Gazzetta n. 219 del 19 settembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 agosto 2016, n. 181
Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto l'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione»;
Visto l'articolo 19, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l'articolo 1, commi 334, 335 e 336, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente il regolamento recante «Disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella seduta del 1° ottobre 2015;
Udito il parere reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, resi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, rispettivamente il 9 marzo 2016 e il 15 marzo 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 5515 del 19 maggio 2016;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e finalita'

1. In considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, il presente regolamento disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali ed e' finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 una riduzione del numero dei posti di organico e della corrispondente spesa di personale, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo
unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 21, della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
«Art. 21. 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
e degli istituti educativi si inserisce nel processo di
realizzazione della autonomia e della riorganizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione
della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione in materia di gestione del servizio di
istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi
comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono
progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche,
attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli
didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti
di istruzione secondaria, della personalita' giuridica
degli istituti tecnici e professionali e degli istituti
d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie
degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme
vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita'
ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 , con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
e di parte corrente, con possibilita' di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione
perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri
socio-economici e ambientali individuati di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il
parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono definiti
criteri per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12,
comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, nella salvaguardia del principio della
liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a)
e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione
scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art.
13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato
al personale docente con adeguata anzianita' di servizio,
in armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425.».
- Il testo integrale dell'art. 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
giugno 2008, n. 147, S.O., e' riportato nelle note all'art.
1.
- Si riporta l'art. 19, commi 7 e 10, del decreto -
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ( Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155:
«Art. 19. Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica
(Omissis).
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le
dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della
scuola non devono superare la consistenza delle relative
dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'art. 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota
delle economie lorde di spesa che devono derivare per il
bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi
del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 64
citato.
(Omissis).
10. L'art. 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, si interpreta nel senso che il parere delle
competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito
ogni volta che il Ministro dell'Istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla
modifica dei parametri sulla base dei quali e' determinata
la consistenza complessiva degli organici del personale
docente ed ATA.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, commi 334, 335 e 336, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
«334. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, in
considerazione di un generale processo di digitalizzazione
e incremento dell'efficienza dei processi e delle
lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei
parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere
dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli
obiettivi di cui all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020
unita';
b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7
milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico
2015/2016.
335. Per le attivita' di digitalizzazione dei
procedimenti amministrativi affidati alle segreterie
scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e
l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni
e il personale dipendente, e' autorizzata per l'anno 2015
la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di
spesa di cui al comma 334.
336. Dall'attuazione del comma 334 devono derivare per
il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non
inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50,7
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Quota
parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari
a 10 milioni di euro, e' utilizzata a copertura della
maggiore spesa di cui al comma 335. Al fine di garantire
l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in
caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 334
entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente
riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di
beni e servizi iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22-6-2009
n. 119 (Regolamento recante disposizioni per la definizione
dei criteri e dei parametri per la determinazione della
consistenza complessiva degli organici del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma
dell'art. 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009, n. 189.
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17della legge
8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 334, della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 , si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 64 del citato decreto -
legge 25 giugno 2008, n. 112:
«Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica.
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici e di una piena valorizzazione professionale del
personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad
incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno
scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto
ai relativi standard europei tenendo anche conto delle
necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411e412, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citatodecreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui aldecreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da
«Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III deldecreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'art. 2del regolamento di cui aldecreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e'
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009,
degli eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi
411e412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.».
 

Tabella «1»
Organico di istituto: Circoli didattici, scuole secondarie di I grado
e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di I grado

