inferiore a tre, in servizio nel
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile ed appartenenti alla carriera
direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera
prefettizia. Ove, per esigenze di servizio, non sia
disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487.
3. Per le prove di lingua straniera e di informatica il
giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione,
ove occorra, di un esperto delle lingue straniere previste
nel bando di concorso e di un esperto di informatica.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono
svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei
sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica
equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
5. In relazione al numero dei candidati, la
Commissione, fermo restando un unico presidente, puo'
essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello della Commissione
originaria.
6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del
presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della
Commissione, i relativi supplenti sono nominati con il
decreto di nomina della Commissione o con successivo
provvedimento con le stesse modalita' di cui al comma 1.».

 
Allegato 1 (articolo 1, comma 4)

Allegato A (articolo 3, comma 3, DM 163/2008)
FORMULA:

Vsp P = ----- x Pmax sp
10
dove: • P = Punteggio conseguito dal candidato all'esito della singola prova o modulo; • Vsp = Voto conseguito dal candidato all'esito della singola prova o modulo (espresso dalla commissione esaminatrice con un voto compreso tra 1 e 10); • Pmax sp = Punteggio massimo previsto per la singola prova o modulo;

Allegato B (articolo 3, comma 10, DM 163/2008)

TITOLI DI STUDIO


===================================================================== | Gruppi | Descrizione | Durata | Titoli |Punti | +=========+================+========+========================+======+ | | | |Attestato di qualifica | | | | | |professionale | | | | | |SETTORE ATTINENTE | | | | | |ALLE ATTIVITA' | | | | Percorsi di |Durata 3|TECNICO-OPERATIVE DEL | | | A | istruzione e | anni |C.N.VV.F. | 4 | | | formazione |--------+------------------------+------+ | | professionale | |Diploma di qualifica | | | | | |professionale | | | | | |SETTORE ATTINENTE | | | | | |ALLE ATTIVITA' | | | | |Durata 4|TECNICO-OPERATIVE DEL | | | | | anni |C.N.VV.F. | 5 | +---------+----------------+--------+------------------------+------+ | | | |Diploma di istruzione | | | | | |tecnica | | | | | |INDIRIZZO ATTINENTE | | | | | |ALLE ATTIVITA' | | | | | |TECNICO-OPERATIVE DEL | | | | | |C.N.VV.F. | | | | | |Diploma di istruzione | | | | Percorsi quin- | |professionale | | | | quennali di | |INDIRIZZO ATTINENTE | | | | scuola | |ALLE ATTIVITA' | | | |secondaria di II|Durata 5|TECNICO-OPERATIVE DEL | | | B | grado | anni |C.N.VV.F. | 8 | +---------+----------------+--------+------------------------+------+

I punteggi sopra indicati nei gruppi A e B non sono cumulabili tra loro nell'ambito del medesimo gruppo. Quelli del gruppo A, inoltre, non sono cumulabili con quelli del gruppo B. E' possibile, quindi, ottenere dai "Titoli di studio" non piu' di punti 8/100.
PATENTI


===================================================================== | PATENTI SUPERIORI | PUNTI | +======+==================+================================+========+ | | |autoveicoli diversi da quelli | | | | |delle categorie D1 o D la cui | | | | |massa massima autorizzata e' | | | | |superiore a 3500 kg, ma non | | | | |superiore a 7500 kg, progettati | | | | |e costruiti per il trasporto di | | | | |non piu' di otto passeggeri, | | | | |oltre al conducente; agli | | | | |autoveicoli di questa categoria | | | | |puo' essere agganciato un | | | | |rimorchio la cui massa massima | | | | |autorizzata non sia superiore a | | | | C1 |750 kg; | 5 | | |------------------+--------------------------------+--------| | | |autoveicoli diversi da quelli | | | | |delle categorie D1 o D la cui | | | | |massa massima autorizzata e' | | | | |superiore a 3500 kg e progettati| | | | |e costruiti per il trasporto di | | | c | |non piu' di otto passeggeri, | | | a | |oltre al conducente; agli | | | t | |autoveicoli di questa categoria | | | e | |puo' essere agganciato un | | | g | |rimorchio la cui massa massima | | | o | C |autorizzata non superi 750 kg; | 6 | | r |------------------+--------------------------------+--------| | i | |complessi di veicoli composti di| | | a | |una motrice rientrante nella | | | | |categoria C1 e di un rimorchio o| | | C | |di un semirimorchio la cui massa| | | | |massima autorizzata e' superiore| | | | |a 750 kg, sempre che la massa | | | | |autorizzata del complesso non | | | | |superi 12000 kg; | | | | | | | | | |complessi di veicoli composti | | | | |di una motrice rientrante nella | | | | |categoria B e di un rimorchio o | | | | |di un semirimorchio la cui massa| | | | |autorizzata e' superiore a 3500 | | | | |kg, sempre che la massa | | | | |autorizzata del complesso non | | | | C1E |superi 12000 kg. | 7 | | |------------------+--------------------------------+--------| | | |complessi di veicoli composti di| | | | |una motrice rientrante nella | | | | |categoria C e di un rimorchio o | | | | |di un semirimorchio la cui massa| | | | |massima autorizzata superi 750 | | | | CE |kg; | 7 | | |------------------+--------------------------------+--------| | | |veicoli della categoria C1, C | | | | |e/o C+E per trasporto | | | | CQC Merci |professionale; | 7 | +------+------------------+--------------------------------+--------+ | | |autoveicoli progettati e | | | | |costruiti per il trasporto di | | | | |non piu' di 16 persone, oltre al| | | | |conducente, e aventi una | | | | |lunghezza massima di 8 metri; | | | | |agli autoveicoli di questa | | | | |categoria puo' essere agganciato| | | | |un rimorchio la cui massa | | | | |massima autorizzata non superi | | | | D1 |750 kg; | 5 | | |------------------+--------------------------------+--------| | c | |autoveicoli progettati e | | | a | |costruiti per il trasporto di | | | t | |piu' di 8 persone oltre al | | | e | |conducente; a tali autoveicoli | | | g | |puo' essere agganciato un | | | o | |rimorchio la cui massa massima | | | r | D |autorizzata non superi 750 kg; | 6 | | i |------------------+--------------------------------+--------| | a | |complessi di veicoli composti da| | | | |una motrice rientrante nella | | | D | |categoria D1 e da un rimorchio | | | | |la cui massa massima autorizzata| | | | D1E |e' superiore a 750 kg; | 7 | | |------------------+--------------------------------+--------| | | |complessi di veicoli composti da| | | | |una motrice rientrante nella | | | | |categoria D e da un rimorchio la| | | | |cui massa massima autorizzata | | | | DE |supera 750 kg; | 7 | | |------------------+--------------------------------+--------| | | |veicoli della categoria D1, D | | | | |e/o D+E in servizio pubblico di | | | | |linea o di noleggio con | | | | CQC Persone |conducente; | 7 | +-------------------------------------------------------------------+ |I punteggi sopra indicati non sono cumulabili tra loro nell'ambito| |della medesima categoria (C o D) e tra le categorie C e D. Per le| |patenti potranno essere attribuiti non piu' di punti 7/100. | +-------------------------------------------------------------------+


