Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 agosto 2016
Condizioni economiche e modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati per i contratti di filiera e di distretto.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede: i) al comma 354, che presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. e' istituito il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito, anche «FRI»), finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; ii) al comma 355, che con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo e' ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi gia' disposti a legislazione vigente; iii) al comma 356, che il CIPE, con una o piu' delibere adottate con le modalita' previste dal comma 355: a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati; b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalita' per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361; c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare; d) stabilisce la durata massima del piano di rientro; e) prevede che le nuove modalita' di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non e' stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria; iv) al comma 357, che con decreti interministeriali, di natura non regolamentare, sono stabilite, tra l'altro, le condizioni economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati; v) al comma 358, che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da Cassa depositi e prestiti S.p.a. e' determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze; vi) al comma 359, che sull'obbligo di rimborso al FRI delle somme ricevute in virtu' del finanziamento agevolato e dei relativi interessi puo' essere prevista la garanzia dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;
Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare, l'art. 1 recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 gennaio 2016, che disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi di intervento, anche a valere sulle risorse del FRI;
Vista la delibera del CIPE 15 luglio 2005, n. 76, adottata ai sensi del comma 356 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, con la quale, tra l'altro, e' stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e la durata massima del piano di rientro dei medesimi ed approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e il sistema bancario;
Visto il decreto interministeriale 26 aprile 2013 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, recante «Modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul FRI, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative del monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia dello Stato, emanato ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del FRI, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura e il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, l'art. 31;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
Ritenuta la necessita' di adottare, ai sensi del richiamato art. 1, comma 357, della legge n. 311/2004, il decreto di concerto tra il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione, tra l'altro, delle condizioni economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Accordo di filiera»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari;
b) «Accordo di distretto»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio del distretto, che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari;
c) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione da sottoscriversi tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei Finanziamenti;
d) «Banca autorizzata»: la Banca finanziatrice indicata come tale dal Soggetto proponente in sede di domanda per l'accesso al Contratto di filiera o al Contratto di distretto e individuata fra quelle iscritte nell'apposito elenco gestito dal Ministero e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione tra il Ministero e CDP. Resta inteso che la Banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dello specifico Contratto di filiera o Contratto di distretto;
e) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
f) «Contratto di filiera»: il contratto tra il Ministero e i Soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un Accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un Programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale;
g) «Contratto di distretto»: il contratto tra il Ministero e i Soggetti beneficiari, che hanno sottoscritto un Accordo di distretto, e che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, finalizzato alla realizzazione di un Programma volto a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi;
h) «Filiera agroalimentare»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
i) «Filiera agroenergetica»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;
j) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario;
k) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine, a valere sulle risorse del FRI, concesso da CDP al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
l) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
m) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
n) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
o) «Progetto»: il programma di interventi proposto dal singolo Soggetto beneficiario aderente ad un accordo di filiera o ad un accordo di distretto;
p) «Programma»: l'insieme dei Progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un accordo di filiera o dai soggetti del distretto aderenti ad un accordo di distretto;
q) «Provvedimenti»: i bandi emanati in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 gennaio 2016;
r) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun Provvedimento;
s) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell'art. 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti;
t) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai Soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonche' la rappresentanza dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attivita' di erogazione delle agevolazioni.


 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le condizioni economiche e le modalita' di concessione dei Finanziamenti agevolati di competenza del Ministero.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai Contratti di filiera e ai Contratti di distretto.
3. Fermo restando quanto stabilito dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto dell'8 gennaio 2016, per i Contratti di filiera e i Contratti di distretto attivabili a valere sulle risorse del FRI, trovano applicazione le disposizioni del presente decreto.


 
Art. 3

Condizioni di accesso al FRI

1. Ai sensi del presente decreto, le risorse del FRI sono utilizzate per la concessione di agevolazioni nella forma del Finanziamento agevolato cui deve essere associato un Finanziamento bancario, secondo principi di adeguata ripartizione del rischio di credito, individuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.
2. Possono beneficiare del Finanziamento agevolato le imprese economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui all'art. 5 effettuate dalle Banche finanziatrici.
3. Ai fini della concessione del Finanziamento, l'ammontare delle spese ammissibili del Contratto di filiera o del Contratto di distretto deve essere compreso tra 4 e 50 milioni di euro.


