Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 agosto 2016
Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 7 luglio 2016.


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;
Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013 n. 105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 205 del 4 settembre 2014, recate delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. le Giuseppe Castiglione;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;
Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative ;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto ministeriale del 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera c);
Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilita' delle domande
Visto il Programma operativo, predisposto in conformita' al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015;
Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011, prorogati con decreto direttoriale n. 11109 del 27 maggio 2015;
Considerato che la dotazione finanziaria complessiva del Programma FEAMP 2014/2020 e' pari a euro 978.109.682,20;
Considerato che nel citato programma operativo sono stati assegnati alla Priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del reg. (UE) n. 508/14, complessivamente euro 106.711.970,00;
Considerato che la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e' individuata in qualita' di Autorita' di gestione del PO FEAMP 2014/2020;
Visto il decreto ministeriale del 7 luglio 2016, pubblicato nella GURI serie generale n. 169 del 21 luglio 2016, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, per l'annualita' 2016 ad esclusione delle unita' operanti nelle regioni ultraperiferiche (oceaniche);
Ritenuto di dare attuazione all'art. 1 comma 3 del suddetto decreto del 7 luglio 2016 che rinvia ad un successivo provvedimento ministeriale l'individuazione delle risorse per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria ai sensi del citato provvedimento;
Considerato che ai sensi del citato programma operativo l'aiuto in favore delle imprese di pesca, deve essere determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati nel rispetto dei massimali della tabella ivi previsti;
Ritenuto necessario, a tal fine, conformarsi alle norme di cui al citato regolamento FEAMP n. 508/2014 per il cofinanziamento della misura arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita' di pesca - art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1
Aiuto alle imprese di pesca

1. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 7 luglio 2016 e rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto e' erogato un aiuto con le modalita' indicate nel presente articolo.
2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo obbligatorio di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza massima di Euro 15.000.000,00, si provvede con le specifiche assegnazioni della Priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del Regolamento (UE) n. 508/2014.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in applicazione dell'art. 33, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati nei periodi stabiliti dall'art. 2 del decreto del 7 luglio 2016, in conformita' al disposto del Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca in Italia per il periodo di programmazione 2014-2020;
5. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che non abbiano rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea e/o che abbiano sbarcato personale imbarcato alla data di 'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto che pertanto avra' diritto all'aiuto;
6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 65, comma 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'impresa di pesca autorizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che attua il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 7 luglio 2016 per la corresponsione dell'aiuto di cui al presente articolo, deve presentare, entro e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto 7 luglio 2016, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del presente decreto. In caso di proprietario non coincidente con l'impresa di pesca, lo stesso e' tenuto a sottoscrivere l'apposita sezione del predetto allegato, pena la non ricevibilita' del medesimo;
7. L'aiuto previsto dal presente articolo non sara' corrisposto alle imprese che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 10 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e del relativo regolamento delegato (UE) n. 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2015;
8. Con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono stabilite le modalita' attuative del presente decreto;
9. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 6 del decreto del 7 luglio 2016, gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ammortizzatori sociali in deroga

1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto del 7 luglio 2016, verra' attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attivita' di pesca.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 10 agosto 2016

Il sottosegretario di Stato
delle politiche agricole alimentari
e forestali
Castiglione

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2365
 
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