Gazzetta n. 226 del 27 settembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 maggio 2016, n. 183
Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonche' le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito indicato come decreto legislativo n. 81 del 2008;
Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 con il quale viene istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro e, comma 4, con il quale vengono definite le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali di seguito indicato come decreto legislativo n. 196 del 2003;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale di seguito indicato come decreto legislativo n. 82 del 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 32393 recante regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettivita';
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, con il quale si prevede la soppressione dell'ISPESL e dell'IPSEMA e la loro incorporazione all'INAIL;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e, in particolare, gli articoli da 244 a 264 recanti il regolamento attuativo dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento alle forze armate;
Visto il parere del garante per la protezione dei dati personali del 31 marzo 2008 reso sullo schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Considerati i contenuti del protocollo di intesa 2007 allegato alla delibera INAIL n. 285 del 25 luglio 2007, in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, l'INAIL, l'ISPESL e l'IPSEMA condividevano l'impegno di realizzare un programma di collaborazione, con definizione dei rispettivi ruoli di committenti, utilizzatori e fornitori, finalizzato all'impostazione ed allo sviluppo in progress del SINP per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze;
Acquisita l'intesa con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 per la disciplina delle speciali modalita' con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attivita' operative e addestrative;
Acquisiti i pareri del garante per la protezione dei dati personali espressi in data 7 luglio 2011 e in data 12 giugno 2014;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 21 dicembre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 519 in data 28 gennaio 2016;

Adottano
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «SINP», il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) «Enti», le amministrazioni che costituiscono il SINP: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dell'interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
c) «SPC», il sistema pubblico di connettivita' di cui agli articoli 73 e seguenti del decreto legislativo n. 82 del 2005;
d) «servizi informatici», le procedure applicative messe a disposizione dalle amministrazioni per consentire la trasmissione informatica dei dati di cui all'articolo 3, secondo le modalita' stabilite all'articolo 4, del presente decreto, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ;
e) «regole tecniche», le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2008, n. 144, recante regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettivita' (SPC) previste dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 nonche' le modalita' definite nelle specifiche e nei documenti tecnico-operativi pubblicati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (gia' DigitPA) a decorrere dal 14 ottobre 2005 e successivi aggiornamenti, recanti i requisiti del sistema pubblico di cooperazione (SPCoop) e le specifiche e standard per l'interoperabilita', cooperazione applicativa e accesso (SICA);
f) «cooperazione applicativa», l'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni regolamentata dalle regole tecniche SPCoop di cui alla lettera e), che avviene tramite le porte di dominio;
g) «accordo di servizio», atto tecnico che ha lo scopo di definire le prestazioni del servizio e le modalita' di erogazione/fruizione, ovvero le funzionalita' del servizio, le interfacce di scambio dei messaggi tra erogatore e fruitore, i requisiti di qualita' del servizio dell'erogazione/fruizione, e i requisiti di sicurezza dell'erogazione/fruizione. E' redatto dall'erogatore in collaborazione con i fruitori secondo le regole tecniche di cui alla lettera e) e viene reso pubblico dall'erogatore attraverso le infrastrutture condivise dal SPC (registro SICA). L'erogatore e' inoltre responsabile della gestione del ciclo di vita dei propri accordi di sevizio e dell'erogazione del servizio in conformita' con gli accordi;
h) «porta di dominio», componente architetturale del SPC attraverso il quale si accede al dominio applicativo dell'Amministrazione per l'utilizzo dei servizi applicativi;
i) «credenziali di autenticazione», i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
l) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle informazioni, univocamente associate a una persona, che consente di individuare a quali dati essa puo' accedere, nonche' i trattamenti a essa consentiti;
m) «rete infranet», rete per l'interconnessione e la cooperazione in ambito SPC tra i sistemi informativi della pubblica amministrazione;
n) «identita' federata», gestione delle identita' digitali in modo trasversale a due o piu' organizzazioni federate come definita in SPC;
o) «tracciatura», tracciamento delle operazioni compiute con identificazione dell'utente incaricato che accede ai dati;
p) «carta nazionale dei servizi», il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
q) «carta d'identita' elettronica», il documento d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare.
2. Per le altre definizioni in materia di «salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», si fa riferimento a quelle contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
3. Per le altre definizioni in materia di «amministrazione digitale» si fa riferimento a quelle contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
4. Per le altre definizioni in materia di «protezione dei dati personali» si fa riferimento a quelle contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo
81 del 2008, si veda nelle nota alle premesse.
Note alle premesse
- Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
- Si riporta l'articolo 1 della legge n. 123, del 3
agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e
la riforma della normativa in materia):
«Art.1. (Delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione
e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative
norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della
tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso
il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo
alle differenze di genere e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.».
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008:
«Art. 8. (Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro). - 1. E' istituito il
Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei
luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per
orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia
della attivita' di prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, relativamente ai lavoratori
iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e
per indirizzare le attivita' di vigilanza, attraverso
l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli
attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione
di specifici archivi e la creazione di banche dati
unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 e'
costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, dal Ministero dell'interno, dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi
paritetici e gli istituti di settore a carattere
scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della
salute delle donne.
3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed
informatica del SINP e, a tale fine, e' titolare del
trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla
data dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, vengono definite le regole tecniche per la
realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonche' le
regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono
definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e
dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema
informativo nazionale integrato per la prevenzione nei
luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate
le speciali modalita' con le quali le forze armate, le
forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
partecipano al sistema informativo relativamente alle
attivita' operative e addestrative. Per tale finalita' e'
acquisita l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno
e dell'economia e delle finanze.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema
informativo avviene attraverso la periodica consultazione
in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b),
c) e d) del comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno
riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi anche in un'ottica di genere;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e
delle lavoratrici;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle
istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle
istituzioni preposte;
e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia
indennizzabile dall'INAIL.
7. La diffusione delle informazioni specifiche e'
finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza
utili per le attivita' dei soggetti destinatari e degli
enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi
destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attivita' di cui al presente articolo sono
realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2
utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e
strumentali in dotazione.».
- Il testo della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Si riporta l'articolo 17, commi 3 e 4, della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Il testo del decreto legislativo giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
S.O.
- Il testo del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1 aprile 2008 n. 32393 (Regole tecniche e di
sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di
connettivita' previste dall'articolo 71, comma 1-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale») e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2008, n. 144.
- Il testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica), convertito, con
modificazioni, nelle legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125,
S.O.
- Si riporta l'articolo 7, comma 1, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
«Art. 7. (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti). - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena
integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca
connesse alla materia della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il
coordinamento stabile delle attivita' previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando
duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono
soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL
succede in tutti i rapporti attivi e passivi.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
del 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140,
S.O.
- Si riporta il testo degli articoli da 244 a 264 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del
2010:
«Art. 244. (Applicazione della normativa in materia di
sicurezza). - 1. Il presente capo, tenuto conto dei
principi, delle peculiarita' organizzative e delle
particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle
Forze armate, disciplina l'organizzazione e le attivita'
dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza
del personale militare e civile negli ambienti di lavoro e
durante le attivita' dell'Amministrazione della difesa, in
territorio nazionale o all'estero.
2. Le norme del presente capo si applicano anche alle
attivita' lavorative connesse alle funzioni di cui
all'articolo 132 del codice svolte dal personale del Corpo
delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza.
Art. 245. (Individuazione delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative delle Forze armate). - 1. Ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, costituiscono particolari esigenze connesse al
servizio espletato o alle peculiarita' organizzative delle
Forze armate i principi e le peculiarita' istituzionali
finalizzati a salvaguardare la funzionalita' dell'intera
struttura militare, da cui dipende la potenzialita'
operativa delle forze, quali, fra l'altro:
a) l'unicita' di comando e controllo;
b) la capacita' e la prontezza d'impiego della forza
militare e il relativo addestramento, in territorio
nazionale e all'estero;
c) la tutela delle informazioni riguardanti le
materie di carattere militare o, comunque, concernenti
l'efficienza dello strumento militare, le materie
concernenti la tutela dell'ordine, della sicurezza e della
incolumita' pubblica ovvero il contrasto alla criminalita'
per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, e'
ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle
vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle
informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato,
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 febbraio 2006 e 8 aprile 2008 e successive modifiche o
integrazioni, nonche' la tutela degli atti e documenti
comunque sottratti all'accesso, a norma dell'articolo 24
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) le particolarita' costruttive e d'impiego di
equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma,
materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali
unita' navali, aeromobili, mezzi armati o di trasporto e
relativo supporto logistico, nonche' delle aree,
infrastrutture e apprestamenti sia fissi che mobili e delle
installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di
tiro e le palestre addestrative, anche con riferimento al
disposto di cui all'articolo 74, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Ai fini di cui al comma 1, negli immobili e nelle
aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa,
comprese le strutture e aree in uso, ancorche'
temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio
dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica
ovvero di contrasto alla criminalita' e quelle in uso al
Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei
compiti d'istituto, devono essere salvaguardate, fra
l'altro, le caratteristiche strutturali, organizzative e
funzionali e le procedure destinate a:
a) realizzare la protezione e tutela del personale,
delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, nonche'
degli impianti e delle apparecchiature, in relazione alle
rispettive specifiche condizioni di impiego, contro il
pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed
esplosivi, sabotaggi di sistemi, che possano compromettere
l'assolvimento dei compiti d'istituto;
b) tutelare la riservatezza e la sicurezza delle
telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati;
c) garantire misure di sicurezza idonee a prevenire
l'evasione di persone sottoposte a misure restrittive delle
liberta' personale presso le strutture penitenziarie
militari ovvero presso i locali dell'Arma dei carabinieri
destinati a tale esigenza.
Art. 246. (Individuazione del datore di lavoro). - 1.
Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, le funzioni
di datore di lavoro, salvo quanto previsto ai commi da 2 a
7, fanno capo ai titolari di enti e distaccamenti che,
ancorche' non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti
a un comando o ufficio avente autonomia gestionale e dotati
di autonomi poteri decisionali e di spesa.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel rispetto
delle peculiarita' organizzative istituzionali che
prevedono l'unicita' di comando e controllo, assolvono le
funzioni di datore di lavoro, limitatamente al personale
dipendente, anche i dirigenti e funzionari degli organismi
centrali e periferici delle aree tecnico-amministrativa,
tecnico-industriale e tecnico-operativa
dell'Amministrazione della difesa e le strutture di diretta
collaborazione del Ministro della difesa che, ancorche' non
siano dotati di autonomi poteri di spesa, sono pero'
competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro e
possiedono piena autonomia per effettuare la valutazione
dei rischi, ferme restando le responsabilita' dei dirigenti
o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste
dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di
provvedere all'adozione di misure di prevenzione per le
quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di
spesa. I predetti datori di lavoro sono responsabili
limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti.
3. La responsabilita' della salute e sicurezza del
personale compete anche ai dirigenti centrali o
territoriali delle aree tecnico-operativa,
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che, ancorche'
non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa,
sono pero' responsabili della pianificazione e gestione
finanziaria delle risorse di bilancio ovvero
dell'assegnazione ai comandi o uffici di cui al comma 1
delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza,
limitatamente a tali attivita'. Per le unita' navali della
Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto, la
suddetta responsabilita' grava, in diversa misura, sia sul
comandante, deputato all'impiego del personale dipendente e
delle risorse assegnate, sia sulle autorita' sovraordinate,
competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro, che
su quelle competenti per la fase di realizzazione e
allestimento, manutenzione, condotta e addestramento,
nonche' ad assegnare le risorse per il soddisfacimento
delle norme di sicurezza vigenti.
4. Per il personale dell'Amministrazione della difesa
che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale
presso gli organismi di vertice centrali delle aree
tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale della difesa o presso Forza armata
diversa da quella di appartenenza ovvero presso altre
amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali,
gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008,
sono a carico del datore di lavoro designato, nel proprio
ambito, dall'organismo di vertice centrale della difesa,
ovvero dalla Forza armata, amministrazione, organo o
autorita' ospitante, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del
medesimo decreto legislativo.
5. Per le basi e i comandi NATO e UE multinazionali
presenti sul territorio nazionale, il comandante del
comando nazionale alla sede o quartier generale e'
responsabile, nelle funzioni di supporto della nazione
ospite, del rispetto dell'applicazione della normativa
nazionale e dei regolamenti in materia di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori, assumendo, a tal fine,
le funzioni di datore di lavoro per il personale, le
strutture e i materiali assegnati.
6. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di
stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri per l'area tecnico-operativa,
nonche' il Segretario generale della difesa per le aree
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e il Capo di
Gabinetto del Ministro della difesa per gli uffici di
diretta collaborazione, con proprie determinazioni
individuano nell'ambito delle rispettive organizzazioni,
secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli incarichi a
cui sono associate le funzioni e responsabilita' di datore
di lavoro, tenuto conto dei criteri recati dai commi 1 - 5,
nonche' delle peculiarita' organizzative e delle specifiche
effettive esigenze connesse al servizio espletato.
Analogamente provvede, per il Corpo delle capitanerie di
porto, il Comandante generale del Corpo.
7. Con il provvedimento di cui al comma 6 possono
essere altresi' attribuiti alcuni specifici obblighi propri
del datore di lavoro a unita' organizzative, a livello
centrale o periferico, istituzionalmente competenti in
materia.
Art. 247. (Individuazione dei dirigenti e preposti). -
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,
lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008,
nell'Amministrazione della difesa, a fini di prevenzione,
si intende per:
a) "dirigente": il lavoratore militare o civile che,
ancorche' non dotato di qualifica dirigenziale, in ragione
delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e
funzionali attribuiti e in relazione all'effettivo elevato
livello di autonomia, sia responsabile di unita'
organizzative con rilevanza interna o esterna
dell'Amministrazione della difesa e, in tale veste, attua
le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita'
lavorativa e vigilando su di essa;
b) "preposto": il lavoratore militare o civile cui,
in ragione delle competenze professionali e nei limiti di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, fanno capo doveri di
sovrintendere e sorvegliare direttamente le attivita'
lavorative del personale dipendente, con cui intercorre un
rapporto d'impiego immediato, anche temporaneo, e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa.
Art. 248. (Comunicazioni, denunce e segnalazioni). - 1.
Le comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per
le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di
dati o informazioni concernenti la tutela della sicurezza e
della salute del personale militare dell'Amministrazione
della difesa, ivi compresi gli infortuni sul lavoro,
previste a carico del datore di lavoro dal decreto
legislativo n. 81 del 2008, fatto salvo quanto previsto ai
commi da 2 a 4, sono sostituite da analoghe comunicazioni o
segnalazioni inoltrate alle competenti articolazioni del
Ministero della difesa, secondo le procedure stabilite
dallo Stato maggiore della difesa. Tali articolazioni
comunicano all'INAIL i dati in loro possesso relativi agli
infortuni e alle malattie professionali del personale
militare; i predetti dati sono:
a) adeguatamente aggregati e resi coerenti con le
esigenze di elaborazione dei predetti Enti assicuratori;
b) comunicati per via telematica e con cadenza
annuale;
c) comunicati in forma anonima e per fini statistici.
2. L'obbligo del datore di lavoro di comunicare
annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, previsto dall'articolo 18,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del
2008, e' sostituito da analoga comunicazione inoltrata dal
datore di lavoro alla struttura ordinativa di cui
all'articolo 252. L'organismo di cui all'articolo 252 che
riceve le comunicazioni, provvede a richiedere alla
struttura sindacale competente per territorio, la nomina di
un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale per quegli Enti nei quali non risulta eletto o
designato alcun Rappresentante per la sicurezza locale.
3. Restano ferme, con riferimento al solo personale
civile dell'Amministrazione della difesa, gli obblighi di
comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o
all'Istituto di previdenza per il settore marittimo di cui
al comma 1. Le medesime comunicazioni o segnalazioni di cui
al precedente periodo sono comunque inoltrate alle
articolazioni di cui al comma 1.
4. L'obbligo del datore di lavoro di denunciare
all'autorita' locale di pubblica sicurezza ogni infortunio
sul lavoro che ha per conseguenza la morte o l'inabilita'
al lavoro per piu' di tre giorni, previsto dall'articolo 54
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e' assolto, nell'ambito dell'Amministrazione della
difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al
personale civile che al personale militare, con analoga
comunicazione inoltrata, ove presente, al competente
Comando dei carabinieri dell'organizzazione di polizia
militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di cui
agli articoli 260 e seguenti.
Art. 249. (Servizio di prevenzione e protezione). - 1.
Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, al fine di
tutela delle informazioni di cui, nell'interesse della
difesa militare e della sicurezza nazionale, e' vietata la
divulgazione, ai sensi delle vigenti norme unificate per la
protezione e la tutela delle informazioni classificate e
per la tutela del segreto di Stato, il servizio di
prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti
del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' costituito
esclusivamente dal personale militare o civile
dell'Amministrazione della difesa, in possesso delle
capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo
32 del medesimo decreto legislativo, nonche' di adeguata
abilitazione di sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1 e' individuato nel
numero ritenuto sufficiente in ragione dell'ubicazione,
dell'ambito funzionale, dell'ordinamento e delle
caratteristiche degli organismi interessati.
3. Nelle attivita' operative e addestrative svolte da
singoli reparti delle Forze armate fuori dell'ordinaria
sede stanziale, i compiti del servizio di prevenzione e
protezione e la funzione di responsabile del servizio sono
assicurati, ove necessario, da personale individuato
secondo le procedure tecnico-operative che disciplinano
tali specifiche attivita'.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del decreto
legislativo n. 81 del 2008, nelle realta' comprensoriali
ove insistono piu' organismi dell'Amministrazione della
difesa, ferme restando le responsabilita' di ciascun
titolare per la propria area e di uno di essi anche per le
aree, impianti e servizi comuni, puo' essere istituito un
unico servizio di prevenzione e protezione, costituito con
il concorso di personale di tutti gli organismi e con
l'incarico di operare a favore dei singoli datori di
lavoro. Analogamente, puo' essere istituito un unico
servizio di prevenzione e protezione se al medesimo datore
di lavoro fanno capo piu' organismi dislocati anche oltre
l'ambito comunale.
Art. 250. (Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza). - 1. Nell'Amministrazione della difesa operano
sia i rappresentanti dei lavoratori militari per la
sicurezza che i rappresentanti dei lavoratori civili per la
sicurezza della stessa Amministrazione.
2. I rappresentanti dei lavoratori civili per la
sicurezza sono eletti o designati secondo le modalita'
previste dagli articoli 47 e seguenti del decreto
legislativo n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi
collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e
l'Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel
pubblico impiego.
3. I rappresentanti dei lavoratori militari per la
sicurezza sono designati dal datore di lavoro su proposta
non vincolante degli organi della rappresentanza militare
(COBAR, di cui all'articolo 871, libro IV, titolo IX, capo
I, sezione I). Nell'ambito di ciascuna organizzazione
antinfortunistica e' previsto un rappresentante militare
dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino
a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000,
tre oltre 1000 dipendenti militari.
4. In funzione del numero dei rappresentanti da
designare, il COBAR di riferimento dell'organismo
interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, propone
al datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o dodici
militari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e
individuati in modo da rappresentare le diverse
articolazioni funzionali e territoriali dell'organismo di
riferimento. Il datore di lavoro, verificati i requisiti,
designa, tra quelli proposti, i rappresentanti dei
lavoratori militari per la sicurezza nel numero previsto
per la propria organizzazione antinfortunistica. Se il
COBAR non propone alcun nominativo entro il suddetto
termine ovvero ne segnali un numero inferiore a quello
previsto, il datore di lavoro procede alla designazione dei
rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza fra
il personale dipendente in possesso dei prescritti
requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro se il
personale militare proposto non e' in possesso dei previsti
requisiti.
5. I rappresentanti dei lavoratori militari per la
sicurezza devono essere in possesso dei requisiti previsti
per i delegati delle rappresentanze militari e per essi
valgono gli stessi vincoli, limitazioni e tutele di cui al
libro IV del codice, titolo IX, capo III e al libro IV del
presente regolamento, titolo IX , capo I.
6. Ai rappresentanti dei lavoratori militari per la
sicurezza competono le attribuzioni previste nel decreto
legislativo n. 81 del 2008. Le attivita' connesse al
mandato sono svolte per servizio. L'incarico e' trascritto
nella documentazione matricolare dell'interessato, secondo
le vigenti disposizioni.
7. L'incarico di rappresentante dei lavoratori militari
per la sicurezza ha la durata di tre anni. Il militare non
puo' rifiutare la designazione o interrompere il mandato,
salvo che per gravi e comprovati motivi, e cessa
anticipatamente dall'incarico, con determinazione del
datore di lavoro, per una delle seguenti cause:
a) cessazione dal servizio o passaggio ad altra
categoria;
b) trasferimento a un reparto facente capo a una
organizzazione antinfortunistica diversa da quella di
appartenenza;
c) perdita di uno o piu' requisiti per la
designazione;
d) aver riportato sanzioni disciplinari per
violazione delle norme sulla rappresentanza militare.
8. I rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori
per la sicurezza devono essere in possesso di adeguata
abilitazione di sicurezza.
9. Ai sensi degli articoli 47, comma 8, e 48, 49, 51 e
52 del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli organismi
dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle
peculiarita' organizzative e dell'esigenza di tutela delle
informazioni classificate o comunque riguardanti la
prontezza e funzionalita' dell'intera struttura militare o
connesse con il segreto di Stato, gli eventuali
rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza
territoriali ovvero di sito produttivo possono essere
individuati esclusivamente tra il personale
dell'Amministrazione della difesa.
10. Nell'Amministrazione della difesa, tenuto conto
delle peculiarita' organizzative istituzionali che
prevedono l'unicita' di comando e controllo, l'autorita'
cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per
la sicurezza possono far ricorso, ai sensi dell'articolo
50, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 81 del
2008, se ritengono inadeguate le misure prevenzionistiche
adottate, si identifica nell'autorita' gerarchicamente
sovraordinata al datore di lavoro.
Art. 251. (Formazione, informazione e addestramento). -
1. Il datore di lavoro e gli altri comandanti o
responsabili di unita' organizzative, quali dirigenti e
preposti e nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, assicurano che ciascun lavoratore riceva una
informazione, formazione e addestramento sufficienti e
adeguati in materia di sicurezza e salute durante il
lavoro, con particolare riferimento al proprio posto e
luogo di lavoro e alle specifiche mansioni, comprese quelle
temporaneamente assegnate per l'esecuzione di un compito
specifico, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Il Segretario generale della difesa, d'intesa con
gli Stati maggiori di Forza armata, i Comandi generali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di
porto, nonche' le Direzioni generali competenti per la
materia, svolge azione di indirizzo sulla formazione di
tutto il personale dell'Amministrazione della difesa.
3. L'attivita' formativa, predisposta e condotta, in
via principale, dalla Scuola di formazione e
perfezionamento del personale civile della difesa e da
altri istituti dell'amministrazione della difesa, anche ai
sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n.
81 del 2008, ovvero da istituti, enti e organizzazioni
esterni all'Amministrazione della difesa e da questa
individuati, comprendera' seminari, conferenze e cicli di
formazione e di aggiornamento.
4. L'attivita' formativa di base in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro e di
gestione delle emergenze, anche ai sensi degli articoli 11,
comma 4, e 43, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del
2008, e' attuata, ove possibile, avuto riguardo e nei
limiti delle risorse disponibili, nell'ambito dei cicli
formativi e addestrativi di base per l'immissione nei ruoli
del personale militare e civile dell'Amministrazione della
difesa, secondo programmi didattici, distinti per ruoli di
appartenenza, che rispettano i contenuti dei percorsi
formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008,
e sono altresi' rivolti ai rischi tipici e alle
peculiarita' tecniche, operative e organizzative delle
Forze armate.
5. Le attivita' formative definite a livello centrale,
anche se svolte a livello decentrato, si concludono con il
rilascio di apposito attestato di frequenza ed essere
trascritte nei documenti matricolari degli interessati. Le
trascrizioni e la documentazione di cui al periodo
precedente sono sostitutive della registrazione nel
libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.
Art. 252. (Strutture per il coordinamento delle
attivita' finalizzate a prevenire gli infortuni e per la
tutela della salute dei lavoratori nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa). - 1. Gli organi di
vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore
della difesa e del Segretariato generale della difesa,
sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il
coordinamento centrale delle attivita' finalizzate alla
prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei
lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte da
distinte unita' organizzative competenti per le funzioni di
prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui
agli articoli 259 e seguenti.
3. Le unita' organizzative di prevenzione:
a) forniscono indirizzi generali sulla materia,
tenendo conto della necessita' di salvaguardare
l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate;
b) promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del
personale;
c) definiscono eventuali procedure standardizzate
elaborando, se occorre, la modulistica di base;
d) forniscono consulenza direttamente o con il
supporto di organismi specializzati, anche esterni
all'Amministrazione della difesa.
4. L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato
generale della difesa, ai sensi dell'articolo 103, comma 1,
lettera s), coordina le strutture di vertice delle Forze
armate di cui al comma 1.
Art. 253. (Attivita' e luoghi disciplinati dalle
particolari norme di tutela tecnico-militari ). - 1. Le
attivita' lavorative svolte nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa dal personale militare e
civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di
formazione e dai lavoratori estranei all'Amministrazione
che operano per conto delle Forze armate, e che non
rientrano in quelle di cui al comma 2, sono assoggettate
alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione,
protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto
dell'integrita' dell'ambiente.
2. Le attivita' dell'Amministrazione della difesa,
comunque connesse alle particolari esigenze individuate ai
sensi dell'articolo 245, nonche' le infrastrutture e le
aree, gli equipaggiamenti, armi, munizioni, materiali e i
mezzi di cui al medesimo articolo 259, destinati alle
predette attivita', comprese quelle eseguite per conto e
sotto il controllo dell'Amministrazione della difesa da
organismi terzi, sono disciplinate, anche per quel che
riguarda le peculiari caratteristiche tecnico-costruttive,
dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la
sicurezza e la salute del personale impiegato.
3. Per particolari norme di tutela tecnico-militare per
la sicurezza e la salute del personale si intendono, fra
l'altro:
a) le procedure tecnico-operative adottate
nell'ambito di accordi di standardizzazione o di
cooperazione fra le Forze militari dei Paesi aderenti alla
NATO o ad altre organizzazioni internazionali ovvero quelle
emanate dalla competente autorita' militare nazionale
sull'impiego dello strumento militare nazionale, quali le
pubblicazioni, le direttive strategiche e le direttive
operative;
b) il mandato formulato da una organizzazione
internazionale, quali ONU, UE, OSCE, NATO e le procedure
tecnico-operative emanate dai comandanti di Forze nazionali
o multinazionali per l'esecuzione dei compiti previsti dal
mandato;
c) le procedure d'azione individuate dai comandanti,
a qualsiasi livello, per l'esecuzione degli specifici
compiti o missioni a loro demandati per le funzioni
istituzionali di loro competenza o per ordini ricevuti
dalla scala gerarchica e, per quanto riguarda l'Arma dei
carabinieri, anche per l'esecuzione dei compiti concernenti
la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero il
contrasto alla criminalita';
d) gli speciali capitolati d'opera e le disposizioni
tecnico-operative, individuati anche sulla base di speciali
requisiti operativi, concernenti le caratteristiche
tecnico-funzionali e le modalita' di custodia, mantenimento
e impiego di infrastrutture e apprestamenti militari, fissi
e mobili, sistemi di difesa passiva, equipaggiamenti
speciali, armi, sistemi d'arma, materiali di armamento,
munizioni, installazioni di sicurezza, attrezzature di
protezione, individuali e di reparto, mezzi operativi,
navali, aerei e terrestri delle Forze armate e del Corpo
delle capitanerie di porto.
4. Ai sensi di quanto previsto al comma 3, inoltre:
a) le disposizioni in materia di prevenzione,
protezione, sicurezza, igiene del lavoro, per la tutela
della sicurezza e della salute del personale nel corso di
operazioni e attivita' condotte dalle Forze armate al di
fuori del territorio nazionale, si applicano tenendo conto
delle particolari esigenze di servizio e delle peculiarita'
organizzative vincolate anche dalla natura e dalla condotta
delle stesse operazioni e attivita' nonche' dalla
contingente situazione ambientale, coerentemente con
l'evoluzione operativa della missione in atto. La presente
disposizione si applica anche alle operazioni e alle
attivita' condotte in territorio nazionale
nell'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 89 e 92
del codice.
b) nelle strutture penitenziarie militari ovvero in
quelle dell'Arma dei carabinieri, nei casi di pericolo
derivante da incendio, sisma o altro evento calamitoso,
l'evacuazione dei preindicati ambienti detentivi avviene in
direzione delle aree esterne, entro la cinta di protezione
perimetrale. Il personale preposto alle predette strutture
adotta ogni iniziativa tendente a salvaguardare l'altrui
incolumita', agevolando le persone detenute, arrestate,
fermate o comunque trattenute nell'abbandonare i luoghi in
cui sono ristrette e ogni altro luogo di riunione chiuso o
esposto a immediato pericolo. I luoghi all'aperto, nei
quali devono essere guidate le suddette persone, e i
percorsi da seguire nello spostamento sono individuati
mediante appositi piani di evacuazione predisposti dai
comandanti di caserma;
c) negli immobili e nelle aree di pertinenza
dell'Amministrazione della difesa, nonche' nelle strutture
e aree in uso, ancorche' temporaneamente, all'Arma dei
carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti
l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla
criminalita' e in quelle in uso al Corpo delle capitanerie
di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, deve
essere verificata periodicamente l'efficienza dei sistemi
di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi,
dei sistemi di difesa passiva, delle fortificazioni e di
ogni altra infrastruttura finalizzata a favorire la difesa
e la vigilanza preventiva. In ogni caso, devono essere
comunque assicurati idonei percorsi per l'esodo,
adeguatamente segnalati, nei casi di pericolo derivante da
incendio, sisma o altro evento calamitoso;
d) nei cantieri temporanei o mobili, come definiti
all'articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo n. 81 del 2008, si applicano le speciali norme
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
2005, n. 170, e successive modifiche o integrazioni,
nonche' le altre specifiche disposizioni vigente in materia
nell'ambito dell'amministrazione della difesa.
5. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di
stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di
porto, nonche' il Segretario generale della difesa, ove
necessario e sulla scorta dei criteri recati dai commi 1 -
4, individuano, con propria determinazione, le ulteriori
particolari norme di tutela tecnico-militare vigenti o
comunque applicabili nell'ambito delle rispettive
organizzazioni.
6. Fatto salvo il dovere di intervento, anche in
situazioni di personale esposizione al pericolo, degli
appartenenti alle Forze armate e al Corpo delle capitanerie
di porto, disciplinato dalle norme riguardanti le
specifiche funzioni ricoperte, il predetto personale deve
adottare le procedure d'azione e le misure di sicurezza e
di protezione individuate dai comandanti per lo specifico
impiego.
7. L'obbligo gravante in capo al datore di lavoro, ai
dirigenti e preposti di esigere, con la costante
sorveglianza, l'osservanza delle misure di sicurezza da
parte dei lavoratori militari si intende assolto, e a tal
fine esonerativo da responsabilita', con l'aver impartito
ordini certi e adeguati all'osservanza di dette misure,
essendo legittima l'aspettativa da parte dei superiori
gerarchici del rispetto dell'ordine, la cui inosservanza e'
particolarmente sanzionata in relazione ai vincoli propri
della disciplina militare.
8. Gli importi dei pagamenti in sede amministrativa
previsti dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
e delle sanzioni amministrative previste dal decreto
legislativo n. 81 del 2008, eventualmente irrogate al
personale militare e civile dell'Amministrazione della
difesa per violazione commesse presso organismi militari,
sono imputate, in via transitoria sul pertinente capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa, fatta salva ogni rivalsa dell'Amministrazione nei
confronti degli interessati che siano riconosciuti
responsabili per dolo o colpa grave a seguito di specifica
inchiesta disposta ai sensi del capo III del titolo I del
libro III.
Art. 254. (Controlli tecnici, verifiche,
certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni). -
1. L'Amministrazione della difesa, in ragione delle
speciali esigenze di funzionalita' e della disponibilita'
di strutture idonee allo scopo, provvede, in via
prioritaria, con propri tecnici militari e civili, in
possesso dei requisiti culturali e professionali necessari,
a effettuare i controlli, le verifiche e i collaudi
tecnici, nonche' a rilasciare le certificazioni riguardanti
la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione
della difesa, per le finalita' previste dalle normative
vigenti.
2. Le competenti direzioni generali del Ministero della
difesa istituiscono appositi albi relativi al personale
militare e civile in possesso dei requisiti culturali
previsti dalla normativa vigente per lo specifico settore
d'impiego.
3. In caso di indisponibilita' del personale di cui al
comma 1, ovvero in caso di urgenza o per ragioni operative,
i datori di lavoro possono avvalersi di personale tecnico
esterno all'Amministrazione della difesa, secondo le
procedure e gli ordinamenti dell'Amministrazione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto
legislativo n. 81 del 2008, gli obblighi previsti dal
citato decreto legislativo, relativi agli interventi
strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la
sicurezza dei locali e degli edifici in uso agli organismi
dell'Amministrazione della difesa, si intendono assolti, da
parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento
all'amministrazione competente o al soggetto che ha
l'obbligo, per effetto di norme o convenzioni, alla loro
fornitura e manutenzione. Resta fermo per i soggetti cui
grava la responsabilita' dell'impiego del personale, nei
limiti dei poteri, attribuzioni e mezzi di cui dispongono e
in relazione ai compiti affidati, l'adozione di misure
organizzative e procedurali, anche temporanee, che
garantiscano, per quanto possibile, il conseguimento di
equivalenti condizioni di sicurezza.
Art. 255. (Valutazione dei rischi). - 1. Fermo restando
gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del
2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attivita'
e nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa,
la responsabilita' della salute e sicurezza del personale
compete anche ai dirigenti militari e civili degli
organismi delle aree tecnico-operativa,
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono
all'individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati
tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle
installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 253, comma 3,
lettera d), ovvero al loro approvvigionamento e alla
fornitura ai destinatari finali.
2. I dirigenti militari e civili degli organismi delle
aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale che provvedono all'individuazione delle
disposizioni tecniche e capitolati tecnici d'opera dei
materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di
cui all'articolo 253, comma 3, lettera d), ovvero al loro
approvvigionamento, devono comunicare ai datori di lavoro
destinatari dei beni, mezzi e materiali di cui al medesimo
comma 1, affinche' ne tengano conto nella valutazione dei
rischi e nella elaborazione del documento previsto
dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, le
informazioni concernenti:
a) la natura, la tipologia e le caratteristiche
costruttive dei materiali e loro componenti;
b) i possibili rischi per la salute e sicurezza del
personale, in conseguenza dell'utilizzo dei predetti beni,
mezzi e materiali;
c) le principali misure tecnico-organizzative e
sanitarie da adottare nell'utilizzo dei citati beni, mezzi
e materiali, al fine di eliminare, ridurre o contenere
possibili rischi per la salute, avuto riguardo alla natura
e alla priorita' degli obiettivi istituzionali da
raggiungere.
3. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa,
tenuto conto che le vigenti disposizioni in materia di
organizzazione del lavoro, rapporti gerarchici, relazioni
con i superiori e doveri propri di quest'ultimi, di cui,
fra gli altri, al libro IV del codice, titolo VIII e al
libro IV del regolamento, titolo VIII, sono gia'
preordinate anche alla prevenzione dei rischi psicosociali
e dei loro possibili effetti sulla salute negli ambienti di
lavoro militari, la valutazione dei rischi collegati allo
stress lavoro-correlato, di cui all'articolo 28, comma 1,
del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di adottare
le conseguenti misure di prevenzione e sorveglianza
sanitaria, e' effettuata dal datore di lavoro se ne e'
segnalata la necessita' dai competenti servizi sanitari
delle Forze armate a seguito delle attivita' espletate in
applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio per
il personale militare e civile della difesa.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 3, nella
valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del
2008, l'Amministrazione della difesa deve tener conto,
altresi', delle particolari esigenze individuate ai sensi
dell'articolo 245 e delle norme di tutela tecnico-militare
per la sicurezza e la salute del personale impiegato,
individuate ai sensi dell'articolo 253.
Art. 256. (Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze). - 1. Per i contratti d'appalto o d'opera o
di somministrazione, al fine di tutela delle informazioni
di cui e' ritenuta vietata la divulgazione nell'interesse
della sicurezza nazionale ovvero per evitare pregiudizio
alla funzionalita' dello strumento militare e ai compiti
istituzionali dell'Amministrazione della difesa, si
applicano i seguenti criteri:
a) nella predisposizione delle gare di appalto o
somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture
nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, i costi
relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze fra le
attivita' dell'Amministrazione della difesa e quelle delle
imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche
informazioni di cui e' ritenuta vietata la divulgazione;
b) il documento unico di valutazione dei rischi da
interferenza delle attivita' svolte dall'Amministrazione
della difesa con quelle svolte dalle imprese appaltatrici
di servizi, lavori, opere o forniture e' elaborato,
contestualmente all'inizio delle attivita' dell'appalto e
previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di
lavoro committente ovvero, se diverso da questi, dal datore
di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori,
opere o forniture, se si tratta di appalti aggiudicati
dagli enti centrali dell'Amministrazione della difesa o da
enti periferici per i comandi dipendenti. All'attivita' di
cui al precedente periodo collabora anche il datore di
lavoro appaltatore.
2. Il documento di valutazione dei rischi
interferenziali, sottoscritto dai datori di lavoro
committente e appaltatore, se contiene inevitabili
informazioni di cui e' ritenuta vietata la divulgazione:
a) non e' allegato al contratto di appalto,
subappalto o somministrazione, ma e' custodito, con le
misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso
contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente
o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o
forniture oggetto dell'appalto, concordato con il datore di
lavoro appaltatore, e ne e' data menzione nel contratto
stesso. Le misure prevenzionistiche occorrenti a seguito
della valutazione dei rischi da interferenze sono
immediatamente attuate dai datori di lavoro committente e
appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori
interessati;
b) puo' essere visionato, senza estrazione di copia,
oltre che dal personale dell'Amministrazione della difesa a
cio' autorizzato, ivi compresi i rappresentanti militari e
civili dei lavoratori per la sicurezza, esclusivamente dal
datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza di quest'ultimo, nella parte di
loro stretto interesse. In ogni caso, il predetto personale
ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni
concernenti i luoghi e le attivita' dell'Amministrazione
della difesa di cui venga comunque a conoscenza in
relazione a quanto precede.
3. Per il personale utilizzato dalle imprese
appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere
o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal
decreto legislativo n. 81 del 2008 sono a carico del datore
di lavoro delle medesime imprese.
4. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, agli
effetti di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto
legislativo n. 81 del 2008, si intendono comunque
essenziali i beni e servizi il cui approvvigionamento sia
direttamente finalizzato al soddisfacimento o alla tutela
delle esigenze individuate all'articolo 245.
Art. 257. (Funzioni di medico competente). - 1.
Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui
all'articolo 253, le funzioni di medico competente sono
svolte in piena autonomia, prioritariamente, dagli
ufficiali medici, in servizio, in possesso dei requisiti
richiesti dall'articolo 38, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2008.
2. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38,
comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 81 del
2008, da parte degli ufficiali medici delle Forze armate,
e' riconosciuto con provvedimento dell'autorita' militare
individuata dal Capo di stato maggiore della difesa.
3. Presso lo Stato maggiore della difesa e' istituito
un apposito registro dei medici competenti
dell'Amministrazione della difesa, provvedendo
all'iscrizione, alla sospensione o alla cancellazione degli
ufficiali medici in servizio, individuati ai sensi dei
commi 1 e 2. La stessa Direzione generale provvede,
inoltre, alle incombenze di cui all'articolo 38, comma 3,
del decreto legislativo n. 81 del 2008.
4. Per l'aggiornamento professionale degli ufficiali
medici in servizio che svolgono le funzioni di medico
competente, lo Stato maggiore della difesa, d'intesa con il
Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di
Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, puo' attivare apposite convenzioni con le
universita' italiane, per l'ammissione dei citati ufficiali
alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina
del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in
igiene e medicina preventiva. A tal fine, si ricorre alla
riserva di posti annualmente a disposizione
dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo
757 del codice. Gli ufficiali medici specializzandi in base
alle convenzioni di cui al presente comma, possono
frequentare, in qualita' di tirocinanti e nell'ambito dei
crediti formativi universitari previsti, le strutture
sanitarie degli enti militari dislocati presso le sedi di
appartenenza svolgendo, in accordo con le attivita'
teoriche e pratiche proprie del corso di specializzazione,
le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
5. Se il datore di lavoro non ha disponibilita' alcuna,
nel proprio ambito, di personale di cui al comma 1, il
competente organismo di Forza armata ovvero dell'area
tecnico-operativa interforze o dell'area
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale autorizza
l'impiego di un ufficiale medico di altro ente o comando
ovvero il ricorso alle prestazioni di un medico competente
esterno all'Amministrazione, secondo le procedure
amministrative vigenti.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma
1, lettere c) e l) del decreto legislativo n. 81 del 2008,
l'ufficiale medico che assolve le funzioni di medico
competente, di cui al commi 1, ovvero il medico di cui al
comma 5:
a) custodisce le cartelle sanitarie e di rischio di
cui alla lettera c) dell'articolo 25 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, esclusivamente, presso il luogo
di custodia individuato dal datore di lavoro, con
l'adozione delle misure necessarie a salvaguardare la
riservatezza dei dati in esse contenuti;
b) se l'organizzazione antinfortunistica di
riferimento comprende reparti dislocati anche oltre
l'ambito comunale, visita gli ambienti di lavoro a cadenza
che stabilisce, d'intesa con il datore di lavoro, in base
alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una
periodicita' diversa dall'annuale deve essere annotata nel
documento di valutazione dei rischi.
7. Nelle realta' comprensoriali, ove insistono piu'
organismi dell'amministrazione della difesa, ancorche'
appartenenti a differenti aree funzionali, puo' essere
nominato un unico ufficiale medico competente, con
l'incarico di operare a favore dei singoli datori di
lavoro. Analogamente, puo' essere nominato un unico
ufficiale medico competente se al medesimo datore di lavoro
fanno capo piu' reparti dislocati anche oltre l'ambito
comunale.
8. Le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati
alle verifiche previste dall'articolo 41, comma 4, del
decreto legislativo n. 81 del 2008, sono effettuati dai
servizi sanitari delle Forze armate, ai sensi dell'articolo
929 del codice e del libro IV, titolo II, capo II del
presente regolamento.
9. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori
dell'Amministrazione della difesa, lo Stato maggiore della
difesa:
a) effettua attivita' di studio e ricerca in materia
di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a
favore degli organismi delle aree tecnico-operativa,
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa,
per incrementare le misure sanitarie finalizzate a
prevenire danni alla salute del personale militare e civile
dell'Amministrazione della difesa;
b) fornisce consulenza e indirizzi generali in
materia di medicina occupazionale, tenendo conto della
necessita' di salvaguardare l'operativita' e l'efficienza
delle Forze armate;
c) definisce eventuali procedure per la valutazione
dei rischi per la salute elaborando, altresi', protocolli
standardizzati per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
militari e civili dell'amministrazione della difesa,
tenendo conto dei rischi tipici dell'attivita' svolta.
Art. 258. (Comunicazioni, segnalazioni e documenti). -
1. Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda
sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti
la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in
servizio dai lavoratori militari, previste a carico del
medico competente dall'articolo 40 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono
sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni
inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260;
le similari comunicazioni ovvero trasmissioni di documenti
che il decreto n. 81 prevede a favore dell'Istituto
superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul
lavoro sono sostituite, a cura del medico competente,
limitatamente al personale militare, con analoghe
comunicazioni o trasmissione di documenti alle
articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1, secondo le
procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata
e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per
l'area tecnico operativa, e dal Segretariato generale della
difesa, per le aree tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale.
2. Le articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1,
provvedono:
a) alla raccolta dei dati e all'esame degli stessi;
b) alla loro comunicazione all'Istituto superiore di
prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro.
Art. 259. (Individuazione delle aree riservate,
operative o che presentano analoghe esigenze). - 1. Ai fini
dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 260, si
intendono per aree riservate, operative o che presentano
analoghe esigenze i mezzi, le infrastrutture e i luoghi
destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate,
nonche' le attivita' in essi espletate o comunque connesse,
quali, fra l'altro:
a) l'impiego della forza militare e il relativo
addestramento in territorio nazionale e all'estero;
b) la gestione delle informazioni, riguardanti la
funzionalita' dell'intera struttura militare e i mezzi,
sistemi e apparecchiature per la elaborazione o la
trasmissione di dati e informazioni sensibili o
classificate, apparecchiature elettriche ed elettroniche di
armamento ovvero sistemi di guerra elettronica;
c) le strutture e infrastrutture, i mezzi terrestri e
navali e gli aeromobili in cui sono gestite o custodite le
informazioni o ubicati i sistemi e apparecchiature di cui
alla lettera b) ovvero trattate le materie di carattere
militare o, comunque, concernenti l'efficienza dello
strumento militare per le quali, nell'interesse della
sicurezza nazionale, e' ritenuta vietata la divulgazione di
notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la
protezione e la tutela delle informazioni classificate e la
tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006, 8
aprile 2008 e 12 giugno 2009;
d) le strutture, aree e mezzi in uso, ancorche'
temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio
dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica
ovvero di contrasto alla criminalita' e quelle in uso al
Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei
compiti d'istituto;
e) i locali in cui sono detenuti o trattati atti e
documenti comunque sottratti all'accesso, a norma
dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) le aree, infrastrutture e opere destinate alla
difesa militare, come individuate all'articolo 233 del
codice, nonche' le aree, infrastrutture e installazioni
addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le
palestre addestrative;
g) l'impiego, la custodia e la manutenzione di
equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma,
materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali
unita' navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e
relativo supporto logistico.
2. Gli immobili o le aree di pertinenza
dell'Amministrazione della difesa, nonche' le strutture e
aree in uso, ancorche' temporaneamente, all'Arma dei
carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti
l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla
criminalita' e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di
porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, ove sono
svolte le attivita' o ubicati uno o piu' luoghi di lavoro
di cui al comma 1, assumono unitariamente identica
classifica e sono assoggettati al medesimo regime di
vigilanza.
Art. 260. (Istituzione dei servizi di vigilanza). - 1.
La vigilanza sul rispetto delle norme di legge nell'ambito
delle attivita' e dei luoghi di cui all'articolo 259 e'
effettuata, ai sensi di quanto disposto dal decreto
legislativo n. 81 del 2008, e secondo le procedure e le
disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758, dal personale militare e civile dell'Amministrazione
della difesa individuato secondo i criteri recati dal
presente capo.
2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa, in applicazione della
normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro, sono istituiti appositi servizi di vigilanza che
operano nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna
Forza armata e dell'Arma dei carabinieri, nonche'
nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di
vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale.
3. Ai servizi di vigilanza istituiti nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa e' attribuita, in via
esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva
tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista
dall'articolo 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008,
nonche' ogni altra competenza in materia attribuita alla
Azienda sanitaria locale dal citato decreto, a eccezione di
quanto stabilito al comma 4.
4. Avverso i giudizi del medico competente, il
lavoratore militare o civile dell'Amministrazione della
difesa puo' presentare ricorso alla commissione
medico-legale, comprendente almeno un medico competente,
individuata con provvedimento dello Stato maggiore della
difesa.
Art. 261. (Organizzazione dei servizi di vigilanza). -
1. L'unita' organizzativa di vigilanza costituita
nell'ambito del Segretariato generale della difesa
individuato ai sensi dell'articolo 252, comma 4, svolge le
funzioni in applicazione delle direttive adottate dal
Segretariato generale della difesa, sentito lo Stato
maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le
esigenze operative, con l'eventuale supporto
tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli
Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata,
nonche' con quello tecnico-amministrativo delle direzioni
generali.
2. I servizi di vigilanza istituiti nell'ambito delle
aree di competenza di ciascuna Forza armata, nonche'
nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di
vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale, possono avere un'organizzazione
centrale o periferica. In quest'ultimo caso essi sono
coordinati dall'unita' organizzativa di vigilanza d'area
costituita a livello centrale nell'ambito delle strutture
di cui all'articolo 252.
3. L'organizzazione delle strutture dei servizi di
vigilanza in ciascuna delle aree di cui al comma 2 e'
definita con provvedimento emanato dalle rispettive
autorita' di vertice che ne definiscono, altresi', la
composizione e le modalita' di funzionamento in relazione
alle specifiche esigenze, ferma restando la facolta' del
Segretario generale della difesa di emanare direttive tese
a uniformare il funzionamento delle strutture stesse.
Art. 262. (Funzioni dei servizi di vigilanza). - 1.
L'unita' organizzativa centrale di vigilanza presso il
Segretariato generale della difesa:
a) coordina le attivita' attinenti a piu' servizi di
vigilanza, cui fornisce consulenza direttamente o con il
supporto di organismi specializzati anche esterni
all'Amministrazione della difesa;
b) fornisce indirizzi generali sulla materia, tenendo
conto della necessita' di salvaguardare l'operativita' e
l'efficienza delle Forze armate;
c) promuove la qualificazione e l'aggiornamento del
personale incaricato della vigilanza, nell'ambito della
pianificazione delle attivita' formative;
d) definisce le procedure standardizzate ed
eventualmente elabora la modulistica di base.
2. Le unita' organizzative di vigilanza d'area:
a) mantengono i contatti con l'ufficio di vigilanza
presso il Segretariato generale della difesa;
b) predispongono i decreti di nomina del personale
dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del
Segretario generale, per quanto attiene i servizi istituiti
nell'ambito delle aree tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale, ovvero al Capo di stato maggiore della
difesa o ai Capi di stato maggiore di Forza armata o
Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti
nell'ambito dell'area tecnico-operativa;
c) comunicano all'ufficio vigilanza presso il
Segretariato generale della difesa i nominativi del
personale incaricato del servizio di vigilanza,
trasmettendo i relativi decreti di nomina;
d) programmano le ispezioni da effettuare, anche ove
sono costituiti servizi di vigilanza periferici;
e) forniscono consulenza ai servizi di vigilanza
periferici, ove costituiti.
3. Il servizio di vigilanza ha il compito di accertare
nei luoghi di lavoro e nell'ambito delle attivita' di cui
all'articolo 259, tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato dalle Forze armate, come
individuate ai sensi del presente regolamento:
a) l'effettivo stato di tutela dei lavoratori
attraverso la verifica della conformita' delle procedure e
degli ambienti di lavoro, nonche' delle attrezzature
utilizzate, alle norme legislative, regolamentari e di
buona tecnica e alle particolari norme di tutela
tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale
impiegato, come individuate ai sensi del presente
regolamento;
b) il rispetto degli adempimenti formali,
organizzativi, formativi e informativi previsti dal decreto
legislativo n. 81 del 2008, e dalla presente sezione.
4. Il servizio di vigilanza, inoltre, riferisce alla
competente autorita' giudiziaria, secondo le procedure e le
disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758, le violazioni di natura penale accertate nel corso
delle attivita' di cui al comma 3, svolgendo ogni indagine
e attivita' conseguentemente disposta o delegata dalla
stessa autorita' giudiziaria.
5. Se e' necessario effettuare rilievi, misurazioni,
indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare
compiutamente le condizioni di salubrita' e di sicurezza
degli ambienti di lavoro, il servizio di vigilanza, se non
dispone al proprio interno delle professionalita' tecniche
e delle attrezzature occorrenti, puo' avvalersi,
prioritariamente, degli organismi tecnico-sanitari
dell'Amministrazione della difesa, secondo le procedure e
gli ordinamenti stabiliti dalla Forza armata od organismo
centrale di appartenenza. In caso di indisponibilita' degli
organismi, il servizio di vigilanza provvede avvalendosi di
personale tecnico esterno all'amministrazione della difesa,
secondo le procedure amministrative vigenti.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma
6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'importo delle
somme che i servizi di vigilanza di cui al presente
regolamento ammettono a pagare in sede amministrativa, ai
sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo n. 758 del 1994, sono assegnati all'apposito
capitolo di bilancio della Forza armata o dell'organismo
centrale dell'area tecnico-amministrativa o
tecnico-industriale di riferimento, per finanziare le
attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro.
Art. 263. (Personale addetto ai servizi di vigilanza).
- 1. Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare ai
compiti ispettivi e' individuato tra il personale militare
e civile dell'Amministrazione della difesa in possesso dei
requisiti indicati al comma 2 e nominato secondo le
procedure di cui all'articolo 262, comma 2, lettere b) e
c).
2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in
possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) diploma di secondo grado;
b) ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore a
maresciallo o equipollente o personale civile della terza
area ovvero dell'area seconda con profilo tecnico, di
fascia retributiva non inferiore a "B3", in relazione alle
esigenze organiche e funzionali di ogni Forza armata e
degli organismi di vertice dell'area tecnico-operativa e
delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale
dell'Amministrazione della difesa;
c) possibilita' di assicurare una adeguata permanenza
nell'incarico, fatte comunque salve le preminenti esigenze
della Forza armata, anche successivamente intervenute;
d) non essere soggetto a obblighi di comando, imbarco
o simili per i 2 anni successivi alla nomina;
e) non essere stato designato dalle competenti
direzioni generali del Ministero della difesa per
l'effettuazione di verifiche, omologazioni e collaudi di
impianti tecnologici;
f) aver superato lo specifico percorso formativo
necessario per l'impiego nel settore, definito dal
Segretario generale della difesa, d'intesa con lo Stato
maggiore della difesa e gli Stati maggiori di Forza armata
e Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Per il
personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle
capitanerie di porto si prescinde, ai fini dell'impiego nei
servizi di vigilanza, dalla previa frequenza del citato
percorso formativo;
g) non aver riportato condanne penali o sanzioni
disciplinari di stato;
h) non essere sottoposto a procedimento penale;
i) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva,
di sospensione dall'impiego o di aspettativa per qualunque
motivo;
l) non aver riportato sanzioni disciplinari piu'
gravi del «rimprovero» negli ultimi due anni;
m) essere in possesso di adeguata abilitazione di
sicurezza;
n) non avere altri impedimenti a conseguire la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Il personale dei servizi di vigilanza non puo'
rifiutare lo specifico incarico. Tuttavia, quest'ultimo
puo' essere revocato, in qualsiasi momento, con
determinazione delle autorita' di vertice di cui
all'articolo 262, comma 2, lettera b), per una delle
seguenti cause:
a) perdita di uno o piu' requisiti per la nomina;
b) cessazione dal servizio o passaggio ad altra
categoria o ad altra area funzionale;
c) trasferimento ad altra sede o incarico;
d) accertata negligenza nell'attivita' ispettiva o se
si rende necessario per ragioni di opportunita' o di
incompatibilita' con altre funzioni svolte
dall'interessato.
4. Il personale nominato riveste le funzioni di
ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo
57, comma 3, del codice di procedura penale, esclusivamente
nei limiti del servizio specificamente disposto,
nell'esercizio delle specifiche attribuzioni e con
riferimento alla sola area e personale di competenza.
5. Il personale nominato non puo' prestare, ad alcun
titolo, attivita' di consulenza ai sensi dell'articolo 13,
comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 264. (Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma
dei carabinieri). - 1. All'Arma dei carabinieri, quale
Forza armata e Forza militare di polizia in servizio
permanente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo
155 del codice, si applicano, in quanto compatibili con il
regolamento, anche le eventuali ulteriori disposizioni
adottate in materia dal Ministero dell'interno, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del
2008.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2008:
«Art. 3. (Campo di applicazione). - (Omissis).
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e
i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.».

Note all'art. 1:
- Per l'articolo 8 del citato decreto legislativo n.81
del 2008, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 73 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 73. (Sistema pubblico di connettivita' (SPC)). -
1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera
r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia
dell'organizzazione interna delle funzioni informative
delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo
definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita'
(SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e
informatico dei dati tra le amministrazioni centrali,
regionali e locali e promuovere l'omogeneita' nella
elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata
allo scambio e diffusione delle informazioni tra le
pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi
integrati.
2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e
di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione,
l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e
dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per
assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la
cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei
flussi informativi, garantendo la sicurezza, la
riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e
l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica
amministrazione.
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei
seguenti principi:
a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a
garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica
del sistema;
b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di
interoperabilita' e di supporto alla cooperazione
applicativa;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel
settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di
connettivita' sono dettate ai sensi dell'articolo 71.».
- Si riporta l'articolo 71 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 71. (Regole tecniche). - 1. Le regole tecniche
previste nel presente codice sono dettate, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
di concerto con il Ministro della giustizia e con i
Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ed il Garante per la protezione dei dati personali
nelle materie di competenza, previa acquisizione
obbligatoria del parere tecnico di DigitPA. Le
amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il
Garante per la protezione dei dati personali rispondono
entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza
di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il
parere si intende interamente favorevole.
[1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri emanati su proposta del Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il
Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema
pubblico di connettivita'.]
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del
presente codice restano in vigore fino all'adozione delle
regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° aprile 2008 (Regole tecniche e di sicurezza per
il funzionamento del Sistema pubblico di connettivita'
previste dall'articolo 71, comma 1-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale») e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2008, n. 144.
- Si riporta l'articolo 2 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore cosi' definito e' equiparato: il socio
lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto,
che presta la sua attivita' per conto delle societa' e
dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui
all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di
istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai
periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle
strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attivita', ha la responsabilita'
dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore
di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i
poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo
sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall'organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita',
e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso
di omessa individuazione, o di individuazione non conforme
ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
l'organo di vertice medesimo;
c) "azienda": il complesso della struttura
organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) "dirigente": persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro organizzando
l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
e) "preposto": persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa;
f) "responsabile del servizio di prevenzione e
protezione": persona in possesso delle capacita' e dei
requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata
dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) "addetto al servizio di prevenzione e protezione":
persona in possesso delle capacita' e dei requisiti
professionali di cui all'articolo 32, facente parte del
servizio di cui alla lettera l);
h) "medico competente": medico in possesso di uno dei
titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto
all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini
della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso
per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli
altri compiti di cui al presente decreto;
i) "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza":
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro;
l) "servizio di prevenzione e protezione dai rischi":
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m) "sorveglianza sanitaria": insieme degli atti
medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle
modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa;
n) "prevenzione": il complesso delle disposizioni o
misure necessarie anche secondo la particolarita' del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire
i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno;
o) "salute": stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di
malattia o d'infermita';
p) "sistema di promozione della salute e sicurezza":
complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la
partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei
programmi di intervento finalizzati a migliorare le
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui
essi prestano la propria attivita', finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute
e sicurezza;
r) "pericolo": proprieta' o qualita' intrinseca di un
determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) "rischio": probabilita' di raggiungimento del
livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o
di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure
alla loro combinazione;
t) "unita' produttiva": stabilimento o struttura
finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di
servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico
funzionale;
u) "norma tecnica": specifica tecnica, approvata e
pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un
organismo europeo o da un organismo nazionale di
normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) "buone prassi": soluzioni organizzative o
procedurali coerenti con la normativa vigente e con le
norme di buona tecnica, adottate volontariamente e
finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e
raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici
di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa
istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne
la piu' ampia diffusione;
z) "linee guida": atti di indirizzo e coordinamento
per l'applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni,
dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) "formazione": processo educativo attraverso il
quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e
procedure utili alla acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda
e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi;
bb) "informazione": complesso delle attivita' dirette
a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) "addestramento": complesso delle attivita'
dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi,
anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd) "modello di organizzazione e di gestione":
modello organizzativo e gestionale per la definizione e
l'attuazione di una politica aziendale per la salute e
sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a
prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo
comma, del codice penale, commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul
lavoro;
ee) "organismi paritetici": organismi costituiti a
iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la
programmazione di attivita' formative e l'elaborazione e la
raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo
sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza
sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata
all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra
attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento;
ff) "responsabilita' sociale delle imprese":
integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed
ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro
attivita' commerciali e nei loro rapporti con le parti
interessate.».
- Si riporta l'articolo 4, del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 4. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa
a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che
permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono, anche
unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a
compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, cui si
riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato
di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate
in uno o piu' siti;
q) "Garante", l'autorita' di cui all'articolo 153,
istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre,
per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione
scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti
tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione,
salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un
contraente o utente ricevente, identificato o
identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi
gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "contraente", qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi
necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato
sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o
della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato
in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio
di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che
richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione
di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi,
voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete
pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresi',
per:
a) "misure minime", il complesso delle misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo
di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti
nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i
programmi per elaboratori e qualunque dispositivo
elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli
strumenti elettronici e delle procedure per la verifica
anche indiretta dell'identita';
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa
conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
l' autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in
forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che
consente di individuare a quali dati essa puo' accedere,
nonche' i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli
strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati
e alle modalita' di trattamento degli stessi, in funzione
del profilo di autorizzazione del richiedente;
g-bis) "violazione di dati personali": violazione
della sicurezza che comporta anche accidentalmente la
distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non
autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi,
memorizzati o comunque elaborati nel contesto della
fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al
pubblico.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato;
b) "scopi statistici", le finalita' di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
mezzo di sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalita' di studio e di
indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle
conoscenze scientifiche in uno specifico settore.».
 

SINP - ALLEGATO A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Formati di trasmissione dati del
sistema informativo SINP

INDICE 1 SCOPO DEL DOCUMENTO 2 ENTI COOPERANTI E INFORMAZIONI DI SCAMBIO
2.1 MINISTERO DEL LAVORO
2.2 INAIL
2.3 REGIONI
2.4 REGIONI - INAIL
2.5 INAIL SETTORE NAVIGAZIONE
2.6 MINISTERO DELLA SALUTE
2.7 FORZE ARMATE - POLIZIA - VVF
2.8 FORZE ARMATE
2.9 FORZE POLIZIA
2.10 VVF

1 SCOPO DEL DOCUMENTO Il presente documento riporta i formati di trasmissione dei dati nell'ambito della Cooperazione Applicativa relativamente al Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione. I dati dovranno essere trasmessi secondo lo standard "XML Schema Definition (XSD)", che permette di specificare:
- la struttura che un documento XML deve avere;
- il tipo di dato di ogni elemento e attributo. I file in formato XSD saranno parte integrante degli Accordi di Servizio che gli enti, tra loro cooperanti, dovranno sottoscrivere.

2 ENTI COOPERANTI E INFORMAZIONI DI SCAMBIO Di seguito vengono elencati i formati che dovranno essere predisposti per lo scambio delle informazioni tra i diversi enti cooperanti.
2.1 MINISTERO DEL LAVORO

Parte di provvedimento in formato grafico
2.2 INAIL

Parte di provvedimento in formato grafico
2.3 REGIONI

Parte di provvedimento in formato grafico
2.4 REGIONI - INAIL

Parte di provvedimento in formato grafico
2.5 INAIL SETTORE NAVIGAZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico
2.6 MINISTERO DELLA SALUTE.

Parte di provvedimento in formato grafico
2.7 FORZE ARMATE - POLIZIA - VVF

Parte di provvedimento in formato grafico
2.8 FORZE ARMATE

Parte di provvedimento in formato grafico
2.9 FORZE POLIZIA

Parte di provvedimento in formato grafico
2.10 VVF

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato D

Servizi di cooperazione applicativa

INDICE 1 SCOPO DEL DOCUMENTO 2 SPECIFICHE FUNZIONALI

1 SCOPO DEL DOCUMENTO Il presente documento descrive le tipologie di servizi e i relativi metodi da esporre su Porta di Dominio e le modalita' di cooperazione previste per lo scambio dei dati di cui all'allegato A, nei formati di cui all'allegato C. Tali servizi saranno parte integrante degli Accordi di Servizio che gli enti, tra loro cooperanti, dovranno sottoscrivere.
2 SPECIFICHE FUNZIONALI Di seguito vengono descritti, suddivisi per ente, i servizi previsti. Per tutti i metodi dei servizi sono previsti i seguenti campi identificativi della richiesta:
• idRichiesta: Identificativo dell'invio effettuato da parte del chiamante
• DataRiferimento:. Data di riferimento per la validita' dei dati inviati. Il processo di comunicazione dei dati prevede che l'invio dei dati sia incrementale, ovvero ogni invio aggiunge dati nuovi; qualora sia necessario sara' comunque possibile modificare, annullare e rettificare i dati inviati precedentemente tramite i seguenti metodi:
• Invio dei dati
• Rettifica dati
• Modifica dati
• Annullamento dati Per le operazioni di rettifica, modifica e annullamento e' necessario trasmettere i dati con apposito codice identificativo (idRichiesta). Il profilo di collaborazione applicativa comporta lo scambio di una coppia di messaggi: una richiesta inviata dalla Porta di Dominio (PDD) dell'ente a cui fa seguito una risposta da parte della Porta di Dominio del SINP. Sono previste collaborazioni realizzate tramite lo scambio di messaggi nelle due modalita' sincrona e asincrona. Nel caso di collaborazione sincrona, la PDD dell'ente invia la propria richiesta applicativa ed attende la risposta della PDD del SINP.

Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 1 - Profilo sincrono
Nel caso di collaborazione asincrona, la risposta della PDD del SINP puo' essere inviata in un tempo successivo e la PDD dell'ente non rimane quindi in attesa.

Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 2 - Profilo Asincrono
 
Allegato E

Scheda Output Fruitori

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato F

Enti fornitori

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Finalita' ed ambito di applicazione

1. Il SINP si basa sulla cooperazione applicativa tra gli enti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera b).
2. Il presente decreto definisce:
a) il funzionamento del SINP;
b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;
c) i dati del SINP e i relativi standard;
d) le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP;
e) le regole per il trattamento dei dati nell'ambito del SINP;
f) le misure di sicurezza e le responsabilita' nell'ambito del SINP.
3. Per quanto concerne il monitoraggio della produzione e della qualita' dei dati contenuti nel SINP si applicano le regole adottate dall'INAIL che sono rese disponibili agli enti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera b).
4. Gli enti rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione all'INAIL dei dati che costituiscono il flusso informativo del SINP, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel presente decreto.
5. Il SINP viene reso disponibile per ciascun ente attraverso un portale basato su un'infrastruttura dell'INAIL, con le modalita' tecniche definite negli articoli 4, 6 e 7.
I contenuti disponibili - ivi compresi i livelli di accesso, le chiavi di ricerca e i criteri di lettura delle informazioni - sono correlati alle specifiche funzioni e ruoli, precisamente indicati negli allegati E) e F). I contenuti degli allegati E) e F) non sono suscettibili di modifica secondo la procedura prevista all'articolo 3, comma 5.
6. Il SINP rende disponibile agli enti fruitori, di cui all'allegato E), strumenti di accesso e di analisi dei dati ritenuti adeguati dal tavolo tecnico di cui all'articolo 5 nel rispetto degli articoli 3, 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riservati ai soggetti legittimati ad accedere ai dati di cui all'allegato A, in base alle specifiche funzioni in concreto svolte, anche in relazione alla competenza territoriale.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 11 e 22 del
citato decreto legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 3. (Principio di necessita' nel trattamento dei
dati). - 1. I sistemi informativi e i programmi informatici
sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di
dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite
nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessita'.».
«Art. 11. (Modalita' del trattamento e requisiti dei
dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalita' per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.».
«Art. 22. (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari). - 1. I soggetti pubblici
conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
delle liberta' fondamentali e della dignita'
dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attivita' istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di
regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere
c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita'
perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati
che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine
di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione e' prestata per la verifica
dell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato
ad accedervi e permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi,
registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza
della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».
 
Art. 3
Dati contenuti nel SINP

1. Il SINP contiene unicamente i dati individuati nell'allegato A) e periodicamente conferiti dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
2. Per l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attivita' operative e addestrative con i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale appartenente ai rispettivi ruoli organici. I predetti dati, preventivamente anonimizzati e aggregati, sono comunicati al SINP per il tramite dell'INAIL con cadenza annuale, per fini statistici. Per le forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, i dati sono forniti dal Ministero della difesa. Per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati sono forniti dal Ministero dell'interno e, per la Guardia di finanza, dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la Polizia penitenziaria dal Ministero della giustizia, per il Corpo forestale dello Stato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
3. Le informazioni che derivano dalla elaborazione dei dati contenuti nel SINP, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008 per le finalita' di orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell'efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro e di indirizzo delle relative attivita' di vigilanza, in termini di progressivo miglioramento dei livelli di efficacia degli interventi, devono consentire la conoscenza necessaria a tali finalita', con particolare riguardo a:
a) quadro produttivo e occupazionale analizzato tenendo conto dei settori produttivi, delle dimensioni, della consistenza e della qualificazione delle imprese e delle Unita' produttive, nonche' delle dinamiche occupazionali, della distribuzione e della composizione della forza lavoro, secondo la classificazione per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza per competenza e ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tipologia di dati e operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari di cui all'allegato F);
b) quadro dei rischi, anche in un'ottica di genere, che origina dalla elaborazione di dati personali e giudiziari dei lavoratori e dati sensibili, ivi compresi i dati dei registri degli esposti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, degli elenchi di mansioni speciali soggette ad abilitazioni, nonche' i dati di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 secondo la classificazione per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza per competenze e ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tipologia di dati e operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari di cui all'allegato F);
c) per ogni settore ed attivita', ivi compreso il settore marittimo, quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici comprendente i dati sugli eventi e problemi di salute relativi a infortuni o malattie professionali da lavoro, eventi morbosi e mortali potenzialmente connettibili al lavoro derivanti dalle fonti gia' individuate dal protocollo INAIL - Regioni - ISPESL 2007 richiamato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonche' dalle comunicazioni relative agli infortuni superiori a un giorno di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (ex registri infortuni), dalle banche dati, dai sistemi di sorveglianza, dai registri secondo la classificazione per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza, per competenze e ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tipologia di dati e operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari di cui all'allegato F);
d) quadro delle azioni di prevenzione delle istituzioni preposte, derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione elaborati secondo le indicazioni dei comitati di coordinamento regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dai piani di settore dell'INAIL, implementati a seguito dell'incorporazione di ISPESL e IPSEMA (quali azioni di sistema, soluzioni sperimentate, metodologie, buone pratiche) in relazione alle priorita' di intervento individuate secondo la classificazione per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza per competenze e ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tipologia di dati di cui all'allegato F);
e) quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte, comprendente i dati analitici e quelli relativi alle violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisiti nello svolgimento delle attivita' ispettive condotte dai soggetti preposti agli specifici compiti di vigilanza e controllo, in ogni settore di attivita' ivi compreso il settore marittimo, secondo la classificazione per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza per competenze e ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tipologia di dati di cui all'allegato F);
f) il quadro relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL, verificatisi in ogni settore di attivita' secondo la classificazione per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza per competenza e ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tipologia di dati e operazioni eseguibili sui dati sensibili di cui all'allegato F);
4. Sono parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:
a) allegato A) «schema dati SINP», contenente la descrizione puntuale dei dati di cui ai commi 2 e 3;
b) allegato B) «sistemi di classificazione», contenente tabelle ausiliarie utilizzate per assegnare i valori ad alcuni dei campi contenuti nell'allegato A);
c) allegato C) «formati di trasmissione dei dati del sistema informativo SINP»;
d) allegato D) «servizi di cooperazione applicativa del SINP»;
e) allegato E) «Enti fruitori», contenente l'indicazione dei soggetti legittimati ad accedere ai dati di cui all'allegato A), in base alle specifiche funzioni in concreto rivestite, anche in relazione alla rispettiva competenza territoriale e, per ciascun soggetto, le macrocategorie di dati di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le fonti normative, le rilevanti finalita' di interesse pubblico, le tipologie di dati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e le operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari;
f) allegato F) «Enti fornitori», contenente per ciascuna macrocategoria di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le categorie dei dati di cui all'allegato A), le fonti informative di provenienza per competenza e ruoli degli enti fornitori, le tipologie di dati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e le operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari.
5. Gli allegati di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 5, sono modificabili con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il garante per la protezione dei dati personali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei criteri fissati dal presente decreto e della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Tali modifiche possono essere proposte da ciascun ente al fine di consentire miglioramenti e adeguamenti delle funzionalita' del SINP e sono sottoposte alle valutazioni del tavolo tecnico di cui all'articolo 5.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 8, commi 4 e 6, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 40, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2008:
«Art. 40. (Rapporti del medico competente con il
Servizio sanitario nazionale). - 1. Entro il primo
trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il
medico competente trasmette, esclusivamente per via
telematica, ai servizi competenti per territorio le
informazioni, elaborate evidenziando le differenze di
genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio
dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo
il modello in allegato 3B.».
- Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, si vedano note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008:
«Art. 18. (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere
conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto
i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da
esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5,
nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere
ai dati di cui alla lettera r). Il documento e' consultato
esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26,
comma 3 anche su supporto informatico come previsto
dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente in
azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione
del certificato medico, a fini statistici e informativi, i
dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui
all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o
designati;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige
l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio
di idoneita'.
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
decorre dalla scadenza del termine di sei mesi
dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto
di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008:
«Art. 7. (Comitati regionali di coordinamento). - 1. Al
fine di realizzare una programmazione coordinata di
interventi, nonche' uniformita' degli stessi ed il
necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e
con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni
regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di
coordinamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.».
 
