Gazzetta n. 215 del 14 settembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 4 agosto 2016 |
Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa P.I.C.A. a r.l.», in Roma. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n, 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale 9 settembre 2013, n. 390/2013 con il quale la «Cooperativa P.I.C.A. a r.l.», con sede in Roma, e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Silvio Tirdi ne e' stato nominato commissario liquidatore; Vista la nota pervenuta in data 1° giugno 2016, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli; Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore; Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:
Art. 1
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae e' nominato commissario liquidatore della societa' in premessa, il dott. Stefano Evangelista, nato a Roma il 28 luglio 1975, ivi domiciliato in viale Bruno Buozzi n. 19, in sostituzione del dott. Silvio Tirdi, dimissionario.
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| Art. 2
Con successivo provvedimento sara' definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge. Roma, 4 agosto 2016
Il Ministro: Calenda
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