Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 5 agosto 2016 |
Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»; Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2005 recante «Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacita' di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione delle licenze e delle modalita' di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria (attuativo dell'art. 1, comma 5, decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2005, n. 256; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, concernente l'attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), ed in particolare l'art. 1, comma 6, che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emani, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto con il quale sono individuate le reti ferroviarie, di cui al comma 4 del medesimo articolo, nonche' l'art. 10, comma 3, che stabilisce che la disposizione di cui all'art. 27, comma 4, del su indicato decreto legislativo n. 162 del 2007, si applica sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; Considerato che, fino al rilascio ai soggetti interessati delle autorizzazioni, certificazioni e licenze, di cui ai richiamati decreti legislativi n. 162 del 2007 e n. 112 del 2015, e' necessario garantire la continuita' dell'esercizio ferroviario; Preso atto che allo stato attuale sulle reti regionali non risultano ancora completati i sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali con quelli della rete nazionale, richiesti all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 162 del 2007, ai fini dell'applicazione sulle reti regionali del medesimo decreto legislativo; Considerato che l'introduzione di tecnologie piu' avanzate secondo gli standard europei e l'impulso alla installazione delle tecnologie di sicurezza sulle reti regionali rientrano tra le priorita' politiche, di cui all'atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2015, concernente l'individuazione delle priorita' politiche da realizzarsi nel 2016; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 3 agosto 2016, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa, condizionatamente all'accoglimento delle proposte di modifica allo schema di decreto di cui trattasi consegnate in Seduta; Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di accogliere le richieste di modifica, con la proposta di introdurre una ulteriore modifica all'art. 3, comma 2, del testo consegnato dalle Regioni, volta a ridurre di trenta giorni il termine di centoventi giorni ivi indicato, per fare in modo che le imprese si attivino rapidamente al rilascio del certificato di sicurezza; Considerato, altresi', che le Regioni hanno ritenuto di poter accogliere la proposta di accelerazione dei tempi sopra indicata, da verificare tecnicamente;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto individua le reti ferroviarie che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, rientrano nel campo di applicazione del medesimo decreto. 2. Le reti ferroviarie di cui al comma 1 sono elencate nell'Allegato A, che e' parte integrante del presente decreto.
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| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, alle reti di cui all'Allegato A si applica il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie svolge i compiti e le funzioni previste dal medesimo decreto legislativo anche per tali reti. 2. Gli esercenti, i gestori dell'infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie, per le reti di cui all'Allegato A, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, adeguano la propria struttura societaria ed organizzativa alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. 3. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie, per le reti di cui all'Allegato A, sono tenuti allo sviluppo di un proprio sistema di gestione della sicurezza, secondo quanto disciplinato dalle normative in vigore e dalle disposizioni emanate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, attuando quanto previsto in materia dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
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| Art. 3
1. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria per le reti di cui all'Allegato A, entro centottanta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto, presentano all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie le istanze per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza, fornendo altresi' la valutazione dei rischi della propria parte di sistema ferroviario, in conformita' al Regolamento (UE) n. 402/2013, i piani di adeguamento tecnico per rendere compatibili i livelli tecnologici delle proprie reti a quelli della rete nazionale e le eventuali misure mitigative conseguentemente messe in atto per il tempo di attuazione dei piani medesimi. 2. Le imprese ferroviarie che gia' svolgono servizio di trasporto sulle reti di cui all'Allegato A, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presentano le istanze per il rilascio del certificato di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e della licenza, ove non gia' posseduta, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. 3. Per garantire la continuita' del servizio ferroviario, fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, i soggetti interessati sono autorizzati a proseguire la propria attivita', in virtu' dei provvedimenti precedentemente rilasciati dalle Autorita' ed Amministrazioni competenti per le reti di cui all'Allegato A. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto cessa, comunque, ogni competenza in materia di sicurezza ferroviaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui gestori dell'infrastruttura ferroviaria, sulle imprese ferroviarie e sulle reti di cui all'Allegato A che sia in contrasto o in sovrapposizione con le competenze attribuite all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 2016
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2810
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