Allegato C (articolo 3, comma 10, DM 163/2008)

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(triennali)


+-------------------------------------------------------------------+ | PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE | | (triennali) | +-------------------------------------------------------------------+ | | |Denominazione figura | | | | |professionale | Attinenza | | | |-------------------------+-------------| | | |Operatore delle | | | | |produzioni chimiche | Attinente | | | |-------------------------+-------------| | | |Operatore edile | Attinente | | | |-------------------------+-------------| | | |Operatore elettrico | Attinente | | | |-------------------------+-------------| | | |Operatore elettronico | Attinente | | | |-------------------------+-------------| | | |Operatore di impianti | | |Qualifica | |termoidraulici | Attinente | |professionale |Percorsi |-------------------------+-------------| |(ai sensi del |triennali |Operatore del montaggio e| | |d.lgs. 17 |di |della manutenzione di | | |ottobre 2005, |formazione |imbarcazioni da diporto | Attinente | |n. 226) | |-------------------------+-------------| | | | |Indirizzo: | | | | | |-------------+-------------| | | | |Riparazione | | | | |Operatore |parti | | | | |della |e sistemi | | | | |riparazione|meccanici | | | | |dei veicoli|ed elettro- | | | | |a motore |meccanici | Attinente | | | | |-------------+-------------| | | | |Riparazioni | | | | | |di | | | | | |carrozzeria | Attinente | | | |-------------------------+-------------| | | |Operatore meccanico | Attinente | | | |-------------------------+-------------| | | |Operatore dei sistemi e | | | | |dei servizi logistici | Attinente | | | |-------------------------+-------------| | | |Operatore del mare e | | | | |delle acque interne | Attinente | +-------------------------------------------------------------------+ | PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE | | (quadriennali) | +-------------------------------------------------------------------+ | | |Tecnico edile | Attinente | | | |-------------------------+-------------| | | |Tecnico elettrico | Attinente | | | |-------------------------+-------------| | | |Tecnico elettronico | Attinente | | | |-------------------------+-------------| |Diplomi | |Tecnico del legno | Attinente | |professionali |Percorsi |-------------------------+-------------| |(ai sensi del |quadriennali|Tecnico riparatore dei | | |d.lgs. 17 |di |veicoli a motore | Attinente | |ottobre 2005, |formazione |-------------------------+-------------| |n. 226) | |Tecnico per la conduzione| | | | |e la manutenzione di | | | | |impianti automatizzati | Attinente | | | |-------------------------+-------------| | | |Tecnico per l'automazione| | | | |industriale | Attinente | | | |-------------------------+-------------| | | |Tecnico di impianti | | | | |termici | Attinente | +-------------------------------------------------------------------+ | PERCORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | | (quinquennali) | +-------------------------------------------------------------------+ | | |Meccanica, meccatronica | | | | |ed energia | Attinente | | | |-------------------------+-------------| | | |Trasporti e logistica | Attinente | | | |-------------------------+-------------| | |Percorsi |Elettronica ed | | |Diploma di |quinquennali|elettrotecnica | Attinente | |istruzione |degli |-------------------------+-------------| |Tecnica |istituti |Informatica e | | | |tecnici |telecomunicazioni | Attinente | | | |-------------------------+-------------| | | |Chimica, materiali e | | | | |biotecnologie | Attinente | | | |-------------------------+-------------| | | |Costruzioni, ambiente e | | | | |territorio | Attinente | +--------------+------------+-------------------------+-------------+ | |Percorsi | | | | |quinquennali|Produzioni artigianali e | | |Diploma di |degli |industriali | Attinente | |istruzione |istituti |-------------------------+-------------| |Professionale |professio- |Manutenzione e assistenza| | | |nali |tecnica | Attinente | +--------------+------------+-------------------------+-------------+

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, sono valutabili i titoli professionali e di studio corrispondenti conseguiti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone