Gazzetta n. 231 del 3 ottobre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 27 settembre 2016
Determinazione e corresponsione di una ulteriore quota del Fondo di solidarieta' comunale 2016, per un importo complessivo di 31,3 milioni di euro.


IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1, comma 17, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, a decorrere dal 2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e' incrementata di 3.767,45 milioni di euro per tenere conto dei minori gettiti derivanti dalle agevolazioni per l'imposta municipale propria (IMU) e per il tributo per i servizi indivisibili (TASI) previste dai commi da 10 a 16 nonche' 53 e 54 del citato art. 1 della legge n. 208 del 2015;
Visto l'art. 1, comma 380-sexies della legge n. 228 del 2012, come introdotto dall'art. 1, comma 17, lettera f), della legge n. 208 del 2015, in base al quale l'incremento di 3.767,45 milioni di euro e' ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e della TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016, concernente la definizione e ripartizione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016, il quale ha previsto, sulla base dei dati di gettito disponibili, la ripartizione a favore dei comuni interessati della somma complessiva di € 3.692.276.856,22 e che la restante quota, pari ad € 75.173.143,78 sia distribuita con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Considerato che sono stati acquisiti ulteriori dati relativi al gettito per l'anno 2015 della TASI dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per un importo complessivo pari ad € 31.274.413,00;
Ritenuta l'opportunita' di distribuire prioritariamente l'importo complessivo di € 31.274.413,00 e di rinviare la distribuzione definitiva della restante somma di € 43.898.730,78 attraverso l'emanazione di uno o piu' decreti, come stabilito dall'art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016, per tenere conto di tutte le fattispecie previste dai commi da 10 a 16 nonche' 53 e 54 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 e delle rettifiche finali con eventuali variazioni anche negative;
Sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali nella seduta del 3 agosto 2016;

Decreta:

Art. 1
Determinazione e corresponsione di una ulteriore quota del Fondo
di solidarieta' comunale per l'anno 2016

1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, di cui all'allegato A al presente decreto, e' corrisposta un'ulteriore quota a titolo di Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016 pari complessivamente ad € 31.274.413,00, a valere sulla quota non ripartita del Fondo di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016, pari ad € 75.173.143,78.
2. La determinazione degli importi di cui al comma 1 e' effettuata secondo la metodologia illustrata nella nota di cui all'allegato B al presente decreto.
3. In sede di distribuzione definitiva della restante somma di € 43.898.730,78, che avverra' con uno o piu' decreti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016, per tenere conto di tutte le fattispecie previste dai commi da 10 a 16 nonche' 53 e 54 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 e delle rettifiche finali relative al gettito dell'abitazione principale, nell'ipotesi in cui gli importi assegnati in applicazione del comma 1 e dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016, risultino superiori a quelli dovuti, il Ministero dell'interno procede al recupero delle somme eccedenti ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2016

Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Ministero dell'economia e delle finanze
Roma, 2 agosto 2016

Nota metodologica concernente la determinazione di una ulteriore
quota del fondo di solidarieta' comunale 2016
(ex art. 5, comma 2, DPCM 18 maggio 2016)