===================================================================== | Numero | alunni | Assistenti amministrativi | +===========+===========+===========================================+ | Fino a | 300| 1 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 400| 2 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 500| 2 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 600| 3 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 700| 3 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 800| 4 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ |   | 900| 4 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ |   | 1000| 5 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 1100| 5 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 1200| 6 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 1300| 6 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 1400| 6 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 1500| 6 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 1600| 7 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 1700| 7 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 1800| 8 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 1900| 8 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+
===================================================================== | Numero | alunni | Collaboratori scolastici | +==========+===============+========================================+ | Fino a | 300| 4 | +----------+---------------+----------------------------------------+ | | 400| 5 | +----------+---------------+----------------------------------------+ | | 500| 6 | +----------+---------------+----------------------------------------+ | | 600| 7 | +----------+---------------+----------------------------------------+ | | 700| 8 | +----------+---------------+----------------------------------------+ | | 800| 9 | +----------+---------------+----------------------------------------+ |   | 900| 10 | +----------+---------------+----------------------------------------+ |   | 1000| 11 | +----------+---------------+----------------------------------------+ | | 1100| 12 | +----------+---------------+----------------------------------------+ | | 1200| 12 | +----------+---------------+----------------------------------------+ | | Superiore a| | | | 1200| 12 | +----------+---------------+----------------------------------------+
Note:
a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi e' determinata in ragione di una unita' per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.
c) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni gruppo di 250 alunni a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado e' assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento e' attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.
d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in piu' sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unita' per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unita' per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unita' con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unita' con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unita' con numero di sedi superiore a 11.
e) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in eta' adulta riorganizzati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e' assegnata un'unita' appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, e' determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgano le attivita' di educazione degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.
f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, e' assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
g) Nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 alunni il numero dei collaboratori scolastici e' ridotto di un'unita' rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
h) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unita' ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici e' di 13 posti nelle istituzioni con oltre 1900 alunni.
i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41 esimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unita' nel rispetto del contingente dei posti assegnati.

Tabella «2»
Organico di istituto: Istituzioni scolastiche dell'istruzione
secondaria di secondo grado

===================================================================== | Numero | alunni |  Assistenti amministrativi | +===========+==========+============================================+ | Fino a | 300| 3 | +-----------+----------+--------------------------------------------+ | | 400| 3 | +-----------+----------+--------------------------------------------+ | | 500| 4 | +-----------+----------+--------------------------------------------+ | | 600| 4 | +-----------+----------+--------------------------------------------+ | | 700| 4 | +-----------+----------+--------------------------------------------+ | | 800| 5 | +-----------+----------+--------------------------------------------+ |   | 900| 6 | +-----------+----------+--------------------------------------------+ |   | 1000| 6 | +-----------+----------+--------------------------------------------+ | | 1100| 6 | +-----------+----------+--------------------------------------------+ | | 1200| 7 | +-----------+----------+--------------------------------------------+ | | 1300| 7 | +-----------+----------+--------------------------------------------+ | | 1400| 8 | +-----------+----------+--------------------------------------------+ | | 1500| 9 | +-----------+----------+--------------------------------------------+ | | 1600| 9 | +-----------+----------+--------------------------------------------+ | | 1700| 10 | +-----------+----------+--------------------------------------------+ | | 1800| 10 | +-----------+----------+--------------------------------------------+ | | 1900| 10 | +-----------+----------+--------------------------------------------+
===================================================================== | Numero | alunni | Collaboratori scolastici | +===========+===========+===========================================+ | Fino a | 300| 5 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 400| 6 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 500| 7 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 600| 8 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 700| 9 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 800| 10 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ |   | 900| 11 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ |   | 1000| 11 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 1100| 12 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 1200| 12 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 1300| 13 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 1400| 14 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 1500| 15 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 1600| 16 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 1700| 17 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 1800| 18 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 1900| 19 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 2000| 20 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 2100| 20 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+ | | 2200| 21 | +-----------+-----------+-------------------------------------------+

Note:
a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi e' determinata in ragione di una unita' per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
c) Nei licei e negli istituti con piu' di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unita' ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900.
d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unita' per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unita' per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unita' con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unita' con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unita' con numero di sedi superiore a 11.
e) Negli istituti tecnici, professionali e nei licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unita' rispetto alla presente tabella.
f) La dotazione organica degli assistenti tecnici e' determinata secondo le modalita' da definire con decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA .
g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici e' ridotto di un'unita' per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione secondaria di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, e' assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41 esimo, frequentanti classi di scuola secondaria di 2 grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di una unita'. ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

Tabella «3/A»
Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili
dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di soli convittori