 
Art. 4

Convenzioni Ministero - CDP

1. Per ciascun Provvedimento, il Ministero e CDP sottoscrivono una convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei Finanziamenti, con la quale, tra l'altro:
a) definiscono gli impegni assunti da CDP, dalla Banca finanziatrice, dalla Banca autorizzata, dal Ministero e, qualora previsto, dal Soggetto gestore in relazione alla procedura di concessione e gestione del Finanziamento;
b) prevedono procedure di valutazione del merito di credito per la concessione del Finanziamento coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia;
c) stabiliscono le procedure operative per la concessione del Finanziamento;
d) definiscono il modello di attestazione della disponibilita' a concedere il Finanziamento bancario e di attestazione dell'avvenuta delibera del Finanziamento bancario, nonche' le linee guida per la redazione del contratto di Finanziamento;
e) stabiliscono lo schema del mandato conferito da CDP alla Banca finanziatrice e dei relativi allegati;
f) fissano le modalita' di erogazione, di rimborso e di gestione del Finanziamento;
g) individuano le attivita' informative e di rendicontazione atte a garantire il monitoraggio e la trasparenza degli interventi previsti dai Contratti di filiera e dai Contratti di distretto.


 
Art. 5

Ruoli e competenze connessi ai Finanziamenti

1. Il Soggetto gestore svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione, finalizzate alla concessione ed erogazione del Finanziamento. Ai fini istruttori, la domanda di accesso alle agevolazioni e' presentata dal Soggetto proponente al Soggetto gestore, ed e' corredata, a seconda di quanto previsto dai singoli Provvedimenti dall'attestazione di disponibilita' a concedere il Finanziamento bancario. All'esito dell'istruttoria, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni e' trasmesso dal Ministero al Soggetto proponente e alle regioni o province autonome dove sono localizzati i Progetti. Il provvedimento di ammissione alle agevolazioni indica, tra l'altro, per ciascun Soggetto beneficiario, le spese ammesse e le agevolazioni spettanti.
2. Il Soggetto gestore svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle proposte definitive di Contratto di filiera o di Contratto di distretto. La proposta definitiva e' presentata dal Soggetto proponente al Soggetto gestore, ed e' corredata, a seconda di quanto previsto dai singoli Provvedimenti dalla delibera di concessione del Finanziamento bancario rilasciata, a seguito di positiva attestazione del merito di credito, dalla Banca finanziatrice in relazione a ciascun Progetto. All'esito positivo dell'istruttoria, la proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto e' trasmessa dal Ministero al Soggetto proponente, alle regioni o province autonome interessate e alla Banca autorizzata. La proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto indica, tra l'altro, per ciascun Soggetto beneficiario:
a) l'ammontare delle spese ammesse alle agevolazioni;
b) l'ammontare del Finanziamento agevolato;
c) la durata del Finanziamento agevolato e del relativo periodo di preammortamento.
3. Le Banche finanziatrici, in virtu' dell'adesione alla convenzione di cui all'art. 4, assumono gli impegni relativi al mandato di cui al medesimo art. 4, comma 1, lettera e), per lo svolgimento delle attivita' relative alla valutazione del merito di credito, anche per conto di CDP, alla delibera del Finanziamento bancario, nonche' alla stipula del contratto di Finanziamento e all'erogazione e gestione del Finanziamento, anche in nome e per conto di CDP. Laddove previsto dai singoli Provvedimenti, le Banche finanziatrici si impegnano, altresi', a rilasciare, precedentemente alla delibera di finanziamento e secondo le modalita' dei propri autonomi procedimenti istruttori e di delibera interni, l'attestazione di disponibilita' a concedere il Finanziamento bancario. La Banca finanziatrice si impegna inoltre a stipulare, per conto di CDP e per proprio conto, il contratto di Finanziamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di efficacia del Contratto di filiera o del Contratto di distretto da parte del Ministero, fatta salva la facolta' di richiedere al Ministero una proroga del termine indicato non superiore a 60 giorni. Decorso il termine ultimo assegnato per la stipula del contratto di Finanziamento, il Contratto di filiera o il Contratto di distretto e' da ritenersi decaduto. Ciascun Provvedimento puo' stabilire che, in considerazione della complessita' dello specifico intervento, le Banche finanziatrici costituiscano un pool di finanziamento senza rilevanza esterna.
4. Il Ministero e CDP pubblicano, sui propri siti web, l'elenco delle Banche finanziatrici articolato per singolo Provvedimento.
5. CDP delibera il Finanziamento agevolato sulla base delle risultanze della valutazione effettuata dalla Banca finanziatrice, subordinatamente all'avvenuta delibera del Finanziamento bancario da parte della stessa Banca finanziatrice. CDP provvede altresi' al monitoraggio delle risorse disponibili del FRI, ai fini della relativa informativa al Ministero.
6. Il Ministero comunica tempestivamente la revoca parziale o totale delle agevolazioni al Soggetto beneficiario, al Soggetto proponente, a CDP, alla Banca autorizzata e alle Banche finanziatrici, secondo le modalita' e i termini stabiliti dai singoli Provvedimenti.