Art. 4
Modalita' di trasmissione

1. I dati di cui all'articolo 3 devono essere trasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
2. La trasmissione telematica dei dati di cui all'articolo 3 avviene mediante servizi di cooperazione applicativa nell'ambito del SPC, previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo, n. 82 del 2005, e in conformita' alle relative regole tecniche. Per le forze armate e le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 3, comma 2, e nelle more dell'adeguamento dei sistemi e della realizzazione dei servizi di cui al comma 1, la trasmissione telematica dei dati avviene mediante servizi di fornitura massiva, garantendo sicurezza, tracciabilita' e responsabilita' del trasferimento.
3. L'accesso al SINP avviene nel rispetto delle regole per il trattamento dei dati e delle misure di sicurezza e responsabilita' indicate agli articoli 6 e 7, attraverso la rete infranet sia per l'accesso ai servizi on line che per il richiamo dei servizi in cooperazione applicativa, oppure su rete pubblica (internet) per la consultazione on line di dati oggetto di diffusione.
4. Le strutture dei dati e le modalita' di interscambio degli stessi in cooperazione applicativa saranno oggetto degli accordi di servizio di cui all'articolo 17, comma 1, lettera h), del decreto legislativo, n. 82 del 2005, e in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 1, lettera e) del presente decreto, nonche' in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005.
5. I servizi di cooperazione applicativa saranno pubblicati nell'apposito catalogo dei servizi SICA.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 72 e seguenti del
citato decreto legislativo 82 del 2005:
«Art. 72. (Definizioni relative al sistema pubblico di
connettivita'). - 1. Ai fini del presente decreto si
intende per:
a) "trasporto di dati": i servizi per la
realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche
per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
b) "interoperabilita' di base": i servizi per la
realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo
scambio di documenti informatici fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
c) "connettivita'": l'insieme dei servizi di
trasporto di dati e di interoperabilita' di base;
d) "interoperabilita' evoluta": i servizi idonei a
favorire la circolazione, lo scambio di dati e
informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema
pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i
sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per
garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e
dei procedimenti amministrativi.».
- Si riporta l'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 17. (Strutture per l'organizzazione,
l'innovazione e le tecnologie). - 1. Le pubbliche
amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle
linee strategiche per la riorganizzazione e
digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo.
A tale fine, le predette amministrazioni individuano un
unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il
numero complessivo di tali uffici, responsabile del
coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i
compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle
iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita'
di cui all'articolo 51.».
- Per il testo dell'articolo 71, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, si vedano le note
all'articolo 1.
 
Art. 5
Tavolo tecnico per lo sviluppo
e il coordinamento del SINP

1. Per l'attivita' di sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP viene istituito, un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore del tavolo, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti dell'INAIL e da sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le ipotesi di cui al comma 2, lettera c), sono invitati in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, rappresentanti dei ministeri competenti.
2. Il tavolo tecnico, nel rispetto degli indirizzi e delle regole forniti dalla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita' e in conformita' con le linee guida, le modalita' operative, il funzionamento dei servizi e le procedure per la cooperazione applicativa emanati dalla Commissione di coordinamento per gli indirizzi strategici del Sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 82 del 2005, sulla base degli indirizzi del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e a supporto della commissione di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo:
a) verifica l'adeguatezza delle modalita' tecniche di funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate dal comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) garantisce la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalita' stabilite dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) formula proposte in relazione all'incremento quantitativo/qualitativo del SINP tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali a disposizione e coordina le fasi di sviluppo progettuale e organizzativo/funzionale anche con riguardo ai profili di ricerca e impostazione relazionale con altri enti, istituzioni, organismi fonti di dati/informazioni utili all'accrescimento delle conoscenze e delle conseguenti azioni del sistema prevenzionale; nell'ambito di tale attivita' acquisisce il concorso degli organismi paritetici e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;
d) definisce modalita' tecnico-operative per migliorare l'accessibilita', la fruibilita' e la diffusione delle informazioni, formulando proposte di sviluppo tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali;
e) produce, sulla base degli indirizzi del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, i report nazionali per le finalita' di ruolo e le cadenze temporali previste dal predetto decreto legislativo, e altri report su richiesta o quale proposta tecnico/scientifica di evoluzione della potenzialita' della reportistica, da sottoporre nelle sedi competenti, avvalendosi anche del contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), secondo le richieste formulate dal comitato medesimo;
f) svolge attivita' di supporto per le esigenze, anche di informazione statistica, degli enti che concorrono alla realizzazione del SINP ai vari livelli di intervento;
g) formula proposte in merito a iniziative di comunicazione al fine di diffondere le conoscenze derivanti dall'attivita' svolta;
h) promuove iniziative di aggiornamento degli operatori, ai vari livelli territoriali, sullo stato di sviluppo del SINP e sull'utilizzo delle informazioni.
3. Il tavolo tecnico ha sede operativa presso l'INAIL che garantisce i relativi servizi di segreteria.
4. All'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I componenti del tavolo non percepiscono alcun emolumento, ne' alcuna indennita', ne' alcun gettone, ne' qualsiasi compenso comunque denominato.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 79 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 79. (Commissione di coordinamento del Sistema
pubblico di connettivita'). - 1. E' istituita la
Commissione di coordinamento del SPC, di seguito
denominata: "Commissione", preposta agli indirizzi
strategici del SPC.
2. La Commissione:
a) assicura il raccordo tra le amministrazioni
pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti
spettanti a ciascuna di esse;
b) approva le linee guida, le modalita' operative e
di funzionamento dei servizi e delle procedure per
realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi
erogati dalle amministrazioni;
c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e
dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del
mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e
delle opportunita' derivanti dalla evoluzione delle
tecnologie;
d) promuove la cooperazione applicativa fra le
pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 71;
e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione
in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione
dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui
all'articolo 82;
f) dispone la sospensione e cancellazione dagli
elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 82;
g) verifica la qualita' e la sicurezza dei servizi
erogati dai fornitori qualificati del SPC;
h) promuove il recepimento degli standard necessari a
garantire la connettivita', l'interoperabilita' di base e
avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del
Sistema.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a
maggioranza semplice o qualificata dei componenti in
relazione all'argomento in esame. La Commissione a tale
fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un
regolamento interno da approvare con maggioranza
qualificata dei suoi componenti.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008:
«Art. 5. (Comitato per l'indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il coordinamento nazionale
delle attivita' di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro). - 1. Presso il Ministero della
salute e' istituito il Comitato per l'indirizzo e la
valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal
Ministro della salute ed e' composto da:
a) il Direttore Generale della competente Direzione
Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero
della salute;
b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni
Generali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la
sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e
del soccorso pubblico del Ministero dell'interno;
d) Il Direttore Generale della competente Direzione
Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
e) il Coordinatore della Commissione Salute della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
f) quattro rappresentanti delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano individuati per un
quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle
province autonome.
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un
rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire
la piu' completa attuazione del principio di leale
collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche
nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell'azione
pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai
settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza,
i piani di attivita' e i progetti operativi a livello
nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai
comitati regionali di coordinamento e dai programmi di
azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a
livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i
soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformita'
dell'applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorita' della ricerca in tema di
prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al
comma 3, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono
consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni
intraprese e' effettuata una verifica con cadenza almeno
annuale.
5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede
del Ministero della salute, con cadenza temporale e
modalita' di funzionamento fissate con regolamento interno,
da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di
segreteria sono svolte da personale del Ministero della
salute.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
Art. 6. (Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro). - 1. Presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e' istituita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro. La Commissione e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente
della Commissione, ravvisando profili di specifica
competenza, ne disponga la convocazione;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
h) sei esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene
industriale e impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell'ANMIL.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un
supplente, il quale interviene unicamente in caso di
assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono
altresi' partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con
particolare riferimento a quelle relative alle differenze
di genere e a quelle relative alla materia dell'istruzione
per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli
istituti pubblici con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, su designazione degli organismi
competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono individuati le modalita' e i
termini per la designazione e l'individuazione dei
componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l).
6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono
fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni
di segreteria sono svolte da personale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa
di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per
lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all'articolo 5;
c) definire le attivita' di promozione e le azioni di
prevenzione di cui all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti
dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una
relazione sullo stato di applicazione della normativa di
salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da
trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai
presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010,
le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5,
tenendo conto dei profili di rischio e degli indici
infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite
con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e dell'interno acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. La
Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle
suddette procedure al fine di un'eventuale rielaborazione
delle medesime;
g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione
del sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di
qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere
della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici
di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in
considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
riferimento, orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilita'
sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione
delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza
del lavoro;
i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione
sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del
Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le
direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e
94/33/CE, con le modalita' previste dall'articolo 17-bis
della direttiva 89/391/CEE del Consiglio;
l) promuovere la considerazione della differenza di
genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione
aziendale ai fini di cui all'articolo 30. La Commissione
monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure,
entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il
quale sono stati recepiti i modelli semplificati per
l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e
medie imprese;
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della
figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro,
anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di
riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la
redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di
tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali
ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La
Commissione monitora l'applicazione delle suddette
indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia
della metodologia individuata, anche per eventuali
integrazioni alla medesima.».
 
Art. 6
Regole per il trattamento dei dati

1. L'INAIL, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, e' titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. Ciascun ente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) riveste la qualita' di autonomo titolare in riferimento ai dati personali comunicati e/o utilizzati e designa, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003, i rispettivi incaricati del trattamento.
3. Il trattamento dei dati e' svolto esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, riconducibili alle finalita' di rilevante interesse pubblico istituzionalmente perseguite dai singoli enti, di cui agli articoli 67, 85, comma 1, lettera e) e 112, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 196 del 2003.
4. Sono oggetto di comunicazione nell'ambito del SINP e utilizzati dai singoli enti soltanto dati personali pertinenti, non eccedenti e indispensabili per lo svolgimento delle finalita' di cui al comma 3.
5. I tipi di dati che possono essere lecitamente trattati sono individuati dall'allegato F) secondo le specificazioni di cui agli allegati A), B), C), D). Sono, ugualmente, individuate le fonti informative, ove sono contenuti i dati poi conferiti al SINP con estrazione dei soli dati riportati nell'allegato A) effettivamente necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita' perseguite, e le operazioni che possono essere eseguite sui dati sensibili e giudiziari agli effetti di quanto previsto dagli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. Sono conferiti al SINP dai singoli enti dati personali, sensibili e giudiziari, dati aggregati anonimi e quelli relativi alle violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'allegato A), pertinenti, non eccedenti e indispensabili, e sono comunicati e/o utilizzati dai soggetti legittimati, anche mediante la loro messa a disposizione e consultazione in ambito SINP secondo quanto specificato negli allegati E) e F).
7. I dati relativi ai flussi informativi in ingresso trasmessi dagli enti con cadenza periodica per generare le banche dati SINP sono conservati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla messa a disposizione dei dati in ambito SINP.
8. Gli enti fruitori, di cui all'allegato E), abilitati ad accedere al SINP non possono replicare in autonome banche dati le informazioni ricevute dal SINP.

Note all'art. 6:
- Per l'articolo 8, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008 si vedano le note alle premesse.
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 196
del 2003 si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 30. (Incaricati del trattamento). - 1. Le
operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
incaricati che operano sotto la diretta autorita' del
titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite.
2. La designazione e' effettuata per iscritto e
individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
Si considera tale anche la documentata preposizione della
persona fisica ad una unita' per la quale e' individuato,
per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli
addetti all'unita' medesima.».
- Per il testo dell'articolo 8, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008 si vedano le note alle
premesse.
- Si riportano gli articoli 67, 85, e 112 del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 67. (Attivita' di controllo e ispettive). - 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di:
a) verifica della legittimita', del buon andamento,
dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche'
della rispondenza di detta attivita' a requisiti di
razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le
quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti
pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive
nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalita'
istituzionali, con riferimento a dati sensibili e
giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti
di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo
65, comma 4.».
«Art. 85. (Compiti del Servizio sanitario nazionale). -
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalita' che rientrano nei compiti del Servizio
sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle seguenti attivita':
a) attivita' amministrative correlate a quelle di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti
assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa
l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini
italiani all'estero, nonche' di assistenza sanitaria
erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e
all'importazione di medicinali e di altri prodotti di
rilevanza sanitaria;
d) attivita' certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e
salute della popolazione;
f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti
d'organo e di tessuti, nonche' alle trasfusioni di sangue
umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n.
107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e
controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti
accreditati o convenzionati del Servizio sanitario
nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da
esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari
pubblici per finalita' di tutela della salute o
dell'incolumita' fisica dell'interessato, di un terzo o
della collettivita', per i quali si osservano le
disposizioni relative al consenso dell'interessato o
all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a
rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi
eseguibili e' assicurata ampia pubblicita', anche tramite
affissione di una copia o di una guida illustrativa presso
ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi
dell'interessato e' lecito da parte dei soli soggetti che
perseguono direttamente le finalita' di cui al comma 1.
L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati e'
consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso,
alle specifiche fasi delle attivita' di cui al medesimo
comma, secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati
di volta in volta trattati.».
«Art. 112. (Finalita' di rilevante interesse pubblico).
- 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di instaurazione
e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di
lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non
retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di
altre forme di impiego che non comportano la costituzione
di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui
al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli
effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento
obbligatorio e assumere personale anche appartenente a
categorie protette;
b) garantire le pari opportunita';
c) accertare il possesso di particolari requisiti
previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in
materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la
sussistenza dei presupposti per la sospensione o la
cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di
sede per incompatibilita' e il conferimento di speciali
abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione
dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il
riconoscimento della causa di servizio o dell'equo
indennizzo, nonche' ad obblighi retributivi, fiscali o
contabili, relativamente al personale in servizio o in
quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e
benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti
previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza
del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione,
nonche' in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed
assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in
applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla
comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza
sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini
professionali che abbiano ottenuto il consenso
dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a
tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della
responsabilita' civile, disciplinare e contabile ed
esaminare i ricorsi amministrativi in conformita' alle
norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri
rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o
di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai
contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica
dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e
applicare la normativa in materia di assunzione di
incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e
consulenti;
m) applicare la normativa in materia di
incompatibilita' e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione
presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualita' dei servizi resi e dei
risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed
o) del comma 2 e' consentita in forma anonima e, comunque,
tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.».
- Si riporta gli articoli 20 e 22 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 20. (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformita' al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per
le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto
pubblico provvede altresi' a identificare e rendere
pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al
comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni
di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata
periodicamente.».
«Art. 22. (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari). - 1. I soggetti pubblici
conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
delle liberta' fondamentali e della dignita'
dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attivita' istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di
regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere
c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita'
perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati
che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine
di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione e' prestata per la verifica
dell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato
ad accedervi e permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi,
registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza
della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».
 
Art. 7
Misure di sicurezza e responsabilita'

1. La riservatezza, l'integrita' e la disponibilita' dei dati trattati nell'ambito del SINP, ai sensi degli articoli 31, 33 e 34 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e relativo disciplinare tecnico, viene garantita da INAIL tramite le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici in conformita' alle regole tecniche e di sicurezza nell'ambito del SPC.
2. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) garantiscono la conformita' delle proprie infrastrutture alle regole tecniche dettate dal SPC e la conformita' dei servizi ai requisiti di sicurezza per la cooperazione applicativa definiti negli appositi accordi di servizio. Tali accordi devono individuare idonee garanzie per il trattamento dei dati personali, prevedendo, in particolare, la registrazione e tracciatura dei dati relativi alle operazioni compiute sulle porte di dominio.
3. La trasmissione dei dati in cooperazione applicativa e' garantita mediante l'utilizzo di un protocollo sicuro e dal ricorso alla autenticazione bilaterale fra sistemi, basata su certificati digitali emessi da un'autorita' di certificazione ufficiale. La trasmissione dei dati tramite servizi di fornitura massiva e' garantita altresi' mediante l'utilizzo di un canale sicuro e il ricorso alla autenticazione.
4. Al fine di non consentire l'identificabilita' diretta delle persone fisiche interessate, viene assegnato a ciascun soggetto, subito dopo l'acquisizione dei dati e attraverso una struttura organizzativa distinta da quella che operativamente gestisce il SINP, un codice univoco diverso dal codice fiscale. I dati inviati dagli enti, privi degli elementi identificativi diretti, sono archiviati previa separazione dei dati sensibili e giudiziari dagli altri dati. I dati sensibili e giudiziari sono trattati mediante l'utilizzazione del codice univoco.
5. E' previsto che la struttura organizzativa di cui al comma 4 adotti un sistema informatico che garantisca l'anonimizzazione dei dati personali archiviati, prima che questi confluiscano nel SINP, in modo da renderli consultabili solo in tale forma da parte degli enti fruitori legittimati ad accedere unicamente a tale tipologia di informazioni, segnatamente nel rispetto di quanto sancito dai commi 6 e 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. I dati di tracciatura sono conservati per il periodo non superiore a sei mesi e possono essere trattati solo da appositi incaricati al trattamento esclusivamente in forma anonima mediante loro opportuna aggregazione. Tali dati possono essere trattati in forma non anonima unicamente laddove cio' risulti indispensabile al fine di verificare la correttezza e la legittimita' delle singole interrogazioni effettuate.
7. Il processo di identificazione e autenticazione on line degli utenti e' assicurato dal sistema di Identity Management dell'INAIL che avviene tramite carta nazionale dei servizi, carta di identita' elettronica o tramite credenziali di autenticazione, in conformita' all'articolo 64 del Codice dell'amministrazione digitale e all'articolo 34 del decreto legislativo n. 196 del 2003. L'accesso e' garantito tramite l'utilizzo di un protocollo sicuro. I soggetti legittimati all'accesso ai dati contenuti nel SINP sono unicamente gli enti fruitori elencati nell'allegato E).
8. Nel caso di utilizzo del modello di «identita' federata», sia nell'ambito delle modalita' di cooperazione applicativa che di fruizione di servizi on line, in conformita' al codice dell'amministrazione digitale, l'INAIL esercita il ruolo di erogatore di servizi e gli enti federati assumono il ruolo di fruitori dei servizi, dotandosi di sistemi standard in grado di garantire la condivisione delle identita' digitali e dei relativi attributi, mentre compete all'INAIL la tracciatura delle operazioni.
9. Ciascun ente individua il responsabile preposto alla definizione dei profili di autorizzazione, in relazione al ruolo istituzionale, alle funzioni svolte e all'ambito territoriale delle azioni di competenza, alla designazione dei soggetti (utenti e amministratori) e dei rispettivi privilegi nonche' alla gestione delle modalita' di conferimento, sospensione e revoca dei profili di accesso. Le richieste di accesso al SINP devono indicare espressamente la specifica attivita' al cui svolgimento e' preordinata la consultazione nell'ambito delle competenze istituzionali del soggetto richiedente.
10. L'INAIL garantisce mediante il proprio sistema di autorizzazione l'accesso selettivo ai servizi del SINP in relazione ai profili del soggetto richiedente.
11. L'accesso ai servizi del SINP richiede la stipula di una convenzione, redatta in conformita' alle prescrizioni contenute nelle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, che stabilisce:
a) i profili di cui agli accordi di servizio per la cooperazione applicativa abilitati con la convenzione;
b) le modalita' di scambio e di condivisione delle informazioni sulle identita' e sui ruoli;
c) le procedure per l'individuazione e configurazione dei profili di autorizzazione;
d) le figure di responsabilita' individuate all'interno di ogni ente per la gestione delle regole tecniche organizzative previste nel presente decreto.

Note all'art. 7:
- Si riporta gli articoli 31, 33 e 34 del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 31. (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati
personali oggetto di trattamento sono custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalita' della raccolta.».
«Art. 33. (Misure minime). - 1. Nel quadro dei piu'
generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o
previsti da speciali disposizioni, i titolari del
trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure
minime individuate nel presente capo o ai sensi
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello
minimo di protezione dei dati personali.».
«Art. 34. (Trattamenti con strumenti elettronici). - 1.
Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle
credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati
rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di
sicurezza, il ripristino della disponibilita' dei dati e
dei sistemi;
g);
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici
identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati
da organismi sanitari.
1-bis.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, i trattamenti
effettuati per finalita' amministrativo-contabili sono
quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di natura
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a
prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare,
perseguono tali finalita' le attivita' organizzative
interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto
di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della
contabilita' e all'applicazione delle norme in materia
fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute,
igiene e sicurezza sul lavoro.».
- Si riporta l'articolo 64 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 64. (Modalita' di accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. La carta
d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi
costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia
necessaria l'identificazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire
l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
l'identificazione informatica anche con strumenti diversi
dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
dei servizi, purche' tali strumenti consentano
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con
l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le
pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in
rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui
al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo
sistema SPID. L'accesso con carta d'identita' elettronica e
carta nazionale dei servizi e' comunque consentito
indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte
dalle singole amministrazioni.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale,
secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma
2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa
a disposizione delle credenziali e degli strumenti di
accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per
conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita' di
erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su
richiesta degli interessati.
2-quater. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche
amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti
con il decreto di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le
modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione
dell'identita' digitale dei propri utenti. L'adesione al
sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi
erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento
dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di
sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
[3. Ferma restando la disciplina riguardante le
trasmissioni telematiche gestite dal Ministero
dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' fissata
la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a
decorrere dalla quale non e' piu' consentito l'accesso ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni,
con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e
dalla carta nazionale dei servizi.».
- Si riporta l'articolo 58, del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 58. (Modalita' della fruibilita' del dato). - 1.
Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un
altro non modifica la titolarita' del dato.
2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro
attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli
accessi alle proprie basi di dati alle altre
amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui
all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per
l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei
dati personali e le amministrazioni interessate alla
comunicazione telematica, ivi incluso il Ministero della
giustizia, definisce entro novanta giorni gli standard di
comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche
amministrazioni devono conformarsi.
3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente articolo,
riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato.
3-bis.
3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in
materia di dati territoriali.».
 
Art. 8
Partecipazione delle parti sociali

1. La partecipazione delle parti sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, avviene attraverso la consultazione, almeno una volta all'anno, da parte del Comitato di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale sui contenuti, elaborati come dati anonimi e aggregati, di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) c) e d) del presente decreto.
2. La partecipazione delle parti sociali si esplica, altresi', attraverso la periodica consultazione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti e munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 25 maggio 2016

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registrazione n. 3653

Note all'art. 8:
- Per il testo dell'articolo 8, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008, si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, si vedano le note all'articolo
5.
- Per il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, si vedano le note all'articolo
3.
 
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