Gazzetta n. 231 del 3 ottobre 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2016, n. 184
Attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della liberta' personale e al diritto delle persone private della liberta' personale di comunicare con terzi e con le Autorita' consolari.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della liberta' personale e al diritto delle persone private della liberta' personale di comunicare con terzi e con le autorita' consolari;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 - e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B alla predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Vista la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2016;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della liberta' personale e al diritto delle persone private della liberta' personale di comunicare con terzi e con le autorita' consolari.

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- La direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di
avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel
procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo,
al diritto di informare un terzo al momento della
privazione della liberta' personale e al diritto delle
persone private della liberta' personale di comunicare con
terzi e con le autorita' consolari e' pubblicata nella
G.U.U.E. 6 novembre 2013, n. L 294.
- Il testo dell'art. 1 e l'allegato B della legge 9
luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
cosi' recita:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234."
"Allegato B
(art. 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e
che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento
1º luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita'
dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1º luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1º giugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli
pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1º gennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e
(UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,
che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio (senza termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447 ( Approvazione del codice di
procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 1988, n. 250, S.O.
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
agosto 1989, n. 182, S.O.
- La legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per
conformare il diritto interno alla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al
mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra
Stati membri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
aprile 2005, n. 98.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2013/48/UE, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale

1. All'articolo 364 del codice di procedura penale, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «a ispezione» sono inserite le seguenti: «, a individuazione di persone»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «a ispezione» sono inserite le seguenti: «, a individuazione di persone».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 364 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 364 (Nomina e assistenza del difensore). - 1. Il
pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio,
ovvero a ispezione, a individuazione di persone o confronto
cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini,
la invita a presentarsi a norma dell'art. 375.
2. La persona sottoposta alle indagini priva del
difensore e' altresi' avvisata che e' assistita da un
difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia.
3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in
precedenza nominato e' dato avviso almeno ventiquattro ore
prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e
delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona
sottoposta alle indagini.
4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere
agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto
dall'art. 245.
5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi e' fondato
motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la
ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico
ministero puo' procedere a interrogatorio, a ispezione, a
individuazione di persone o a confronto anche prima del
termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e
comunque tempestivamente. L'avviso puo' essere omesso
quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi e'
fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri
effetti materiali del reato possano essere alterati. E'
fatta salva, in ogni caso, la facolta' del difensore
d'intervenire.
6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il
pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di
nullita', i motivi della deroga e le modalita' dell'avviso.
7. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di
fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando
assiste al compimento degli atti, il difensore puo'
presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e
riserve delle quali e' fatta menzione nel verbale.".
 
Art. 3
Modifiche alle disposizioni di attuazione
al codice di procedura penale

1. All'articolo 29, comma 4, lettera c), delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvato dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la parola: «detenuti» sono inserite le seguenti: «o arrestati all'estero in esecuzione di mandato di arresto europeo nell'ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 29, comma 4, lettera c), delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale di cui al citato decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio).
- 1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna,
con cadenza trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati
iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese
d'ufficio (1)(2).
1-bis. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 e'
disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) partecipazione a un corso biennale di formazione e
aggiornamento professionale in materia penale, organizzato
dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera
penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali,
della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento
di esame finale;
b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed
esperienza nella materia penale, comprovata dalla
produzione di idonea documentazione;
c) conseguimento del titolo di specialista in diritto
penale, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 31
dicembre 2012, n. 247.
1-ter. La domanda di inserimento nell'elenco nazionale
di cui al comma 1 e' presentata al Consiglio dell'ordine
circondariale di appartenenza, che provvede alla
trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio
nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della
domanda e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199.
1-quater. Ai fini della permanenza nell'elenco dei
difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:
a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive
superiori all'ammonimento;
b) l'esercizio continuativo di attivita' nel settore
penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci
udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle
di mero rinvio.
1-quinquies. Il professionista iscritto nell'elenco
nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa
documentazione al Consiglio dell'ordine circondariale, che
la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale
forense. In caso di mancata presentazione della
documentazione, il professionista e' cancellato d'ufficio
dall'elenco nazionale.
1-sexies. I professionisti iscritti all'elenco
nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo
stesso prima del termine di due anni.
2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun
capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito
ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee
telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori
d'ufficio a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della
polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema
informatizzato se il procedimento concerne materie che
riguardano competenze specifiche.
3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente
gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine
forense esistente nel distretto di corte d'appello.
4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve
garantire:
a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un
criterio di rotazione automatico tra gli iscritti
nell'elenco di cui al comma 1;
b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di
nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti
innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti tra
di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere
l'effettivita' della difesa;
c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli
indagati e gli imputati detenuti o arrestati in esecuzione
di mandato di arresto europeo nell'ambito di procedura
attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva
nomina di un difensore che assista quello officiato nello
Stato di esecuzione, che assicuri, attraverso un criterio
di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilita'
di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle
esigenze.
5. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la
polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone
il nominativo all'ufficio di cui al comma 2.
6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un
componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri
per l'individuazione e la designazione del difensore
d'ufficio.
7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al
comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'.".
 
