Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 23 settembre 2016
Modalita' di valutazione dei titoli per l'esercizio dell'attivita' di direttore di ente parco nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
per la protezione della natura e del mare

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare, l'art. 9, comma 11, come modificato dall'art. 2, comma 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha istituito presso il Ministero dell'ambiente un albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco;
Visto l'art. 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ai sensi del quale «con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonche' le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e, in particolare, l'art. 7;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2016 con il quale sono stati adottati il Piano triennale per la prevenzione e la corruzione 2016-2018 ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' 2016-2018;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016, recante «Regolamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426»;
Considerato che l'art. 3, comma 2 del richiamato decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 giugno 2016, n. 143, dispone che la valutazione dei titoli, ai fini del giudizio di idoneita', e' effettuata secondo le modalita' definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento ed aggiornato ogni quattro anni, nel quale sono individuati, in particolare, i criteri di valutazione e sono stabiliti i punteggi minimi e massimi attribuibili al possesso dei titoli di cui all'art. 2. Le modalita' di valutazione dei titoli possono essere integrate nel bando di cui all'art. 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 giugno 2016, n. 143;

Decreta:

Art. 1

Punteggi

Sono iscritti all'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco nazionale i candidati che ottengono un punteggio minimo per ciascuno dei titoli di seguito riportati:
a) «esperienze professionali» minimo 18/30;
b) «Titoli di studio e scientifici» minimo 12/20;
per una somma minima pari a 30/50.
 
Art. 2

Criteri di valutazione

Ai fini della valutazione dei titoli deve tenersi conto delle esperienze maturate in materie legate alla tutela delle aree protette e della biodiversita' nonche' della capacita' di risoluzione di problematiche gestionali, amministrative e contabili valutabili sulla base delle esperienze maturate e dei titoli.
Il bando di concorso terra' conto per l'attribuzione dei punteggi dei criteri di cui al presente decreto.
Roma, 23 settembre 2016

Il direttore generale: Giarratano
 
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