Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento del Sistema di qualita' nazionale zootecnia «Uovo + Qualita' ai cereali»



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del Sistema di qualita' nazionale zootecnia «Uovo + Qualita' ai cereali», ai sensi del decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, presentata da ASSOAVI - Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli - Via Punta di Ferro, 2 - 47122 Forli', acquisito il parere della Commissione SQN, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo allegato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI 1 - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte della Commissione SQN, prima del riconoscimento del Sistema di qualita' nazionale zootecnia «Uovo + Qualita' ai cereali».
 
Allegato
Assoavi - Associazione Nazionale Allevatori e Produttori Avicunicoli
Via Punta di Ferro, 2 - 47122 Forli'
DECRETO MINISTERIALE N. 4337 del 4 marzo 2011
"LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE PER I
PRODOTTI ZOOTECNICI AFFERENTI AL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE
ZOOTECNIA"

ALLEGATO ALL'ISTANZA RICONOSCIMENTO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
SCHEDA 6
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Uovo
+
Qualita' ai cereali
Descrizione degli aspetti tecnici legati al metodo di ottenimento
del prodotto oggetto del presente Disciplinare

La specificita' e' data in maniera prioritaria da due caratteristiche particolarmente legate alla qualita' dell'uovo da consumo fresco: la freschezza (intesa come prossimita' del consumo al momento della deposizione) e la salubrita' (intesa come controlli di natura igienico-sanitaria e natura degli ingredienti della dieta alimentare della gallina), cui ultimamente si e' aggiunto il livello di attenzione e rispetto del benessere animale.
Pertanto:
con l'intento di innalzare le prerogative di freschezza dell'uovo a marchio SQN, il tempo che intercorre tra la deposizione e l'immissione nel circuito distributivo e' stato significativamente ridotto rispetto a quello previsto dalle norme di commercializzazione attualmente in vigore;
sono stati intensificati i controlli di carattere sanitario e resa obbligatoria la vaccinazione contro la Salmonella Enteritidis, alla luce delle crescenti legittime aspettative di garanzia sotto il profilo igienico-sanitario dell'uovo e dello stato di salute delle ovaiole;
sotto l'aspetto puramente nutrizionale, la razione alimentare e' stata prevista essere costituita da una quantita' preponderante di cereali, leguminose, minerali e vitamine, finalizzata a rendere l'uovo assolutamente "trasparente" in termini alimentari con l'utilizzo esclusivo di ingredienti pigmentanti naturali e l'esclusione delle farine proteiche di origine animale. 1. Requisiti specifici
Le aziende di allevamento che aderiscono al presente Disciplinare devono essere registrate presso le Aziende UU.SS.LL. cosi' come previsto dalle normative di settore per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento: visti il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti; il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; la Direttiva 1999/74/CE; la Direttiva 2002/4/CE; il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 e successive modificazioni). 2. Campo di applicazione
Il presente Disciplinare si applica durante il periodo di deposizione di ovaiole allevate per la produzione di uova da consumo. Esso include inoltre alcuni requisiti e specifiche riguardanti fasi di attivita' svolte da altri operatori o in centri aziendali diversi da quelli di deposizione delle uova (mangimificio, centro di selezione e imballaggio delle uova, ecc.). 3a. Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento
3a.1. Gli animali devono essere mantenuti in allevamenti conformi alle prescrizioni della Direttiva 74/99 CE e alla legge italiana di recepimento con decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003 e segg.
3a.2. Potranno pertanto essere riconosciute a marchio SQN uova deposte in sistemi di allevamento con i codici: 0 - 1 - 2 - 3.
3a.3. Le ovaiole dovranno essere state tutte vaccinate contro la Salmonella Enteritidis. Le uova deposte da animali sui quali non e' stata effettuata la suddetta vaccinazione sono escluse dal circuito del Sistema di Qualita' Superiore Nazionale Zootecnia e non potranno fregiarsi del marchio previsto dall'art. 12 del decreto ministeriale n. 4337 del 4 marzo 2011.
3a.4. Il personale di allevamento deve possedere conoscenze adeguate in materia di benessere animale, anche tramite la partecipazione a corsi di formazione organizzati da organismi pubblici o privati. 3b. Tecniche di alimentazione
3b.1. L'azienda di allevamento deve predisporre e tenere aggiornati i piani di formulazione e razionamento alimentare.
3b.2. Tali piani devono tenere conto delle esigenze nutrizionali delle ovaiole nelle diverse fasi di sviluppo.
3b.3. La razione alimentare deve avere le seguenti caratteristiche:
i cereali costituiscono almeno il 60% in peso della formula del mangime. In tale caso, fatta 100 la quantita' di cereali, questa puo' comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di cereali (Reg. CEE 589/2008).
3b.4. Nella formulazione del mangime per la pigmentazione del tuorlo vengono utilizzati esclusivamente pigmentanti naturali e non sono ammessi quelli sintetici; e' inoltre vietato l'utilizzo di farine proteiche di origine animale. E' consentito l'uso di integratori e di additivi autorizzati per l'alimentazione animale.
3b.5. Gli alimenti zootecnici devono essere sani, leali e mercantili e privi di alterazioni o sostanze tossiche che li rendano non idonei per l'alimentazione animale.
3b.6. Qualora l'unita' epidemiologica di produzione, cosi' come censita dalla ASL, sia inserita in una azienda che per la restante produzione di uova non segue il presente disciplinare, deve essere dimostrata la non promiscuita' tra gli impianti di stoccaggio e distribuzione di mangimi destinati alla unita' produttiva iscritta al SQN ed il resto dell'allevamento.
3b.7. L'acqua di bevanda deve essere controllata almeno due volte all'anno per l'idoneita' all'uso zootecnico nel punto di prelievo all'ingresso degli allevamenti. 3c. La scelta degli animali
3c.1. E' vietato allevare animali geneticamente modificati (OGM). Le razze e gli ibridi avicoli ammessi al presente disciplinare potranno essere a piumaggio rosso o bianco e prodotte/commercializzate da aziende di incubazione o di svezzamento pollastre operanti a livello comunitario.
3c.2. L'approvvigionamento di soggetti da rimonta deve essere effettuato da allevamenti aventi lo stesso livello sanitario e che seguano un analogo piano vaccinale per le Salmonelle.
E' possibile riportare il paese di nascita delle pollastre (es. paese di nascita) e il paese di allevamento delle ovaiole (es. allevato in); qualora gli animali siano nati e allevati nello stesso paese le due diciture di cui sopra possono essere riepilogate in "origine [nome del paese]". 3d. Strutture e impianti di produzione
3d.1. Le strutture di allevamento devono essere costruite con materiali adeguati e secondo gli standard, le esigenze e la normativa vigenti, assicurando condizioni ambientali di temperatura, circolazione dell'aria, umidita' relativa e concentrazione di gas e polveri tali da assicurare il benessere animale.
3d.2. La raccolta delle uova deve essere automatica ed eseguita una volta al giorno, escluse le festivita' e/o cause di forza maggiore debitamente motivate. Solo in allevamenti di piccole dimensioni potra' essere effettuata la raccolta manuale.
I nastri di raccolta devono essere mantenuti integri e puliti.
I recipienti di imballaggio delle uova utilizzati alla produzione devono essere tassativamente monouso oppure imballaggi di plastica accuratamente lavati e disinfettati ad ogni ciclo di trasporto.
3d.3. Le uova raccolte devono essere mantenute su carrelli o pallet recanti etichette identificative del produttore (codice di allevamento e pollaio) e della data di deposizione, data di spedizione, destinatario (ragione sociale) e destinazione; le uova devono essere imballate ed i pallet racchiusi da una nastratura per evidenziare che si tratta di uova destinate al circuito SQN.
La nastratura deve giungere integra al centro di imballaggio. I pallet delle uova destinate al circuito SQN escono dall'allevamento accompagnati da etichetta o scheda indicativa i cui estremi devono comunque essere registrati in apposito registro di uscita, da conservarsi presso il produttore.
In ogni caso queste uova non sono SQN sino alla lavorazione e al confezionamento al centro di imballaggio. 3e. Strutture e impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento
delle uova
3e.1 I locali destinati alla lavorazione delle uova SQN devono avere una dimensione adeguata allo scopo, costruiti ed equipaggiati in maniera da poter essere sufficientemente ventilati e illuminati oltre che mantenuti puliti. Le uova devono essere protette da forti fluttuazione di temperatura. I locali preposti alla manipolazione e stoccaggio delle uova non devono avere utilizzi differenti.
Il pavimento e i muri dovranno essere possibilmente piastrellati e insieme a soffitti e finestre dovranno permettere una loro facile pulizia, realizzati in materiali solidi con superfici lisce.
I locali devono presentarsi in buono stato, puliti e liberi da odori esterni animali e insetti.
Devono essere assicurate ventilazione e illuminazione sufficienti.
3e.2. I locali di stoccaggio devono anch'essi rispondere ai requisiti su esposti. I materiali che entrano direttamente in contatto con le uova devono rispondere alle previsioni del Reg. (EC) 1935/2004 e seguenti.
3e.3. L'impianto di confezionamento deve essere dotato delle apparecchiature idonee al corretto trattamento delle uova.