 
Art. 6

Caratteristiche del Finanziamento

1. Il Finanziamento e' perfezionato con la stipula di un unico contratto che regola in modo unitario il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario. L'agevolazione derivante dal Finanziamento agevolato e' espressa in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e' costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto, calcolato in accordo con la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di interesse ordinario e' determinato sulla base del tasso di riferimento calcolato conformemente alla suddetta comunicazione.
2. Nell'ambito del Finanziamento, la quota di Finanziamento bancario e' fissata in misura non inferiore al 50 per cento, ad eccezione dei Finanziamenti destinati a interventi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualita', per le misure promozionali e di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, per i quali i singoli Provvedimenti possono stabilire quote diverse, comunque non inferiori al 10 per cento.
3. Il Finanziamento agevolato puo' essere assistito da idonee garanzie ed e' concesso a un tasso di interesse non inferiore allo 0,50 per cento nominale annuo. I singoli Provvedimenti fissano il tasso di interesse dei relativi Finanziamenti agevolati, nel rispetto della misura minima di cui al presente comma.
4. La durata del Finanziamento puo' assumere un valore minimo di 4 anni e massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del Progetto e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di Finanziamento.
5. L'erogazione del Finanziamento e' effettuata, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previo assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel contratto di Finanziamento, a stato avanzamento lavori. Le singole erogazioni sono proporzionalmente imputate al Finanziamento agevolato e al Finanziamento bancario.
6. La percentuale di quota capitale del Finanziamento agevolato che deve essere ammortizzata, affinche' possa avere inizio il rimborso della quota capitale del Finanziamento bancario, e' stabilita all'interno dei singoli Provvedimenti e comunque in relazione alla percentuale di cofinanziamento di cui al comma 3. In tutti i casi in cui l'incidenza del Finanziamento agevolato e' superiore a quella del Finanziamento bancario, l'inizio del rimborso della quota capitale del Finanziamento bancario non puo' comunque aver luogo fintantoche' non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario.
7. Il rimborso del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario avviene secondo piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Per effetto di quanto previsto al comma 6, il periodo di preammortamento del Finanziamento bancario puo' differire da quello del Finanziamento agevolato.
8. Il Soggetto beneficiario ha la facolta' di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dai Provvedimenti, dalle convenzioni di cui all'art. 4 del presente decreto e dal contratto di Finanziamento.
9. In caso di inadempimento da parte del Soggetto beneficiario degli obblighi previsti a suo carico dai singoli Provvedimenti o dal contratto di Finanziamento, quest'ultimo potra' essere risolto, con le conseguenze previste dai medesimi Provvedimenti e dal citato contratto.


 
Art. 7

Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento

1. Sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti, al Finanziamento agevolato puo' affiancarsi, nel rispetto delle intensita' massime di aiuto previste da ciascun Provvedimento, in conformita' con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, un'eventuale ulteriore misura di aiuto concessa dal Ministero o dalle regioni o province autonome dove sono localizzati i Progetti, in conto capitale.


 
Art. 8

Modalita' attuative

1. I Contratti di filiera e i Contratti di distretto sono attuati con Provvedimenti del Ministero che individuano, oltre a quanto gia' previsto nel presente decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei Soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' degli interventi e le spese ammissibili.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 3 agosto 2016

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 2256


 
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