---------------------------------------------------------------------
| | Assisten-| Collabo- | | |
| Numero | ti | ratori |Guarda- | Cuochi | Infermiere
| convit- | ammini- | scola- |robieri | |
| tori | strativi | stici | | |
| |----|-----| | | |
| | (a)|(b) | | | | ----|-----------|----|-----|----------|--------|--------|------------ fino| 30 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1
a | | | | | | | ----|-----------|----|-----|----------|--------|--------|------------
| 50 | 2 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 ----|-----------|----|-----|----------|--------|--------|------------
| 75 | 2 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 ----|-----------|----|-----|----------|--------|--------|------------
| 100 | 3 | 1 | 18 | 3 | 3 | 1 ----|-----------|----|-----|----------|--------|--------|------------
| 125 | 3 | 2 | 21 | 3 | 4 | 1 ----|-----------|----|-----|----------|--------|--------|------------
| 150 | 3 | 2 | 23 | 3 | 4 | 1 ----|-----------|----|-----|----------|--------|--------|------------
| 175 | 4 | 2 | 25 | 3 | 4 | 1 ----|-----------|----|-----|----------|--------|--------|------------
| 200 | 4 | 2 | 27 | 3 | 4 | 1 ---------------------------------------------------------------------


Note:
Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unita' per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unita' per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.
Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unita' per ogni gruppo di 25 convittori.
Nei convitti con piu' di 250 convittori il numero degli infermieri e' elevato a 2.
Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri e' aumentato di una unita' e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.
(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unita'.
(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi e' determinato in una unita' per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

Tabella «3/B»
Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili
dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di soli semiconvittori



---------------------------------------------------------------------
| | Assisten-| Collabo- | | |
| Numero | ti | ratori |Guarda- | Cuochi | Infermiere
| convit- | ammini- | scola- |robieri | |
| tori | strativi | stici | | |
| |----------| | | |
| | (a) | | | | ----|-----------|----------|----------|--------|--------|------------ fino| 30 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0
a | | | | | | ----|-----------|----------|----------|--------|--------|------------
| 50 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 ----|-----------|----------|----------|--------|--------|------------
| 75 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 ----|-----------|----------|----------|--------|--------|------------
| 100 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 ----|-----------|----------|----------|--------|--------|------------
| 125 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 ----|-----------|----------|----------|--------|--------|------------
| 150 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 ----|-----------|----------|----------|--------|--------|------------
| 175 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 ----|-----------|----------|----------|--------|--------|------------
| 200 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 ---------------------------------------------------------------------



Note:
Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unita'. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unita' per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.
Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.
(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi e' determinato in una unita' in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unita' per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

Tabella «3/C»
Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili
dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative
Per i convittori si applica la tabella 3/A Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:



---------------------------------------------------------------------
| | Assisten-| Collabo- | | |
| Numero | ti | ratori |Guarda- | Cuochi | Infermiere
| convit- | ammini- | scola- |robieri | |
| tori | strativi | stici | | |
| |----------| | | |
| | (a) | | | | ----|-----------|----------|----------|--------|--------|------------ fino| 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
a | | | | | | ----|-----------|----------|----------|--------|--------|------------
| 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 ----|-----------|----------|----------|--------|--------|------------
| 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 ----|-----------|----------|----------|--------|--------|------------
| 100 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 ----|-----------|----------|----------|--------|--------|------------
| 125 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 ----|-----------|----------|----------|--------|--------|------------
| 150 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 ----|-----------|----------|----------|--------|--------|------------
| 175 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 ----|-----------|----------|----------|--------|--------|------------
| 200 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 ---------------------------------------------------------------------


Note:
Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.
a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi e' determinato in una unita' per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.
 
Art. 2
Consistenza complessiva delle dotazioni organiche

1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale A.T.A. e' ridotta complessivamente di 2.020 unita', con una riduzione della spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui. Conseguentemente, la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA e' determinata ogni tre anni, con eventuale revisione annuale, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, secondo i parametri di calcolo contenuti nelle allegate tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 agosto 2016

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Giannini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registrazione n. 3569
 
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