L'art. 1, comma 380-ter, della legge n. 228/2012, come modificato dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 208/2015 (legge di stabilita' 2016), prevede che, a decorrere dal 2016, la dotazione del fondo di solidarieta' comunale (FSC) sia incrementata per un importo pari a 3.767,45 milioni di euro al fine di ristorare i comuni della perdita di gettito conseguente alle esenzioni previste dalla legge n. 208 del 2015 (articolo 1, commi da 10 a 16 e commi 53-54). Tale riparto avviene in base al gettito effettivo in deroga ai criteri ordinari di riparto del fondo disposti dai commi 380-ter e 380-quater dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.
Con il DPCM del 18 maggio 2016, concernente la definizione e la ripartizione delle risorse spettanti a titolo di FSC per l'anno 2016, e' stata attribuita ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna una somma complessiva di € 3.692.276.856,22 con l'applicazione dei criteri indicati nella nota metodologica oggetto di accordo con ANCI nella seduta del 24 marzo 2016 della Conferenza Stato citta' e autonomie locali.
L'art. 5, comma 2, del citato DPCM stabilisce che la quota non ripartita, pari a € 75.173.143,78 sia distribuita con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le stesse finalita' indicate dalla legge, ovvero il ristoro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna del mancato gettito conseguente alle agevolazioni IMU/TASI previste dalla legge di stabilita' 2016.
Con il decreto in esame si procede ad una prima integrazione delle somme spettanti, in particolare per cio' che riguarda il ristoro dell'esenzione TASI sull'abitazione principale, per un importo complessivo di € 31.274.413,00. La quota rimanente, pari a euro 43.898.730,78, verra' successivamente ripartita al fine di integrare e rettificare il contributo erogato per tutte le fattispecie previste dall'articolo 1, commi da 10 a 16 e commi 53-54, della legge n. 208/2015.
In tale sede, come indicato dal decreto in esame (comma 3 dell'unico articolo) si procedera' anche ad una verifica finale degli importi gia' erogati con un conguaglio finale, nell'ambito delle risorse complessivamente stanziate e il recupero delle eventuali somme eccedenti.
L'importo di € 31.274.413,00 viene quindi ripartito secondo la metodologia di seguito indicata.
Preliminarmente, si evidenzia che sono stati aggiornati i dati di gettito relativi all'anno 2015 per i versamenti TASI abitazione principale (codice tributo 3958), gia' utilizzati nel precedente riparto effettuato con il FSC 2016.
Parimenti sono stati acquisiti i dati del gettito versato nel 2016 per la determinazione del gettito teorico 2016 della TASI imputabile alle abitazioni di lusso non esentate: tali dati non erano invece disponibili al momento del riparto del FSC 2016.
Il ristoro gia' attribuito e' integrato in primo luogo con i versamenti (codice tributo 3958) relativi all'anno 2015 acquisiti dopo il 18 marzo 2016 (data di elaborazione del FSC 2016) e fino alla data del 27 luglio 2016. Tali importi riguardano sia i versamenti effettuati da persone fisiche che da altri soggetti (IACP/ATER e cooperative a proprieta' indivisa), imputabili sostanzialmente alle fattispecie considerate assimilate all'abitazione principale (1) .
In aggiunta, l'integrazione del ristoro da attribuire ai comuni considera anche la quota di gettito (effettivo) relativa ai ritardati versamenti che saranno successivamente acquisiti (dopo il 27 luglio), quota stimata sulla base dell'andamento del gettito 2015 TASI abitazione principale e il confronto con quello dell'anno precedente.
In particolare, e' stata condotta un'analisi sulle c.d «code di gettito» relative ai versamenti effettuati dalle persone fisiche secondo varie casistiche.
Per gli oltre 4 mila comuni con regime TASI abitazione principale non variato tra 2014 e 2015 (2) si considera il gettito 2014 come un valore benchmark cui allinearsi nei casi in cui il gettito 2015 sia inferiore.
Per gli oltre 3.800 comuni con regime variato si procede invece nel seguente modo:
per i comuni con variazione sostanziale di aliquota e/o detrazione (nel 2015 rispetto al 2014) si e' determinata un'incidenza su base comunale dei ritardati versamenti (effettuati da persone fisiche) riscontrati con riferimento all'anno 2014. Tale incidenza e' stata poi applicata ai versamenti relativi all'anno 2015 (3) ;
per i comuni che hanno istituito la TASI abitazione principale solo nel 2015 si applica un'incidenza media di versamenti ritardati stimata con riferimento ai comuni con regime invariato. Successivamente si procede come nel caso precedente (4) ;
per i comuni che hanno azzerato l'aliquota TASI nel 2015 non si determina alcuna integrazione del ristoro.
Dalla procedura sopra indicata sono esclusi i 639 comuni, con delibere 2015 adottate o pubblicate fuori dei termini di legge: per tali enti il ristoro della TASI abitazione principale e' stato effettuato sulla base dei versamenti relativi all'anno 2014 e non si determina alcuna integrazione. Sul punto in esame si veda quanto indicato con la nota metodologica approvata nella seduta del 24 marzo 2016.
Dall'importo determinato per ciascun comune occorre poi detrarre la quota della TASI per le abitazioni di lusso. Considerando anche le informazioni desumibili dai dati di gettito 2016 la TASI per le abitazioni di lusso viene stimata in misura pari a 22,7 milioni di euro.
Sulla base di tali criteri viene quantificato una differenza da erogare a favore dei comuni, rispetto al ristoro attribuito a marzo, di 32,4 milioni di euro.
Occorre pero' considerare che per i comuni che hanno beneficiato del riparto dell'accantonamento di 80 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 380-sexies, della legge n. 228/2012, in misura pari alla differenza tra il gettito TASI ad aliquota di base e il gettito rilevato (ove inferiore), l'integrazione del ristoro del gettito effettivo, come sopra determinata, e' riconosciuta per la quota parte che eccede la quota di accantonamento di cui al comma 380-sexies attribuita.
Per effetto di tale ultima rettifica il ristoro della TASI abitazione principale, a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna, e' quindi integrato per un importo complessivo di euro 31.274.413,00 come indicato dall'Allegato A al presente decreto.

(1) Si rinvia al successivo riparto la valutazione delle eventuali
somme da attribuire ai comuni per il ristoro di immobili
assimilati di proprieta' di IACP/ATER corrispondenti a versamenti
effettuati con codice tributo non attinente alla prima casa.

(2) Nella valutazione di regime non variato si considerano anche i
comuni nei quali si rilevano variazioni normative minime tali da
non incidere sostanzialmente nelle valutazione del gettito
effettivo.

(3) In particolare, con riferimento al gettito relativo alle persone
fisiche di imputazione 2014 si e' calcolata l'incidenza dei
versamenti attesi mediante il rapporto fra gettito entrato (da
aprile dell'anno n+1 a giugno dell'anno n+2) e gettito entrato
nell'anno n fino a marzo dell'anno n+1. Tale incidenza e' stata
applicata al contributo erogato a marzo (per la quota parte
relativa alle persone fisiche) e si e' sottratto il gettito
riscosso dal 1° aprile al momento dell'elaborazione (27 luglio
2016) che sara' comunque incluso nel ristoro: se il risultato
della sottrazione e' negativo, viene azzerata la quota «code di
gettito».

(4) Se il risultato comprensivo delle c.d. «code di gettito» risulta
inferiore al gettito gia' acquisito alla data di elaborazione (27
luglio 2016), non si attribuisce alcun valore alla quota
ritardati versamenti.
 
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