Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 settembre 2016
Disposizioni di attuazione del decreto 19 luglio 2016.


IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130 registrato dalla Corte dei Conti in data 21 maggio 2015, recante la ripartizione delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2015-2016-2017, in applicazione dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d) del summenzionato decreto interministeriale che destinava 40 milioni di euro a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto per l'anno 2016;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», ed in particolare la tabella 10 allegata alla suddetta legge;
Considerato che i fondi effettivamente disponibili per l'anno 2016 ai fini del finanziamento delle misure a favore degli investimenti, di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto interministeriale 29 aprile 2015, risultano pari ad € 35.347.868;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2016 n. 231 che ha rimodulato, per la sola annualita' 2016, la ripartizione delle risorse di cui al succitato decreto 29 aprile 2015, diminuendo la quota parte destinata agli investimenti di 10 milioni di euro;
Considerato, pertanto, che la somma destinata al finanziamento delle misure a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2016 e' ridotta a € 25.347.868;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 recante le modalita' di erogazione delle risorse destinate per l'anno 2016 all'incentivazione di iniziative imprenditoriali nel settore dell'autotrasporto di merci;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto ministeriale che rinvia ad un successivo decreto dirigenziale la disciplina delle modalita' di dimostrazione, da parte degli aspiranti ai benefici dei requisiti di ammissibilita' ai contributi, nonche' le modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai benefici medesimi;
Considerato che le misure di aiuto a favore del settore sono inquadrate nella cornice giuridica di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ed in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 gennaio 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2016);
Visto l'art. 103, comma 1 del Codice della Strada come novellato dall'art. 1, comma 964 della legge n. 208/2015;
Vista, quanto alla radiazione dei veicoli per esportazione in Paesi extra UE, la lettera circolare dell'Automobile Club d'Italia 005/0005628/16 del 6 luglio 2016;
Ritenuto pertanto di dover disporre in ordine alle modalita' di presentazione delle istanze di ammissione ai benefici ed alla documentazione tecnica e amministrativa da allegare alle domande;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto disciplina le modalita' operative per la gestione della misura d'incentivazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 con specifico riferimento allo svolgimento dell'attivita' istruttoria, ai termini di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, nonche' alle modalita' di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici richiesti.


 
Art. 2

Termini, modalita' di compilazione e di presentazione delle domande

1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1, comma 4, lettere a), b), c), d) di cui D.M. 19 luglio 2016 n. 243 possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare una sola domanda di contributo. La verifica dell'unicita' delle domande avverra' sulla base del numero di partita IVA delle imprese richiedenti; all'uopo le imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, dovranno indicare chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.
3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2017 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate, a partire dal 10 ottobre 2016 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «autotrasporto» - «contributi ed incentivi».
4. Contestualmente alla domanda elettronica di cui al comma 3, l'interessato dichiara ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, nonche' dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che l'impresa non e' sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione volontaria, e che non si trova nelle condizioni per essere qualificate come imprese in difficolta' secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014.
5. Ai fini della proponibilita' delle domande, gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti contestualmente alla domanda di ammissione ai benefici secondo quanto indicato negli articoli seguenti ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. Scaduto il termine per la presentazione telematica della domanda non sono ammissibili ulteriori trasmissioni di documentazione.


 
Art. 3
Modalita' di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dalla base
giuridica

1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG o elettrica, ovvero pari o superiori a 7 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la prova documentale come di seguito specificato:
indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
documentazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243.
2. Quanto alla radiazione per rottamazione o per esportazione in Paesi extra UE di veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate unitamente all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 11,5 tonnellate conformi alla normativa euro VI gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:
indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
contestuale radiazione per rottamazione ovvero per esportazione in Paesi extra UE di veicoli di classe anti inquinamento inferiore ad euro VI. A tal fine l'aspirante ai benefici:
a) In caso di radiazione per rottamazione l'aspirante al beneficio dovra' comunicare il numero di targa del/dei veicoli radiati onde consentire all'Ufficio procedente di verificare l'avvenuta radiazione mediante interrogazione presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero.
b) in caso di radiazione per esportazione l'aspirante al beneficio dovra' produrre una stampa della notifica di esportazione con esito «uscita conclusa» ottenuta consultando l'apposito link «tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)», ovvero in alternativa mediante produzione di idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell'Unione Europea.
3. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la prova documentale come di seguito specificato:
indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente), ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero per il trasporto combinato marittimo, dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO;
documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243.
Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:
dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unita' di lavoro addette ( ULA ) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
4. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilita', la seguente documentazione:
contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del D.M. n. 243/2016, da cui risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo;
documentazione da cui risulti che la consegna dei beni e' avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.
5. La concessione dei contributi e' subordinata, in ogni caso, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli o la data di consegna dei beni di cui al comma 4, sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del presente decreto ed il termine stabilito per la conclusione dell'investimento. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ne' i veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.


 
Art. 4

Delle maggiorazioni

1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del contributo di cui all'art. 2, comma 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 gli aspiranti al beneficio ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda:
a) Ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le tipologie di investimento di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 5 del D.M. 19 luglio 2016 n. 243, in caso di piccole e medie imprese secondo la definizione di cui alla normativa europea, gli interessati medesimi, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unita' di lavoro addette ( ULA ) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
b) Ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4 ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.
2. Laddove la qualita' di piccola o media impresa costituisce requisito per ricevere il contributo (art. 2, comma 4, lett. a)), nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito puo' essere riconosciuta.


 
Art. 5

Prova del perfezionamento dell'investimento

1. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 243/2016 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni di cui all'art. 3, comma 3 del presente decreto, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi.
2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali si chiede il beneficio siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (in materia di documentazione amministrativa).
3. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario (da trasmettere unitamente alla domanda per accedere ai contributi), l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data di invio della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere fornita con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la piena disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. La mancanza anche di uno solo di tali documenti comportera' l'esclusione dell'impresa dal beneficio.


 
Art. 6

Attivita' istruttoria

1. L'amministrazione, per l'espletamento dell'attivita' istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. (R.A.M.) che provvede, ferma la funzione di indirizzo e di direzione dell'Amministrazione, all'esame delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta a comprova degli investimenti effettuati. La Commissione di cui al successivo comma 2, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, inserisce le domande accolte in appositi elenchi, dandone comunicazione all'impresa tramite notifica del relativo provvedimento di ammissione.
2. Con decreto dirigenziale e' nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria delle domande presentate, composta da Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria.
3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verra' conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria e' dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati al momento della presentazione della domanda a pena di esclusione dal beneficio.
4. Nel caso l'attivita' istruttoria riveli la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione, l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa dal beneficio con provvedimento motivato.


 
Art. 7

Verifiche e controlli

1. E' in ogni caso fatta salva la facolta' dell'amministrazione di procedere con ulteriori accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione del contributo, e correlativo obbligo di restituzione ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente, nonche' nei casi previsti dall'art. 1, commi 8 e 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 settembre 2016

Il direttore generale: Finocchi


 
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