3e.4. Sistema di speratura. L'impianto di confezionamento deve possedere un adeguato sistema di speratura delle uova. In caso di sistema automatico, la qualita' dell'operazione dovra' essere periodicamente testata, diversamente, l'impianto dovro' essere costantemente presidiato durante l'operazione.
3e.5. Sistema di calibratura delle uova. Dovra' essere utilizzata un idoneo macchinario per la calibratura delle uova in base al peso. 3f. Aspetti generali inerenti tracciabilita' e registrazioni
3f.1. L'azienda di allevamento deve assicurare la tracciabilita' delle materie prime acquistate ed utilizzate per l'alimentazione degli animali mediante la conservazione ordinata dei documenti di acquisto (DDT, fatture, ecc.) o la tenuta di un registro che riporti almeno le seguenti informazioni:
nome e/o codice del prodotto;
azienda produttrice;
lotto di produzione o riferimenti ai documenti di acquisto;
quantita' acquistata;
data di inizio somministrazione;
data di fine somministrazione;
allevamenti o gruppi cui il prodotto e' stato somministrato.
3f.2. Le registrazioni previste dal presente disciplinare possono essere gestite in forma elettronica e/o cartacea.
3f.4. Tutta la documentazione (DDT, fatture, ecc.) e le registrazioni previste dal presente disciplinare devono essere conservate per un periodo minimo di un anno dopo l'avvenuto svecchiamento dei gruppi di ovaiole fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge. In luogo dei predetti registri separati, ogni qualvolta cio' sia possibile, e' consentito utilizzare uno o piu' registri o altro tipo di registrazione, inclusa quella informatica. I registri delle consegne e delle vendite possono essere sostituiti anche dalla raccolta di fatture, bolle di consegna o altra documentazione purche' riportante tutte le informazioni prescritte. 3g. Aspetti inerenti tracciabilita' e registrazioni delle uova
3g.1. Report. Le uova a marchio SQN devono essere chiaramente identificabili e tracciabili lungo l'intera filiera, dalla deposizione al centro di selezione e imballaggio attraverso regolare registrazione dei movimenti di tutte le uova selezionate e confezionate (incluse le uova non a marchio SQN).
I centri di deposizione (allevamenti) e i centri di imballaggio autorizzati alla produzione e alla selezione e confezionamento delle uova a marchio SQN dovranno pertanto tenere appositi registri, anche informatici, dove riportare i quantitativi prodotti e inviati (centri di produzione), quelli ricevuti, selezionati e consegnati (centri di selezione e imballaggio).
La tenuta di regolare e accurata registrazione, anche informatica, delle uova prodotte e lavorate e' indispensabile per il controllo dei flussi delle uova.
3g.2. Tracciabilita' e assicurazione sull'origine. I report sui movimenti delle uova nell'intera catena devono essere aggiornati a cadenza almeno mensile, sotto forma di registro di uova in entrata/uscita, includendo tutti i dati necessari per la tracciabilita' e plausibilita' dei controlli, compresi:
in entrata: quantita' pervenute, fornitore (o allevamento aziendale di origine) data di deposizione, quantita' in natura ricevuta o di uova semi-lavorate, il lotto, inclusa la percentuale di ripartizione delle uova, e la forma di allevamento;
in uscita: il lotto, compresa la percentuale di ripartizione delle uova per classe di peso e la forma di allevamento, il periodo di produzione il gruppo di origine e i volumi consegnati.
3g.3. Separazione delle uova SQN dalle altre. Le aziende autorizzate all'uso del marchio SQN devono attivamente adoperarsi per salvaguardare e controllare il flusso delle uova nell'intero processo, con l'obbligo di tenere costantemente separato il flusso delle uova a marchio dalle altre in maniera chiara e comprensibile, compreso nelle registrazioni, evitando qualunque possibilita' che uova a marchio SQN possano essere confuse o mescolate con altre non a marchio. Dove non fosse possibile conservare le uova SQN in aree separate, le uova devono essere convenientemente e chiaramente etichettate e identificabili.
3g.4. Tracciabilita' nelle fasi successive la deposizione.
L'origine delle uova deve essere assicurata durante tutta la catena produttiva.
La verifica della conformita' con le previsioni indicate deve essere documentata.