Art. 4
Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69

1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. All'atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria informa altresi' la persona della quale e' richiesta la consegna che ha facolta' di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volonta' dell'interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello da' immediato avviso all'autorita' competente dello stesso.»;
b) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5-bis, primo periodo.».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge 22 aprile
2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 9 (Ricezione del mandato d'arresto. Misure
cautelari). - 1. Salvo i casi previsti dall'art. 11, il
Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto
europeo emesso dall'autorita' competente di uno Stato
membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della
corte di appello, competente ai sensi dell'art. 5. Il
presidente della corte di appello da' immediata
comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto
europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro
magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza.
Il presidente della corte di appello procede con le stesse
modalita' nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la
relativa documentazione di cui all'art. 6 sono stati
trasmessi direttamente dall'autorita' giudiziaria dello
Stato membro di emissione.
2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficolta'
relative alla ricezione o alla autenticita' dei documenti
trasmessi dall'autorita' giudiziaria straniera, prende
contatti diretti con questa al fine di risolverle.
3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente
competente altra corte di appello ai sensi dell'art. 5,
commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione
del mandato d'arresto ricevuto.
4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti,
riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore
generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di
nullita', all'applicazione della misura coercitiva, se
ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare
dell'esigenza di garantire che la persona della quale e'
richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
del titolo I del libro IV del codice di procedura penale,
in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione
per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1,
lettere a) e c), e 280.
5-bis. All'atto della esecuzione della ordinanza di cui
al comma 4, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria
informa altresi' la persona della quale e' richiesta la
consegna che ha facolta' di nominare un difensore nello
Stato di emissione. Della nomina ovvero della volonta'
dell'interessato di avvalersi di un difensore nello Stato
di emissione il presidente della Corte di appello da'
immediato avviso all'autorita' competente dello stesso.
6. Le misure coercitive non possono essere disposte se
vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative
alla consegna.
7. Si applicano le disposizioni dell'art. 719 del
codice di procedura penale.".
- Il testo dell'art. 12 della citata legge 22 aprile
2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 12 (Adempimenti conseguenti all'arresto ad
iniziativa della polizia giudiziaria). - 1. L'ufficiale di
polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi
dell'art. 11 informa la persona, in una lingua alla stessa
comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto e le
consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara
e precisa, che la informa, della possibilita' di
acconsentire alla propria consegna all'autorita'
giudiziaria emittente e la avverte della facolta' di
nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere
assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non
provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria
procede immediatamente a individuare un difensore di
ufficio ai sensi dell'art. 97 del codice di procedura
penale.
1-bis. Si applica la disposizione di cui all'art. 9,
comma 5-bis, primo periodo.
2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo
avviso dell'arresto al difensore.
3. Il verbale di arresto da' atto, a pena di nullita',
degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonche' degli
accertamenti effettuati sulla identificazione
dell'arrestato.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede
mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del
Ministero della giustizia.".
 
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 settembre 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Alfano, Ministro dell'interno

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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