Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2016 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA TUSCIA
DECRETO 8 settembre 2016
Modifica dello Statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012 ed in particolare l'art. 41 che disciplina la revisione statutaria e l'art. 11, comma 3 lettera c), relativo alla composizione del senato accademico che prevede, tra gli altri, la partecipazione della componente dei direttori di dipartimento;
Vista la delibera del senato accademico del 27 aprile 2015, con la quale e' stata proposta al consiglio di amministrazione la soppressione del Dipartimento di scienze dei beni culturali in applicazione dell'art. 16, comma 3 del «Regolamento generale di Ateneo» ed in considerazione della carenza del previsto requisito dimensionale di cui all'art. 16, comma 1, del predetto Regolamento;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 aprile 2015 che ha disposto la soppressione dei Dipartimento DISBEC a far data dal 1° novembre 2015;
Ritenuto necessario adeguare il testo dell'art. 11, comma 3 lettera c) dello Statuto di Ateneo, riducendo il numero dei direttori di dipartimento;
Vista la delibera del senato accademico del 28 giugno 2016 con la quale e' stata disposta la modifica del comma 3 dell'art. 11 dello Statuto;
Vista la nota prot. n. 9838 del 28 giugno 2016 con la quale si e' provveduto a trasmettere al MIUR il testo delle predette modifiche statutarie al fine di consentire l'esercizio del previsto controllo di legittimita' e merito, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge n. 168/1989;
Vista la nota del MIUR - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca prot. n. 11105 del 22 luglio 2016;
Vista la delibera del senato accademico del 6 settembre 2016 con la quale e' stata disposta la modifica dell'art. 11, comma 3, dello Statuto come segue:
«Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' formato da ventuno componenti:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il pro-rettore vicario;
c) i seguenti docenti di ruolo, su base elettiva: 6 direttori di dipartimento; un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea scientifico-tecnologica; un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea umanistico-sociale; le macroaree sono individuate nel Regolamento generale di Ateneo;
d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;
e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
f) tre rappresentanti degli studenti». e la modifica dell'art. 39, comma 1, come segue:
«Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lettera s), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 le funzioni di rettore, pro-rettore vicario, direttore di dipartimento o di struttura equiparata, di componente elettivo del senato accademico, di componente del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione, della commissione ricerca scientifica, di componente elettivo sia della consulta degli studenti che dei consigli di dipartimento non sono cumulabili»;
Vista la nota prot. n. 12796 del 6 settembre 2016 con la quale si e' provveduto a trasmettere al MIUR l'esito della deliberazione del senato accademico in ordine alle predette modifiche allo Statuto di Ateneo, alla luce delle osservazioni formulate dal Ministero stesso;
Visto il nulla-osta pervenuto dal MIUR - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - con nota prot. n. 11126 del 7 settembre 2016;

Decreta:

Art. 1

Lo Statuto di Ateneo e' modificato all'art. 11, comma 3, come segue:
«Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' formato da ventuno componenti:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il pro-rettore vicario;
c) i seguenti docenti di ruolo, su base elettiva: 6 direttori di dipartimento; un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea scientifico-tecnologica; un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea umanistico-sociale; le macroaree sono individuate nel Regolamento generale di Ateneo;
d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;
e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
f) tre rappresentanti degli studenti»; e all'art. 39, comma 1, come segue:
«Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lettera s), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 le funzioni di rettore, pro-rettore vicario, direttore di dipartimento o di struttura equiparata, di componente elettivo del senato accademico, di componente del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione, della commissione ricerca scientifica, di componente elettivo sia della consulta degli studenti che dei consigli di dipartimento non sono cumulabili».


 
Art. 2

Lo Statuto di Ateneo, cosi' come modificato ai sensi dell'art. 1, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed e' pubblicato, altresi', sul sito di Ateneo (Normativa - Statuto).
Viterbo, 8 settembre 2016

Il rettore: Ruggieri


 
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