Gli stabilimenti di imballaggio devono registrare i seguenti dati per ciascuna tipologia e forma di allevamento:
le quantita' di uova in natura ricevute dal produttore, specificandone il nominativo e codice di allevamento e l'indirizzo (o l'allevamento proprio di origine) e la data o periodo di deposizione;
dopo la lavorazione delle uova, le quantita' ottenute, il numero di uova lavorate, il numero di uova rotte;
le quantita' di uova ricevute per categorie, da altri centri di imballaggio, riportando anche il codice di questi centri, e la data di consegna;
le quantita' di uova in natura ricevute da altri centri di imballaggio, il codice del centro di imballaggio la data di deposizione;
numero e/o peso delle uova fornite per tipo e classe di peso (se selezionate), la data di imballaggio e/o la data di vendita, specificando il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
il collegamento tra le uova entrate (in natura) e quelle uscite (selezionate o in natura), deve essere sempre tracciabile. I centri di imballaggio devono aggiornare i propri registri con cadenza almeno settimanale. 3h. Autocontrollo
3h.1. L'aderente al Disciplinare (singola azienda di allevamento o, come previsto dall'art. 3, un'organizzazione di produttori, un'associazione di produttori, una cooperativa, o consorzio) deve predisporre, in accordo con l'Organismo di Controllo Terzo, un piano di autocontrollo ed effettuare periodicamente delle attivita' di controllo interno, compresa l'esecuzione di controlli analitici a campione (ad esempio: acqua di abbeverata, mangimi, ecc.) per verificare il rispetto dei requisiti indicati nel presente disciplinare. 3i. Marchiatura sul guscio ed etichettatura del prodotto
3i.1. Indicazioni.
Sul guscio:
deve essere apposto il marchio grafico SQN collettivo unico che il Ministero intende istituire con apposito provvedimento, eventualmente adattato alle dimensioni e all'esigenza di stampigliatura sul guscio, utilizzando inchiostro di un solo colore. Lo stesso puo' essere associato alla denominazione obbligatoria prevista dal disciplinare di produzione ed e' subordinato al rigoroso rispetto delle previsione di cui al regolamento d'uso;
Codice allevamento;
puo' essere apposto il marchio commerciale detenuto dall'organizzazione o associazione;
altre indicazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale.
Sulla confezione:
deve essere apposto il marchio grafico SQN collettivo unico che il Ministero intende istituire eventualmente adattato alle dimensioni e all'esigenza di stampigliatura;
l'etichetta deve riportare, oltre alle informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale:
la denominazione prevista dallo specifico disciplinare di produzione;
il Paese di origine delle uova indicato per esteso;
il marchio commerciale detenuto dall'Associazione.
3i.2. Altre indicazioni facoltative:
a- nome del produttore e/o dell'associazione di produttori;
b- indicazione della Regione di origine o di allevamento, purche' sia garantita la rintracciabilita' dello stesso;
c- eventuali certificazioni volontarie di prodotto, a condizione di riportare chiaramente gli estremi della certificazione;
d- eventuale marchio di sistema di qualita' regionale, nel caso in cui una regione abbia istituito un sistema qualita' regionale zootecnica in conformita' alle normative comunitarie;
e- lista controlli effettuati (con particolare riferimento al sistema di controllo igienico sanitario e nel dettaglio al protocollo relativo alla vaccinazione per la salmonella);
f- e' possibile riportare il paese di nascita delle pollastre (es. paese di nascita) e il paese di allevamento delle ovaiole (es. allevato in); qualora gli animali siano nati e allevati nello stesso paese le due diciture di cui sopra possono essere riepilogate in "origine [nome del paese]". 3. Tempi tra la deposizione e la commercializzazione
Per quanto attiene i tempi per l'immissione in commercio, le uova a Marchio SQN soggette all'applicazione del presente Disciplinare:
le uova dovranno essere classificate, stampigliate ed imballate entro 7 (sette) giorni dalla data di deposizione;
questo lasso sara' ridotto a 3 (tre) giorni in caso di uova "Extra" o "Extra fresche". 4. Commercializzazione
Le aziende di produzione, selezione e imballaggio che intendono produrre e commercializzare le uova identificate dalla denominazione e dal marchio istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 4337 del 4 marzo 2011, dovranno comunicare al Ministero delle politiche agricole, l'impegno a rispettare i regolamenti di gestione dei marchi riferiti al Sistema di Qualita' Superiore Nazionale Zootecnia.
Le uova ottenute come previsto dal presente Disciplinare dovranno essere sempre facilmente ed inequivocabilmente identificabili attraverso il sistema di tracciabilita' lungo tutta la filiera.
Ai fini dell'esposizione nel punto vendita, i prodotti a marchio preventivamente confezionati devono rispettare le norme previste dal regolamento d'uso del marchio stesso. I prodotti non confezionati devono essere esposti nei punti vendita, in spazi dedicati, in modo tale da individuare inequivocabilmente l'appartenenza delle uova al disciplinare, esponendo in modo visibile i certificati relativi (etichettatura facoltativa) oltre a quanto prescritto dalle norme di commercializzazione vigenti, unitamente ad appositi segnali, meglio specificati nel regolamento d'uso del marchio.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone